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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2503/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2503/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Foschini presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), via della Libertà n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Nicola Casadio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), viale Oriani n. 23/e, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “affermare la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito in quanto i coniugi Parte_1
sono tuttora residenti in Italia dove sono le rispettive proprietà e si trovano a Malta per esigenze lavorative. Nel merito: a) pronunciare la separazione personale dei coniugi. b) attribuire l'esercizio della potestà genitoriale in via condivisa tra i genitori con assunzione separata delle sole questioni di
pagina 1 di 6 carattere ordinario relative alla gestione quotidiana dei minori stessi;
c) collocare il figlio minore presso la madre e il figlio presso il padre con facoltà dei minori di incontrare e Persona_1 Per_2
permanere dai rispettivi genitori almeno un giorno alla settimana (da previamente concordare tra i genitori stessi) e a week end alternati dal venerdì dalla uscita di scuola sino alla mattina del lunedì successivo di rientro;
vacanze scolastiche divise in parti uguali tra i genitori;
d) tenuto conto delle età dei figli e di quanto dai minori stessi dichiarato in relazione ai rapporti con i rispettivi genitori disporre che gli incontri e la permanenza presso ciascuno avvenga nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze dei figli stessi;
e) disporre che su di ognuno dei genitori graverà il mantenimento ordinario del figlio collocato presso lo stesso mentre le spese straordinarie del figlio saranno Per_1 sopportate in misura del 70%”; per : “- Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 [...]
; CP_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale sita in Riolo Terme via Ripa 51/alla sig.ra ove si stabilirà CP_1
unitamente ai figli;
- affidare congiuntamente i figli, con collocamento presso la madre nella residenza famigliare in Riolo
Terme”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/9/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
da con cui contrasse matrimonio in Lugo (RA), il 29/9/2002, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 52, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli Persona_3
il 5 giugno 2007 e , il 10 agosto 2009. Persona_1
Con memoria difensiva depositata in data 30/11/2022 si è costituita in giudizio , Controparte_1
che non si è opposta alla domanda di separazione ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie parzialmente difformi da quelle indicate dal ricorrente.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore;
nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Sottoposta alle parti la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice adito, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate - nulla depositando la parte resistente - e la causa è stata, quindi, rimessa in decisione al pagina 2 di 6 Collegio con ordinanza del 30/7/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha successivamente concluso come in atti.
1. Va premesso in diritto che, ai sensi dell'art. 3 del reg. 2201/2003, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti (…) alla separazione personale dei coniugi (…) le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto (…)
b) di cui i due coniugi sono cittadini (…)”.
Il citato regolamento, dunque, prevede due criteri di giurisdizione alternativa per radicare la competenza giurisdizionale di un'autorità di uno Stato membro sulla domanda di separazione giudiziale: la cittadinanza comune dei coniugi e “la residenza abituale” dei coniugi – attuale, o passata se uno di essi vi risiede ancora - o del convenuto, da intendersi come “il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda” (cfr., tra altre, Cass. sez. un., ord. n. 3680/2010).
Va altresì aggiunto, per quanto rileva nel caso di specie in relazione alle domande di affidamento e collocamento dei figli, che ai sensi dell'art. 8 del regolamento citato “
1. le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi (…)”, dovendosi intendere per “residenza abituale del minore” “il luogo dove il minore è fisicamente presente, in modo non temporaneo né occasionale, e che denota una sua certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, A., C-523/07 in riv. Dir. Internaz. Priv. e proc.
2009, 3, 750 ed in senso sostanzialmente conforme Cass. sez. un. n. 3555/2017).
Ancora, rispetto alla domanda di assegnazione della casa familiare, trattandosi di una misura di protezione dei minori, deve ritenersi applicabile l'art. 8 sopra citato per l'individuazione del giudice avente giurisdizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta all'autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del minore.
Invece, per quanto concerne il mantenimento dei figli, deve considerarsi che l'art. 5 del regolamento n.
4/2009 dispone che “oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del
pagina 3 di 6 presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire
l'incompetenza”.
Infine è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 17 del regolamento 2201/2003 “l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza”.
2. Ebbene nel caso di specie emerge pacificamente dagli atti di causa che i coniugi vivono a Malta, unitamente ai figli, quanto meno a far data dal mese di gennaio dell'anno 2020 (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente). In quello Stato le parti svolgono un'attività lavorativa ed i minori frequentano le rispettive scuole (cfr. verbali delle udienze presidenziali del 9/2/2023 e del 21/9/2023, in cui tra l'altro si legge che “la residenza in Italia è fittizia”).
