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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Michele Magliulo Presidente
dr. Paolo Mariani Consigliere
dr.ssa EL Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 5705/2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5267/2019 del Tribunale di Napoli, 2 Sezione Civile, pubblicata in data 21 maggio 2019 vertente
TRA
la (codice Parte_1
fiscale ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Terzigno (NA), via Fiume n. 79, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Aliperta (codice fiscale ), che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-APPELLANTE-
E
la (codice fiscale ), quale Controparte_1 P.IVA_2
cessionaria dei crediti già di titolarità di Controparte_2
, e per essa, in qualità di mandataria e procuratrice
[...] CP_3
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Sannazaro 63,
[...]
presso lo studio dell'avv. Mario Chiumenti (codice fiscale ), C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-APPELLATA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c e pedissequo decreto notificato il 16 aprile 2014, la conveniva in Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, la società Controparte_4
, esponendo che:
[...]
“la ha stipulato con la Controparte_2 Controparte_4
, C.F. e P.IV e sede legale in Napoli alla Nuova Toscanella
[...] P.IVA_1
n.84, in persona del legale rapp.te p.t., il seguente contratto di locazione finanziaria: 1) contratto n. 2069471 del 24/04/2008, avente ad oggetto il seguente bene: "Unità immobiliare sita nel comune di Orta l'Atella alla Localita Cervone,
Zona Pip, costituita da capannone di 930 mg coperti oltre ad un'area scoperta di circa 3670 mg, il tutto riportato al catasto fabbricati al Fl.8, p.lla 5396, cat. D1
rendita €8.536,00" (acquistato dalla P.IV , con sede CP_5 P.IVA_3
in Afragola (NA) alla S.S Sannitica km 9.900, 87, con atto a rogito per Notar
di Napoli, Rep. 109800, Racc. 6353 del 23/04/2008; Persona_1
che tale immobile, è stato acquistato dalla dietro il Controparte_2
pagamento di un corrispettivo complessivo di € 1.200.000,00.
Che, il contratto di locazione finanziaria sopra indicato ed avente ad oggetto il predetto immobile, aveva una durata di 216 mesi, ed è stato suddiviso in n. 215 canoni mensili con decorrenza iniziale il 15/05/2008 e scadenza il
15/03/2026, indicizzati al tasso euribor /365 3 mesi indice base 4,422%, pari ognuno ad € 7,262,82 oltre IVA salvo le variazioni consequenziali alla citata indicizzazione;
che, il bene regolarmente pagato dalla Controparte_2
, al prezzo concordato e definito dal conduttore, veniva consegnato
[...]
direttamente al conduttore e da questi ricevuto ed accettato come risulta dal documento in atti;
che a garanzia dell'adempimento contrattuale veniva rilasciata fideiussione in favore di fino alla concorrenza di 2.342.259,45 Controparte_2
dai sig.ri , , e con lettere Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_4
allegate in atti del 24/04/2008; che, la parte conduttrice si è resa inadempiente sia all'obbligo di pagamento dei canoni come risulta dalle allegate fatture sin dalla 52 esima rata, per complessivi € 853.277,80 di cui €106.088,51 partite insolute ed €747.189,29 per capitale residuo alla data di risoluzione del contratto, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, sia alla restituzione del bene concesso in locazione • finanziaria.
2) contratto di finanziamento n. 6002155 del 18/05/011 dell'importo di €
6.595,91, durata di 18 mesi, tan 6,00%, Taeg 8,27% ogni rata di €384,09;
che, la si è resa inadempiente all'obbligo Controparte_4
di pagamento delle rate, come risulta dall'allegato estratto conto per complessivi
€ 1.536,36 oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito.” (cfr. pagg.
1-3 del ricorso).
Tanto premesso, la chiedeva Controparte_2
all'adito Tribunale di:
“ordinare alla società , C.F. e P.IV Controparte_4
e sede legale in Napoli alla Nuova Toscanella n.84, in persona del P.IVA_1
legale rapp.te p.t., la restituzione immediata dell'immobile di proprietà della
e precisamente: Controparte_2
• Unità immobiliare sita nel comune di Orta d'Atella alla Località Cervone,
Zona Pip, costituita da un capannone di 930 mg coperti oltre ad un'area scoperta di circa 3670 mg, il tutto riportato al catasto fabbricati al F1.8, p.lla 5396, cat.
D1;
Nonché condannarla al pagamento in favore della Controparte_2
di canoni insoluti per l'importo complessivo di € 107.624,87 (di cui €106.088,51
per contratto di locazione finanziaria n.2069471 e € 1.536,36 per contratto di finanziamento n.6002155), e di € 747.189,29 per capitale residuo del contratto di locazione finanziaria n.2069471.
• Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”. (cfr. pagg. 6 del ricorso).
I.2. In data 20 maggio 2014 si costituiva in giudizio la Controparte_4
deducendo l'infondatezza delle avverse domande chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, la carenza dei requisiti per ricorrere al procedimento sommario ex art. 702 III co c.p.c., la violazione degli obblighi ex art. 119 Tub. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle rate riscosse, delle indennità per i miglioramenti apportati al bene e “conseguenze accessorie così come per legge” .
Pertanto così concludeva:
Nel merito
- “Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in
diritto, per le ragioni di cui in narrativa”;
- “Accertare che la abbia Controparte_6
rispettato i parametri stabiliti dalla legge in ordine al tasso di interesse applicato al contratto di locazione finanziaria n. 2069471 del 24.04. 2008, con applicazione dei provvedimenti stabiliti dalla legge in caso di mancato rispetto”;
In via riconvenzionale - “Condannare la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. alla restituzione delle somme per canoni versati per la cifra di € 377.666,64 da cui sottrarsi eventuali indennità per l'utilizzo del bene, da commisurarsi in corso di causa, oltre al pagamento di € 117.452,42 per i
miglioramenti apportati all'immobile; oltre al ristoro previsto nell'ipotesi di superamento del tasso soglia”.
I.3. In data 25 marzo 2014 il Giudice disponeva il mutamento di rito e concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Nel corso della istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, ad oggetti i seguenti quesiti:
“• Calcolo del tasso d'interesse applicato sia con riferimento all'esecuzione
contrattuale si in ordine all'applicazione dei tassi moratori;
• Accertare che il tasso effettivo applicato sia aderente a quello previsto contrattualmente e che sia nei limiti del tasso soglia consentito;
• Accerti l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati come effettivamente richiesti;
• Accerti il CTU ogni elemento utile dal punto di vista tecnico, ai fini della decisione del Giudice”.
I.4. Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione Civile, con la sentenza n. 5267/2019, emessa in data 21 maggio 2019, così decideva:
“- accoglie la domanda di parte attrice e condanna l' al Controparte_4
pagamento di €. 829.140,72 in favore di risultanti dalla Controparte_1
situazione contabile consolidata al 30.9.15 di Cassa di Risparmio di Ferrara e per
essa oltre interessi legali dal 16.5.13 sino al soddisfo; CP_7 - accoglie la domanda di parte attrice e condanna per le rate CP_4
insolute al pagamento di €. 1.536,36 in favore di risultanti Controparte_1
dalla situazione contabile consolidata al 30.9.15 di Cassa di Risparmio di Ferrara
e per essa oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; CP_7
-rigetta la domanda riconvenzionale di CP_4
- condanna al pagamento di €. 750, 00 per spese e di €. CP_4
14000,00 per compensi oltre IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.“ (cfr. ult. pag. della sentenza gravata).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 20 marzo 2020, notificata il 19 dicembre, 2019- la Parte_1
proponeva appello articolando i seguenti motivi:
[...]
I. “ERRATA QUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO APPLICABILE AL
CASO DI SPECIE” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello);
II. “CONTESTAZIONE SULLE RICHIESTE AVANZATA DALLA E CP_2
FINANZA E SIA IN ORDINE AL QUANTUM CHE AL CP_2 CP_2
QUOMODO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello);
III. “SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello);
IV.“ SULLE CONTESTAZIONE ALLA CTU NON RISOLTE DAL GIUDICE DI
PRIMO GRADO DALLE QUALE EMERGE L'USURA DEI TASSI APPLICATI AGLI
INTERESSI MORATORI. ” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello); Controparte_8 V. “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE STABILITO DALL'ART.
” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello); Controparte_9
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa
e in quanto, adempiute le richieste ex adverso formulate, mentre per la somma rivendicata da controparte, la società di Leasing non ha dato prova del credito
omettendo di depositare la completa documentazione afferente al rapporto di locazione finanziaria per cui è causa, ma soprattutto perché la somma richiesta fa espresso riferimento a clausola penale da valutarsi in palese contrasto col dettato legislativo di riferimento e per questo nulla;
In virtù delle risultanze istruttorie, sempre preliminarmente si chiede al
Collegio di dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole contenute negli artt.
9,10,19 e 20 del contratto di locazione finanziaria n.2069471 del 2008, nullità rilevabile anche dal Giudice d'ufficio.
In via riconvenzionale
Si chiede all'Ill.mo Collegio, che venga condannata la
[...]
così come rappresentata, difesa e domiciliata, in Controparte_2
persona del l.r.p.t ed in seguito a fusione per incorporazione la
[...]
C.F.: , anche e soprattutto sulla scorta Controparte_10 P.IVA_4 delle risultanze peritali disposte dal Giudice, alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per canoni versati, in particolare tenendo presente
l'intervenuta dichiarazione della risoluzione del contratto di leasing di cui è causa, in ossequio al disposto di cui all'art. 1526 c.c., ed accertata l'usurarietà
originaria dei tassi d'interesse moratori, nonché preso atto della restituzione del capannone oggetto del presente contenzioso.
In particolare, si richiede di condannare la Parte_5
, in perosna del l.r.p.t., al pagamento della somma in
[...]
favore dell' così come di seguito Parte_1 Parte_1
specificate:
• €423.899,29, oltre IVA a titolo di restituzione delle somme per canoni già versati, nell'ipotesi di accertamento del tasso usuraio sugli interessi moratori;
• In alternativa € 155.588,26, oltre IVAa titolo di restituzione delle somme per canoni già versati nell'ipotesi in cui non si consideri valida la clausola floor inserita nel contratto (al netto dell'equo indennizzo);
• In alternativa € 105.307,53, oltre IVA a titolo di restituzione delle
somme per canoni già versati nell'ipotesi in cui si consideri valida la clausola floor inserita nel contratto (al netto dell'equo indennizzo);
• O diversa somma che il Collegio Giudicante riterrà opportuna
Condannare, se il Collegio lo riterrà opportuno, la Controparte_2
come sopra generalizzata, al risarcimento del danno, equitativamente
[...]
valutato dal Giudice, per violazione dell'art. 119 TUB e per violazione della condotta trasparente che ogni intermediario finanziario deve assumere sia nella fase preliminare, sia di esecuzione che di risoluzione e cessazione di un rapporto contrattuale bancario o finanziario;
Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, tenendo in considerazione di tutta l'attività legale svolta, con rimborso spese generali al
15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”
- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello e nello specifico:
A) Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare l'entità
dell'indennità prevista ex art. 1526 c.c;
B) Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la valutazione del superamento del tasso soglia ordinando alla Commercio e Finanza di esibire tutta la documentazione non ancora depositata e che il Giudice assegni al nominato
CTU i seguenti quesiti: • Calcolo del tasso d'interesse applicato sia con riferimento all'esecuzione contrattuale si in ordine all'applicazione dei tassi moratori a fini dello sforamento del tasso consentito;
• Accertare che il tasso effettivo applicato sia aderente a quello previsto
contrattualmente e che sia nei limiti del tasso soglia consentito;
• Accerti l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati come effettivamente richiesti;
• Accerti il CTU ogni elemento utile dal punto di vista tecnico, ai fini della decisione del Giudice.
In alternativa, qualora la Corte lo rendesse opportuno, anche ai fini di economia processuale, determini i dati utili per la verifica delle istanze istruttorie promosse da codesta difesa, sulla base della CTU depositata in primo grado dal
Dott. e verifichi nel dettaglio, in considerazione dei principi di diritto e Per_2
delle eccezioni e riflessioni significate dalla sia nel giudizio di Controparte_4
primo grado e qui ripetute, le violazioni commesse dalla Controparte_2
e chi oggi è responsabile per essa, nell'iter contrattuale
[...]
riferito al rapporto di locazione finanziaria del 24.08.2008 n. 2069471 ed in particolar modo al rispetto del tasso soglia degli interessi moratori con i conseguenti riflessi legali.“ (cfr. ult. pag. atto di appello)
II.2. Con comparsa depositata il 3 marzo 2020 si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1
dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. II.3. Accolta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza
(“ritenuto sussistente il periculum in considerazione del rilevante importo oggetto della pronuncia di condanna della sentenza impugnata”, giusta ordinanza del 10 luglio 2020), dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 15
maggio 2025, le parti concludevano e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 3 settembre 2025
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti, peraltro sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, dalla
[...]
con riguardo alla procura conferita all'avv. Pierluigi Controparte_1
Aliperta, difensore costituito della Parte_1
perché viziata, a dire dell'appellata, sotto un duplice profilo:
a) nella procura rilasciata su foglio separato non vi sarebbe alcuna menzione del giudizio di appello, né del provvedimento impugnato, né si evincerebbe alcun collegamento tra la procura e il giudizio in cui è utilizzata, essendo una “procura omnia” comprensiva di una pluralità di fasi:
b) posto che la procura che conferisce il potere di rappresentanza in giudizio deve essere specifica, specialmente se rilasciata su foglio separato dal ricorso, la procura sarebbe priva di effetti per omessa individuazione del legale rappresentante della società appellante.
Entrambi i rilievi non hanno pregio. 1.1.Anzitutto, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la procura alle liti, pur se rilasciata su foglio separato, non necessita dell'indicazione formale del numero del procedimento o del provvedimento impugnato, purché sia desumibile, anche per relationem, un collegamento univoco con il giudizio al quale si riferisce (cfr. Cass. civ., sez. III,
29.11.2016, n. 24271; Cass. civ., sez. I, 18.09.2015, n. 18341).
Di recente la Suprema Corte ha anche statuito che nel giudizio di merito, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3,
c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall'appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima
"busta telematica"). (cfr. Cass.n. 5610/ 2025).
Inoltre va considerato che: “La disposizione dell'art. 182, comma
2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c”
(cfr. Cass. n. 2498/ 2022).
1.2.Nel caso in esame, osserva la Corte, la procura è stata rilasciata in prossimità dell'introduzione del giudizio di appello, ovvero in data
16 dicembre 2019 ( l'atto di appello indica la data del 19 dicembre 29019) e depositata unitamente ad esso;
inoltre reca l' inequivoca volontà del rappresentante legale della società di conferire al nominato Controparte_11
difensore, avv. , la facoltà di agire giudizialmente “in ogni fase e CP_12
grado, anche nelle fasi di esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare ed in
sede di gravame”. Inoltre, eventuali carenze di forma sono state sanate mediante nuova procura, munita di ogni indicazione richiesta, depositata nelle memorie di replica, come consentito dall'art. 182, comma 2, c.p.c., a mente del quale: “Il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, invita la parte a regolarizzare la situazione, assegnando un termine perentorio”. È pacifico, infatti, che la sanatoria della procura ex art. 182
c.p.c. possa intervenire anche spontaneamente da parte del difensore prima dell'adozione di provvedimenti di rito, con effetti pienamente sananti ex tunc.
2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello.
L'atto di appello, infatti, contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché
delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
3. Venendo al merito, il Tribunale di Napoli ha accolto le domande proposte dalla ià nei Controparte_1 Controparte_2
confronti della , intese a dare esecuzione al Controparte_4
contratto di locazione finanziaria n. 2069471 del 24 aprile 2008 e per effetto ad ottenere la condanna della convenuta- nell'assunto della sua responsabilità per inadempimento contrattuale “nel pagamento dei canoni di locazione oltre al mancato pagamento di rate scadute per il contratto di finanziamento n. 6002155 del 18.5.11”- alla immediata restituzione dell'unità immobiliare (di proprietà della ad essa concessa in locazione finanziaria, Controparte_2
composta da un capannone di 930 mq coperti e da una area scoperta di 3670 mq, nonché al pagamento dei canoni scaduti e insoluti oltre che del capitale residuo del contratto di locazione finanziaria, per un importo complessivo di €
830.677,08.
Ha invece respinto la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
ad oggetto “la restituzione delle somme per canoni versati Controparte_4
per la cifra di € 377.666,64 da cui sottrarsi eventuali indennità per l'utilizzo del bene, da commisurarsi in corso di causa, oltre al pagamento di € 117.452,42 per i miglioramenti apportati all'immobile; oltre al ristoro previsto nell'ipotesi di superamento del tasso soglia”.
E tanto perché nel valorizzare e recepire le risultanze della CTU, ha rilevato che:
“a) ―da atti depositati emerge in modo incontestato che vi è stata la locazione con contratto n. 2069471 del 24.4.08 in cui era precisato che, nel caso di decadenza della parte utilizzatrice dal beneficio del termine, la locatrice poteva chiedere la restituzione del bene per risoluzione del contratto;
b) ―parte attrice ha dedotto un inadempimento contrattuale nel pagamento dei canoni di locazione oltre al mancato pagamento di rate scadute
per il contratto di finanziamento n. 6002155 del 18.5.11;
c) ―è stata disposta la CTU per verificare se nell'esecuzione del contratto parte attrice sia incorsa nell'applicazione e richiesta di tassi usurari;
c1) ―la CTU ha evidenziato che i contratti sottoscritti dalla CP_4
non risultano essere stati pattuiti con tassi superiori al tasso soglia ex L. 108/96;
c2) ―la ricostruzione del rapporto è stata sviluppata con e senza la
Clausola Floor. Quest'ultima nel caso de quo è valida in quanto espressamente approvata dal mutuatario;
c3) ―ad avviso del CTU la domanda riconvenzionale è priva di supporto documentale non avendo la prodotto prova dei pagamenti;
CP_4
d) ―l'utilizzatore convenuto è da considerarsi professionista in quanto imprenitore commerciale;
e) ―l'immobile in questione è stato restituito mediante verbale di consegna redatto in presenza di Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Napoli Nord in data 15.12.14 pertanto va accolta la domanda della parte attrice alla quale va riconosciuto il pagamento della somma di €. 829.140,72 nonché di €. 1536,36 per le rate insolute del contratto di finanziamento n. 6002155 e rigettata la domanda riconvenzionale.” (cfr. sentenza di primo grado).
4. Avverso detta sentenza, l' di Controparte_4 Parte_1
ha proposto appello articolando diversi motivi, che però vanno tutti respinti per quanto appresso si dirà.
5 Con i primi tre motivi di impugnazione, da trattare unitariamente perché strettamente connessi – rubricati rispettivamente “ERRATA QUALIFICAZIONE
DELL'ISTITUTO GIURIDICO APPLICABILE AL CASO DI SPECIE” (cfr. pag. 10
dell'atto di appello)- “CONTESTAZIONE SULLE RICHIESTE AVANZATA DALLA
COMMERCIO E FINANZA LEASING E SIA IN ORDINE AL CP_2
QUANTUM CHE AL QUOMODO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello)- “SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello) - l' appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia errato nella qualificazione giuridica del contratto di leasing dedotto in giudizio, pervenendo, ingiustamente, all' esclusione della disciplina dettata dall'art. 1526 comma 1
c.c. in tema di risoluzione del contratto di vendita con riserva della proprietà. A sostegno della propria tesi, argomenta che il contratto intercorso tra le parti, più correttamente, doveva essere qualificato come leasing traslativo,
e, in ragione di tale qualificazione, l'eventuale risoluzione per inadempimento del rapporto avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 1526 c.c., la restituzione all'utilizzatore dei soli canoni già versati (“rate riscosse”) fatta salva la detrazione di un equo compenso per l'uso della cosa – che, nel caso di specie, non sarebbe stato richiesto dal concedente – nonché l'eventuale risarcimento del danno, che tuttavia non risulterebbe né menzionato né provato in giudizio.
Pertanto, contesta la legittimità, perché in contrasto con norma imperativa, in particolare, con la previsione dell'art. 1526 c.c., della “clausola risolutiva” di cui all'art. 20 delle “Condizioni Generali di locazione finanziaria” allegate al contratto del 24 aprile 2008, che prevede da parte dell'utilizzatore, in caso di risoluzione anticipata per sua colpa ( come, nella specie, a seguito del mancato pagamento di canoni di locazione), oltre alla restituzione del bene ed al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, anche di quelli a scadere sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, nonchè il diritto dell'utilizzatore inadempiente ad ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene.
Le deduzioni dell'appellante non meritano apprezzamento.
3.1.Preliminarmente, va osservato che, in tema di leasing finanziario, la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124
del 2017 non ha efficacia retroattiva. Ne consegue che il comma 138, il quale ha introdotto una regolamentazione organica della risoluzione del leasing, si applica esclusivamente alle ipotesi in cui i presupposti della risoluzione si siano verificati successivamente all'entrata in vigore della legge. Pertanto, per i contratti risolti anteriormente, come quello oggetto del presente giudizio, continua a trovare applicazione la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione, in via analogica, della disciplina dell'art. 1526 c.c. alla sola figura del leasing traslativo, in assenza di una disciplina legislativa specifica.
In tal senso si è pronunciata, tra le altre, la giurisprudenza di legittimità, sia ordinaria (Cass. 26 aprile 2022, n. 13039) che a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.
28 gennaio 2021, n. 2061).
