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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE OL AR, all'udienza del 19/12/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1182 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BEFUMO ACHILLE , giusta procura in C.F._1 atti;
- ricorrente -
contro
(c.f. ), con sede in Ro-ma, Via Ciro Controparte_2 P.IVA_1 il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
CH FO;
- resistente – in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_3
IV , via Ugo Bassi 126 is. 137 Cap 98123 NA (ME); P.IVA_2
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/04/2025 , proponeva opposizione avverso CP_1
l'Intimazione di pagamento n. 295 2025 90005626 89/000 notificata in data 13.03.2025, su incarico dell'Ente impositore , con la quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 9.657,34 per CP_2 il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali anno 2007 (cartella di pagamento n°295
2011 000715008 4000, asseritamente notificata in data 30.05.2011).
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs.
46/1999. Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_2 il rigetto del ricorso , mentre l' rimaneva contumace. CP_3
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
propone opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 295 2025 CP_1
90005626 89/000 limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione appare tempestiva.
Per il criterio della ragione più liquida appare opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' , relative alla cartella sottostante alla CP_2 intimazione, essendo il ricorso tempestivo con riguardo a tale motivo di impugnazione, da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione. Sul punto, pur volendo ritenere correttamente notificata la cartella n°295 2011 000715008
4000, in data 30.05.2011, e la comunicazione preventiva d'ipoteca (contenente riferimento alla citata cartella) in data 9.6.12 (cfr. produzione documentale ), non può che ritenersi che, alla data di CP_2 notifica dell'opposta intimazione, il credito contributivo dell' (ivi inclusi gli accessori quali CP_2 interessi e sanzioni) era ormai irrimediabilmente estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, e ciò anche considerando la nota sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Nulla sposta l'argomento speso dall secondo cui la pendenza del processo tributario CP_2 avrebbe sospeso l'avanzare del termine prescrizionale, dal momento che la sentenza prodotta in atti dall' , del 13-31.1.2013, con la quale la CTP si era dichiarata incompetente, non muta gli esiti CP_2 del calcolo della maturata prescrizione.
L'opposizione è pertanto fondata e va accolta, con annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alla somma di € 9.657,34 per contributi previdenziali anno 2007, di cui alla cartella di pagamento n°295 2011 000715008 4000.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra il ricorrente e l' , il quale ha CP_2 dimostrato di aver diligentemente compiuto gli atti impositivi di propria competenza.
Le spese tra il ricorrente e l' seguono la soccombenza Controparte_3 dell' , sotto il cui governo della procedura si è perfezionata la prescrizione. Controparte_4
Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l e l' in persona del rispettivo legale CP_1 CP_2 CP_3 rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 15/04/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' Controparte_3
- In accoglimento della domanda, dichiara non dovute, perché prescritte, le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 295 2025 90005626 89/000, limitatamente alla somma di €
9.657,34 per contributi previdenziali anno 2007, di cui alla cartella di pagamento n°295 2011
000715008 4000;
- Dichiara inammissibile e comunque rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese del giudizio tra e l' ; CP_1 CP_2 - Condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese processuali, CP_3 CP_1 che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 19/12/2025 .
Il Giudice
IE OL AR