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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3480/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(c.f.: ) ed (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Aversa alla via A. C.F._2
Ligabue n. 20, presso lo studio dell'Avv. Musone Andrea (c.f.:
) e dell'Avv. Cappa Roberto (C.F.: ), dai C.F._3 C.F._4 quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E ito in Melito di Napoli al Corso Europa n. 176 (c.f.: Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Casoria alla Trav. Michelangelo n. 66, presso lo studio dell'Avv. Oteri Letterio (C.F.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._5 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: “Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, ed Parte_1 Parte_2
, comproprietari dell'appartamento sito in Melito di Napoli (NA) al corso Europa
[...]
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
n. 176, piano 3, interno 11, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il invocandone la Controparte_2 responsabilità risarcitorio per i danni subiti dal loro immobile in conseguenza di un fenomeno infiltrativo da loro imputato a parti comuni dell'edificio condominiale.
In particolare, gli attori esponevano che sul finire del 2019 l'immobile di loro proprietà era stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo di copertura del fabbricato, in conseguenza delle quali aveva subito notevoli danni, in particolare alle stanze adibite a soggiorno e camera da letto,
e riportato un accentuato degrado dei soffitti e delle pareti ed insalubrità degli ambienti. Esponevano di aver tempestivamente segnalato tale situazione all'Amministratore del convenuto, il quale aveva comunicato loro che i CP_1 lavori necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni sarebbero stati eseguiti da una impresa che stava effettuando lavori di altra natura presso lo stesso fabbricato. Permanendo le lamentate infiltrazioni, successivamente l'Amministratore del Condominio avrebbe comunicato che si sarebbero dovuti effettuare altri interventi per risolvere definitivamente la problematica della impermeabilizzazione della copertura dello stabile, così riconoscendo — assumevano gli attori — che i lavori precedentemente svolti non avevano sortito alcuna positiva conseguenza. Non pervenendosi alla risoluzione delle problematiche, gli attori, dunque, depositavano un ricorso per A.T.P. innanzi al Tribunale di Napoli Nord – iscritto al numero
2214/2021 R.G. – , all'esito del quale veniva nominato TU l'Arch. Persona_1
, che, con relazione depositata in data 13.02.2022, riconosceva che le
[...] infiltrazioni de quibus erano dovute ad una rottura della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura quantificando i lavori CP_3 necessari per la rimozione delle cause delle infiltrazioni in euro 4.325,00, oltre euro
1.100,00 a titolo di compenso per il Direttore dei Lavori e spese necessarie per il reperimento della propedeutica documentazione amministrativa, nonché quantificava in ulteriori euro 2.736,90 i costi delle opere necessarie all'eliminazione dei danni subiti dall'appartamento degli attori. Precisavano, ancora, gli attori che, nelle more del procedimento per ATP, la compagnia assicuratrice del CP_4 convenuto per la RCT, avrebbe inviato a un assegno CP_1 Parte_1 per l'importo di euro 1.800,00, comprensivo di euro 300,00 di spese legali, dall'attore trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere preteso ad essi spettante anche all'esito dell'ATP, ancora in essere. Esponevano, infine, gli attori di aver provveduto ad effettuare i lavori per il ripristino dell'immobile di loro proprietà e di aver interesse a che vengano effettuati i lavori necessari ad evitare il ripetersi dei fenomeni infiltrativi, lamentando che a distanza di circa due anni e mezzo dalla denunzia delle infiltrazioni il convenuto non avrebbe adottato alcun CP_1 concreto provvedimento atto alla risoluzione dei problemi né risarcito i danni da essi subiti.
Tutto ciò dedotto, pertanto, gli attori concludevano chiedendo al Tribunale adito di:
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
“a) accogliere la domanda attrice;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
Corso Europa n. 176, nella produzione dell'evento dannoso per cui è
[...] causa;
c) condannare il convenuto al pagamento delle seguenti somme: €. CP_1
2.736,90 a titolo di risarcimento dei danni riportati nell'appartamento per come quantificati dal TU Arch. €. 655,91 per spese vive ATP;
€. Persona_1
1.512,25, oltre IVA e CPA, per complessivi €. 4.905,06; da tale importo andranno detratti €. 1.500,00 ricevuti a titolo di risarcimento del danno ed €. 300,00 ricevuti a titolo di spese legali.
d) condannare il convenuto all'effettuazione dei lavori di ripristino CP_1 del lastrico solare di copertura del fabbricato così come descritti nell'elaborato peritale redatto dall'Arch. nell'ambito del procedimento per ATP Persona_1 recante il n. di R.G. 2214/2021 e quantificati in €. 5.425,00 (escluso IVA), comprensivi degli oneri necessari per la documentazione amministrativa e
Direzione dei Lavori;
e) con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con maggiorazione del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
10/06/2022 si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, in rito, CP_1 eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito, poiché trattandosi di domanda limitata alla somma di euro 3.105,06 (di cui 1.236,90 per i danni, 1.212,25 per competenze professionali ed euro 655,91 per TU), la competenza a conoscerne avrebbe dovuto essere del Giudice di Pace di Marano di Napoli e non del Tribunale di Napoli Nord;
eccepiva, ancora, l'inammissibilità della domanda per non potersi chiedere la condanna del condominio (ente di gestione) ad un “facere”; eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 28/2010. Nel merito, contestava le deduzioni avverse circa l'omessa manutenzione del terrazzo di copertura da parte del e dell'amministratore CP_1 CP_3 sottolineando come fosse dimostrato agli atti, dalla corrispondenza intercorsa e dal verbale dell'ultima assemblea, che quest'ultimo si fosse impegnato per la risoluzione della problematica, ma che le assemblee convocate sul punto non sarebbero state risolutive anche per le opposizioni frapposte dagli stessi condomini odierni attori.
Tutto ciò dedotto ed eccepito, dunque, il predetto convenuto concludeva chiedendo:
1. Dichiarare la propria incompetenza per valore della presente causa, trattandosi di domanda contenuta nei limiti di euro 3.105,06 (di cui 1.236,90 per i danni,
1.212,25 per competenze professionali ed euro 655,91 per TU) e quindi di competenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli;
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
2. Dichiarare la inammissibilità della domanda per aver parte attrice richiesto la condanna dell'ente condominiale ad eseguire i lavori, come determinati e quantificati in ATP, non sussistendo un diritto in tal senso, se non nelle forme e nei modi previsti dall'art. 1105 c.c. (IV comma) e/o dall'art. 1134 c.c.;
3. Dichiarare la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D. Lgs 28/2021 trattandosi di materia condominiale ed avendo a disposizione un accertamento tecnico preventivo che poteva essere facile veicolo conciliativo anche in considerazione del valore della domanda e delle consistenti spese del giudizio;
4. In via subordinata e nel merito, accertarsi e dichiararsi la infondatezza della domanda avendo il eseguito tutte le riparazioni necessarie e/o CP_1 comunque valutare una corresponsabilità della parte attrice che ha contribuito, con il dissenso in assemblea, al ritardo dei lavori di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato.
5. condannare il sig. e la sig.ra alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite e compensi professionali, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con maggiorazione del
15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14.”.
All'esito dell'udienza cartolare del 14/07/2022, ritenuta fondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il giudice assegnava alle parti il termine per la presentazione della relativa domanda, rinviando la causa, all'esito e in prosieguo, all'udienza del 05 dicembre 2022.
A tale udienza, documentato l'esperimento del tentativo di conciliazione con esito negativo, il giudice assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 21 settembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte, alla quale, ritenuta in parte inammissibile e in parte irrilevante la prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria depositata in data 10 febbraio 2023, in quanto vertente su circostanze di natura prettamente tecnica e valutativa, questo giudice riteneva necessario ricorrere all'espletamento di una integrazione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di fotografare all'attualità lo stato delle dedotte infiltrazioni, stante il lungo lasso temporale intercorso dalle operazioni che portarono alla stesura della relazione tecnica d'ufficio già depositata nell'ambito del giudizio per A.T.P. iscritto al n. 2214/2021 r.g. di questo stesso
Tribunale.
All'esito del deposito della relazione tecnica d'ufficio definitiva e dei successivi richiesti chiarimenti, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 28 ottobre
2024, sostituita dal deposito di note scritte, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, avendo parte attrice prodotto in atti n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
il verbale negativo della procedura di mediazione instaurata tra le parti su ordine del giudice, per il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti (cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice con deposito telematico operato in data
30/11/2022).
Ancora in via pregiudiziale di rito, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dal convenuto. CP_1
Ed invero, pur avendo parte attrice quantificato la domanda risarcitoria in un importo inferiore ad euro 5.000,00, essa ha, tuttavia, anche chiesto la condanna del convenuto ad un facere, ossia all'esecuzione dei valori necessari alla CP_1 eliminazione delle cause delle dedotte infiltrazioni;
domanda di valore astrattamente indeterminabile e che, dunque, non avrebbe potuto radicare la competenza per valore del Giudice di Pace.
Peraltro, sul punto parte convenuta ha richiamato alcune sentenze della Corte di
Cassazione per le quali il singolo condomino non potrebbe chiedere la condanna del ad un facere di adempimento contrattuale, dato che tra loro non vi è un CP_1 rapporto sinallagmatico;
si tratta, tuttavia, di rilievi ininfluenti sulla delibazione dell'eccezione in rito di incompetenza, perché ogni valutazione al riguardo atterrebbe, tutt'al più, al merito della decisione e non già, in limine litis, alla determinazione del Giudice competente a conoscerne.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
All'esito del processo e degli accertamenti tecnici compiuti, a mezzo di TU, sia nel corso del presente giudizio di merito che nel giudizio di istruzione preventiva per
A.T.P. che lo ha preceduto, è chiaramente emerso che l'immobile attoreo risulta essere interessato da danneggiamenti e ammaloramenti dovuti a fenomeni infiltrativi;
in particolare, a seguito della diretta osservazione dei luoghi di causa (di cui il Consulente ha offerto anche descrizione grafica e fotografica), il TU osservava“[…] A tal uopo sia nel corso del primo che del secondo accesso peritale, come già dettagliatamente indicato in precedenza, è stata eseguita puntuale e specifica indagine dell'immobile, accertando che alcuni ambienti, in particolare il soggiorno (cfr. plan. 1.), la seconda camera da letto (cfr. plan. 2.) ed il sottobalcone di uno dei terrazzi (cfr. plan. 3.), presenti danneggiamenti interessanti intonaco e pitturazione. A tal uopo, i più ingenti danni si riscontrano lungo la parete di tompagno posta a sud dell'ambiente soggiorno, nelle strette adiacenze del vano finestra (il cui dettaglio viene pure riportato nella planimetria che segue al riferimento 1.), in cui sono presenti danni da infiltrazioni, con consolidamento degli esiti nella compromissione dell'intonaco, la completa esfoliazione delle pitturazioni, nonché la fioritura di funghi e muffe.” (cfr. pag. 8 della relazione Di A.T.P. in atti); per, quindi, aggiungere:
“[…] il sottoscritto TU ha potuto constatare la piena sussistenza dei fenomeni infiltrativi come lamentati in atti, essendo stati accertati infatti danneggiamenti all'immobile di proprietà
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degli istanti sigg.ri con alterazione delle condizioni di salubrità Parte_3
(addebitabili alla proliferazione di funghi e muffe nell'ambiente soggiorno), tali comunque da non incidere sulle condizioni di sicurezza dell'immobile.” (cfr. pag. 10 della relazione Di
A.T.P. in atti).
Quanto, invece, alla individuazione delle cause delle riscontrate infiltrazioni, il nominato C.T.U., eseguito il sopralluogo presso i luoghi di causa e individuate le unità immobiliari oggetto di lite, che ha anche rappresentato con rilievi fotografici e descritto dettagliatamente, con allegate piantine topografiche, in risposta ai quesiti postigli da questo giudice, così ha argomentato: “Orbene, tenuto conto di tutti i danni riscontrati nell'immobile di proprietà di parte istante (dettagliatamente descritti e raffigurati nel precedente paragrafo D), escludendo eventuali ulteriori cause e/o concause, è possibile chiarire come tutti i danni accertati nell'ambiente soggiorno e di minor entità alla camera da letto nonché al sottobalcone del terrazzo, siano tutti riconducibili ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano di copertura. Tale circostanza è stata infatti dal sottoscritto dedotta, nel preliminarmente escludere ulteriori eventuali cause e/o concause, alla luce dell'ispezione collegialmente eseguita in sede di secondo accesso peritale, laddove mediante l'esecuzione di video-ispezione del piano di copertura con ausilio di drone (resa necessaria alla luce del fatto che non è stato possibile ispezionare de visu la copertura, non sussistendo le sufficienti condizioni di sicurezza) è stata accertata la presenza di non poche criticità afferenti appunto lo strato di impermeabilizzazione del piano di copertura, realizzato con guaina bituminosa del tipo ardesiata. Il manto di impermeabilizzazione, in particolar modo in corrispondenza del risvolto nel canale di gronda, nonostante i circoscritti interventi di manutenzione posti in essere dal anche nel CP_1 recente passato, si mostra in più punti non idoneo alla funzione di protezione ed isolamento dei locali sottostanti dagli agenti atmosferici, evidenziandosi in ogni caso uno stato di degrado diffuso dovuto prevalentemente alla vetustà del materiale.
[…] Alla luce di tutto quanto innanzi espresso, individuata la morfologia ed ubicazione dei danneggiamenti presenti nell'immobile di proprietà degli istanti sigg.ri Parte_3 dato atto che tutti i danni sono riconducibili ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante piano di copertura, consistente in tetto a doppia falda inclinata impermeabilizzato da strato di guaina bituminosa del tipo ardesiata, ne discende, a sommesso parere dello scrivente, che i fenomeni di infiltrazione siano riconducibili alle condizioni di manutenzione della copertura dell'edificio. Va dichiarata in ogni caso la condotta del
che ha provveduto di recente all'esecuzione di interventi, di tipo parziali seppur CP_1 non definitivi, volti a porre rimedio alle criticità afferenti lo strato impermeabilizzante del piano di copertura, con apposizione di nuovo strato di guaina bituminosa ardesiata lungo la fascia perimetrale lato sud in corrispondenza e con risvolto nel canale di gronda, individuando
e localizzando di fatto la problematica. Va chiarito tuttavia che l'intervento posto in essere dal non può ritenersi definitivo e risolutivo della problematica, CP_1 in quanto all'attualità tutto lo strato impermeabilizzante del piano di copertura versa in uno stato avanzato di degrado diffuso dovuto prevalentemente alla vetustà del materiale, condizione che potrebbe generare nel breve periodo altre infiltrazioni, in corrispondenza di
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altre criticità anche addebitabili a microfessurazioni della guaina.” (cfr. pagg. da 10 a 14 della relazione di A.T.P. in atti).
Le conclusioni cui è giunto il nominato TU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Alla luce di quanto precede, pertanto, si può ritenere sostanzialmente dimostrata sia la presenza delle infiltrazioni lamentate dagli attori all'interno del loro immobile, sia la loro riconducibilità causale allo stato di cattiva manutenzione del sovrastante lastrico solare di proprietà il che certamente fonda la responsabilità CP_3 civilistica di quest'ultimo nei confronti dei primi.
Ed invero, in diritto va osservato che la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della previsione di cui all'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”.
Per i danni cagionati da cose in custodia, la richiamata norma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Il caso fortuito — val bene sin d'ora precisare — attiene non ad un comportamento del custode, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno che abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Conseguenza ne è l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, nel senso che incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre incombe sul convenuto la prova del caso fortuito.
La norma citata, configura, dunque, una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva a carico del custode, la quale si fonda, pertanto, non su un comportamento o un'attività di tipo colposo, ma sulla semplice relazione causale tra la cosa e l'evento.
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
È consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui
“la responsabilità di danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha carattere oggettivo, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 18/02/2014, n. 3793; Cass. Civ. 19/05/2011, n. 1106; Cass.
Civ. Sez. III, 05/12/2008, n. 28811; nel medesimo senso si veda anche, Cass. Civ. sez.
III, 17/01/2020, n. 858; Cass. Civ. sez. III, 27/03/2020, n.7580; Cass. Civ. sez. VI,
16/05/2017, n. 12027; Cass. Civ. 11/03/2011, n. 5910; Cass. Civ. n. 25594/2015; Cass.
Civ. n. 23584/2013; Tribunale Lecce, 06/04/2020, n. 934; Tribunale L'Aquila,
09/07/2019, n. 530).
Inoltre, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), ha riconfermato il carattere oggettivo della responsabilità del custode, affermando che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”.
L'applicazione dei principi su esposti alla casistica dei danni derivanti da infiltrazioni provenienti da lastrico solare condominiale è altrettanto pacifica in giurisprudenza, ove si è, appunto, osservato che “la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta all'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo.” (cfr. Cass. Civ. 14/06/2021, n.16741;
Cass., SS.UU., sentenza del 10/05/2016, n.9449).
Sicché il convenuto è tenuto a risarcire i danni subiti dagli attori in CP_1 conseguenza delle infiltrazioni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare di proprietà comune, del quale esso è senz'altro custode, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione dello stesso allo scopo di evitare danni a terzi.
Per quanto, invece, attiene ai danni-conseguenza che, per effetto della affermata responsabilità, il predetto convenuto è tenuto a risarcire in favore degli attori, essi sono consistiti nei costi occorrenti per il ripristino dell'immobile di proprietà di n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
questi ultimi, risultato essere stato danneggiato per effetto delle suddette infiltrazioni.
In particolare, il TU nominato nel corso del procedimento per A.T.P. che ha proceduto il presente giudizio di merito, analiticamente descriveva i lavori necessari al ripristino del predetto immobile, affermando: “Per il ripristino dei danni manifesti nell'abitazione di proprietà degli istanti sigg.ri ed sono Parte_1 Parte_2 ritenuti necessari i seguenti interventi, interessanti esclusivamente gli ambienti soggiorno e camera da letto nonché il sottobalcone del terrazzo, consistenti in: • Intervento di ripristino delle superfici murarie, da eseguirsi mediante la spicconatura dell'intonaco ove danneggiato
(comprensivo del trasporto a rifiuto e smaltimento dell'inerte prodotto presso discarica autorizzata), laddove è ritenuto non praticabile intervento di recupero, con particolare riferimento alla parete lato sud dell'ambiente soggiorno, considerando che l'intonaco danneggiato non risulta più coeso con la muratura retrostante, per effetto delle infiltrazioni subite e la condizione nel tempo di inumidimento da contatto con fonti d'acqua; • ripristino dell'intonaco spicconato, con idoneo prodotto premiscelato e con successivo intonaco di finitura;
• preparazione delle superfici danneggiate, mediante stuccatura, rasatura e carteggiatura;
• tinteggiatura delle superfici, mediante n.2 mani a coprire di idropittura lavabile;
A tal uopo vanno considerate anche le opere preliminari di protezione nonché lo spostamento e/o lo smontaggio e/o la protezione degli arredi presenti negli ambienti oggetto di intervento, e le opere di pulizia finali e sanificazione degli ambienti. Dal che la stima dei suddetti interventi, secondo la “regola d'arte”, come da Computo Metrico Estimativo dei lavori (riportato nel relativo Allegato 3 – Computo Metrico eliminazione danni), tenuto conto dei prezzi come tratti dall'interpretazione del Prezzario dei LL.PP. della Regione Campania
2021 debitamente confrontati coi prezzi correnti su piazza, per categorie di lavoro similari, con utilizzo di materiali idonei e di riconosciuta buona fattura, risulta esser pari, escluso Iva da computarsi al 10%, in c.t. ad € 2.735,00 (dico Euro duemilasettecentotrentacinque/00).”
(cfr. pag. 17 della relazione di consulenza d'ufficio redatta nell'ambito del su richiamato procedimento per ATP, in atti).
Tale valutazione è stata oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito del presente giudizio di merito, ove gli attori pur hanno dedotto l'insorgenza, nelle more del celebrato giudizio per A.T.P., di nuovi ed ulteriori danneggiamenti asseritamente riconducibili sempre alle stesse cause.
In particolare, sui quesiti di approfondimento e chiarimento lui qui sottoposti, il TU già nominato nell'ambito del giudizio di A.T.P. ha, in primo luogo, ribadito che: “A margine del nuovo accertamento condotto presso la consistenza immobiliare di proprietà degli istanti coniugi sigg.ri tenuto conto dello stato dei luoghi come Parte_3 dettagliatamente in precedenza descritto, il sottoscritto TU ha potuto constatare l'attuale sussistenza dei fenomeni infiltrativi come lamentati in atti, già oggetto di accertamento nel procedimento per ATP recante R.G. N.2214/2021. Orbene, tenuto conto di tutti i danni riscontrati nell'immobile di proprietà di parte istante il sottoscritto TU tiene a specificare come tutti i danni accertati siano ascrivibili alle medesime cause già descritte nella pregressa
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
relazione per A.T.P., nella fattispecie ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano di copertura. Richiamando gli accertamenti condotti in sede di precedente A.T.P., avendo avuto dalle parti delucidazione sulla circostanza che nel lasso temporale intercorso fino all'accertamento del 8 febbraio 2024 non sono intervenute sostanziali modifiche dello stato del piano di copertura” e, in secondo luogo, in ordine all'accertamento di eventuali nuovi danneggiamenti eventualmente riscontrabili all'interno dell'immobile attoreo, dapprima affermava: “lo scrivente tiene a precisare che non si rilevano danneggiamenti ulteriori rispetto a quelli già descritti e relazionati nella relazione di consulenza redatta nell'ambito dell'A.T.P., pertanto non si necessita della redazione di nuovo computo metrico estimativo, potendosi richiamare quello già redatto ed allegato alla relazione di A.T.P.
(riportato in allegato alla relazione di A.T.P. nel relativo “Allegato 3 - Computo Metrico eliminazione danni”, per un importo stimato, escluso Iva, in c.t. ad € 2.735,00), atteso che le aree danneggiate risultano le medesime già riscontrate in sede di A.T.P. (anche con riferimento al locale soggiorno) e non si rinvengono nuove aree da sottoporre ad intervento.”
(cfr. pagg. 9 e 10 della relazione integrativa depositata dal TU nell'ambito del presente giudizio di merito), per poi, tuttavia, specificare, in risposta alle osservazioni fatte lui pervenire da parte attrice, che “[…] allo stato attuale i nuovi danneggiamenti, di lieve entità, sono stati riscontrati unicamente lungo un paramento murario dell'ambiente soggiorno, nella medesima area dei precedenti danneggiamenti.” (cfr. pag. 3 della nota di risposta alle osservazioni di parte allegata dal TU alla relazione definitiva).
Invitato, pertanto, a fornire chiarimenti al riguardo, il TU (nella ulteriore integrazione depositata in data 20/09/2024) specificava che: “Va preliminarmente ribadito che i nuovi danneggiamenti sono stati accertati unicamente lungo la parete lato sud dell'ambiente soggiorno, producenti il danneggiamento del parato e del sottostante paramento murario, per il quale si rende necessario l'intervento di ripristino, attraverso le seguenti lavorazioni: a) la rimozione del parato lungo la parete sud dell'ambiente soggiorno;
b) il ripristino delle superfici murarie, da eseguirsi mediante la spicconatura dell'intonaco solo se compromesso (comprensivo del trasporto a rifiuto e smaltimento dell'inerte prodotto presso discarica autorizzata); c) il ripristino dell'intonaco eventualmente spicconato, con idoneo prodotto premiscelato e con successivo intonaco di finitura;
d) la posa in opera della carta da parato. A tal uopo vanno considerate anche le opere preliminari di protezione nonché lo spostamento e/o lo smontaggio e/o la protezione degli arredi presenti nell'ambiente oggetto di intervento, e le opere di pulizia finali. Tenuto conto che trattasi di interventi di piccola entità
e che le superfici oggetto di intervento risultano esigue, nel caso di specie non sono presenti le condizioni necessarie per l'utilizzo del Prezzario LL.PP. della Regione Campania, e pertanto la presente stima è stata elaborata mediante analisi prezzi tenendo conto del costo orario della manodopera edile come stabilito dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche.
Pertanto il costo totale delle opere (di cui si prevede la prestazione per n.1 giorni lavorativi con impiego di n.1 Operaio Qualificato) atto a ripristinare lo stato dei luoghi assomma ad € 507,08 (diconsi Euro cinquecentosette/08), e pertanto compreso di Iva come per legge al 10%, pari complessivamente ad € 557,79 (diconsi Euro
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
cinquecentocinquantasette/79)” (cfr. pagg. 1 e 2 della relazione integrativa depositata in data 20/0/2024).
Avverso le predette conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio gli attori hanno mosso contestazioni, in quanto hanno ritenuto sottostimata la quantificazione dei danni ulteriori operate dall'ausiliario.
Specificamente, gli istanti hanno evidenziato nella comparsa conclusionale che la valutazione del danno fatta dal TU appare errata e non condivisibile poiché, come emerge dalla relazione tecnica, il soggiorno interessato dalle infiltrazioni sarebbe rifinito con carta da parati e non sarebbe ipotizzabile la sostituzione del parato per la sola “parete lato sud” ritenuta ammalorata dal Consulente, essendovi ragioni di opportunità e di estetica per le quali il parato andrà sostituito interamente in tutto il vano soggiorno, per cui il costo stimato dal TU per tale intervento dovrebbe essere moltiplicato per quattro, ovvero numero pari a quello delle pareti del detto locale;
hanno, inoltre, evidenziato che il TU non avrebbe considerato che l'aggravamento dei danni al sottobalcone e alla camera da letto, da loro ritenuti ben evidenti nei rilievi fotografici versati in atti con le note di trattazione scritta dell'udienza del
25.01.2024, necessita di lavori ulteriori rispetto a quelli già esposti nel computo metrico elaborato in sede di ATP del 2021.
Tutti tali rilievi non appaiono condivisibili, poiché sforniti di supporto probatorio adeguato, quali — a titolo esemplificativo — preventivi di lavori, computi metrici ovvero anche semplici quantificazioni elaborate con criteri diversi da quelli utilizzati dal TU, le cui valutazioni, di contro, sono state tutte analiticamente e congruamente motivate e supportate da attendibili riscontri tecnici, grafici e fotografici, soltanto genericamente e apoditticamente contestati dagli attori.
Parimenti, le dedotte ragioni di opportunità e/o di estetica che imporrebbero di intervenire su tutte e quattro le pareti dell'ambiente soggiorno, anziché soltanto su quella interessate dai fenomeni infiltrativi, oltre che ad apparire astratte ed ipotetiche, non possono neppure ritenersi strettamente rientrare tra i danni eziologicamente imputabili al convenuto. Ed invero, il non accettabile effetto estetico scaturente da una sostituzione soltanto parziale della carta parati del vano soggiorno
è certamente il frutto anche della scelta ictu oculi negligente della stessa parte istante di procedere, anziché ad un limitato intervento strettamente funzionale al solo ripristino della vivibilità degli ambienti, all'integrale rifacimento dell'ambiente, pur nella piena consapevolezza della persistenza delle cause delle infiltrazioni e al pressoché certo ripetersi degli ammaloramenti quantomeno della parete lato sud. In definitiva, il danno estetico oggi dedotto da parte attrice non è altro che un effetto altamente prevedibile dell'intervento nelle more da egli operato all'interno del proprio immobile e che, invece, ben poteva essere evitato ponendo in essere quegli interventi strettamente indispensabili (e necessariamente provvisori) per il ripristino della sola salubrità degli ambienti, nella pressoché certezza che tale intervento,
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permanendo le cause delle lamentate infiltrazioni, non avrebbe potuto essere definitivo.
Del resto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, come effettivamente accaduto nella specie, laddove la stessa condotta negligente tenuta dagli istanti (e innanzi individuata) ha reciso l'originario nesso eziologico sussistente tra le lamentate infiltrazioni e l'ulteriore danno da loro preteso.
Per quanto precede, pertanto, il convenuto va condannato al CP_1 pagamento, in favore degli attori, per i titoli risarcitori innanzi individuati, e detratta la somma di euro 1.800,00 dai primi già ottenuta (per loro stessa asserzione) dalla
Compagnia Assicurativa che garantisce il convenuto contro i rischi della CP_1
R.C.T., della somma complessiva di euro (2.735,00 + 507,08 - 1.800,00 =) 1.442,08
(millequattrocentoquarantadue/08), oltre IVA, se documentata, nell'aliquota di legge, e interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Quanto, invece, alla ulteriore domanda attorea di condanna del convenuto alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause delle CP_1 riscontrate infiltrazioni, anch'essa merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
In primo luogo, non merita seguito la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui il non potrebbe mai essere condannato all'esecuzione di un facere CP_1 specifico, avendo il a disposizione i rimedi previsti dagli artt. 1105, CP_1 comma 4 e 1134 c.c..
Ed invero, i rimedi menzionati dalla difesa del convenuto concorrono con — e di certo non escludono — la possibilità attribuita al danneggiato di ottenere la condanna del danneggiante all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause del danno (un genere di pronuncia che, del resto, nella giurisprudenza di legittimità e di merito è pacificamente ammessa); anzi, l'eventuale inerzia del a dare attuazione al provvedimento giudiziale che lo abbia condannato CP_1 all'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare lo stato di conservazione e la funzione della copertura condominiale potrebbe essa stessa legittimare il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105, comma 4, c.c. (cfr. sul punto T. Catania, sez. III,
05/05/2022), ciò a dimostrazione della complementarietà dei rimedi qui in esame, che, di contro, non si escludono a vicenda.
Quanto, dunque, alla individuazione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause delle individuate infiltrazioni, anche in tal caso non può che aderirsi alle analitiche indicazioni rese dal TU sul punto, secondo il quale “Detto che è apprezzabile l'azione del di porre in essere l'intervento di rifacimento della CP_1
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guaina in corrispondenza del lato sud del fabbricato, con risvolto nel canale di gronda, occorre ribadire ancora una volta che tale intervento è del tutto temporaneo e volto a scongiurare un maggior aggravio dei danneggiamenti all'immobile di proprietà degli istanti. Tale intervento, volto a ripristinare una sola circoscritta area, infatti non è ritenuto dallo scrivente risolutivo della problematica, laddove alla luce dello stato di degrado diffuso della guaina impermeabilizzante bituminosa ardesiata dell'intero piano di copertura, in corrispondenza di altre criticità (cfr. microfessurazioni), non è da escludersi che l'acqua meteorica possa infiltrarsi al di sotto del manto di guaina e percorrere la copertura, seguendo la naturale pendenza della stessa, fino a trovare veicolo di uscita nel profilo esposto a sud, ove all'attualità risiedono i danneggiamenti. Pertanto, al fine di scongiurare qualsivoglia eventuale problematica presente e futura e rendere così l'intervento di manutenzione definitivo, lo scrivente ritiene che i lavori da porre in essere non possano esser circoscritti ad una ridotta area ma estesi a tutta superficie della falda del piano di copertura posta omologa all'abitazione dell'istante con origine dalla linea di colmo, della superficie pari a circa 125mq (come indicato nello schema grafico di seguito riprodotto), mediante le seguenti lavorazioni: a) rimozione dello strato superficiale di guaina impermeabilizzante bituminosa ardesiata;
b) nel calo in basso di tutto il materiale di risulta;
c) nel trasporto a rifiuto dell'inerte presso discarica specializzata per materiali speciali, compreso oneri e redazione di formulario;
d) nella eventuale rettifica del massetto delle pendenze, al fine di scongiurare eventuali ristagni
d'acqua; e) nella fornitura e posa in opera di manto impermeabile doppio strato formato da membrana polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, applicata a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 10cm, incluso i risvolti in corrispondenza del canale di gronda. Dal che la stima dei suddetti interventi, secondo la “regola d'arte”, come da Computo
Metrico Estimativo dei lavori (riportato nel relativo Allegato 2 – Computo Metrico eliminazione cause), tenuto conto dei prezzi come dettati dal Prezzario dei LL.PP. della
Regione Campania 2021, per categorie di lavoro similari, con utilizzo di materiali idonei e di riconosciuta buona fattura, debitamente relazionati ai prezzi correnti su piazza, risulta esser pari, escluso Iva da computarsi al 10%, in c.t. ad € 4.325,00 (dico Euro quattromilatrecentoventicinque/00).” cfr. pp. da 14 a 16 della relazione di TU depositata nell'ambito del procedimento per ATP che ha preceduto il presente giudizio).
Ne consegue che il convenuto andrà, altresì, condannato alla esecuzione CP_1 dei lavori innanzi indicati.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
Quanto, poi, alle spese di TU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte convenuta.
Infine, in questa sede vanno anche liquidate le spese di lite relative alla precedente fase ex art. 696-bis c.p.c. svoltasi tra le medesime parti prima della instaurazione del presente giudizio di merito. Ed invero, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr., ex multis, Cass. 15672/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3480/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, pendente tra e — attori — e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sito in Melito di Napoli al Corso Europa n. 176 — convenuto — , ogni
[...] contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea e per le ragioni di cui in motivazione, accertata la responsabilità del convenuto Controparte_5
in Melito di Napoli nella produzione dell'evento di danno dedotto
[...] in lite, condanna quest'ultimo, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore degli attori, e , per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione, della somma complessiva di euro 1.442,08
(millequattrocentoquarantadue/08), oltre IVA, se documentata, nell'aliquota di legge, e interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. ancora in accoglimento della domanda attorea e per le ragioni di cui in motivazione, condanna, altresì, il convenuto Controparte_5 in Melito di Napoli, in persona dell'Amministratore p.t.,
[...] all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle individuate infiltrazioni, così come analiticamente previste alle pagine da 14 a 16 della relazione tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del procedimento per n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
A.T.P. iscritto al n. 2214/2021 r.g. di questo stesso Tribunale, e che ha preceduto il presente giudizio di merito, nonché nel computo metrico estimativo allegato alla medesima relazione, entrambi anche richiamati in parte motiva;
3. condanna parte convenuta, Controparte_6
in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore di
[...] parte attrice, e , delle spese di lite sia per il Parte_1 Parte_2 presente giudizio che per quello di A.T.P. che lo ha preceduto, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), di cui euro 400,00 (quattrocento/00) per spese, ed euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, Avv.ti Cappa Roberto e Musone Andrea, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese di C.T.U. (tanto di quelle liquidate nel presente giudizio di merito quanto di quelle liquidate nell'ambito del procedimento per
A.T.P. che lo ha preceduto), nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte convenuta, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù dei rispettivi decreti di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 04/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(c.f.: ) ed (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Aversa alla via A. C.F._2
Ligabue n. 20, presso lo studio dell'Avv. Musone Andrea (c.f.:
) e dell'Avv. Cappa Roberto (C.F.: ), dai C.F._3 C.F._4 quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E ito in Melito di Napoli al Corso Europa n. 176 (c.f.: Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Casoria alla Trav. Michelangelo n. 66, presso lo studio dell'Avv. Oteri Letterio (C.F.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._5 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: “Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, ed Parte_1 Parte_2
, comproprietari dell'appartamento sito in Melito di Napoli (NA) al corso Europa
[...]
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
n. 176, piano 3, interno 11, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il invocandone la Controparte_2 responsabilità risarcitorio per i danni subiti dal loro immobile in conseguenza di un fenomeno infiltrativo da loro imputato a parti comuni dell'edificio condominiale.
In particolare, gli attori esponevano che sul finire del 2019 l'immobile di loro proprietà era stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo di copertura del fabbricato, in conseguenza delle quali aveva subito notevoli danni, in particolare alle stanze adibite a soggiorno e camera da letto,
e riportato un accentuato degrado dei soffitti e delle pareti ed insalubrità degli ambienti. Esponevano di aver tempestivamente segnalato tale situazione all'Amministratore del convenuto, il quale aveva comunicato loro che i CP_1 lavori necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni sarebbero stati eseguiti da una impresa che stava effettuando lavori di altra natura presso lo stesso fabbricato. Permanendo le lamentate infiltrazioni, successivamente l'Amministratore del Condominio avrebbe comunicato che si sarebbero dovuti effettuare altri interventi per risolvere definitivamente la problematica della impermeabilizzazione della copertura dello stabile, così riconoscendo — assumevano gli attori — che i lavori precedentemente svolti non avevano sortito alcuna positiva conseguenza. Non pervenendosi alla risoluzione delle problematiche, gli attori, dunque, depositavano un ricorso per A.T.P. innanzi al Tribunale di Napoli Nord – iscritto al numero
2214/2021 R.G. – , all'esito del quale veniva nominato TU l'Arch. Persona_1
, che, con relazione depositata in data 13.02.2022, riconosceva che le
[...] infiltrazioni de quibus erano dovute ad una rottura della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura quantificando i lavori CP_3 necessari per la rimozione delle cause delle infiltrazioni in euro 4.325,00, oltre euro
1.100,00 a titolo di compenso per il Direttore dei Lavori e spese necessarie per il reperimento della propedeutica documentazione amministrativa, nonché quantificava in ulteriori euro 2.736,90 i costi delle opere necessarie all'eliminazione dei danni subiti dall'appartamento degli attori. Precisavano, ancora, gli attori che, nelle more del procedimento per ATP, la compagnia assicuratrice del CP_4 convenuto per la RCT, avrebbe inviato a un assegno CP_1 Parte_1 per l'importo di euro 1.800,00, comprensivo di euro 300,00 di spese legali, dall'attore trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere preteso ad essi spettante anche all'esito dell'ATP, ancora in essere. Esponevano, infine, gli attori di aver provveduto ad effettuare i lavori per il ripristino dell'immobile di loro proprietà e di aver interesse a che vengano effettuati i lavori necessari ad evitare il ripetersi dei fenomeni infiltrativi, lamentando che a distanza di circa due anni e mezzo dalla denunzia delle infiltrazioni il convenuto non avrebbe adottato alcun CP_1 concreto provvedimento atto alla risoluzione dei problemi né risarcito i danni da essi subiti.
Tutto ciò dedotto, pertanto, gli attori concludevano chiedendo al Tribunale adito di:
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
“a) accogliere la domanda attrice;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
Corso Europa n. 176, nella produzione dell'evento dannoso per cui è
[...] causa;
c) condannare il convenuto al pagamento delle seguenti somme: €. CP_1
2.736,90 a titolo di risarcimento dei danni riportati nell'appartamento per come quantificati dal TU Arch. €. 655,91 per spese vive ATP;
€. Persona_1
1.512,25, oltre IVA e CPA, per complessivi €. 4.905,06; da tale importo andranno detratti €. 1.500,00 ricevuti a titolo di risarcimento del danno ed €. 300,00 ricevuti a titolo di spese legali.
d) condannare il convenuto all'effettuazione dei lavori di ripristino CP_1 del lastrico solare di copertura del fabbricato così come descritti nell'elaborato peritale redatto dall'Arch. nell'ambito del procedimento per ATP Persona_1 recante il n. di R.G. 2214/2021 e quantificati in €. 5.425,00 (escluso IVA), comprensivi degli oneri necessari per la documentazione amministrativa e
Direzione dei Lavori;
e) con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con maggiorazione del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
10/06/2022 si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, in rito, CP_1 eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito, poiché trattandosi di domanda limitata alla somma di euro 3.105,06 (di cui 1.236,90 per i danni, 1.212,25 per competenze professionali ed euro 655,91 per TU), la competenza a conoscerne avrebbe dovuto essere del Giudice di Pace di Marano di Napoli e non del Tribunale di Napoli Nord;
eccepiva, ancora, l'inammissibilità della domanda per non potersi chiedere la condanna del condominio (ente di gestione) ad un “facere”; eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 28/2010. Nel merito, contestava le deduzioni avverse circa l'omessa manutenzione del terrazzo di copertura da parte del e dell'amministratore CP_1 CP_3 sottolineando come fosse dimostrato agli atti, dalla corrispondenza intercorsa e dal verbale dell'ultima assemblea, che quest'ultimo si fosse impegnato per la risoluzione della problematica, ma che le assemblee convocate sul punto non sarebbero state risolutive anche per le opposizioni frapposte dagli stessi condomini odierni attori.
Tutto ciò dedotto ed eccepito, dunque, il predetto convenuto concludeva chiedendo:
1. Dichiarare la propria incompetenza per valore della presente causa, trattandosi di domanda contenuta nei limiti di euro 3.105,06 (di cui 1.236,90 per i danni,
1.212,25 per competenze professionali ed euro 655,91 per TU) e quindi di competenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli;
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
2. Dichiarare la inammissibilità della domanda per aver parte attrice richiesto la condanna dell'ente condominiale ad eseguire i lavori, come determinati e quantificati in ATP, non sussistendo un diritto in tal senso, se non nelle forme e nei modi previsti dall'art. 1105 c.c. (IV comma) e/o dall'art. 1134 c.c.;
3. Dichiarare la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D. Lgs 28/2021 trattandosi di materia condominiale ed avendo a disposizione un accertamento tecnico preventivo che poteva essere facile veicolo conciliativo anche in considerazione del valore della domanda e delle consistenti spese del giudizio;
4. In via subordinata e nel merito, accertarsi e dichiararsi la infondatezza della domanda avendo il eseguito tutte le riparazioni necessarie e/o CP_1 comunque valutare una corresponsabilità della parte attrice che ha contribuito, con il dissenso in assemblea, al ritardo dei lavori di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato.
5. condannare il sig. e la sig.ra alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite e compensi professionali, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con maggiorazione del
15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14.”.
All'esito dell'udienza cartolare del 14/07/2022, ritenuta fondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il giudice assegnava alle parti il termine per la presentazione della relativa domanda, rinviando la causa, all'esito e in prosieguo, all'udienza del 05 dicembre 2022.
A tale udienza, documentato l'esperimento del tentativo di conciliazione con esito negativo, il giudice assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 21 settembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte, alla quale, ritenuta in parte inammissibile e in parte irrilevante la prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria depositata in data 10 febbraio 2023, in quanto vertente su circostanze di natura prettamente tecnica e valutativa, questo giudice riteneva necessario ricorrere all'espletamento di una integrazione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di fotografare all'attualità lo stato delle dedotte infiltrazioni, stante il lungo lasso temporale intercorso dalle operazioni che portarono alla stesura della relazione tecnica d'ufficio già depositata nell'ambito del giudizio per A.T.P. iscritto al n. 2214/2021 r.g. di questo stesso
Tribunale.
All'esito del deposito della relazione tecnica d'ufficio definitiva e dei successivi richiesti chiarimenti, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 28 ottobre
2024, sostituita dal deposito di note scritte, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, avendo parte attrice prodotto in atti n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
il verbale negativo della procedura di mediazione instaurata tra le parti su ordine del giudice, per il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti (cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice con deposito telematico operato in data
30/11/2022).
Ancora in via pregiudiziale di rito, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dal convenuto. CP_1
Ed invero, pur avendo parte attrice quantificato la domanda risarcitoria in un importo inferiore ad euro 5.000,00, essa ha, tuttavia, anche chiesto la condanna del convenuto ad un facere, ossia all'esecuzione dei valori necessari alla CP_1 eliminazione delle cause delle dedotte infiltrazioni;
domanda di valore astrattamente indeterminabile e che, dunque, non avrebbe potuto radicare la competenza per valore del Giudice di Pace.
Peraltro, sul punto parte convenuta ha richiamato alcune sentenze della Corte di
Cassazione per le quali il singolo condomino non potrebbe chiedere la condanna del ad un facere di adempimento contrattuale, dato che tra loro non vi è un CP_1 rapporto sinallagmatico;
si tratta, tuttavia, di rilievi ininfluenti sulla delibazione dell'eccezione in rito di incompetenza, perché ogni valutazione al riguardo atterrebbe, tutt'al più, al merito della decisione e non già, in limine litis, alla determinazione del Giudice competente a conoscerne.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
All'esito del processo e degli accertamenti tecnici compiuti, a mezzo di TU, sia nel corso del presente giudizio di merito che nel giudizio di istruzione preventiva per
A.T.P. che lo ha preceduto, è chiaramente emerso che l'immobile attoreo risulta essere interessato da danneggiamenti e ammaloramenti dovuti a fenomeni infiltrativi;
in particolare, a seguito della diretta osservazione dei luoghi di causa (di cui il Consulente ha offerto anche descrizione grafica e fotografica), il TU osservava“[…] A tal uopo sia nel corso del primo che del secondo accesso peritale, come già dettagliatamente indicato in precedenza, è stata eseguita puntuale e specifica indagine dell'immobile, accertando che alcuni ambienti, in particolare il soggiorno (cfr. plan. 1.), la seconda camera da letto (cfr. plan. 2.) ed il sottobalcone di uno dei terrazzi (cfr. plan. 3.), presenti danneggiamenti interessanti intonaco e pitturazione. A tal uopo, i più ingenti danni si riscontrano lungo la parete di tompagno posta a sud dell'ambiente soggiorno, nelle strette adiacenze del vano finestra (il cui dettaglio viene pure riportato nella planimetria che segue al riferimento 1.), in cui sono presenti danni da infiltrazioni, con consolidamento degli esiti nella compromissione dell'intonaco, la completa esfoliazione delle pitturazioni, nonché la fioritura di funghi e muffe.” (cfr. pag. 8 della relazione Di A.T.P. in atti); per, quindi, aggiungere:
“[…] il sottoscritto TU ha potuto constatare la piena sussistenza dei fenomeni infiltrativi come lamentati in atti, essendo stati accertati infatti danneggiamenti all'immobile di proprietà
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
degli istanti sigg.ri con alterazione delle condizioni di salubrità Parte_3
(addebitabili alla proliferazione di funghi e muffe nell'ambiente soggiorno), tali comunque da non incidere sulle condizioni di sicurezza dell'immobile.” (cfr. pag. 10 della relazione Di
A.T.P. in atti).
Quanto, invece, alla individuazione delle cause delle riscontrate infiltrazioni, il nominato C.T.U., eseguito il sopralluogo presso i luoghi di causa e individuate le unità immobiliari oggetto di lite, che ha anche rappresentato con rilievi fotografici e descritto dettagliatamente, con allegate piantine topografiche, in risposta ai quesiti postigli da questo giudice, così ha argomentato: “Orbene, tenuto conto di tutti i danni riscontrati nell'immobile di proprietà di parte istante (dettagliatamente descritti e raffigurati nel precedente paragrafo D), escludendo eventuali ulteriori cause e/o concause, è possibile chiarire come tutti i danni accertati nell'ambiente soggiorno e di minor entità alla camera da letto nonché al sottobalcone del terrazzo, siano tutti riconducibili ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano di copertura. Tale circostanza è stata infatti dal sottoscritto dedotta, nel preliminarmente escludere ulteriori eventuali cause e/o concause, alla luce dell'ispezione collegialmente eseguita in sede di secondo accesso peritale, laddove mediante l'esecuzione di video-ispezione del piano di copertura con ausilio di drone (resa necessaria alla luce del fatto che non è stato possibile ispezionare de visu la copertura, non sussistendo le sufficienti condizioni di sicurezza) è stata accertata la presenza di non poche criticità afferenti appunto lo strato di impermeabilizzazione del piano di copertura, realizzato con guaina bituminosa del tipo ardesiata. Il manto di impermeabilizzazione, in particolar modo in corrispondenza del risvolto nel canale di gronda, nonostante i circoscritti interventi di manutenzione posti in essere dal anche nel CP_1 recente passato, si mostra in più punti non idoneo alla funzione di protezione ed isolamento dei locali sottostanti dagli agenti atmosferici, evidenziandosi in ogni caso uno stato di degrado diffuso dovuto prevalentemente alla vetustà del materiale.
[…] Alla luce di tutto quanto innanzi espresso, individuata la morfologia ed ubicazione dei danneggiamenti presenti nell'immobile di proprietà degli istanti sigg.ri Parte_3 dato atto che tutti i danni sono riconducibili ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante piano di copertura, consistente in tetto a doppia falda inclinata impermeabilizzato da strato di guaina bituminosa del tipo ardesiata, ne discende, a sommesso parere dello scrivente, che i fenomeni di infiltrazione siano riconducibili alle condizioni di manutenzione della copertura dell'edificio. Va dichiarata in ogni caso la condotta del
che ha provveduto di recente all'esecuzione di interventi, di tipo parziali seppur CP_1 non definitivi, volti a porre rimedio alle criticità afferenti lo strato impermeabilizzante del piano di copertura, con apposizione di nuovo strato di guaina bituminosa ardesiata lungo la fascia perimetrale lato sud in corrispondenza e con risvolto nel canale di gronda, individuando
e localizzando di fatto la problematica. Va chiarito tuttavia che l'intervento posto in essere dal non può ritenersi definitivo e risolutivo della problematica, CP_1 in quanto all'attualità tutto lo strato impermeabilizzante del piano di copertura versa in uno stato avanzato di degrado diffuso dovuto prevalentemente alla vetustà del materiale, condizione che potrebbe generare nel breve periodo altre infiltrazioni, in corrispondenza di
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
altre criticità anche addebitabili a microfessurazioni della guaina.” (cfr. pagg. da 10 a 14 della relazione di A.T.P. in atti).
Le conclusioni cui è giunto il nominato TU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Alla luce di quanto precede, pertanto, si può ritenere sostanzialmente dimostrata sia la presenza delle infiltrazioni lamentate dagli attori all'interno del loro immobile, sia la loro riconducibilità causale allo stato di cattiva manutenzione del sovrastante lastrico solare di proprietà il che certamente fonda la responsabilità CP_3 civilistica di quest'ultimo nei confronti dei primi.
Ed invero, in diritto va osservato che la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della previsione di cui all'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”.
Per i danni cagionati da cose in custodia, la richiamata norma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Il caso fortuito — val bene sin d'ora precisare — attiene non ad un comportamento del custode, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno che abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Conseguenza ne è l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, nel senso che incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre incombe sul convenuto la prova del caso fortuito.
La norma citata, configura, dunque, una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva a carico del custode, la quale si fonda, pertanto, non su un comportamento o un'attività di tipo colposo, ma sulla semplice relazione causale tra la cosa e l'evento.
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
È consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui
“la responsabilità di danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha carattere oggettivo, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 18/02/2014, n. 3793; Cass. Civ. 19/05/2011, n. 1106; Cass.
Civ. Sez. III, 05/12/2008, n. 28811; nel medesimo senso si veda anche, Cass. Civ. sez.
III, 17/01/2020, n. 858; Cass. Civ. sez. III, 27/03/2020, n.7580; Cass. Civ. sez. VI,
16/05/2017, n. 12027; Cass. Civ. 11/03/2011, n. 5910; Cass. Civ. n. 25594/2015; Cass.
Civ. n. 23584/2013; Tribunale Lecce, 06/04/2020, n. 934; Tribunale L'Aquila,
09/07/2019, n. 530).
Inoltre, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), ha riconfermato il carattere oggettivo della responsabilità del custode, affermando che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”.
L'applicazione dei principi su esposti alla casistica dei danni derivanti da infiltrazioni provenienti da lastrico solare condominiale è altrettanto pacifica in giurisprudenza, ove si è, appunto, osservato che “la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta all'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo.” (cfr. Cass. Civ. 14/06/2021, n.16741;
Cass., SS.UU., sentenza del 10/05/2016, n.9449).
Sicché il convenuto è tenuto a risarcire i danni subiti dagli attori in CP_1 conseguenza delle infiltrazioni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare di proprietà comune, del quale esso è senz'altro custode, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione dello stesso allo scopo di evitare danni a terzi.
Per quanto, invece, attiene ai danni-conseguenza che, per effetto della affermata responsabilità, il predetto convenuto è tenuto a risarcire in favore degli attori, essi sono consistiti nei costi occorrenti per il ripristino dell'immobile di proprietà di n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
questi ultimi, risultato essere stato danneggiato per effetto delle suddette infiltrazioni.
In particolare, il TU nominato nel corso del procedimento per A.T.P. che ha proceduto il presente giudizio di merito, analiticamente descriveva i lavori necessari al ripristino del predetto immobile, affermando: “Per il ripristino dei danni manifesti nell'abitazione di proprietà degli istanti sigg.ri ed sono Parte_1 Parte_2 ritenuti necessari i seguenti interventi, interessanti esclusivamente gli ambienti soggiorno e camera da letto nonché il sottobalcone del terrazzo, consistenti in: • Intervento di ripristino delle superfici murarie, da eseguirsi mediante la spicconatura dell'intonaco ove danneggiato
(comprensivo del trasporto a rifiuto e smaltimento dell'inerte prodotto presso discarica autorizzata), laddove è ritenuto non praticabile intervento di recupero, con particolare riferimento alla parete lato sud dell'ambiente soggiorno, considerando che l'intonaco danneggiato non risulta più coeso con la muratura retrostante, per effetto delle infiltrazioni subite e la condizione nel tempo di inumidimento da contatto con fonti d'acqua; • ripristino dell'intonaco spicconato, con idoneo prodotto premiscelato e con successivo intonaco di finitura;
• preparazione delle superfici danneggiate, mediante stuccatura, rasatura e carteggiatura;
• tinteggiatura delle superfici, mediante n.2 mani a coprire di idropittura lavabile;
A tal uopo vanno considerate anche le opere preliminari di protezione nonché lo spostamento e/o lo smontaggio e/o la protezione degli arredi presenti negli ambienti oggetto di intervento, e le opere di pulizia finali e sanificazione degli ambienti. Dal che la stima dei suddetti interventi, secondo la “regola d'arte”, come da Computo Metrico Estimativo dei lavori (riportato nel relativo Allegato 3 – Computo Metrico eliminazione danni), tenuto conto dei prezzi come tratti dall'interpretazione del Prezzario dei LL.PP. della Regione Campania
2021 debitamente confrontati coi prezzi correnti su piazza, per categorie di lavoro similari, con utilizzo di materiali idonei e di riconosciuta buona fattura, risulta esser pari, escluso Iva da computarsi al 10%, in c.t. ad € 2.735,00 (dico Euro duemilasettecentotrentacinque/00).”
(cfr. pag. 17 della relazione di consulenza d'ufficio redatta nell'ambito del su richiamato procedimento per ATP, in atti).
Tale valutazione è stata oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito del presente giudizio di merito, ove gli attori pur hanno dedotto l'insorgenza, nelle more del celebrato giudizio per A.T.P., di nuovi ed ulteriori danneggiamenti asseritamente riconducibili sempre alle stesse cause.
In particolare, sui quesiti di approfondimento e chiarimento lui qui sottoposti, il TU già nominato nell'ambito del giudizio di A.T.P. ha, in primo luogo, ribadito che: “A margine del nuovo accertamento condotto presso la consistenza immobiliare di proprietà degli istanti coniugi sigg.ri tenuto conto dello stato dei luoghi come Parte_3 dettagliatamente in precedenza descritto, il sottoscritto TU ha potuto constatare l'attuale sussistenza dei fenomeni infiltrativi come lamentati in atti, già oggetto di accertamento nel procedimento per ATP recante R.G. N.2214/2021. Orbene, tenuto conto di tutti i danni riscontrati nell'immobile di proprietà di parte istante il sottoscritto TU tiene a specificare come tutti i danni accertati siano ascrivibili alle medesime cause già descritte nella pregressa
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
relazione per A.T.P., nella fattispecie ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano di copertura. Richiamando gli accertamenti condotti in sede di precedente A.T.P., avendo avuto dalle parti delucidazione sulla circostanza che nel lasso temporale intercorso fino all'accertamento del 8 febbraio 2024 non sono intervenute sostanziali modifiche dello stato del piano di copertura” e, in secondo luogo, in ordine all'accertamento di eventuali nuovi danneggiamenti eventualmente riscontrabili all'interno dell'immobile attoreo, dapprima affermava: “lo scrivente tiene a precisare che non si rilevano danneggiamenti ulteriori rispetto a quelli già descritti e relazionati nella relazione di consulenza redatta nell'ambito dell'A.T.P., pertanto non si necessita della redazione di nuovo computo metrico estimativo, potendosi richiamare quello già redatto ed allegato alla relazione di A.T.P.
(riportato in allegato alla relazione di A.T.P. nel relativo “Allegato 3 - Computo Metrico eliminazione danni”, per un importo stimato, escluso Iva, in c.t. ad € 2.735,00), atteso che le aree danneggiate risultano le medesime già riscontrate in sede di A.T.P. (anche con riferimento al locale soggiorno) e non si rinvengono nuove aree da sottoporre ad intervento.”
(cfr. pagg. 9 e 10 della relazione integrativa depositata dal TU nell'ambito del presente giudizio di merito), per poi, tuttavia, specificare, in risposta alle osservazioni fatte lui pervenire da parte attrice, che “[…] allo stato attuale i nuovi danneggiamenti, di lieve entità, sono stati riscontrati unicamente lungo un paramento murario dell'ambiente soggiorno, nella medesima area dei precedenti danneggiamenti.” (cfr. pag. 3 della nota di risposta alle osservazioni di parte allegata dal TU alla relazione definitiva).
Invitato, pertanto, a fornire chiarimenti al riguardo, il TU (nella ulteriore integrazione depositata in data 20/09/2024) specificava che: “Va preliminarmente ribadito che i nuovi danneggiamenti sono stati accertati unicamente lungo la parete lato sud dell'ambiente soggiorno, producenti il danneggiamento del parato e del sottostante paramento murario, per il quale si rende necessario l'intervento di ripristino, attraverso le seguenti lavorazioni: a) la rimozione del parato lungo la parete sud dell'ambiente soggiorno;
b) il ripristino delle superfici murarie, da eseguirsi mediante la spicconatura dell'intonaco solo se compromesso (comprensivo del trasporto a rifiuto e smaltimento dell'inerte prodotto presso discarica autorizzata); c) il ripristino dell'intonaco eventualmente spicconato, con idoneo prodotto premiscelato e con successivo intonaco di finitura;
d) la posa in opera della carta da parato. A tal uopo vanno considerate anche le opere preliminari di protezione nonché lo spostamento e/o lo smontaggio e/o la protezione degli arredi presenti nell'ambiente oggetto di intervento, e le opere di pulizia finali. Tenuto conto che trattasi di interventi di piccola entità
e che le superfici oggetto di intervento risultano esigue, nel caso di specie non sono presenti le condizioni necessarie per l'utilizzo del Prezzario LL.PP. della Regione Campania, e pertanto la presente stima è stata elaborata mediante analisi prezzi tenendo conto del costo orario della manodopera edile come stabilito dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche.
Pertanto il costo totale delle opere (di cui si prevede la prestazione per n.1 giorni lavorativi con impiego di n.1 Operaio Qualificato) atto a ripristinare lo stato dei luoghi assomma ad € 507,08 (diconsi Euro cinquecentosette/08), e pertanto compreso di Iva come per legge al 10%, pari complessivamente ad € 557,79 (diconsi Euro
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
cinquecentocinquantasette/79)” (cfr. pagg. 1 e 2 della relazione integrativa depositata in data 20/0/2024).
Avverso le predette conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio gli attori hanno mosso contestazioni, in quanto hanno ritenuto sottostimata la quantificazione dei danni ulteriori operate dall'ausiliario.
Specificamente, gli istanti hanno evidenziato nella comparsa conclusionale che la valutazione del danno fatta dal TU appare errata e non condivisibile poiché, come emerge dalla relazione tecnica, il soggiorno interessato dalle infiltrazioni sarebbe rifinito con carta da parati e non sarebbe ipotizzabile la sostituzione del parato per la sola “parete lato sud” ritenuta ammalorata dal Consulente, essendovi ragioni di opportunità e di estetica per le quali il parato andrà sostituito interamente in tutto il vano soggiorno, per cui il costo stimato dal TU per tale intervento dovrebbe essere moltiplicato per quattro, ovvero numero pari a quello delle pareti del detto locale;
hanno, inoltre, evidenziato che il TU non avrebbe considerato che l'aggravamento dei danni al sottobalcone e alla camera da letto, da loro ritenuti ben evidenti nei rilievi fotografici versati in atti con le note di trattazione scritta dell'udienza del
25.01.2024, necessita di lavori ulteriori rispetto a quelli già esposti nel computo metrico elaborato in sede di ATP del 2021.
Tutti tali rilievi non appaiono condivisibili, poiché sforniti di supporto probatorio adeguato, quali — a titolo esemplificativo — preventivi di lavori, computi metrici ovvero anche semplici quantificazioni elaborate con criteri diversi da quelli utilizzati dal TU, le cui valutazioni, di contro, sono state tutte analiticamente e congruamente motivate e supportate da attendibili riscontri tecnici, grafici e fotografici, soltanto genericamente e apoditticamente contestati dagli attori.
Parimenti, le dedotte ragioni di opportunità e/o di estetica che imporrebbero di intervenire su tutte e quattro le pareti dell'ambiente soggiorno, anziché soltanto su quella interessate dai fenomeni infiltrativi, oltre che ad apparire astratte ed ipotetiche, non possono neppure ritenersi strettamente rientrare tra i danni eziologicamente imputabili al convenuto. Ed invero, il non accettabile effetto estetico scaturente da una sostituzione soltanto parziale della carta parati del vano soggiorno
è certamente il frutto anche della scelta ictu oculi negligente della stessa parte istante di procedere, anziché ad un limitato intervento strettamente funzionale al solo ripristino della vivibilità degli ambienti, all'integrale rifacimento dell'ambiente, pur nella piena consapevolezza della persistenza delle cause delle infiltrazioni e al pressoché certo ripetersi degli ammaloramenti quantomeno della parete lato sud. In definitiva, il danno estetico oggi dedotto da parte attrice non è altro che un effetto altamente prevedibile dell'intervento nelle more da egli operato all'interno del proprio immobile e che, invece, ben poteva essere evitato ponendo in essere quegli interventi strettamente indispensabili (e necessariamente provvisori) per il ripristino della sola salubrità degli ambienti, nella pressoché certezza che tale intervento,
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
permanendo le cause delle lamentate infiltrazioni, non avrebbe potuto essere definitivo.
Del resto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, come effettivamente accaduto nella specie, laddove la stessa condotta negligente tenuta dagli istanti (e innanzi individuata) ha reciso l'originario nesso eziologico sussistente tra le lamentate infiltrazioni e l'ulteriore danno da loro preteso.
Per quanto precede, pertanto, il convenuto va condannato al CP_1 pagamento, in favore degli attori, per i titoli risarcitori innanzi individuati, e detratta la somma di euro 1.800,00 dai primi già ottenuta (per loro stessa asserzione) dalla
Compagnia Assicurativa che garantisce il convenuto contro i rischi della CP_1
R.C.T., della somma complessiva di euro (2.735,00 + 507,08 - 1.800,00 =) 1.442,08
(millequattrocentoquarantadue/08), oltre IVA, se documentata, nell'aliquota di legge, e interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Quanto, invece, alla ulteriore domanda attorea di condanna del convenuto alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause delle CP_1 riscontrate infiltrazioni, anch'essa merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
In primo luogo, non merita seguito la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui il non potrebbe mai essere condannato all'esecuzione di un facere CP_1 specifico, avendo il a disposizione i rimedi previsti dagli artt. 1105, CP_1 comma 4 e 1134 c.c..
Ed invero, i rimedi menzionati dalla difesa del convenuto concorrono con — e di certo non escludono — la possibilità attribuita al danneggiato di ottenere la condanna del danneggiante all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause del danno (un genere di pronuncia che, del resto, nella giurisprudenza di legittimità e di merito è pacificamente ammessa); anzi, l'eventuale inerzia del a dare attuazione al provvedimento giudiziale che lo abbia condannato CP_1 all'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare lo stato di conservazione e la funzione della copertura condominiale potrebbe essa stessa legittimare il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105, comma 4, c.c. (cfr. sul punto T. Catania, sez. III,
05/05/2022), ciò a dimostrazione della complementarietà dei rimedi qui in esame, che, di contro, non si escludono a vicenda.
Quanto, dunque, alla individuazione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause delle individuate infiltrazioni, anche in tal caso non può che aderirsi alle analitiche indicazioni rese dal TU sul punto, secondo il quale “Detto che è apprezzabile l'azione del di porre in essere l'intervento di rifacimento della CP_1
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
guaina in corrispondenza del lato sud del fabbricato, con risvolto nel canale di gronda, occorre ribadire ancora una volta che tale intervento è del tutto temporaneo e volto a scongiurare un maggior aggravio dei danneggiamenti all'immobile di proprietà degli istanti. Tale intervento, volto a ripristinare una sola circoscritta area, infatti non è ritenuto dallo scrivente risolutivo della problematica, laddove alla luce dello stato di degrado diffuso della guaina impermeabilizzante bituminosa ardesiata dell'intero piano di copertura, in corrispondenza di altre criticità (cfr. microfessurazioni), non è da escludersi che l'acqua meteorica possa infiltrarsi al di sotto del manto di guaina e percorrere la copertura, seguendo la naturale pendenza della stessa, fino a trovare veicolo di uscita nel profilo esposto a sud, ove all'attualità risiedono i danneggiamenti. Pertanto, al fine di scongiurare qualsivoglia eventuale problematica presente e futura e rendere così l'intervento di manutenzione definitivo, lo scrivente ritiene che i lavori da porre in essere non possano esser circoscritti ad una ridotta area ma estesi a tutta superficie della falda del piano di copertura posta omologa all'abitazione dell'istante con origine dalla linea di colmo, della superficie pari a circa 125mq (come indicato nello schema grafico di seguito riprodotto), mediante le seguenti lavorazioni: a) rimozione dello strato superficiale di guaina impermeabilizzante bituminosa ardesiata;
b) nel calo in basso di tutto il materiale di risulta;
c) nel trasporto a rifiuto dell'inerte presso discarica specializzata per materiali speciali, compreso oneri e redazione di formulario;
d) nella eventuale rettifica del massetto delle pendenze, al fine di scongiurare eventuali ristagni
d'acqua; e) nella fornitura e posa in opera di manto impermeabile doppio strato formato da membrana polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, applicata a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 10cm, incluso i risvolti in corrispondenza del canale di gronda. Dal che la stima dei suddetti interventi, secondo la “regola d'arte”, come da Computo
Metrico Estimativo dei lavori (riportato nel relativo Allegato 2 – Computo Metrico eliminazione cause), tenuto conto dei prezzi come dettati dal Prezzario dei LL.PP. della
Regione Campania 2021, per categorie di lavoro similari, con utilizzo di materiali idonei e di riconosciuta buona fattura, debitamente relazionati ai prezzi correnti su piazza, risulta esser pari, escluso Iva da computarsi al 10%, in c.t. ad € 4.325,00 (dico Euro quattromilatrecentoventicinque/00).” cfr. pp. da 14 a 16 della relazione di TU depositata nell'ambito del procedimento per ATP che ha preceduto il presente giudizio).
Ne consegue che il convenuto andrà, altresì, condannato alla esecuzione CP_1 dei lavori innanzi indicati.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
Quanto, poi, alle spese di TU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte convenuta.
Infine, in questa sede vanno anche liquidate le spese di lite relative alla precedente fase ex art. 696-bis c.p.c. svoltasi tra le medesime parti prima della instaurazione del presente giudizio di merito. Ed invero, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr., ex multis, Cass. 15672/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3480/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, pendente tra e — attori — e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sito in Melito di Napoli al Corso Europa n. 176 — convenuto — , ogni
[...] contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea e per le ragioni di cui in motivazione, accertata la responsabilità del convenuto Controparte_5
in Melito di Napoli nella produzione dell'evento di danno dedotto
[...] in lite, condanna quest'ultimo, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore degli attori, e , per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione, della somma complessiva di euro 1.442,08
(millequattrocentoquarantadue/08), oltre IVA, se documentata, nell'aliquota di legge, e interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. ancora in accoglimento della domanda attorea e per le ragioni di cui in motivazione, condanna, altresì, il convenuto Controparte_5 in Melito di Napoli, in persona dell'Amministratore p.t.,
[...] all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle individuate infiltrazioni, così come analiticamente previste alle pagine da 14 a 16 della relazione tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del procedimento per n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 3480/2022 R.G.A.C.
A.T.P. iscritto al n. 2214/2021 r.g. di questo stesso Tribunale, e che ha preceduto il presente giudizio di merito, nonché nel computo metrico estimativo allegato alla medesima relazione, entrambi anche richiamati in parte motiva;
3. condanna parte convenuta, Controparte_6
in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore di
[...] parte attrice, e , delle spese di lite sia per il Parte_1 Parte_2 presente giudizio che per quello di A.T.P. che lo ha preceduto, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), di cui euro 400,00 (quattrocento/00) per spese, ed euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, Avv.ti Cappa Roberto e Musone Andrea, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese di C.T.U. (tanto di quelle liquidate nel presente giudizio di merito quanto di quelle liquidate nell'ambito del procedimento per
A.T.P. che lo ha preceduto), nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte convenuta, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù dei rispettivi decreti di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 04/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3480/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 15