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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1440/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale, nel proc. n. 1440 /2025
V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA DON LUIGI STURZO 9, FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. FIORANI DAVIDE che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
PICASSO N. 39 CAPODRISE [CE] ITALIA, presso lo studio dell'Avv. RICCARDI ELENA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.07.2025 i ricorrenti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta, il figlio (nato a [...] il [...]) e la figlia Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...]), chiedevano che il Tribunale dichiarasse l'affido
[...] condiviso, con collocamento presso la madre, stabilendo le modalità di visita e di permanenza presso il padre e il mantenimento secondo le modalità concordate dalle parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondono all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1440/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolato come da ricorso congiunto depositato in data 1.07.2025 e confermato dalle parti con note scritte depositate in data per l'udienza del i rapporti tra i genitori Parte_1
, e i figli minori.
[...] CP_1
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale, nel proc. n. 1440 /2025
V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA DON LUIGI STURZO 9, FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. FIORANI DAVIDE che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
PICASSO N. 39 CAPODRISE [CE] ITALIA, presso lo studio dell'Avv. RICCARDI ELENA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.07.2025 i ricorrenti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta, il figlio (nato a [...] il [...]) e la figlia Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...]), chiedevano che il Tribunale dichiarasse l'affido
[...] condiviso, con collocamento presso la madre, stabilendo le modalità di visita e di permanenza presso il padre e il mantenimento secondo le modalità concordate dalle parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondono all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1440/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolato come da ricorso congiunto depositato in data 1.07.2025 e confermato dalle parti con note scritte depositate in data per l'udienza del i rapporti tra i genitori Parte_1
, e i figli minori.
[...] CP_1
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi