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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1789/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maura de Parte_1 C.F._1
Angelis, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia CP_1 C.F._2
Catapano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 15.05.2025 la ricorrente Pt_1 dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il
[...] CP_1
31.08.2002 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di Salerno, anno 2002, n. 328, p. II, serie A); che dal matrimonio nasceva una figlia, ( il 7.9.2006); che la vita Per_1 coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile per grave incompatibilità di carattere sì da rendere impossibile il proseguimento della convivenza;
che la ricorrente è libera professionista e svolge il lavoro di amministratrice di condominio;
che la famiglia vive in una casa di proprietà comune sita in Baronissi, in via Mazzini, n. 98, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni.: “Che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di NOCERA INFERIORE, fissata
l'udienza di comparizione personale delle parti ed esperito il tentativo rituale ed obbligatorio di conciliazione, Voglia emettere i provvedimenti del caso, allo scopo chiedendo accogliere le seguenti conclusioni: fissata apposita udienza, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio. A titolo di mantenimento personale del coniuge ricorrente, più debole economicamente, stabilire che parte avversa verserà al coniuge l'importo mensile di euro 600,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT]. Stabilire che la casa coniugale – in comproprietà tra i coniugi - sita in Baronissi alla via Mazzini n. 98 venga assegnata alla ricorrente, con ogni arredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale di addebito e di divorzio depositata il 19.09.2025 il resistente , nel CP_1 contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di separazione per indeterminatezza dei presupposti di fatto e della causa petendi; ha precisato che la crisi coniugale ha avuto inizio nel 2021 dopo che la ricorrente ha intrapreso una relazione extraconiugale;
che la madre non provvede alle esigenze della figlia affidata di fatto alle cure del padre, il quale ne sostiene Per_1 interamente le spese, ivi comprese quelle scolastiche, mediche e psicologiche;
che la casa familiare, acquistata in comunione legale, è stata interamente finanziata dal resistente il quale, in via esclusiva, provvede al pagamento delle rate del mutuo;
che alcun mantenimento va riconosciuto in favore della controparte attesa l'autosufficienza economica della ricorrente;
ha chiesto all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: • dichiarare la nullità e inammissibilità del ricorso per i vizi sopra evidenziati e rigettarlo;
NEL MERITO: • rigettare integralmente le domande della ricorrente in quanto, oltre che inammissibili e nulle, totalmente infondate in fatto ed in diritto;
• pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla ricorrente o anche senza addebito essendo le parti comunque già separate di fatto dal 2021, con vite indipendenti, senza alcun diritto al mantenimento in favore della ricorrente;
• assegnare la casa familiare al Sig. con il quale conviverà la figlia delle parti, , maggiorenne ma CP_1 Per_1 non autosufficiente economicamente, concedendo un termine di trenta giorni alla madre per lasciare la casa familiare;
• stabilire a carico della Sig.ra il pagamento di € 250,00 mensili a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia, ed il pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia;
• disporre che l'assegno unico dell'INPS per la figlia sia diviso al 50% tra i genitori, come per legge;
IN VIA RICONVENZIONALE, pronunciare, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e dell'art. 3 della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti in sede di separazione e previo passaggio in giudicato della relativa sentenza di separazione, alle stesse condizioni innanzi previste. IN OGNI CASO: • condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.”.
Fissata l'udienza del 23.10.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto del 20.5.2025, le predette hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. Il resistente, in particolare, ha insistito per l'accoglimento della pronuncia di stato e della domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
Assunti i provvedimenti provvisori e scrutinate le richieste istruttorie, giusta ordinanza del
31.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di stato.
Orbene, tanto premesso e richiamato, osserva preliminarmente il Collegio che qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sebbene la causa necessiti di proseguire per il seguito, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi. La domanda di separazione è, pertanto, fondata e merita accoglimento. Invero, le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il venir meno dell'affectio maritalis. Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori questioni afferenti il giudizio potranno essere esaminate nel prosieguo del procedimento. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve proseguire per il prosieguo della fase istruttoria, come da separata ordinanza allegata alla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], sposatisi il 31.08.2002 nel Comune di Salerno CP_1
(atto trascritto nei registri dell'atto di matrimonio del predetto Comune al n. 328, parte II, serie A, anno 2002); ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile -; dispone l'inserimento telematico di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo telematico;
provvede al prosieguo della causa in istruttoria come da separata ordinanza allegata alla presente pronuncia.
Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1789/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maura de Parte_1 C.F._1
Angelis, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia CP_1 C.F._2
Catapano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 15.05.2025 la ricorrente Pt_1 dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il
[...] CP_1
31.08.2002 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di Salerno, anno 2002, n. 328, p. II, serie A); che dal matrimonio nasceva una figlia, ( il 7.9.2006); che la vita Per_1 coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile per grave incompatibilità di carattere sì da rendere impossibile il proseguimento della convivenza;
che la ricorrente è libera professionista e svolge il lavoro di amministratrice di condominio;
che la famiglia vive in una casa di proprietà comune sita in Baronissi, in via Mazzini, n. 98, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni.: “Che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di NOCERA INFERIORE, fissata
l'udienza di comparizione personale delle parti ed esperito il tentativo rituale ed obbligatorio di conciliazione, Voglia emettere i provvedimenti del caso, allo scopo chiedendo accogliere le seguenti conclusioni: fissata apposita udienza, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio. A titolo di mantenimento personale del coniuge ricorrente, più debole economicamente, stabilire che parte avversa verserà al coniuge l'importo mensile di euro 600,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT]. Stabilire che la casa coniugale – in comproprietà tra i coniugi - sita in Baronissi alla via Mazzini n. 98 venga assegnata alla ricorrente, con ogni arredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale di addebito e di divorzio depositata il 19.09.2025 il resistente , nel CP_1 contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di separazione per indeterminatezza dei presupposti di fatto e della causa petendi; ha precisato che la crisi coniugale ha avuto inizio nel 2021 dopo che la ricorrente ha intrapreso una relazione extraconiugale;
che la madre non provvede alle esigenze della figlia affidata di fatto alle cure del padre, il quale ne sostiene Per_1 interamente le spese, ivi comprese quelle scolastiche, mediche e psicologiche;
che la casa familiare, acquistata in comunione legale, è stata interamente finanziata dal resistente il quale, in via esclusiva, provvede al pagamento delle rate del mutuo;
che alcun mantenimento va riconosciuto in favore della controparte attesa l'autosufficienza economica della ricorrente;
ha chiesto all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: • dichiarare la nullità e inammissibilità del ricorso per i vizi sopra evidenziati e rigettarlo;
NEL MERITO: • rigettare integralmente le domande della ricorrente in quanto, oltre che inammissibili e nulle, totalmente infondate in fatto ed in diritto;
• pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla ricorrente o anche senza addebito essendo le parti comunque già separate di fatto dal 2021, con vite indipendenti, senza alcun diritto al mantenimento in favore della ricorrente;
• assegnare la casa familiare al Sig. con il quale conviverà la figlia delle parti, , maggiorenne ma CP_1 Per_1 non autosufficiente economicamente, concedendo un termine di trenta giorni alla madre per lasciare la casa familiare;
• stabilire a carico della Sig.ra il pagamento di € 250,00 mensili a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia, ed il pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia;
• disporre che l'assegno unico dell'INPS per la figlia sia diviso al 50% tra i genitori, come per legge;
IN VIA RICONVENZIONALE, pronunciare, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e dell'art. 3 della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti in sede di separazione e previo passaggio in giudicato della relativa sentenza di separazione, alle stesse condizioni innanzi previste. IN OGNI CASO: • condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.”.
Fissata l'udienza del 23.10.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto del 20.5.2025, le predette hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. Il resistente, in particolare, ha insistito per l'accoglimento della pronuncia di stato e della domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
Assunti i provvedimenti provvisori e scrutinate le richieste istruttorie, giusta ordinanza del
31.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di stato.
Orbene, tanto premesso e richiamato, osserva preliminarmente il Collegio che qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sebbene la causa necessiti di proseguire per il seguito, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi. La domanda di separazione è, pertanto, fondata e merita accoglimento. Invero, le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il venir meno dell'affectio maritalis. Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori questioni afferenti il giudizio potranno essere esaminate nel prosieguo del procedimento. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve proseguire per il prosieguo della fase istruttoria, come da separata ordinanza allegata alla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], sposatisi il 31.08.2002 nel Comune di Salerno CP_1
(atto trascritto nei registri dell'atto di matrimonio del predetto Comune al n. 328, parte II, serie A, anno 2002); ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile -; dispone l'inserimento telematico di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo telematico;
provvede al prosieguo della causa in istruttoria come da separata ordinanza allegata alla presente pronuncia.
Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire