Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 02668/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02408/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2408 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso avv. Stefano Scimeca con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 59
contro
Regione Siciliana – Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, non costituita in giudizio
per l'annullamento
-dell’ordinanza prot. -OMISSIS- del 30 giugno 2016 -OMISSIS-, notificata il 20 luglio 2016, con la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo ordinava al ricorrente la demolizione di:
1) un edificio in c.a. composto da n. 2 elevazioni, di mq in pianta pari a 182,00;
2) piccolo manufatto in struttura mista (muratura/c.a.) di mq 7,42, collocato nell’angolo su/ovest del lotto;
3) piccolo manufatto in struttura mista (muratura/c.a.) mq 7,42, collocato nell’angolo su/est del lotto;
4) area pavimentata con relative aiole e muri di cinta di varie altezze sormontati da ringhiere metalliche e n. 2 cancelli posti a nord del lotto;
nonché di ogni atto presupposto, propedeutico, e/o successivo ancorché non conosciuto, nonché avente ad oggetto la delimitazione del confine demaniale marittimo con la part. -OMISSIS- del Comune di Trappeto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Calogero Commandatore, nell’udienza tenutasi ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm., dell’8 giugno 2023, presente per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 settembre 2016 e depositato il 12 ottobre successivo, parte ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza prot. -OMISSIS- del 30 giugno 2016 -OMISSIS-, notificata il 20 luglio 2016, con la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo ordinava al ricorrente la demolizione degli immobili indicati in epigrafe, di cui risulta proprietario, a seguito di diniego di condono edilizio (manufatti n. 1 e 2) e in quanto privi di provvedimento amministrativo autorizzativo.
Con l’odierno ricorso, l’istante ha dedotto l’illegittimità di suddetto provvedimento formulando le seguenti censure:
I. Violazione dell'art. 1 L. 689/81 in combinato disposto con l’art. 146 del D.Lvo n. 42/04 e l'art. 15 lett. a) L. 78/76;
II. Violazione degli artt. 32 c.n. e 58 reg. nav. Mar;
III. Illegittimità dell'ordinanza per eccesso di potere. Contraddizione con precedente manifestazione di volontà. Difetto di motivazione;
Alla pubblica udienza in videoconferenza dell’8 giugno 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo non è meritevole di accoglimento poiché dal provvedimento impugnato si evince come il vincolo sull’area risalva al D.A. del 9 agosto 1968, pertanto, in epoca antecedente alla data di realizzazione delle opere – di cui il ricorrente ha allegato la parziale realizzazione solo dall’anno 1978 – indicata dalla parte ricorrente.
Sono altresì infondati il profilo di doglianza – riferito alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono – sollevato con il primo motivo di ricorso nonché le ulteriori censure articolate con il secondo e il terzo motivo poiché volti a censurare la legittimità del diniego di condono e, pertanto, suscettibili di esame sono in sede di gravame di tale provvedimento con un giudizio proposto nei confronti del Comune e non già, nella presente sede, in cui l’autorità di tutela – preso atto della definitività del diniego del titolo edilizio in sanatoria e a prescindere da eventuali nulla-osta positivamente rilasciati nell’ambito di tale procedimento – ha adottato l’ordine di demolizione.
Anche gli ulteriori profili di doglianza prospettati con il terzo motivo di ricorso sono infondati.
Parte ricorrente non indica né comprova (neppure sotto il profilo indiziario) che le opere edilizie in esame siano state realizzate antecedentemente al 1968, ossia antecedentemente alla data di apposizione del vincolo, sicché non è rinvenibile il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 8 giugno 2023 e 12 giugno 2023, tenutesi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.