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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2024, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1907/ 2020 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MIELE Parte_1 C.F._1
CRISTINA e dall'avv. MIGLIACCIO DANIELA;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. GAMBARDELLA GIUSEPPE;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 9.7.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1) 1) in via principale, previo accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del a far data dal 25/01/2015 in Organizzazione_1
virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dello inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati che formano parte integrante del presente ricorso, condannare la in persona del suo legale rapp. te p. t., con Controparte_1
sede in Monteforte Irpino alla Via nazionale 198/B, p. iva n. a pagare in favore del P.IVA_2 ricorrente la complessiva somma di €.62.389,39 di cui €.5.689,60 a titolo di differenze retributive, €.
42.514,91 a titolo di differenze straordinari, €.289,00 a titolo di differenza 13^ mensilità, €.430,90 a titolo di differenza per 14 esima mensilità, €.2.983,02 a titolo di differenza ferie, €.1906,10 a titolo di indennità notturna zona stradale;
€.157,10 per festività non godute, €.9.507,60 a titolo di TFR ( da cui vanno sottratte €.3.689,00 già corrisposte), ovvero della somma maggiore o minore che
1 dovesse risultare nel corso dell'istruttoria, il tutto oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.429 c.p.c..2) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dei procuratori anticipatari”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere stato alle dipendenze della società dal 23.10.2014 all'11.3.2019, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato; di essere stato inquadramento nel VI livello del CCNL Servizi di Vigilanza Privata dal 24.10.2014 al 31.10.2016, nel V livello del medesimo CCNL dall'1.11.2016 al 31.10.2018 e nel
IV livello dall'1.11.2018 all'11.3.2019; di essersi sempre occupato della vigilanza armata, diurna e notturna e, in generale, della custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari di clienti dell' ; nel Pt_2 dettaglio, l'attività si esplicava sia nella cd. di “ronda” diurna e notturna a bordo di vettura dell' Pt_2 sia nell' attività di piantonamento all'esterno di luoghi pubblici o aperti al pubblico (ad esempio, nei primi n.6 giorni dell'inizio di ogni mese quando era adibito dalle 09.00 alle 13.00 al piantonamento presso l' di Boscotrecase (NA) in occasione della riscossione delle pensioni), sia in Org_2
attività di scorta dei valori (ove rivestiva il ruolo di capopattuglia) e sia, inoltre, in attività di riscossione del canone mensile presso clienti per conto dell'Istituto e rilascio della relativa fattura.
Egli rappresentava che durante l'intero rapporto svolgeva la prestazione dalla domenica al venerdì dalle ore 23.00 alle ore 6.15; nei giorni del lunedì e del sabato, svolgeva anche turni diurni di guardia particolarmente giurata dalle 9.00 alle 14.00, con intervallo di un'ora per il pranzo, senza godere dei conseguenti riposi compensativi. Ogni anno svolgeva sempre la prestazione nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre del 1 e 6 gennaio, nel giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis, nonché il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 novembre e l'8 dicembre, senza fruire di riposo compensativo e senza la corresponsione di alcuna maggiore per il lavoro straordinario prestato durante il festivo;
godeva, infatti, di sole due settimane di ferie durante il mese di agosto.
Il ricorrente lamentava poi che in seguito alle proprie dimissioni, la non Controparte_1
provvedeva a corrispondere quanto dovuto a titolo T.F.R. né ad altro titolo, fatta eccezione per la somma di € 3.689,00, quale acconto di T.F.R.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta la quale, innanzitutto, eccepiva la prescrizione dei crediti retributivi maturati. Deduceva poi che il ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, aveva svolto servizi di vigilanza armata presso diverse committenze e non servizio di scorta valori, né tantomeno mansioni di “capopattuglia”. Negava pertanto di aver erroneamente inquadrato il ricorrente in un livello inferiore.
Quanto all'orario di lavoro, la convenuta deduceva di aver stipulato, nell'aprile 2017, un accordo Orga sindacale con la in virtù del quale veniva fissato un orario di lavoro ordinario pari ad 8 ore al giorno per un totale di 48 ore settimanali. Precisava che quando il ricorrente svolgeva il servizio di
2 piantonamento presso l'ufficio postale di Boscotrecase, non svolgeva il turno notturno né prima né dopo detto servizio;
che l'attività di riscossione delle fatture di pagamento e di procacciamento di clienti veniva svolta dal ricorrente sempre e solo nell'ambito delle 40 ore complessive settimanali e, comunque, per detta attività veniva corrisposto un rimborso spesa ad hoc. Il ricorrente, quindi, era sempre stato pagato per l'attività lavorativa prestata, ivi compreso lo straordinario.
Infine, la parte resistente lamentava che il ricorrente si era dimesso senza preavviso e che, immediatamente, era stato assunto presso altra società di vigilanza ( , portando con Org_4
sé tutti i clienti della zona di competenza. Infatti, proprio in concomitanza con le dimissioni del ricorrente, detti soggetti erano recessi dal contratto in essere con la e avevano stipulato CP_1
un nuovo contratto con la inoltre, anche altri colleghi del ricorrente, convinti da Org_4 quest'ultimo, si erano dimessi per andare a lavorare presso la società concorrente. Per tali motivi, la parte resistente formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento del danno arrecato dal ricorrente a causa di detta pratica di concorrenza sleale.
Questo GDL, espletata la prova orale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
In punto di diritto va osservato che possono qualificarsi come mansioni superiori quelle attività svolte dal lavoratore per un certo tempo, in via esclusiva o prevalente, diverse e maggiormente qualificanti rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza. In tali casi il lavoratore ha diritto a conseguire il trattamento economico corrisponde all'attività concretamente svolta ovvero, nell'ambito dell'impiego privato, al riconoscimento della qualifica superiore;
sempre che tali compiti non vengano svolti al fine di sostituire un lavoratore assente (per maternità o malattia) con conservazione al posto e che sia stato superato il limite di durata previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La giurisprudenza ha da tempo affermato che, allorquando vengano rivendiate mansioni superiori, è onere del lavoratore individuare la categoria o la qualifica prevista dalla disciplina collettiva ed applicabile al rapporto. Solo qualora il lavoratore abbia specificato, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile, è possibile procedere alla valutazione degli elementi probatori dallo stesso offerti (Cass. lav. 21.4.2000, n. 5203; Cass. lav.
21.10.99, n. 11856). Grava infatti sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203). La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5536 del 1° marzo 2021, ha ribadito che
“il lavoratore che" - come nella specie - "rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il
3 periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale".
Ciò posto, va osserva che nel caso de quo, il ricorrente ha rivendicato il riconoscimento del IV° livello sin dal 25.1.2015, in quanto già in tale data avrebbe svolto le mansioni riconducibili a detto livello contrattuale. Egli, però, sebbene abbia indicato nell'atto introduttivo le mansioni riconducibili a tale livello IV°, ha del tutto omesso di indicare i compiti riconducibili al livello VI° e V°, impedendo in tal modo una valutazione comparativa degli stessi.
Tuttavia, alla luce anche delle difese dalla parte resistente, è stato comunque possibile individuare la disciplina contrattuale applicabile al caso di specie e rilevare che l'art. 31 del CCNL per dipendenti da Istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari regolamenta la "classificazione del personale", articolando la suddivisione degli stessi in due ruoli, amministrativo e tecnico -operativo, all'interno dei quali la ripartizione dei lavoratori viene distribuita in vari livelli.
Per quanto rileva nel caso di specie, il personale tecnico- operativo è suddiviso in due aree: nella prima area sono collocati i dipendenti di primo e secondo livello e nella seconda i dipendenti appartenenti ai restanti. In particolare, i dipendenti che svolgono le attività indicate dall'art. 3 D.M.
10 dicembre 2010, n. 269, a cui vanno ricondotte le mansioni espletate dal ricorrente, sono inquadrati:
“4° livello Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo: - operatore di centrale operativa tipologia b e c, Allegato E, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269; - vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati
o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
- vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati di furto e/o il danneggiamento dei beni stessi;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;
- interventi sugli allarmi: servizio di
4 vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato e l'addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro.
5° livello Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, dal
25° al 48° mese di effettivo servizio. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico. Il passaggio della guardia giurata al 4° livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello.
6° livello Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per
i primi 24 mesi di effettivo servizio. Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel
6° livello per la durata di ulteriori 24 mesi. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di aiuto meccanico”.
Il successivo art. 32, rubricato “Mutamenti di mansioni”, all'ultimo comma precisa che “Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni proprie di un livello superiore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti il livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle arme e ogni altro caso di conservazione del posto”.
Dunque, dalla disciplina richiamata deve evincersi la sostanziale sovrapposizione tra i compiti e le funzioni riconducibili al profilo VI°, V° e IV°, essendo per ciascun livello previsto il medesimo riferimento alle attività di cui all'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269; ciò che differenzia i diversi profili risulta essere infatti l'anzianità di servizio nel livello. In altri termini, il CCNL disciplina un meccanismo di automatico avanzamento di carriera in virtù del mero decorrere del tempo utile di permanenza nel livello precedente.
Ebbene, durante la prova orale sul punto il teste ha affermato che “Il Testimone_1 Parte_1
svolgeva mansioni di Guardia Giurata. Non ha mai svolto mansioni di capopattuglia. Il Parte_1
non faceva il servizio di scorta valore perché nella fascia oraria su cui il faceva servizio Parte_1
dalle 23.00 alle 6.00 è escluso in quanto dalle 22.00 alle 6.00 è possibile trasportare valori solo con apposta autorizzazione del Questore”. Lo stesso ha dichiarato il teste , il quale Testimone_2 ha precisato anche che “[..] avevamo orario dalle 23.00 all3 06.00 e facevamo il servizio di
5 pattugliamento con vettura di istituto […] vigilavamo passando con l'autovettura presso i negozi [..]
Presso l'ufficio postale facevamo piantonamento fisso e questo succedeva dal primo al sei del mese
e tutti i mesi […] So che il ha sempre svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro il Parte_1
servizio di pattugliamento notturno dalle ore 23.00 alle ore 6.00 e il servizio di riscossione dalle ore
8.30 alle ore 14.00”.
Ciò posto, deve ritenersi che in assenza di elementi tesi a dimostrare che il ricorrente abbia già svolto presso altre ditte un periodo lavorativo utile ad essere conteggiato per il passaggio nel livello superiore preteso, mancando altresì qualsiasi prova in merito allo svolgimento di mansioni che esulassero dal profilo proprio di riferimento, il ricorso non può essere accolto per parte de qua.
Per l'effetto deve ritenersi priva di fondamento anche la domanda volta alla condanna della parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive.
Il ricorrente deduce inoltre di aver sempre svolto un orario di lavoro superiore a quello indicato nel proprio contratto di lavoro e di aver perciò maturato il diritto al pagamento dello straordinario.
In generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. La Suprema Corte, anche di recente
(Cass. ord. n. 21512/2019), ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore.
In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Di contro, per quanto riguarda il lavoro straordinario, sussiste un rigoroso onere della prova in capo al lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario (Cass. 16 febbraio
2009, n. 3714), il quale esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo: secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (da ultimo Sent. n. 13150/2018; Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass.
9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738;) e, tale onere, non può essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice. Quanto affermato costituisce la proiezione del principio guida di
6 cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Sez. L, sent. n. 8006 del 14.08.1998). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario
(Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza del 17 ottobre 2001 n. 12695). Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di dedurre specificamente - e provare - non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998).
Ciò premesso, innanzitutto osservarsi che nel caso di specie la parte datoriale ha prodotto in atti l'accordo sindacale, sottoscritto anche dal ricorrente, in virtù del quale l'orario ordinario di lavoro è stato innalzato da 40 a 48 ore settimanali. Tale accordo non risulta contestato dal ricorrente.
Quanto all'orario di lavoro svolto, deve ritenersi che il ricorrente non ha adempiuto alla prova su di esso incombente, siccome delineata dalla richiamata giurisprudenza. Nello specifico, la documentazione prodotta in atti non consente di ricostruire in modo chiaro e preciso l'orario di lavoro del ricorrente e di stabilire con esattezza quali turni lo stesso svolgesse e in che occasioni egli effettuava l'ulteriore attività di procacciatore di affari.
Invero, la resistente, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto che il ricorrente svolgeva la sua prestazione, su turnazione, o dalle ore 23.00 alle ore 06.15 o dalle ore 17.00 alle ore 23,15; che dal mese di febbraio 2016 al mese di febbraio del 2018, e per due o tre giorni al mese, in coincidenza con il pagamento delle pensioni, svolgeva servizio di piantonamento fisso presso l'ufficio postale di
Boscotrecase esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00; che in tali occasioni, non svolgeva il turno di notte né prima né dopo il detto servizio, ma la prestazione rientrava nell'ambito del
7 complessivo orario di lavoro settimanale;
saltuariamente, circa per due giornate al mese, svolgeva servizio di riscossione delle fatture di pagamento e di procacciamento di clienti, sempre dalle ore
09.00 alle ore 13.00.
Dalla prova orale espletata è emerso poi che “conosco in quanto siamo stati Parte_1
dipendenti della . Io sono stato assunto nel 2012 e è arrivato qualche CP_1 Parte_1 annetto dopo. (…) adr io ero il responsabile operativo e gestivo tutti i servizi operativi della vigilanza. Con
lavorava il turno notturno dalle 23.00 alle 06.00 su sei giorni a settimana. dopo c'era Parte_1 un giorno di riposo. adr all'inizio di ogni mese andava all'ufficio postale di Boscotrecase Parte_1
dalle 8.15 alle 13.00 e talvolta finiva anche alle 12.00 o alle 11.00 sulla base delle richieste dell'ufficio. ribadisco questo accadeva ogni 2 o 3 giorni al mese all'inizio del mese cioè quando pagavano le pensioni” (cfr. dichiarazioni teste ). Il teste invece, ha affermato che: Tes_1 Tes_3
“Per scelta dello stesso ricorrente, svolgeva la sua prestazione a turnazione o dalle ore 23.00 alle ore 06.15 o dalle ore 17.00 alle ore 23,15” […] “Dal mese di febbraio 2016 al mese di febbraio del
2018, solo per due o tre giorni al mese, in coincidenza con il pagamento delle pensioni, il ricorrente svolgeva servizio di piantonamento fisso presso l'ufficio postale di Boscotrecase esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00. In tali occasioni non svolgeva né aveva svolto in precedenza il turno di notte, ma la prestazione rientrava nell'ambito del complessivo orario di lavoro settimanale di 40 ore” [...] “se si fa la notte non si viene chiamati la mattina per il piantonamento alla Posta questo secondo quello che io so, vale per me e per gli altri”. “Mi risulta che faceva la guardia notturna e i primi giorni del mese dopo la notte andava a fare la postale” (cfr. dichiarazioni ). Persona_1
“Alle 6.00 andavamo a posare l'autovettura dell'istituto e verso le 7.15 prendevamo di nuovo l'auto per fare l'ufficio postale a Boscoreale dalle 8.20 alle 13.20. Presso l'ufficio postale facevamo piantonamento fisso e questo succedeva dal primo al sei del mese, tutti i mesi per ¾ anni […] Dopo il sei del mese, alcune volte dopo il pattugliamento notturno aiutavo a girare per i clienti Parte_1
a riscuotere le fatture dell'istituto. Facevamo il giro dei negozi per la riscossione dalle 8.30 del mattino alle 14.00 e questo lo facevamo dopo il pattugliamento notturno. Dopo fatta la riscossione andavamo a Baiano dalla sig.ra alla quale consegnavamo i soldi e con la quale facevamo Pt_3 scarico fatture […] So che il ha sempre svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro il Parte_1
servizio di pattugliamento notturno dalle ore 23.00 alle ore 6.00 e il servizio di riscossione dalle ore
8.30 alle ore 14.00” (cfr. dichiarazioni ). Testimone_4
Il quadro probatorio delineatosi nel presente giudizio, dunque, non consente di accogliere la domanda con riferimento allo straordinario, stante la genericità delle dichiarazioni fornite dai testi che non consentono di circoscrivere nel tempo l'attività pacificamente svolta dal ricorrente.
8 Detto quadro probatorio invero non consente neppure l'accoglimento della domanda in merito alle ferie e festività non godute, in quanto non è stato provato in quali giorni, contrariamente a quanto indicato nelle buste paga debitamente quietanzate, il ricorrente ha invece svolto la propria prestazione lavorativa senza percepire la conseguente indennità sostitutiva. Sul punto il : “Godevamo Tes_1 di ferie per un paio di settimane nel periodo estivo e durante l'anno su richiesta del dipendente che si cercava di accontentare”; il “in ordine alla ferie veniva fatto un piano ferie su cui ciascuno Tes_3 fa la sua richiesta e di solito venivano concesse a tutti”. Peraltro, dalle buste paga versate in atti la voce retributiva de qua risulta indicata, pertanto, era compito del ricorrente indicare in modo ancor più specifico in quali occasioni avrebbe svolto l'attività lavorativa nelle giornate indicate come festività nel CCNL di riferimento, senza ricevere la relativa indennità.
