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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2268/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) e in
[...] P.IVA_1 Parte_1
proprio, entrambe con il patrocinio dell'avv. Corrado Allora Abbondi presso il quale sono elettivamente domiciliate, in Milano, Via Borgonuovo, 7, per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._1
avvocati Maria Alina Carla Lucia Sorbini, Lorenzo Maratea e Sharon Giampà, come da procura in atti, con elezione di domicilio presso lo studio Tonucci & Partners, in Milano,
Via Gonzaga, 5;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bartolomeo CP_2 C.F._2
Ciani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Barletta, Corso Garibaldi, 172, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 45 (C.F. ), con il Parte_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. Giuseppe Lanotte, presso lo studio del quale, in Barletta, Via
Indipendenza, 22, è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
e contro
(P.I.V.A. Controparte_3
) in persona in persona del rappresentante legale p.t. con il P.IVA_2 CP_4
patrocinio degli avvocati Claudio Cambieri e Furio De Palma, presso i quali è elettivamente domiciliata, in Milano, Via Tolomeo Trivulzio, 3, per procura in calce alla comparsa di risposta;
(P.I.V.A. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_3
procuratore speciale ad negotia con il patrocinio dell'avv. Controparte_6
Antonino Geronimo La Russa, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano,
Corso di Porta Vittoria,18, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
(P.I. Controparte_3
I.V.A. , in persona in persona del rappresentante legale p.t. P.IVA_2 CP_4
con il patrocinio dell'avv. Antonio Panarese, presso il cui studio in Milano,
[...]
Corso Venezia, 12, è elettivamente domiciliata, per procura in calce alla comparsa di risposta;
TERZE CHIAMATE
pagina 2 di 45 CONCLUSIONI
ATTRICI:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Avv.ti , e Controparte_1 CP_2 [...] per i danni patiti dal ovvero, Parte_2 Controparte_7 se del caso, dalla SI.ra per l'effetto Pt_1
- condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., i convenuti Avv.ti Controparte_1
e in solido fra loro o come meglio, al pagamento alla SI.ra CP_2 Parte_2
quale legale rappresentante del ovvero in Pt_1 Controparte_7 proprio, dell'importo di € 104.292,37, oltre all'importo degli interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 maturati sulle fatture di cui al doc. 4 dalla data di scadenza delle stesse fino alla data del 30.11.2020 di ammissione di alla procedura di “Administration”, o quella diversa misura che Controparte_8 sarà ritenuta di giustizia, per i titoli meglio esposti in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ammettere i capitoli di prova per testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. che qui si ritrascrivono integralmente:
a) “Vero che in data 2.10.2014 vi fu uno scambio di corrispondenza per email tra e lo CP_7 [...] attraverso il quale l'Avv. Laura Dessenes, collaboratrice dell'Avv. richiedeva a CP_9 CP_1
, nella persona del SI. , l'invio di informazioni da inserire nel ricorso per CP_7 Parte_3 decreto ingiuntivo che lo Studio stava redigendo, nonché le fatture da allegare al ricorso, cui il SI.
Parte_3 rispondeva lo stesso giorno inviando copia dell'estratto della partita iva comunitaria di CP_8
come da documenti che si rammostrano? (cfr. docc. 11 e 60)” (testi Avv. Laura Dessenes e
[...]
SI. ). Parte_3
b) “Vero che nel marzo 2016 quando ha ricevuto l'incarico di assistere nella procedura esecutiva CP_7 avanti la High Court of Justice ha effettuato una due diligence sul debitore da esecutare mediante interrogazioni del Registro delle Imprese inglese (c.d. “Companies House”)?”; (teste Avv.
[...]
Tes_1
c) “Vero che dal risultato di quella due diligence emergeva da subito come la denominazione “CA OU DC MI” indicata per il debitore esecutato nel titolo esecutivo europeo ricevuto dall'Avv. non era corretta e che invece quella corretta risultava essere ”?” Parte_2 Controparte_8
(teste Avv. Testimone_1
d) “Vero che Lei mai mise a parte della incongruenza riscontrata tanto che procedette in ogni CP_7 caso ad intimare per il pagamento ” e successivamente a promuovere la Controparte_8 procedura esecutiva avanti la High Court of Justice contro “ ”?” (teste Avv. Controparte_8
Testimone_1
e) “Vero che la procedura esecutiva avanti la High Court of Justice è stata abbandonata da su CP_7 successivo consiglio suo e della all'esito dell'opposizione all'esecuzione di Parte_4
pagina 3 di 45 ” e che tale decisione di abbandonare è stata motivata da Lei e dalla CP_8 CP_8 [...]
a in ragione della presunta certa soccombenza per l'erronea indicazione del Parte_4 CP_7 legittimato passivo nel titolo esecutivo europeo?” (teste Avv. Testimone_1
f) “Vero che Lei è stato ripetutamente contattato nei mesi settembre – dicembre 2021 dall'Avv. Andrea
Penza, per conto di in merito alla assistenza da Lei prestata per e che le era stata intimata CP_7 CP_7 da parte del legale la pretesa risarcitoria di che considerava negligente la sua condotta CP_7 nell'esecuzione dell'incarico di assistenza svolto avanti la High Court of Justice?” (teste Avv.
[...]
Tes_1
g) “Vero che mai è stato concluso alcun accordo tra Lei e in merito all'incarico da Lei eseguito CP_7 avanti la High Court of Justice e tantomeno sono state da parte Sua effettuate restituzioni di onorari nei confronti di ” (teste Avv. CP_7 Testimone_1
Si elencano i soggetti chiamati a rispondere su capitoli di prova sopra indicati
Avv. Laura Dessenes (c.f. nata a [...] il [...] e residente in [...]
Francesco Viganò n. 4, 20124 Milano.
SI. (c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Testimone_2 C.F._5
Vico Corollario M.N. 42, interno 4, 76121 Barletta.
Avv. (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Testimone_1 C.F._6
Morgentalstrasse 31, 8038 Zurigo, Svizzera.
Nella denegata ipotesi in cui i capitoli di prova dei convenuti venissero ammessi si chiede di essere ammessi a prova contraria sul seguente capitolo di prova indicando a teste l'Avv. Zuccarello presso
Studio Tonucci, Via Gonzaga 5, 20123 Milano:
“Vero che a Lei, sia a maggio 2019 che a settembre del 2019, le erano ignote le condizioni di solvibilità di e del Gruppo cui apparteneva, difettando nella sua disponibilità bilanci, notizie di stampa, CP_8 report ovvero estratti di banche dati pubbliche relativi alle condizioni economiche-finanziarie di e del suo Gruppo?” Controparte_8
CONVENUTO : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti e salvo ulteriori:
In via preliminare: accogliere l'istanza di rimessione della causa in istruttoria e ivi convocare personalmente le parti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 e 185 c.p.c.; in subordine, accogliere l'istanza di rimessione della causa in istruttoria e ivi valutare e ammettere, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., le istanze istruttorie formulate in corso di causa dall'odierno esponente ma non ammesse dal precedente giudicante;
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi come meglio esposti in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti dell'avv. perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto. CP_1
Nel merito, in via subordinata:
pagina 4 di 45 - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda di parte attrice, limitare la responsabilità dell'avv. e conseguentemente, se del caso, condannarlo secondo il grado di CP_1 responsabilità eventualmente accertato a suo effettivo carico e, quindi, in considerazione del prevalente concorso di colpa ex art. 1227 c.c. delle Attrici oltre che dell'apporto causale delle condotte degli ulteriori convenuti e dell'avv. nonché di qualsivoglia fattore eziologicamente rilevante Testimone_1 nella causazione dei danni eventualmente accertati;
e
- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a garantire, tenere indenne e/o
[...] manlevare, giusta polizza assicurativa in atti, l'avv. contro gli effetti dell'eventuale CP_1 accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno eventualmente dovute a parte attrice o, comunque, a rifondere l'avv. di tutte le somme che eventualmente lo stesso dovesse essere tenuto a CP_1 corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e spese legali.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che parte attrice è tenuta a corrispondere all'avv. i compensi e Controparte_1 le spese esposti nell'avviso di fattura del 17 marzo 2022 e, per l'effetto, condannarla a pagare a favore dell'avv. l'importo complessivo pari a euro 10.531,75 (comprensivo di CP_1 iva e accessori e dedotta la ritenuta di acconto) ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo della comparsa di risposta e successivi atti;
ovvero, in subordine, compensare il suddetto importo con quanto eventualmente dovuto dall'avv. alle Attrici nella denegata ipotesi di accoglimento, anche CP_1 solo parziale, delle domande risarcitorie dalle medesime avanzate.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria:
- previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi, indicando i seguenti capitoli di prova, introdotti con la formula di rito “Vero o no che”:
1. nel 2014 Lei collaborava con lo sede di Milano, coordinato e Controparte_11 diretto dall'avv. ; Controparte_1
2. nel 2014 Lei, sotto la direzione dell'avv. ha gestito e assistito nel Controparte_1 CP_7 procedimento monitorio avverso una cliente di quest'ultima, avente sede legale in Inghilterra e rimasta inadempiente all'obbligo di pagamento a saldo di forniture ricevute dalla odierna attrice;
3. esaminando la documentazione e le fatture consegnate all'avv. da e dalla SI.ra CP_1 CP_7 nel 2014 per la redazione del ricorso per decreto ingiuntivo contro la cliente dell'attuale società Pt_1 attrice, l'avv. rilevava che detta documentazione non permetteva di individuare con certezza CP_1 il debitore contro cui procedere, in quanto ciascuna fattura a suo tempo emessa da e poi CP_7 consegnata all'avv. per introdurre il procedimento monitorio indicava quale destinatario e CP_1 debitore società con diverse denominazioni e sedi legali;
4. dopo essersi confrontata con l'avv. tra il mese di settembre e il mese di novembre 2014 CP_1 comunicava a che le fatture consegnate dalla SI.ra al fine della redazione del ricorso per CP_7 Pt_1 decreto ingiuntivo riportavano tutte destinatari e debitrice con varie denominazioni, tutte diverse tra loro;
pagina 5 di 45 7. tra il mese di settembre e il mese di novembre 2014 e poi, di nuovo, nel dicembre 2014, la SI.ra indicava prima in CA OU DC MI e poi in CA OU AN MI il Pt_1 nominativo della società debitrice di , con cui procedere in via monitoria per il pagamento delle CP_7 fatture azionate in via monitoria nel medesimo anno;
8. tra il mese di settembre e il mese di novembre 2014, seguendo le informazioni ricevute da e CP_7 dalla SI.ra e cercando conferma dalle informazioni ricevute sulla base della documentazione Pt_1 fornita dalle odierne attrici, Lei redigeva, coordinandosi con l'avv. il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo
contro
CA OU DC MI, come da indicazioni della SI.ra Pt_1
9. rilevato il ritardo con cui provvedeva a riconsegnare la cartolina di avvenuta notifica CP_12 del decreto ingiuntivo n. 1785/2014 emesso dal Tribunale di Trani nei confronti di CA OU DC MI in favore di , nel marzo 2015 e poi nell'aprile 2015 consigliava alla SI.ra di CP_7 Pt_1 procedere con nuova notifica del titolo emesso e, se del caso, con nuova procedura monitoria;
10. di risposta, la SI.ra nel mese di aprile 2015, provvedeva a richiedere all'avv. in Pt_1 Parte_2 quanto domiciliatario in Barletta e in Trani, di gestire personalmente i rapporti con per il CP_12 recupero della documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo nonché di gestire le procedure per l'ottenimento della formula esecutiva in luogo dell'avv. CP_1
11. nel mese di settembre 2018, la SI.ra e , per la prima volta dal mese di aprile 2015, si Pt_1 CP_7 rivolsero nuovamente all'avv. per la redazione di un secondo ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 nei confronti di a saldo delle fatture già azionate in via monitoria nel 2014; Controparte_8
12. in quell'occasione, nel mese di settembre 2018, la SI.ra rappresentava la necessità di Pt_1 procedere in via monitoria con un nuovo ricorso nei confronti di , stante Controparte_8 l'impossibilità di mettere in esecuzione il titolo esecutivo ottenuto nel 2014 in conseguenza dell'errata indicazione del nominativo del debitore indicato nel precedente ricorso;
13. tra il mese di settembre 2018 e il gennaio 2019 ha gestito, nell'interesse di , almeno sei CP_7 conference call con gli avvocati dello studio DLA Paper Milano e DLA Londra che assistevano
, al fine di negoziare una soluzione transattiva della vertenza;
Controparte_8 14. dopo lunga trattativa, procedeva a redigere, sempre in coordinamento e direzione dell'avv.
il ricorso per decreto ingiuntivo poi depositato avanti il Tribunale di Como al fine di CP_1 ottenere, nell'interesse e a favore di , ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_7 CP_8
a saldo delle fatture già azionate in via monitoria nel 2014;
[...]
15. nel maggio 2019 riprendevano, su sua iniziativa, le trattative con gli avvocati che assistevano
; Controparte_8
16. nel maggio 2019, lei otteneva che spontaneamente corrispondesse a Controparte_8 CP_7 la somma di € 15.207,12 e formulasse una proposta transattiva di complessivi € 25.000,00 ulteriori rispetto alla somma versata a saldo e stralcio di ogni pretesa dell'odierna attrice, con rinuncia di ogni azione risarcitoria relativa a presunti vizi della merce fornita da;
CP_7
17. nel maggio 2019, lei informava la SI.ra e dellaproposta transattiva formulata da Pt_1 CP_7
, indicando alle clienti anche i rischi connessi ad una eventuale prosecuzione Controparte_8 della vertenza e ad una eventuale azione esecutiva nei confronti di , in quanto la Controparte_8 stessa aveva sede legale a Londra e lamentava una situazione finanziaria ed economica non solida;
19. la SI.ra le comunicava che, alla luce del decreto ingiuntivo n. 882/2019 emesso dal Pt_1
Tribunale di Como, ottenuto in data 15 aprile 2019 senza alcun esborso da parte di , si riteneva CP_7 soddisfatta per il lavoro svolto dallo studio dell'avv. e intenzionata a confermare l'incarico CP_1 al convenuto in caso di eventuale opposizione da parte di;
Controparte_8
pagina 6 di 45 20. nel settembre 2019, riceveva comunicazione dai legali di , i quali Controparte_8 manifestavano l'interesse di quest'ultima a chiudere in via transattiva la vertenza con per evitare CP_7 il giudizio di opposizione avverso il Secondo Decreto Ingiuntivo (emesso dal Tribunale di Como in data 15 aprile 2019, n. 882/2019);
21. nel settembre 2019 comunicava a e alla SI.ra che intendeva CP_7 Pt_1 Controparte_8 riaprire un tavolo di trattative al fine di trovare una soluzione bonaria del contendere e invitava la SI.ra a valutare con attenzione la richiesta transattiva di , tenendo in considerazione anche il Pt_1 CP_7 fatto che avesse dichiarato di essere in fase di liquidazione (vedasi Doc. nn. 26 Controparte_8
e 27);
22. nel settembre 2019 la SI.ra le comunicava la disponibilità di ad accettare proposte Pt_1 CP_7 transattive che, oltre al pagamento dell'acconto già ricevuto di € 15.207,12, prevedesse l'ulteriore corresponsione da parte di di una somma non inferiore a € 50.000,00 (vedasi CP_8 CP_8
Doc. nn. 26 e 27);
23. nel settembre 2019, comunicava ai legali di la proposta transattiva di Controparte_8 CP_7
– che prevedeva, oltre al pagamento dell'acconto già riscosso di € 15.207,12, l'ulteriore corresponsione da parte di di una somma non inferiore a € 50.000,00 – senza però che Controparte_8 [...]
abbia mai riscontrato detta richiesta;
CP_8
24. ricevuta la notifica da parte di dell'atto di citazione in opposizione al Controparte_8 decreto ingiuntivo n. 882/2019 emesso dal Tribunale di Como ottenuto in data 15 aprile 2019, intercorrevano diverse conference call con la SI.ra la quale le chiedeva una sua valutazione in Pt_1 merito al rischio di causa e alla strategia difensiva da perseguire (vedasi Doc. nn. 26 e 27);
25. nell'ottobre 2019, in conseguenza delle richieste di consulenza della dott.ssa lei provvedeva Pt_1
a spiegare alla cliente quali fossero i temi giuridici e di merito dedotti in atto di citazione in opposizione notificato da avverso il decreto ingiuntivo n.882/2019 emesso dal Controparte_8
Tribunale di Como ottenuto in data 15 aprile 2019, e, su richiesta della SI.ra fissava un Pt_1 appuntamento presso lo studio in Milano dove lavorava insieme all'avv. per la CP_1 predisposizione della relativa comparsa di costituzione;
26. tra il 2019 e il 2021 ha concordato con e con la dott.ssa un accordo transattivo per il CP_7 Pt_1 componimento bonario della minacciata vertenza di contro i legali che hanno assistito la società CP_7 nel recupero del credito di cui alle fatture emesse dalla stessa nei confronti delle società del CP_7 gruppo . Controparte_8
Si indicano quali testi:
- per i capitoli dal n. 1) al n. 10), la dott.ssa Laura Dessenes (residente in [...]) e l'avv. Roberto Parrucchini (domiciliato presso lo Studio Legale Lexium in Milano, alla Via Besana n. 11);
- per i capitoli dal n. 11 al n. 25, l'avv. Attilio Zuccarello (residente in [...]);
- per il capitolo n. 26, l'avv. (residente in [...]31, 8038 Zurigo, Svizzera); Testimone_1
- previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede pronunciarsi un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'avv. così come richiesto nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; Tes_1
- per il caso venga rimessa la causa in istruttoria su istanza avversaria, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice per i motivi esposti in terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. o, in subordine, qualora ammesse le istanze attoree e l'interrogatorio formale avanzato dall'avv. si chiede Parte_2 di essere a nostra volta ammessi a controinterrogare i testi e la SI.ra . Pt_1
CONVENUTO CP_2
pagina 7 di 45 “Nel merito, preliminarmente si eccepisce la violazione dell'integrità del contraddittorio per l'omessa
“vocatio in ius” dell'Avv. rimettendosi alla valutazione dell'Ill.mo SI. Giudice circa Tes_1 l'adozione dei provvedimenti conseguenti, e soprattutto si chiede il rigetto di tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che ingiustificate, non provate nel loro ammontare, e non dovute;
In via del tutto subordinata, richiamato il ruolo effettivamente svolto nella vicenda dall'Avv. CP_2 come descritto in atti ed emerso in corso di causa, si dichiari lo stesso non tenuto al risarcimento
[...] dei danni eventualmente a liquidarsi in favore delle attrici;
Ed in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, si condanni l'Avv. secondo il grado di responsabilità effettivamente accertato a suo CP_2 carico, tenuto conto del prevalente concorso di colpa ex art. 1227 c.c. delle attrici, nonché degli altri professionisti convenuti ed anche dell'Avv. Testimone_1
Quindi in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, si condanni la in persona del suo legale CP_13 Controparte_5 rappresentante pro- tempore, nella sua spiegata qualità, a garantire e manlevare l'Avv. CP_2 dagli effetti negativi dell'emananda sentenza, tenendolo indenne da qualsivoglia pagamento al quale eventualmente condannato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONVENUTO Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni domanda, difesa, deduzione ed eccezione formulata dalle controparti, accogliere le seguenti conclusioni:
A)- Rigettare integralmente la domanda, così come proposta nei confronti dell'avv. Parte_2 dal e da in proprio, in
[...] Controparte_7 Controparte_7 quanto inammissibile, infondata e non provata. B)-Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere accoglibile -totalmente o parzialmente- la domanda proposta nei confronti dei convenuti in via solidale dal e da in Controparte_7 Controparte_7 proprio, attesa la necessità della successiva azione di regresso tra condebitori ex art. 2055 c.c., accertare i gradi di responsabilità dei professionisti convenuti nonché dell'Avv. conseguentemente Tes_1 rideterminando la condanna in proporzione al grado di rispettiva responsabilità. C)-Ritenere, sempre in caso di accoglimento –totale o parziale- della domanda, l'inapplicabilità del principio solidaristico in relazione alla richiesta di restituzione dei compensi corrisposti in favore di ciascuno dei professionisti convenuti. D)-Ancora nell'ipotesi di accoglimento -totale o parziale- della domanda proposta nei confronti dell'Avv. dal Parte_2 Controparte_7
da in proprio, anche in caso di ritenuta solidarietà, accertare la operatività delle
[...] Controparte_7 seguenti polizze assicurative: -n. ICNF000001.31694, vigente dal 30/04/2019 al 30/04/2020 ed in essere al ricevimento della mail informativa inviata dall'Avv. all'Avv. in data CP_1 Parte_2
15.1.2020; -n. ICNF000001.071779 vigente dal 30/04/2021 al 30/04/2022 ed in essere al ricevimento della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data11.1.2022; ovvero, nel caso si dovesse ritenere la corrispondenza mail intervenuta nel settembre/ottobre dell'anno 2016 tra l'Avv. la SI.ra Tes_1 e l'Avv. come conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti e circostanze idonee a Pt_1 Parte_2 ingenerare future richieste risarcitorie, accertare la operatività della polizza n. IAUS000022 valida dal
04/12/2014 al 30/04/2018, con le correlate Condizioni di Assicurazione. E)-Accertata e dichiarata pagina 8 di 45 l'operatività delle polizze summenzionate, condannare direttamente la
[...]
, quale Compagnia garante per la responsabilità professionale del Controparte_3 convenuto Avv. in forza delle innanzi indicate polizze assicurative, al Parte_2 pagamento delle somme che eventualmente dovessero risultare spettanti ad esso
[...]
e/o a in proprio, trasferendo sulla predetta Società Controparte_7 Controparte_7 Assicuratrice ogni effetto della emananda decisione comunque pregiudizievole per l'Avv.
[...]
ivi compresa l'eventuale condanna al pagamento di spese e compensi di causa. Parte_2
F)-Condannare il in proprio, in Controparte_14 solido, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio. G)-In ogni caso, porre a carico di
[...]
, i costi di difesa sostenuti dall'avv. per Controparte_3 Parte_2 resistere all'azione risarcitoria contro di lui promossa”. Chiede, infine, che la causa venga riservata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
APPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis, in via principale:
- accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto ed in ogni caso, mandare assolta dalla domanda di manleva e Controparte_3 garanzia svolta svolta dall' Avv. nei suoi confronti in quanto inammissibile, Controparte_1 improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, rigettare le domande formulate dalla società attrice e dalla SI.ra poiché Controparte_7 infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. Controparte_3
nei suoi confronti;
Controparte_1
- in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dallo Avv. nei confronti Controparte_1 della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria e - tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i legali coinvolti ed in capo all'attrice ex art. 1227 I e II comma c.c. - in proporzione al grado di responsabilità addebitabile all'Avv. senza vincolo solidale con le altre parti, con esclusione delle Controparte_1 spese legali sostenute dalla convenuta e della restituzione dei compensi, nei limiti del massimale e detratta la franchigia pari ad Euro 2.500,00.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare: In via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa, dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo all'Avv. in relazione ai fatti CP_2
pagina 9 di 45 oggetto di causa, respingere integralmente le domande avanzate nei confronti di quest'ultimo dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_7
In via di estremo subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande avanzate dalla liquidare Controparte_7 gli importi alla stesso dovuti nei limiti del giusto e del provato, dichiarando tenuta
[...] a manlevare l'Avv. in conformità alle condizioni di Polizza e, in ogni Controparte_5 CP_2 caso, al netto di uno scoperto pari al 10% con un minimo di Euro 2.500,00#;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge”.
APPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis, IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO: (i) rigettare le domande formulate dal
[...] ed in proprio dalla SI.ra nei confronti dell'Avv. Controparte_7 Controparte_7 poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per Parte_2 tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, (ii) mandare assolta CP_15
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei suoi
[...] Parte_2 confronti.
IN VIA SUBORDINATA. In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. (i) accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza Parte_2 assicurativa ICNF000001.031694 e, ove occorra, anche della polizza ICNF000001.071779 intercorse tra l'Avv. ed per tutti i motivi esposti in atti, e Parte_2 Controparte_3 conseguentemente, (ii) rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'Avv.
[...] nei confronti dell'esponente. Parte_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv.
[...] nei confronti della scrivente Compagnia, secondo quanto emerso dall'espletata Parte_2 istruttoria, e di conseguenza - tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo a tutti i legali coinvolti, ed in capo all'attrice ex art. 1227 I e II comma c.c. – limitare la condanna in proporzione al grado di responsabilità addebitabile all'Avv. Parte_2
senza vincolo di solidarietà con le altre parti, e con rigetto della domanda di restituzione
[...] dei compensi, il tutto nei limiti del massimale di polizza.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.”
pagina 10 di 45 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_14
in proprio, hanno citato in giudizio gli avvocati
[...]
e per sentir accertare la Controparte_1 CP_2 Parte_2
responsabilità contrattuale dei convenuti nell'espletamento del mandato professionale loro conferito in relazione al recupero del credito vantato dall'attrice nei confronti della Contro società estera (di seguito anche solo . Controparte_8
Parte attrice ha quindi chiesto la condanna in solido ex art. 2055 c.c. dei convenuti al pagamento della complessiva somma di euro 104.292,37, oltre interessi, quale risarcimento del danno da definitiva perdita del diritto di credito vantato nei confronti della società debitrice divenuta medio tempore insolvente.
Segnatamente, parte attrice ha domandato il pagamento di euro 36.190,33, a titolo di rimborso degli onorari per l'attività svolta dai legali e ritenuta inutiliter data, e di euro
68.102,04, a titolo di risarcimento del danno corrispondente al credito nei confronti di
AGL rimasto insoddisfatto, oltre all'importo degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per euro 37.943,80, maturati sulle fatture insolute sino alla data di scadenza delle stesse o alla data del 30.11.2020, data di ammissione di alla procedura Controparte_8
concorsuale di “Administration”.
Parte attrice ha allegato di aver conferito nel 2014 agli avvocati e CP_2 CP_1
Contro mandato per il recupero del credito vantato nei confronti di per complessivi euro
83.309,16, dovuti in relazione alla fornitura di calzature da donna, come da (n.11) fatture rimaste insolute.
Ha quindi dedotto l'inadempimento degli avvocati e nell'espletamento CP_2 CP_1
dell'incarico professionale per aver questi erroneamente identificato il soggetto legittimato passivo della pretesa creditoria cui avrebbero dovuto prestare tutela, così
pagina 11 di 45 inficiando ogni successiva attività difensiva in ragione del procedimento monitorio Contro originariamente instaurato nei confronti di un soggetto diverso da (d.i. n.
1785/2014).
L'attrice ha quindi affermato la responsabilità professionale dell'avv. a cui Parte_2
aveva conferito mandato per il rilascio del titolo esecutivo europeo in forza del d.i. n.
1785/2014, per non aver questi rilevato l'errore di impostazione nella evocazione in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva, con conseguente invalidità dell'attività difensiva e dunque inutilità delle prestazioni successivamente rese.
Ha ricondotto all'originario errore di vocatio in ius da parte dei convenuti l'estinzione infruttuosa della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, correttamente Contro incardinata nella giurisdizione estera nei confronti di dall'avv. – nella Tes_1
presente sede non citato in giudizio – e che pure aveva avuto esito positivo con assoggettamento a vincolo ablatorio delle somme necessarie alla soddisfazione del credito azionato.
Ha esposto di essersi rivolta nuovamente agli avvocati e per procedere CP_1 CP_2
nei confronti del corretto soggetto debitore, mediante nuovo ricorso per decreto Contro ingiuntivo a carico di (d.i. n. 882/2019); di aver conferito ad altri legali, gli avvocati Penza e Zurru, mandato per costituirsi nel giudizio di opposizione al predetto
Contro decreto promosso da (r.g. n. 4341/2019) e di aver visto accolte le proprie ragioni con sentenza n. 739/2021 del Tribunale di Como;
di essersi insinuata al passivo, in forza di tale titolo giudiziale, nell'ambito della procedura di liquidazione cui medio tempore è Contro stata sottoposta la società debitrice
Ha quindi dedotto di aver subito, per effetto dei lamentati inadempimenti, la definitiva Contro perdita del diritto di credito vantato nei confronti di per l'importo di euro
68.102,04, credito così ridotto per l'intervenuto pagamento da parte della debitrice di euro 15.207,12 nel maggio 2019; ne ha lamentato l'impossibilità del recupero in ragione pagina 12 di 45 della sopravvenuta insolvenza della debitrice e la sua sottoposizione a procedura concorsuale liquidatoria.
Si sono tempestivamente costituiti i convenuti che hanno negato ogni addebito, escludendo profili di responsabilità nell'adempimento degli incarichi professionali e imputando all'attrice un concorso di colpa nella trasmissione della documentazione, lacunosa e ambigua, nonché nelle tempistiche di azione rispetto alle strategie difensive da attuare. Hanno quindi contestato il danno lamentato dall'attrice, eccependo il difetto di prova con riguardo all'impossibilità di soddisfazione per l'attrice in seno alla Contro procedura liquidatoria e all'insolvenza della società debitrice e hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in giudizio, a fini di manleva, le proprie società assicuratrici , quanto all'avv. Controparte_3
e all'avv. e quanto all'avv. CP_1 Parte_2 Controparte_5
CP_2
Le società assicuratrici, hanno aderito nel merito alle difese rispettivamente svolte dai propri assicurati, illustrando i limiti di operatività delle polizze di assicurazione e contestandone l'operatività nel caso di specie.
2. Esaurita l'istruttoria, consistita nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice e nell'escussione dei testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al giorno 1.10.2024 ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
A) Inquadramento della materia del contendere nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Parte attrice domanda l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti per inadempimento nell'espletamento dell'incarico professionale. Ne chiede quindi la pagina 13 di 45 condanna al risarcimento del danno sofferto, che allega in termini di corrispettivo non dovuto e di impossibilità di soddisfare la propria pretesa creditoria per sopravvenuta insolvenza della società debitrice;
danno imputato solidalmente ex art. 2055 c.c. a tutti i convenuti.
Prima di procedere al vaglio delle domande, si rendono opportuni alcuni preliminari cenni, in via generale, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Come è noto, nell'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), ossia una diligenza qualificata dalla perizia, dall'impiego di conoscenze e strumenti tecnici, nonché dalla prudenza, adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni rese dal professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per giurisprudenza costante, l'avvocato è considerato responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. La responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione è circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando essa implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà a norma dell'art. 2236 c.c.
Il professionista è quindi esente da responsabilità se e in quanto dimostri l'esatta esecuzione o la non imputabilità dell'imperfetta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c., avendo agito con diligenza e avendo individuato e utilizzato gli strumenti giuridici più corretti per soddisfare lo scopo perseguito dal cliente, a norma del combinato disposto degli artt. 1176 secondo comma e 2236 c.c.
pagina 14 di 45 La violazione del dovere di diligenza media esigibile, laddove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è peraltro esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (cfr., tra molte, Cass. 13777/2018; Cass. n. 10289/2015; Cass. n.
3463/1988).
Segnatamente, rispetto a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha precisato che tale scelta può comportare responsabilità dell'avvocato, “purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri” (ord. n. 30169/2018), dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite.
Pertanto, in ipotesi di una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale solo nel caso in cui esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale.
In questa prospettiva, la responsabilità professionale può derivare anche dalla violazione dell'obbligo di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato sia nel corso dello svolgimento del rapporto, ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, al quale l'avvocato è tenuto;
compreso il dovere di rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, e di sconsigliare l'avvio o la prosecuzione di un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. 10289/2015;
Cass. 24544/2009; Cass. n. 14597/2004).
Tuttavia, come ritenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto pagina 15 di 45 adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia effettivamente stato e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici (secondo la regola processualistica del “più probabile che non”), avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. A tal fine, si è distinto anche tra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio; mentre nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, nella seconda ipotesi il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (cfr., ex plurimis, Cass. sentenze n. 24670/2024, n. 3822/2023, n. 12127/2020). L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica dunque necessariamente una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività svolta rispetto all'interesse perseguito dal cliente. Più precisamente, nel contratto d'opera intellettuale, che regola il rapporto di patrocinio, il legale è obbligato a un comportamento che sia idoneo a procurare al cliente un risultato utile per l'interesse di quest'ultimo. In quest'ottica, il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve comunque essere finalizzata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, inoltre, nelle obbligazioni di
"facere professionale", a differenza che nelle altre obbligazioni, la causalità materiale
(e cioè il nesso tra condotta ed evento) non è assorbita dall'inadempimento: occorre distinguere tra l'interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (dunque il rispetto delle leges artis), e l'interesse primario, o presupposto,
pagina 16 di 45 del creditore, che, pur non essendo dedotto in obbligazione, è intimamente connesso a quello strumentale già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Con specifico riguardo all'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato, l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa” o “il riconoscimento delle proprie ragioni”, sicché, l'obbligazione sorge e si giustifica, per entrambe le parti, in vista del risultato perseguito. Ne consegue che il “danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto”. Pertanto, l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione, se comporta la lesione dell'interesse strumentale, può non comportare necessariamente la lesione di quello primario/presupposto. Sorge, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento. Tanto più che la perdita della causa nel caso dell'avvocato (come l'esito infausto dell'attività medica) “possono non dipendere dalla violazione delle leges artis, ed avere invece una diversa eziologia;
è onere, quindi, del creditore (…) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso”.
Alla luce dei superiori approdi giurisprudenziali, è evidente che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non sussiste in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. Occorre la prova del danno evento, quale lesione dell'interesse primario perseguito come risultato ultimo dal creditore (oltre alla prova del relativo nesso eziologico). Diversamente, in carenza della lesione dell'interesse primario del cliente non potrà esserci danno risarcibile (Cass. sentenza n.
2109/2024, n. 26907/2020, n. 28992/2019).
pagina 17 di 45 In concreto, allora, deve ritenersi che solo laddove l'inadempimento professionale abbia cagionato la perdita definitiva del diritto del cliente, l'attività difensiva sino a quel momento svolta diviene “inutiliter data”, dovendosi valutare la prestazione del legale come totalmente inadempiuta e improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza anche che in tal caso non è dovuto alcun compenso. Ciò, peraltro, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo (Cass. sent. n. 4781/2013, n. 5440/2022).
Viceversa, l'inadempimento, anche grave, del professionista non comporta la perdita del compenso maturato se non è accertato, sia pur in termini di ragionevole e qualificata probabilità, che il cliente ne abbia risentito un danno effettivo da compromissione dell'interesse primario perseguito (Cass. n. 35489/2023).
Sul piano dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale dell'avvocato ha l'onere di dimostrare quindi: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la negligente prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la negligente prestazione professionale, l'inadempimento, e il danno evento, la lesione dell'interesse primario al bene della vita perseguito (cfr. Cass. sentenze n. 9238/2007, n.
28992/2019, n. 2109/2024).
Se tale onere probatorio non viene assolto, con particolare riguardo alla sussistenza del danno evento e alla causalità materiale, l'addebito di responsabilità non può essere mosso nella sua massima portata e deve essere comunque disposto il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale (Cassazione sentenze n. 25464/2020, n. 16342/2018).
B) Qualificazione giuridica delle domande di parte attrice.
Così delineato il quadro normativo-giurisprudenziale della materia del contendere, prima di procedere al vaglio delle responsabilità di ciascun convenuto, occorre qualificare la pagina 18 di 45 domanda attorea in punto di condanna al pagamento in solido dell'importo complessivo di euro 104.292,37, oltre interessi, chiesti a titolo di risarcimento del danno.
Nel dettaglio, infatti, deve distinguersi tra:
- le somme di cui parte attrice chiede la restituzione in quanto compensi corrisposti agli avvocati per un'attività difensiva ritenuta inutile/infruttuosa (per complessivi 36.190,33 euro); la pretesa invero fonda una domanda di restituzione dell'indebito per effetto degli obblighi restitutori conseguenti all'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale
(quest'ultima domanda da ritenersi implicita in quella restitutoria, come da consolidata giurisprudenza, cfr. Cass. sentenze n. 19513/2020; n. 24947/2017; n. 6886/2014, n.
21113/2013; n. 21230/2009); e
- le somme chieste a titolo risarcitorio per l'asserita irrimediabile perdita del credito
Contro vantato nei confronti della società debitrice (68.102,04 euro per forniture rimaste impagate, oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture al saldo); la pretesa in questo caso integra la domanda di risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Per entrambe le domande, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti ai convenuti, si dovrà valutare se vi sia la prova del danno, per come allegato dall'attrice, e del nesso di causalità tra la condotta dei legali e il risultato pregiudizievole lamentato dal cliente.
C) Le doglianze dell'attrice nell'adempimento dell'incarico professionale da parte dei convenuti.
C.
1. La posizione dei convenuti e . CP_2 CP_1
Risulta documentalmente e non è contestato che, nel settembre 2014, l'attrice ha conferito mandato all' avv. e all'avv. di assisterla nel recupero del CP_2 CP_1
credito dalla stessa vantato nei confronti di per l'originaria Controparte_8
somma di euro 83.309,16 (doc.
5-9 attrice).
pagina 19 di 45 Rispetto ai termini contrattuali del rapporto di patrocinio, è in atti il preventivo di spesa fornito dai professionisti per le attività di redazione parere, lettera di messa in mora, ricorso per decreto ingiuntivo e costituzione nel verosimile giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con onorari quantificati, in ultimo, in euro 10.000 e corrisposti dall'attrice all'avv. (euro 4.000) e all'avv. (euro 6.000) (doc.
8-9 parte CP_2 CP_1
attrice).
Con particolare riguardo alla posizione dell'avv. è sufficiente rilevare che questi CP_2
ha assunto il mandato unitamente all'avv. come da preventivo e da procura CP_1
allegata al ricorso per d.i. n. 1785/2014 (doc.15 attrice). Conseguentemente, nei confronti della cliente, l'avv. è chiamato a rispondere del corretto espletamento CP_2
dell'incarico.
Parte attrice ha allegato la negligente esecuzione delle prestazioni professionali da parte degli avvocati per non aver questi correttamente identificato il soggetto legittimato passivo nei confronti del quale rivolgere l'attività di recupero del credito.
È documentale, nonché incontestato nel dato storico-fattuale, che i convenuti e CP_2
hanno agito nei confronti di , CA OU DC CP_1 Controparte_17
MI, CA OU AN MI. Nel dettaglio, hanno indirizzato la diffida ad adempiere a (doc. 10 attrice), hanno incardinato il ricorso Controparte_17
per decreto ingiuntivo nei confronti di CA OU DC MI (doc. 12 attrice), hanno predisposto la relata di notifica del ricorso e del d.i. n. 1785/2014 nei confronti di
CA OU AN MI (doc. 15 attrice)
Parimenti pacifica è la circostanza fattuale che tali soggetti fossero tutti privi di legittimazione passiva rispetto al credito insoluto vantato dall'attrice, dal momento che la corretta denominazione sociale della società debitrice è , come Controparte_8
documentalmente attestato e incontestato tra le parti.
pagina 20 di 45 Alla luce di tali circostanze, ritiene il Tribunale che l'erronea individuazione del soggetto legittimato passivo della pretesa attorea configuri l'inesatto adempimento dell'incarico professionale da parte degli avvocati e , implicante CP_2 CP_1
responsabilità contrattuale a norma del combinato disposto degli artt. 1218 e 2236 c.c.
Muovendo dal richiamato inquadramento dell'obbligazione professionale come obbligazione incentrata sulla diligenza qualificata nell'espletamento della prestazione a norma dell'art. 1176 secondo comma c.c., l'errore nell'attribuzione della legittimazione passiva rispetto alle ragioni creditorie del cliente, in sede stragiudiziale e giudiziale, configura certamente una condotta negligente e imprudente da parte dei difensori.
La corretta identificazione del soggetto passivo risulta essenziale ai fini dell'espletamento dell'incarico, essendo idonea a pregiudicare, in caso di errori della vocatio in ius, la conseguente attività difensiva del professionista. Non pone in essere una condotta diligente l'avvocato che ometta di dissipare ogni incertezza o dubbio sul punto prima di agire o comunque non appena riscontri incongruenze in itinere.
L'attrice ha lamentato anche l'imprudenza degli avvocati nell'aver formulato istanza di rilascio della esecutorietà del decreto ingiuntivo viziato nonostante il difetto di notifica dello stesso (doc. 15 attrice, docc. 7, 8, 9 convenuto . Parte_2
L'incertezza in ordine al compiuto esito positivo della notifica alla società debitrice del ricorso e del decreto ingiuntivo n.1785/2014 (doc. 15 attrice, docc. 7, 8, 9 convenuto avrebbe dovuto indurre i difensori a uno scrupolo di maggior cautela e Parte_2
prudenza prima di procedere con gli ulteriori adempimenti (doc. 14 convenuto
. Parte_2
Nel dettaglio, deve rilevarsi come il documento trasmesso da , con cui CP_12
l'operatore postale estero ha confermato la consegna in data 5.1.2015, non fornisca alcuna certezza in ordine alle risultanze formali che la legge prescrive al fine di accreditare il buon esito della notifica (artt. 137 e s.s. c.c.); elementi tecnico-giuridici pagina 21 di 45 che gli avvocati avrebbero ben dovuto conoscere e a cui avrebbero dovuto attenersi nell'adempimento del mandato.
L'omissione delle dovute verifiche rispetto a tali preliminari incombenze tecniche in punto di evocazione in giudizio del legittimato passivo e di regolare notificazione degli atti giudiziari configura l'inesatto adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione professionale da parte degli avvocati e , che, dunque, CP_2 CP_1
nel caso di specie, deve ritenersi puntualmente allegato e documentato.
Non può negarsi il rilievo dirimente di siffatta negligenza su tutta l'attività difensiva, configurandosi invero l'inadempimento come di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c. La stessa rappresenta la ragione che ha formalmente condotto all'insuccesso la procedura esecutiva presso terzi davanti alla High Court of Justice, la quale ha rilevato chiaramente che the judgment from the Civil Court of Trani dated 18 November 2014 and the European Enfrocement Order made by the Civil Court of Trani dated 14
December 2015 have not (as a matter of English law) been made against
[...]
(doc. 33 attrice, cfr. anche parere reso dal barrister , doc. 31 CP_8 Pt_4
attrice).
Alla luce di tali considerazioni, la non corretta identificazione del legittimato passivo, lungi dal costituire un errore meramente materiale, assurge a fonte di responsabilità contrattuale.
L'omissione lamentata non degrada a mero errore materiale, seguendo l'interpretazione giurisprudenziale invocata dai convenuti, atteso che la stessa va letta alla luce dei casi concreti oggetto delle pronunce e delle precisazioni ivi contenute (Cass. Civ.
23816/2007; conf.: Cass. Civ. 392/2001).
Infatti, la non corretta indicazione del nome della parte nell'atto introduttivo del giudizio può essere ricondotta a mero errore materiale solo laddove i) non determini incertezze nell'identificazione della parte stessa e ii) laddove non le arrechi pregiudizio nello pagina 22 di 45 svolgimento delle difese. È di tutta evidenza come, nel caso di specie, l'erronea evocazione in giudizio abbia determinato incertezze nell'identificazione del legittimato passivo e ne abbia pregiudicato la difesa.
Neppure trova spazio l'esclusione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., dal momento che – quantomeno nel caso di specie – l'accertamento della corretta identità del soggetto da evocare in giudizio non pare implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Risulta documentalmente e non è contestato che gli avvocati e furono in CP_2 CP_1
possesso, fin dall'inizio, della partita i.v.a. della società debitrice, come emergente dalle fatture e dagli stessi documenti inviati dall'attrice allo studio legale a far data da settembre 2014 (docc. 4, 11 e 60 attrice). A tal proposito, la blanda contestazione dell'e- mail del 2.10.2014 sollevata dal convenuto non assurge a valido CP_1
disconoscimento del documento, poiché, per come è stata formulata (l'e-mail prodotta viene fermamente contestata in quanto non autentica, non attestante data certa, priva di certezza del contenuto e del destinatario. Inoltre, non vi è alcuna garanzia di autenticità rispetto all'allegato inviato unitamente alla detta e-mail, ivi prodotto, p. 29 comparsa), non assolve i canoni di specificità richiesti dall'elaborazione giurisprudenziale per il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. (cfr. Cass. ord.
n. 24613/2019); ad ogni modo, la stessa contestazione è smentita dalla produzione del documento in formato originale da parte dell'attrice (doc. 60).
Stante la disponibilità in capo ai difensori dell'esatta partita i.v.a. della società, prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (15.10.2014), questi avrebbero potuto eliminare ab origine ogni incertezza rispetto alla legittimazione passiva, ricorrendo a una semplice ricerca e all'estrazione della visura societaria dai siti istituzionali (Companies House - registro delle imprese britannico, VIES - VAT information exchange system, motore di ricerca per verificare se l'impresa è registrata pagina 23 di 45 per gli scambi in Europa, consultabile anche attraverso il portale dell'Agenzia delle
Entrate).
Il superiore rilievo consente anche di escludere l'asserito concorso di colpa dell'attrice sul punto, contestato dai convenuti per aver questa tenuto una contabilità non ordinata e ambigua e per non aver fornito adeguata documentazione. Pur ammettendo le superiori circostanze, come riscontrate anche dalla testimonianza dell'avv. Dessenes, le stesse non assumono rilevanza causale in ordine alla corretta individuazione del legittimato passivo della pretesa creditoria di parte attrice, dal momento che – come appena accertato – i convenuti furono in possesso fin da subito della partita i.v.a. corretta della società debitrice, potendo effettuare gli ordinari controlli appena richiamati, così da dirimere ogni dubbio in punto di legittimazione passiva. Di nessun rilievo, infine, l'interrogatorio formale di parte attrice, avendo la signora negato le circostanze formulate nei Pt_1
capitoli ammessi.
L'esclusione del concorso di colpa del danneggiato trova comunque conforto anche e a fortiori nella constatazione per cui l'individuazione esatta del soggetto passivo da evocare in giudizio non può che essere attività tecnico-giuridica riservata all'opera dell'avvocato nell'espletamento dell'incarico professionale, il cui corretto adempimento deve essere ricondotto alla diligenza media esigibile dal difensore. L'errore di impostazione qui in rilievo attiene alla sfera processuale e alla corretta evocazione in giudizio del soggetto legittimato passivo che, quale competenza squisitamente tecnica, configura la condotta colposa del solo avvocato.
Deve escludersi che sul cliente, soggetto non professionalmente qualificato, incomba un dovere di esatta indicazione del legittimato passivo, specie con riguardo alla corretta denominazione sociale, non essendo questi tenuto ad alcuna conoscenza e competenza in materia di evocazione in giudizio di una persona giuridica, né ad un controllo sulle scelte professionali del proprio difensore.
pagina 24 di 45 Sicché laddove il professionista, cui il cliente si è rivolto proprio per la tutela qualificata delle sue ragioni, si avveda dell'incongruità di quanto indicato dal cliente, è lo stesso professionista ad avere l'obbligo di attivarsi, dirimendo l'incertezza sul punto mediante gli strumenti tecnici a disposizione, prima di procedere oltre.
C.
2. La posizione del convenuto Parte_2
All'avv. che aveva assistito gli avvocati e quale avvocato Parte_2 CP_1 CP_2
domiciliatario per la notifica degli atti del ricorso monitorio, parte attrice si rivolse per la Contro fase esecutiva nei confronti di e, in particolare, per il conseguimento della certificazione di titolo esecutivo europeo (TEE) del decreto ingiuntivo n. 1785/2014
(doc. 22 parte attrice).
L'attrice ha sostanzialmente lamentato l'omessa verifica da parte del convenuto della corretta legittimazione passiva del soggetto nei cui confronti era stato reso il decreto e del perfezionamento della relativa notificazione;
ha quindi contestato all'avv. Parte_2
di aver imprudentemente richiesto il rilascio del TEE e di aver omesso le formalità richieste dalla normativa sovranazionale per la notificazione degli atti giudiziari nelle controversie transfrontaliere;
infine, proprio per i difetti originari di vocatio in ius del titolo azionato, ha lamentato l'inutilità della procedura esecutiva estera (pignoramento Contro presso terzi nei confronti di eseguito in Inghilterra), di cui si occupò anche l'avv.
(non convenuto nel presente giudizio). Tes_1
Il convenuto ha contestato gli addebiti, deducendo di aver agito concordemente con l'attrice, alla quale avrebbe previamente esposto le problematiche inerenti alla legittimazione passiva e alla notificazione del decreto ingiuntivo, ottenendo dalla cliente comunque l'indicazione di procedere nella richiesta di rilascio del titolo esecutivo europeo.
Nel dettaglio, l'avv. ha allegato di essersi recato dall'attrice tra ottobre e Parte_2
novembre 2015 per chiarimenti rispetto all'incarico e per notiziare la cliente delle pagina 25 di 45 incongruità riscontrate nella documentazione, nonché degli esiti delle verifiche dallo stesso effettuate in ordine alla corretta denominazione della società debitrice, anche a seguito di estrazione di visura dal Registro Europeo delle società registrate nel Regno
Unito (doc. 21). Il convenuto ha quindi dedotto di aver informato la cliente circa i rischi conseguenti all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1785/2014, emesso nei confronti di un soggetto passivo non legittimato, e della necessità di presentare un nuovo ricorso Contro monitorio nei confronti di la sola effettiva titolare della legittimazione passiva della pretesa creditoria di parte attrice;
a tal fine, avrebbe quindi fornito tutte le formazioni necessarie in ordine a costi, tempi e rischi. Ha allegato che parte attrice, così adeguatamente informata, avrebbe deciso di procedere comunque con l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1785/2014, in ragione dei costi e dell'incertezza delle tempistiche di una nuova e diversa iniziativa giudiziaria.
Le superiori circostanze sono state negate dalla difesa attorea, secondo cui “Se fosse stata informata adeguatamente, la SI.ra non avrebbe certamente mai intrapreso Pt_1
un'azione inutile e dannosa. La scelta di utilizzare un titolo inidoneo per una esecuzione nella giurisdizione inglese è stata esclusiva del professionista che, così facendo, ha compiuto un azzardo procurando gravissimo pregiudizio alla cliente”.
L'istruttoria espletata ha invero fornito prova delle asserzioni del convenuto, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del 4 ottobre 2023 dal teste
[...]
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Se è pur vero che Testimone_2
il teste conosce e collabora con l'avv. è altresì vero che egli è stato Parte_2
dipendente e collaboratore, quale consulente del lavoro, anche dell'attrice, potendosi considerare persona di fiducia di entrambe le parti, in assenza di elementi fattuali da cui possa essere desunto il contrario. Le dichiarazioni del teste sono parse coerenti e prive di incongruità.
pagina 26 di 45 ha dichiarato di aver collaborato con parte attrice in relazione alla controversia Parte_3
Contro transfrontaliera contro contribuendo alla raccolta della documentazione contabile da trasmettere ai legali (come comprovato anche dal doc. 60 di parte attrice, ove il teste risulta destinatario dell'e-mail per conoscenza); ha quindi confermato che nel mese di ottobre/novembre 2015 l'avv. si era recato dall'attrice per evidenziare le Parte_2
criticità riscontrate nello studio della pratica, dichiarando di essere presente all'incontro tra i due, avvenuto presso gli uffici del . CP_7
In particolare, il testimone ha affermato che in detta occasione l'avv. ha Parte_2
informato parte attrice:
- delle difformità riscontrate nelle intestazioni delle fatture e dell'assenza, in alcune di queste, della partita i.v.a. della società debitrice;
- della difformità della denominazione sociale della debitrice indicata nelle copie autentiche del registro delle fatture rispetto a quella indicata nel ricorso monitorio e nel relativo decreto ingiuntivo;
- della notifica degli atti del procedimento monitorio nei confronti di un soggetto diverso da quello contro il quale erano diretti gli atti stessi, mostrando la ricevuta della notifica scaricata dalla Royal Mail;
- della corretta denominazione sociale della società debitrice, identificata in
[...]
, a seguito di estrazione di apposita visura societaria;
CP_8
- della necessità di procedere ad un nuovo ricorso nei confronti dell'effettivo
Contro legittimato passivo, ossia consigliando di abbandonare il ricorso monitorio
e di proporne uno nuovo dovendo ricominciare da zero.
Il teste ha quindi confermato che parte attrice era stata posta così a conoscenza dell'errore alla base del procedimento monitorio e che la stessa aveva chiesto all'avv. informazioni su costi e tempi necessari a promuovere un nuovo Parte_2
procedimento e su quelli invece per portare ad esecuzione il titolo già ottenuto, oltre ad pagina 27 di 45 eventuali rischi. Ha, infine, dichiarato di essersi allontanato solo quando la conversazione tra le parti volse agli aspetti economici.
Non risultando elementi fattuali di segno contrario rispetto a quanto emergente dalla testimonianza sopra riportata, le circostanze fattuali dalla medesima affiorate devono ritenersi provate.
La difesa attorea ha contestato la testimonianza in quanto, rispetto ai capitoli 11, 12 e13, si porrebbe quale testimonianza de relato, e dunque inammissibile, per aver affermato il teste di aver assistito ad un unico incontro e di aver appreso le ulteriori circostanze
(quelle relative all'incontro del novembre 2015) dall'avv. stesso. Parte_2
Non si rinvengono siffatte affermazioni da parte del teste nel verbale d'udienza del 4 ottobre 2023, né è dato comprendere sulla base di quale altro dato la difesa sostenga l'assunto, atteso che ha dichiarato di essere stato presente all'incontro tra Parte_3
l'avv. e l'attrice, ove ha appreso direttamente le circostanze riportate in Parte_2
udienza.
Di poca incidenza è il rilievo di parte attrice circa l'asserita incongruenza delle dichiarazioni rese dal teste rispetto a quanto certificato dall'avv. nell'istanza Parte_2
di rilascio del TEE, avendo il legale attestato in tale sede la regolarità del decreto ingiuntivo e della relativa notificazione al debitore;
da tale fatto, dovrebbe desumersi l'ignoranza del vizio della vocatio in ius in capo all'avvocato. Il dato è valorizzato dalla difesa attorea tanto da assumerlo a confessione giudiziale ex art. 2733 c.c. sia in merito alla totale mancanza di cognizione da parte dell'Avv. dell'erroneità del Parte_2
Primo Decreto Ingiuntivo e mancato perfezionamento della sua notificazione (altrimenti non avrebbe potuto dichiarare avanti l'Autorità Giudiziaria che il Primo Decreto
Ingiuntivo «può essere certificato come titolo esecutivo europeo») sia, a fortiori, in merito alla mancata informativa all'Attrice di un evento di cui [lo stesso avvocato] non aveva contezza.
pagina 28 di 45 L'assunto non può essere condiviso. Da quanto indicato dal legale in sede di compilazione dell'istanza di emissione del TEE non emerge alcuna valenza confessoria rispetto all'ignoranza dell'errore sia da parte del professionista, sia da parte della cliente.
Non è neppure possibile desumere alcun elemento di confutazione della testimonianza resa dal teste : l'indicazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del Parte_3
titolo esecutivo europeo, in sede di predisposizione dell'apposita istanza, si pone – nella vicenda in esame – quale formalità atta al rilascio del titolo, che trova espressione e conclusione nella dinamica del procedimento giudiziario. La circostanza non si pone in contrasto con la ricostruzione degli eventi come emergente dall'istruttoria, anzi, attesta la semplice evoluzione dell'accordo tra le parti.
Al pari, scarso rilievo assumono le comunicazioni tra l'avv. e l'avv. Parte_2
quest'ultimo estraneo agli accordi tra il difensore convenuto e la cliente, non Tes_1
risultando inverosimile che il primo non abbia voluto esporsi con il collega per doveri deontologici di riservatezza del rapporto legale-cliente, oltre che per ragioni di immagine professionale.
Deve quindi ritenersi, sulla base degli elementi fattuali provati all'esito dell'istruttoria, che l'avv. appreso l'errore di legittimazione passiva, abbia adempiuto Parte_2
all'obbligo di compiuta informazione del cliente, avendo indicato all'attrice i profili di criticità del ricorso monitorio e della notifica e quelli della successiva esecuzione. Con la conseguenza che deve ritenersi che l'attrice si sia determinata a procedere in esito a un personale bilanciamento costi/benefici.
In tal senso, la decisione della linea processuale da seguire, pur già valutata ex ante come rischiosa in ottica di inutilità/infruttuosità dell'azione, è stata giustificata dal particolare interesse della cliente, adeguatamente informata dei rischi.
Trova spazio, dunque, il principio di diritto reso dalla Cassazione in un caso analogo a quello in esame: “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di pagina 29 di 45 una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché
l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite;
pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una causa di opposizione a decreto ingiuntivo dal sicuro esito sfavorevole, aveva escluso la responsabilità professionale dell'avvocato il quale, pur avendo sconsigliato il cliente di svolgere l'opposizione, aveva accettato
l'incarico in considerazione della sua impossibilità di onorare nell'immediato il debito, adoperandosi successivamente nel corso della lite per addivenire a una transazione, tuttavia non accettata dal cliente).”.
Poiché l'avv. (ben potendo sempre non accettare) ha accettato il mandato Parte_2
nonostante la ragionevole previsione di soccombenza, l'eventuale inadempimento contestabile al professionista, per la consapevole inutilità dell'attività difensiva svolta, può configurarsi solo in caso di assoluta inerzia in seguito all'azione intrapresa.
Il mandato conferito all'avv. ha avuto ad oggetto esclusivamente il rilascio Parte_2
del TEE, come da procura in atti (doc. 22 parte attrice), ma il convenuto si è reso disponibile al supporto ed assistenza alla parte attrice nei rapporti con lo studio legale inglese dell'avv. a cui l'attrice ha conferito l'incarico di attivare la procedura Tes_1
esecutiva nella giurisdizione estera (docc. 24 – 29 parte attrice).
pagina 30 di 45 Nell'attività di supporto e assistenza, risulta documentalmente – ed è incontestato
(dandone atto anche la stessa attrice) – che il convenuto ha prestato un'opera di intermediazione tra lo studio inglese e la cliente e ha intavolato trattative con la società debitrice per una composizione stragiudiziale della vertenza (docc. 34-38 attrice). Che le trattative non abbiano portato a un accordo tra le parti non fonda la censura di inerzia svolta nei confronti dell'avv. dalla cliente, la quale ne recrimina l'esito Parte_2
infruttuoso (Nel corso dei mesi da novembre 2016 a marzo 2017 le trattative intavolate Contr da con si risolvono di nuovo in un nulla di fatto, citazione p. Parte_5
18; salvo poi ricondurre sempre parte attrice a tali trattative il pagamento spontaneo da Contro parte di della somma di 15.207,12 euro, comparsa conclusionale p. 29).
Non emergono, inoltre, profili di rimprovero nell'assistenza prestata dal convenuto in relazione alle ulteriori strategie difensive proposte dall'avv. (docc. 37-39 Tes_1
attrice).
Alla luce del comportamento successivo all'istanza di rilascio del TEE, apprezzabile come proattivo e teso anche alla ricerca di una composizione stragiudiziale della lite, deve escludersi quella assoluta inerzia da parte del legale che, a fronte della ragionevole prevedibilità ex ante di soccombenza, avrebbe consentito di muovere l'addebito di responsabilità per inadempimento professionale.
In forza dei superiori accertamenti, in assenza di inadempimenti riscontrati, la domanda attorea nei confronti dell'avv. deve essere rigettata. Parte_2
Restano dunque assorbite le domande del convenuto nei confronti Parte_2
dell'assicurazione e quelle svolte dalla terza chiamata. Controparte_3
D) La prova del danno
Fermi i superiori accertamenti, le domande di condanna alla restituzione del compenso e al risarcimento del danno spiegate da parte attrice non possono trovare accoglimento in pagina 31 di 45 ragione della carenza degli ulteriori presupposti e, in particolare, in forza del difetto di prova della sussistenza del danno lamentato.
Come richiamato in precedenza, non sorge alcuna responsabilità risarcitoria dell'avvocato in ragione del mero inadempimento all'incarico professionale (sussistendo in tal caso la sola lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione); la configurabilità di un danno risarcibile presuppone la prova del danno evento, quale lesione dell'interesse primario perseguito dal creditore come risultato ultimo.
Il pregiudizio, conseguente all'illecito contrattuale accertato e di cui l'attrice chiede il risarcimento, è stato allegato nei termini di definitiva perdita della possibilità di Contro soddisfare il diritto di credito vantato nei confronti di (pari ad euro 68.102,04, oltre interessi per euro 37.943,80), la quale sarebbe divenuta medio tempore insolvente.
Nel dettaglio, parte attrice ha allegato che: Contro
- la procedura di Administation a carico di è stata dichiarata aperta il 30 novembre
2020 (doc. 51 attrice), rendendo definitivamente irrecuperabile il credito dell'Attrice Contr verso Nessuna distribuzione potrà essere effettuata ai creditori chirografari come
Ciò che rende attuale il danno patito dall'Attrice per effetto delle negligenze dei CP_7
suoi Avvocati (citazione attrice p. 24);
- l'attrice si è insinuata al passivo della procedura concorsuale in data 9 novembre 2021 per un importo complessivo di € 150.791.58 (docc. 55, 56), relativo alle fatture rimaste insolute fatte valere anche nel presente giudizio;
- l'apertura della procedura di Administration ha determinato la sospensione di ogni azione esecutiva intrapresa dai creditori della società e il divieto di iniziarne delle nuove (cfr. Insolvency Act 1986 of England and Wales, Schedule B1, paragrafi 40-441)
(memoria n. 1, p. 2);
pagina 32 di 45 - con la conversione della procedura di Administration in quella di CP_18
in data 11 aprile 2022 (doc. 57), l'attrice ha reiterato la propria domanda di
[...]
insinuazione al passivo (docc. 57-58); Contr
- Gli organi della procedura di hanno reso chiaro che il soddisfacimento dei creditori chirografari dipenderà dall'esito delle attività liquidatorie in atto ed in ogni caso potrà avvenire nell'ordine di circa un 10% del credito vantato dall'Attrice (doc.
59), con conseguente insoddisfazione definitiva della pretesa creditoria (memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, p. 3);
- l'attualità del danno subito dall'Attrice, a causa della grave condotta negligente dei Contr legali incaricati del recupero del credito verso non è smentita dall'insinuazione al Contr passivo medio tempore effettuata nella procedura di Il danno, infatti, si è già verificato, precisamente nel momento in cui, proprio per effetto della negligenza dei propri Avvocati qui convenuti, l'Attrice non ha potuto conseguire il risultato sperato per cui erano stati incaricati e che sarebbe certamente stato raggiunto se non avessero agito con imperizia e una superficialità fuori dal comune, come dimostrato dalla
Sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Como (note di trattazione scritta del 3 novembre 2022 e memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1).
- Ad ogni modo, se all'esito del presente giudizio l'Attrice fosse soddisfatta dai convenuti ovvero i terzi chiamati, questi potranno surrogarsi nei diritti dell'Attrice nei Contr confronti di (note di trattazione scritta del 3 novembre 2022 e memoria n. 1).
Rispetto al pregiudizio così lamentato dall'attrice, con note di trattazione scritta del 27 settembre 2024, il convenuto ha prodotto la relazione Joint Liquidators' Parte_2
Progress Report redatta il 6 giugno 2024 sullo stato di avanzamento della procedura concorsuale di AGL all' 8 aprile 2024 (docc. 79-80 convenuto). Dal report emerge che al mese di aprile 2024 i creditori chirografari (unsecured creditors) hanno conseguito dalla procedura il pagamento di circa il 30% del credito ammesso (pp. 4 e 14, doc. 79
pagina 33 di 45 convenuto), in attesa quantomeno di un terzo pagamento, non escludendo gli stessi organi della procedura ulteriori ripartizioni dell'attivo nel corso dell'anno 2025 (pagg. 5-
6 del documento).
Successivamente – e nonostante, sia nel foglio di precisazione delle conclusioni del 30 settembre 2024 sia nella comparsa conclusionale del 2 gennaio 2025, la difesa attorea abbia reiterato la domanda per l'importo quantificato in citazione (68.102,04 euro, oltre interessi) – solo in sede di comparsa conclusionale di replica (23 gennaio 2025) parte attrice ha dedotto di aver percepito, alla data odierna (23 gennaio 2025) nell'ambito della procedura concorsuale, la somma complessiva di euro 44.693,64.
Alla luce delle sopravvenute allegazioni delle parti, pertanto, deve quantificarsi il debito Contro residuo ancora vantato dall'attrice nei confronti di per sorte capitale, nel minor importo di euro 23.409,04; importo che, allo stato, risulta suscettibile di essere ulteriormente ridotto per effetto di nuove future distribuzioni del residuo dell'attivo patrimoniale della società debitrice.
Parte attrice – si ribadisce – ha allegato il danno in termini di definitiva impossibilità di soddisfazione del proprio credito, divenuto irrecuperabile, in considerazione della sopravvenuta insolvenza del debitore e sua sottoposizione a procedura concorsuale liquidatoria.
Alla luce dell'evoluzione della procedura concorsuale, per come emersa e attestata in corso di giudizio, la sussistenza di un danno così allegato non può dirsi provata.
Segnatamente, difetta proprio l'attualità del pregiudizio per come allegato in giudizio dall'attrice, posto che:
- la procedura concorsuale è ancora attiva (circostanza fattuale documentata e incontestata);
pagina 34 di 45 - gli organi della procedura hanno attestato la possibilità di ulteriori distribuzioni del residuo attivo patrimoniale, sicché il credito, della cui asserita perdita è chiesto il risarcimento del danno, non risulta determinato nel quantum;
- parte attrice, a ciò onerata, non ha fornito evidenza alcuna dell'incapienza del patrimonio della fallita rispetto alla soddisfazione piena delle proprie ragioni creditorie.
Anzi, ha osservato, sempre in sede di comparsa di replica, che possibili distribuzioni
[dell'attivo patrimoniale] sarebbero dipese dall'andamento delle attività liquidatorie, tuttavia senza fornire aggiornamenti e delucidazioni sul punto.
Deve quindi concludersi che la prospettazione attorea del danno sconta profili di incertezza sia nell'an sia nel quantum dello stesso, non potendosi ritenere preclusa la soddisfazione del credito di parte attrice in sede concorsuale, in mancanza di prova dell'asserita sopravvenuta insolvenza della società debitrice.
Come è noto, ai fini del risarcimento del danno, anche futuro, non è sufficiente la pura e semplice eventualità, o un generico o ipotetico pericolo, ma occorre quantomeno l'elevato grado di probabilità dell'insorgenza del danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto. Al riguardo va altresì precisato che, se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare (Sez. 1, n. 1266, 17/04/1958, Rv. 882361) (Cass. sentenza n. 40120/2021).
Nel caso in esame, non si rinviene un'immediata e certa (in termini di probabilità ragionevole e qualificata) ripercussione di danno per il futuro, atteso che – per quanto è
Contro dato conoscere nella presente sede – l'insolvenza patrimoniale di potrebbe anche pagina 35 di 45 non configurarsi mai, non essendo stati prodotti elementi utili a valutare l'effettivo stato di capienza (o incapienza) del patrimonio della società debitrice.
In questo senso, il danno lamentato dall'attrice in termini di definitiva perdita del credito non può ritenersi provato, ora per allora, in base al criterio probabilistico richiamato: si tratta della prospettazione di un danno in dipendenza di elementi, che, allo stato, sono rimasti incerti, precludendo l'accertamento dell'eventuale concretizzazione futura.
In conclusione, nessuna evidenza fattuale è stata fornita da parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, in ordine alla definitiva impossibilità di soddisfazione del proprio credito e dunque alla definitiva perdita dello stesso rispetto ad una procedura concorsuale, attualmente ancora in corso e, per quanto dato sapere, in attivo.
Sicché, per tale ragione, l'inadempimento accertato nei confronti degli avv. e CP_2
non ha – allo stato – pregiudicato le ragioni di credito dedotte nel presente CP_1
giudizio, né sono stati forniti elementi per operare una ragionevole e qualificata prognosi futura.
Le superiori considerazioni inducono quindi a rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno da irrimediabile perdita del diritto di credito nei confronti di Contro per difetto di prova in ordine alla sussistenza del pregiudizio stesso.
Ciò posto, inoltre, non risulta la puntuale allegazione di un danno da ritardo nel conseguimento della soddisfazione del credito per effetto dell'inadempimento dei convenuti.
È pur vero che parte attrice ha osservato come “se fossero state poste in essere correttamente e diligentemente le attività affidate a ciascuno degli Avvocati incaricati per il recupero del credito, avrebbe ottenuto il pagamento in data di poco CP_7
successiva al 25.10.2016 (data fissata per l'udienza di assegnazione della somma pignorata presso nell'esecuzione forzata posta in essere in Inghilterra) CP_19
pagina 36 di 45 ovvero, al più tardi, in data 12.2.2019, qualora fosse stata interposta opposizione al
Primo Decreto Ingiuntivo”.
Ha esposto, in sede di comparsa conclusionale che “La responsabilità professionale dell'avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sé non erronea o controproducente, nondimeno ritardi la realizzazione dell'interesse del cliente (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/07/2010, n. 17506, rv. 614893). Se si considera che l'azione di recupero del credito di è stata promossa nel 2014 e CP_7
ancora oggi deve trovare il suo epilogo, va da sé che i più di 10 anni trascorsi non possono essere considerati come il normale lasso di tempo medio per il recupero giudiziale di un credito”.
Non può negarsi, sotto il profilo eziologico, che l'adempimento dell'obbligo di diligenza cui erano tenuti gli avvocati e mediante la redazione di atti idonei a CP_2 CP_1
spiegare la domanda giudiziale con particolare riferimento alla vocatio in ius, avrebbe consentito di concludere positivamente la procedura esecutiva presso terzi incardinata nella giurisdizione inglese, con conseguente soddisfazione hic et nunc delle ragioni creditorie di parte attrice. D'altronde, la fondatezza del diritto di credito vantato dalla Contro cliente nei confronti di risulta accertata con certezza processuale dalla pronuncia n.
739/2021 resa dal Tribunale di Como in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, divenuta irrevocabile (doc. 49 attrice).
Tuttavia, preliminare rispetto al nesso di causa, è il rilievo della carenza in punto di an della domanda risarcitoria: parte attrice non ha puntualmente allegato la lesione del danno da ritardo, non indicando quali conseguenze pregiudizievoli abbia sofferto dalle prolungate tempistiche;
ha sempre e solo lamentato l'irrimediabile asserita perdita del diritto di credito, quantificando la pretesa economica azionata in base a capitale e
Contro interessi moratori ancora vantati nei confronti di pagina 37 di 45 Ad ogni modo, laddove si volesse ritenere allegato il danno da mero ritardo, questo dovrebbe allora essere desunto dalla richiesta di corresponsione degli interessi commerciali ex D.lgs. 231/2002 (per complessivi euro 37.943,80); la domanda risarcitoria, però, dovrebbe comunque essere rigettata sulla base delle medesime argomentazioni esposte per l'insussistenza della prova del danno da definitiva impossibilità di soddisfazione del credito.
Infatti, la pretesa creditoria relativa agli interessi moratori è attualmente fatta valere dall'attrice in sede di insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, rispetto alla quale non è risultato documentato lo stato di insolvenza della debitrice. Parte attrice potrebbe conseguire il risarcimento per il ritardo nella soddisfazione del proprio credito
(funzione cui assolvono proprio gli interessi moratori) all'esito delle distribuzioni dell'attivo patrimoniale residuo della società debitrice;
circostanza rispetto alla quale – si ripete – non sono stati prodotti in giudizio elementi fattuali per effettuare la prognosi ragionevole e qualificata di concretizzazione futura del danno.
Laddove, invece, il danno da ritardo dovesse essere inteso come maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c., allora dovrebbe rilevarsi che difetta del tutto l'allegazione e la prova dello stesso da parte dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Quanto, invece, alla voce di danno relativa al compenso corrisposto allo studio legale degli avvocati Penza e Zurru (euro 5.344,00) in relazione all'assistenza prestata nel giudizio di opposizione r.g. n. 4341/2019 davanti al Tribunale di Como, va rilevata la carenza di nesso causale tra l'inadempimento ascritto ai convenuti e la conseguenza pregiudizievole in oggetto. Contro Infatti, la necessità di costituirsi in giudizio a fronte dell'opposizione spiegata da nei confronti del secondo decreto ingiuntivo n. 882/2019 non trova fondamento nell'erronea identificazione del soggetto legittimato passivo, negligenza che ha inficiato pagina 38 di 45 l'attività precedente degli avvocati e costituisce piuttosto spesa CP_2 CP_1
fisiologica determinata dalla prevedibile – e prevista – reazione della società debitrice alla notificazione dell'ingiunzione. Deve dunque rigettarsi la domanda attorea sul punto per carenza del necessario nesso eziologico.
Con riguardo alla domanda restitutoria delle spese legali sostenute dall'attrice per l'attività difensiva posta in essere dai legali convenuti per complessivi euro 30.846,33
(36.190,33-5.344,00), si osserva quanto segue.
Alla luce della richiamata giurisprudenza, l'insussistenza del danno lamentato importa il rigetto della domanda nei confronti dei convenuti e nonostante i profili CP_1 CP_2
di inadempimento, anche grave, loro ascritti, la pretesa restitutoria non può trovare accoglimento dal momento che non sussiste quella perdita definitiva del diritto del cliente che sola giustificherebbe il diniego del compenso in ragione di un'attività difensiva da considerarsi “inutiliter data” e di una prestazione del legale qualificabile come totalmente inadempiuta e improduttiva di effetti in favore del proprio assistito
(Cass. n. 35489/2023).
Con riguardo al convenuto la domanda restitutoria deve essere rigettata in Parte_2
carenza di inadempimenti imputabili al legale nell'espletamento del mandato per le ragioni sopra meglio esposte.
Per quanto attiene alla domanda di restituzione del compenso (euro 12.939,83) corrisposto dall'attrice all'avv. – terzo estraneo al giudizio – si rileva la Tes_1
carenza di legittimazione e di titolarità passiva in capo agli odierni convenuti. Come noto, la domanda di restituzione importa un'implicita domanda di risoluzione contrattuale, sicché rispetto al contratto di patrocinio intercorso tra l'attrice e l'avv.
i legali oggi convenuti devono considerarsi terzi estranei e non sono gravati Tes_1
da alcun vincolo di solidarietà passiva.
pagina 39 di 45 Il rigetto nei superiori termini delle domande di parte attrice importa l'assorbimento delle domande dei convenuti nei confronti delle rispettive assicurazioni e delle domande spiegate dalle terze chiamate.
E) La domanda riconvenzionale del convenuto CP_1
L'avv. ha chiesto il pagamento dei compensi e delle spese per l'attività CP_1
professionale svolta nel secondo procedimento monitorio radicato davanti al Tribunale di Como, rg. n. 1481/2019 (decreto ingiuntivo n. 882/2019), nonché per l'attività di studio e di esame del successivo atto di citazione in opposizione notificato all'attrice da Contro (Tribunale di Como, r.g. n. 4341/2019 doc. 42 attrice).
Ha chiesto, dunque, la condanna di parte attrice al pagamento della somma di euro
10.531,75, come da avviso di fattura del 17 marzo 2022 (doc. 21 convenuto).
Parte attrice ha contestato la pretesa creditoria del convenuto in quanto relativa ad attività difensiva che lo stesso studio legale avrebbe concordato essere già ricompresa nel primo preventivo (doc.
8-9 attrice) e, dunque, già saldata. A sostegno dell'assunto ha prodotto uno scambio di e-mail con l'avv. Zuccarello, collaboratore dell'avv. CP_1
(doc. 54 attrice).
Preliminarmente, è bene circoscrivere l'oggetto della domanda del convenuto, osservando che la stessa, come da avviso di fattura del 2019, non è stata estesa dal convenuto all'attività stragiudiziale resa nel periodo 2018-2019, rispetto alla quale dunque non è richiesta alcuna pronuncia al Tribunale.
Ciò posto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve ritenersi infondata e deve essere rigettata per due ordini di ragioni.
Si osserva innanzitutto che le prestazioni per le quali il convenuto ha chiesto la corresponsione del compenso risultano essere state oggetto del precedente preventivo del 2014, contemplante anche le voci ricorso per decreto ingiuntivo e costituzione nel verosimile giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 40 di 45 È invero agevolmente riconducibile a quest'ultima attività la prestazione avente ad oggetto l'esame e studio dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, svolta nel periodo tra il 2018 e il 2019; deve ritenersi pertanto essere stata chiaramente contemplata e preventivata dal legale già nel preventivo del 2014. Il relativo corrispettivo è già stato corrisposto dall'attrice, stante il documentato e incontestato adempimento della obbligazione pecuniaria (docc.
8-9 parte attrice).
Con riferimento alle prestazioni afferenti al secondo ricorso monitorio, queste possono essere ricondotte al precedente preventivo del 2014 in ragione dell'unitarietà dell'incarico professionale conferito al convenuto nei rapporti tra il primo e il secondo procedimento.
Con il secondo ricorso per decreto ingiuntivo l'attività presta dai legali si è ridotta alla mera reiterazione delle ragioni creditorie dell'attrice, precedentemente già vagliate e articolate, con la predisposizione del medesimo atto giudiziario, epurato dal precedente errore di vocatio in ius.
Non si giustifica, dunque, il frazionamento dell'unitarietà dell'incarico che deriverebbe dall'invocata duplicazione dei compensi. Anche il corrispettivo per tali prestazioni deve ritenersi essere stato integralmente versato dall'attrice (docc.
8-9 parte attrice).
Conforta tale conclusione, infine, lo scambio di e-mail tra la cliente e lo studio legale
(doc. 54 attrice), da cui si evince la conclusione di un accordo in tal senso nel gennaio
2019 (così parte attrice: “Voglio essere molto chiara, tutto il lavoro svolto dal Suo studio legale dovrebbe rientrare nelle parcelle già pagate, il giudizio per un eventuale ricorso da parte di sarà da concordate, come già accennato nel nostro incontro”; CP_8
risponde il collaboratore del convenuto: “Certamente, il ricorso è già stato a suo tempo saldato. Relativamente all'eventuale giudizio in opposizione, avremo modo di concordare modalità e termini se e quando dovesse notificarci il proprio atto”, CP_8
doc. 54 attrice). L'avv. Zuccarello fornì un chiaro riscontro alla puntualizzazione pagina 41 di 45 dell'attrice: convenne che quanto dovuto per l'attività afferente al ricorso monitorio fosse già stato corrisposto da questa e rinviò la determinazione del corrispettivo per il Contro giudizio di opposizione all'eventuale notifica dell'atto di citazione da parte di
Parte convenuta ha contestato l'e-mail con esclusivo riferimento all'efficacia giuridica assegnatale dall'attrice quale rinuncia unilaterale del credito, precisando di aver posto in essere le attività relative al secondo procedimento monitorio “con esclusivo spirito collaborativo, decidendo di sospendere la richiesta di pagamento degni onorari maturandi per il secondo incarico … una scelta di etica professionale, non obbligatoria,
a fronte della rinnovata collaborazione con la cliente. E ciò al solo scopo di contribuire
a limitare un pregiudizio”.
Il dato testuale dell'e-mail non consente di ritenere semplicemente sospesa
l'obbligazione pecuniaria in capo all'attrice, mentre avalla l'unitarietà del mandato conferito dalla cliente rispetto alle prestazioni afferenti i due ricorsi.
Nessun apporto può trarsi dalla testimonianza dell'avv. Zuccarello, per essersi avvalso della facoltà di non rispondere a norma dell'art. 249 c.p.c., opponendo il segreto professionale.
Peraltro, anche a ritenere una diversità di incarichi e, dunque, la non riconducibilità dell'attività difensiva per il secondo procedimento monitorio alla voce già preventivata nel 2014, la pretesa del convenuto deve essere disattesa.
È infatti possibile riconoscere all'e-mail trasmessa dallo studio legale portata abdicativa di ulteriori compensi. Sul punto, deve essere richiamato il consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 21400/2023 in fattispecie analoga, sebbene non perfettamente sovrapponibile al caso di specie), secondo cui la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni pretesa, di regola, assume rilievo in termini di semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una pagina 42 di 45 dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale;
viceversa, integra gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (Cass.
19/09/2016, n. 18321; Cass. 06/05/2015, n. 9120; Cass. 15/09/2015 n. 18094; Cass.
31/01/2011, n. 2146).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa dall'avv. Zuccarello può essere sussunta nel genus negoziale della rinuncia in forza dei seguenti elementi, idonei a denotare, con univocità e concludenza, l'espressione di un intento dispositivo da parte dello studio legale:
- dal tenore del dato letterale dell'e-mail emerge un'effettiva manifestazione di volontà riferita, in modo chiaro e puntuale, al credito oggi litigioso, rispetto al quale viene specificamente evocata l'incidenza estintiva del pagamento già effettuato dall'attrice, senza ulteriori pretese creditorie per le prestazioni afferenti al secondo procedimento monitorio;
- la valenza abdicativa di tale dichiarazione si rende evidente anche in contrapposizione con la successiva precisazione dell'avv. Zuccarello, il quale si è espressamente riservato di determinare i compensi ancora eventualmente dovuti per l'ulteriore attività difensiva relativa alla costituzione nel giudizio di opposizione;
- nessuna richiesta di pagamento è stata presentata all'attrice nel corso o all'esito del secondo ricorso per decreto ingiuntivo, risultando trasmessa la nota proforma a distanza di tempo e solo in seguito alle contestazioni attoree.
Sulla base delle evidenze documentali, chiare nel tenore letterale e nella conseguente portata giuridica per come appena interpretate, deve ritenersi provato il fatto impeditivo pagina 43 di 45 della pretesa creditoria del convenuto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
F) Le spese di lite
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, conformemente ai parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, la parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite ai convenuti e CP_2
Parte_2
Stante la soccombenza reciproca relativamente alle domande svolte dall'attrice nei confronti del convenuto e alla domanda riconvenzionale di quest'ultimo, le CP_1
spese del giudizio vanno compensate tra la parte attrice e . Controparte_1
Sempre per il principio della soccombenza, la parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite alle società assicuratrici, che sono state chiamate in causa dai convenuti in conseguenza delle domande svolte dall'attrice nei loro confronti.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta tutte le domande svolte da e Controparte_7 Controparte_7
b) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
Controparte_1
c) compensa le spese di lite tra le attrici e il convenuto;
Controparte_1
d) condanna la parte attrice a rifondere alle terze chiamate le spese di lite, liquidate in euro 12.103,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla chiamata in Controparte_3
causa dal convenuto in euro 14.103,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di CP_1
rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla Controparte_3
, chiamata in causa dal convenuto e in euro 8.000,00 per
[...] Parte_2
pagina 44 di 45 compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla
Controparte_5
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Veronica Maria Di Giovanni
pagina 45 di 45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2268/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) e in
[...] P.IVA_1 Parte_1
proprio, entrambe con il patrocinio dell'avv. Corrado Allora Abbondi presso il quale sono elettivamente domiciliate, in Milano, Via Borgonuovo, 7, per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._1
avvocati Maria Alina Carla Lucia Sorbini, Lorenzo Maratea e Sharon Giampà, come da procura in atti, con elezione di domicilio presso lo studio Tonucci & Partners, in Milano,
Via Gonzaga, 5;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bartolomeo CP_2 C.F._2
Ciani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Barletta, Corso Garibaldi, 172, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 45 (C.F. ), con il Parte_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. Giuseppe Lanotte, presso lo studio del quale, in Barletta, Via
Indipendenza, 22, è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
e contro
(P.I.V.A. Controparte_3
) in persona in persona del rappresentante legale p.t. con il P.IVA_2 CP_4
patrocinio degli avvocati Claudio Cambieri e Furio De Palma, presso i quali è elettivamente domiciliata, in Milano, Via Tolomeo Trivulzio, 3, per procura in calce alla comparsa di risposta;
(P.I.V.A. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_3
procuratore speciale ad negotia con il patrocinio dell'avv. Controparte_6
Antonino Geronimo La Russa, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano,
Corso di Porta Vittoria,18, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
(P.I. Controparte_3
I.V.A. , in persona in persona del rappresentante legale p.t. P.IVA_2 CP_4
con il patrocinio dell'avv. Antonio Panarese, presso il cui studio in Milano,
[...]
Corso Venezia, 12, è elettivamente domiciliata, per procura in calce alla comparsa di risposta;
TERZE CHIAMATE
pagina 2 di 45 CONCLUSIONI
ATTRICI:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Avv.ti , e Controparte_1 CP_2 [...] per i danni patiti dal ovvero, Parte_2 Controparte_7 se del caso, dalla SI.ra per l'effetto Pt_1
- condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., i convenuti Avv.ti Controparte_1
e in solido fra loro o come meglio, al pagamento alla SI.ra CP_2 Parte_2
quale legale rappresentante del ovvero in Pt_1 Controparte_7 proprio, dell'importo di € 104.292,37, oltre all'importo degli interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 maturati sulle fatture di cui al doc. 4 dalla data di scadenza delle stesse fino alla data del 30.11.2020 di ammissione di alla procedura di “Administration”, o quella diversa misura che Controparte_8 sarà ritenuta di giustizia, per i titoli meglio esposti in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ammettere i capitoli di prova per testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. che qui si ritrascrivono integralmente:
a) “Vero che in data 2.10.2014 vi fu uno scambio di corrispondenza per email tra e lo CP_7 [...] attraverso il quale l'Avv. Laura Dessenes, collaboratrice dell'Avv. richiedeva a CP_9 CP_1
, nella persona del SI. , l'invio di informazioni da inserire nel ricorso per CP_7 Parte_3 decreto ingiuntivo che lo Studio stava redigendo, nonché le fatture da allegare al ricorso, cui il SI.
Parte_3 rispondeva lo stesso giorno inviando copia dell'estratto della partita iva comunitaria di CP_8
come da documenti che si rammostrano? (cfr. docc. 11 e 60)” (testi Avv. Laura Dessenes e
[...]
SI. ). Parte_3
b) “Vero che nel marzo 2016 quando ha ricevuto l'incarico di assistere nella procedura esecutiva CP_7 avanti la High Court of Justice ha effettuato una due diligence sul debitore da esecutare mediante interrogazioni del Registro delle Imprese inglese (c.d. “Companies House”)?”; (teste Avv.
[...]
Tes_1
c) “Vero che dal risultato di quella due diligence emergeva da subito come la denominazione “CA OU DC MI” indicata per il debitore esecutato nel titolo esecutivo europeo ricevuto dall'Avv. non era corretta e che invece quella corretta risultava essere ”?” Parte_2 Controparte_8
(teste Avv. Testimone_1
d) “Vero che Lei mai mise a parte della incongruenza riscontrata tanto che procedette in ogni CP_7 caso ad intimare per il pagamento ” e successivamente a promuovere la Controparte_8 procedura esecutiva avanti la High Court of Justice contro “ ”?” (teste Avv. Controparte_8
Testimone_1
e) “Vero che la procedura esecutiva avanti la High Court of Justice è stata abbandonata da su CP_7 successivo consiglio suo e della all'esito dell'opposizione all'esecuzione di Parte_4
pagina 3 di 45 ” e che tale decisione di abbandonare è stata motivata da Lei e dalla CP_8 CP_8 [...]
a in ragione della presunta certa soccombenza per l'erronea indicazione del Parte_4 CP_7 legittimato passivo nel titolo esecutivo europeo?” (teste Avv. Testimone_1
f) “Vero che Lei è stato ripetutamente contattato nei mesi settembre – dicembre 2021 dall'Avv. Andrea
Penza, per conto di in merito alla assistenza da Lei prestata per e che le era stata intimata CP_7 CP_7 da parte del legale la pretesa risarcitoria di che considerava negligente la sua condotta CP_7 nell'esecuzione dell'incarico di assistenza svolto avanti la High Court of Justice?” (teste Avv.
[...]
Tes_1
g) “Vero che mai è stato concluso alcun accordo tra Lei e in merito all'incarico da Lei eseguito CP_7 avanti la High Court of Justice e tantomeno sono state da parte Sua effettuate restituzioni di onorari nei confronti di ” (teste Avv. CP_7 Testimone_1
Si elencano i soggetti chiamati a rispondere su capitoli di prova sopra indicati
Avv. Laura Dessenes (c.f. nata a [...] il [...] e residente in [...]
Francesco Viganò n. 4, 20124 Milano.
SI. (c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Testimone_2 C.F._5
Vico Corollario M.N. 42, interno 4, 76121 Barletta.
Avv. (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Testimone_1 C.F._6
Morgentalstrasse 31, 8038 Zurigo, Svizzera.
Nella denegata ipotesi in cui i capitoli di prova dei convenuti venissero ammessi si chiede di essere ammessi a prova contraria sul seguente capitolo di prova indicando a teste l'Avv. Zuccarello presso
Studio Tonucci, Via Gonzaga 5, 20123 Milano:
“Vero che a Lei, sia a maggio 2019 che a settembre del 2019, le erano ignote le condizioni di solvibilità di e del Gruppo cui apparteneva, difettando nella sua disponibilità bilanci, notizie di stampa, CP_8 report ovvero estratti di banche dati pubbliche relativi alle condizioni economiche-finanziarie di e del suo Gruppo?” Controparte_8
CONVENUTO : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti e salvo ulteriori:
In via preliminare: accogliere l'istanza di rimessione della causa in istruttoria e ivi convocare personalmente le parti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 e 185 c.p.c.; in subordine, accogliere l'istanza di rimessione della causa in istruttoria e ivi valutare e ammettere, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., le istanze istruttorie formulate in corso di causa dall'odierno esponente ma non ammesse dal precedente giudicante;
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi come meglio esposti in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti dell'avv. perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto. CP_1
Nel merito, in via subordinata:
pagina 4 di 45 - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda di parte attrice, limitare la responsabilità dell'avv. e conseguentemente, se del caso, condannarlo secondo il grado di CP_1 responsabilità eventualmente accertato a suo effettivo carico e, quindi, in considerazione del prevalente concorso di colpa ex art. 1227 c.c. delle Attrici oltre che dell'apporto causale delle condotte degli ulteriori convenuti e dell'avv. nonché di qualsivoglia fattore eziologicamente rilevante Testimone_1 nella causazione dei danni eventualmente accertati;
e
- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a garantire, tenere indenne e/o
[...] manlevare, giusta polizza assicurativa in atti, l'avv. contro gli effetti dell'eventuale CP_1 accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno eventualmente dovute a parte attrice o, comunque, a rifondere l'avv. di tutte le somme che eventualmente lo stesso dovesse essere tenuto a CP_1 corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e spese legali.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che parte attrice è tenuta a corrispondere all'avv. i compensi e Controparte_1 le spese esposti nell'avviso di fattura del 17 marzo 2022 e, per l'effetto, condannarla a pagare a favore dell'avv. l'importo complessivo pari a euro 10.531,75 (comprensivo di CP_1 iva e accessori e dedotta la ritenuta di acconto) ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo della comparsa di risposta e successivi atti;
ovvero, in subordine, compensare il suddetto importo con quanto eventualmente dovuto dall'avv. alle Attrici nella denegata ipotesi di accoglimento, anche CP_1 solo parziale, delle domande risarcitorie dalle medesime avanzate.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria:
- previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi, indicando i seguenti capitoli di prova, introdotti con la formula di rito “Vero o no che”:
1. nel 2014 Lei collaborava con lo sede di Milano, coordinato e Controparte_11 diretto dall'avv. ; Controparte_1
2. nel 2014 Lei, sotto la direzione dell'avv. ha gestito e assistito nel Controparte_1 CP_7 procedimento monitorio avverso una cliente di quest'ultima, avente sede legale in Inghilterra e rimasta inadempiente all'obbligo di pagamento a saldo di forniture ricevute dalla odierna attrice;
3. esaminando la documentazione e le fatture consegnate all'avv. da e dalla SI.ra CP_1 CP_7 nel 2014 per la redazione del ricorso per decreto ingiuntivo contro la cliente dell'attuale società Pt_1 attrice, l'avv. rilevava che detta documentazione non permetteva di individuare con certezza CP_1 il debitore contro cui procedere, in quanto ciascuna fattura a suo tempo emessa da e poi CP_7 consegnata all'avv. per introdurre il procedimento monitorio indicava quale destinatario e CP_1 debitore società con diverse denominazioni e sedi legali;
4. dopo essersi confrontata con l'avv. tra il mese di settembre e il mese di novembre 2014 CP_1 comunicava a che le fatture consegnate dalla SI.ra al fine della redazione del ricorso per CP_7 Pt_1 decreto ingiuntivo riportavano tutte destinatari e debitrice con varie denominazioni, tutte diverse tra loro;
pagina 5 di 45 7. tra il mese di settembre e il mese di novembre 2014 e poi, di nuovo, nel dicembre 2014, la SI.ra indicava prima in CA OU DC MI e poi in CA OU AN MI il Pt_1 nominativo della società debitrice di , con cui procedere in via monitoria per il pagamento delle CP_7 fatture azionate in via monitoria nel medesimo anno;
8. tra il mese di settembre e il mese di novembre 2014, seguendo le informazioni ricevute da e CP_7 dalla SI.ra e cercando conferma dalle informazioni ricevute sulla base della documentazione Pt_1 fornita dalle odierne attrici, Lei redigeva, coordinandosi con l'avv. il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo
contro
CA OU DC MI, come da indicazioni della SI.ra Pt_1
9. rilevato il ritardo con cui provvedeva a riconsegnare la cartolina di avvenuta notifica CP_12 del decreto ingiuntivo n. 1785/2014 emesso dal Tribunale di Trani nei confronti di CA OU DC MI in favore di , nel marzo 2015 e poi nell'aprile 2015 consigliava alla SI.ra di CP_7 Pt_1 procedere con nuova notifica del titolo emesso e, se del caso, con nuova procedura monitoria;
10. di risposta, la SI.ra nel mese di aprile 2015, provvedeva a richiedere all'avv. in Pt_1 Parte_2 quanto domiciliatario in Barletta e in Trani, di gestire personalmente i rapporti con per il CP_12 recupero della documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo nonché di gestire le procedure per l'ottenimento della formula esecutiva in luogo dell'avv. CP_1
11. nel mese di settembre 2018, la SI.ra e , per la prima volta dal mese di aprile 2015, si Pt_1 CP_7 rivolsero nuovamente all'avv. per la redazione di un secondo ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 nei confronti di a saldo delle fatture già azionate in via monitoria nel 2014; Controparte_8
12. in quell'occasione, nel mese di settembre 2018, la SI.ra rappresentava la necessità di Pt_1 procedere in via monitoria con un nuovo ricorso nei confronti di , stante Controparte_8 l'impossibilità di mettere in esecuzione il titolo esecutivo ottenuto nel 2014 in conseguenza dell'errata indicazione del nominativo del debitore indicato nel precedente ricorso;
13. tra il mese di settembre 2018 e il gennaio 2019 ha gestito, nell'interesse di , almeno sei CP_7 conference call con gli avvocati dello studio DLA Paper Milano e DLA Londra che assistevano
, al fine di negoziare una soluzione transattiva della vertenza;
Controparte_8 14. dopo lunga trattativa, procedeva a redigere, sempre in coordinamento e direzione dell'avv.
il ricorso per decreto ingiuntivo poi depositato avanti il Tribunale di Como al fine di CP_1 ottenere, nell'interesse e a favore di , ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_7 CP_8
a saldo delle fatture già azionate in via monitoria nel 2014;
[...]
15. nel maggio 2019 riprendevano, su sua iniziativa, le trattative con gli avvocati che assistevano
; Controparte_8
16. nel maggio 2019, lei otteneva che spontaneamente corrispondesse a Controparte_8 CP_7 la somma di € 15.207,12 e formulasse una proposta transattiva di complessivi € 25.000,00 ulteriori rispetto alla somma versata a saldo e stralcio di ogni pretesa dell'odierna attrice, con rinuncia di ogni azione risarcitoria relativa a presunti vizi della merce fornita da;
CP_7
17. nel maggio 2019, lei informava la SI.ra e dellaproposta transattiva formulata da Pt_1 CP_7
, indicando alle clienti anche i rischi connessi ad una eventuale prosecuzione Controparte_8 della vertenza e ad una eventuale azione esecutiva nei confronti di , in quanto la Controparte_8 stessa aveva sede legale a Londra e lamentava una situazione finanziaria ed economica non solida;
19. la SI.ra le comunicava che, alla luce del decreto ingiuntivo n. 882/2019 emesso dal Pt_1
Tribunale di Como, ottenuto in data 15 aprile 2019 senza alcun esborso da parte di , si riteneva CP_7 soddisfatta per il lavoro svolto dallo studio dell'avv. e intenzionata a confermare l'incarico CP_1 al convenuto in caso di eventuale opposizione da parte di;
Controparte_8
pagina 6 di 45 20. nel settembre 2019, riceveva comunicazione dai legali di , i quali Controparte_8 manifestavano l'interesse di quest'ultima a chiudere in via transattiva la vertenza con per evitare CP_7 il giudizio di opposizione avverso il Secondo Decreto Ingiuntivo (emesso dal Tribunale di Como in data 15 aprile 2019, n. 882/2019);
21. nel settembre 2019 comunicava a e alla SI.ra che intendeva CP_7 Pt_1 Controparte_8 riaprire un tavolo di trattative al fine di trovare una soluzione bonaria del contendere e invitava la SI.ra a valutare con attenzione la richiesta transattiva di , tenendo in considerazione anche il Pt_1 CP_7 fatto che avesse dichiarato di essere in fase di liquidazione (vedasi Doc. nn. 26 Controparte_8
e 27);
22. nel settembre 2019 la SI.ra le comunicava la disponibilità di ad accettare proposte Pt_1 CP_7 transattive che, oltre al pagamento dell'acconto già ricevuto di € 15.207,12, prevedesse l'ulteriore corresponsione da parte di di una somma non inferiore a € 50.000,00 (vedasi CP_8 CP_8
Doc. nn. 26 e 27);
23. nel settembre 2019, comunicava ai legali di la proposta transattiva di Controparte_8 CP_7
– che prevedeva, oltre al pagamento dell'acconto già riscosso di € 15.207,12, l'ulteriore corresponsione da parte di di una somma non inferiore a € 50.000,00 – senza però che Controparte_8 [...]
abbia mai riscontrato detta richiesta;
CP_8
24. ricevuta la notifica da parte di dell'atto di citazione in opposizione al Controparte_8 decreto ingiuntivo n. 882/2019 emesso dal Tribunale di Como ottenuto in data 15 aprile 2019, intercorrevano diverse conference call con la SI.ra la quale le chiedeva una sua valutazione in Pt_1 merito al rischio di causa e alla strategia difensiva da perseguire (vedasi Doc. nn. 26 e 27);
25. nell'ottobre 2019, in conseguenza delle richieste di consulenza della dott.ssa lei provvedeva Pt_1
a spiegare alla cliente quali fossero i temi giuridici e di merito dedotti in atto di citazione in opposizione notificato da avverso il decreto ingiuntivo n.882/2019 emesso dal Controparte_8
Tribunale di Como ottenuto in data 15 aprile 2019, e, su richiesta della SI.ra fissava un Pt_1 appuntamento presso lo studio in Milano dove lavorava insieme all'avv. per la CP_1 predisposizione della relativa comparsa di costituzione;
26. tra il 2019 e il 2021 ha concordato con e con la dott.ssa un accordo transattivo per il CP_7 Pt_1 componimento bonario della minacciata vertenza di contro i legali che hanno assistito la società CP_7 nel recupero del credito di cui alle fatture emesse dalla stessa nei confronti delle società del CP_7 gruppo . Controparte_8
Si indicano quali testi:
- per i capitoli dal n. 1) al n. 10), la dott.ssa Laura Dessenes (residente in [...]) e l'avv. Roberto Parrucchini (domiciliato presso lo Studio Legale Lexium in Milano, alla Via Besana n. 11);
- per i capitoli dal n. 11 al n. 25, l'avv. Attilio Zuccarello (residente in [...]);
- per il capitolo n. 26, l'avv. (residente in [...]31, 8038 Zurigo, Svizzera); Testimone_1
- previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede pronunciarsi un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'avv. così come richiesto nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; Tes_1
- per il caso venga rimessa la causa in istruttoria su istanza avversaria, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice per i motivi esposti in terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. o, in subordine, qualora ammesse le istanze attoree e l'interrogatorio formale avanzato dall'avv. si chiede Parte_2 di essere a nostra volta ammessi a controinterrogare i testi e la SI.ra . Pt_1
CONVENUTO CP_2
pagina 7 di 45 “Nel merito, preliminarmente si eccepisce la violazione dell'integrità del contraddittorio per l'omessa
“vocatio in ius” dell'Avv. rimettendosi alla valutazione dell'Ill.mo SI. Giudice circa Tes_1 l'adozione dei provvedimenti conseguenti, e soprattutto si chiede il rigetto di tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che ingiustificate, non provate nel loro ammontare, e non dovute;
In via del tutto subordinata, richiamato il ruolo effettivamente svolto nella vicenda dall'Avv. CP_2 come descritto in atti ed emerso in corso di causa, si dichiari lo stesso non tenuto al risarcimento
[...] dei danni eventualmente a liquidarsi in favore delle attrici;
Ed in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, si condanni l'Avv. secondo il grado di responsabilità effettivamente accertato a suo CP_2 carico, tenuto conto del prevalente concorso di colpa ex art. 1227 c.c. delle attrici, nonché degli altri professionisti convenuti ed anche dell'Avv. Testimone_1
Quindi in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attrici, si condanni la in persona del suo legale CP_13 Controparte_5 rappresentante pro- tempore, nella sua spiegata qualità, a garantire e manlevare l'Avv. CP_2 dagli effetti negativi dell'emananda sentenza, tenendolo indenne da qualsivoglia pagamento al quale eventualmente condannato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONVENUTO Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni domanda, difesa, deduzione ed eccezione formulata dalle controparti, accogliere le seguenti conclusioni:
A)- Rigettare integralmente la domanda, così come proposta nei confronti dell'avv. Parte_2 dal e da in proprio, in
[...] Controparte_7 Controparte_7 quanto inammissibile, infondata e non provata. B)-Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere accoglibile -totalmente o parzialmente- la domanda proposta nei confronti dei convenuti in via solidale dal e da in Controparte_7 Controparte_7 proprio, attesa la necessità della successiva azione di regresso tra condebitori ex art. 2055 c.c., accertare i gradi di responsabilità dei professionisti convenuti nonché dell'Avv. conseguentemente Tes_1 rideterminando la condanna in proporzione al grado di rispettiva responsabilità. C)-Ritenere, sempre in caso di accoglimento –totale o parziale- della domanda, l'inapplicabilità del principio solidaristico in relazione alla richiesta di restituzione dei compensi corrisposti in favore di ciascuno dei professionisti convenuti. D)-Ancora nell'ipotesi di accoglimento -totale o parziale- della domanda proposta nei confronti dell'Avv. dal Parte_2 Controparte_7
da in proprio, anche in caso di ritenuta solidarietà, accertare la operatività delle
[...] Controparte_7 seguenti polizze assicurative: -n. ICNF000001.31694, vigente dal 30/04/2019 al 30/04/2020 ed in essere al ricevimento della mail informativa inviata dall'Avv. all'Avv. in data CP_1 Parte_2
15.1.2020; -n. ICNF000001.071779 vigente dal 30/04/2021 al 30/04/2022 ed in essere al ricevimento della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data11.1.2022; ovvero, nel caso si dovesse ritenere la corrispondenza mail intervenuta nel settembre/ottobre dell'anno 2016 tra l'Avv. la SI.ra Tes_1 e l'Avv. come conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti e circostanze idonee a Pt_1 Parte_2 ingenerare future richieste risarcitorie, accertare la operatività della polizza n. IAUS000022 valida dal
04/12/2014 al 30/04/2018, con le correlate Condizioni di Assicurazione. E)-Accertata e dichiarata pagina 8 di 45 l'operatività delle polizze summenzionate, condannare direttamente la
[...]
, quale Compagnia garante per la responsabilità professionale del Controparte_3 convenuto Avv. in forza delle innanzi indicate polizze assicurative, al Parte_2 pagamento delle somme che eventualmente dovessero risultare spettanti ad esso
[...]
e/o a in proprio, trasferendo sulla predetta Società Controparte_7 Controparte_7 Assicuratrice ogni effetto della emananda decisione comunque pregiudizievole per l'Avv.
[...]
ivi compresa l'eventuale condanna al pagamento di spese e compensi di causa. Parte_2
F)-Condannare il in proprio, in Controparte_14 solido, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio. G)-In ogni caso, porre a carico di
[...]
, i costi di difesa sostenuti dall'avv. per Controparte_3 Parte_2 resistere all'azione risarcitoria contro di lui promossa”. Chiede, infine, che la causa venga riservata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
APPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis, in via principale:
- accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto ed in ogni caso, mandare assolta dalla domanda di manleva e Controparte_3 garanzia svolta svolta dall' Avv. nei suoi confronti in quanto inammissibile, Controparte_1 improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, rigettare le domande formulate dalla società attrice e dalla SI.ra poiché Controparte_7 infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. Controparte_3
nei suoi confronti;
Controparte_1
- in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dallo Avv. nei confronti Controparte_1 della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria e - tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i legali coinvolti ed in capo all'attrice ex art. 1227 I e II comma c.c. - in proporzione al grado di responsabilità addebitabile all'Avv. senza vincolo solidale con le altre parti, con esclusione delle Controparte_1 spese legali sostenute dalla convenuta e della restituzione dei compensi, nei limiti del massimale e detratta la franchigia pari ad Euro 2.500,00.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare: In via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa, dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo all'Avv. in relazione ai fatti CP_2
pagina 9 di 45 oggetto di causa, respingere integralmente le domande avanzate nei confronti di quest'ultimo dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_7
In via di estremo subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande avanzate dalla liquidare Controparte_7 gli importi alla stesso dovuti nei limiti del giusto e del provato, dichiarando tenuta
[...] a manlevare l'Avv. in conformità alle condizioni di Polizza e, in ogni Controparte_5 CP_2 caso, al netto di uno scoperto pari al 10% con un minimo di Euro 2.500,00#;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge”.
APPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis, IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO: (i) rigettare le domande formulate dal
[...] ed in proprio dalla SI.ra nei confronti dell'Avv. Controparte_7 Controparte_7 poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per Parte_2 tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, (ii) mandare assolta CP_15
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei suoi
[...] Parte_2 confronti.
IN VIA SUBORDINATA. In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. (i) accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza Parte_2 assicurativa ICNF000001.031694 e, ove occorra, anche della polizza ICNF000001.071779 intercorse tra l'Avv. ed per tutti i motivi esposti in atti, e Parte_2 Controparte_3 conseguentemente, (ii) rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'Avv.
[...] nei confronti dell'esponente. Parte_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv.
[...] nei confronti della scrivente Compagnia, secondo quanto emerso dall'espletata Parte_2 istruttoria, e di conseguenza - tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo a tutti i legali coinvolti, ed in capo all'attrice ex art. 1227 I e II comma c.c. – limitare la condanna in proporzione al grado di responsabilità addebitabile all'Avv. Parte_2
senza vincolo di solidarietà con le altre parti, e con rigetto della domanda di restituzione
[...] dei compensi, il tutto nei limiti del massimale di polizza.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.”
pagina 10 di 45 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_14
in proprio, hanno citato in giudizio gli avvocati
[...]
e per sentir accertare la Controparte_1 CP_2 Parte_2
responsabilità contrattuale dei convenuti nell'espletamento del mandato professionale loro conferito in relazione al recupero del credito vantato dall'attrice nei confronti della Contro società estera (di seguito anche solo . Controparte_8
Parte attrice ha quindi chiesto la condanna in solido ex art. 2055 c.c. dei convenuti al pagamento della complessiva somma di euro 104.292,37, oltre interessi, quale risarcimento del danno da definitiva perdita del diritto di credito vantato nei confronti della società debitrice divenuta medio tempore insolvente.
Segnatamente, parte attrice ha domandato il pagamento di euro 36.190,33, a titolo di rimborso degli onorari per l'attività svolta dai legali e ritenuta inutiliter data, e di euro
68.102,04, a titolo di risarcimento del danno corrispondente al credito nei confronti di
AGL rimasto insoddisfatto, oltre all'importo degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per euro 37.943,80, maturati sulle fatture insolute sino alla data di scadenza delle stesse o alla data del 30.11.2020, data di ammissione di alla procedura Controparte_8
concorsuale di “Administration”.
Parte attrice ha allegato di aver conferito nel 2014 agli avvocati e CP_2 CP_1
Contro mandato per il recupero del credito vantato nei confronti di per complessivi euro
83.309,16, dovuti in relazione alla fornitura di calzature da donna, come da (n.11) fatture rimaste insolute.
Ha quindi dedotto l'inadempimento degli avvocati e nell'espletamento CP_2 CP_1
dell'incarico professionale per aver questi erroneamente identificato il soggetto legittimato passivo della pretesa creditoria cui avrebbero dovuto prestare tutela, così
pagina 11 di 45 inficiando ogni successiva attività difensiva in ragione del procedimento monitorio Contro originariamente instaurato nei confronti di un soggetto diverso da (d.i. n.
1785/2014).
L'attrice ha quindi affermato la responsabilità professionale dell'avv. a cui Parte_2
aveva conferito mandato per il rilascio del titolo esecutivo europeo in forza del d.i. n.
1785/2014, per non aver questi rilevato l'errore di impostazione nella evocazione in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva, con conseguente invalidità dell'attività difensiva e dunque inutilità delle prestazioni successivamente rese.
Ha ricondotto all'originario errore di vocatio in ius da parte dei convenuti l'estinzione infruttuosa della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, correttamente Contro incardinata nella giurisdizione estera nei confronti di dall'avv. – nella Tes_1
presente sede non citato in giudizio – e che pure aveva avuto esito positivo con assoggettamento a vincolo ablatorio delle somme necessarie alla soddisfazione del credito azionato.
Ha esposto di essersi rivolta nuovamente agli avvocati e per procedere CP_1 CP_2
nei confronti del corretto soggetto debitore, mediante nuovo ricorso per decreto Contro ingiuntivo a carico di (d.i. n. 882/2019); di aver conferito ad altri legali, gli avvocati Penza e Zurru, mandato per costituirsi nel giudizio di opposizione al predetto
Contro decreto promosso da (r.g. n. 4341/2019) e di aver visto accolte le proprie ragioni con sentenza n. 739/2021 del Tribunale di Como;
di essersi insinuata al passivo, in forza di tale titolo giudiziale, nell'ambito della procedura di liquidazione cui medio tempore è Contro stata sottoposta la società debitrice
Ha quindi dedotto di aver subito, per effetto dei lamentati inadempimenti, la definitiva Contro perdita del diritto di credito vantato nei confronti di per l'importo di euro
68.102,04, credito così ridotto per l'intervenuto pagamento da parte della debitrice di euro 15.207,12 nel maggio 2019; ne ha lamentato l'impossibilità del recupero in ragione pagina 12 di 45 della sopravvenuta insolvenza della debitrice e la sua sottoposizione a procedura concorsuale liquidatoria.
Si sono tempestivamente costituiti i convenuti che hanno negato ogni addebito, escludendo profili di responsabilità nell'adempimento degli incarichi professionali e imputando all'attrice un concorso di colpa nella trasmissione della documentazione, lacunosa e ambigua, nonché nelle tempistiche di azione rispetto alle strategie difensive da attuare. Hanno quindi contestato il danno lamentato dall'attrice, eccependo il difetto di prova con riguardo all'impossibilità di soddisfazione per l'attrice in seno alla Contro procedura liquidatoria e all'insolvenza della società debitrice e hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in giudizio, a fini di manleva, le proprie società assicuratrici , quanto all'avv. Controparte_3
e all'avv. e quanto all'avv. CP_1 Parte_2 Controparte_5
CP_2
Le società assicuratrici, hanno aderito nel merito alle difese rispettivamente svolte dai propri assicurati, illustrando i limiti di operatività delle polizze di assicurazione e contestandone l'operatività nel caso di specie.
2. Esaurita l'istruttoria, consistita nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice e nell'escussione dei testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al giorno 1.10.2024 ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
A) Inquadramento della materia del contendere nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Parte attrice domanda l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti per inadempimento nell'espletamento dell'incarico professionale. Ne chiede quindi la pagina 13 di 45 condanna al risarcimento del danno sofferto, che allega in termini di corrispettivo non dovuto e di impossibilità di soddisfare la propria pretesa creditoria per sopravvenuta insolvenza della società debitrice;
danno imputato solidalmente ex art. 2055 c.c. a tutti i convenuti.
Prima di procedere al vaglio delle domande, si rendono opportuni alcuni preliminari cenni, in via generale, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Come è noto, nell'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), ossia una diligenza qualificata dalla perizia, dall'impiego di conoscenze e strumenti tecnici, nonché dalla prudenza, adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni rese dal professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per giurisprudenza costante, l'avvocato è considerato responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. La responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione è circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando essa implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà a norma dell'art. 2236 c.c.
Il professionista è quindi esente da responsabilità se e in quanto dimostri l'esatta esecuzione o la non imputabilità dell'imperfetta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c., avendo agito con diligenza e avendo individuato e utilizzato gli strumenti giuridici più corretti per soddisfare lo scopo perseguito dal cliente, a norma del combinato disposto degli artt. 1176 secondo comma e 2236 c.c.
pagina 14 di 45 La violazione del dovere di diligenza media esigibile, laddove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è peraltro esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (cfr., tra molte, Cass. 13777/2018; Cass. n. 10289/2015; Cass. n.
3463/1988).
Segnatamente, rispetto a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha precisato che tale scelta può comportare responsabilità dell'avvocato, “purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri” (ord. n. 30169/2018), dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite.
Pertanto, in ipotesi di una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale solo nel caso in cui esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale.
In questa prospettiva, la responsabilità professionale può derivare anche dalla violazione dell'obbligo di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato sia nel corso dello svolgimento del rapporto, ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, al quale l'avvocato è tenuto;
compreso il dovere di rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, e di sconsigliare l'avvio o la prosecuzione di un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. 10289/2015;
Cass. 24544/2009; Cass. n. 14597/2004).
Tuttavia, come ritenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto pagina 15 di 45 adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia effettivamente stato e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici (secondo la regola processualistica del “più probabile che non”), avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. A tal fine, si è distinto anche tra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio; mentre nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, nella seconda ipotesi il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (cfr., ex plurimis, Cass. sentenze n. 24670/2024, n. 3822/2023, n. 12127/2020). L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica dunque necessariamente una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività svolta rispetto all'interesse perseguito dal cliente. Più precisamente, nel contratto d'opera intellettuale, che regola il rapporto di patrocinio, il legale è obbligato a un comportamento che sia idoneo a procurare al cliente un risultato utile per l'interesse di quest'ultimo. In quest'ottica, il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve comunque essere finalizzata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, inoltre, nelle obbligazioni di
"facere professionale", a differenza che nelle altre obbligazioni, la causalità materiale
(e cioè il nesso tra condotta ed evento) non è assorbita dall'inadempimento: occorre distinguere tra l'interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (dunque il rispetto delle leges artis), e l'interesse primario, o presupposto,
pagina 16 di 45 del creditore, che, pur non essendo dedotto in obbligazione, è intimamente connesso a quello strumentale già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Con specifico riguardo all'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato, l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa” o “il riconoscimento delle proprie ragioni”, sicché, l'obbligazione sorge e si giustifica, per entrambe le parti, in vista del risultato perseguito. Ne consegue che il “danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto”. Pertanto, l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione, se comporta la lesione dell'interesse strumentale, può non comportare necessariamente la lesione di quello primario/presupposto. Sorge, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento. Tanto più che la perdita della causa nel caso dell'avvocato (come l'esito infausto dell'attività medica) “possono non dipendere dalla violazione delle leges artis, ed avere invece una diversa eziologia;
è onere, quindi, del creditore (…) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso”.
Alla luce dei superiori approdi giurisprudenziali, è evidente che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non sussiste in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. Occorre la prova del danno evento, quale lesione dell'interesse primario perseguito come risultato ultimo dal creditore (oltre alla prova del relativo nesso eziologico). Diversamente, in carenza della lesione dell'interesse primario del cliente non potrà esserci danno risarcibile (Cass. sentenza n.
2109/2024, n. 26907/2020, n. 28992/2019).
pagina 17 di 45 In concreto, allora, deve ritenersi che solo laddove l'inadempimento professionale abbia cagionato la perdita definitiva del diritto del cliente, l'attività difensiva sino a quel momento svolta diviene “inutiliter data”, dovendosi valutare la prestazione del legale come totalmente inadempiuta e improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza anche che in tal caso non è dovuto alcun compenso. Ciò, peraltro, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo (Cass. sent. n. 4781/2013, n. 5440/2022).
Viceversa, l'inadempimento, anche grave, del professionista non comporta la perdita del compenso maturato se non è accertato, sia pur in termini di ragionevole e qualificata probabilità, che il cliente ne abbia risentito un danno effettivo da compromissione dell'interesse primario perseguito (Cass. n. 35489/2023).
Sul piano dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale dell'avvocato ha l'onere di dimostrare quindi: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la negligente prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la negligente prestazione professionale, l'inadempimento, e il danno evento, la lesione dell'interesse primario al bene della vita perseguito (cfr. Cass. sentenze n. 9238/2007, n.
28992/2019, n. 2109/2024).
Se tale onere probatorio non viene assolto, con particolare riguardo alla sussistenza del danno evento e alla causalità materiale, l'addebito di responsabilità non può essere mosso nella sua massima portata e deve essere comunque disposto il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale (Cassazione sentenze n. 25464/2020, n. 16342/2018).
B) Qualificazione giuridica delle domande di parte attrice.
Così delineato il quadro normativo-giurisprudenziale della materia del contendere, prima di procedere al vaglio delle responsabilità di ciascun convenuto, occorre qualificare la pagina 18 di 45 domanda attorea in punto di condanna al pagamento in solido dell'importo complessivo di euro 104.292,37, oltre interessi, chiesti a titolo di risarcimento del danno.
Nel dettaglio, infatti, deve distinguersi tra:
- le somme di cui parte attrice chiede la restituzione in quanto compensi corrisposti agli avvocati per un'attività difensiva ritenuta inutile/infruttuosa (per complessivi 36.190,33 euro); la pretesa invero fonda una domanda di restituzione dell'indebito per effetto degli obblighi restitutori conseguenti all'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale
(quest'ultima domanda da ritenersi implicita in quella restitutoria, come da consolidata giurisprudenza, cfr. Cass. sentenze n. 19513/2020; n. 24947/2017; n. 6886/2014, n.
21113/2013; n. 21230/2009); e
- le somme chieste a titolo risarcitorio per l'asserita irrimediabile perdita del credito
Contro vantato nei confronti della società debitrice (68.102,04 euro per forniture rimaste impagate, oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture al saldo); la pretesa in questo caso integra la domanda di risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Per entrambe le domande, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti ai convenuti, si dovrà valutare se vi sia la prova del danno, per come allegato dall'attrice, e del nesso di causalità tra la condotta dei legali e il risultato pregiudizievole lamentato dal cliente.
C) Le doglianze dell'attrice nell'adempimento dell'incarico professionale da parte dei convenuti.
C.
1. La posizione dei convenuti e . CP_2 CP_1
Risulta documentalmente e non è contestato che, nel settembre 2014, l'attrice ha conferito mandato all' avv. e all'avv. di assisterla nel recupero del CP_2 CP_1
credito dalla stessa vantato nei confronti di per l'originaria Controparte_8
somma di euro 83.309,16 (doc.
5-9 attrice).
pagina 19 di 45 Rispetto ai termini contrattuali del rapporto di patrocinio, è in atti il preventivo di spesa fornito dai professionisti per le attività di redazione parere, lettera di messa in mora, ricorso per decreto ingiuntivo e costituzione nel verosimile giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con onorari quantificati, in ultimo, in euro 10.000 e corrisposti dall'attrice all'avv. (euro 4.000) e all'avv. (euro 6.000) (doc.
8-9 parte CP_2 CP_1
attrice).
Con particolare riguardo alla posizione dell'avv. è sufficiente rilevare che questi CP_2
ha assunto il mandato unitamente all'avv. come da preventivo e da procura CP_1
allegata al ricorso per d.i. n. 1785/2014 (doc.15 attrice). Conseguentemente, nei confronti della cliente, l'avv. è chiamato a rispondere del corretto espletamento CP_2
dell'incarico.
Parte attrice ha allegato la negligente esecuzione delle prestazioni professionali da parte degli avvocati per non aver questi correttamente identificato il soggetto legittimato passivo nei confronti del quale rivolgere l'attività di recupero del credito.
È documentale, nonché incontestato nel dato storico-fattuale, che i convenuti e CP_2
hanno agito nei confronti di , CA OU DC CP_1 Controparte_17
MI, CA OU AN MI. Nel dettaglio, hanno indirizzato la diffida ad adempiere a (doc. 10 attrice), hanno incardinato il ricorso Controparte_17
per decreto ingiuntivo nei confronti di CA OU DC MI (doc. 12 attrice), hanno predisposto la relata di notifica del ricorso e del d.i. n. 1785/2014 nei confronti di
CA OU AN MI (doc. 15 attrice)
Parimenti pacifica è la circostanza fattuale che tali soggetti fossero tutti privi di legittimazione passiva rispetto al credito insoluto vantato dall'attrice, dal momento che la corretta denominazione sociale della società debitrice è , come Controparte_8
documentalmente attestato e incontestato tra le parti.
pagina 20 di 45 Alla luce di tali circostanze, ritiene il Tribunale che l'erronea individuazione del soggetto legittimato passivo della pretesa attorea configuri l'inesatto adempimento dell'incarico professionale da parte degli avvocati e , implicante CP_2 CP_1
responsabilità contrattuale a norma del combinato disposto degli artt. 1218 e 2236 c.c.
Muovendo dal richiamato inquadramento dell'obbligazione professionale come obbligazione incentrata sulla diligenza qualificata nell'espletamento della prestazione a norma dell'art. 1176 secondo comma c.c., l'errore nell'attribuzione della legittimazione passiva rispetto alle ragioni creditorie del cliente, in sede stragiudiziale e giudiziale, configura certamente una condotta negligente e imprudente da parte dei difensori.
La corretta identificazione del soggetto passivo risulta essenziale ai fini dell'espletamento dell'incarico, essendo idonea a pregiudicare, in caso di errori della vocatio in ius, la conseguente attività difensiva del professionista. Non pone in essere una condotta diligente l'avvocato che ometta di dissipare ogni incertezza o dubbio sul punto prima di agire o comunque non appena riscontri incongruenze in itinere.
L'attrice ha lamentato anche l'imprudenza degli avvocati nell'aver formulato istanza di rilascio della esecutorietà del decreto ingiuntivo viziato nonostante il difetto di notifica dello stesso (doc. 15 attrice, docc. 7, 8, 9 convenuto . Parte_2
L'incertezza in ordine al compiuto esito positivo della notifica alla società debitrice del ricorso e del decreto ingiuntivo n.1785/2014 (doc. 15 attrice, docc. 7, 8, 9 convenuto avrebbe dovuto indurre i difensori a uno scrupolo di maggior cautela e Parte_2
prudenza prima di procedere con gli ulteriori adempimenti (doc. 14 convenuto
. Parte_2
Nel dettaglio, deve rilevarsi come il documento trasmesso da , con cui CP_12
l'operatore postale estero ha confermato la consegna in data 5.1.2015, non fornisca alcuna certezza in ordine alle risultanze formali che la legge prescrive al fine di accreditare il buon esito della notifica (artt. 137 e s.s. c.c.); elementi tecnico-giuridici pagina 21 di 45 che gli avvocati avrebbero ben dovuto conoscere e a cui avrebbero dovuto attenersi nell'adempimento del mandato.
L'omissione delle dovute verifiche rispetto a tali preliminari incombenze tecniche in punto di evocazione in giudizio del legittimato passivo e di regolare notificazione degli atti giudiziari configura l'inesatto adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione professionale da parte degli avvocati e , che, dunque, CP_2 CP_1
nel caso di specie, deve ritenersi puntualmente allegato e documentato.
Non può negarsi il rilievo dirimente di siffatta negligenza su tutta l'attività difensiva, configurandosi invero l'inadempimento come di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c. La stessa rappresenta la ragione che ha formalmente condotto all'insuccesso la procedura esecutiva presso terzi davanti alla High Court of Justice, la quale ha rilevato chiaramente che the judgment from the Civil Court of Trani dated 18 November 2014 and the European Enfrocement Order made by the Civil Court of Trani dated 14
December 2015 have not (as a matter of English law) been made against
[...]
(doc. 33 attrice, cfr. anche parere reso dal barrister , doc. 31 CP_8 Pt_4
attrice).
Alla luce di tali considerazioni, la non corretta identificazione del legittimato passivo, lungi dal costituire un errore meramente materiale, assurge a fonte di responsabilità contrattuale.
L'omissione lamentata non degrada a mero errore materiale, seguendo l'interpretazione giurisprudenziale invocata dai convenuti, atteso che la stessa va letta alla luce dei casi concreti oggetto delle pronunce e delle precisazioni ivi contenute (Cass. Civ.
23816/2007; conf.: Cass. Civ. 392/2001).
Infatti, la non corretta indicazione del nome della parte nell'atto introduttivo del giudizio può essere ricondotta a mero errore materiale solo laddove i) non determini incertezze nell'identificazione della parte stessa e ii) laddove non le arrechi pregiudizio nello pagina 22 di 45 svolgimento delle difese. È di tutta evidenza come, nel caso di specie, l'erronea evocazione in giudizio abbia determinato incertezze nell'identificazione del legittimato passivo e ne abbia pregiudicato la difesa.
Neppure trova spazio l'esclusione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., dal momento che – quantomeno nel caso di specie – l'accertamento della corretta identità del soggetto da evocare in giudizio non pare implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Risulta documentalmente e non è contestato che gli avvocati e furono in CP_2 CP_1
possesso, fin dall'inizio, della partita i.v.a. della società debitrice, come emergente dalle fatture e dagli stessi documenti inviati dall'attrice allo studio legale a far data da settembre 2014 (docc. 4, 11 e 60 attrice). A tal proposito, la blanda contestazione dell'e- mail del 2.10.2014 sollevata dal convenuto non assurge a valido CP_1
disconoscimento del documento, poiché, per come è stata formulata (l'e-mail prodotta viene fermamente contestata in quanto non autentica, non attestante data certa, priva di certezza del contenuto e del destinatario. Inoltre, non vi è alcuna garanzia di autenticità rispetto all'allegato inviato unitamente alla detta e-mail, ivi prodotto, p. 29 comparsa), non assolve i canoni di specificità richiesti dall'elaborazione giurisprudenziale per il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. (cfr. Cass. ord.
n. 24613/2019); ad ogni modo, la stessa contestazione è smentita dalla produzione del documento in formato originale da parte dell'attrice (doc. 60).
Stante la disponibilità in capo ai difensori dell'esatta partita i.v.a. della società, prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (15.10.2014), questi avrebbero potuto eliminare ab origine ogni incertezza rispetto alla legittimazione passiva, ricorrendo a una semplice ricerca e all'estrazione della visura societaria dai siti istituzionali (Companies House - registro delle imprese britannico, VIES - VAT information exchange system, motore di ricerca per verificare se l'impresa è registrata pagina 23 di 45 per gli scambi in Europa, consultabile anche attraverso il portale dell'Agenzia delle
Entrate).
Il superiore rilievo consente anche di escludere l'asserito concorso di colpa dell'attrice sul punto, contestato dai convenuti per aver questa tenuto una contabilità non ordinata e ambigua e per non aver fornito adeguata documentazione. Pur ammettendo le superiori circostanze, come riscontrate anche dalla testimonianza dell'avv. Dessenes, le stesse non assumono rilevanza causale in ordine alla corretta individuazione del legittimato passivo della pretesa creditoria di parte attrice, dal momento che – come appena accertato – i convenuti furono in possesso fin da subito della partita i.v.a. corretta della società debitrice, potendo effettuare gli ordinari controlli appena richiamati, così da dirimere ogni dubbio in punto di legittimazione passiva. Di nessun rilievo, infine, l'interrogatorio formale di parte attrice, avendo la signora negato le circostanze formulate nei Pt_1
capitoli ammessi.
L'esclusione del concorso di colpa del danneggiato trova comunque conforto anche e a fortiori nella constatazione per cui l'individuazione esatta del soggetto passivo da evocare in giudizio non può che essere attività tecnico-giuridica riservata all'opera dell'avvocato nell'espletamento dell'incarico professionale, il cui corretto adempimento deve essere ricondotto alla diligenza media esigibile dal difensore. L'errore di impostazione qui in rilievo attiene alla sfera processuale e alla corretta evocazione in giudizio del soggetto legittimato passivo che, quale competenza squisitamente tecnica, configura la condotta colposa del solo avvocato.
Deve escludersi che sul cliente, soggetto non professionalmente qualificato, incomba un dovere di esatta indicazione del legittimato passivo, specie con riguardo alla corretta denominazione sociale, non essendo questi tenuto ad alcuna conoscenza e competenza in materia di evocazione in giudizio di una persona giuridica, né ad un controllo sulle scelte professionali del proprio difensore.
pagina 24 di 45 Sicché laddove il professionista, cui il cliente si è rivolto proprio per la tutela qualificata delle sue ragioni, si avveda dell'incongruità di quanto indicato dal cliente, è lo stesso professionista ad avere l'obbligo di attivarsi, dirimendo l'incertezza sul punto mediante gli strumenti tecnici a disposizione, prima di procedere oltre.
C.
2. La posizione del convenuto Parte_2
All'avv. che aveva assistito gli avvocati e quale avvocato Parte_2 CP_1 CP_2
domiciliatario per la notifica degli atti del ricorso monitorio, parte attrice si rivolse per la Contro fase esecutiva nei confronti di e, in particolare, per il conseguimento della certificazione di titolo esecutivo europeo (TEE) del decreto ingiuntivo n. 1785/2014
(doc. 22 parte attrice).
L'attrice ha sostanzialmente lamentato l'omessa verifica da parte del convenuto della corretta legittimazione passiva del soggetto nei cui confronti era stato reso il decreto e del perfezionamento della relativa notificazione;
ha quindi contestato all'avv. Parte_2
di aver imprudentemente richiesto il rilascio del TEE e di aver omesso le formalità richieste dalla normativa sovranazionale per la notificazione degli atti giudiziari nelle controversie transfrontaliere;
infine, proprio per i difetti originari di vocatio in ius del titolo azionato, ha lamentato l'inutilità della procedura esecutiva estera (pignoramento Contro presso terzi nei confronti di eseguito in Inghilterra), di cui si occupò anche l'avv.
(non convenuto nel presente giudizio). Tes_1
Il convenuto ha contestato gli addebiti, deducendo di aver agito concordemente con l'attrice, alla quale avrebbe previamente esposto le problematiche inerenti alla legittimazione passiva e alla notificazione del decreto ingiuntivo, ottenendo dalla cliente comunque l'indicazione di procedere nella richiesta di rilascio del titolo esecutivo europeo.
Nel dettaglio, l'avv. ha allegato di essersi recato dall'attrice tra ottobre e Parte_2
novembre 2015 per chiarimenti rispetto all'incarico e per notiziare la cliente delle pagina 25 di 45 incongruità riscontrate nella documentazione, nonché degli esiti delle verifiche dallo stesso effettuate in ordine alla corretta denominazione della società debitrice, anche a seguito di estrazione di visura dal Registro Europeo delle società registrate nel Regno
Unito (doc. 21). Il convenuto ha quindi dedotto di aver informato la cliente circa i rischi conseguenti all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1785/2014, emesso nei confronti di un soggetto passivo non legittimato, e della necessità di presentare un nuovo ricorso Contro monitorio nei confronti di la sola effettiva titolare della legittimazione passiva della pretesa creditoria di parte attrice;
a tal fine, avrebbe quindi fornito tutte le formazioni necessarie in ordine a costi, tempi e rischi. Ha allegato che parte attrice, così adeguatamente informata, avrebbe deciso di procedere comunque con l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1785/2014, in ragione dei costi e dell'incertezza delle tempistiche di una nuova e diversa iniziativa giudiziaria.
Le superiori circostanze sono state negate dalla difesa attorea, secondo cui “Se fosse stata informata adeguatamente, la SI.ra non avrebbe certamente mai intrapreso Pt_1
un'azione inutile e dannosa. La scelta di utilizzare un titolo inidoneo per una esecuzione nella giurisdizione inglese è stata esclusiva del professionista che, così facendo, ha compiuto un azzardo procurando gravissimo pregiudizio alla cliente”.
L'istruttoria espletata ha invero fornito prova delle asserzioni del convenuto, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del 4 ottobre 2023 dal teste
[...]
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Se è pur vero che Testimone_2
il teste conosce e collabora con l'avv. è altresì vero che egli è stato Parte_2
dipendente e collaboratore, quale consulente del lavoro, anche dell'attrice, potendosi considerare persona di fiducia di entrambe le parti, in assenza di elementi fattuali da cui possa essere desunto il contrario. Le dichiarazioni del teste sono parse coerenti e prive di incongruità.
pagina 26 di 45 ha dichiarato di aver collaborato con parte attrice in relazione alla controversia Parte_3
Contro transfrontaliera contro contribuendo alla raccolta della documentazione contabile da trasmettere ai legali (come comprovato anche dal doc. 60 di parte attrice, ove il teste risulta destinatario dell'e-mail per conoscenza); ha quindi confermato che nel mese di ottobre/novembre 2015 l'avv. si era recato dall'attrice per evidenziare le Parte_2
criticità riscontrate nello studio della pratica, dichiarando di essere presente all'incontro tra i due, avvenuto presso gli uffici del . CP_7
In particolare, il testimone ha affermato che in detta occasione l'avv. ha Parte_2
informato parte attrice:
- delle difformità riscontrate nelle intestazioni delle fatture e dell'assenza, in alcune di queste, della partita i.v.a. della società debitrice;
- della difformità della denominazione sociale della debitrice indicata nelle copie autentiche del registro delle fatture rispetto a quella indicata nel ricorso monitorio e nel relativo decreto ingiuntivo;
- della notifica degli atti del procedimento monitorio nei confronti di un soggetto diverso da quello contro il quale erano diretti gli atti stessi, mostrando la ricevuta della notifica scaricata dalla Royal Mail;
- della corretta denominazione sociale della società debitrice, identificata in
[...]
, a seguito di estrazione di apposita visura societaria;
CP_8
- della necessità di procedere ad un nuovo ricorso nei confronti dell'effettivo
Contro legittimato passivo, ossia consigliando di abbandonare il ricorso monitorio
e di proporne uno nuovo dovendo ricominciare da zero.
Il teste ha quindi confermato che parte attrice era stata posta così a conoscenza dell'errore alla base del procedimento monitorio e che la stessa aveva chiesto all'avv. informazioni su costi e tempi necessari a promuovere un nuovo Parte_2
procedimento e su quelli invece per portare ad esecuzione il titolo già ottenuto, oltre ad pagina 27 di 45 eventuali rischi. Ha, infine, dichiarato di essersi allontanato solo quando la conversazione tra le parti volse agli aspetti economici.
Non risultando elementi fattuali di segno contrario rispetto a quanto emergente dalla testimonianza sopra riportata, le circostanze fattuali dalla medesima affiorate devono ritenersi provate.
La difesa attorea ha contestato la testimonianza in quanto, rispetto ai capitoli 11, 12 e13, si porrebbe quale testimonianza de relato, e dunque inammissibile, per aver affermato il teste di aver assistito ad un unico incontro e di aver appreso le ulteriori circostanze
(quelle relative all'incontro del novembre 2015) dall'avv. stesso. Parte_2
Non si rinvengono siffatte affermazioni da parte del teste nel verbale d'udienza del 4 ottobre 2023, né è dato comprendere sulla base di quale altro dato la difesa sostenga l'assunto, atteso che ha dichiarato di essere stato presente all'incontro tra Parte_3
l'avv. e l'attrice, ove ha appreso direttamente le circostanze riportate in Parte_2
udienza.
Di poca incidenza è il rilievo di parte attrice circa l'asserita incongruenza delle dichiarazioni rese dal teste rispetto a quanto certificato dall'avv. nell'istanza Parte_2
di rilascio del TEE, avendo il legale attestato in tale sede la regolarità del decreto ingiuntivo e della relativa notificazione al debitore;
da tale fatto, dovrebbe desumersi l'ignoranza del vizio della vocatio in ius in capo all'avvocato. Il dato è valorizzato dalla difesa attorea tanto da assumerlo a confessione giudiziale ex art. 2733 c.c. sia in merito alla totale mancanza di cognizione da parte dell'Avv. dell'erroneità del Parte_2
Primo Decreto Ingiuntivo e mancato perfezionamento della sua notificazione (altrimenti non avrebbe potuto dichiarare avanti l'Autorità Giudiziaria che il Primo Decreto
Ingiuntivo «può essere certificato come titolo esecutivo europeo») sia, a fortiori, in merito alla mancata informativa all'Attrice di un evento di cui [lo stesso avvocato] non aveva contezza.
pagina 28 di 45 L'assunto non può essere condiviso. Da quanto indicato dal legale in sede di compilazione dell'istanza di emissione del TEE non emerge alcuna valenza confessoria rispetto all'ignoranza dell'errore sia da parte del professionista, sia da parte della cliente.
Non è neppure possibile desumere alcun elemento di confutazione della testimonianza resa dal teste : l'indicazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del Parte_3
titolo esecutivo europeo, in sede di predisposizione dell'apposita istanza, si pone – nella vicenda in esame – quale formalità atta al rilascio del titolo, che trova espressione e conclusione nella dinamica del procedimento giudiziario. La circostanza non si pone in contrasto con la ricostruzione degli eventi come emergente dall'istruttoria, anzi, attesta la semplice evoluzione dell'accordo tra le parti.
Al pari, scarso rilievo assumono le comunicazioni tra l'avv. e l'avv. Parte_2
quest'ultimo estraneo agli accordi tra il difensore convenuto e la cliente, non Tes_1
risultando inverosimile che il primo non abbia voluto esporsi con il collega per doveri deontologici di riservatezza del rapporto legale-cliente, oltre che per ragioni di immagine professionale.
Deve quindi ritenersi, sulla base degli elementi fattuali provati all'esito dell'istruttoria, che l'avv. appreso l'errore di legittimazione passiva, abbia adempiuto Parte_2
all'obbligo di compiuta informazione del cliente, avendo indicato all'attrice i profili di criticità del ricorso monitorio e della notifica e quelli della successiva esecuzione. Con la conseguenza che deve ritenersi che l'attrice si sia determinata a procedere in esito a un personale bilanciamento costi/benefici.
In tal senso, la decisione della linea processuale da seguire, pur già valutata ex ante come rischiosa in ottica di inutilità/infruttuosità dell'azione, è stata giustificata dal particolare interesse della cliente, adeguatamente informata dei rischi.
Trova spazio, dunque, il principio di diritto reso dalla Cassazione in un caso analogo a quello in esame: “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di pagina 29 di 45 una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché
l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite;
pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una causa di opposizione a decreto ingiuntivo dal sicuro esito sfavorevole, aveva escluso la responsabilità professionale dell'avvocato il quale, pur avendo sconsigliato il cliente di svolgere l'opposizione, aveva accettato
l'incarico in considerazione della sua impossibilità di onorare nell'immediato il debito, adoperandosi successivamente nel corso della lite per addivenire a una transazione, tuttavia non accettata dal cliente).”.
Poiché l'avv. (ben potendo sempre non accettare) ha accettato il mandato Parte_2
nonostante la ragionevole previsione di soccombenza, l'eventuale inadempimento contestabile al professionista, per la consapevole inutilità dell'attività difensiva svolta, può configurarsi solo in caso di assoluta inerzia in seguito all'azione intrapresa.
Il mandato conferito all'avv. ha avuto ad oggetto esclusivamente il rilascio Parte_2
del TEE, come da procura in atti (doc. 22 parte attrice), ma il convenuto si è reso disponibile al supporto ed assistenza alla parte attrice nei rapporti con lo studio legale inglese dell'avv. a cui l'attrice ha conferito l'incarico di attivare la procedura Tes_1
esecutiva nella giurisdizione estera (docc. 24 – 29 parte attrice).
pagina 30 di 45 Nell'attività di supporto e assistenza, risulta documentalmente – ed è incontestato
(dandone atto anche la stessa attrice) – che il convenuto ha prestato un'opera di intermediazione tra lo studio inglese e la cliente e ha intavolato trattative con la società debitrice per una composizione stragiudiziale della vertenza (docc. 34-38 attrice). Che le trattative non abbiano portato a un accordo tra le parti non fonda la censura di inerzia svolta nei confronti dell'avv. dalla cliente, la quale ne recrimina l'esito Parte_2
infruttuoso (Nel corso dei mesi da novembre 2016 a marzo 2017 le trattative intavolate Contr da con si risolvono di nuovo in un nulla di fatto, citazione p. Parte_5
18; salvo poi ricondurre sempre parte attrice a tali trattative il pagamento spontaneo da Contro parte di della somma di 15.207,12 euro, comparsa conclusionale p. 29).
Non emergono, inoltre, profili di rimprovero nell'assistenza prestata dal convenuto in relazione alle ulteriori strategie difensive proposte dall'avv. (docc. 37-39 Tes_1
attrice).
Alla luce del comportamento successivo all'istanza di rilascio del TEE, apprezzabile come proattivo e teso anche alla ricerca di una composizione stragiudiziale della lite, deve escludersi quella assoluta inerzia da parte del legale che, a fronte della ragionevole prevedibilità ex ante di soccombenza, avrebbe consentito di muovere l'addebito di responsabilità per inadempimento professionale.
In forza dei superiori accertamenti, in assenza di inadempimenti riscontrati, la domanda attorea nei confronti dell'avv. deve essere rigettata. Parte_2
Restano dunque assorbite le domande del convenuto nei confronti Parte_2
dell'assicurazione e quelle svolte dalla terza chiamata. Controparte_3
D) La prova del danno
Fermi i superiori accertamenti, le domande di condanna alla restituzione del compenso e al risarcimento del danno spiegate da parte attrice non possono trovare accoglimento in pagina 31 di 45 ragione della carenza degli ulteriori presupposti e, in particolare, in forza del difetto di prova della sussistenza del danno lamentato.
Come richiamato in precedenza, non sorge alcuna responsabilità risarcitoria dell'avvocato in ragione del mero inadempimento all'incarico professionale (sussistendo in tal caso la sola lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione); la configurabilità di un danno risarcibile presuppone la prova del danno evento, quale lesione dell'interesse primario perseguito dal creditore come risultato ultimo.
Il pregiudizio, conseguente all'illecito contrattuale accertato e di cui l'attrice chiede il risarcimento, è stato allegato nei termini di definitiva perdita della possibilità di Contro soddisfare il diritto di credito vantato nei confronti di (pari ad euro 68.102,04, oltre interessi per euro 37.943,80), la quale sarebbe divenuta medio tempore insolvente.
Nel dettaglio, parte attrice ha allegato che: Contro
- la procedura di Administation a carico di è stata dichiarata aperta il 30 novembre
2020 (doc. 51 attrice), rendendo definitivamente irrecuperabile il credito dell'Attrice Contr verso Nessuna distribuzione potrà essere effettuata ai creditori chirografari come
Ciò che rende attuale il danno patito dall'Attrice per effetto delle negligenze dei CP_7
suoi Avvocati (citazione attrice p. 24);
- l'attrice si è insinuata al passivo della procedura concorsuale in data 9 novembre 2021 per un importo complessivo di € 150.791.58 (docc. 55, 56), relativo alle fatture rimaste insolute fatte valere anche nel presente giudizio;
- l'apertura della procedura di Administration ha determinato la sospensione di ogni azione esecutiva intrapresa dai creditori della società e il divieto di iniziarne delle nuove (cfr. Insolvency Act 1986 of England and Wales, Schedule B1, paragrafi 40-441)
(memoria n. 1, p. 2);
pagina 32 di 45 - con la conversione della procedura di Administration in quella di CP_18
in data 11 aprile 2022 (doc. 57), l'attrice ha reiterato la propria domanda di
[...]
insinuazione al passivo (docc. 57-58); Contr
- Gli organi della procedura di hanno reso chiaro che il soddisfacimento dei creditori chirografari dipenderà dall'esito delle attività liquidatorie in atto ed in ogni caso potrà avvenire nell'ordine di circa un 10% del credito vantato dall'Attrice (doc.
59), con conseguente insoddisfazione definitiva della pretesa creditoria (memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, p. 3);
- l'attualità del danno subito dall'Attrice, a causa della grave condotta negligente dei Contr legali incaricati del recupero del credito verso non è smentita dall'insinuazione al Contr passivo medio tempore effettuata nella procedura di Il danno, infatti, si è già verificato, precisamente nel momento in cui, proprio per effetto della negligenza dei propri Avvocati qui convenuti, l'Attrice non ha potuto conseguire il risultato sperato per cui erano stati incaricati e che sarebbe certamente stato raggiunto se non avessero agito con imperizia e una superficialità fuori dal comune, come dimostrato dalla
Sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Como (note di trattazione scritta del 3 novembre 2022 e memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1).
- Ad ogni modo, se all'esito del presente giudizio l'Attrice fosse soddisfatta dai convenuti ovvero i terzi chiamati, questi potranno surrogarsi nei diritti dell'Attrice nei Contr confronti di (note di trattazione scritta del 3 novembre 2022 e memoria n. 1).
Rispetto al pregiudizio così lamentato dall'attrice, con note di trattazione scritta del 27 settembre 2024, il convenuto ha prodotto la relazione Joint Liquidators' Parte_2
Progress Report redatta il 6 giugno 2024 sullo stato di avanzamento della procedura concorsuale di AGL all' 8 aprile 2024 (docc. 79-80 convenuto). Dal report emerge che al mese di aprile 2024 i creditori chirografari (unsecured creditors) hanno conseguito dalla procedura il pagamento di circa il 30% del credito ammesso (pp. 4 e 14, doc. 79
pagina 33 di 45 convenuto), in attesa quantomeno di un terzo pagamento, non escludendo gli stessi organi della procedura ulteriori ripartizioni dell'attivo nel corso dell'anno 2025 (pagg. 5-
6 del documento).
Successivamente – e nonostante, sia nel foglio di precisazione delle conclusioni del 30 settembre 2024 sia nella comparsa conclusionale del 2 gennaio 2025, la difesa attorea abbia reiterato la domanda per l'importo quantificato in citazione (68.102,04 euro, oltre interessi) – solo in sede di comparsa conclusionale di replica (23 gennaio 2025) parte attrice ha dedotto di aver percepito, alla data odierna (23 gennaio 2025) nell'ambito della procedura concorsuale, la somma complessiva di euro 44.693,64.
Alla luce delle sopravvenute allegazioni delle parti, pertanto, deve quantificarsi il debito Contro residuo ancora vantato dall'attrice nei confronti di per sorte capitale, nel minor importo di euro 23.409,04; importo che, allo stato, risulta suscettibile di essere ulteriormente ridotto per effetto di nuove future distribuzioni del residuo dell'attivo patrimoniale della società debitrice.
Parte attrice – si ribadisce – ha allegato il danno in termini di definitiva impossibilità di soddisfazione del proprio credito, divenuto irrecuperabile, in considerazione della sopravvenuta insolvenza del debitore e sua sottoposizione a procedura concorsuale liquidatoria.
Alla luce dell'evoluzione della procedura concorsuale, per come emersa e attestata in corso di giudizio, la sussistenza di un danno così allegato non può dirsi provata.
Segnatamente, difetta proprio l'attualità del pregiudizio per come allegato in giudizio dall'attrice, posto che:
- la procedura concorsuale è ancora attiva (circostanza fattuale documentata e incontestata);
pagina 34 di 45 - gli organi della procedura hanno attestato la possibilità di ulteriori distribuzioni del residuo attivo patrimoniale, sicché il credito, della cui asserita perdita è chiesto il risarcimento del danno, non risulta determinato nel quantum;
- parte attrice, a ciò onerata, non ha fornito evidenza alcuna dell'incapienza del patrimonio della fallita rispetto alla soddisfazione piena delle proprie ragioni creditorie.
Anzi, ha osservato, sempre in sede di comparsa di replica, che possibili distribuzioni
[dell'attivo patrimoniale] sarebbero dipese dall'andamento delle attività liquidatorie, tuttavia senza fornire aggiornamenti e delucidazioni sul punto.
Deve quindi concludersi che la prospettazione attorea del danno sconta profili di incertezza sia nell'an sia nel quantum dello stesso, non potendosi ritenere preclusa la soddisfazione del credito di parte attrice in sede concorsuale, in mancanza di prova dell'asserita sopravvenuta insolvenza della società debitrice.
Come è noto, ai fini del risarcimento del danno, anche futuro, non è sufficiente la pura e semplice eventualità, o un generico o ipotetico pericolo, ma occorre quantomeno l'elevato grado di probabilità dell'insorgenza del danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto. Al riguardo va altresì precisato che, se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare (Sez. 1, n. 1266, 17/04/1958, Rv. 882361) (Cass. sentenza n. 40120/2021).
Nel caso in esame, non si rinviene un'immediata e certa (in termini di probabilità ragionevole e qualificata) ripercussione di danno per il futuro, atteso che – per quanto è
Contro dato conoscere nella presente sede – l'insolvenza patrimoniale di potrebbe anche pagina 35 di 45 non configurarsi mai, non essendo stati prodotti elementi utili a valutare l'effettivo stato di capienza (o incapienza) del patrimonio della società debitrice.
In questo senso, il danno lamentato dall'attrice in termini di definitiva perdita del credito non può ritenersi provato, ora per allora, in base al criterio probabilistico richiamato: si tratta della prospettazione di un danno in dipendenza di elementi, che, allo stato, sono rimasti incerti, precludendo l'accertamento dell'eventuale concretizzazione futura.
In conclusione, nessuna evidenza fattuale è stata fornita da parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, in ordine alla definitiva impossibilità di soddisfazione del proprio credito e dunque alla definitiva perdita dello stesso rispetto ad una procedura concorsuale, attualmente ancora in corso e, per quanto dato sapere, in attivo.
Sicché, per tale ragione, l'inadempimento accertato nei confronti degli avv. e CP_2
non ha – allo stato – pregiudicato le ragioni di credito dedotte nel presente CP_1
giudizio, né sono stati forniti elementi per operare una ragionevole e qualificata prognosi futura.
Le superiori considerazioni inducono quindi a rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno da irrimediabile perdita del diritto di credito nei confronti di Contro per difetto di prova in ordine alla sussistenza del pregiudizio stesso.
Ciò posto, inoltre, non risulta la puntuale allegazione di un danno da ritardo nel conseguimento della soddisfazione del credito per effetto dell'inadempimento dei convenuti.
È pur vero che parte attrice ha osservato come “se fossero state poste in essere correttamente e diligentemente le attività affidate a ciascuno degli Avvocati incaricati per il recupero del credito, avrebbe ottenuto il pagamento in data di poco CP_7
successiva al 25.10.2016 (data fissata per l'udienza di assegnazione della somma pignorata presso nell'esecuzione forzata posta in essere in Inghilterra) CP_19
pagina 36 di 45 ovvero, al più tardi, in data 12.2.2019, qualora fosse stata interposta opposizione al
Primo Decreto Ingiuntivo”.
Ha esposto, in sede di comparsa conclusionale che “La responsabilità professionale dell'avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sé non erronea o controproducente, nondimeno ritardi la realizzazione dell'interesse del cliente (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/07/2010, n. 17506, rv. 614893). Se si considera che l'azione di recupero del credito di è stata promossa nel 2014 e CP_7
ancora oggi deve trovare il suo epilogo, va da sé che i più di 10 anni trascorsi non possono essere considerati come il normale lasso di tempo medio per il recupero giudiziale di un credito”.
Non può negarsi, sotto il profilo eziologico, che l'adempimento dell'obbligo di diligenza cui erano tenuti gli avvocati e mediante la redazione di atti idonei a CP_2 CP_1
spiegare la domanda giudiziale con particolare riferimento alla vocatio in ius, avrebbe consentito di concludere positivamente la procedura esecutiva presso terzi incardinata nella giurisdizione inglese, con conseguente soddisfazione hic et nunc delle ragioni creditorie di parte attrice. D'altronde, la fondatezza del diritto di credito vantato dalla Contro cliente nei confronti di risulta accertata con certezza processuale dalla pronuncia n.
739/2021 resa dal Tribunale di Como in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, divenuta irrevocabile (doc. 49 attrice).
Tuttavia, preliminare rispetto al nesso di causa, è il rilievo della carenza in punto di an della domanda risarcitoria: parte attrice non ha puntualmente allegato la lesione del danno da ritardo, non indicando quali conseguenze pregiudizievoli abbia sofferto dalle prolungate tempistiche;
ha sempre e solo lamentato l'irrimediabile asserita perdita del diritto di credito, quantificando la pretesa economica azionata in base a capitale e
Contro interessi moratori ancora vantati nei confronti di pagina 37 di 45 Ad ogni modo, laddove si volesse ritenere allegato il danno da mero ritardo, questo dovrebbe allora essere desunto dalla richiesta di corresponsione degli interessi commerciali ex D.lgs. 231/2002 (per complessivi euro 37.943,80); la domanda risarcitoria, però, dovrebbe comunque essere rigettata sulla base delle medesime argomentazioni esposte per l'insussistenza della prova del danno da definitiva impossibilità di soddisfazione del credito.
Infatti, la pretesa creditoria relativa agli interessi moratori è attualmente fatta valere dall'attrice in sede di insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, rispetto alla quale non è risultato documentato lo stato di insolvenza della debitrice. Parte attrice potrebbe conseguire il risarcimento per il ritardo nella soddisfazione del proprio credito
(funzione cui assolvono proprio gli interessi moratori) all'esito delle distribuzioni dell'attivo patrimoniale residuo della società debitrice;
circostanza rispetto alla quale – si ripete – non sono stati prodotti in giudizio elementi fattuali per effettuare la prognosi ragionevole e qualificata di concretizzazione futura del danno.
Laddove, invece, il danno da ritardo dovesse essere inteso come maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c., allora dovrebbe rilevarsi che difetta del tutto l'allegazione e la prova dello stesso da parte dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Quanto, invece, alla voce di danno relativa al compenso corrisposto allo studio legale degli avvocati Penza e Zurru (euro 5.344,00) in relazione all'assistenza prestata nel giudizio di opposizione r.g. n. 4341/2019 davanti al Tribunale di Como, va rilevata la carenza di nesso causale tra l'inadempimento ascritto ai convenuti e la conseguenza pregiudizievole in oggetto. Contro Infatti, la necessità di costituirsi in giudizio a fronte dell'opposizione spiegata da nei confronti del secondo decreto ingiuntivo n. 882/2019 non trova fondamento nell'erronea identificazione del soggetto legittimato passivo, negligenza che ha inficiato pagina 38 di 45 l'attività precedente degli avvocati e costituisce piuttosto spesa CP_2 CP_1
fisiologica determinata dalla prevedibile – e prevista – reazione della società debitrice alla notificazione dell'ingiunzione. Deve dunque rigettarsi la domanda attorea sul punto per carenza del necessario nesso eziologico.
Con riguardo alla domanda restitutoria delle spese legali sostenute dall'attrice per l'attività difensiva posta in essere dai legali convenuti per complessivi euro 30.846,33
(36.190,33-5.344,00), si osserva quanto segue.
Alla luce della richiamata giurisprudenza, l'insussistenza del danno lamentato importa il rigetto della domanda nei confronti dei convenuti e nonostante i profili CP_1 CP_2
di inadempimento, anche grave, loro ascritti, la pretesa restitutoria non può trovare accoglimento dal momento che non sussiste quella perdita definitiva del diritto del cliente che sola giustificherebbe il diniego del compenso in ragione di un'attività difensiva da considerarsi “inutiliter data” e di una prestazione del legale qualificabile come totalmente inadempiuta e improduttiva di effetti in favore del proprio assistito
(Cass. n. 35489/2023).
Con riguardo al convenuto la domanda restitutoria deve essere rigettata in Parte_2
carenza di inadempimenti imputabili al legale nell'espletamento del mandato per le ragioni sopra meglio esposte.
Per quanto attiene alla domanda di restituzione del compenso (euro 12.939,83) corrisposto dall'attrice all'avv. – terzo estraneo al giudizio – si rileva la Tes_1
carenza di legittimazione e di titolarità passiva in capo agli odierni convenuti. Come noto, la domanda di restituzione importa un'implicita domanda di risoluzione contrattuale, sicché rispetto al contratto di patrocinio intercorso tra l'attrice e l'avv.
i legali oggi convenuti devono considerarsi terzi estranei e non sono gravati Tes_1
da alcun vincolo di solidarietà passiva.
pagina 39 di 45 Il rigetto nei superiori termini delle domande di parte attrice importa l'assorbimento delle domande dei convenuti nei confronti delle rispettive assicurazioni e delle domande spiegate dalle terze chiamate.
E) La domanda riconvenzionale del convenuto CP_1
L'avv. ha chiesto il pagamento dei compensi e delle spese per l'attività CP_1
professionale svolta nel secondo procedimento monitorio radicato davanti al Tribunale di Como, rg. n. 1481/2019 (decreto ingiuntivo n. 882/2019), nonché per l'attività di studio e di esame del successivo atto di citazione in opposizione notificato all'attrice da Contro (Tribunale di Como, r.g. n. 4341/2019 doc. 42 attrice).
Ha chiesto, dunque, la condanna di parte attrice al pagamento della somma di euro
10.531,75, come da avviso di fattura del 17 marzo 2022 (doc. 21 convenuto).
Parte attrice ha contestato la pretesa creditoria del convenuto in quanto relativa ad attività difensiva che lo stesso studio legale avrebbe concordato essere già ricompresa nel primo preventivo (doc.
8-9 attrice) e, dunque, già saldata. A sostegno dell'assunto ha prodotto uno scambio di e-mail con l'avv. Zuccarello, collaboratore dell'avv. CP_1
(doc. 54 attrice).
Preliminarmente, è bene circoscrivere l'oggetto della domanda del convenuto, osservando che la stessa, come da avviso di fattura del 2019, non è stata estesa dal convenuto all'attività stragiudiziale resa nel periodo 2018-2019, rispetto alla quale dunque non è richiesta alcuna pronuncia al Tribunale.
Ciò posto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve ritenersi infondata e deve essere rigettata per due ordini di ragioni.
Si osserva innanzitutto che le prestazioni per le quali il convenuto ha chiesto la corresponsione del compenso risultano essere state oggetto del precedente preventivo del 2014, contemplante anche le voci ricorso per decreto ingiuntivo e costituzione nel verosimile giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 40 di 45 È invero agevolmente riconducibile a quest'ultima attività la prestazione avente ad oggetto l'esame e studio dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, svolta nel periodo tra il 2018 e il 2019; deve ritenersi pertanto essere stata chiaramente contemplata e preventivata dal legale già nel preventivo del 2014. Il relativo corrispettivo è già stato corrisposto dall'attrice, stante il documentato e incontestato adempimento della obbligazione pecuniaria (docc.
8-9 parte attrice).
Con riferimento alle prestazioni afferenti al secondo ricorso monitorio, queste possono essere ricondotte al precedente preventivo del 2014 in ragione dell'unitarietà dell'incarico professionale conferito al convenuto nei rapporti tra il primo e il secondo procedimento.
Con il secondo ricorso per decreto ingiuntivo l'attività presta dai legali si è ridotta alla mera reiterazione delle ragioni creditorie dell'attrice, precedentemente già vagliate e articolate, con la predisposizione del medesimo atto giudiziario, epurato dal precedente errore di vocatio in ius.
Non si giustifica, dunque, il frazionamento dell'unitarietà dell'incarico che deriverebbe dall'invocata duplicazione dei compensi. Anche il corrispettivo per tali prestazioni deve ritenersi essere stato integralmente versato dall'attrice (docc.
8-9 parte attrice).
Conforta tale conclusione, infine, lo scambio di e-mail tra la cliente e lo studio legale
(doc. 54 attrice), da cui si evince la conclusione di un accordo in tal senso nel gennaio
2019 (così parte attrice: “Voglio essere molto chiara, tutto il lavoro svolto dal Suo studio legale dovrebbe rientrare nelle parcelle già pagate, il giudizio per un eventuale ricorso da parte di sarà da concordate, come già accennato nel nostro incontro”; CP_8
risponde il collaboratore del convenuto: “Certamente, il ricorso è già stato a suo tempo saldato. Relativamente all'eventuale giudizio in opposizione, avremo modo di concordare modalità e termini se e quando dovesse notificarci il proprio atto”, CP_8
doc. 54 attrice). L'avv. Zuccarello fornì un chiaro riscontro alla puntualizzazione pagina 41 di 45 dell'attrice: convenne che quanto dovuto per l'attività afferente al ricorso monitorio fosse già stato corrisposto da questa e rinviò la determinazione del corrispettivo per il Contro giudizio di opposizione all'eventuale notifica dell'atto di citazione da parte di
Parte convenuta ha contestato l'e-mail con esclusivo riferimento all'efficacia giuridica assegnatale dall'attrice quale rinuncia unilaterale del credito, precisando di aver posto in essere le attività relative al secondo procedimento monitorio “con esclusivo spirito collaborativo, decidendo di sospendere la richiesta di pagamento degni onorari maturandi per il secondo incarico … una scelta di etica professionale, non obbligatoria,
a fronte della rinnovata collaborazione con la cliente. E ciò al solo scopo di contribuire
a limitare un pregiudizio”.
Il dato testuale dell'e-mail non consente di ritenere semplicemente sospesa
l'obbligazione pecuniaria in capo all'attrice, mentre avalla l'unitarietà del mandato conferito dalla cliente rispetto alle prestazioni afferenti i due ricorsi.
Nessun apporto può trarsi dalla testimonianza dell'avv. Zuccarello, per essersi avvalso della facoltà di non rispondere a norma dell'art. 249 c.p.c., opponendo il segreto professionale.
Peraltro, anche a ritenere una diversità di incarichi e, dunque, la non riconducibilità dell'attività difensiva per il secondo procedimento monitorio alla voce già preventivata nel 2014, la pretesa del convenuto deve essere disattesa.
È infatti possibile riconoscere all'e-mail trasmessa dallo studio legale portata abdicativa di ulteriori compensi. Sul punto, deve essere richiamato il consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 21400/2023 in fattispecie analoga, sebbene non perfettamente sovrapponibile al caso di specie), secondo cui la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni pretesa, di regola, assume rilievo in termini di semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una pagina 42 di 45 dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale;
viceversa, integra gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (Cass.
19/09/2016, n. 18321; Cass. 06/05/2015, n. 9120; Cass. 15/09/2015 n. 18094; Cass.
31/01/2011, n. 2146).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa dall'avv. Zuccarello può essere sussunta nel genus negoziale della rinuncia in forza dei seguenti elementi, idonei a denotare, con univocità e concludenza, l'espressione di un intento dispositivo da parte dello studio legale:
- dal tenore del dato letterale dell'e-mail emerge un'effettiva manifestazione di volontà riferita, in modo chiaro e puntuale, al credito oggi litigioso, rispetto al quale viene specificamente evocata l'incidenza estintiva del pagamento già effettuato dall'attrice, senza ulteriori pretese creditorie per le prestazioni afferenti al secondo procedimento monitorio;
- la valenza abdicativa di tale dichiarazione si rende evidente anche in contrapposizione con la successiva precisazione dell'avv. Zuccarello, il quale si è espressamente riservato di determinare i compensi ancora eventualmente dovuti per l'ulteriore attività difensiva relativa alla costituzione nel giudizio di opposizione;
- nessuna richiesta di pagamento è stata presentata all'attrice nel corso o all'esito del secondo ricorso per decreto ingiuntivo, risultando trasmessa la nota proforma a distanza di tempo e solo in seguito alle contestazioni attoree.
Sulla base delle evidenze documentali, chiare nel tenore letterale e nella conseguente portata giuridica per come appena interpretate, deve ritenersi provato il fatto impeditivo pagina 43 di 45 della pretesa creditoria del convenuto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
F) Le spese di lite
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, conformemente ai parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, la parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite ai convenuti e CP_2
Parte_2
Stante la soccombenza reciproca relativamente alle domande svolte dall'attrice nei confronti del convenuto e alla domanda riconvenzionale di quest'ultimo, le CP_1
spese del giudizio vanno compensate tra la parte attrice e . Controparte_1
Sempre per il principio della soccombenza, la parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite alle società assicuratrici, che sono state chiamate in causa dai convenuti in conseguenza delle domande svolte dall'attrice nei loro confronti.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta tutte le domande svolte da e Controparte_7 Controparte_7
b) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
Controparte_1
c) compensa le spese di lite tra le attrici e il convenuto;
Controparte_1
d) condanna la parte attrice a rifondere alle terze chiamate le spese di lite, liquidate in euro 12.103,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla chiamata in Controparte_3
causa dal convenuto in euro 14.103,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di CP_1
rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla Controparte_3
, chiamata in causa dal convenuto e in euro 8.000,00 per
[...] Parte_2
pagina 44 di 45 compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla
Controparte_5
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Veronica Maria Di Giovanni
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