Da tale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo è
derivata una significativa diversificazione delle rispettive discipline applicabili in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. La giurisprudenza ha progressivamente elaborato, in via di integrazione analogica, un regime differenziato volto a colmare la lacuna normativa esistente in materia.
In particolare, è stato affermato che, mentre al leasing di godimento – in ragione della piena sinallagmaticità delle prestazioni – si applica l'art. 1458, primo comma, c.c., con la conseguenza che la risoluzione non estende i suoi effetti alle prestazioni già eseguite, e che l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene, mentre il concedente trattiene le rate già riscosse ed ha diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento, nel caso di leasing traslativo trova invece applicazione, in via analogica, l'art. 1526 c.c., previsto per la vendita con riserva della proprietà.
In tale ipotesi, l'utilizzatore è tenuto alla restituzione del bene, mentre il concedente deve restituire le rate riscosse, avendo tuttavia diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e per il deprezzamento d'uso, oltre che, eventualmente, al risarcimento del danno. Tale ricostruzione è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato che la ratio dell'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo consiste nell'esigenza di porre un limite all'autonomia contrattuale quando questa si traduca in un ingiustificato arricchimento del concedente. In particolare, si è sottolineato che, seguendo lo schema contrattuale predisposto dal concedente, quest'ultimo potrebbe trovarsi a conseguire più di quanto gli sarebbe spettato in caso di regolare adempimento dell'utilizzatore, ottenendo contestualmente la restituzione del bene, le rate già riscosse ed eventualmente anche un risarcimento.
A tale premessa generale si collega l'ulteriore considerazione circa i criteri tradizionalmente utilizzati dalla giurisprudenza per distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo. Tale distinzione si fonda sulla causa concreta del contratto: nel leasing di godimento, il bene esaurisce la sua utilità economica entro il termine del contratto, mentre nel leasing traslativo il bene conserva, alla scadenza, un valore residuo elevato e apprezzabile, superiore al prezzo di riscatto, sicché il riscatto non rappresenta un'opzione accessoria o eventuale,
ma un effetto voluto e programmato delle parti. La funzione concretamente perseguita dalle parti, e quindi la causa in concreto del contratto, emerge in particolare dalla proporzione tra il canone di locazione e il valore locativo del bene, nonché dal prezzo di riscatto. In sintesi, quando i canoni sono superiori al valore di mercato del godimento del bene e il prezzo di riscatto è inferiore al valore residuo effettivo del bene, il contratto va qualificato come leasing traslativo. Chiarito quanto sopra, è necessario evidenziare che la disciplina pattizia può legittimamente prevedere clausole che garantiscano al concedente il conseguimento della medesima utilità economica che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento, e ciò è coerente con il principio di autonomia contrattuale, purché siano rispettati i limiti fissati dalla legge. La giurisprudenza ha ritenuto, in particolare, che è legittima – anche in un contratto di leasing traslativo stipulato prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017 – la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, imponga a quest'ultimo il pagamento dei canoni non ancora maturati, detraendo quanto eventualmente ricavato dalla successiva vendita del bene sul mercato (Cass. 22
febbraio 2022, n. 5754).
L'art. 1526 c.c. si articola su due piani distinti. Sul piano ripetitorio, il primo comma prevede la restituzione dei canoni riscossi, con diritto del concedente alla trattenuta di un equo compenso per l'uso della cosa, che comprenda la remunerazione per il godimento, il deprezzamento del bene e il logoramento da utilizzo. Sul piano risarcitorio, il secondo comma consente la pattuizione di una clausola penale che stabilisca il pagamento di un'indennità pari ai canoni già pagati, ipotesi nella quale viene meno il diritto alla restituzione dei canoni, ma il giudice ha comunque il potere di ridurre la penale ad equità, ex art. 1384 c.c., qualora essa risulti manifestamente eccessiva, mediante una valutazione comparativa tra il vantaggio attribuito al creditore dalla clausola e il margine di guadagno che questi avrebbe conseguito in caso di adempimento.
3.2.Nel caso di cui si controverte, giova ripetere, la clausola contrattuale contestata dall'appellante, di cui al punto 20 delle “Condizioni Generali della locazione finanziaria” rubricata “Clausola risolutiva ed effetti” dispone che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo debba restituire il bene e corrispondere immediatamente "tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora,
commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto, nonché, a titolo di indennità di risoluzione, i restanti canoni a scadere” attualizzati a un tasso predeterminato, dedotto l'eventuale ricavato dalla vendita del bene (al netto dell'IVA) o il rimborso assicurativo percepito, oltre agli interessi di mora fino al saldo.
A parere della Corte, tale clausola non comporta alcun ingiusto arricchimento per la società concedente perché, una volta detratto il valore del bene, l'acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute ed a scadere, di fatto configura la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione secondo lo schema tipico del contratto di leasing.
E ciò in linea con la giurisprudenza sopra richiamata, e con la disciplina dell'art. 1526 c.c., sia sotto il profilo della liceità della penale, sia sotto quello della proporzionalità: difatti, attraverso la previsione della restituzione delle rate insolute scadute e di quelle scadere, con annessi accessori ed utili, in caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpa dell'utilizzatore, tale disposizione assicura al concedente la possibilità di conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento del contratto. Inoltre, sul piano formale va rilevato che Controparte_4
validamente si è avvalsa della clausola risolutiva mediante raccomandata del 3 luglio 2013, intimando la restituzione del bene e il pagamento delle somme dovute.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, pur condividendosi la qualificazione giuridica del contratto proposta dall'appellante, ed omessa dal
Tribunale nel provvedimento impugnato, comunque, la decisione del primo
Giudice di accoglimento delle pretese restitutorie di parte attrice e di rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, va confermata.
Da ultimo, riconosciuta la legittimità della clausola risolutiva di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali del contratto di locazione finanziaria, resta assorbita l'ulteriore censura sollevata dall'appellante con cui si duole del rigetto della domanda riconvenzionale proposta in prime cure. Come innanzi esposto, infatti, tale domanda era volta alla restituzione da parte del concedente delle somme attribuibili ad acconti e canoni già versati e ciò in forza della pretesa nullità della clausola di cui all'art. 20 del contratto e dell'applicazione della previsione normativa ex art. 1626 c.c.. Avendo il Giudice di primo grado correttamente ritenuto valida ed efficace la clausola anzidetta,
e i relativi obblighi restitutori, alla luce della sua formulazione chiara e della tempestiva dichiarazione di volersene avvalere da parte della controparte, venendo meno il presupposto logico-giuridico su cui si fondava la riconvenzionale, quest'ultima correttamente è stata respinta.
4. Con il quarto motivo di appello - rubricato “SULLE
CONTESTAZIONE ALLA CTU NON RISOLTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO DALLE QUALE EMERGE L'USURA DEI TASSI APPLICATI AGLI INTERESSI
MORATORI. OMESSA PRONUNCIA” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello) -
l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia adeguatamente esaminato le contestazioni da essa mosse, a mezzo del suo consulente, alla consulenza tecnica d'ufficio, con particolare riferimento alla presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati – in specie di quelli moratori – nel rapporto contrattuale oggetto di causa.
Inoltre deduce che: la CTU sarebbe viziata da errori di metodo, consistenti in un indebito incremento percentuale operato sui tassi moratori e, comunque,
in una non corretta valutazione della loro incidenza rispetto ai tassi soglia usurari di cui alla L. n. 108/1996; l'ausiliario non avrebbe risposto ai rilievi formulati dal consulente tecnico di parte (CTP) della Controparte_4 Parte_1
alcune clausole contrattuali (in particolare, la clausola floor)
[...]
sarebbero nulle perché sbilanciate a favore dell'istituto mutuante, fino a ipotizzare l'esistenza di un derivato implicito e la natura vessatoria delle condizioni economiche applicate.
I rilievi esposti vanno respinti.
In primo luogo, il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio risulta pienamente conforme ai criteri giuridici e tecnici richiesti per l'analisi del tasso di interesse nel contesto della L. n. 108/1996. Il CTU ha svolto un accertamento accurato, documentato e completo, applicando correttamente le percentuali medie dei tassi rilevate dalla Banca d'Italia nei limiti di quanto consentito dal quadro normativo e giurisprudenziale vigente, senza operare indebiti aumenti percentuali o forzature dei dati disponibili. Quanto alla determinazione del tasso effettivo globale (TEG) e alla valutazione della soglia di usura, il CTU ha correttamente tenuto separati gli interessi corrispettivi da quelli moratori, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che i due tassi possano essere sommati ai fini del superamento del tasso soglia (cfr. Cass. civ., Sez. III,
n. 26286/2019; Cass. civ., Sez. I, n. 19597/2020). In assenza di una previsione normativa che consenta tale cumulo, la consulenza non può ritenersi viziata sul punto.
Parimenti, non risultano fondati i rilievi circa la pretesa mancata valutazione delle osservazioni del CTP. Dagli atti emerge che i rilievi del consulente di parte sono stati formulati successivamente all'invio della bozza della CTU e che il perito d'ufficio ha precisamente replicato a ciascuno di essi nella versione definitiva del proprio elaborato, rispondendo in modo puntuale e motivato alle osservazioni tecniche sollevate.
Quanto alla censura relativa alla presunta pattuizione di interessi usurari,
essa risulta del tutto generica e non sorretta da riscontri documentali adeguati.
In particolare, non è stato provato che le condizioni contrattuali abbiano superato i tassi soglia fissati ex lege, né risultano depositati, nei termini di legge,
i decreti ministeriali che l'appellante pretende essere stati violati, circostanza che esclude anche la possibilità di ammettere una nuova CTU sul punto. Come noto, la consulenza tecnica non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte (cfr. Cass. civ., Sez. II,
n. 20897/2018). In merito alla clausola floor, si rileva che la stessa non determina, di per sé, la nullità del contratto o delle pattuizioni relative all'indicizzazione dei canoni.
Non si può ravvisare un difetto di bilateralità idoneo a giustificare la nullità, né tanto meno si può configurare l'esistenza di un derivato implicito, poiché – come correttamente osservato dal giudice di primo grado – la clausola si limita a stabilire un limite minimo alla corresponsione degli interessi, in funzione di garanzia per il mutuante in caso di andamenti negativi del tasso Euribor. Inoltre, trattandosi di clausole espresse in modo chiaro e comprensibile, ne va escluso anche il carattere vessatorio.
La decisione, sotto i profili esaminati, appare dunque corretta.
5. Con il quinto motivo di appello - rubricato “VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI BUONA FEDE STABILITO DALL'ART. 119 TUB OMESSA
PRONUNCIA” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello) - l'appellante contesta che il
Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla presunta violazione, da parte della banca, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 TUB. Secondo l'appellante, l'istituto di credito avrebbe tenuto una condotta ostruzionistica o comunque non collaborativa, omettendo di fornire copia della documentazione contrattuale necessaria per la propria difesa, in violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sul mutuante.
Anche tale motivo è infondato e va respinto.
In primo luogo, non risulta sussistere alcuna omissione di pronuncia da parte del Giudice di primo grado, atteso che, sebbene non trattata espressamente, la doglianza è stata implicitamente assorbita dal rigetto delle domande attoree e dalla complessiva valutazione di correttezza del comportamento della banca in sede contrattuale e processuale.
In ogni caso, il comportamento dell'istituto di credito non appare in alcun modo contrario ai doveri di buona fede né in violazione dell'art. 119 TUB.
Dagli atti risulta che tutta la documentazione contrattuale è stata regolarmente consegnata alla società all'atto della sottoscrizione dei Controparte_4
contratti e, in ogni caso, è stata nuovamente prodotta in sede giudiziale, già a corredo del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c..
Ne consegue che l'appellante ha avuto sin dall'inizio piena disponibilità della documentazione necessaria per articolare la propria difesa, senza che possa ritenersi in alcun modo integrata una condotta ostruzionistica o lesiva del principio di buona fede da parte dell'istituto.
Peraltro, anche laddove parte appellante avesse smarrito parte della documentazione, era pienamente in grado di estrarne copia dal fascicolo di parte attrice, come dimostrato dal fatto che essa ha effettivamente fondato le proprie difese su tali atti.
In mancanza di una specifica e concreta allegazione di comportamenti omissivi o dilatori posti in essere dall'intermediario, il generico richiamo al principio di buona fede si risolve in un'affermazione apodittica e priva di rilievo giuridico.
6. Atteso l'esito del giudizio, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che Parte_1 giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore della parte appellata: dette spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento
(da ragguagliare al decisum da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore- con citazione per
[...]
l'udienza del 20 marzo 2020, notificata il 19 dicembre 2019 nei confronti della
, e per essa, quale mandataria, dapprima la Controparte_1 [...]
ed ora la - avverso la sentenza n. CP_13 Controparte_3
5267/2019 del Tribunale di Napoli, 2 Sezione Civile, pubblicata in data 21 maggio
2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l' a pagare in favore Controparte_4 Parte_1
della e, per essa, quale mandataria Controparte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_3
18.511,00 per i compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Napoli, il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa EL Montefusco dr. Michele Magliulo