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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA RG. 12466/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Parte_4 [...]
Pt_1
4 Parte_5
[...]
5 Parte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 25.03.2025 alle ore 16,00 seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente di avere depositato quanto richiesto. Si riporta al ricorso e ne Parte_2 chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12466/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12466 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Controparte_2
[...]
4 Parte_5
[...] 5 Parte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 07.09.2023
1. , nata a [...]/GO (Brasile) in data Parte_1 14/02/1985, cittadina brasiliana, residente in [...]8 Lote 36, Goiania/GO (Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nato a [...] /GO (Brasile) in data 13/10/1968, Parte_3 cittadino brasiliano, residente in rua 15 lote 11, Goiania/GO (Brasile);
3. , nata a [...] /GO (Brasile) Controparte_2 in data 13/01/1993, cittadino brasiliano, residente in rua 15 lote 11, Goiania/GO (Brasile);
4. , nato a [...]/GO (Brasile) in Parte_5 data 09/04/1998, cittadina brasiliana, residente in rua 15 lote 11, Goiania/GO (Brasile);
5. , nata a [...]/GO (Brasile) in data Parte_6
07/10/1989, cittadina brasiliana, residente in [...]8 Lote 36, Goiania/GO (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: Parte_1 [...]
, nata a [...]/GO (Brasile) in data 14/02/1985; Pt_1 Parte_3
, nato a [...] /GO (Brasile) in data 13/10/1968;
[...] Controparte_2
, nata a [...] /GO (Brasile) in data 13/01/1993;
[...] [...]
, nato a [...] /GO (Brasile) in data Parte_5
09/04/1998; , nata a [...]/GO (Brasile) in data Parte_6
07/10/1989; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_1 Controparte_3 persona del p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere CP_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte RICORRENTE:
In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t., ed al Controparte_1 Controparte_3 in persona del Ministro p.t., e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane
[...] territorialmente competenti, non essendo possibile acquisirla in forma privata e diretta dalla ricorrente e in analogia al disposto della circ. Min. Interno k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti né quest'ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano , figlio di Parte_7 Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 3
e di , nato nell'anno 1869, in Italia nel Comune di Persona_2 Persona_3
DA (Treviso) il quale, in data 3 agosto 1890, in Italia nel Comune di DA (Treviso), contraeva matrimonio con la sig.ra ; Persona_4
-Il sig. non aveva mai rinunciato alla cittadinanza Persona_5 italiana;
-dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva: Persona_5 Persona_4
• a Rio Claro/SP (Brasile), il giorno 9 settembre 1909 il sig. Parte_8 il quale, in data 3 gennaio 1931 a Mattão/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra Dalla loro unione coniugale nasceva: Persona_6
➢ a Mattão/SP (Brasile), il giorno 23 settembre 1937 la sig.ra Parte_9 che, in data 15 luglio 1956 a Galia/SP (Brasile), contraeva
[...] matrimonio con il sig. . Dalla loro unione coniugale Persona_7 nascevano due figli:
✓ a Uraça/GO (Brasile), il giorno 6 agosto 1966 la sig.ra
[...]
che, in data 11 agosto 1984 a Goiânia/GO Parte_10 (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Persona_8
Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie:
❖ a Goiânia/GO (Brasile), il giorno 14 febbraio 1984 la sig.ra che, in data 2 Parte_1 ottobre 2019 a Goiânia/GO (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. . Persona_9
❖ a Goiânia/GO (Brasile), il giorno 7 ottobre 1989 la sig.ra
Parte_6
✓ a Goiânia/GO (Brasile), il giorno 13 ottobre 1968 il sig.
[...]
il quale, in data 17 dicembre 1997 a Parte_3
Goiânia/GO (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
. Dalla loro unione naturale divenuta poi coniugale Persona_10 nascevano due figli:
❖ a Goiânia/GO (Brasile), il giorno 13 gennaio 1993 la sig.ra
Parte_11
❖ a Goiânia/GO (Brasile), il giorno 9 aprile 1998 il sig.
[...]
Parte_5
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio,
Dott. Giovanni Calasso 4
dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_5
, figlio di e di , nato nell'anno 1869, in Italia
[...] Persona_2 Persona_3 nel Comune di DA (Treviso).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo
Dott. Giovanni Calasso 5
procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 25.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6