Non si ritengono sufficienti ai fini dell'accoglimento delle domande siccome proposte dal ricorrente le dichiarazioni resa dal teste e , i quali hanno dichiarato di aver Per_1 Testimone_5
lavorato in favore della resistente ma in turni e in luoghi diversi da quelli del ricorrente e di non essere andati in pattuglia con lui. Tale circostanza impedisce agli stessi di poter riferire su circostanze apprese direttamente, limitandosi ad una mera testimonianza de relato.
In merito all'indennità lavoro notturno zona stradale e all'indennità di rischio zona stradale deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato le condizioni previste al CCNL ai fini della maturazione del rivendicato diritto, limitandosi ad indicare l'importo giornaliero di detta indennità (cfr. pag. 13 del ricorso).
A questo punto deve essere analizzata la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente ed avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento del risarcimento del danno arrecato alla società nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Nello specifico, la parte resistente ha lamentato che il ricorrente avrebbe posto in essere una condotta sleale di sviamento della clientela, allorquando, dopo essersi dimesso ed essere stato assunto presso la società concorrente , avrebbe condotto con sé presso la nuova società tutti i clienti Org_4
della resistente della sua ex zona di riferimento sottratto i clienti della resistente e condotto gli stessi presso la nuova società datoriale;
lo stesso avrebbe fatto con alcuni colleghi di lavoro, i quali sarebbero stati convinti proprio dal a dimettersi e iniziare il proprio rapporto di lavoro con Parte_1
la Org_4
Ebbene, in generale deve ritenersi lecito oltre che fisiologico che l'ex dipendente possa svolgere una attività lavorativa in concorrenza con la precedente azienda, venendo assunto da un'azienda del medesimo settore, dovendosi ritenere al contrario più rara l'ipotesi in cui un dipendente, dopo aver acquisito una certa professionalità e conoscenza in un settore, decida di cambiare completamente professione.
9 Se ciò, come detto, fa parte delle ordinarie dinamiche di mercato, deve ritenersi che l'ex dipendente, cessato il rapporto e con esso anche il vincolo di fedeltà, in base al dettato codicistico (art. 2598 e ss.
C.c.), ha comunque il divieto di porre in essere condotte che possano alterare la concorrenza tra le due società, come quella di utilizzare le informazioni di cui è a conoscenza in virtù del precedente rapporto al fine di sottrarre all'ex datore di lavoro la clientela.
Allo stesso modo è vietata ai sensi dell'art. 2598 c.c. la condotta dell'ex dipendente che convinca altri colleghi a dimettersi ed instaurare un rapporto di lavoro con la nuova società.
Ciò premesso in generale, nel caso in esame, deve ritenersi che nulla sia stato provato e che pertanto la domanda vada rigettata in parte de qua per assenza di prova. La parte datoriale, infatti, sulla quale evidentemente incombe l'onere probatorio in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non ha fornito alcun elemento di prova da cui possa dedursi che il recesso effettuato dai diversi esercenti dell'ex zona di competenza del sia stato determinato da una attività di sviamento della Parte_1 clientela da quest'ultimo posta in essere. Allo stesso modo non vi è prova che gli ex colleghi del ricorrente si siano dimessi a causa del . Parte_1
I testi escussi hanno confermato che i clienti in precedenza gestiti dal ricorrente hanno recesso il rapporto e hanno stipulato un nuovo contratto con la ma ciò non risulta determinante ai Org_4 fini dell'accoglimento della domanda;
ciò a maggior ragione se si considera che è circostanza pacifica che in concomitanza alle dimissioni del ricorrente l' veniva raggiunta da una interdittiva CP_3
antimafia.
Infine, in merito alla domanda sull'indennità sostitutiva del preavviso, in punto di diritto deve essere premesso che l'art. 2118 c.c. stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso e che, in mancanza, il recedente è tenuto verso l'altra parte ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Il successivo art. 2119 c.c. prevede che ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Precisa altresì che il prestatore di lavoro che recede per giusta causa ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Nel tempo, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore può recedere dal rapporto senza alcun obbligo di preavviso se sussiste un inadempimento contrattuale e, quindi, se da parte del datore di lavoro vi sia una inosservanza degli obblighi contrattuali talmente grave da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre osservato che il lavoratore subordinato che recede dal contratto non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione della giusta causa, e in particolare all'esplicazione contestuale, o pressoché immediata, rispetto al recesso delle ragioni delle dimissioni,
10 atteso che le formalità di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 concernono soltanto il recesso del datore di lavoro. Tuttavia, la mancata manifestazione immediata della giusta causa può acquistare rilievo negativo, nel senso di far escludere quel rapporto di causalità che deve esistere fra giusta causa e recesso (cfr. Cass. n. 15079/2014; Cass. n. 1434/1993, Cass. nn. 3898/1999; Cass. n. 23455/2004).
Ebbene, nel caso in esame risulta circostanza incontestata che il ricorrente non abbia fornito alcun preavviso;
tuttavia, il ricorrente sostiene che di aver esercitato il recesso per giusta causa essendo stata raggiunta la società resistente da una interdittiva antimafia e risultando inattiva . La circostanza della sussistenza di tale interdittiva è incontestata. La resistente su cui incombeva il relativo onus probandi, non ha dimostrato di aver proseguito la propria attività successivamente alla predetta misura, pertanto in assenza di tale prova la relativa domanda riconvezionale non può trovare accoglimento. Nè i testi escussi hanno saputo riferire con sufficiente specificità a quale titolo sia proseguita l'attività della società interdetta e dopo quanto tempo dall'interdittiva sia stata eventualmente intrapresa tale attività.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate stante l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 10.07.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1907/ 2020 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MIELE Parte_1 C.F._1
CRISTINA e dall'avv. MIGLIACCIO DANIELA;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. GAMBARDELLA GIUSEPPE;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 9.7.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1) 1) in via principale, previo accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del a far data dal 25/01/2015 in Organizzazione_1
virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dello inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati che formano parte integrante del presente ricorso, condannare la in persona del suo legale rapp. te p. t., con Controparte_1
sede in Monteforte Irpino alla Via nazionale 198/B, p. iva n. a pagare in favore del P.IVA_2 ricorrente la complessiva somma di €.62.389,39 di cui €.5.689,60 a titolo di differenze retributive, €.
42.514,91 a titolo di differenze straordinari, €.289,00 a titolo di differenza 13^ mensilità, €.430,90 a titolo di differenza per 14 esima mensilità, €.2.983,02 a titolo di differenza ferie, €.1906,10 a titolo di indennità notturna zona stradale;
€.157,10 per festività non godute, €.9.507,60 a titolo di TFR ( da cui vanno sottratte €.3.689,00 già corrisposte), ovvero della somma maggiore o minore che
1 dovesse risultare nel corso dell'istruttoria, il tutto oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.429 c.p.c..2) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dei procuratori anticipatari”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere stato alle dipendenze della società dal 23.10.2014 all'11.3.2019, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato; di essere stato inquadramento nel VI livello del CCNL Servizi di Vigilanza Privata dal 24.10.2014 al 31.10.2016, nel V livello del medesimo CCNL dall'1.11.2016 al 31.10.2018 e nel
IV livello dall'1.11.2018 all'11.3.2019; di essersi sempre occupato della vigilanza armata, diurna e notturna e, in generale, della custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari di clienti dell' ; nel Pt_2 dettaglio, l'attività si esplicava sia nella cd. di “ronda” diurna e notturna a bordo di vettura dell' Pt_2 sia nell' attività di piantonamento all'esterno di luoghi pubblici o aperti al pubblico (ad esempio, nei primi n.6 giorni dell'inizio di ogni mese quando era adibito dalle 09.00 alle 13.00 al piantonamento presso l' di Boscotrecase (NA) in occasione della riscossione delle pensioni), sia in Org_2
attività di scorta dei valori (ove rivestiva il ruolo di capopattuglia) e sia, inoltre, in attività di riscossione del canone mensile presso clienti per conto dell'Istituto e rilascio della relativa fattura.
Egli rappresentava che durante l'intero rapporto svolgeva la prestazione dalla domenica al venerdì dalle ore 23.00 alle ore 6.15; nei giorni del lunedì e del sabato, svolgeva anche turni diurni di guardia particolarmente giurata dalle 9.00 alle 14.00, con intervallo di un'ora per il pranzo, senza godere dei conseguenti riposi compensativi. Ogni anno svolgeva sempre la prestazione nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre del 1 e 6 gennaio, nel giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis, nonché il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 novembre e l'8 dicembre, senza fruire di riposo compensativo e senza la corresponsione di alcuna maggiore per il lavoro straordinario prestato durante il festivo;
godeva, infatti, di sole due settimane di ferie durante il mese di agosto.
Il ricorrente lamentava poi che in seguito alle proprie dimissioni, la non Controparte_1
provvedeva a corrispondere quanto dovuto a titolo T.F.R. né ad altro titolo, fatta eccezione per la somma di € 3.689,00, quale acconto di T.F.R.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta la quale, innanzitutto, eccepiva la prescrizione dei crediti retributivi maturati. Deduceva poi che il ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, aveva svolto servizi di vigilanza armata presso diverse committenze e non servizio di scorta valori, né tantomeno mansioni di “capopattuglia”. Negava pertanto di aver erroneamente inquadrato il ricorrente in un livello inferiore.
Quanto all'orario di lavoro, la convenuta deduceva di aver stipulato, nell'aprile 2017, un accordo Orga sindacale con la in virtù del quale veniva fissato un orario di lavoro ordinario pari ad 8 ore al giorno per un totale di 48 ore settimanali. Precisava che quando il ricorrente svolgeva il servizio di
2 piantonamento presso l'ufficio postale di Boscotrecase, non svolgeva il turno notturno né prima né dopo detto servizio;
che l'attività di riscossione delle fatture di pagamento e di procacciamento di clienti veniva svolta dal ricorrente sempre e solo nell'ambito delle 40 ore complessive settimanali e, comunque, per detta attività veniva corrisposto un rimborso spesa ad hoc. Il ricorrente, quindi, era sempre stato pagato per l'attività lavorativa prestata, ivi compreso lo straordinario.
Infine, la parte resistente lamentava che il ricorrente si era dimesso senza preavviso e che, immediatamente, era stato assunto presso altra società di vigilanza ( , portando con Org_4
sé tutti i clienti della zona di competenza. Infatti, proprio in concomitanza con le dimissioni del ricorrente, detti soggetti erano recessi dal contratto in essere con la e avevano stipulato CP_1
un nuovo contratto con la inoltre, anche altri colleghi del ricorrente, convinti da Org_4 quest'ultimo, si erano dimessi per andare a lavorare presso la società concorrente. Per tali motivi, la parte resistente formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento del danno arrecato dal ricorrente a causa di detta pratica di concorrenza sleale.
Questo GDL, espletata la prova orale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
In punto di diritto va osservato che possono qualificarsi come mansioni superiori quelle attività svolte dal lavoratore per un certo tempo, in via esclusiva o prevalente, diverse e maggiormente qualificanti rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza. In tali casi il lavoratore ha diritto a conseguire il trattamento economico corrisponde all'attività concretamente svolta ovvero, nell'ambito dell'impiego privato, al riconoscimento della qualifica superiore;
sempre che tali compiti non vengano svolti al fine di sostituire un lavoratore assente (per maternità o malattia) con conservazione al posto e che sia stato superato il limite di durata previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La giurisprudenza ha da tempo affermato che, allorquando vengano rivendiate mansioni superiori, è onere del lavoratore individuare la categoria o la qualifica prevista dalla disciplina collettiva ed applicabile al rapporto. Solo qualora il lavoratore abbia specificato, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile, è possibile procedere alla valutazione degli elementi probatori dallo stesso offerti (Cass. lav. 21.4.2000, n. 5203; Cass. lav.
21.10.99, n. 11856). Grava infatti sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203). La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5536 del 1° marzo 2021, ha ribadito che
“il lavoratore che" - come nella specie - "rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il
3 periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale".
Ciò posto, va osserva che nel caso de quo, il ricorrente ha rivendicato il riconoscimento del IV° livello sin dal 25.1.2015, in quanto già in tale data avrebbe svolto le mansioni riconducibili a detto livello contrattuale. Egli, però, sebbene abbia indicato nell'atto introduttivo le mansioni riconducibili a tale livello IV°, ha del tutto omesso di indicare i compiti riconducibili al livello VI° e V°, impedendo in tal modo una valutazione comparativa degli stessi.
Tuttavia, alla luce anche delle difese dalla parte resistente, è stato comunque possibile individuare la disciplina contrattuale applicabile al caso di specie e rilevare che l'art. 31 del CCNL per dipendenti da Istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari regolamenta la "classificazione del personale", articolando la suddivisione degli stessi in due ruoli, amministrativo e tecnico -operativo, all'interno dei quali la ripartizione dei lavoratori viene distribuita in vari livelli.
Per quanto rileva nel caso di specie, il personale tecnico- operativo è suddiviso in due aree: nella prima area sono collocati i dipendenti di primo e secondo livello e nella seconda i dipendenti appartenenti ai restanti. In particolare, i dipendenti che svolgono le attività indicate dall'art. 3 D.M.
10 dicembre 2010, n. 269, a cui vanno ricondotte le mansioni espletate dal ricorrente, sono inquadrati:
“4° livello Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo: - operatore di centrale operativa tipologia b e c, Allegato E, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269; - vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati
o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
- vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati di furto e/o il danneggiamento dei beni stessi;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;
- interventi sugli allarmi: servizio di
4 vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato e l'addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro.
5° livello Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, dal
25° al 48° mese di effettivo servizio. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico. Il passaggio della guardia giurata al 4° livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello.
6° livello Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per
i primi 24 mesi di effettivo servizio. Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel
6° livello per la durata di ulteriori 24 mesi. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di aiuto meccanico”.
Il successivo art. 32, rubricato “Mutamenti di mansioni”, all'ultimo comma precisa che “Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni proprie di un livello superiore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti il livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle arme e ogni altro caso di conservazione del posto”.
Dunque, dalla disciplina richiamata deve evincersi la sostanziale sovrapposizione tra i compiti e le funzioni riconducibili al profilo VI°, V° e IV°, essendo per ciascun livello previsto il medesimo riferimento alle attività di cui all'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269; ciò che differenzia i diversi profili risulta essere infatti l'anzianità di servizio nel livello. In altri termini, il CCNL disciplina un meccanismo di automatico avanzamento di carriera in virtù del mero decorrere del tempo utile di permanenza nel livello precedente.
Ebbene, durante la prova orale sul punto il teste ha affermato che “Il Testimone_1 Parte_1
svolgeva mansioni di Guardia Giurata. Non ha mai svolto mansioni di capopattuglia. Il Parte_1
non faceva il servizio di scorta valore perché nella fascia oraria su cui il faceva servizio Parte_1
dalle 23.00 alle 6.00 è escluso in quanto dalle 22.00 alle 6.00 è possibile trasportare valori solo con apposta autorizzazione del Questore”. Lo stesso ha dichiarato il teste , il quale Testimone_2 ha precisato anche che “[..] avevamo orario dalle 23.00 all3 06.00 e facevamo il servizio di
5 pattugliamento con vettura di istituto […] vigilavamo passando con l'autovettura presso i negozi [..]
Presso l'ufficio postale facevamo piantonamento fisso e questo succedeva dal primo al sei del mese
e tutti i mesi […] So che il ha sempre svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro il Parte_1
servizio di pattugliamento notturno dalle ore 23.00 alle ore 6.00 e il servizio di riscossione dalle ore
8.30 alle ore 14.00”.
Ciò posto, deve ritenersi che in assenza di elementi tesi a dimostrare che il ricorrente abbia già svolto presso altre ditte un periodo lavorativo utile ad essere conteggiato per il passaggio nel livello superiore preteso, mancando altresì qualsiasi prova in merito allo svolgimento di mansioni che esulassero dal profilo proprio di riferimento, il ricorso non può essere accolto per parte de qua.
Per l'effetto deve ritenersi priva di fondamento anche la domanda volta alla condanna della parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive.
Il ricorrente deduce inoltre di aver sempre svolto un orario di lavoro superiore a quello indicato nel proprio contratto di lavoro e di aver perciò maturato il diritto al pagamento dello straordinario.
In generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. La Suprema Corte, anche di recente
(Cass. ord. n. 21512/2019), ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore.
In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Di contro, per quanto riguarda il lavoro straordinario, sussiste un rigoroso onere della prova in capo al lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario (Cass. 16 febbraio
2009, n. 3714), il quale esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo: secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (da ultimo Sent. n. 13150/2018; Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass.
9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738;) e, tale onere, non può essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice. Quanto affermato costituisce la proiezione del principio guida di
6 cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Sez. L, sent. n. 8006 del 14.08.1998). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario
(Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza del 17 ottobre 2001 n. 12695). Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di dedurre specificamente - e provare - non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998).
Ciò premesso, innanzitutto osservarsi che nel caso di specie la parte datoriale ha prodotto in atti l'accordo sindacale, sottoscritto anche dal ricorrente, in virtù del quale l'orario ordinario di lavoro è stato innalzato da 40 a 48 ore settimanali. Tale accordo non risulta contestato dal ricorrente.
Quanto all'orario di lavoro svolto, deve ritenersi che il ricorrente non ha adempiuto alla prova su di esso incombente, siccome delineata dalla richiamata giurisprudenza. Nello specifico, la documentazione prodotta in atti non consente di ricostruire in modo chiaro e preciso l'orario di lavoro del ricorrente e di stabilire con esattezza quali turni lo stesso svolgesse e in che occasioni egli effettuava l'ulteriore attività di procacciatore di affari.
Invero, la resistente, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto che il ricorrente svolgeva la sua prestazione, su turnazione, o dalle ore 23.00 alle ore 06.15 o dalle ore 17.00 alle ore 23,15; che dal mese di febbraio 2016 al mese di febbraio del 2018, e per due o tre giorni al mese, in coincidenza con il pagamento delle pensioni, svolgeva servizio di piantonamento fisso presso l'ufficio postale di
Boscotrecase esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00; che in tali occasioni, non svolgeva il turno di notte né prima né dopo il detto servizio, ma la prestazione rientrava nell'ambito del
7 complessivo orario di lavoro settimanale;
saltuariamente, circa per due giornate al mese, svolgeva servizio di riscossione delle fatture di pagamento e di procacciamento di clienti, sempre dalle ore
09.00 alle ore 13.00.
Dalla prova orale espletata è emerso poi che “conosco in quanto siamo stati Parte_1
dipendenti della . Io sono stato assunto nel 2012 e è arrivato qualche CP_1 Parte_1 annetto dopo. (…) adr io ero il responsabile operativo e gestivo tutti i servizi operativi della vigilanza. Con
lavorava il turno notturno dalle 23.00 alle 06.00 su sei giorni a settimana. dopo c'era Parte_1 un giorno di riposo. adr all'inizio di ogni mese andava all'ufficio postale di Boscotrecase Parte_1
dalle 8.15 alle 13.00 e talvolta finiva anche alle 12.00 o alle 11.00 sulla base delle richieste dell'ufficio. ribadisco questo accadeva ogni 2 o 3 giorni al mese all'inizio del mese cioè quando pagavano le pensioni” (cfr. dichiarazioni teste ). Il teste invece, ha affermato che: Tes_1 Tes_3
“Per scelta dello stesso ricorrente, svolgeva la sua prestazione a turnazione o dalle ore 23.00 alle ore 06.15 o dalle ore 17.00 alle ore 23,15” […] “Dal mese di febbraio 2016 al mese di febbraio del
2018, solo per due o tre giorni al mese, in coincidenza con il pagamento delle pensioni, il ricorrente svolgeva servizio di piantonamento fisso presso l'ufficio postale di Boscotrecase esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00. In tali occasioni non svolgeva né aveva svolto in precedenza il turno di notte, ma la prestazione rientrava nell'ambito del complessivo orario di lavoro settimanale di 40 ore” [...] “se si fa la notte non si viene chiamati la mattina per il piantonamento alla Posta questo secondo quello che io so, vale per me e per gli altri”. “Mi risulta che faceva la guardia notturna e i primi giorni del mese dopo la notte andava a fare la postale” (cfr. dichiarazioni ). Persona_1
“Alle 6.00 andavamo a posare l'autovettura dell'istituto e verso le 7.15 prendevamo di nuovo l'auto per fare l'ufficio postale a Boscoreale dalle 8.20 alle 13.20. Presso l'ufficio postale facevamo piantonamento fisso e questo succedeva dal primo al sei del mese, tutti i mesi per ¾ anni […] Dopo il sei del mese, alcune volte dopo il pattugliamento notturno aiutavo a girare per i clienti Parte_1
a riscuotere le fatture dell'istituto. Facevamo il giro dei negozi per la riscossione dalle 8.30 del mattino alle 14.00 e questo lo facevamo dopo il pattugliamento notturno. Dopo fatta la riscossione andavamo a Baiano dalla sig.ra alla quale consegnavamo i soldi e con la quale facevamo Pt_3 scarico fatture […] So che il ha sempre svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro il Parte_1
servizio di pattugliamento notturno dalle ore 23.00 alle ore 6.00 e il servizio di riscossione dalle ore
8.30 alle ore 14.00” (cfr. dichiarazioni ). Testimone_4
Il quadro probatorio delineatosi nel presente giudizio, dunque, non consente di accogliere la domanda con riferimento allo straordinario, stante la genericità delle dichiarazioni fornite dai testi che non consentono di circoscrivere nel tempo l'attività pacificamente svolta dal ricorrente.
8 Detto quadro probatorio invero non consente neppure l'accoglimento della domanda in merito alle ferie e festività non godute, in quanto non è stato provato in quali giorni, contrariamente a quanto indicato nelle buste paga debitamente quietanzate, il ricorrente ha invece svolto la propria prestazione lavorativa senza percepire la conseguente indennità sostitutiva. Sul punto il : “Godevamo Tes_1 di ferie per un paio di settimane nel periodo estivo e durante l'anno su richiesta del dipendente che si cercava di accontentare”; il “in ordine alla ferie veniva fatto un piano ferie su cui ciascuno Tes_3 fa la sua richiesta e di solito venivano concesse a tutti”. Peraltro, dalle buste paga versate in atti la voce retributiva de qua risulta indicata, pertanto, era compito del ricorrente indicare in modo ancor più specifico in quali occasioni avrebbe svolto l'attività lavorativa nelle giornate indicate come festività nel CCNL di riferimento, senza ricevere la relativa indennità.
Non si ritengono sufficienti ai fini dell'accoglimento delle domande siccome proposte dal ricorrente le dichiarazioni resa dal teste e , i quali hanno dichiarato di aver Per_1 Testimone_5
lavorato in favore della resistente ma in turni e in luoghi diversi da quelli del ricorrente e di non essere andati in pattuglia con lui. Tale circostanza impedisce agli stessi di poter riferire su circostanze apprese direttamente, limitandosi ad una mera testimonianza de relato.
In merito all'indennità lavoro notturno zona stradale e all'indennità di rischio zona stradale deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato le condizioni previste al CCNL ai fini della maturazione del rivendicato diritto, limitandosi ad indicare l'importo giornaliero di detta indennità (cfr. pag. 13 del ricorso).
A questo punto deve essere analizzata la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente ed avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento del risarcimento del danno arrecato alla società nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Nello specifico, la parte resistente ha lamentato che il ricorrente avrebbe posto in essere una condotta sleale di sviamento della clientela, allorquando, dopo essersi dimesso ed essere stato assunto presso la società concorrente , avrebbe condotto con sé presso la nuova società tutti i clienti Org_4
della resistente della sua ex zona di riferimento sottratto i clienti della resistente e condotto gli stessi presso la nuova società datoriale;
lo stesso avrebbe fatto con alcuni colleghi di lavoro, i quali sarebbero stati convinti proprio dal a dimettersi e iniziare il proprio rapporto di lavoro con Parte_1
la Org_4
Ebbene, in generale deve ritenersi lecito oltre che fisiologico che l'ex dipendente possa svolgere una attività lavorativa in concorrenza con la precedente azienda, venendo assunto da un'azienda del medesimo settore, dovendosi ritenere al contrario più rara l'ipotesi in cui un dipendente, dopo aver acquisito una certa professionalità e conoscenza in un settore, decida di cambiare completamente professione.
9 Se ciò, come detto, fa parte delle ordinarie dinamiche di mercato, deve ritenersi che l'ex dipendente, cessato il rapporto e con esso anche il vincolo di fedeltà, in base al dettato codicistico (art. 2598 e ss.
C.c.), ha comunque il divieto di porre in essere condotte che possano alterare la concorrenza tra le due società, come quella di utilizzare le informazioni di cui è a conoscenza in virtù del precedente rapporto al fine di sottrarre all'ex datore di lavoro la clientela.
Allo stesso modo è vietata ai sensi dell'art. 2598 c.c. la condotta dell'ex dipendente che convinca altri colleghi a dimettersi ed instaurare un rapporto di lavoro con la nuova società.
Ciò premesso in generale, nel caso in esame, deve ritenersi che nulla sia stato provato e che pertanto la domanda vada rigettata in parte de qua per assenza di prova. La parte datoriale, infatti, sulla quale evidentemente incombe l'onere probatorio in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non ha fornito alcun elemento di prova da cui possa dedursi che il recesso effettuato dai diversi esercenti dell'ex zona di competenza del sia stato determinato da una attività di sviamento della Parte_1 clientela da quest'ultimo posta in essere. Allo stesso modo non vi è prova che gli ex colleghi del ricorrente si siano dimessi a causa del . Parte_1
I testi escussi hanno confermato che i clienti in precedenza gestiti dal ricorrente hanno recesso il rapporto e hanno stipulato un nuovo contratto con la ma ciò non risulta determinante ai Org_4 fini dell'accoglimento della domanda;
ciò a maggior ragione se si considera che è circostanza pacifica che in concomitanza alle dimissioni del ricorrente l' veniva raggiunta da una interdittiva CP_3
antimafia.
Infine, in merito alla domanda sull'indennità sostitutiva del preavviso, in punto di diritto deve essere premesso che l'art. 2118 c.c. stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso e che, in mancanza, il recedente è tenuto verso l'altra parte ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Il successivo art. 2119 c.c. prevede che ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Precisa altresì che il prestatore di lavoro che recede per giusta causa ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Nel tempo, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore può recedere dal rapporto senza alcun obbligo di preavviso se sussiste un inadempimento contrattuale e, quindi, se da parte del datore di lavoro vi sia una inosservanza degli obblighi contrattuali talmente grave da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre osservato che il lavoratore subordinato che recede dal contratto non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione della giusta causa, e in particolare all'esplicazione contestuale, o pressoché immediata, rispetto al recesso delle ragioni delle dimissioni,
10 atteso che le formalità di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 concernono soltanto il recesso del datore di lavoro. Tuttavia, la mancata manifestazione immediata della giusta causa può acquistare rilievo negativo, nel senso di far escludere quel rapporto di causalità che deve esistere fra giusta causa e recesso (cfr. Cass. n. 15079/2014; Cass. n. 1434/1993, Cass. nn. 3898/1999; Cass. n. 23455/2004).
Ebbene, nel caso in esame risulta circostanza incontestata che il ricorrente non abbia fornito alcun preavviso;
tuttavia, il ricorrente sostiene che di aver esercitato il recesso per giusta causa essendo stata raggiunta la società resistente da una interdittiva antimafia e risultando inattiva . La circostanza della sussistenza di tale interdittiva è incontestata. La resistente su cui incombeva il relativo onus probandi, non ha dimostrato di aver proseguito la propria attività successivamente alla predetta misura, pertanto in assenza di tale prova la relativa domanda riconvezionale non può trovare accoglimento. Nè i testi escussi hanno saputo riferire con sufficiente specificità a quale titolo sia proseguita l'attività della società interdetta e dopo quanto tempo dall'interdittiva sia stata eventualmente intrapresa tale attività.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate stante l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 10.07.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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