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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2083/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente sita in Vibo Valentia, via E. P.
Murmura snc, rappresentato e difeso, dagli avv.ti ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: E E e dell'avvocatura Email_1 Email_3 interna, giusta procura generale alle liti in atti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Candeloro Giuseppe (PEC: Controparte_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/11/2019, l , dopo aver formulato tempestivo dissenso Pt_1 rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, agiva in questa sede al fine di contestare le risultanze probatorie emerse nella precedente fase cautelare, volte a riconoscere a CP_1
l'assegno ordinario di invalidità (ex legge 222/1984) dal giorno della visita medico-legale, avvenuta il
30.11.2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Il sig. non si trova nelle CP_1 condizioni previste dalla legge per fruire della prestazione già riconosciuta con la decorrenza indicata, ovvero riconoscere una differente decorrenza. In via istruttoria si chiede che venga disposta la
1 rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio effettuata nella fase di accertamento tecnico preventivo e si nomina quale consulente di parte il Primario coordinatore dell'Ufficio Sanitario della Sede di Vibo
Valentia o un suo delegato, domiciliato per la carica ad ogni effetto relativo al presente giudizio presso la sede provinciale di Vibo Valentia”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse Controparte_1 pretese chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui
è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), il ricorrente contesta integralmente il contenuto.
7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «In base all'esame anamnestico, clinico e alla lettura della documentazione sanitaria allegata alla presente relazione risulta che il Sig.
[...]
è affetto da: “cardiopatia ipertensiva, crisi di fibrillazione atriale in paziente portatore di Pace- CP_1 maker, spondiloartrosi”. Le patologie che, attualmente, incidono sulla efficienza fisica del periziato e concorrono a determinarne il grado d'invalidità sono rappresentate dalla cardiopatia ipertensiva e la spondiloartrosi. La valutazione di tali patologie è stata effettuata basandosi sull'esame clinico del paziente
e dalle notizie ricavate dai vari certificati medici, dai quali si può evincere che, il Sig. è affetto da CP_1 limitazione funzionale della colonna lombo-sacrale a causa della artrosi, che provoca continui dolori.
2 Altra patologia è la cardiopatia ipertensiva con crisi sempre più frequenti di fibrillazione atriale, per la quale si è sottoposto ad intervento di ablazione e impianto di pace-maker. Associando la patologia cardiaca con la spondiloartrosi, che ha carattere evolutivo, e quindi non suscettivo di miglioramento, quindi, dovendo rispondere al quesito postomi dal Giudice, il quale mi chiede di stabilire se le capacità di guadagno del Sig. siano ridotte a meno di 1/3 del normale, in occupazioni confacenti alle sue CP_1 attitudini, non vi è alcun dubbio che, in base alle patologie da cui è affetto, si può affermare che la sua capacità di lavoro, allo stato attuale si mantiene al di sotto di 1/3 del normale. Per quanto riguarda la decorrenza dalla quale far partire questo stato invalidante, appare equo stabilire la data di decorrenza del beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità (art. 1 legge 222/1984) dal giorno della visita medico-legale,
30/11/18.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del riconoscimento del benefici oda un momento successivo rispetto alla domanda amministrativa.
13. Le spese della CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta per la sussistenza del requisito sanitari di cui Controparte_1 all'art. 1 della legge n. 222 del 1984 per ottenere l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 30.11.2018
;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre al Pt_1 rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, Pt_1 già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente sita in Vibo Valentia, via E. P.
Murmura snc, rappresentato e difeso, dagli avv.ti ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: E E e dell'avvocatura Email_1 Email_3 interna, giusta procura generale alle liti in atti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Candeloro Giuseppe (PEC: Controparte_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/11/2019, l , dopo aver formulato tempestivo dissenso Pt_1 rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, agiva in questa sede al fine di contestare le risultanze probatorie emerse nella precedente fase cautelare, volte a riconoscere a CP_1
l'assegno ordinario di invalidità (ex legge 222/1984) dal giorno della visita medico-legale, avvenuta il
30.11.2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Il sig. non si trova nelle CP_1 condizioni previste dalla legge per fruire della prestazione già riconosciuta con la decorrenza indicata, ovvero riconoscere una differente decorrenza. In via istruttoria si chiede che venga disposta la
1 rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio effettuata nella fase di accertamento tecnico preventivo e si nomina quale consulente di parte il Primario coordinatore dell'Ufficio Sanitario della Sede di Vibo
Valentia o un suo delegato, domiciliato per la carica ad ogni effetto relativo al presente giudizio presso la sede provinciale di Vibo Valentia”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse Controparte_1 pretese chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui
è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), il ricorrente contesta integralmente il contenuto.
7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «In base all'esame anamnestico, clinico e alla lettura della documentazione sanitaria allegata alla presente relazione risulta che il Sig.
[...]
è affetto da: “cardiopatia ipertensiva, crisi di fibrillazione atriale in paziente portatore di Pace- CP_1 maker, spondiloartrosi”. Le patologie che, attualmente, incidono sulla efficienza fisica del periziato e concorrono a determinarne il grado d'invalidità sono rappresentate dalla cardiopatia ipertensiva e la spondiloartrosi. La valutazione di tali patologie è stata effettuata basandosi sull'esame clinico del paziente
e dalle notizie ricavate dai vari certificati medici, dai quali si può evincere che, il Sig. è affetto da CP_1 limitazione funzionale della colonna lombo-sacrale a causa della artrosi, che provoca continui dolori.
2 Altra patologia è la cardiopatia ipertensiva con crisi sempre più frequenti di fibrillazione atriale, per la quale si è sottoposto ad intervento di ablazione e impianto di pace-maker. Associando la patologia cardiaca con la spondiloartrosi, che ha carattere evolutivo, e quindi non suscettivo di miglioramento, quindi, dovendo rispondere al quesito postomi dal Giudice, il quale mi chiede di stabilire se le capacità di guadagno del Sig. siano ridotte a meno di 1/3 del normale, in occupazioni confacenti alle sue CP_1 attitudini, non vi è alcun dubbio che, in base alle patologie da cui è affetto, si può affermare che la sua capacità di lavoro, allo stato attuale si mantiene al di sotto di 1/3 del normale. Per quanto riguarda la decorrenza dalla quale far partire questo stato invalidante, appare equo stabilire la data di decorrenza del beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità (art. 1 legge 222/1984) dal giorno della visita medico-legale,
30/11/18.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del riconoscimento del benefici oda un momento successivo rispetto alla domanda amministrativa.
13. Le spese della CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta per la sussistenza del requisito sanitari di cui Controparte_1 all'art. 1 della legge n. 222 del 1984 per ottenere l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 30.11.2018
;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre al Pt_1 rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, Pt_1 già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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