Il Collegio osserva, allora, come sia pacifico, da un lato, che i coniugi non abbiano la medesima cittadinanza (cfr. doc. depositato dalla parte resistente in data 10/4/2024) e, dall'altro, che entrambi abbiano “residenza abituale” in Malta. Pertanto deve ritenersi mancare nel caso sub iudice la potestà giurisdizionale del Giudice adito rispetto alla domanda di separazione, ai sensi dell'art. 3 del reg. citato, non consentendo l'applicazione dei criteri alternativi previsti da tale articolo di radicare la giurisdizione di questa autorità giurisdizionale.
Irrilevante risulta, invece, contrariamente a quanto dedotto nella comparsa conclusionale dalla difesa di parte ricorrente, che la casa familiare sia sita in Riolo Terme e che i coniugi abbiano mantenuto lì la residenza, atteso che, giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato e dal quale non v'è ragione per discostarsi, la “residenza abituale” dei coniugi va intesa - non come residenza anagrafica degli stessi, bensì - come il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (cfr., tra altre, Cass. sez. un., ord. n.
3680/2010) e rispetto ad essa non assume alcun rilievo il luogo in cui è sita la casa familiare o che costituisce la residenza formale (anagrafica) dei coniugi.
3. Parimenti non v'è giurisdizione del Giudice adito rispetto alle domande di affidamento e collocamento dei figli minori, nonché rispetto alla domanda di assegnazione della casa familiare, perché, come anticipato, il luogo dove i minori vivono e sono socialmente integrati è, nel caso di specie, lo Stato di Malta.
4. Deve ritenersi, invece, sussistere la giurisdizione del Tribunale adito rispetto al mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 5 del reg. n. 4/2009, poiché l'odierna resistente, costituitasi dinanzi a questo
Tribunale, non ha eccepito l'incompetenza del Giudice.
pagina 4 di 6 Ed ai sensi dell'art. 15 del medesimo regolamento n. 4/2009 la legge applicabile è, sulla base del protocollo dell'Aja del 23/11/2007, quella della residenza abituale del creditore e dunque, nella fattispecie oggetto di causa, quella maltese, essendo entrambi i genitori abitualmente residenti a [...]
(cfr. art. 3B del codice civile maltese).
Ebbene nel caso di specie, per quanto concerne le risorse economiche dei genitori, il Collegio rileva che l'odierno ricorrente ha dichiarato di avere un reddito mensile di euro 2.000,00 – 3.000,00, mentre la resistente ha dedotto di percepire un reddito lavorativo di euro 2.500,00 (cfr. verbale d'udienza del
21/9/2023) o, comunque, di euro 1.500,00 netti al mese (cfr. verbale del 28/9/2023). Non risultano altrimenti documentate le capacità reddituali delle parti.
Pertanto il Collegio, tenuto conto a) dell'assenza di contestazioni specifiche rispetto alle capacità reddituali della controparte, b) delle presumibili esigenze di vita dei figli minori, pacificamente collocati l'uno presso il padre e l'altro presso la madre (cfr. ordinanza presidenziale che ha, in sostanza, ratificato la volontà dei minori), c) dell'assenza di sopravvenienze rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, pone a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario (diretto) del figlio collocato presso ciascuno di loro e pone a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio , come da protocollo dell'intestato Per_1
Tribunale, in misura del 70% ed a carico della madre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale, in misura del 30 %. Per_2
3. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, segnatamente considerando, per un verso, l'avvenuta definizione delle domande di separazione, affidamento, collocamento ed assegnazione della casa familiare sulla base del rilevato (d'ufficio) difetto di giurisdizione e, per altro verso, l'assenza sostanziale di contesa tra le parti circa la misura e la modalità del mantenimento come disposte in sede di provvedimenti provvisori.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2503/2022 R.G. così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale adita rispetto alle domande di separazione, affidamento e collocamento dei figli minori ed assegnazione della casa familiare;
b) pone a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario (diretto) del figlio collocato presso ciascuno di loro e pone a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio , come da protocollo dell'intestato Tribunale, in misura del 70% ed a Per_1
carico della madre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio come da Per_2
protocollo dell'intestato Tribunale, in misura del 30 %;
pagina 5 di 6 c) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2503/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Foschini presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), via della Libertà n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Nicola Casadio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), viale Oriani n. 23/e, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “affermare la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito in quanto i coniugi Parte_1
