Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1949, n. 961
Articolo 2
Versione
17 gennaio 1950
Art. 1.
I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa alla presente legge.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1950