Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01988/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2021, proposto da ER CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Campanelli, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi dell'Insubria, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento:
- della nota avente ad oggetto «Posti residui all'esito dell'immatricolazione degli aventi diritto – Concorso terminato», pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria il 28 ottobre 2021, con la quale l'Ateneo ha dato atto che al termine della procedura concorsuale indetta l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria - A.A. 2021/2022 risultano posti disponibili non utilizzati;
- dell'«esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione sulla base dei criteri indicati all'art. 4 del Bando di concorso» adottato dall'Università degli Studi dell'Insubria in seno alla procedura concorsuale indetta l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria - A.A. 2021/2022, pubblicato il 11 ottobre 2021 sul sito istituzionale di Ateneo;
- dell'«Elenco delle domande di partecipazione ammesse alla valutazione ovvero non ammesse alla valutazione perché non in regola con la procedura di cui all'art. 3 (completezza e validità della documentazione presentata e pagamento del contributo di partecipazione entro il 17 agosto 2021)» adottato dall'Università degli Studi dell'Insubria in seno alla procedura concorsuale indetta l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria - A.A. 2021/2022, pubblicato il 15 settembre 2021 sul sito istituzionale di Ateneo;
- del Bando di concorso «per l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria - A.A. 2021/2022», adottato dall'Università degli Studi dell'Insubria, il 7 luglio 2021 e successivamente pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse del ricorrente e in atto non conosciuto:
- del D.M. Mur n. 730 del 25 giugno 2021 recante le «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022», Allegato 2 punti 12, 13 e 14; - del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria, adottato ai sensi del DM 270/2004 ed emanato con Decreto 8 aprile 2010, n. 15863 s.m.i.;
- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2021/2022 adottato dall'Università degli Studi dell'Insubria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell'Insubria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto con modalità MI AM , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con ricorso regolarmente notificato e depositato la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, unitamente agli atti connessi e presupposti, della nota avente ad oggetto «Posti residui all'esito dell'immatricolazione degli aventi diritto – Concorso terminato», pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria il 28 ottobre 2021, con la quale l'Ateneo ha dato atto che al termine della procedura concorsuale indetta l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria - A.A. 2021/2022 risultano posti disponibili non utilizzati;
Rilevato che con la memoria del 6 marzo 2025 è stata depositata rinuncia al ricorso firmata dalla parte ricorrente personalmente, e notificata poi all’Amministrazione resistente, che non si è opposta;
Rilevato che, in caso di rinuncia al ricorso, il c.p.a. prevede quanto segue:
- che il giudizio deve essere dichiarato estinto (art. 35, comma 2, lett. “c”), salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano (art. 84, comma 3, secondo periodo);
- che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle (art. 84, comma 2);
- che l’estinzione viene dichiarata con sentenza se si verifica o venga accertata all’udienza di discussione (art. 85, comma 9);
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, che:
- il Collegio non può che prendere atto della suindicata rinuncia al ricorso (e della espressa adesione della controparte costituita) e quindi dichiarare l’estinzione del presente giudizio;
- sussistono giusti motivi (in ragione dell’espressa richiesta concorde delle parti costituite) per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 tenuta da remoto con modalità MI AM con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO