CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2154/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte d'Appello di Milano, composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Laurenzi Presidente Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere Relatore ed Estensore Riunita nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2154/2024 R.G., discussa nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025, introdotta atto di citazione in riassunzione notificato il 10 luglio 2024 con costituzione di parte appellante del 18 luglio 2024 e vertente tra:
(C.F. , nata il [...] a [...], ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in viale XII Giugno n. 2, presso lo studio del proprio difensore e procuratore speciale, avv. Alessandro Monti del Foro di Bologna1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE e (C.F. ), nato il [...] a [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 7, presso lo studio degli avvocati Alessandro Biletta, Lucio Mazzotti e Roberta Canevese, propri difensori e procuratori speciali2
APPELLATO IN RIASSUNZIONE E con l'intervento di: Procuratore Generale nella persona della dottoressa Simonetta Bellaviti.
nato a Milano il [...], in [...] avv. Controparte_2
del Foro di Milano, personalmente costituitasi ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e domiciliata Parte_2 presso il suo studio in Milano, via Alessandro Paoli n. 2 risulta elettivamente domiciliata3
Oggetto: Ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione con rinvio, con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 9435/2024 del 15 febbraio 2024, della sentenza n. 4024/2022 R.S. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano il 12 dicembre 2022 nel procedimento n. 590/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como Parte_1
n. 58/2022 R.S. pronunciata il 17 dicembre 2021 e pubblicata il 17 gennaio 2022 – dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne. Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.p., come segue: Procuratore Generale: come da parere depositato il 21 ottobre 2025 come segue: “Ritenuto che l'affido esclusivo alla madre appare necessario per il benessere del minore atteso che lo stesso ha sempre vissuto con lei e tutte le decisioni sono sempre state prese in autonomia. Data la conflittualità tra i genitori e la limitata presenza del padre nella vita del minore appare difficile ipotizzare un affido condiviso. Il minore appare molto contento di poter vedere il padre e di trascorrere del tempo con lui, sebbene i momenti siano pochi e anche i contatti telefonici appaiono difficoltosi. Si ritiene per consentire di mantenere un rapporto costante che vengano indicati almeno due giorni al mese di rapporti padre-figlio; Per quanto attiene il contributo economico, previa CTU patrimoniale, venga valutata l'idoneità dell'assegno. CHIEDE la conferma dell'affido esclusivo alla madre con ampliamento degli incontri padre-figlio almeno due volte al mese. CTU patrimoniale”. Parte appellante in riassunzione: come da memoria ex art. 127ter c.p.c. depositata in data 17 ottobre 2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Como n.58/2022, così disporre:
1. Confermare l'affido esclusivo del figlio minore
[...]
al-la madre sig.ra con collocamento presso la residenza di Controparte_2 Parte_1 quest'ultima;
2. Disporre il diritto-dovere del padre ing. di vedere e tenere il figlio
CP_1 con sé come segue: il signor contatterà telefonicamente o via videochiamata
CP_1 Persona_1 una volta ogni due giorni, ovvero ogni volta che il figlio manifesterà tale desiderio;
nel caso di impossibilità a rispondere, il signor ricontatterà al più presto che sarà
CP_1 CP_2 sempre libero di potere telefonare al padre;
il signor un fine settimana al mese si recherà a
CP_1
Bologna al fine di incontrare il figlio e trascorrerà almeno un giorno con il minore;
quest'ultimo sarà accompagnato almeno per le prime volte dalla madre che resterà con loro durante l'incontro; con riserva di rivedere modalità e tempi di frequentazione in relazione alla evoluzione del rapporto ed alla volontà di viceversa, anche la sig. un fine settimana ogni due mesi si CP_2 Pt_1 recherà, a Milano così da potere accompagnare dal padre, con spese di viaggio e di CP_2 alloggio del figlio e della signora a carico del signor durante il periodo estivo il Pt_1 CP_1 minore trascorrerà con entrambi i genitori metà del periodo feriale estivo;
a tale fine entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno il proprio piano feriale per agevola-re una migliore organizzazione. Ogni genitore deve poter godere di almeno una settimana consecutiva feriale estiva. I genitori potranno concordare nell'interesse del minore anche ulteriori periodo di vacanza o di permanenza presso le località vacanziere, compatibilmente anche con le manifestazioni di volontà del minore;
Le festività dell'anno saranno così suddivise: - le festività natalizie saranno suddivise equamente a metà ed i genitori al terneranno di anno in anno il primo periodo con il secondo: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio. - ad anni alterni il genitore che avrà goduto del periodo di festività che comprende il Natale lascerà godere le festività pasquali all'altro genitore;
- entrambi i genitori, indipendentemente da quanto quivi stabilito, potranno congiuntamente concordare altre diverse soluzioni. In ogni caso, nei periodi di permanenza
2 presso ciascun genitore deve essere garantito una telefonata al giorno dal/al figlio nei confronti dell'altro genitore;
3. Disporre il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio in ordine alla suddetta regolamentazione delle visite del padre;
4. Quanto al contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio minore, darsi atto dell'accordo raggiunto dalle parti nell'istanza congiunta del 31.03.2025 e conseguentemente porre a carico dell'ing. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario del figlio con il versamento alla sig.ra a far Parte_1 tempo dall'aprile 2025, della somma di € 1.780,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
confermare, quanto al periodo antecedente il mese di aprile 2025, l'obbligo dell'ing. di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura indicata CP_1 nella sentenza del Tribunale di Como n.58/22 e dunque con la corresponsione alla sig.ra Parte_1 della somma di € 1.300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli
[...] indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
5. Fermo restando il disposto della sentenza del Tribunale di Como n.58/22 per i capi non impugnati e dunque anche in ordine all'obbligo posto a carico dell'ing. di contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie di cui al CP_1
Protocollo adottato il 24.05.2018 dal Tribunale di Como;
6. Con compensazione delle spese del presente grado di giudizio e con vittoria di spese del giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza della Corte di Cassazione n.9435/2024.” Parte appellata in riassunzione: come da memoria ex art. 127ter c.p.c. depositata il 17 ottobre 2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impu gnata sentenza del Tribunale di Como n. 58/2022, così disporre:
1. Confermare l'affido esclusivo del figlio minore
[...]
alla madre sig.ra con collocamento presso la residenza di Controparte_2 Parte_1 quest'ultima e con diritto-dovere del padre di intrattenere rapporti con il figlio e di vederlo con le seguenti modalità: - potrà chiamare il padre al telefono quando lo desidera o quando CP_2 ne ha necessità ed il padre, ove non possa rispondere subito, lo richiamerà nelle 24 ore successive, fatto salvo il caso di segnalate urgenze;
- se lo desidera, potrà avere un contatto in CP_2 videoconferenza con il padre una volta alla settimana, nel giorno feriale concordato volta per volta direttamente tra gli interessati;
- potrà intrattenersi di persona con il padre una volta CP_2 al mese in una giornata, da concordarsi tra le parti, nella città di Milano, dove sarà accompagnato dalla madre, con spese di viaggio a carico del padre. Il minore sarà affidato materialmente dalla madre al padre e si intratterrà con quest'ultimo da solo, inizialmente per due ore, con riserva di rivedere modalità e tempi in prosieguo di frequentazione. 2) Quando i frequenti spostamenti di lavoro dovessero portare il padre in prossimità di Bologna questi si attiverà, previo accordo con la madre, per incontrare il minore ed intrattenersi con lo stesso. 3) Nella condivisa prospettiva di prevedere maggiori permanenze del minore con il padre, ma nella necessità di procedere con gradualità, disporre che per questo anno 2025 il padre trascorra con il figlio almeno un giorno nelle prossime vacanze natalizie, con le modalità da stabilirsi con la madre;
con impegno ad individuare con la stessa un calendario diverso per l'anno 2026. 4) Per l'estate 2026 il padre trascorrerà almeno due giorni consecutivi con il minore da individuarsi con la madre almeno dieci giorni prima. All'esito di questo primo incontro, raccolto se del caso l'opinamento di uno psicologo infantile, i genitori valuteranno tempi e modi per il futuro. 5) Entrambi i genitori, indipendentemente da quanto qui indicato, potranno congiuntamente concordare altre diverse soluzioni. In ogni caso, nei periodi di permanenza presso
3 ciascun genitore, dovrà essere garantita al minore una telefonata al giorno all'altro genitore. Fermo restando quant'altro convenuto tra le parti nell'istanza congiunta 31.03.2025 da intendersi qui riportato, con rinuncia delle parti ad ogni al-tra domanda, fermo restando altresì il disposto della sentenza del Tribunale di Como n. 58/22 per i capi non impugnati e dunque anche quanto alle spese straordinarie;
Con compensazione delle spese del giudizio”. Curatore speciale del Minore come da memoria ex art. 127ter c.p.c. Controparte_2 depositata il 17 ottobre 2025: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reictis, nell'interesse del minore, 1. In via principale: confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa, e con diritto/dovere del padre di frequentarlo secondo le modalità che la Corte ritiene più giuste, anche in considerazione di quelle proposte in narrativa;
2. In via ulteriormente principale: confermare l'attivazione dei Sevizi Sociali competenti per territorio con prosieguo del monitoraggio e considerare, se del caso, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare il profilo personologico di ciascun genitore e le rispettive capacità genitoriali, il tutto, in collaborazione con il servizio sociale competente per territorio;
3. In via subordinata: invitare i genitori ad incaricare un Coordinatore Genitoriale;
4. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio a carico solidale di entrambe le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.) 1) Il procedimento di prime cure. In data 10 ottobre 2019, convenne in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 CP_1 di Como con atto di citazione introduttivo del procedimento iscritto al n. 4557/2019 R.G., chiedendo di accertare la paternità del rispetto al minore nato a [...] il CP_1 Persona_2
09.12.2014, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre, regolamentare il diritto di frequentazione paterna del figlio minore, disporre a carico di l'obbligo di corrispondere euro 5.000 mensili a favore di a titolo di
CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie;
accertare il diritto della di percepire euro 45.000 (€ 5.000 mensili) a titolo di pregresso mantenimento del figlio Pt_1 per il periodo compreso tra gennaio 2019 e settembre 2019 e condannare conseguentemente il
CP_1 al pagamento di tale somma di denaro in suo favore. Con comparsa di costituzione del 13 dicembre 2019, si costituì in giudizio
CP_1 dichiarando di essere disponibile a sottoporsi agli esami di accertamento della paternità, di essersi a tal fine già rivolto al professor dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Milano e di Per_3 essere quindi in attesa dell'esito dell'esame genetico, chiedendo di rigettare le domande avversarie nel caso in cui fosse stata esclusa la paternità naturale del nei confronti di
CP_1 Persona_2
porre a carico del , in caso di confermata paternità naturale, un assegno mensile per il
[...] CP_1 mantenimento del minore di euro 1.000 e disporre l'affidamento dello stesso alla sola madre, con facoltà per il padre di vedere il minore “quando vorrà, previo congruo preavviso” e respingere la domanda della di rimborso di quanto erogato per il minore. Pt_1
4 All'udienza del 15 gennaio 2020, i difensori delle parti riferirono che l'esame genetico di paternità effettuato dal Prof. aveva dato esito positivo, riservandosi, la difesa , di valutare le Per_3 CP_1 iniziative da assumere;
il giudice ordinò l'integrazione del contradditorio nei confronti del Pubblico Ministero e fissò udienza per la prosecuzione della causa;
con ordinanza del 20 maggio 2020, il giudice incaricò il Servizio Tutela Minori del Comune di Milano, eventualmente in collaborazione con quello del Comune di Lomazzo (Comune di residenza del ), di monitorare il benessere del minore, CP_1 provvedere alla regolamentazione degli incontri padre – figlio e coadiuvare i genitori nell'assunzione concordata delle decisioni di maggior interesse per il figlio;
all'udienza del 25 settembre 2020 le parti furono sentite in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore;
a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con cui le parti precisarono anche le proprie conclusioni, con ordinanza dell'8 aprile 2021, il Tribunale di Como ammise le prove documentali offerte dalle parti e rigettò le ulteriori istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c.; con memoria depositata in data 8 luglio 2021, la modificò la domanda relativa al contributo Pt_1 paterno per il mantenimento del minore, chiedendo di determinarlo nella misura di euro 3.500 mensili, e confermò nel resto le domande svolte nel proprio atto introduttivo, chiedendo altresì la condanna del al risarcimento del danno per lite temeraria. CP_1
Con sentenza n. 58/2022 R.S. pronunciata il 17 dicembre 2021 e pubblicata il 17 gennaio 2022 il Tribunale di Como dichiarò la paternità di sul minore CP_1 Persona_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere alle prescritte annotazioni nel registro degli atti di nascita, dispose l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa anche ai fini della residenza anagrafica e con diritto- dovere del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo le indicazioni presenti nella motivazione, incaricò i Servizi Sociali del Comune di residenza del minore di regolamentare il diritto-dovere di visita padre-figlio, pose a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con un CP_1 importo mensile pari a euro 1.300,00 oltre al 100% delle spese straordinarie;
da ultimo, rigettò le ulteriori domande, condannando alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali CP_1 sostenute dalla e compensando tra le parti il restante terzo. Pt_1
2) Il procedimento di secondo grado. In data 28 febbraio 2022, propose gravame avverso la suddetta sentenza innanzi Parte_1 questa Corte con atto di citazione notificato al e iscritto a ruolo al n. 590/2022 R.G. Nella CP_1 proposta impugnazione, come primo motivo di appello, fu contestata la “violazione degli artt. 337bis e 337 ter c.c. e/o errata applicazione dei criteri di selezione del regime legale di affidamento.” In particolare, l'appellante rilevò che il giudice di prime cure avesse omesso di indicare le ragioni a sostegno della deroga al regime ordinario di affidamento condiviso con particolare riguardo alla valutazione circa l'interesse del minore. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamentò la
“violazione degli artt. 337 bis e 337 ter c.c. e/o errata applicazione dei criteri circa i tempi e le modalità di permanenza del figlio presso il genitore non collocatario”, per aver il Tribunale delegato completamente ai Servizi Sociali la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio. Con il terzo motivo, lamentò “l'errata e/o insufficiente valutazione delle prove documentali e conseguente erronea e carente motivazione sul rigetto delle indispensabili istanze istruttorie di parte attrice”, deducendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto esaustive le allegazioni documentali del CP_1
5 relative alla sua situazione economica, nonostante queste fossero state specificamente contestate e smentite dalla che aveva a tal fine richiesto opportuni accertamenti istruttori (prove orali, Pt_1 ordini di esibizione e CTU contabile), inopinatamente rigettati dal Tribunale. Con il quarto motivo, lamentò “l'erronea e carente motivazione della sentenza sulla quantificazione dell'ammontare del contributo del mantenimento del figlio minore”, sottolineando che l'errata valutazione delle prove documentali e la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla avevano indotto Pt_1 il Tribunale a quantificare in maniera errata il quantum dovuto dal a titolo di mantenimento CP_1 per il figlio minore;
con il quinto motivo, lamentò “l'erronea e/o carente motivazione della sentenza in ordine alla domanda di rimborso spese di mantenimento pregresse”, per aver il Tribunale negato che vi fosse un principio di prova circa l'assunzione delle spese di mantenimento del figlio a carico della madre dalla cessazione della coabitazione con il alla proposizione della domanda giudiziale. CP_1
Con il sesto motivo di appello, la lamentò “l'errata e carente motivazione in ordine Pt_1 all'inammissibilità delle allegazioni documentali di parte attrice in comparsa conclusionale”, in quanto il Tribunale di Como aveva ritenuto inammissibili le ulteriori produzioni documentali offerte dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale (doc. 49-63), pur trattandosi di documenti formati successivamente al deposito delle memorie istruttorie;
in ultimo, con il settimo motivo di gravame, l'appellante lamentò “l'errata e/o carente motivazione sul rigetto della domanda di condanna del convenuto ex. art. 96 c.p.c.” per aver il Tribunale omesso ogni argomentazione circa il rigetto della domanda dell'attrice. Con comparsa depositata il 26 maggio 2022, l'appellato si costituì in giudizio, chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto per carenza di specificità di motivi e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza gravata. Con sentenza n. 4024/2022 R.S., emessa il 12 ottobre 2022 e pubblicata il 20 dicembre 2022, la Corte di appello di Milano respinse l'appello e confermò integralmente la sentenza del Tribunale di Como n. 58/2022, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. In relazione alle domande aventi contenuto patrimoniale, la Corte evidenziò che, posto il diritto della prole a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione di esatti importi dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi in relazioni alle quali è possibile fissare l'erogazione della somma necessaria”. Fatte tali premesse, ad avviso del Collegio, dalla documentazione reddituale depositata in atti, emergeva la congruità dell'importo stabilito dal giudice di prime cure a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole. La Corte respinse poi la richiesta della di risarcimento dei danni per lite temeraria, ritenendo insussistenti idonei Pt_1 elementi a sostegno della stessa;
nulla argomentò sulle restanti domande svolte dall'appellante. 3) Il giudizio di Cassazione. Avverso tale pronuncia propose ricorso per Cassazione la articolando tre motivi: Pt_1
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter, commi 1,2, 3 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver omesso la Corte qualsivoglia pronuncia circa i primi due motivi appello
6 afferenti al regime legale di affidamento esclusivo alla madre del figlio minore e la disciplina, tempi e modalità di permanenza del figlio minore presso il genitore non collocatario”.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter commi 4 e 5 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3, n. 4 e n. 5 c.p.c., per aver la Corte erroneamente applicato il principio di proporzionalità nella determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio e per aver fatto scorretta applicazione dei principi in ordine alla valutazione di rilevanza delle prove acquisite e richieste dalla parte ed omesso ogni pronuncia sul terzo motivo di appello”.
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso qualsivoglia pronuncia circa il quinto motivo di appello afferente alla domanda di condanna del al rimborso delle spese di mantenimento antecedenti CP_1 la domanda giudiziale”. Si costituì , chiedendo l'inammissibilità e il rigetto del ricorso avverso. CP_1
Con ordinanza n. 9435/2024 emessa il 15.02.2024 e pubblicata il 09.04.2024, la Corte di Cassazione, ritenendo fondati tutti e tre i motivi di ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per la pronuncia sui motivi di appello di cui la Corte territoriale aveva omesso completamente l'esame. In particolare, la Suprema Corte, quanto al primo e al terzo motivo di ricorso, evidenziò che la Corte di merito si era limitata a ricapitolare le prospettazioni di entrambe le parti, senza esaminare né il capo d'appello sulla domanda relativa all'affidamento del minore e ai tempi di permanenza con il padre, né quello sulla domanda relativa al rimborso delle spese di mantenimento pregresse. La Cassazione rilevava che tali domande, tutte ammissibili nel giudizio di appello, avrebbero dovuto essere esaminate dalla Corte territoriale, e sottolineò altresì che, ai sensi dell'art. 277 c.c., il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, compresa quella concernente il diritto di regresso del genitore che, in attesa del riconoscimento del figlio da parte dell'altro, abbia nel frattempo assunto l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato. Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, degli elementi portati dalla a sostegno dell'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali rese dal Pt_1
e delle connesse istanze istruttorie (già formulate in primo grado e reiterate anche nel secondo CP_1 giudizio), nonché l'omesso esame delle esigenze del figlio e dei tempi di permanenza di questi presso i genitori ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento, la Suprema Corte, pur rilevando profili di indeterminatezza nella censura, evidenziò che la Corte distrettuale, in effetti, non aveva considerato in alcun modo i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, né aveva indagato sulle sue esigenze di vita - limitandosi a uno stereotipato riferimento al tenore di vita tenuto dallo stesso in costanza di convivenza – né, ancora, aveva effettuato una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori e delle loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, in contrasto con il principio di proporzionalità più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità per la quantificazione dell'ammontare del contributo al mantenimento dovuto dal genitore non collocatario. 4) Il presente procedimento di appello a seguito di riassunzione. 4.1 In data 18 luglio 2024, ha depositato atto di citazione in riassunzione (notificato Parte_1 al il 10 luglio 2024), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, diverse da quelle CP_1
7 sopra riportate, avendo entrambe le parti modificato le proprie conclusioni a seguito degli accordi di cui infra: “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte - “accertare e dichiarare che l'IN.
è il padre del minore nato a [...] il [...] e per CP_1 Persona_2
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita e di disporre che il nominato minore assuma il cognome
“ e conseguentemente: - affidare il figlio minore nato a [...] il CP_1 CP_2
9.12.2014, in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, Sig.ra - regolamentare il diritto di frequentazione paterna del figlio Parte_1 minore riconoscendo all'IN. , il diritto di vedere e tenere con sé il CP_2 CP_1 figlio minore medesimo, secondo lo schema di seguito indicato: a. In primo luogo, in considerazione del fatto che dal mese di febbraio 2019 il padre ha cessato ogni rapporto con il CP_1 piccolo si ritiene opportuno che la frequentazione paterna si svolga dapprima alla CP_2 presenza della madre, per un periodo di almeno tre mesi, per due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì); decorso tale periodo, in caso di andamento positivo, il convenuto potrà tenere con sé il minore dal sabato mattina alla domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti;
b. durante il periodo natalizio il padre vedrà e terrà il figlio minore con sé, gli anni pari, dalla chiusura CP_2 dell'asilo/scuola fino al pomeriggio del 30 dicembre, gli anni dispari dal pomeriggio del 30 dicembre fino al 6 gennaio successivo, salvo diverso accordo tra le parti;
in ogni caso, il genitore che non terrà il figlio minore nel giorno di Natale potrà comunque incontrarlo, tra il 24 ed il 26 dicembre, per consegnargli i doni natalizi;
c. durante le vacanze pasquali il padre vedrà e terrà il figlio minore
[...] con sé per tre giorni consecutivi, comprendendovi gli anni pari il giorno di Pasqua, gli anni CP_2 dispari solo il Lunedì dell'Angelo ed i due giorni successivi, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche del figlio e le manifestazioni di volontà dello stesso;
d. durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio minore 15 (quindici) giorni, di cui almeno 7 (sette) consecutivi, nella località prescelta, comunicando all'altro genitore il calendario delle vacanze estive medesime entro il 30 aprile di ogni anno;
- il padre IN.
dovrà tempestivamente comunicare alla madre, Sig.ra altresì, CP_1 Parte_1 qualunque eventuale ulteriore spostamento da lui effettuato con il figlio minore, precisando anche in tal caso i recapiti, anche telefonici, ed il luogo di vacanza;
- tutto quanto sopra, salvo diverso espresso accordo tra i genitori, anche in relazione alle esigenze di salute e studio del figlio minore;
- i genitori potranno concordare nell'interesse del minore ulteriori periodi di vacanza o di permanenza presso le località vacanziere, compatibilmente con le manifestazioni di volontà del minore medesimo;
inoltre, qualora il figlio minore fosse ammalato o convalescente, il padre, IN. CP_2 CP_1
potrà fargli visita presso l'abitazione della madre, previo accordo anche telefonico con la
[...] madre medesima;
- laddove, a causa di impedimenti determinati da motivi di salute del figlio minore,
o da motivi di lavoro non prorogabili, il padre, IN. , non abbia potuto trascorrere CP_1 con il figlio minore il fine settimana di sua spettanza, il padre stesso potrà recuperare nel week end successivo o altro giorno da concordare;
- per qualunque variazione ai giorni e/o agli orari pattuiti sarà necessario che la variazione medesima sia comunicata dal IN. alla madre del CP_1 minore con almeno 48 ore di anticipo, in modo tale che la madre possa provvedere a riorganizzarsi;
-
8 il padre potrà tenere il figlio minore dalle ore 8.30 del mattino alle ore 21.00 della CP_2 sera, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore medesimo, nel giorno del suo compleanno (9 dicembre), ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti e avendo riguardo dei desideri del figlio, nonché nei giorni del 19 marzo (festa del papà) e del 16 ottobre (compleanno del padre), altrettanto varrà per la madre per il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno (28 maggio). - disporre a far data dalla domanda a carico dell'IN. la corresponsione, a CP_1 favore della Sig.ra dell'importo mensile di euro 3.500,00= a titolo di mantenimento Parte_1 integrale del figlio minore comprendente importo da corrispondersi entro il giorno 5 CP_2
(cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario e da rivalutarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, Sig.ra per il Parte_1 figlio minore medesimo, purché previamente concordate (ad eccezione di quelle mediche che rivestono il carattere dell'urgenza) che saranno rimborsate previa esibizione e consegna dei titoli giustificativi da parte della Sig.ra in tempo utile, al fine di consentire le relative detrazioni fiscali, Pt_1 ricomprendendo tra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili, quelle scolastiche, sportive, ludico-ricreative (es. campi estivi, ecc.) e per vacanze;
per l'effetto: - condannare l'IN. CP_1 alla reintegrazione delle minori somme versate in favore della sig.ra per il
[...] Parte_1 mantenimento del figlio a far data dalla domanda;
- accertare e dichiarare che la CP_2
Sig.ra ha diritto al pregresso mantenimento del figlio minore da Parte_1 CP_2 parte dell'IN. in via esclusiva, mantenimento pari ad € 5000,00= (cinquemila/00) CP_1 mensili per il periodo compreso tra la mensilità di gennaio 2019 e la mensilità di settembre 2019 e quindi complessivamente € 45.000,00= (quarantacinque/mila); per l'effetto: - condannare l'IN.
a corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1 minore per il periodo compreso tra la mensilità di gennaio 2019 e la mensilità di CP_2 settembre 2019 inclusa, la complessiva somma di €45.000,00= (quarantacinque/mila); - In ogni caso, condannare l'IN. alla integrale refusione delle spese e dei compensi del giudizio di CP_1 primo e secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente grado, se del caso con la maggiorazione dei compensi ai sensi dell'art.4, comma 1-bis e commi 6-9 del dm n.55/2014”, svolgendo poi richieste istruttorie. Collegandosi al primo motivo di ricorso in Cassazione, con il quale aveva contestato il mancato esame, da parte della Corte d'Appello, della domanda relativa all'affidamento e ai tempi di permanenza del figlio presso il padre, la ricorrente ha lamentato che la decisione di prime cure di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre non solo non fosse sorretta da idonea motivazione, ma si CP_2 rivelasse altresì in contrasto con l'interesse del minore, posto che, per i primi cinque anni di vita del figlio, il aveva svolto pienamente le sue responsabilità paterne e che, come confermato anche CP_1 dalla relazione dei Servizi sociali del 15/07/2019 (doc 17 allegato all'atto introduttivo di primo grado), il bambino era rimasto traumatizzato dall'improvviso abbandono del padre dopo un lungo periodo di assidua frequentazione (durata sino al mese di gennaio 2019), necessitando di “un percorso di legittimazione con la figura paterna che parta dal riconoscimento del legame e prosegua con la ricostruzione di un rapporto regolato di frequentazione del padre”. Ha esposto che le circostanze per cui il avesse cessato ogni rapporto con il figlio dal febbraio CP_1
2019 e risiedesse lontano da lui, non potessero giustificare la decisione di derogare al regime di affido
9 condiviso, potendo tali elementi, al più, incidere sulla possibilità di “graduare” l'esercizio della responsabilità genitoriale e sulla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre. Nell'ambito della stessa doglianza, la ricorrente ha poi censurato la decisione di prime cure di delegare interamente ai Servizi Sociali la regolamentazione del diritto di visita paterna, i quali, peraltro, non hanno ancora provveduto a calendarizzare alcun incontro. In virtù di quanto sopra esposto, la ha chiesto l'affido condiviso del minore con collocamento Pt_1 prevalente presso l'abitazione della madre e la regolamentazione del diritto di frequentazione paterna. Collegandosi al secondo motivo di ricorso in Cassazione, con aveva contestato l'erronea applicazione del principio di proporzionalità nella determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore e la scorretta applicazione dei principi in ordine alla valutazione delle prove acquisite nonché l'infondato rigetto delle istanze istruttorie da ella formulate, la ha lamentato, in primo luogo, Pt_1 che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che le sole allegazioni documentali prodotte dal in primo grado e specificamente contestate dalla fossero sufficientemente esaustive a CP_1 Pt_1 rappresentare le effettive capacità reddituali del , posto che, già la documentazione prodotta in CP_1 primo grado dalle parti risultava idonea a dimostrare l'incoerenza e l'inattendibilità della ricostruzione della situazione patrimoniale fornita da controparte, e in particolare che: nell'anno di imposta 2019 il aveva redditi mensili netti di euro 7.550,00 e non di euro 5.200,00 come da lui affermato CP_1 nell'autodichiarazione relativa ai redditi e al patrimonio;
nel corso del 2019, la Maspero Holding S.r.l., società di cui il resistente detiene il 25% delle partecipazioni, aveva distribuito ai soci utili lordi per 450.000,00 euro (doc. 19 del fascicolo attoreo), con un valore del patrimonio netto contabile, alla data del 31.12.2019, pari a euro 2.191.817,00; il aveva a suo carico una serie di spese mensili fisse CP_1 la cui somma raggiungeva l'importo di euro 8.654,32, alle quali dovevano aggiungersi le spese necessarie al sostentamento per sé e per la propria famiglia (composta dalla moglie casalinga e dai 4 figli studenti e privi di reddito); risulta quindi evidente – secondo la ricorrente in riassunzione - che il reddito mensile dichiarato dal fosse insufficiente a far fronte alle stesse;
gli accertamenti CP_1 fiscali svolti a carico del avevano documentato un'evasione di imposte sui redditi pari a circa CP_1 euro 645.000,00 in soli quattro anni di imposta ispezionati (dal 2012 al 2015); dei quattro piani di ammortamento allegati dal (docc. da 24 a 27 fascicolo di primo grado del convenuto), due CP_1 risultavano integralmente pagati dallo stesso prima della pronuncia della sentenza, un terzo è stato definito nel mese di febbraio 2022, ed il quarto ed ultimo - per l'anno di imposta 2014 (v. doc. 26) - è ad oggi ampiamente scaduto. A fronte di tali elementi indiziari, a detta della ricorrente, i Giudici di merito avrebbero dovuto ammettere i mezzi istruttori richiesti dalla in primo grado e reiterati Pt_1 nel giudizio di appello (prove orali, ordini di esibizione e CTU contabile) volti ad accertare l'effettiva consistenza reddituale di controparte. Non solo: a detta di parte ricorrente, le Corti territoriali, oltre a effettuare una comparazione dei redditi dei genitori, nella determinazione del contributo paterno al mantenimento, avrebbero dovuto prendere in considerazione il tempo di permanenza del minore presso la madre – con la quale lo stesso sta dal febbraio 2019 -, il tenore di vita goduto dal minore in precedenza, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno dei genitori, tenuto conto, in particolare, del fatto che i redditi del risultano di cento volte superiori rispetto a quelli della CP_1 Pt_1
10 Aggiunge la ricorrente che i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di valutare le scarse risorse economiche di cui dispone la la quale, con il consenso del compagno, in ragione della Pt_1 nascita del piccolo ha cessato di lavorare e tutt'oggi è priva di un'occupazione CP_2 lavorativa, nonostante – come documentalmente provato - si stia adoperando per reperirne una. Rimarca poi la che la stessa deve: far fronte al pagamento del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione in cui risiede attualmente con il figlio ammontante a euro 1.325,00 mensili;
sostenere le spese quotidiane per sé e per il minore, a cui negli anni ha provveduto attraverso l'aiuto economico di amici e conoscenti, attraverso il reddito di cittadinanza (ammontante a euro 600,00 mensili) e, dal febbraio 2024, attraverso il reddito di inclusione di euro 680,00 mensili circa. Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente ha chiesto di rideterminare il contributo paterno al mantenimento del figlio nella somma di euro 3.500,00, oltre il 100% delle spese straordinarie. Collegandosi al terzo motivo di ricorso in Cassazione, con cui aveva contestato l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'Appello, sulla domanda di condanna del al rimborso delle spese di CP_1 mantenimento dal gennaio 2019 (data di cessazione della convivenza) al settembre 2019 (data di proposizione della domanda giudiziale), la ricorrente ha evidenziato l'erroneità degli elementi posti dal Tribunale a sostegno della decisione di rigettare la suddetta istanza. A tal proposito, ha sottolineato che, contrariamente a quanto riportato dal giudice di prime cure, la stessa non ha mai ammesso che le spese per il mantenimento del figlio siano state sostenute dal , limitandosi invece a riconoscere che CP_1 controparte si è occupata del mantenimento del figlio dalla nascita dello stesso fino al gennaio 2019, ossia fino alla cessazione della coabitazione con la compagna, dovendo quindi, la decorrenza del contributo al mantenimento, retroagire alla data di cessazione della convivenza, o, al più, alla data della domanda della parte attrice (datata 7/10/2019), conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, ha sottolineato l'irripetibilità delle dazioni di denaro effettuate alla Pt_1 dal successivamente alla cessazione della convivenza, evidenziando l'assenza di qualsivoglia CP_1 contestazione di controparte sul punto. In relazione al profilo del quantum della propria domanda, la ricorrente ha chiesto che l'importo venga determinato in via equitativa secondo un parametro probabilistico e presuntivo rispetto alle esigenze di crescita del minore e alle rispettive disponibilità economiche dei genitori. Alla luce di tali elementi, parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al pregresso mantenimento del figlio minore da parte del per il periodo CP_2 CP_1 compreso tra la mensilità di gennaio 2019 e la mensilità di settembre 2019 e la conseguente condanna dello stesso al pagamento di euro € 45.000,00 (€ 5.000 al mese). Con decreto del Presidente di Sezione emesso in data 24 luglio2024, è stata fissata udienza con modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., e con successivo decreto del 24 settembre 2024, il Presidente del collegio ha disposto la trattazione della causa in presenza, differendo l'udienza al 9 gennaio 2025. Con comparsa depositata il 21 novembre 2024 si costituì chiedendo il rigetto delle CP_1 domande avversarie e, a supporto delle proprie ragioni, ha evidenziato quanto segue. In relazione all'affidamento del minore, ha sottolineato la correttezza della decisione di disporre l'affido esclusivo alla madre, evidenziando che tale regime si rivela più funzionale alle esigenze quotidiane di tenuto conto del clima di elevata conflittualità esistente tra le parti (tra le CP_2 quali sono in corso cause, denunce penali, ingiunzioni e pignoramenti); della distanza materiale tra il padre (residente a [...]) e il figlio (residente a [...]con la madre); della circostanza che la madre,
11 di fatto, ha esercitato da sola ogni facoltà connessa con la responsabilità genitoriale;
del fatto che, anche prevedendo un affido esclusivo alla madre, il padre può continuare a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il resistente ha sottolineato che la mancata predisposizione di un apposito calendario da parte dei Servizi sociali, incaricati all'uopo dal giudice di prime cure, è da ricondurre al comportamento della che, convocata per tre diverse volte, non Pt_1 si è mai presentata agli appuntamenti. In ogni caso, il ha evidenziato le serie problematicità CP_1 sottese alla regolamentazione degli incontri col minore e la conseguente necessità che essa sia costruita con il sostegno di esperti di psicologia infantile, atteso che non ha rapporti col padre da CP_2 almeno cinque anni e che gli altri quattro figli legittimi del resistente non sono al corrente dell' esistenza dello stesso, sussistendo, quindi, anche la necessità di tutelare gli altri figli da eventuali turbamenti psicologici. Da ultimo, il resistente ha osservato come, attualmente, risulterebbe difficoltoso rispettare un calendario a scadenze fisse, posti gli impegni lavorativi del (amministratore CP_1 delegato della Maspero Elevatori S.p.a. nonché membro del Comitato Direttivo di Assoascensori e di Confindustria Como, Confindustria Torino e Confindustria Roma) che spesso lo portano a viaggiare per il mondo, e gli impegni familiari dello stesso, convivente con la moglie, i quattro figli e la madre di 87 anni, proponendo poi una serie di proposte in merito ai rapporti con il figlio. Quanto all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del resistente, il ha CP_1 rappresentato come non fosse sufficiente contestare la veridicità di tali documenti ma occorreva dimostrare fatti concreti che dessero prova dell'esistenza di risorse economiche occulte rispetto a quelle dichiarate in giudizio, onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dalla Pt_1
Ciò premesso, in relazione alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio, il resistente ha evidenziato la congruità della somma di euro 1.300,00 mensili disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello, tenuto conto dell'età del minore (nove anni); del peggioramento della situazione economica del , come dimostrerebbero le ultime tre dichiarazioni dei redditi CP_1
(doc. 2, 3 e 4 allegati alla costituzione), nonché della circostanza che nell'istanza di liquidazione della società Maspero Elevatori S.p.a. proposta da un creditore insoddisfatto (doc 5 allegato alla costituzione), si dà atto del grave indebitamento della società; dei debiti che il ha nei confronti CP_1 di banche e fornitori (doc 14 allegato in primo grado alla memoria istruttoria); del fatto che il resistente deve provvedere a una moglie e ad altri quattro figli legittimi;
della circostanza che la benché Pt_1 disoccupata, ha il dovere di contribuire al mantenimento del figlio, essendo ella peraltro munita di una serie di qualifiche (laurea in lettere, storia e critica dell'arte, due master, conoscenza di tre lingue) che potrebbero consentirle di reperire un'occupazione; del fatto che controparte debba avere una qualche fonte di reddito, dato che risiede in un appartamento in locazione in una zona prestigiosa di Bologna e circola su un'autovettura. Il resistente ha poi sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ai fini della Pt_1 determinazione del contributo al mantenimento, non può venire in rilievo, nel caso di specie, il criterio del tenore di vita goduto dal figlio in precedenza, posto che “dato e non concesso che vi sia stata tra le parti una vera convivenza, questa - a detta della dott.ssa - sarebbe comunque cessata nel Pt_1 gennaio 2019, allorché il minore aveva da poco compiuto cinque anni”.
12 Il resistente ha poi contestato le richieste istruttorie formulate da controparte al fine di accertare l'effettiva consistenza patrimoniale del , ritenendole strumentali e sprovviste di elementi, CP_1 anche solo indiziari, a sostegno delle stesse. Per quanto attiene, infine, alla domanda di rimborso delle spese di mantenimento sopportate dalla madre da gennaio a settembre 2019, il resistente ne ha lamentato l'infondatezza, evidenziando, da un lato, che controparte non ha fornito alcuna prova delle suddette spese, dall'altro lato che, come dimostrerebbero i documenti 10 e 15 prodotti in prime cure avanti il Tribunale di Como, il , CP_1 nel periodo considerato, ha invero effettuato una serie di bonifici per il mantenimento del figlio in favore della Pt_1
Dopo una serie di rinvii, anche su istanza delle parti, all'udienza del 19 marzo 2025 il Collegio riservò la decisione e con ordinanza coeva (depositata il 25 marzo 2025) dispose la nomina di un Curatore speciale in favore del minore e incaricando i Servizi sociali del Comune di Controparte_2
Bologna anche in collaborazione con i Servizi sociali competenti per il Comune di Lomazzo di far pervenire relazione sulle condizioni psico emotive del minore con particolare riguardo alla figura paterna, sulla regolamentazione dei rapporti tra il e il figlio sugli interventi CP_1 CP_2 ritenuti necessari per sostenere il processo di crescita del minore e la relazione padre figlio. Con ordinanza del 5 maggio 2025 la Corte rigettò istanza congiunta delle parti di revoca della nomina del Curatore speciale. In tale istanza, datata 31 marzo 2025 e depositata il 4 aprile 2025, peraltro, si dava atto di parziali accordi intervenuti;
sul punto vi era concordanza di vedute quanto agli accordi economici avendo le parti tanto pattuito: “- il padre eleverà l'originario assegno (determinato dal Tribunale in Euro 1.300,00 e confermato come tale dalla Corte, giunto oggi a 1.490,02 Euro con gli adeguamenti ISTAT) all'importo di Euro 1.780,00 (millesettecentottanta/00) a far tempo dal prossimo 5 aprile 2025, con adeguamento ISTAT annuale;
- fermo restando quanto già stabilito in sentenza in punto di spese straordinarie;
- la madre dal canto suo rinuncia ad ogni altra domanda di contenuto economico dispiegata in atti”. Le differenze di vedute, invece, attenevano alle modalità di affidamento e di incontro tra padre e figlio, concordando tuttavia che queste fossero regolate dall'intervento del servizio sociale, anche all'esito di una consulenza da parte di un soggetto esperto individuato concordemente nella persona del prof. il quale aveva già avuto occasione di conoscere Persona_4
e di valutarne la situazione psicologica, volendo le parti conferirgli incarico affinché CP_2 svolgesse gli accertamenti necessari sul minore e individuasse la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio ritenuta più consona ai suoi interessi. Con comparsa depositata il 22 maggio 2025 si è costituita l'avv. Curatore speciale del Parte_2 minore , allegando che, a tale data, anche a causa del comportamento Controparte_2 ostruzionistico dei genitori, non aveva ancora potuto sentire il minore. In data 14 maggio 2025 pervenne relazione del Servizio Sociale del Comune di Bologna. Dalla relazione si evince che il minore frequentava all'epoca il quinto anno della scuola CP_2 primaria, con iscrizione già al primo anno della scuola secondaria, con risultati buoni come da allegate pagelle scolastiche, vivendo in un sano contesto familiare con la madre, cui è molto legato e a cui si affida;
si espone altresì che il ragazzo, che il ragazzo sente il padre due volte la settimana e che, all'epoca, non avesse visto il padre da oltre quattro anni (l'ultima volta a causa di un intervento
13 chirurgico subito dal bambino) e che, durante la settimana, quando questi non lo sente, comunque non chiederebbe di lui, sapendo degli impegni lavorativi del padre, cui è comunque legato e rispetto al quale, come emerge dall'allegata relazione dello psichiatra privato che lo segue, il citato dottor
“emergono dinamiche carenziali e vissuti di perdita derivanti dall'assenza di un contatto più Per_4 ravvicinato e continuativo con la figura paterna e dal timore del rifiuto”4. Dai test effettuati con il bambino emerge che “Le sue figure di riferimento sono la mamma e la nonna materna, a cui si definisce molto legato, si rivolge a loro in caso di necessità e loro provano affetto per lui. Indica come componenti della sua famiglia la madre, il padre ed i nonni materni ma nel rappresentare graficamente la sua famiglia il sig. non è presente. Si definisce un bambino solare e sicuro di CP_1 sé a cui piace trascorrere del tempo insieme ai suoi amici. Frequenta volentieri la scuola e la sua passione è il basket che è un'attività che svolge 3 volte a settimana. Trascorre il weekend insieme ai nonni materni e partecipa alla messa domenicale ed al catechismo”, concludendo la relazione nel senso che “ abbia incluso il padre all'interno dei componenti della sua famiglia, questo Persona_5 non è presente nella rappresentazione grafica e tra le figure di riferimento del minore. Visto il tempo trascorso dall'ultimo incontro tra padre e figlio, il Servizio Sociale scrivente per favorire la costruzione di un legame tra i due, propone di stabilire una volta alla settimana una telefonata, da incrementare nel caso in cui lo richiedesse”5. CP_2
Dalla relazione invece trasmessa il 20 maggio 2025 dal Servizio Sociale del Comune di Lomazzo emerge che, anche a seguito degli accordi economici tra le parti intervenuti, il avesse ripreso CP_1 con una certa regolarità gli incontri con il figlio, di cui aveva notizie aggiornate dalla madre. L'udienza del 4 giugno 2025 fu rinviata d'ufficio su istanza delle parti. Il 19 settembre 2025 pervennero relazioni di aggiornamento dei citati servizi sociali che nulla hanno potuto riferire in aggiunta rispetto a quanto già sopra compendiato, anche a causa del mancato contatto con il dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Bologna emerge tuttavia il narrato CP_1 della che, oltre a lamentare la tardiva corresponsione da parte del dell'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento, ha espresso la volontà di di avere più frequenti contatti con il padre. CP_2
Il 22 settembre 2025 il Curatore speciale depositò memoria con la quale diede atto degli aggiornamenti della situazione del minore a seguito dell'incontro avuto con lui e che non aveva potuto svolgere prima della sua costituzione. Dopo aver ricostruito le vicende del giudizio in corso, ha esposto che il 28 maggio 2025 incontrò il minore presso il suo studio in Milano, e qui ebbe modo di riscontrare una certa serenità del minore, esponendo che con la madre il rapporto sia ottimale, essendo quest'ultima il suo “punto di riferimento”, mentre rispetto al padre, pur esponendo che il rapporto “andasse bene”, ha manifestato chiaramente la sua volontà di poterlo vedere e sentire più spesso. In un ulteriore incontro del 21 luglio 2025, mediato dall'assistente sociale che lo segue, il minore ha raccontato di un incontro avuto con il padre dopo tanto tempo, precisando “di volere vedere di più il padre, ma a Milano perché la città è più bella”, dimostrandosi speranzoso sulla possibilità di vedere di più il padre. Il Curatore ha ritenuto di non dover vedere personalmente i genitori del minore, rinviando alle relazioni dei servizi sociali in atti, da cui emerge una figura materna presente e reattiva, pronta a trovare delle soluzioni che permettano gli incontri tra padre e figlio, come peraltro ammesso dallo stesso ai CP_1 servizi sociali del Comune di Lomazzo, mentre quest'ultimo risultasse una figura paterna “lontana, distante, se non del tutto assente nella vita del bambino, nonostante quest'ultimo sia rimasto entusiasta dell'incontro con il padre, tanto da riferirlo a tutti e da chiedere espressamente di rivederlo più spesso”. Quindi, dopo aver evidenziato le proprie posizioni nell'interesse del minore (da cui le conclusioni poi riprodotte nella memoria ex art. 127ter c.p.c. sopra riportate, ha proposto un calendario di incontri tra padre e figlio al fine di poter instaurare un serio e continuativo rapporto tra i due. All'udienza del 24 settembre 2025 le parti rappresentarono di aver raggiunto un accordo sulle questioni economiche e chiesero un rinvio al fine poter provare a raggiungere un accordo anche in merito al calendario di visite;
la Corte quindi concesse il detto rinvio, fissando udienza al 21 ottobre 2025 alla quale, preso atto delle memorie depositate dalle parti (le cui conclusioni sono sopra riportate) e del parere del Procuratore Generale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. 5) Motivi della decisione. 5.1 Ritiene questa Corte che la sentenza di prime cure sia meritevole di parziale riforma, da un lato, quanto alle questioni di natura economica, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, che ha portato alla sostanziale rinuncia per il resto delle ulteriori istanze di natura economica formulate dalla Pt_1 sia in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, sia quanto alle domande restitutorie, dall'altro, come imposto dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, ai fini della determinazione delle modalità di affidamento del minore e delle frequentazioni tra padre e figlio. che costituisce la “stella polare” che deve guidare la decisione giudiziaria in merito alla CP_3 determinazione dei rapporti tra genitori e figli è quella di cui all'art. 337ter c.c., titolata “provvedimenti riguardo ai figli”, che detta i principi generali in tema di rapporti tra i figli e i genitori e conforma i provvedimenti in merito ad affido, collocazione e mantenimento dei figli. Tale disposizione prevede al primo comma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, specificando al secondo comma che per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare;
al terzo comma specifica poi il principio di bigenitorialità e pone quale regola fondamentale quella dell'affido condiviso e di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, precisando infine all'ultimo comma che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, indicando poi i criteri attraverso i quali il contributo al mantenimento debba essere determinato.
15 Principio fondamentale che regge l'intera disciplina di cui all'art. 337ter c.c. è quello per cui il figlio minore, anche in presenza di una situazione di crisi tra i genitori, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. La regola, quindi, resta quella dell'affido condiviso, a cui si può derogare solo qualora talora situazione venga reputata contraria all'interesse del minore, come previsto dal successivo art. 337quater c.c.; il Giudice dovrà quindi regolare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole. Simile regolamentazione, invero, viene rimessa in via primaria al libero accordo tra i genitori, potendo il giudice imporre la propria regolamentazione solo in mancanza di accordo o qualora l'accordo stesso sia contrario all'interesse del minore. Il regime legale dell'affidamento condiviso deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena6.
La regola dell'esercizio comune della responsabilità genitoriale e dell'affido condiviso, come detto, risulta superata dal successivo art. 337quater c.c., che prevede al primo comma che il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, disponendo comunque al secondo comma il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337ter c.c. Nell'adottare tali provvedimenti il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. e oggi dall'art. 337quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore e che non potrà essere basato solo sullo scarso interesse di uno dei genitori alla bigenitorialità7.
Come detto, anche in tema di affido esclusivo, va comunque garantito al minore il diritto ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori: nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da interpretare quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione. Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della CEDU, che pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della CEDU, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori8.
5.2. Tanto chiarito in diritto e in fatto ritiene quindi la Corte che possa così riformarsi la sentenza di prime cure. Non può in questa sede non prendersi atto degli accordi raggiunti tra il e la in merito CP_1 Pt_1 al mantenimento del minore e formalizzati nella già citata nota congiunta del 31 marzo CP_2
2025 e depositata il successivo 8 aprile 2025, che, come risulta dagli allegati a tale nota, risulta sottoscritta da entrambe le parti e dai loro procuratori che ha sicuramente avuto a oggetto la regolamentazione delle controversie di natura patrimoniale esistenti tra le parti. Oltre alla rinuncia alle domande di natura restitutoria, aventi sostanzialmente a oggetto la corresponsione da parte del di quanto sopportato dalla per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1 nel periodo gennaio 2019-settembre 2019, la quale non suscita particolari problemi, e che stante la dichiarazione di natura abdicativa esime questa Corte dall'analisi della detta domanda da ritenersi rinunciata, qualche parola dovrà spendersi quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Lo stesso, infatti, alla luce della più aggiornata documentazione reddituale versata in atti dal CP_1
(modello 730/2024 relativo all'anno fiscale 2023) appare infatti congruamente determinato, tenuto conto delle sostanze dello stesso e del suo reddito annuo e la cifra concordata, pari a euro 1.780,00 mensili, a decorrere dall'aprile 2025, primo mese successivo al detto accordo, appare non solo rapportata alle capacità reddituali del ma pienamente sufficiente e idonea a garantire al minore CP_1 un adeguato tenore di vita e a venire incontro a tutte le sue esigenze di mantenimento, CP_2 studio, crescita culturale, esigenze sanitarie, ludiche e sportive. La nuova determinazione dell'assegno ferma restando, fino al marzo 2025 compreso, la sua determinazione effettuata dal Tribunale di Como, potrà quindi decorrere dall'aprile 2025, come oggetto di accordo tra le parti;
tale assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici di svalutazione monetaria indicati dall'ISTAT. Come oggetto della sentenza impugnata e del citato accordo resta ferma la contribuzione del CP_1 al pagamento del 100% delle spese straordinarie relative al minore. Resta quindi da valutare il regime di affido e le modalità di incontro tra padre e figlio. Quanto al primo di tali aspetti, dopo che la sentenza di prime cure aveva disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, capo della sentenza Controparte_2 impugnato dalla le parti sono addivenute, quantomeno nelle loro conclusioni che sul punto Pt_1 concordano, a ritenere non da riformare la sentenza in punto di affido esclusivo, avendo la Pt_1 concluso (difformemente dall'originario atto di appello e dall'atto di citazione in riassunzione) per la conferma dell'affido esclusivo e collocamento del minore presso di sé. Ciò, tuttavia, non esime questa Corte dal valutare se tale regime sia conforme all'interesse del minore. Al di là della nuova concordanza di vedute sul punto tra le parti, ritiene questa Corte che, in effetti, tale regime sia il più conforme all'interesse di per le ragioni che si specificano. CP_2
È risultato pacificamente accertato, infatti, che il rapporto tra il figlio e il padre si sia interrotto circa cinque anni orsono, e solo recentemente padre e figlio hanno riallacciato i loro rapporti, seppur ancora 8 Ex multis Cass. Civ. sez. I, 18/09/2023, n.26697, Cass. Civ. sez. I, 24/03/2022, n.9691 e Cass. Civ. sez. I, 16/12/2020, n.28723 17 embrionalmente, con brevi visite e sporadiche chiamate telefoniche: nell'ultimo periodo è stata la madre a occuparsi esclusivamente delle esigenze in tema di istruzione, educazione, mantenimento, cura e salute del minore ed è pacificamente accertato che come emerge dalle citate relazioni CP_2 dei Servizi sociali del Comune di Bologna, abbia con la madre un rapporto saldo e sereno, vedendo in lei il suo maggior punto di riferimento cui si affida completamente, madre che, come risulta dagli atti, non solo ha curato le esigenze primarie del figlio ma si è fatta portavoce del suo diritto ad avere un serio rapporto continuativo con un padre che se ne era, per lungo tempo, totalmente disinteressato. È quindi nel migliore interesse del minore che la madre, che con il minore ha un rapporto significativo, possa esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale secondo le direttive date nella sentenza di prime cure, in quanto tale soluzione risulta quella che permette di adottare tutte le decisioni in merito a scelte scolastiche, di educazione, cura, mantenimento, esigenze ludiche e sportive, di viaggio ecc., con tempestività, fatto salvo il diritto (e dovere), previsto dall'ultimo comma dell'art. 337quater c.c., da parte del di vigilare su tali scelte. CP_1
Una diversa scelta, infatti, stante la lontananza e l'assenza del sopra accertata, nonché un certo CP_1 clima di conflittualità esistente tra le parti, potrebbe comportare un ritardo nell'adozione di decisioni cruciali nella vita del minore, che si tradurrebbe in un evidente nocumento ai suoi interessi. Resta invece quasi del tutto omesso dalla sentenza di prime cure il regime dei rapporti padre-figlio, che ha di fatto delegato i servizi sociali del Comune di Bologna alla detta regolamentazione senza aver nemmeno fornito precisi indici attraverso i quali determinare tale calendario. Ritiene questa Corte che, come anche già censurato dalla Suprema Corte nel terzo paragrafo della citata ordinanza tale omissione meriti di essere colmata. Punto di partenza è il già citato diritto del figlio minore ad avere rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori, diritto che può avere una sua dimensione negativa solo quando sia il figlio minore che rifiuti la frequentazione con gli stessi per giustificati motivi, e che risulta recessivo rispetto ai desiderata del genitore di non avere con il figlio alcun rapporto o di mantenerli a uno stato larvale. Si tratta del caso oggetto di esame: come risulta dalle relazioni dei servizi sociali del Comune di Bologna sopra citate, infatti, anche a seguito del recente incontro con il padre, ha CP_2 manifestato un indubbio desiderio di avere un rapporto serio e continuativo con il padre e non può certo in questa sede condividersi la prospettiva paterna di limitare a un “minimo sindacale” e quasi formale un rapporto con un figlio che, per lungo tempo, ha di fatto abbandonato. È pure opinione di questa Corte, tuttavia, che la regolamentazione dei rapporti tra padre e figlio venga conformata in modo tale da permettere un recupero graduale dei rapporti, non potendosi, d'altro canto, nemmeno adottare la proposta di calendario della che comporterebbe un ricostituirsi ex Pt_1 abrupto di una familiarità che allo stato non sussiste, il che si tradurrebbe in un possibile nocumento per CP_2
Ritiene allora questa Corte che, in via provvisoria, possa prevedersi un calendario di incontri e di visite di questo tipo: a) quanto alle vacanze natalizie 2025-2026 trascorrerà, previo accordo tra i Controparte_2 genitori, almeno due giorni continuativi, comprensivi di pernotto, con il padre, in periodo da individuarsi o nel periodo comprendente i giorni di Natale e Santo Stefano o nel periodo comprendente
18 il giorno di San Silvestro e il giorno di Capodanno;
a decorrere dalle vacanze natalizie 2026-2027 tale periodo sarà incrementato di tre giorni, che dovranno comprendere i periodi sopra detti;
b) trascorrerà almeno un giorno, da individuarsi previo accordo tra i genitori, Controparte_2
o nel giorno della Pasqua o in quello del Lunedì dell'Angelo, con il padre CP_1 comprensivo di pernotto e con obbligo di quest'ultimo di riaccompagnare il minore presso la madre, secondo gli accordi da adottarsi tra i genitori almeno un mese anteriore all'inizio della Settimana Santa;
c) durante il periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà almeno cinque giorni continuativi con il padre, comprensivi di pernotto, previo accordo tra i genitori in merito all'individuazione di tale periodo da intervenire tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
d) in periodo da individuarsi tra il venerdì e la domenica e previo accordo tra i genitori, CP_1 vedrà il figlio almeno una volta al mese nella città di Milano, ove vi sarà portato dalla madre,
[...] con spese a carico del CP_1
e) vedrà almeno un giorno al mese, sempre in periodo da individuarsi tra il venerdì e CP_1 la domenica e previo accordo tra i genitori, per un periodo di almeno due ore, il figlio nella città di Bologna ove si recherà; f) sentirà il figlio, mediante chiamata telefonica e/o videochiamata, almeno tre volte a CP_1 settimana. Si tratta di una “bozza” di calendario che questa Corte non può che ritenere quale minimo indispensabile per permettere a di avere un rapporto significativo con il padre e che, CP_2 negli auspici di questa Corte, si ritiene possa essere superata in melius, con un'intensificazione dei rapporti tra padre e figlio che permetta al minore di avere tempi di frequentazione più ampi. A tal fine si dispone che, a decorrere dal 2026, il Servizio Sociale del Comune di Bologna, competente stante la residenza del minore, anche previe intese con il Servizio Sociale del Comune di Lomazzo, e previo monitoraggio del nucleo familiare, proponga un calendario di visite tra padre e figlio che, fermi restando i tempi di incontro sopra indicati (che non potranno essere rivisti in diminuzione), si proponga di aumentare i tempi di incontro tra padre e figlio, con la determinazione di un calendario di incontri, quindi, che potrà rivedere solo “al rialzo” tali tempi, aumentandoli se del caso, calendario che tenga conto delle esigenze del minore, dell'andamento dei rapporti padre-figlio previo monitoraggio dell'evoluzione degli stessi a seguito dell'adozione del sopra detto calendario, e valutata la volontà del minore e il suo interesse in relazione ai rapporti con la figura paterna. Salvo quanto si dirà in tema di spese, per il resto, la sentenza di prime cure non potrà che essere confermata. Alla luce di quanto sopra emerso, ritiene inoltre questa Corte opportuno invitare a CP_1 seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, anche a mezzo delle indicazioni fornite dai sopra indicati servizi sociali, e ciò ai fini di recuperare le sue capacità genitoriali che lo aiutino nel rapporto con il figlio minore e ciò nell'interesse di quest'ultimo. CP_2
Appare inoltre opportuno invitare le parti a seguire un percorso, anche a mezzo delle opportune indicazioni dei servizi sociali sopra indicati, invitare le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e a nominare un Coordinatore genitoriale che faciliti la comunicazione degli stessi, li supporti nell'attuazione del piano genitoriale stabilito da questa Corte, permetta loro di prevenire
19 eventuali liti giudiziarie e conflitti, evitando che hei conflitti venga coinvolto il minore e li aiuti ad assumere decisioni stabili e condivise riguardanti il figlio minore. Ritiene questa Corte che, quanto alle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, queste possano essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.: il raggiungimento di un accordo in merito alle questioni economiche tra le parti, che ha comportato la rinuncia da parte della delle richieste di natura economica formulate in prime cure, e lo stesso raggiungimento di un Pt_1 accordo in merito al regime di affido, che ha comportato di fatto la rinuncia al motivo di gravame in cui la ha lamentato la mancata concessione dell'affido condiviso, avendo questa Corte confermato Pt_1 il regime di affido esclusivo alla stessa del figlio minore, comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca che legittima la compensazione delle spese di lite, che si ritiene altresì di dover compensare alla luce di gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. come risultante a seguito della sua declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, e che possono intravedersi nella difficoltà dell'accertamento giudiziale, nel successivo comportamento delle parti che, partendo da posizioni sterilmente oppositive sono giunte a un accordo sulla maggior parte dei punti controversi, e nel mutamento della situazione di fatto tra l'instaurazione del giudizio in prime cure e quella vigente al momento della decisione. Quanto alle spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore speciale, ritiene questa Corte che queste debbano porsi a carico del che con il suo originario atteggiamento oppositivo a CP_1 qualsiasi ipotesi di accettare un quadro di rapporti con il figlio, e quindi in aperto contrasto con gli interessi con lo stesso, ha necessitato la nomina dello stesso. Le stesse vengono liquidate in parte dispositiva secondo valori tra i minimi e i medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (procedimento in grado di appello, valore indeterminabile, complessità, media).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando sul procedimento di appello iscritto al n. 2154/2024 R.G.A.C. introdotto a seguito di atto di citazione in riassunzione da nei confronti di con l'intervento del Curatore Parte_1 CP_1 speciale del minore avente a oggetto la sentenza del Tribunale di Como n. Controparte_2
58/2022 R.S. pronunciata il 17 dicembre 2021 e pubblicata il 17 gennaio 2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- Conferma il regime di affido esclusivo di alla madre con Controparte_2 Parte_1 collocamento presso l'abitazione della medesima anche ai fini della residenza anagrafica;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con contributo CP_1 che si determina, a decorrere dal mese di aprile 2025, in euro 1.780,00 mensili, confermando per il periodo anteriore la somma determinata nella sentenza impugnata, somma da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria indicati dall'ISTAT, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie come determinate nella sentenza impugnata;
- Dispone che gli incontri tra padre e figlio avvengano come segue: a) quanto alle vacanze natalizie 2025-2026 trascorrerà, previo accordo tra i Controparte_2 genitori, almeno due giorni continuativi, comprensivi di pernotto, con il padre, in periodo da individuarsi o nel periodo comprendente i giorni di Natale e Santo Stefano o nel periodo comprendente
20 il giorno di San Silvestro e il giorno di Capodanno;
a decorrere dalle vacanze natalizie 2026-2027 tale periodo sarà incrementato di tre giorni, che dovranno comprendere i periodi sopra detti;
b) trascorrerà almeno un giorno, da individuarsi previo accordo tra i genitori, Controparte_2
o nel giorno della Pasqua o in quello del Lunedì dell'Angelo, con il padre CP_1 comprensivo di pernotto e con obbligo di quest'ultimo di riaccompagnare il minore presso la madre, secondo gli accordi da adottarsi tra i genitori almeno un mese anteriore all'inizio della Settimana Santa;
c) durante il periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà almeno cinque giorni continuativi con il padre, comprensivi di pernotto, previo accordo tra i genitori in merito all'individuazione di tale periodo da intervenire tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
d) in periodo da individuarsi tra il venerdì e la domenica e previo accordo tra i genitori, CP_1 vedrà il figlio almeno una volta al mese nella città di Milano, ove vi sarà portato dalla madre,
[...] con spese a carico del CP_1
e) vedrà almeno un giorno al mese, sempre in periodo da individuarsi tra il venerdì e CP_1 la domenica e previo accordo tra i genitori, per un periodo di almeno due ore, il figlio nella città di Bologna ove si recherà; f) sentirà il figlio, mediante chiamata telefonica e/o videochiamata, almeno tre volte a CP_1 settimana.
- Dispone che, a decorrere dal 2026, il Servizio Sociale del Comune di Bologna, competente stante la residenza del minore, anche previe intese con il Servizio Sociale del Comune di Lomazzo, e previo monitoraggio del nucleo familiare, proponga un calendario di visite tra padre e figlio che, fermi restando i tempi di incontro sopra indicati (che non potranno essere rivisti in diminuzione), si proponga di aumentare i tempi di incontro tra padre e figlio;
- Invita a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, anche a mezzo delle CP_1 indicazioni fornite dai sopra indicati servizi sociali, nell'interesse del figlio minore;
- Invita e a nominare un Coordinatore Genitoriale ai fini del CP_1 Parte_1 supporto delle loro capacità genitoriali secondo quanto specificato in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di giudizio di prime cure;
- Conferma per il resto la sentenza n. 58/2022 R.S. pronunciata dal Tribunale di Como;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio n. 590/2022 R.G. Corte Appello di Milano, nonché quelle del giudizio innanzi la Corte di Cassazione e quelle del presente grado di giudizio;
- Condanna parte appellata in riassunzione al pagamento delle spese di costituzione in CP_1 giudizio del Curatore speciale del minore, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e nella misura di legge. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025. Il Consigliere Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Dott. Fabio Laurenzi
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elezione di domicilio e nomina difensiva giusta procura alle liti datata 3 luglio 2024 allegata all'atto di citazione in riassunzione. 2 Elezione di domicilio e nomina difensiva giusta procura alle liti datata 12 novembre 2024 allegata alla comparsa di costituzione. 3 Nomina curatore speciale giusto decreto depositato il 25 marzo 2025 (contenuto in ordinanza in tale data depositata e adottata a seguito della camera di consiglio del 19 marzo 2025).
1 4 V. p. 3 della detta relazione. 5 V. p. 5 relazione cit.
14 6 V. Cass. Civ. sez. I, 17/09/2020, n.19323, Cass. Civ. sez. I, 16/06/2021, n.17221 e Cass. Civ. sez. I, 05/08/2024, n.22083. 7 V. Cass. Civ. sez. VI, 19/07/2016, n.14728 e Cass. Civ. sez. I, 09/09/2025, n.24876.
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte d'Appello di Milano, composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Laurenzi Presidente Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere Relatore ed Estensore Riunita nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2154/2024 R.G., discussa nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025, introdotta atto di citazione in riassunzione notificato il 10 luglio 2024 con costituzione di parte appellante del 18 luglio 2024 e vertente tra:
(C.F. , nata il [...] a [...], ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in viale XII Giugno n. 2, presso lo studio del proprio difensore e procuratore speciale, avv. Alessandro Monti del Foro di Bologna1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE e (C.F. ), nato il [...] a [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 7, presso lo studio degli avvocati Alessandro Biletta, Lucio Mazzotti e Roberta Canevese, propri difensori e procuratori speciali2
APPELLATO IN RIASSUNZIONE E con l'intervento di: Procuratore Generale nella persona della dottoressa Simonetta Bellaviti.
nato a Milano il [...], in [...] avv. Controparte_2
del Foro di Milano, personalmente costituitasi ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e domiciliata Parte_2 presso il suo studio in Milano, via Alessandro Paoli n. 2 risulta elettivamente domiciliata3
Oggetto: Ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione con rinvio, con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 9435/2024 del 15 febbraio 2024, della sentenza n. 4024/2022 R.S. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano il 12 dicembre 2022 nel procedimento n. 590/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como Parte_1
n. 58/2022 R.S. pronunciata il 17 dicembre 2021 e pubblicata il 17 gennaio 2022 – dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne. Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.p., come segue: Procuratore Generale: come da parere depositato il 21 ottobre 2025 come segue: “Ritenuto che l'affido esclusivo alla madre appare necessario per il benessere del minore atteso che lo stesso ha sempre vissuto con lei e tutte le decisioni sono sempre state prese in autonomia. Data la conflittualità tra i genitori e la limitata presenza del padre nella vita del minore appare difficile ipotizzare un affido condiviso. Il minore appare molto contento di poter vedere il padre e di trascorrere del tempo con lui, sebbene i momenti siano pochi e anche i contatti telefonici appaiono difficoltosi. Si ritiene per consentire di mantenere un rapporto costante che vengano indicati almeno due giorni al mese di rapporti padre-figlio; Per quanto attiene il contributo economico, previa CTU patrimoniale, venga valutata l'idoneità dell'assegno. CHIEDE la conferma dell'affido esclusivo alla madre con ampliamento degli incontri padre-figlio almeno due volte al mese. CTU patrimoniale”. Parte appellante in riassunzione: come da memoria ex art. 127ter c.p.c. depositata in data 17 ottobre 2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Como n.58/2022, così disporre:
1. Confermare l'affido esclusivo del figlio minore
[...]
al-la madre sig.ra con collocamento presso la residenza di Controparte_2 Parte_1 quest'ultima;
2. Disporre il diritto-dovere del padre ing. di vedere e tenere il figlio
CP_1 con sé come segue: il signor contatterà telefonicamente o via videochiamata
CP_1 Persona_1 una volta ogni due giorni, ovvero ogni volta che il figlio manifesterà tale desiderio;
nel caso di impossibilità a rispondere, il signor ricontatterà al più presto che sarà
CP_1 CP_2 sempre libero di potere telefonare al padre;
il signor un fine settimana al mese si recherà a
CP_1
Bologna al fine di incontrare il figlio e trascorrerà almeno un giorno con il minore;
quest'ultimo sarà accompagnato almeno per le prime volte dalla madre che resterà con loro durante l'incontro; con riserva di rivedere modalità e tempi di frequentazione in relazione alla evoluzione del rapporto ed alla volontà di viceversa, anche la sig. un fine settimana ogni due mesi si CP_2 Pt_1 recherà, a Milano così da potere accompagnare dal padre, con spese di viaggio e di CP_2 alloggio del figlio e della signora a carico del signor durante il periodo estivo il Pt_1 CP_1 minore trascorrerà con entrambi i genitori metà del periodo feriale estivo;
a tale fine entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno il proprio piano feriale per agevola-re una migliore organizzazione. Ogni genitore deve poter godere di almeno una settimana consecutiva feriale estiva. I genitori potranno concordare nell'interesse del minore anche ulteriori periodo di vacanza o di permanenza presso le località vacanziere, compatibilmente anche con le manifestazioni di volontà del minore;
Le festività dell'anno saranno così suddivise: - le festività natalizie saranno suddivise equamente a metà ed i genitori al terneranno di anno in anno il primo periodo con il secondo: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio. - ad anni alterni il genitore che avrà goduto del periodo di festività che comprende il Natale lascerà godere le festività pasquali all'altro genitore;
- entrambi i genitori, indipendentemente da quanto quivi stabilito, potranno congiuntamente concordare altre diverse soluzioni. In ogni caso, nei periodi di permanenza
2 presso ciascun genitore deve essere garantito una telefonata al giorno dal/al figlio nei confronti dell'altro genitore;
3. Disporre il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio in ordine alla suddetta regolamentazione delle visite del padre;
4. Quanto al contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio minore, darsi atto dell'accordo raggiunto dalle parti nell'istanza congiunta del 31.03.2025 e conseguentemente porre a carico dell'ing. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario del figlio con il versamento alla sig.ra a far Parte_1 tempo dall'aprile 2025, della somma di € 1.780,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
confermare, quanto al periodo antecedente il mese di aprile 2025, l'obbligo dell'ing. di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura indicata CP_1 nella sentenza del Tribunale di Como n.58/22 e dunque con la corresponsione alla sig.ra Parte_1 della somma di € 1.300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli
[...] indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
5. Fermo restando il disposto della sentenza del Tribunale di Como n.58/22 per i capi non impugnati e dunque anche in ordine all'obbligo posto a carico dell'ing. di contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie di cui al CP_1
Protocollo adottato il 24.05.2018 dal Tribunale di Como;
6. Con compensazione delle spese del presente grado di giudizio e con vittoria di spese del giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza della Corte di Cassazione n.9435/2024.” Parte appellata in riassunzione: come da memoria ex art. 127ter c.p.c. depositata il 17 ottobre 2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impu gnata sentenza del Tribunale di Como n. 58/2022, così disporre:
1. Confermare l'affido esclusivo del figlio minore
[...]
alla madre sig.ra con collocamento presso la residenza di Controparte_2 Parte_1 quest'ultima e con diritto-dovere del padre di intrattenere rapporti con il figlio e di vederlo con le seguenti modalità: - potrà chiamare il padre al telefono quando lo desidera o quando CP_2 ne ha necessità ed il padre, ove non possa rispondere subito, lo richiamerà nelle 24 ore successive, fatto salvo il caso di segnalate urgenze;
- se lo desidera, potrà avere un contatto in CP_2 videoconferenza con il padre una volta alla settimana, nel giorno feriale concordato volta per volta direttamente tra gli interessati;
- potrà intrattenersi di persona con il padre una volta CP_2 al mese in una giornata, da concordarsi tra le parti, nella città di Milano, dove sarà accompagnato dalla madre, con spese di viaggio a carico del padre. Il minore sarà affidato materialmente dalla madre al padre e si intratterrà con quest'ultimo da solo, inizialmente per due ore, con riserva di rivedere modalità e tempi in prosieguo di frequentazione. 2) Quando i frequenti spostamenti di lavoro dovessero portare il padre in prossimità di Bologna questi si attiverà, previo accordo con la madre, per incontrare il minore ed intrattenersi con lo stesso. 3) Nella condivisa prospettiva di prevedere maggiori permanenze del minore con il padre, ma nella necessità di procedere con gradualità, disporre che per questo anno 2025 il padre trascorra con il figlio almeno un giorno nelle prossime vacanze natalizie, con le modalità da stabilirsi con la madre;
con impegno ad individuare con la stessa un calendario diverso per l'anno 2026. 4) Per l'estate 2026 il padre trascorrerà almeno due giorni consecutivi con il minore da individuarsi con la madre almeno dieci giorni prima. All'esito di questo primo incontro, raccolto se del caso l'opinamento di uno psicologo infantile, i genitori valuteranno tempi e modi per il futuro. 5) Entrambi i genitori, indipendentemente da quanto qui indicato, potranno congiuntamente concordare altre diverse soluzioni. In ogni caso, nei periodi di permanenza presso
3 ciascun genitore, dovrà essere garantita al minore una telefonata al giorno all'altro genitore. Fermo restando quant'altro convenuto tra le parti nell'istanza congiunta 31.03.2025 da intendersi qui riportato, con rinuncia delle parti ad ogni al-tra domanda, fermo restando altresì il disposto della sentenza del Tribunale di Como n. 58/22 per i capi non impugnati e dunque anche quanto alle spese straordinarie;
Con compensazione delle spese del giudizio”. Curatore speciale del Minore come da memoria ex art. 127ter c.p.c. Controparte_2 depositata il 17 ottobre 2025: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reictis, nell'interesse del minore, 1. In via principale: confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa, e con diritto/dovere del padre di frequentarlo secondo le modalità che la Corte ritiene più giuste, anche in considerazione di quelle proposte in narrativa;
2. In via ulteriormente principale: confermare l'attivazione dei Sevizi Sociali competenti per territorio con prosieguo del monitoraggio e considerare, se del caso, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare il profilo personologico di ciascun genitore e le rispettive capacità genitoriali, il tutto, in collaborazione con il servizio sociale competente per territorio;
3. In via subordinata: invitare i genitori ad incaricare un Coordinatore Genitoriale;
4. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio a carico solidale di entrambe le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.) 1) Il procedimento di prime cure. In data 10 ottobre 2019, convenne in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 CP_1 di Como con atto di citazione introduttivo del procedimento iscritto al n. 4557/2019 R.G., chiedendo di accertare la paternità del rispetto al minore nato a [...] il CP_1 Persona_2
09.12.2014, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre, regolamentare il diritto di frequentazione paterna del figlio minore, disporre a carico di l'obbligo di corrispondere euro 5.000 mensili a favore di a titolo di
CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie;
accertare il diritto della di percepire euro 45.000 (€ 5.000 mensili) a titolo di pregresso mantenimento del figlio Pt_1 per il periodo compreso tra gennaio 2019 e settembre 2019 e condannare conseguentemente il
CP_1 al pagamento di tale somma di denaro in suo favore. Con comparsa di costituzione del 13 dicembre 2019, si costituì in giudizio
CP_1 dichiarando di essere disponibile a sottoporsi agli esami di accertamento della paternità, di essersi a tal fine già rivolto al professor dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Milano e di Per_3 essere quindi in attesa dell'esito dell'esame genetico, chiedendo di rigettare le domande avversarie nel caso in cui fosse stata esclusa la paternità naturale del nei confronti di
CP_1 Persona_2
porre a carico del , in caso di confermata paternità naturale, un assegno mensile per il
[...] CP_1 mantenimento del minore di euro 1.000 e disporre l'affidamento dello stesso alla sola madre, con facoltà per il padre di vedere il minore “quando vorrà, previo congruo preavviso” e respingere la domanda della di rimborso di quanto erogato per il minore. Pt_1
4 All'udienza del 15 gennaio 2020, i difensori delle parti riferirono che l'esame genetico di paternità effettuato dal Prof. aveva dato esito positivo, riservandosi, la difesa , di valutare le Per_3 CP_1 iniziative da assumere;
il giudice ordinò l'integrazione del contradditorio nei confronti del Pubblico Ministero e fissò udienza per la prosecuzione della causa;
con ordinanza del 20 maggio 2020, il giudice incaricò il Servizio Tutela Minori del Comune di Milano, eventualmente in collaborazione con quello del Comune di Lomazzo (Comune di residenza del ), di monitorare il benessere del minore, CP_1 provvedere alla regolamentazione degli incontri padre – figlio e coadiuvare i genitori nell'assunzione concordata delle decisioni di maggior interesse per il figlio;
all'udienza del 25 settembre 2020 le parti furono sentite in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore;
a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con cui le parti precisarono anche le proprie conclusioni, con ordinanza dell'8 aprile 2021, il Tribunale di Como ammise le prove documentali offerte dalle parti e rigettò le ulteriori istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c.; con memoria depositata in data 8 luglio 2021, la modificò la domanda relativa al contributo Pt_1 paterno per il mantenimento del minore, chiedendo di determinarlo nella misura di euro 3.500 mensili, e confermò nel resto le domande svolte nel proprio atto introduttivo, chiedendo altresì la condanna del al risarcimento del danno per lite temeraria. CP_1
Con sentenza n. 58/2022 R.S. pronunciata il 17 dicembre 2021 e pubblicata il 17 gennaio 2022 il Tribunale di Como dichiarò la paternità di sul minore CP_1 Persona_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere alle prescritte annotazioni nel registro degli atti di nascita, dispose l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa anche ai fini della residenza anagrafica e con diritto- dovere del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo le indicazioni presenti nella motivazione, incaricò i Servizi Sociali del Comune di residenza del minore di regolamentare il diritto-dovere di visita padre-figlio, pose a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con un CP_1 importo mensile pari a euro 1.300,00 oltre al 100% delle spese straordinarie;
da ultimo, rigettò le ulteriori domande, condannando alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali CP_1 sostenute dalla e compensando tra le parti il restante terzo. Pt_1
2) Il procedimento di secondo grado. In data 28 febbraio 2022, propose gravame avverso la suddetta sentenza innanzi Parte_1 questa Corte con atto di citazione notificato al e iscritto a ruolo al n. 590/2022 R.G. Nella CP_1 proposta impugnazione, come primo motivo di appello, fu contestata la “violazione degli artt. 337bis e 337 ter c.c. e/o errata applicazione dei criteri di selezione del regime legale di affidamento.” In particolare, l'appellante rilevò che il giudice di prime cure avesse omesso di indicare le ragioni a sostegno della deroga al regime ordinario di affidamento condiviso con particolare riguardo alla valutazione circa l'interesse del minore. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamentò la
“violazione degli artt. 337 bis e 337 ter c.c. e/o errata applicazione dei criteri circa i tempi e le modalità di permanenza del figlio presso il genitore non collocatario”, per aver il Tribunale delegato completamente ai Servizi Sociali la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio. Con il terzo motivo, lamentò “l'errata e/o insufficiente valutazione delle prove documentali e conseguente erronea e carente motivazione sul rigetto delle indispensabili istanze istruttorie di parte attrice”, deducendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto esaustive le allegazioni documentali del CP_1
5 relative alla sua situazione economica, nonostante queste fossero state specificamente contestate e smentite dalla che aveva a tal fine richiesto opportuni accertamenti istruttori (prove orali, Pt_1 ordini di esibizione e CTU contabile), inopinatamente rigettati dal Tribunale. Con il quarto motivo, lamentò “l'erronea e carente motivazione della sentenza sulla quantificazione dell'ammontare del contributo del mantenimento del figlio minore”, sottolineando che l'errata valutazione delle prove documentali e la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla avevano indotto Pt_1 il Tribunale a quantificare in maniera errata il quantum dovuto dal a titolo di mantenimento CP_1 per il figlio minore;
con il quinto motivo, lamentò “l'erronea e/o carente motivazione della sentenza in ordine alla domanda di rimborso spese di mantenimento pregresse”, per aver il Tribunale negato che vi fosse un principio di prova circa l'assunzione delle spese di mantenimento del figlio a carico della madre dalla cessazione della coabitazione con il alla proposizione della domanda giudiziale. CP_1
Con il sesto motivo di appello, la lamentò “l'errata e carente motivazione in ordine Pt_1 all'inammissibilità delle allegazioni documentali di parte attrice in comparsa conclusionale”, in quanto il Tribunale di Como aveva ritenuto inammissibili le ulteriori produzioni documentali offerte dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale (doc. 49-63), pur trattandosi di documenti formati successivamente al deposito delle memorie istruttorie;
in ultimo, con il settimo motivo di gravame, l'appellante lamentò “l'errata e/o carente motivazione sul rigetto della domanda di condanna del convenuto ex. art. 96 c.p.c.” per aver il Tribunale omesso ogni argomentazione circa il rigetto della domanda dell'attrice. Con comparsa depositata il 26 maggio 2022, l'appellato si costituì in giudizio, chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto per carenza di specificità di motivi e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza gravata. Con sentenza n. 4024/2022 R.S., emessa il 12 ottobre 2022 e pubblicata il 20 dicembre 2022, la Corte di appello di Milano respinse l'appello e confermò integralmente la sentenza del Tribunale di Como n. 58/2022, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. In relazione alle domande aventi contenuto patrimoniale, la Corte evidenziò che, posto il diritto della prole a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione di esatti importi dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi in relazioni alle quali è possibile fissare l'erogazione della somma necessaria”. Fatte tali premesse, ad avviso del Collegio, dalla documentazione reddituale depositata in atti, emergeva la congruità dell'importo stabilito dal giudice di prime cure a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole. La Corte respinse poi la richiesta della di risarcimento dei danni per lite temeraria, ritenendo insussistenti idonei Pt_1 elementi a sostegno della stessa;
nulla argomentò sulle restanti domande svolte dall'appellante. 3) Il giudizio di Cassazione. Avverso tale pronuncia propose ricorso per Cassazione la articolando tre motivi: Pt_1
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter, commi 1,2, 3 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver omesso la Corte qualsivoglia pronuncia circa i primi due motivi appello
6 afferenti al regime legale di affidamento esclusivo alla madre del figlio minore e la disciplina, tempi e modalità di permanenza del figlio minore presso il genitore non collocatario”.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter commi 4 e 5 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3, n. 4 e n. 5 c.p.c., per aver la Corte erroneamente applicato il principio di proporzionalità nella determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio e per aver fatto scorretta applicazione dei principi in ordine alla valutazione di rilevanza delle prove acquisite e richieste dalla parte ed omesso ogni pronuncia sul terzo motivo di appello”.
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso qualsivoglia pronuncia circa il quinto motivo di appello afferente alla domanda di condanna del al rimborso delle spese di mantenimento antecedenti CP_1 la domanda giudiziale”. Si costituì , chiedendo l'inammissibilità e il rigetto del ricorso avverso. CP_1
Con ordinanza n. 9435/2024 emessa il 15.02.2024 e pubblicata il 09.04.2024, la Corte di Cassazione, ritenendo fondati tutti e tre i motivi di ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per la pronuncia sui motivi di appello di cui la Corte territoriale aveva omesso completamente l'esame. In particolare, la Suprema Corte, quanto al primo e al terzo motivo di ricorso, evidenziò che la Corte di merito si era limitata a ricapitolare le prospettazioni di entrambe le parti, senza esaminare né il capo d'appello sulla domanda relativa all'affidamento del minore e ai tempi di permanenza con il padre, né quello sulla domanda relativa al rimborso delle spese di mantenimento pregresse. La Cassazione rilevava che tali domande, tutte ammissibili nel giudizio di appello, avrebbero dovuto essere esaminate dalla Corte territoriale, e sottolineò altresì che, ai sensi dell'art. 277 c.c., il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, compresa quella concernente il diritto di regresso del genitore che, in attesa del riconoscimento del figlio da parte dell'altro, abbia nel frattempo assunto l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato. Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, degli elementi portati dalla a sostegno dell'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali rese dal Pt_1
e delle connesse istanze istruttorie (già formulate in primo grado e reiterate anche nel secondo CP_1 giudizio), nonché l'omesso esame delle esigenze del figlio e dei tempi di permanenza di questi presso i genitori ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento, la Suprema Corte, pur rilevando profili di indeterminatezza nella censura, evidenziò che la Corte distrettuale, in effetti, non aveva considerato in alcun modo i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, né aveva indagato sulle sue esigenze di vita - limitandosi a uno stereotipato riferimento al tenore di vita tenuto dallo stesso in costanza di convivenza – né, ancora, aveva effettuato una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori e delle loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, in contrasto con il principio di proporzionalità più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità per la quantificazione dell'ammontare del contributo al mantenimento dovuto dal genitore non collocatario. 4) Il presente procedimento di appello a seguito di riassunzione. 4.1 In data 18 luglio 2024, ha depositato atto di citazione in riassunzione (notificato Parte_1 al il 10 luglio 2024), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, diverse da quelle CP_1
7 sopra riportate, avendo entrambe le parti modificato le proprie conclusioni a seguito degli accordi di cui infra: “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte - “accertare e dichiarare che l'IN.
è il padre del minore nato a [...] il [...] e per CP_1 Persona_2
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita e di disporre che il nominato minore assuma il cognome
“ e conseguentemente: - affidare il figlio minore nato a [...] il CP_1 CP_2
9.12.2014, in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, Sig.ra - regolamentare il diritto di frequentazione paterna del figlio Parte_1 minore riconoscendo all'IN. , il diritto di vedere e tenere con sé il CP_2 CP_1 figlio minore medesimo, secondo lo schema di seguito indicato: a. In primo luogo, in considerazione del fatto che dal mese di febbraio 2019 il padre ha cessato ogni rapporto con il CP_1 piccolo si ritiene opportuno che la frequentazione paterna si svolga dapprima alla CP_2 presenza della madre, per un periodo di almeno tre mesi, per due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì); decorso tale periodo, in caso di andamento positivo, il convenuto potrà tenere con sé il minore dal sabato mattina alla domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti;
b. durante il periodo natalizio il padre vedrà e terrà il figlio minore con sé, gli anni pari, dalla chiusura CP_2 dell'asilo/scuola fino al pomeriggio del 30 dicembre, gli anni dispari dal pomeriggio del 30 dicembre fino al 6 gennaio successivo, salvo diverso accordo tra le parti;
in ogni caso, il genitore che non terrà il figlio minore nel giorno di Natale potrà comunque incontrarlo, tra il 24 ed il 26 dicembre, per consegnargli i doni natalizi;
c. durante le vacanze pasquali il padre vedrà e terrà il figlio minore
[...] con sé per tre giorni consecutivi, comprendendovi gli anni pari il giorno di Pasqua, gli anni CP_2 dispari solo il Lunedì dell'Angelo ed i due giorni successivi, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche del figlio e le manifestazioni di volontà dello stesso;
d. durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio minore 15 (quindici) giorni, di cui almeno 7 (sette) consecutivi, nella località prescelta, comunicando all'altro genitore il calendario delle vacanze estive medesime entro il 30 aprile di ogni anno;
- il padre IN.
dovrà tempestivamente comunicare alla madre, Sig.ra altresì, CP_1 Parte_1 qualunque eventuale ulteriore spostamento da lui effettuato con il figlio minore, precisando anche in tal caso i recapiti, anche telefonici, ed il luogo di vacanza;
- tutto quanto sopra, salvo diverso espresso accordo tra i genitori, anche in relazione alle esigenze di salute e studio del figlio minore;
- i genitori potranno concordare nell'interesse del minore ulteriori periodi di vacanza o di permanenza presso le località vacanziere, compatibilmente con le manifestazioni di volontà del minore medesimo;
inoltre, qualora il figlio minore fosse ammalato o convalescente, il padre, IN. CP_2 CP_1
potrà fargli visita presso l'abitazione della madre, previo accordo anche telefonico con la
[...] madre medesima;
- laddove, a causa di impedimenti determinati da motivi di salute del figlio minore,
o da motivi di lavoro non prorogabili, il padre, IN. , non abbia potuto trascorrere CP_1 con il figlio minore il fine settimana di sua spettanza, il padre stesso potrà recuperare nel week end successivo o altro giorno da concordare;
- per qualunque variazione ai giorni e/o agli orari pattuiti sarà necessario che la variazione medesima sia comunicata dal IN. alla madre del CP_1 minore con almeno 48 ore di anticipo, in modo tale che la madre possa provvedere a riorganizzarsi;
-
8 il padre potrà tenere il figlio minore dalle ore 8.30 del mattino alle ore 21.00 della CP_2 sera, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore medesimo, nel giorno del suo compleanno (9 dicembre), ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti e avendo riguardo dei desideri del figlio, nonché nei giorni del 19 marzo (festa del papà) e del 16 ottobre (compleanno del padre), altrettanto varrà per la madre per il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno (28 maggio). - disporre a far data dalla domanda a carico dell'IN. la corresponsione, a CP_1 favore della Sig.ra dell'importo mensile di euro 3.500,00= a titolo di mantenimento Parte_1 integrale del figlio minore comprendente importo da corrispondersi entro il giorno 5 CP_2
(cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario e da rivalutarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, Sig.ra per il Parte_1 figlio minore medesimo, purché previamente concordate (ad eccezione di quelle mediche che rivestono il carattere dell'urgenza) che saranno rimborsate previa esibizione e consegna dei titoli giustificativi da parte della Sig.ra in tempo utile, al fine di consentire le relative detrazioni fiscali, Pt_1 ricomprendendo tra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili, quelle scolastiche, sportive, ludico-ricreative (es. campi estivi, ecc.) e per vacanze;
per l'effetto: - condannare l'IN. CP_1 alla reintegrazione delle minori somme versate in favore della sig.ra per il
[...] Parte_1 mantenimento del figlio a far data dalla domanda;
- accertare e dichiarare che la CP_2
Sig.ra ha diritto al pregresso mantenimento del figlio minore da Parte_1 CP_2 parte dell'IN. in via esclusiva, mantenimento pari ad € 5000,00= (cinquemila/00) CP_1 mensili per il periodo compreso tra la mensilità di gennaio 2019 e la mensilità di settembre 2019 e quindi complessivamente € 45.000,00= (quarantacinque/mila); per l'effetto: - condannare l'IN.
a corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1 minore per il periodo compreso tra la mensilità di gennaio 2019 e la mensilità di CP_2 settembre 2019 inclusa, la complessiva somma di €45.000,00= (quarantacinque/mila); - In ogni caso, condannare l'IN. alla integrale refusione delle spese e dei compensi del giudizio di CP_1 primo e secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente grado, se del caso con la maggiorazione dei compensi ai sensi dell'art.4, comma 1-bis e commi 6-9 del dm n.55/2014”, svolgendo poi richieste istruttorie. Collegandosi al primo motivo di ricorso in Cassazione, con il quale aveva contestato il mancato esame, da parte della Corte d'Appello, della domanda relativa all'affidamento e ai tempi di permanenza del figlio presso il padre, la ricorrente ha lamentato che la decisione di prime cure di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre non solo non fosse sorretta da idonea motivazione, ma si CP_2 rivelasse altresì in contrasto con l'interesse del minore, posto che, per i primi cinque anni di vita del figlio, il aveva svolto pienamente le sue responsabilità paterne e che, come confermato anche CP_1 dalla relazione dei Servizi sociali del 15/07/2019 (doc 17 allegato all'atto introduttivo di primo grado), il bambino era rimasto traumatizzato dall'improvviso abbandono del padre dopo un lungo periodo di assidua frequentazione (durata sino al mese di gennaio 2019), necessitando di “un percorso di legittimazione con la figura paterna che parta dal riconoscimento del legame e prosegua con la ricostruzione di un rapporto regolato di frequentazione del padre”. Ha esposto che le circostanze per cui il avesse cessato ogni rapporto con il figlio dal febbraio CP_1
2019 e risiedesse lontano da lui, non potessero giustificare la decisione di derogare al regime di affido
9 condiviso, potendo tali elementi, al più, incidere sulla possibilità di “graduare” l'esercizio della responsabilità genitoriale e sulla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre. Nell'ambito della stessa doglianza, la ricorrente ha poi censurato la decisione di prime cure di delegare interamente ai Servizi Sociali la regolamentazione del diritto di visita paterna, i quali, peraltro, non hanno ancora provveduto a calendarizzare alcun incontro. In virtù di quanto sopra esposto, la ha chiesto l'affido condiviso del minore con collocamento Pt_1 prevalente presso l'abitazione della madre e la regolamentazione del diritto di frequentazione paterna. Collegandosi al secondo motivo di ricorso in Cassazione, con aveva contestato l'erronea applicazione del principio di proporzionalità nella determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore e la scorretta applicazione dei principi in ordine alla valutazione delle prove acquisite nonché l'infondato rigetto delle istanze istruttorie da ella formulate, la ha lamentato, in primo luogo, Pt_1 che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che le sole allegazioni documentali prodotte dal in primo grado e specificamente contestate dalla fossero sufficientemente esaustive a CP_1 Pt_1 rappresentare le effettive capacità reddituali del , posto che, già la documentazione prodotta in CP_1 primo grado dalle parti risultava idonea a dimostrare l'incoerenza e l'inattendibilità della ricostruzione della situazione patrimoniale fornita da controparte, e in particolare che: nell'anno di imposta 2019 il aveva redditi mensili netti di euro 7.550,00 e non di euro 5.200,00 come da lui affermato CP_1 nell'autodichiarazione relativa ai redditi e al patrimonio;
nel corso del 2019, la Maspero Holding S.r.l., società di cui il resistente detiene il 25% delle partecipazioni, aveva distribuito ai soci utili lordi per 450.000,00 euro (doc. 19 del fascicolo attoreo), con un valore del patrimonio netto contabile, alla data del 31.12.2019, pari a euro 2.191.817,00; il aveva a suo carico una serie di spese mensili fisse CP_1 la cui somma raggiungeva l'importo di euro 8.654,32, alle quali dovevano aggiungersi le spese necessarie al sostentamento per sé e per la propria famiglia (composta dalla moglie casalinga e dai 4 figli studenti e privi di reddito); risulta quindi evidente – secondo la ricorrente in riassunzione - che il reddito mensile dichiarato dal fosse insufficiente a far fronte alle stesse;
gli accertamenti CP_1 fiscali svolti a carico del avevano documentato un'evasione di imposte sui redditi pari a circa CP_1 euro 645.000,00 in soli quattro anni di imposta ispezionati (dal 2012 al 2015); dei quattro piani di ammortamento allegati dal (docc. da 24 a 27 fascicolo di primo grado del convenuto), due CP_1 risultavano integralmente pagati dallo stesso prima della pronuncia della sentenza, un terzo è stato definito nel mese di febbraio 2022, ed il quarto ed ultimo - per l'anno di imposta 2014 (v. doc. 26) - è ad oggi ampiamente scaduto. A fronte di tali elementi indiziari, a detta della ricorrente, i Giudici di merito avrebbero dovuto ammettere i mezzi istruttori richiesti dalla in primo grado e reiterati Pt_1 nel giudizio di appello (prove orali, ordini di esibizione e CTU contabile) volti ad accertare l'effettiva consistenza reddituale di controparte. Non solo: a detta di parte ricorrente, le Corti territoriali, oltre a effettuare una comparazione dei redditi dei genitori, nella determinazione del contributo paterno al mantenimento, avrebbero dovuto prendere in considerazione il tempo di permanenza del minore presso la madre – con la quale lo stesso sta dal febbraio 2019 -, il tenore di vita goduto dal minore in precedenza, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno dei genitori, tenuto conto, in particolare, del fatto che i redditi del risultano di cento volte superiori rispetto a quelli della CP_1 Pt_1
10 Aggiunge la ricorrente che i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di valutare le scarse risorse economiche di cui dispone la la quale, con il consenso del compagno, in ragione della Pt_1 nascita del piccolo ha cessato di lavorare e tutt'oggi è priva di un'occupazione CP_2 lavorativa, nonostante – come documentalmente provato - si stia adoperando per reperirne una. Rimarca poi la che la stessa deve: far fronte al pagamento del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione in cui risiede attualmente con il figlio ammontante a euro 1.325,00 mensili;
sostenere le spese quotidiane per sé e per il minore, a cui negli anni ha provveduto attraverso l'aiuto economico di amici e conoscenti, attraverso il reddito di cittadinanza (ammontante a euro 600,00 mensili) e, dal febbraio 2024, attraverso il reddito di inclusione di euro 680,00 mensili circa. Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente ha chiesto di rideterminare il contributo paterno al mantenimento del figlio nella somma di euro 3.500,00, oltre il 100% delle spese straordinarie. Collegandosi al terzo motivo di ricorso in Cassazione, con cui aveva contestato l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'Appello, sulla domanda di condanna del al rimborso delle spese di CP_1 mantenimento dal gennaio 2019 (data di cessazione della convivenza) al settembre 2019 (data di proposizione della domanda giudiziale), la ricorrente ha evidenziato l'erroneità degli elementi posti dal Tribunale a sostegno della decisione di rigettare la suddetta istanza. A tal proposito, ha sottolineato che, contrariamente a quanto riportato dal giudice di prime cure, la stessa non ha mai ammesso che le spese per il mantenimento del figlio siano state sostenute dal , limitandosi invece a riconoscere che CP_1 controparte si è occupata del mantenimento del figlio dalla nascita dello stesso fino al gennaio 2019, ossia fino alla cessazione della coabitazione con la compagna, dovendo quindi, la decorrenza del contributo al mantenimento, retroagire alla data di cessazione della convivenza, o, al più, alla data della domanda della parte attrice (datata 7/10/2019), conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, ha sottolineato l'irripetibilità delle dazioni di denaro effettuate alla Pt_1 dal successivamente alla cessazione della convivenza, evidenziando l'assenza di qualsivoglia CP_1 contestazione di controparte sul punto. In relazione al profilo del quantum della propria domanda, la ricorrente ha chiesto che l'importo venga determinato in via equitativa secondo un parametro probabilistico e presuntivo rispetto alle esigenze di crescita del minore e alle rispettive disponibilità economiche dei genitori. Alla luce di tali elementi, parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al pregresso mantenimento del figlio minore da parte del per il periodo CP_2 CP_1 compreso tra la mensilità di gennaio 2019 e la mensilità di settembre 2019 e la conseguente condanna dello stesso al pagamento di euro € 45.000,00 (€ 5.000 al mese). Con decreto del Presidente di Sezione emesso in data 24 luglio2024, è stata fissata udienza con modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., e con successivo decreto del 24 settembre 2024, il Presidente del collegio ha disposto la trattazione della causa in presenza, differendo l'udienza al 9 gennaio 2025. Con comparsa depositata il 21 novembre 2024 si costituì chiedendo il rigetto delle CP_1 domande avversarie e, a supporto delle proprie ragioni, ha evidenziato quanto segue. In relazione all'affidamento del minore, ha sottolineato la correttezza della decisione di disporre l'affido esclusivo alla madre, evidenziando che tale regime si rivela più funzionale alle esigenze quotidiane di tenuto conto del clima di elevata conflittualità esistente tra le parti (tra le CP_2 quali sono in corso cause, denunce penali, ingiunzioni e pignoramenti); della distanza materiale tra il padre (residente a [...]) e il figlio (residente a [...]con la madre); della circostanza che la madre,
11 di fatto, ha esercitato da sola ogni facoltà connessa con la responsabilità genitoriale;
del fatto che, anche prevedendo un affido esclusivo alla madre, il padre può continuare a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il resistente ha sottolineato che la mancata predisposizione di un apposito calendario da parte dei Servizi sociali, incaricati all'uopo dal giudice di prime cure, è da ricondurre al comportamento della che, convocata per tre diverse volte, non Pt_1 si è mai presentata agli appuntamenti. In ogni caso, il ha evidenziato le serie problematicità CP_1 sottese alla regolamentazione degli incontri col minore e la conseguente necessità che essa sia costruita con il sostegno di esperti di psicologia infantile, atteso che non ha rapporti col padre da CP_2 almeno cinque anni e che gli altri quattro figli legittimi del resistente non sono al corrente dell' esistenza dello stesso, sussistendo, quindi, anche la necessità di tutelare gli altri figli da eventuali turbamenti psicologici. Da ultimo, il resistente ha osservato come, attualmente, risulterebbe difficoltoso rispettare un calendario a scadenze fisse, posti gli impegni lavorativi del (amministratore CP_1 delegato della Maspero Elevatori S.p.a. nonché membro del Comitato Direttivo di Assoascensori e di Confindustria Como, Confindustria Torino e Confindustria Roma) che spesso lo portano a viaggiare per il mondo, e gli impegni familiari dello stesso, convivente con la moglie, i quattro figli e la madre di 87 anni, proponendo poi una serie di proposte in merito ai rapporti con il figlio. Quanto all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del resistente, il ha CP_1 rappresentato come non fosse sufficiente contestare la veridicità di tali documenti ma occorreva dimostrare fatti concreti che dessero prova dell'esistenza di risorse economiche occulte rispetto a quelle dichiarate in giudizio, onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dalla Pt_1
Ciò premesso, in relazione alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio, il resistente ha evidenziato la congruità della somma di euro 1.300,00 mensili disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello, tenuto conto dell'età del minore (nove anni); del peggioramento della situazione economica del , come dimostrerebbero le ultime tre dichiarazioni dei redditi CP_1
(doc. 2, 3 e 4 allegati alla costituzione), nonché della circostanza che nell'istanza di liquidazione della società Maspero Elevatori S.p.a. proposta da un creditore insoddisfatto (doc 5 allegato alla costituzione), si dà atto del grave indebitamento della società; dei debiti che il ha nei confronti CP_1 di banche e fornitori (doc 14 allegato in primo grado alla memoria istruttoria); del fatto che il resistente deve provvedere a una moglie e ad altri quattro figli legittimi;
della circostanza che la benché Pt_1 disoccupata, ha il dovere di contribuire al mantenimento del figlio, essendo ella peraltro munita di una serie di qualifiche (laurea in lettere, storia e critica dell'arte, due master, conoscenza di tre lingue) che potrebbero consentirle di reperire un'occupazione; del fatto che controparte debba avere una qualche fonte di reddito, dato che risiede in un appartamento in locazione in una zona prestigiosa di Bologna e circola su un'autovettura. Il resistente ha poi sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ai fini della Pt_1 determinazione del contributo al mantenimento, non può venire in rilievo, nel caso di specie, il criterio del tenore di vita goduto dal figlio in precedenza, posto che “dato e non concesso che vi sia stata tra le parti una vera convivenza, questa - a detta della dott.ssa - sarebbe comunque cessata nel Pt_1 gennaio 2019, allorché il minore aveva da poco compiuto cinque anni”.
12 Il resistente ha poi contestato le richieste istruttorie formulate da controparte al fine di accertare l'effettiva consistenza patrimoniale del , ritenendole strumentali e sprovviste di elementi, CP_1 anche solo indiziari, a sostegno delle stesse. Per quanto attiene, infine, alla domanda di rimborso delle spese di mantenimento sopportate dalla madre da gennaio a settembre 2019, il resistente ne ha lamentato l'infondatezza, evidenziando, da un lato, che controparte non ha fornito alcuna prova delle suddette spese, dall'altro lato che, come dimostrerebbero i documenti 10 e 15 prodotti in prime cure avanti il Tribunale di Como, il , CP_1 nel periodo considerato, ha invero effettuato una serie di bonifici per il mantenimento del figlio in favore della Pt_1
Dopo una serie di rinvii, anche su istanza delle parti, all'udienza del 19 marzo 2025 il Collegio riservò la decisione e con ordinanza coeva (depositata il 25 marzo 2025) dispose la nomina di un Curatore speciale in favore del minore e incaricando i Servizi sociali del Comune di Controparte_2
Bologna anche in collaborazione con i Servizi sociali competenti per il Comune di Lomazzo di far pervenire relazione sulle condizioni psico emotive del minore con particolare riguardo alla figura paterna, sulla regolamentazione dei rapporti tra il e il figlio sugli interventi CP_1 CP_2 ritenuti necessari per sostenere il processo di crescita del minore e la relazione padre figlio. Con ordinanza del 5 maggio 2025 la Corte rigettò istanza congiunta delle parti di revoca della nomina del Curatore speciale. In tale istanza, datata 31 marzo 2025 e depositata il 4 aprile 2025, peraltro, si dava atto di parziali accordi intervenuti;
sul punto vi era concordanza di vedute quanto agli accordi economici avendo le parti tanto pattuito: “- il padre eleverà l'originario assegno (determinato dal Tribunale in Euro 1.300,00 e confermato come tale dalla Corte, giunto oggi a 1.490,02 Euro con gli adeguamenti ISTAT) all'importo di Euro 1.780,00 (millesettecentottanta/00) a far tempo dal prossimo 5 aprile 2025, con adeguamento ISTAT annuale;
- fermo restando quanto già stabilito in sentenza in punto di spese straordinarie;
- la madre dal canto suo rinuncia ad ogni altra domanda di contenuto economico dispiegata in atti”. Le differenze di vedute, invece, attenevano alle modalità di affidamento e di incontro tra padre e figlio, concordando tuttavia che queste fossero regolate dall'intervento del servizio sociale, anche all'esito di una consulenza da parte di un soggetto esperto individuato concordemente nella persona del prof. il quale aveva già avuto occasione di conoscere Persona_4
e di valutarne la situazione psicologica, volendo le parti conferirgli incarico affinché CP_2 svolgesse gli accertamenti necessari sul minore e individuasse la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio ritenuta più consona ai suoi interessi. Con comparsa depositata il 22 maggio 2025 si è costituita l'avv. Curatore speciale del Parte_2 minore , allegando che, a tale data, anche a causa del comportamento Controparte_2 ostruzionistico dei genitori, non aveva ancora potuto sentire il minore. In data 14 maggio 2025 pervenne relazione del Servizio Sociale del Comune di Bologna. Dalla relazione si evince che il minore frequentava all'epoca il quinto anno della scuola CP_2 primaria, con iscrizione già al primo anno della scuola secondaria, con risultati buoni come da allegate pagelle scolastiche, vivendo in un sano contesto familiare con la madre, cui è molto legato e a cui si affida;
si espone altresì che il ragazzo, che il ragazzo sente il padre due volte la settimana e che, all'epoca, non avesse visto il padre da oltre quattro anni (l'ultima volta a causa di un intervento
13 chirurgico subito dal bambino) e che, durante la settimana, quando questi non lo sente, comunque non chiederebbe di lui, sapendo degli impegni lavorativi del padre, cui è comunque legato e rispetto al quale, come emerge dall'allegata relazione dello psichiatra privato che lo segue, il citato dottor
“emergono dinamiche carenziali e vissuti di perdita derivanti dall'assenza di un contatto più Per_4 ravvicinato e continuativo con la figura paterna e dal timore del rifiuto”4. Dai test effettuati con il bambino emerge che “Le sue figure di riferimento sono la mamma e la nonna materna, a cui si definisce molto legato, si rivolge a loro in caso di necessità e loro provano affetto per lui. Indica come componenti della sua famiglia la madre, il padre ed i nonni materni ma nel rappresentare graficamente la sua famiglia il sig. non è presente. Si definisce un bambino solare e sicuro di CP_1 sé a cui piace trascorrere del tempo insieme ai suoi amici. Frequenta volentieri la scuola e la sua passione è il basket che è un'attività che svolge 3 volte a settimana. Trascorre il weekend insieme ai nonni materni e partecipa alla messa domenicale ed al catechismo”, concludendo la relazione nel senso che “ abbia incluso il padre all'interno dei componenti della sua famiglia, questo Persona_5 non è presente nella rappresentazione grafica e tra le figure di riferimento del minore. Visto il tempo trascorso dall'ultimo incontro tra padre e figlio, il Servizio Sociale scrivente per favorire la costruzione di un legame tra i due, propone di stabilire una volta alla settimana una telefonata, da incrementare nel caso in cui lo richiedesse”5. CP_2
Dalla relazione invece trasmessa il 20 maggio 2025 dal Servizio Sociale del Comune di Lomazzo emerge che, anche a seguito degli accordi economici tra le parti intervenuti, il avesse ripreso CP_1 con una certa regolarità gli incontri con il figlio, di cui aveva notizie aggiornate dalla madre. L'udienza del 4 giugno 2025 fu rinviata d'ufficio su istanza delle parti. Il 19 settembre 2025 pervennero relazioni di aggiornamento dei citati servizi sociali che nulla hanno potuto riferire in aggiunta rispetto a quanto già sopra compendiato, anche a causa del mancato contatto con il dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Bologna emerge tuttavia il narrato CP_1 della che, oltre a lamentare la tardiva corresponsione da parte del dell'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento, ha espresso la volontà di di avere più frequenti contatti con il padre. CP_2
Il 22 settembre 2025 il Curatore speciale depositò memoria con la quale diede atto degli aggiornamenti della situazione del minore a seguito dell'incontro avuto con lui e che non aveva potuto svolgere prima della sua costituzione. Dopo aver ricostruito le vicende del giudizio in corso, ha esposto che il 28 maggio 2025 incontrò il minore presso il suo studio in Milano, e qui ebbe modo di riscontrare una certa serenità del minore, esponendo che con la madre il rapporto sia ottimale, essendo quest'ultima il suo “punto di riferimento”, mentre rispetto al padre, pur esponendo che il rapporto “andasse bene”, ha manifestato chiaramente la sua volontà di poterlo vedere e sentire più spesso. In un ulteriore incontro del 21 luglio 2025, mediato dall'assistente sociale che lo segue, il minore ha raccontato di un incontro avuto con il padre dopo tanto tempo, precisando “di volere vedere di più il padre, ma a Milano perché la città è più bella”, dimostrandosi speranzoso sulla possibilità di vedere di più il padre. Il Curatore ha ritenuto di non dover vedere personalmente i genitori del minore, rinviando alle relazioni dei servizi sociali in atti, da cui emerge una figura materna presente e reattiva, pronta a trovare delle soluzioni che permettano gli incontri tra padre e figlio, come peraltro ammesso dallo stesso ai CP_1 servizi sociali del Comune di Lomazzo, mentre quest'ultimo risultasse una figura paterna “lontana, distante, se non del tutto assente nella vita del bambino, nonostante quest'ultimo sia rimasto entusiasta dell'incontro con il padre, tanto da riferirlo a tutti e da chiedere espressamente di rivederlo più spesso”. Quindi, dopo aver evidenziato le proprie posizioni nell'interesse del minore (da cui le conclusioni poi riprodotte nella memoria ex art. 127ter c.p.c. sopra riportate, ha proposto un calendario di incontri tra padre e figlio al fine di poter instaurare un serio e continuativo rapporto tra i due. All'udienza del 24 settembre 2025 le parti rappresentarono di aver raggiunto un accordo sulle questioni economiche e chiesero un rinvio al fine poter provare a raggiungere un accordo anche in merito al calendario di visite;
la Corte quindi concesse il detto rinvio, fissando udienza al 21 ottobre 2025 alla quale, preso atto delle memorie depositate dalle parti (le cui conclusioni sono sopra riportate) e del parere del Procuratore Generale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. 5) Motivi della decisione. 5.1 Ritiene questa Corte che la sentenza di prime cure sia meritevole di parziale riforma, da un lato, quanto alle questioni di natura economica, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, che ha portato alla sostanziale rinuncia per il resto delle ulteriori istanze di natura economica formulate dalla Pt_1 sia in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, sia quanto alle domande restitutorie, dall'altro, come imposto dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, ai fini della determinazione delle modalità di affidamento del minore e delle frequentazioni tra padre e figlio. che costituisce la “stella polare” che deve guidare la decisione giudiziaria in merito alla CP_3 determinazione dei rapporti tra genitori e figli è quella di cui all'art. 337ter c.c., titolata “provvedimenti riguardo ai figli”, che detta i principi generali in tema di rapporti tra i figli e i genitori e conforma i provvedimenti in merito ad affido, collocazione e mantenimento dei figli. Tale disposizione prevede al primo comma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, specificando al secondo comma che per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare;
al terzo comma specifica poi il principio di bigenitorialità e pone quale regola fondamentale quella dell'affido condiviso e di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, precisando infine all'ultimo comma che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, indicando poi i criteri attraverso i quali il contributo al mantenimento debba essere determinato.
15 Principio fondamentale che regge l'intera disciplina di cui all'art. 337ter c.c. è quello per cui il figlio minore, anche in presenza di una situazione di crisi tra i genitori, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. La regola, quindi, resta quella dell'affido condiviso, a cui si può derogare solo qualora talora situazione venga reputata contraria all'interesse del minore, come previsto dal successivo art. 337quater c.c.; il Giudice dovrà quindi regolare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole. Simile regolamentazione, invero, viene rimessa in via primaria al libero accordo tra i genitori, potendo il giudice imporre la propria regolamentazione solo in mancanza di accordo o qualora l'accordo stesso sia contrario all'interesse del minore. Il regime legale dell'affidamento condiviso deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena6.
La regola dell'esercizio comune della responsabilità genitoriale e dell'affido condiviso, come detto, risulta superata dal successivo art. 337quater c.c., che prevede al primo comma che il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, disponendo comunque al secondo comma il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337ter c.c. Nell'adottare tali provvedimenti il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. e oggi dall'art. 337quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore e che non potrà essere basato solo sullo scarso interesse di uno dei genitori alla bigenitorialità7.
Come detto, anche in tema di affido esclusivo, va comunque garantito al minore il diritto ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori: nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da interpretare quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione. Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della CEDU, che pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della CEDU, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori8.
5.2. Tanto chiarito in diritto e in fatto ritiene quindi la Corte che possa così riformarsi la sentenza di prime cure. Non può in questa sede non prendersi atto degli accordi raggiunti tra il e la in merito CP_1 Pt_1 al mantenimento del minore e formalizzati nella già citata nota congiunta del 31 marzo CP_2
2025 e depositata il successivo 8 aprile 2025, che, come risulta dagli allegati a tale nota, risulta sottoscritta da entrambe le parti e dai loro procuratori che ha sicuramente avuto a oggetto la regolamentazione delle controversie di natura patrimoniale esistenti tra le parti. Oltre alla rinuncia alle domande di natura restitutoria, aventi sostanzialmente a oggetto la corresponsione da parte del di quanto sopportato dalla per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1 nel periodo gennaio 2019-settembre 2019, la quale non suscita particolari problemi, e che stante la dichiarazione di natura abdicativa esime questa Corte dall'analisi della detta domanda da ritenersi rinunciata, qualche parola dovrà spendersi quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Lo stesso, infatti, alla luce della più aggiornata documentazione reddituale versata in atti dal CP_1
(modello 730/2024 relativo all'anno fiscale 2023) appare infatti congruamente determinato, tenuto conto delle sostanze dello stesso e del suo reddito annuo e la cifra concordata, pari a euro 1.780,00 mensili, a decorrere dall'aprile 2025, primo mese successivo al detto accordo, appare non solo rapportata alle capacità reddituali del ma pienamente sufficiente e idonea a garantire al minore CP_1 un adeguato tenore di vita e a venire incontro a tutte le sue esigenze di mantenimento, CP_2 studio, crescita culturale, esigenze sanitarie, ludiche e sportive. La nuova determinazione dell'assegno ferma restando, fino al marzo 2025 compreso, la sua determinazione effettuata dal Tribunale di Como, potrà quindi decorrere dall'aprile 2025, come oggetto di accordo tra le parti;
tale assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici di svalutazione monetaria indicati dall'ISTAT. Come oggetto della sentenza impugnata e del citato accordo resta ferma la contribuzione del CP_1 al pagamento del 100% delle spese straordinarie relative al minore. Resta quindi da valutare il regime di affido e le modalità di incontro tra padre e figlio. Quanto al primo di tali aspetti, dopo che la sentenza di prime cure aveva disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, capo della sentenza Controparte_2 impugnato dalla le parti sono addivenute, quantomeno nelle loro conclusioni che sul punto Pt_1 concordano, a ritenere non da riformare la sentenza in punto di affido esclusivo, avendo la Pt_1 concluso (difformemente dall'originario atto di appello e dall'atto di citazione in riassunzione) per la conferma dell'affido esclusivo e collocamento del minore presso di sé. Ciò, tuttavia, non esime questa Corte dal valutare se tale regime sia conforme all'interesse del minore. Al di là della nuova concordanza di vedute sul punto tra le parti, ritiene questa Corte che, in effetti, tale regime sia il più conforme all'interesse di per le ragioni che si specificano. CP_2
È risultato pacificamente accertato, infatti, che il rapporto tra il figlio e il padre si sia interrotto circa cinque anni orsono, e solo recentemente padre e figlio hanno riallacciato i loro rapporti, seppur ancora 8 Ex multis Cass. Civ. sez. I, 18/09/2023, n.26697, Cass. Civ. sez. I, 24/03/2022, n.9691 e Cass. Civ. sez. I, 16/12/2020, n.28723 17 embrionalmente, con brevi visite e sporadiche chiamate telefoniche: nell'ultimo periodo è stata la madre a occuparsi esclusivamente delle esigenze in tema di istruzione, educazione, mantenimento, cura e salute del minore ed è pacificamente accertato che come emerge dalle citate relazioni CP_2 dei Servizi sociali del Comune di Bologna, abbia con la madre un rapporto saldo e sereno, vedendo in lei il suo maggior punto di riferimento cui si affida completamente, madre che, come risulta dagli atti, non solo ha curato le esigenze primarie del figlio ma si è fatta portavoce del suo diritto ad avere un serio rapporto continuativo con un padre che se ne era, per lungo tempo, totalmente disinteressato. È quindi nel migliore interesse del minore che la madre, che con il minore ha un rapporto significativo, possa esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale secondo le direttive date nella sentenza di prime cure, in quanto tale soluzione risulta quella che permette di adottare tutte le decisioni in merito a scelte scolastiche, di educazione, cura, mantenimento, esigenze ludiche e sportive, di viaggio ecc., con tempestività, fatto salvo il diritto (e dovere), previsto dall'ultimo comma dell'art. 337quater c.c., da parte del di vigilare su tali scelte. CP_1
Una diversa scelta, infatti, stante la lontananza e l'assenza del sopra accertata, nonché un certo CP_1 clima di conflittualità esistente tra le parti, potrebbe comportare un ritardo nell'adozione di decisioni cruciali nella vita del minore, che si tradurrebbe in un evidente nocumento ai suoi interessi. Resta invece quasi del tutto omesso dalla sentenza di prime cure il regime dei rapporti padre-figlio, che ha di fatto delegato i servizi sociali del Comune di Bologna alla detta regolamentazione senza aver nemmeno fornito precisi indici attraverso i quali determinare tale calendario. Ritiene questa Corte che, come anche già censurato dalla Suprema Corte nel terzo paragrafo della citata ordinanza tale omissione meriti di essere colmata. Punto di partenza è il già citato diritto del figlio minore ad avere rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori, diritto che può avere una sua dimensione negativa solo quando sia il figlio minore che rifiuti la frequentazione con gli stessi per giustificati motivi, e che risulta recessivo rispetto ai desiderata del genitore di non avere con il figlio alcun rapporto o di mantenerli a uno stato larvale. Si tratta del caso oggetto di esame: come risulta dalle relazioni dei servizi sociali del Comune di Bologna sopra citate, infatti, anche a seguito del recente incontro con il padre, ha CP_2 manifestato un indubbio desiderio di avere un rapporto serio e continuativo con il padre e non può certo in questa sede condividersi la prospettiva paterna di limitare a un “minimo sindacale” e quasi formale un rapporto con un figlio che, per lungo tempo, ha di fatto abbandonato. È pure opinione di questa Corte, tuttavia, che la regolamentazione dei rapporti tra padre e figlio venga conformata in modo tale da permettere un recupero graduale dei rapporti, non potendosi, d'altro canto, nemmeno adottare la proposta di calendario della che comporterebbe un ricostituirsi ex Pt_1 abrupto di una familiarità che allo stato non sussiste, il che si tradurrebbe in un possibile nocumento per CP_2
Ritiene allora questa Corte che, in via provvisoria, possa prevedersi un calendario di incontri e di visite di questo tipo: a) quanto alle vacanze natalizie 2025-2026 trascorrerà, previo accordo tra i Controparte_2 genitori, almeno due giorni continuativi, comprensivi di pernotto, con il padre, in periodo da individuarsi o nel periodo comprendente i giorni di Natale e Santo Stefano o nel periodo comprendente
18 il giorno di San Silvestro e il giorno di Capodanno;
a decorrere dalle vacanze natalizie 2026-2027 tale periodo sarà incrementato di tre giorni, che dovranno comprendere i periodi sopra detti;
b) trascorrerà almeno un giorno, da individuarsi previo accordo tra i genitori, Controparte_2
o nel giorno della Pasqua o in quello del Lunedì dell'Angelo, con il padre CP_1 comprensivo di pernotto e con obbligo di quest'ultimo di riaccompagnare il minore presso la madre, secondo gli accordi da adottarsi tra i genitori almeno un mese anteriore all'inizio della Settimana Santa;
c) durante il periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà almeno cinque giorni continuativi con il padre, comprensivi di pernotto, previo accordo tra i genitori in merito all'individuazione di tale periodo da intervenire tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
d) in periodo da individuarsi tra il venerdì e la domenica e previo accordo tra i genitori, CP_1 vedrà il figlio almeno una volta al mese nella città di Milano, ove vi sarà portato dalla madre,
[...] con spese a carico del CP_1
e) vedrà almeno un giorno al mese, sempre in periodo da individuarsi tra il venerdì e CP_1 la domenica e previo accordo tra i genitori, per un periodo di almeno due ore, il figlio nella città di Bologna ove si recherà; f) sentirà il figlio, mediante chiamata telefonica e/o videochiamata, almeno tre volte a CP_1 settimana. Si tratta di una “bozza” di calendario che questa Corte non può che ritenere quale minimo indispensabile per permettere a di avere un rapporto significativo con il padre e che, CP_2 negli auspici di questa Corte, si ritiene possa essere superata in melius, con un'intensificazione dei rapporti tra padre e figlio che permetta al minore di avere tempi di frequentazione più ampi. A tal fine si dispone che, a decorrere dal 2026, il Servizio Sociale del Comune di Bologna, competente stante la residenza del minore, anche previe intese con il Servizio Sociale del Comune di Lomazzo, e previo monitoraggio del nucleo familiare, proponga un calendario di visite tra padre e figlio che, fermi restando i tempi di incontro sopra indicati (che non potranno essere rivisti in diminuzione), si proponga di aumentare i tempi di incontro tra padre e figlio, con la determinazione di un calendario di incontri, quindi, che potrà rivedere solo “al rialzo” tali tempi, aumentandoli se del caso, calendario che tenga conto delle esigenze del minore, dell'andamento dei rapporti padre-figlio previo monitoraggio dell'evoluzione degli stessi a seguito dell'adozione del sopra detto calendario, e valutata la volontà del minore e il suo interesse in relazione ai rapporti con la figura paterna. Salvo quanto si dirà in tema di spese, per il resto, la sentenza di prime cure non potrà che essere confermata. Alla luce di quanto sopra emerso, ritiene inoltre questa Corte opportuno invitare a CP_1 seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, anche a mezzo delle indicazioni fornite dai sopra indicati servizi sociali, e ciò ai fini di recuperare le sue capacità genitoriali che lo aiutino nel rapporto con il figlio minore e ciò nell'interesse di quest'ultimo. CP_2
Appare inoltre opportuno invitare le parti a seguire un percorso, anche a mezzo delle opportune indicazioni dei servizi sociali sopra indicati, invitare le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e a nominare un Coordinatore genitoriale che faciliti la comunicazione degli stessi, li supporti nell'attuazione del piano genitoriale stabilito da questa Corte, permetta loro di prevenire
19 eventuali liti giudiziarie e conflitti, evitando che hei conflitti venga coinvolto il minore e li aiuti ad assumere decisioni stabili e condivise riguardanti il figlio minore. Ritiene questa Corte che, quanto alle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, queste possano essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.: il raggiungimento di un accordo in merito alle questioni economiche tra le parti, che ha comportato la rinuncia da parte della delle richieste di natura economica formulate in prime cure, e lo stesso raggiungimento di un Pt_1 accordo in merito al regime di affido, che ha comportato di fatto la rinuncia al motivo di gravame in cui la ha lamentato la mancata concessione dell'affido condiviso, avendo questa Corte confermato Pt_1 il regime di affido esclusivo alla stessa del figlio minore, comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca che legittima la compensazione delle spese di lite, che si ritiene altresì di dover compensare alla luce di gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. come risultante a seguito della sua declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, e che possono intravedersi nella difficoltà dell'accertamento giudiziale, nel successivo comportamento delle parti che, partendo da posizioni sterilmente oppositive sono giunte a un accordo sulla maggior parte dei punti controversi, e nel mutamento della situazione di fatto tra l'instaurazione del giudizio in prime cure e quella vigente al momento della decisione. Quanto alle spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore speciale, ritiene questa Corte che queste debbano porsi a carico del che con il suo originario atteggiamento oppositivo a CP_1 qualsiasi ipotesi di accettare un quadro di rapporti con il figlio, e quindi in aperto contrasto con gli interessi con lo stesso, ha necessitato la nomina dello stesso. Le stesse vengono liquidate in parte dispositiva secondo valori tra i minimi e i medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (procedimento in grado di appello, valore indeterminabile, complessità, media).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando sul procedimento di appello iscritto al n. 2154/2024 R.G.A.C. introdotto a seguito di atto di citazione in riassunzione da nei confronti di con l'intervento del Curatore Parte_1 CP_1 speciale del minore avente a oggetto la sentenza del Tribunale di Como n. Controparte_2
58/2022 R.S. pronunciata il 17 dicembre 2021 e pubblicata il 17 gennaio 2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- Conferma il regime di affido esclusivo di alla madre con Controparte_2 Parte_1 collocamento presso l'abitazione della medesima anche ai fini della residenza anagrafica;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con contributo CP_1 che si determina, a decorrere dal mese di aprile 2025, in euro 1.780,00 mensili, confermando per il periodo anteriore la somma determinata nella sentenza impugnata, somma da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria indicati dall'ISTAT, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie come determinate nella sentenza impugnata;
- Dispone che gli incontri tra padre e figlio avvengano come segue: a) quanto alle vacanze natalizie 2025-2026 trascorrerà, previo accordo tra i Controparte_2 genitori, almeno due giorni continuativi, comprensivi di pernotto, con il padre, in periodo da individuarsi o nel periodo comprendente i giorni di Natale e Santo Stefano o nel periodo comprendente
20 il giorno di San Silvestro e il giorno di Capodanno;
a decorrere dalle vacanze natalizie 2026-2027 tale periodo sarà incrementato di tre giorni, che dovranno comprendere i periodi sopra detti;
b) trascorrerà almeno un giorno, da individuarsi previo accordo tra i genitori, Controparte_2
o nel giorno della Pasqua o in quello del Lunedì dell'Angelo, con il padre CP_1 comprensivo di pernotto e con obbligo di quest'ultimo di riaccompagnare il minore presso la madre, secondo gli accordi da adottarsi tra i genitori almeno un mese anteriore all'inizio della Settimana Santa;
c) durante il periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà almeno cinque giorni continuativi con il padre, comprensivi di pernotto, previo accordo tra i genitori in merito all'individuazione di tale periodo da intervenire tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
d) in periodo da individuarsi tra il venerdì e la domenica e previo accordo tra i genitori, CP_1 vedrà il figlio almeno una volta al mese nella città di Milano, ove vi sarà portato dalla madre,
[...] con spese a carico del CP_1
e) vedrà almeno un giorno al mese, sempre in periodo da individuarsi tra il venerdì e CP_1 la domenica e previo accordo tra i genitori, per un periodo di almeno due ore, il figlio nella città di Bologna ove si recherà; f) sentirà il figlio, mediante chiamata telefonica e/o videochiamata, almeno tre volte a CP_1 settimana.
- Dispone che, a decorrere dal 2026, il Servizio Sociale del Comune di Bologna, competente stante la residenza del minore, anche previe intese con il Servizio Sociale del Comune di Lomazzo, e previo monitoraggio del nucleo familiare, proponga un calendario di visite tra padre e figlio che, fermi restando i tempi di incontro sopra indicati (che non potranno essere rivisti in diminuzione), si proponga di aumentare i tempi di incontro tra padre e figlio;
- Invita a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, anche a mezzo delle CP_1 indicazioni fornite dai sopra indicati servizi sociali, nell'interesse del figlio minore;
- Invita e a nominare un Coordinatore Genitoriale ai fini del CP_1 Parte_1 supporto delle loro capacità genitoriali secondo quanto specificato in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di giudizio di prime cure;
- Conferma per il resto la sentenza n. 58/2022 R.S. pronunciata dal Tribunale di Como;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio n. 590/2022 R.G. Corte Appello di Milano, nonché quelle del giudizio innanzi la Corte di Cassazione e quelle del presente grado di giudizio;
- Condanna parte appellata in riassunzione al pagamento delle spese di costituzione in CP_1 giudizio del Curatore speciale del minore, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e nella misura di legge. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025. Il Consigliere Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Dott. Fabio Laurenzi
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elezione di domicilio e nomina difensiva giusta procura alle liti datata 3 luglio 2024 allegata all'atto di citazione in riassunzione. 2 Elezione di domicilio e nomina difensiva giusta procura alle liti datata 12 novembre 2024 allegata alla comparsa di costituzione. 3 Nomina curatore speciale giusto decreto depositato il 25 marzo 2025 (contenuto in ordinanza in tale data depositata e adottata a seguito della camera di consiglio del 19 marzo 2025).
1 4 V. p. 3 della detta relazione. 5 V. p. 5 relazione cit.
14 6 V. Cass. Civ. sez. I, 17/09/2020, n.19323, Cass. Civ. sez. I, 16/06/2021, n.17221 e Cass. Civ. sez. I, 05/08/2024, n.22083. 7 V. Cass. Civ. sez. VI, 19/07/2016, n.14728 e Cass. Civ. sez. I, 09/09/2025, n.24876.
16