Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, all'udienza del 12/03/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10356/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di beni, pendente
TRA
C.F. e P.IVA , in persona dell'Amministratore e Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., sig. , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Francesco Crispi, n. 62 Parte_2
presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Cicchella, C.F. , e Stefano Curcio, C.F._1
C.F. , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._2
Opponente
E
P.IVA dichiarato con sentenza n. 59/2017 Controparte_1 P.IVA_2
resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 7 aprile 2017, in persona del Curatore fallimentare, dott.
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. Diaz n. 8, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Daniela Russo, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._3
atti;
Opposto
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il presso il Tribunale di Napoli, il
[...]
in persona del Curatore p.t., ha richiesto formale ingiunzione per la consegna dei Controparte_1
beni ex art. 639 c.p.c.. Con decreto ingiuntivo n. 2573/2023 del 20/03/2023, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda, ha ingiunto la consegna in favore del dei Controparte_1
beni dettagliatamente indicati nel decreto monitorio. ha proposto Parte_1
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
relativa conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 30 novembre 2023, all'esito della prima udienza del 22.11.2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, rappresentata dal verbale di consegna di beni mobili datato 11.04.2016. Con la medesima ordinanza è stato disposto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010, con assegnazione al creditore opposto del termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la sua introduzione, con rinvio all'udienza del 27 maggio 2024 per la verifica della mediazione e per il prosieguo.
Con le note di trattazione scritta, l'opponente ha dato atto del mancato esperimento della procedura di mediazione e chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. La causa
è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la discussione e decisone e viene decisa all'esito dell'odierna udienza, con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
In via preliminare e assorbente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda in quanto la parte opposta, a tanto onerata con ordinanza del 30.11.2023, non ha provveduto a dare avvio al procedimento di mediazione obbligatoria.
Ed infatti, per la presente controversia, avente ad oggetto l'affitto di aziende, trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. 28/2010, per cui "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di...affitto di aziende...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto...
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Trattandosi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, così come disposto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010. Nel caso di specie è stato assegnato alla parte opposta (ricorrente nel procedimento monitorio) il termine di giorni 15 dalla comunicazione dell'ordinanza del 30.11.2023 per introdurre il procedimento di mediazione.
Non essendo stata avviata dall'opposta la procedura di mediazione entro il predetto termine, la conseguenza è la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte opposta, che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità, non avendo instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria nei termini assegnati e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore di riferimento in relazione all'attività concretamente svolta e alla semplicità della difesa espletata, che fa ritenere equo attenersi ai minimi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto, revoca il D.I. n. 2573/2023 del 20/03/2023 emesso da questo Tribunale;
2) condanna l'opposto, a pagare le spese del giudizio di opposizione Controparte_1 in favore dell'opponente, che liquida in euro 2.100,00, oltre IVA Parte_1
e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Napoli il 12/03/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro