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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/12/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 647/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del gop, dott.ssa DY Biasone;
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
(cod. fiscale: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18/05/1971, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Guardiagrele (CH), alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Ettorino DI
PRINZIO che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Raffaele Esposito;
- resistente avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver svolto sin dal gennaio 1992 a tutt'oggi attività lavorativa autonoma, gestendo un'attività artigianale di Pasticceria, da oltre trent'anni occupandosi della preparazione di dolci e prodotti di pasticceria eseguendo manualmente: il prelievo, il trasporto e lo stoccaggio di tutti i prodotti grezzi necessari alle preparazioni del laboratorio, maneggiando sacchi, pacchi, scatoloni e Secchi, aventi un peso
1 oscillante dai 10 ai 25 chilogrammi, il prelievo, il trasporto e lo stoccaggio di tutti i materiali non alimentari, necessari allo svolgimento dell'attività, maneggiando pacchi e scatoloni aventi un peso oscillante dai 10 ai 25 chilogrammi, della preparazione degli impasti e delle farciture per torte e dolci, sollevando bacinelle e boule, contenenti impasti e creme, aventi un peso oscillante dai 3 ai 15/18 chilogrammi, della preparazione del confezionamento e della consegna di vassoi di dolci, torte nunziali e torte monumentali, maneggiando pesi oscillanti da 500 grammi agli oltre 12 chilogrammi. A seguito ed a causa delle suddette lavorazioni è stata riconosciuta affetta da rachipatia per la quale ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma che la relativa domanda è stata rigettata in via amministrativa, per cui ha adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “
Nel dettaglio, il nominato CTU ha precisato che: “La ricorrente è Parte_1 risultata affetta dalla infermità denunciata “rachipatia lombare con protrusioni multiple ed ernia discale L4-L5” la quale può essere riguardata come una malattia di origine professionale. Il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (ax D.Lgs.
38/2000) può essere valutato nella misura del 4% (quattro per cento) a decorrere dalla domanda amministrativa del 12/01/2024. Tenuto conto del danno biologico pari al 4% CP_1 di cui la perizianda risulta essere già titolare il conseguente grado complessivo invalidante ascende al 8% (otto per cento) a decorrere dalla medesima epoca 12/01/2024”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-
2 legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da rachipatia lombare con protrusioni multiple ed ernia discale L4-L5 di origine lavorativa che configura un danno biologico pari al 4%.
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e CP_1 distratte in favore del procuratore antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da rachipatia lombare con protrusioni multiple ed ernia discale L4-L5 di origine lavorativa che configura un danno biologico pari al 4% e che considersato il preesistente danno biologico pari al 4%, il conseguente grado CP_1 complessivo invalidante risulta essere dell'8% (otto per cento) a decorrere dalla medesima epoca 12/01/2024..
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1 onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3 -pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di causa CP_1 con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, il 4/12/2025
IL GOP
- dott.ssa DY Biasone-
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del gop, dott.ssa DY Biasone;
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
(cod. fiscale: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18/05/1971, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Guardiagrele (CH), alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Ettorino DI
PRINZIO che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Raffaele Esposito;
- resistente avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver svolto sin dal gennaio 1992 a tutt'oggi attività lavorativa autonoma, gestendo un'attività artigianale di Pasticceria, da oltre trent'anni occupandosi della preparazione di dolci e prodotti di pasticceria eseguendo manualmente: il prelievo, il trasporto e lo stoccaggio di tutti i prodotti grezzi necessari alle preparazioni del laboratorio, maneggiando sacchi, pacchi, scatoloni e Secchi, aventi un peso
1 oscillante dai 10 ai 25 chilogrammi, il prelievo, il trasporto e lo stoccaggio di tutti i materiali non alimentari, necessari allo svolgimento dell'attività, maneggiando pacchi e scatoloni aventi un peso oscillante dai 10 ai 25 chilogrammi, della preparazione degli impasti e delle farciture per torte e dolci, sollevando bacinelle e boule, contenenti impasti e creme, aventi un peso oscillante dai 3 ai 15/18 chilogrammi, della preparazione del confezionamento e della consegna di vassoi di dolci, torte nunziali e torte monumentali, maneggiando pesi oscillanti da 500 grammi agli oltre 12 chilogrammi. A seguito ed a causa delle suddette lavorazioni è stata riconosciuta affetta da rachipatia per la quale ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma che la relativa domanda è stata rigettata in via amministrativa, per cui ha adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “
Nel dettaglio, il nominato CTU ha precisato che: “La ricorrente è Parte_1 risultata affetta dalla infermità denunciata “rachipatia lombare con protrusioni multiple ed ernia discale L4-L5” la quale può essere riguardata come una malattia di origine professionale. Il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (ax D.Lgs.
38/2000) può essere valutato nella misura del 4% (quattro per cento) a decorrere dalla domanda amministrativa del 12/01/2024. Tenuto conto del danno biologico pari al 4% CP_1 di cui la perizianda risulta essere già titolare il conseguente grado complessivo invalidante ascende al 8% (otto per cento) a decorrere dalla medesima epoca 12/01/2024”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-
2 legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da rachipatia lombare con protrusioni multiple ed ernia discale L4-L5 di origine lavorativa che configura un danno biologico pari al 4%.
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e CP_1 distratte in favore del procuratore antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da rachipatia lombare con protrusioni multiple ed ernia discale L4-L5 di origine lavorativa che configura un danno biologico pari al 4% e che considersato il preesistente danno biologico pari al 4%, il conseguente grado CP_1 complessivo invalidante risulta essere dell'8% (otto per cento) a decorrere dalla medesima epoca 12/01/2024..
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1 onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3 -pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di causa CP_1 con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, il 4/12/2025
IL GOP
- dott.ssa DY Biasone-
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