sono tuttora residenti in Italia dove sono le rispettive proprietà e si trovano a Malta per esigenze lavorative. Nel merito: a) pronunciare la separazione personale dei coniugi. b) attribuire l'esercizio della potestà genitoriale in via condivisa tra i genitori con assunzione separata delle sole questioni di
pagina 1 di 6 carattere ordinario relative alla gestione quotidiana dei minori stessi;
c) collocare il figlio minore presso la madre e il figlio presso il padre con facoltà dei minori di incontrare e Persona_1 Per_2
permanere dai rispettivi genitori almeno un giorno alla settimana (da previamente concordare tra i genitori stessi) e a week end alternati dal venerdì dalla uscita di scuola sino alla mattina del lunedì successivo di rientro;
vacanze scolastiche divise in parti uguali tra i genitori;
d) tenuto conto delle età dei figli e di quanto dai minori stessi dichiarato in relazione ai rapporti con i rispettivi genitori disporre che gli incontri e la permanenza presso ciascuno avvenga nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze dei figli stessi;
e) disporre che su di ognuno dei genitori graverà il mantenimento ordinario del figlio collocato presso lo stesso mentre le spese straordinarie del figlio saranno Per_1 sopportate in misura del 70%”; per : “- Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 [...]
; CP_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale sita in Riolo Terme via Ripa 51/alla sig.ra ove si stabilirà CP_1
unitamente ai figli;
- affidare congiuntamente i figli, con collocamento presso la madre nella residenza famigliare in Riolo
Terme”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/9/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
da con cui contrasse matrimonio in Lugo (RA), il 29/9/2002, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 52, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli Persona_3
il 5 giugno 2007 e , il 10 agosto 2009. Persona_1
Con memoria difensiva depositata in data 30/11/2022 si è costituita in giudizio , Controparte_1
che non si è opposta alla domanda di separazione ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie parzialmente difformi da quelle indicate dal ricorrente.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore;
nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Sottoposta alle parti la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice adito, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate - nulla depositando la parte resistente - e la causa è stata, quindi, rimessa in decisione al pagina 2 di 6 Collegio con ordinanza del 30/7/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha successivamente concluso come in atti.
1. Va premesso in diritto che, ai sensi dell'art. 3 del reg. 2201/2003, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti (…) alla separazione personale dei coniugi (…) le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto (…)
b) di cui i due coniugi sono cittadini (…)”.
Il citato regolamento, dunque, prevede due criteri di giurisdizione alternativa per radicare la competenza giurisdizionale di un'autorità di uno Stato membro sulla domanda di separazione giudiziale: la cittadinanza comune dei coniugi e “la residenza abituale” dei coniugi – attuale, o passata se uno di essi vi risiede ancora - o del convenuto, da intendersi come “il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda” (cfr., tra altre, Cass. sez. un., ord. n. 3680/2010).
Va altresì aggiunto, per quanto rileva nel caso di specie in relazione alle domande di affidamento e collocamento dei figli, che ai sensi dell'art. 8 del regolamento citato “
1. le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi (…)”, dovendosi intendere per “residenza abituale del minore” “il luogo dove il minore è fisicamente presente, in modo non temporaneo né occasionale, e che denota una sua certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, A., C-523/07 in riv. Dir. Internaz. Priv. e proc.
2009, 3, 750 ed in senso sostanzialmente conforme Cass. sez. un. n. 3555/2017).
Ancora, rispetto alla domanda di assegnazione della casa familiare, trattandosi di una misura di protezione dei minori, deve ritenersi applicabile l'art. 8 sopra citato per l'individuazione del giudice avente giurisdizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta all'autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del minore.
Invece, per quanto concerne il mantenimento dei figli, deve considerarsi che l'art. 5 del regolamento n.
4/2009 dispone che “oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del
pagina 3 di 6 presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire
l'incompetenza”.
Infine è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 17 del regolamento 2201/2003 “l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza”.
2. Ebbene nel caso di specie emerge pacificamente dagli atti di causa che i coniugi vivono a Malta, unitamente ai figli, quanto meno a far data dal mese di gennaio dell'anno 2020 (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente). In quello Stato le parti svolgono un'attività lavorativa ed i minori frequentano le rispettive scuole (cfr. verbali delle udienze presidenziali del 9/2/2023 e del 21/9/2023, in cui tra l'altro si legge che “la residenza in Italia è fittizia”).
Il Collegio osserva, allora, come sia pacifico, da un lato, che i coniugi non abbiano la medesima cittadinanza (cfr. doc. depositato dalla parte resistente in data 10/4/2024) e, dall'altro, che entrambi abbiano “residenza abituale” in Malta. Pertanto deve ritenersi mancare nel caso sub iudice la potestà giurisdizionale del Giudice adito rispetto alla domanda di separazione, ai sensi dell'art. 3 del reg. citato, non consentendo l'applicazione dei criteri alternativi previsti da tale articolo di radicare la giurisdizione di questa autorità giurisdizionale.
Irrilevante risulta, invece, contrariamente a quanto dedotto nella comparsa conclusionale dalla difesa di parte ricorrente, che la casa familiare sia sita in Riolo Terme e che i coniugi abbiano mantenuto lì la residenza, atteso che, giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato e dal quale non v'è ragione per discostarsi, la “residenza abituale” dei coniugi va intesa - non come residenza anagrafica degli stessi, bensì - come il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (cfr., tra altre, Cass. sez. un., ord. n.
3680/2010) e rispetto ad essa non assume alcun rilievo il luogo in cui è sita la casa familiare o che costituisce la residenza formale (anagrafica) dei coniugi.
3. Parimenti non v'è giurisdizione del Giudice adito rispetto alle domande di affidamento e collocamento dei figli minori, nonché rispetto alla domanda di assegnazione della casa familiare, perché, come anticipato, il luogo dove i minori vivono e sono socialmente integrati è, nel caso di specie, lo Stato di Malta.
4. Deve ritenersi, invece, sussistere la giurisdizione del Tribunale adito rispetto al mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 5 del reg. n. 4/2009, poiché l'odierna resistente, costituitasi dinanzi a questo
Tribunale, non ha eccepito l'incompetenza del Giudice.
pagina 4 di 6 Ed ai sensi dell'art. 15 del medesimo regolamento n. 4/2009 la legge applicabile è, sulla base del protocollo dell'Aja del 23/11/2007, quella della residenza abituale del creditore e dunque, nella fattispecie oggetto di causa, quella maltese, essendo entrambi i genitori abitualmente residenti a [...]
(cfr. art. 3B del codice civile maltese).
Ebbene nel caso di specie, per quanto concerne le risorse economiche dei genitori, il Collegio rileva che l'odierno ricorrente ha dichiarato di avere un reddito mensile di euro 2.000,00 – 3.000,00, mentre la resistente ha dedotto di percepire un reddito lavorativo di euro 2.500,00 (cfr. verbale d'udienza del
21/9/2023) o, comunque, di euro 1.500,00 netti al mese (cfr. verbale del 28/9/2023). Non risultano altrimenti documentate le capacità reddituali delle parti.
Pertanto il Collegio, tenuto conto a) dell'assenza di contestazioni specifiche rispetto alle capacità reddituali della controparte, b) delle presumibili esigenze di vita dei figli minori, pacificamente collocati l'uno presso il padre e l'altro presso la madre (cfr. ordinanza presidenziale che ha, in sostanza, ratificato la volontà dei minori), c) dell'assenza di sopravvenienze rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, pone a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario (diretto) del figlio collocato presso ciascuno di loro e pone a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio , come da protocollo dell'intestato Per_1
Tribunale, in misura del 70% ed a carico della madre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale, in misura del 30 %. Per_2
3. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, segnatamente considerando, per un verso, l'avvenuta definizione delle domande di separazione, affidamento, collocamento ed assegnazione della casa familiare sulla base del rilevato (d'ufficio) difetto di giurisdizione e, per altro verso, l'assenza sostanziale di contesa tra le parti circa la misura e la modalità del mantenimento come disposte in sede di provvedimenti provvisori.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2503/2022 R.G. così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale adita rispetto alle domande di separazione, affidamento e collocamento dei figli minori ed assegnazione della casa familiare;
b) pone a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario (diretto) del figlio collocato presso ciascuno di loro e pone a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio , come da protocollo dell'intestato Tribunale, in misura del 70% ed a Per_1
carico della madre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio come da Per_2
protocollo dell'intestato Tribunale, in misura del 30 %;
pagina 5 di 6 c) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6