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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1259/2021 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1708/2020, deliberata il 11.11.2020 e pubblicata il 26.11.2020 (n. 3000404/2012 RG); divisione di beni ereditari;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Barbieri (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. Antonio Di Santo (c.f. C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
E
c.f. , CP_2 C.F._5 difesa dall'avv. Antonio Guarino (c.f. C.F._6
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva procedersi alla CP_1 divisione giudiziale dei beni ad essa pervenuti in successione mortis causa dal proprio genitore e del fratello attualmente in comunione ON Controparte_3 pro indivisa con gli fratelli e in particolare deduceva che CP_2 Parte_1 facevano parte dell'asse ereditario i seguenti cespiti: fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto n. 8, riportato in catasto del comune di
Cerreto Sannita al foglio 16, p.lla 552, fabbricato sito alla via Telesina, riportato in catasto del comune di Cerreto Sannita al foglio 17, p.lla 395; fondo sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 23, p.lla 19, fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 16, p.lle 602, 1446, 1304, 1305; fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 16, p.lle 1307, 1308, 1309;
Chiedeva, quindi, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria eventualmente mediante anche la nomina di un esperto per la stima dei beni facenti parte della massa e la redazione di un comodo progetto di divisione, nonché la condanna del convenuto
che si trovava nella disponibilità esclusiva del compendio ereditario, a Parte_1 rendere il conto della gestione ed al pagamento dei frutti percepiti.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva il quale Parte_1 non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria come avanzata da parte attrice, ma insisteva per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti di condanna al pagamento dei frutti percepiti eccependo di non essere mai stato nel possesso esclusivo dei beni ereditari, i quali, invece, erano stati posseduti esclusivamente da madre delle parti in causa. Si costituiva anche Persona_2
l'altra convenuta la quale non si opponeva alla domanda di divisione, CP_2 deduceva che il possesso esclusivo dei beni ereditari era stato sempre di e Parte_1 di nei cui confronti avanzava, quindi, domanda di condanna al Persona_2 pagamento dei frutti percepiti dalla data dell'apertura della successione. Sull'assunto,
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IV sezione civile
poi, che era ugualmente comproprietaria degli immobili per cui è Persona_2 causa avanzava istanza di integrazione del contraddittorio.
Il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed Persona_2 onerava le parti al deposito della documentazione inerente i titoli di proprietà sugli immobili oggetto di causa.”.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza indicata in epigrafe, ha statuito quanto segue:
“Stabilisce che il patrimonio relitto da e sia diviso ON Controparte_3 secondo le quote indicate nell' elaborato peritale in atti in data 09.01.2014 a firma del
CTU ing. e attribuisce, per l'effetto, ai condividenti le seguenti porzioni: a Per_3
fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto n. 8, riportato in catasto del Parte_1 comune di Cerreto Sannita al foglio 16, p.lla 552, fabbricato sito alla via Telesina, riportato in catasto del comune di Cerreto Sannita al foglio 17, p.lla 395; fondo sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 23, p.lla 19, fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 16, p.lle 602, 1446, 1304, 1305; fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 16, p.lle 1307, 1308, 1309; con conguaglio a dare in favore di
[...]
e di € 4481,13 ciascuno;
CP_2 CP_1
: conguaglio ad avere € 4481,13; CP_1
: conguaglio ad avere € 4481,13 CP_2
A conguaglio ad avere € 13433,40. Persona_2 condanna al pagamento in favore di e della Parte_1 CP_2 CP_1 somma di € 3856,75 quale quota del dossier titoli intestato al de cuius e prelevato dal
ed in favore di della somma di € 11570,25 per le Parte_1 Persona_2 medesime causali, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo
Ordina al Conservatore dei RR.II competente di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero di ogni responsabilità al riguardo. compensa tra le parti le spese di lite.”.
La predetta sentenza è stata successivamente corretta dal Tribunale, con ordinanza del 29.1.2021, nella parte in cui è scritto “Stabilisce che il patrimonio relitto da e sia diviso secondo le quote indicate ON Controparte_3 nell'elaborato peritale in atti in data 09.01.2014 a firma del CTU ing. e Per_3 attribuisce, per l'effetto, ai condividenti le seguenti porzioni: a fabbricato Parte_1 sito alla contrada Cesine di Sotto n.8, riportato in catasto del Comune di Cerreto
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IV sezione civile
Sannita al foglio 16, p.lla 552, fabbricato sito alla via Telesina, riportato in catasto del comune di Cerreto Sannita al foglio 17, p.lla 395; fondo sito alla Contrada Cesine di
Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto Sannita al foglio 23, p.lla 19, fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto Sannita al foglio 16, p.lle 602, 1446, 1304, 1305; fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto Sannita al foglio 16, p.lle 1307, 1308, 1309; con conguaglio a dare in favore di e di € 4481,13 ciascuno;
CP_2 CP_1
conguaglio ad avere € 4481,13; conguaglio ad avere € CP_1 CP_2
4481,13”, deve leggersi:
“Stabilisce che il patrimonio relitto da e sia diviso ON Controparte_3 secondo le quote indicate nell'elaborato peritale in atti in data 09.01.2014 a firma del
CTU ing. e attribuisce, per l'effetto, ai condividenti le seguenti porzioni: a Per_3
fabbricato sito alla contrada Cesine di Sotto n.8, riportato in catasto del Parte_1 comune di Cerreto Sannita al foglio 16,p.lla 552, fabbricato sito alla via Telesina, riportato in catasto del comune di Cerreto Sannita al foglio 17,p.lla 395; fondo sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 23, p.lla 19, fabbricato sito alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 16, p.lle 602, 1446, 1304, 1305; fabbricato sito alla contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto del comune di Cerreto
Sannita al foglio 16, p.lle 1307, 1308, 1309; con conguaglio a dare in favore di
[...]
e di € 4481,13 ciascuno (quota successione CP_2 CP_1 Controparte_3 ed € 23156,80 ciascuno (quota successione e di di € ON Persona_2
18835,60 (quota successione ed € 13433,40 (quota successione ON [...]
; Controparte_3
: conguaglio ad avere da € 4481,13 (quota successione CP_1 Parte_1 [...]
ed € 23156,80 (quota successione , Controparte_3 ON
: conguaglio ad avere da € 4481,13 (quota successione CP_2 Parte_1 [...]
e di € 23156,80 (quota successione Controparte_3 ON
A conguaglio ad avere da di € 13433,40 (quota Persona_2 Parte_1 successione ed € 18835,60 (quota successione Controparte_3 ON condanna al pagamento in favore di e della Parte_1 CP_2 CP_1 somma di € 3856,75 quale quota del dossier titoli intestato al de cuius e prelevato dal
ed € 10.800 ciascuno a titolo di rimborso di frutti civili per il possesso Parte_1 esclusivo dei beni ereditari, ed in favore di della somma di € 11.570,25 Persona_2
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IV sezione civile
quale quota del dossier titoli intestato al de cuius e prelevato dal oltre Parte_1 interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
a pag.4 dove è scritto “favore del coniuge pari ai 2/3 in favore di ciascun figlio 1/3” deve leggersi “ favore del coniuge pari ai 1/3 in favore dei figli 2/3” e pag. 5 laddove è scritto
:” ha ceduto” deve leggersi:” ha ricevuto”, a pag. 5 laddove è scritto Parte_1
“parte attrice e ” deve leggersi” parte attrice e .”. CP_1 CP_2
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia la Corte di Appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma delle impugnate sentenza ed ordinanza, previa revoca dell'ordinanza istruttoria dell'8 febbraio 2018, così provvedere:
1)-stabilire che il patrimonio relitto da e da sia ON Controparte_3 diviso mediante la seguente attribuzione:
- a : a) fabbricato sito in Cerreto Sannita alla contrada Cesine di Parte_1
Sottto n.8, riportato in catasto al foglio 16,p.lla 552; b) fabbricato sito in Cerreto
Sannita, alla via Telesina, riportato in catasto al foglio 17, p.lla 395; c) fondo rustico sito in Cerreto Sannita alla Contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto al foglio
23,p.lla 19; d) fondo rustico sito in Cerreto Sannita alla contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto al foglio 16, p.lle 602, 1446, 1304, 1305 e 1306; e) fondo rustico sito in Cerreto Sannita alla contrada Cesine di Sotto, riportato in catasto al foglio 16, p.lle
1307, 1308, 1309; f) fondo rustico sito in Cerreto Sannita, riportato in catasto al foglio
16, p.lla 603; g) fondo rustico sito in San Lorenzello, riportato in catasto al foglio
13,p.lla 227; con conguaglio a favore di e di € 4.481,13 ciascuna (quota CP_2 CP_1 successione di ed € 23.156,80 (quota successione di Controparte_3 [...]
; Per_1
a favore di : conguaglio ad avere da € 4.481,13 (quota CP_1 Parte_1 successione ed € 23.156,80 (quota di successione Controparte_3 [...]
Per_1
a favore di : conguaglio ad avere da € 4.481,13 (quota CP_2 Parte_1 successione ed € 23.156,80 (quota successione Controparte_3 ON
2)Porre a carico di il rimborso dei frutti civili per il possesso esclusivo di Parte_1 alcuni beni ereditari, nella misura di € 5.400,00 in favore di e di CP_1 [...]
CP_2
3)-compensare tra le parti le spese di lite
4)-Ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità.”.
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IV sezione civile ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come segue: CP_1
“- rigettare tutte le domande proposte nel procedimento per cui è causa nell'interesse dell'odierno appellante Signor - eccezion fatta per la richiesta di conferma Parte_1 parziale della sentenza di primo grado - in quanto le medesime sono improponibili, improcedibili, inammissibili, illegittime, nulle e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso accogliere tutte le domande proposte nel procedimento per cui è causa nell'interesse dell'odierna appellata anche quelle rimaste assorbite nella CP_1 sentenza di primo grado favorevole ed in caso di riforma della stessa, con rigetto di ogni avversa domanda;
- condannare controparte al pagamento, in favore della SI , delle spese CP_1
e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato Antonio
Di Santo il quale si dichiara antistatario.”.
si è costituita ed ha chiesto: CP_2
“Dichiarare, per quanto di ragione, e relativamente al PRIMO MOTIVO, SECONDO
MOTIVO, TERZO MOTIVO nella parte in cui si chiede di escludere la somma attribuita, a titolo di quota dosser titoli, intestato al decuis e Persona_4 prelevato dall'appellante alle coeredi e di € Parte_1 CP_2 CP_1
3856,75 cadauno, ed al , inammissibile e comunque rigettare CP_4 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la Sentenza n. 1708/2020 del Tribunale di Benevento, così come Pt_1 corretta a seguito di Istanza di Correzione errore materiale.
Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive oltre rimborso forfettario 15%, e cpa.”.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.9.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - L'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
ha lamentato che il Tribunale di Benevento ha Parte_1 erroneamente ritenuto procedibile la domanda proposta da , avendo CP_1 la stessa depositato tempestivamente la documentazione ipocatastale relativa ai beni da dividere, prima della scadenza dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ. Ed, invece, il termine ex art. 183 comma VI n. 2) cod. proc. civ. era stato fissato al 16.4.2014, mentre le certificazioni notarile sostitutive sono state depositate il 12.2018, ben oltre quel termine.
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IV sezione civile
Ha ribadito, dunque, che la domanda di divisione va dichiarata improcedibile.
Il motivo dev'essere respinto.
Questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nel giudizio divisorio, la prova della comproprietà dei beni immobili, che pure deve essere fornita, non è soggetta a regole particolari, come nella revindica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa. La peculiarità dei giudizi di divisione impone di ritenere che la prova suddetta può essere fornita in qualsiasi momento del processo ed addirittura potrebbe essere omessa, ove non vi sia contestazione delle parti sull'appartenenza dei beni al de cuius, oppure rimessa ad elementi presuntivi oppure, ancora, devoluta all'attività del c.t.u., in sede di operazioni di accertamento della massa e formazione delle quote. E' possibile anche per il giudice fare ordine alle parti di produrre la documentazione ipocatastale, necessaria al fine di compiere le operazioni divisionali, al di fuori delle ordinarie preclusioni processuali (Cass. n. 10067/2020).
In tale prospettiva la Corte di legittimità ha chiarito che, nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n.
6228/2023; Cass. n. 10067/2020). In tal genere di giudizi divisori, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi (Cass. n. 6228/2023; Cass. n.
10067/2020).
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
La documentazione ipocatastale oppure la relazione notarile è necessaria a provare l'esistenza di litisconsorti, aventi causa o creditori, ai sensi degli artt.
1113 cod. civ. e 784 cod. proc. civ., ma l'appartenenza dei beni al de cuius, come appena rilevato, può essere ritenuta provata anche in assenza di tale documento, sulla scorta della non-contestazione tra i condividenti o di elementi presuntivi od, anche, degli accertamenti eseguiti dal consulente d'ufficio, in sede di accertamenti peritali sugli immobili del compendio.
Comunque, vale rilevare che, in questa controversia, nessuno dei coeredi di e ha sollevato ON Controparte_3 Persona_2 contestazioni sulla titolarità dei beni appartenuti ai loro danti causa e sulla corretta loro ricomprensione nella massa da dividere. Neanche l'appellante,
, che ha sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda di Parte_1 scioglimento della comunione, ha mai contestato la proprietà dei beni immobili ricompresi nell'eredità, ed, anzi, l'ha ritenuta un dato acquisito, tanto che, anche nelle conclusioni dell'atto di appello, non ha concluso per l'improcedibilità della domanda, ma ha chiesto l'attribuzione dei beni ereditari, sebbene mediante rettifica delle statuizioni adottate dal Tribunale di Benevento.
§ - IL PRELIEVO DELLE SOMME DAL CONTO CORRENTE
ha lamentato l'anomala acquisizione della Parte_1 documentazione bancaria relativa ai titoli ed al conto corrente cointestato al de cuius , in quanto l'attrice non si è attivata a procurarsi Controparte_3 detti documenti, limitandosi ad affermare l'esistenza di detti beni, ed il Giudice,
a termini ex art. 183 cod. proc. civ. abbondantemente scaduti, ha autorizzato il c.t.u. ad acquisire presso la tutti i titoli intestati al fratello CP_5 premorto.
Ha aggiunto che il Tribunale è caduto comunque in errore nel ritenere che le movimentazioni sul conto titoli e sul conto corrente di Controparte_3
siano state effettuate in nome proprio da esso , il quale si è
[...] Parte_1 visto addebitare dalla sentenza la somma di circa € 20.000,00, a titolo di conguaglio da corrispondere alla madre ed alle sorelle. Dagli atti risulta che il conto titoli ed il conto corrente erano cointestati, con pari facoltà di operare e con firma disgiunta, ad ed alla madre, ed Controparte_3 Persona_2 entrambi, nel 2008, avevano rilasciato delega ad esso di effettuare Parte_1 ogni tipo di operazione.
Ha sostenuto, quindi, che il prelievo delle somme giacenti e la contestuale emissione di assegni circolari sono stati effettuati nel dicembre 2010 per conto della madre rimasta unica intestataria dei predetti Persona_2
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile rapporti bancari, essendo nel frattempo deceduto il figlio . A Controparte_3 norma dell'art. 1854 cod. civ., la madre aveva il diritto, anche dopo la morte del figlio , di disporre dell'intero saldo creditore e ciò è avvenuto Controparte_3 tramite il soggetto delegato. Pertanto, esso ha operato quale Parte_1 delegato e non in nome proprio, sicchè le sorelle ed avrebbero CP_1 CP_2 dovuto trasferire la questione nell'ambito della successione della madre, non avendo titolo di accampare nel presente giudizio le loro pretese direttamente nei confronti del germano Pt_1
I motivi devono essere respinti.
La documentazione relativa alle somme depositate sul conto corrente e sul conto titoli è stata legittimamente acquisita al processo, in ragione delle considerazioni già sopra svolte, trattandosi di beni del compendio ereditario.
Peraltro, sia che , nei rispettivi atti introduttivi CP_2 CP_1 nel primo grado, hanno fatto esplicito riferimento all'esistenza del conto corrente e dei titoli depositati presso la e ne hanno chiesto CP_5
l'accorpamento alla massa da dividere.
, delegato ad operare sul conto corrente cointestato alla Parte_1 madre ed al fratello (premorto) , ha disposto dell'intera somma Controparte_3 ivi depositata, pari ad € 46.281,00, in data 17.12.2010, quindi dopo la morte del germano. Non vi è alcuna prova che l'appellante abbia prelevato somme su incarico della madre, né tantomeno che le abbia a lei riconsegnate. In altri termini, non ha fornito alcuna dimostrazione di aver operato quale delegato di rimasta in quel momento unica titolare del conto corrente, né Persona_2 di aver disposto delle somme su incarico e conformemente alla volontà espressa da lei.
Peraltro, anche a voler ipotizzare che il prelievo delle somme sia avvenuto su incarico della madre-cointestataria, ciò non potrebbe esonerare quest'ultima e neanche il coerede-delegato, dall'obbligo di Parte_1 rendiconto. In argomento, la Corte regolatrice ha puntualizzato che, pur essendo uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, resta ferma la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto (Cass. n. 7862/2021).
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Pertanto, il Tribunale di Benevento ha correttamente ricompreso la somma suddetta tra i beni caduti in successione e ne ha tenuto conto ai fini della restituzione, da parte di . Parte_1
§ - L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI ED I CONGUAGLI
ha sostenuto che in tutte le tre perizie tecniche d'ufficio – Parte_1 quella del 18.9.2015, quella del 27.2.2017 e quella del 4.5.2018 – si fa riferimento anche a beni del tutto dimenticati dal Tribunale e precisamente al fondo in
Cerreto Sannita riportato in catasto al fol. 16 p.lla 603, al fol. 16 p.lla 1306 ed al fondo in San Lorenzello, riportato in catasto al fol. 13 p.lla 227.
Il motivo merita parziale accoglimento.
Dalla relazione peritale in data 16.9.2015 (a fol. 12) si ricava che il fondo in Cerreto Sannita, al fol. 16 p.lla 603 è stato frazionato ed, unitamente all'originaria p.lla 492, ha generato le attuali p.lle 1304, 1305, 1306, 1307, 1308 ed
1309. Si ricava, inoltre, che la p.lla 1306 veniva soppressa e generava le p.lle
1446, 1447 ed 1448, queste ultime due accorpate al fabbricato al fol. 16 p.lla 552.
Non vi è stata, pertanto, alcuna pretermissione delle predette porzioni, ma solo una variazione identificativa dei mappali catastali.
Risulta, invece, fondata la doglianza dell'appellante relativa all'omessa attribuzione della quota di 1/6 del terreno in S. Lorenzello, al fol. 13, p.lla 227, che, secondo il progetto redatto dal c.t.u., a fol. 33 della relazione in data
16.9.2015, va ricompresa nella quota di (“… gli viene attribuito Parte_1
l'intero fabbricato in Cerreto Sannita alla contrada Cesine di Sotto, censito al fg. 16,
p.lla 552 oltre il terreno ad esso circostante (p.lle nn. 602, 1304, 1305, 1307, 1308,1309
e 1446), nonché l'intero terreno in Cerreto Sannita, fg. 23, p.lla 19, più la quota di 1/6 del terreno in San Lorenzello al fg. 13, p.lla 227 …”).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del
Tribunale di Napoli va rettificata mediante la statuizione che, nella quota di
, va compresa la quota di 1/6 del terreno in Cerreto Sannita, in Parte_1 catasto al fol. 13, p.lla 227.
L'appellante ha lamentato, inoltre, che il Tribunale ha trascurato di considerare che con atto notar del 3.8.2009, Persona_2 Persona_5 rep. 27073, racc. 12300, gli ha trasferito tutti i suoi diritti immobiliari (compresi quelli ricevuti mortis causa dal marito e dal figlio ), ma Per_1 Controparte_3 nel dispositivo di sentenza, ha poi stabilito che la madre debba ricevere da esso il conguaglio di € 18.835,60, quale quota della successione di Pt_1 Per_1
, nonché € 13.433,40, quale quota della successione di
[...] Controparte_3
.
[...]
10 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Ha opinato che la statuizione è contraddittoria ed illogica, perché alla data di stipula del contratto di vitalizio, il marito ed il figlio erano già deceduti, sicchè i predetti conguagli, in favore di non sono dovuti. Persona_2
Ha sostenuto che analoghe considerazioni devono valere anche per il dossier titoli, per cui non è da lui dovuta la somma di € 23.140,50, quale saldo creditore del conto corrente, dei titoli obbligazionari e dei BTP, oltre interessi.
Il motivo merita accoglimento soltanto limitatamente ai conguagli spettanti alla quota di a carico di . Persona_2 Parte_1
Infatti, con il contratto di vitalizio per notar del Persona_5
3.8.2009, rep. 27073, racc. 12300, la madre aveva trasferito al figlio tutti Pt_1
i diritti a lei spettanti sulle successioni dal marito e dal figlio premorto, per cui i conguagli di € 18.835,60, quale quota della successione di e di € ON
13.433,40, quale quota della successione di , non sono Controparte_3 dovuti da Pt_1
Al contrario, va respinta la censura relativa all'importo rinveniente dal conto corrente e dal dossier titoli, per le considerazioni già sopra svolte, in relazione all'obbligo di rendiconto spettante a , per effetto dei Parte_1 prelievi delle somme da lui eseguiti.
§ - I FRUTTI CIVILI PER IL GODIMENTO DEGLI IMMOBILI
L'appellante ha recriminato contro la condanna, a suo carico, al pagamento, ad ed a , della somma di € 10.800,00 per CP_2 CP_1 ciascuna, “… a titolo di rimborso frutti civili per il possesso esclusivo dei beni ereditari
…” ed ha evidenziato che, dall'interrogatorio formale di esso istante e dalla testimonianza del marito di è emerso che quest'ultimo ha utilizzato CP_1 il locale-deposito al piano seminterrato dell'immobile per la custodia dei propri mezzi agricoli. Inoltre, la circostante area pertinenziale di cui ai mappali 1307,
1308 e 1309, era di esclusiva proprietà del de cuius che l'ha Controparte_3 posseduta fino alla morte, avvenuta il 28.11.2008.
Ha concluso, pertanto, per sentir determinare il rimborso nella misura della metà, ovvero € 5.400,00, in favore di ciascuna delle sorelle.
Il motivo è inconsistente.
Il valore figurativo di € 300,00 mensili è stato determinato per il godimento, avuto da , del fabbricato in Cerreto Sannita, via Cesine Parte_1 di Sotto, al fol. 16, p.lla 552. L'immobile detenuto da , Controparte_6 marito di , è invece un manufatto distinto dal fabbricato, posto in CP_1 prossimità dell'edificio.
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile invoca a sproposito l'interrogatorio formale da lui prestato Parte_1 all'udienza del 16.1.2020, in quanto si tratta di un mezzo istruttorio teso a provocare la confessione e non può essere utilizzato per trarne elementi a favore della parte che lo rende. Nessuna valenza, pertanto, può essere conferita alla dichiarazione, resa dall'interrogando, che “… Controparte_6 usufruisce di un garage sito nel medesimo immobile, cui gratuitamente detiene le chiavi
e ne dispone in modo esclusivo.”. Lo stesso , escusso come Controparte_6 teste, ha dichiarato che il capannone da lui utilizzato per depositarvi il trattore è
“staccato dall'abitazione” e non al piano seminterrato dell'abitazione medesima, ma anche che tale cespite è stato utilizzato pressocchè totalmente da Pt_1
(“… in realtà il capannone è utilizzato da c'è tutta la sua roba, io
[...] Parte_1 lo uso solo per mettervi il trattore.”).
Ed allora, va confermata la statuizione del Tribunale inerente al pagamento delle somme dovute per il godimento dell'abitazione.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti (art. 92 comma II cod. proc. civ.), derivante dal parziale accoglimento delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1708/2020, deliberata il
11.11.2020 e pubblicata il 26.11.2020 (n. 3000404/2012 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza predetta,
2) attribuisce a la quota di 1/6 del terreno in Cerreto Sannita, Parte_1 in catasto al fol. 13, p.lla 227;
3) dichiara che i conguagli di € 18.835,60, quale quota della successione di nonché € 13.433,40, quale quota della successione di ON
, spettanti alla quota di non sono Controparte_3 Persona_2 dovuti da;
Parte_1
4) compensa tra le parti le spese del secondo grado.
Così deciso in Napoli, in data 28 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE est. (firma apposta in modalità digitale)
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