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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6214/2024 R.G.L.
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI GIUSEPPE PERRONE, SAVINO TATOLI E PAOLO STOLFA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO ROBERTO NINNO
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato a con Parte_1 lettera in data 27.09.2023 dalla datrice di lavoro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna quest'ultima a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro e a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum e percipiendum, in misura comunque non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali;
2) Condanna la convenuta alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate nella misura di euro 7.616,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché al rimborso del c.u. pari a uro 259,00 con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti
AO LF, IN TA e PE ER.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
21/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla NI
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI GIUSEPPE PERRONE, SAVINO TATOLI E PAOLO STOLFA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO ROBERTO NINNO
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato a con Parte_1 lettera in data 27.09.2023 dalla datrice di lavoro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna quest'ultima a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro e a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum e percipiendum, in misura comunque non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali;
2) Condanna la convenuta alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate nella misura di euro 7.616,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché al rimborso del c.u. pari a uro 259,00 con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti
AO LF, IN TA e PE ER.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
21/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla NI