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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 255/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 19/01/2024 AVENTE AD
OGGETTO: disconoscimento figlio nato fuori dal matrimonio tra
(C.F. ), N. A TORRE Parte_1 C.F._1
DEL CO (NA) IL 05/01/1964 residente assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. BOTTONI FABIO ROSARIO con studio in
PIAZZA SAN FRANCESCO N.12 84122 SALERNO , PEC:
, Email_1
appellante,
e C.F. nato a [...] CP_1 C.F._2
Greco, il 27.06.1941, rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Rosario
Bottoni C.F. in virtù di procura in calce all'atto di C.F._3
appello ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to Fabio Rosario Bottoni in Salerno alla Piazza S. Francesco n.12, PEC:
appellante, Email_1
Contro
(C.F. ), n. a TORRE DEL CP_2 C.F._4
CO (NA) il 14/03/1973 residente a [...]
82415 TORRE DEL CO ITALIA assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. RONGO MADDALENA co0n studio VIA I TR.
COLAMARINO 3 TORRE DEL CO , indirizzo di posta certificata pec: Email_2
appellato,
NONCHE'
C.F. Controparte_3 C.F._5 Parte_2
C.F. , APPELLATi8, contumaci, C.F._6
Nonché
AVV.TO Sergio Fiorentino in qualità di curatore speciale del minore
-APPELLATO-contumace, Persona_1
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
pag. 2/7 CONCLUSIONI: per parte appellante insiste nell'ammissione dei testi richiesta in primo grado con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e non ammessi, nella rinnovazione della CTU genetica e in completa riforma dell sentenza impugnata per l'accoglimento della domanda;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello di che aveva assunto la CP_1
parte di convenuto nel giudizio di prime cure, rigettare l'appello perché la domanda in primo grado era improponibile per essere la parte attrice incorsa in decadenze processuali rilevabili di ufficio comunque per assoluta carenza di interesse ad agire, in via gradata rigettare le richieste istruttorie e confermare nel merito la sentenza impugnata. Il Ctu conclude riportandosi alla costituzione con cui aveva richiesto il rigetto dell'appello.
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1838/2023 depositata 21.6.2023 il Tribunale di Torre
Annunziata, nella causa che in primo grado aveva visto le seguenti parti pag. 3/7 Aveva rigettato la domanda proposta dagli attori di disconoscimento della paternità del minore riconosciuto all'anagrafe come Persona_1
figlio di e per violenza e per difetto di CP_1 CP_2
veridicità condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 18.1.2024 ed iscritto a ruolo il 19.1.2024 nel termine lungo di mesi sei (tenuto conto della sospensione feriale)
e impugnavano la sentenza chiedendo la Parte_3 CP_1
rinnovazione dell'attività istruttoria e l'accoglimento della domanda .
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello della CP_2 Pt_4
riproponendo anche tutti i motivi di inammissibilità della domanda già avanzati in primo grado e disattesi dal Tribunale di Torre Annunziata, gradatamente chiedeva il rigetto dell'appello e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del CP_1
pag. 4/7 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Lette le memorie la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio.
L'appello proposto da che in primo grado si è costituito CP_1
opponendosi all'azione di disconoscimento è palesemente inammissibile ,
Il convenuto in primo grado e vittorioso sia in punto di merito che CP_1
di spese veramente non può proporre appello per assoluta carenza di interesse ad agire.
Quanto all'appello della va righettato in quanto la domanda Pt_1
proposta in primo grado deve essere dichiarata infondata anche se con argomentazioni diverse da quelle formulate dal giudice di prime cure ovvero per uno dei motivi con cui la si era difesa in primo grado CP_2
riproposti nella memoria di costituzione in questo giudizio quale motivo più liquidi della decisione, più liquido anche della intervenuta decadenza dall'azione ( e non prescrizione) per il decorso del termine quinquennale.
Ai sensi dell'articolo 244 del codice civile possono proporre l'azione di disconoscimento il padre o la madre che hanno proceduto al riconoscimento sottoposti a stringenti limiti temporali di decadenza ed il figlio, o in sua vece il curatore speciale che non hanno alcun limite temporale per esercitare l'azione. La signora non è quindi Pt_1
legittimata ad agire in giudizio per il disconoscimento ai sensi dell'art 244 del codice civile . Il suo si configura come un mero interesse di fatto non meritevole di tutela giuridica ex artt. 99 e 100 c.p.c. Il giudizio di prime cure andava quindi deciso rigettando la domanda per carenza di legittimazione attiva della parte odierna appellante. Peraltro la decisione pag. 5/7 non pregiudica in nessun modo gli interessi di che, Persona_1
essendo nelle more divenuto maggiorenne e non essendo intervenuto in questo giudizio potrà sempre proporre l'azione per il disconoscimento della paternità
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della complessità della causa di valore indeterminato e liquidate in favore del'avv. AD RO che se ne è dichiarata anticipataria .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto di citazione notificato Parte_1 CP_1
il 18.1.2024 nei confronti di avverso la sentenza del CP_2
Tribunale di Torre Annunziata n. 1838/2023 del 21.6.2023 così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello proposto da CP_1
Rigetta l'appello proposto da Parte_1
Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del difensore della parte APPELLATA CHE SE NE è DICHIARATA
ANTICIPATARIA delle spese /del presente grado del giudizio, che liquida in €8.470,00 PER COMPENSI , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 09/09/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 255/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 19/01/2024 AVENTE AD
OGGETTO: disconoscimento figlio nato fuori dal matrimonio tra
(C.F. ), N. A TORRE Parte_1 C.F._1
DEL CO (NA) IL 05/01/1964 residente assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. BOTTONI FABIO ROSARIO con studio in
PIAZZA SAN FRANCESCO N.12 84122 SALERNO , PEC:
, Email_1
appellante,
e C.F. nato a [...] CP_1 C.F._2
Greco, il 27.06.1941, rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Rosario
Bottoni C.F. in virtù di procura in calce all'atto di C.F._3
appello ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to Fabio Rosario Bottoni in Salerno alla Piazza S. Francesco n.12, PEC:
appellante, Email_1
Contro
(C.F. ), n. a TORRE DEL CP_2 C.F._4
CO (NA) il 14/03/1973 residente a [...]
82415 TORRE DEL CO ITALIA assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. RONGO MADDALENA co0n studio VIA I TR.
COLAMARINO 3 TORRE DEL CO , indirizzo di posta certificata pec: Email_2
appellato,
NONCHE'
C.F. Controparte_3 C.F._5 Parte_2
C.F. , APPELLATi8, contumaci, C.F._6
Nonché
AVV.TO Sergio Fiorentino in qualità di curatore speciale del minore
-APPELLATO-contumace, Persona_1
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
pag. 2/7 CONCLUSIONI: per parte appellante insiste nell'ammissione dei testi richiesta in primo grado con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e non ammessi, nella rinnovazione della CTU genetica e in completa riforma dell sentenza impugnata per l'accoglimento della domanda;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello di che aveva assunto la CP_1
parte di convenuto nel giudizio di prime cure, rigettare l'appello perché la domanda in primo grado era improponibile per essere la parte attrice incorsa in decadenze processuali rilevabili di ufficio comunque per assoluta carenza di interesse ad agire, in via gradata rigettare le richieste istruttorie e confermare nel merito la sentenza impugnata. Il Ctu conclude riportandosi alla costituzione con cui aveva richiesto il rigetto dell'appello.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1838/2023 depositata 21.6.2023 il Tribunale di Torre
Annunziata, nella causa che in primo grado aveva visto le seguenti parti pag. 3/7 Aveva rigettato la domanda proposta dagli attori di disconoscimento della paternità del minore riconosciuto all'anagrafe come Persona_1
figlio di e per violenza e per difetto di CP_1 CP_2
veridicità condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 18.1.2024 ed iscritto a ruolo il 19.1.2024 nel termine lungo di mesi sei (tenuto conto della sospensione feriale)
e impugnavano la sentenza chiedendo la Parte_3 CP_1
rinnovazione dell'attività istruttoria e l'accoglimento della domanda .
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello della CP_2 Pt_4
riproponendo anche tutti i motivi di inammissibilità della domanda già avanzati in primo grado e disattesi dal Tribunale di Torre Annunziata, gradatamente chiedeva il rigetto dell'appello e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del CP_1
pag. 4/7 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Lette le memorie la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio.
L'appello proposto da che in primo grado si è costituito CP_1
opponendosi all'azione di disconoscimento è palesemente inammissibile ,
Il convenuto in primo grado e vittorioso sia in punto di merito che CP_1
di spese veramente non può proporre appello per assoluta carenza di interesse ad agire.
Quanto all'appello della va righettato in quanto la domanda Pt_1
proposta in primo grado deve essere dichiarata infondata anche se con argomentazioni diverse da quelle formulate dal giudice di prime cure ovvero per uno dei motivi con cui la si era difesa in primo grado CP_2
riproposti nella memoria di costituzione in questo giudizio quale motivo più liquidi della decisione, più liquido anche della intervenuta decadenza dall'azione ( e non prescrizione) per il decorso del termine quinquennale.
Ai sensi dell'articolo 244 del codice civile possono proporre l'azione di disconoscimento il padre o la madre che hanno proceduto al riconoscimento sottoposti a stringenti limiti temporali di decadenza ed il figlio, o in sua vece il curatore speciale che non hanno alcun limite temporale per esercitare l'azione. La signora non è quindi Pt_1
legittimata ad agire in giudizio per il disconoscimento ai sensi dell'art 244 del codice civile . Il suo si configura come un mero interesse di fatto non meritevole di tutela giuridica ex artt. 99 e 100 c.p.c. Il giudizio di prime cure andava quindi deciso rigettando la domanda per carenza di legittimazione attiva della parte odierna appellante. Peraltro la decisione pag. 5/7 non pregiudica in nessun modo gli interessi di che, Persona_1
essendo nelle more divenuto maggiorenne e non essendo intervenuto in questo giudizio potrà sempre proporre l'azione per il disconoscimento della paternità
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della complessità della causa di valore indeterminato e liquidate in favore del'avv. AD RO che se ne è dichiarata anticipataria .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto di citazione notificato Parte_1 CP_1
il 18.1.2024 nei confronti di avverso la sentenza del CP_2
Tribunale di Torre Annunziata n. 1838/2023 del 21.6.2023 così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello proposto da CP_1
Rigetta l'appello proposto da Parte_1
Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del difensore della parte APPELLATA CHE SE NE è DICHIARATA
ANTICIPATARIA delle spese /del presente grado del giudizio, che liquida in €8.470,00 PER COMPENSI , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 09/09/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 7/7