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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 1646/2023 promosso da:
cod. fisc. in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 cod. fisc. rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv. FANUCCI COSTANZA MARIA;
- parte attrice - contro
cod. fisc. e cod. CP_1 C.F._3 CP_2 fisc. contumaci;
C.F._4
cod. fisc. rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'avv. BELTRAM BORIS;
- parte convenuta -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice : “a) Accertare e dichiarare l'esclusiva re- Parte_1 sponsabilità del sig. , conducente del veicolo FIAT PANDA targata DA828NM di CP_2 proprietà della Sign di cui in premessa, in ordine alla causazione del sini- CP_4 stro stradale nel quale ha perso la vita il Sig. , fratello del sig. Persona_2 Persona_1 ed unico zio di (unico parente dell'attrice) e, conseguentemente b) Condannare Parte_1 la in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido con Controparte_3
ed in solido altresì con la signora , al risarcimento del danno in CP_2 CP_4 ignora , parte attrice d to emarginato, nella sua qua- Parte_1 lità di erede universale e successore universale del sig. , (nato a [...] e Persona_1 deceduto in Montecatini Terme in data 27.01.2024,) già attore del procedimento Rg 1646/2023 e deceduto nelle more del procedimento medesimo, quale fratello della vittima del sinistro stradale per la perdita parentale di quest'ultimo, nella misura di Persona_2
€ 250.070,85, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre rivalu- tazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat ed interessi legali o moratori dall'evento al soddisfo;
c) Condannare la in persona del legale rap- Controparte_3 presentante pro-tempore, in solido con ed in solido altresì con , al CP_2 CP_4
1 pagamento DEI DANNI PATRIMONIALI subiti dall'attrice nella sua qualità di erede e suc- cessore universale del sig. (nato a [...] il [...], Persona_1 C.F.: e deceduto in Montecatini Terme in data 27.01.2024), già attore C.F._2 del 2023 e deceduto nelle more del procedimento medesimo, per le spese funerarie del fratello per € 3.115,08, o quella maggiore o minore Persona_2 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali o moratori dal dì del dovuto al saldo;
d) Condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, in solido con ed in solido altresì con la signora , al risar- CP_2 CP_1 cimento del danno in f ignora , IN PROPRIO, ta paren- Parte_1 tale dello zio nella misura di €147.100,50, ovvero nella maggiore o minore Persona_2 somma che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat ed interessi legali o moratori dall'evento al soddisfo;
e) Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido con CP_3 CP_2 ed in solido altresì con , al pagamento delle spese borsuali dei procedimenti CP_4 R.G. 1646/2023 e R.G. iuniti, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Accertato che la Società convenuta ha offerto e materialmente pagato in favore dell'attore l'importo comples- sivo di euro 22.000, accertare, previa sua rivalutazione dalla data di pagamento a quella della decisione, la sua satisfattorietà per il risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti e risarcibili in favore dell'attore stesso, respingendo tutte le ulteriori domande risarcitorie avanzate in questa sede in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, an- che generali, diritti ed onorari processuali. - IN VIA SUBORDINATA DI MERITO In caso di denegata e non creduta insufficienza dei suddetti importi già offerti e pagati dalla Società esponente, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione del pagamento di euro 22.000 già versato in favore dell'attore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- (deceduto in corso di causa) e , rispettiva- Persona_1 Parte_1 mente fratello e nipote di deceduto in Montecatini Terme il 7 aprile Persona_2
2022 a seguito del suo investimento da parte dell'autovettura condotta da CP_2
e di proprietà di , hanno agito in questa sede per il risarcimento
[...] CP_1 del danno loro causato dalla morte del congiunto. ha: Controparte_3
a) invocato il concorso di colpa della vittima sia in quanto stava attraver- sando la strada non sulle strisce pedonali proveniente dal lato destro dietro al grosso albero ivi presente che ne impediva la pre-avvistabilità e sia perché
l'attraversamento era stato così repentino da non porre il conducente nelle condi- zioni di un tempestivo arresto;
b) formulato un'offerta stragiudiziale per complessivi euro 22.000,00;
c) contestato il risarcimento sia in termini quantitativi sia qualitativi per assenza di significativi legami con il de cuius.
Le altri parti sono rimaste contumaci.
2 2.- Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dsllo schizzo pla- nimetrico redatto dalla Polizia Municipale si può dedurre che l'investimento del pedone era avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, la quali era segnalate da apposita cartellonistica verticale.
Dal rapporto si legge anche che stava attraversando la car- Persona_2 reggiata da ovest ad est, ovvero dalla sinistra alla destra del disegno il che signifi- ca che al momento dell'urto aveva già compiuto quasi tutto l'attraversamento e, quindi, non era “sbucato” all'improvviso ma era ben visibile rispetto alle autovet- ture che sopraggiungevano. Peraltro, anche il punto d'urto (quasi sulla linea di mezzeria) avvalora detta conclusione.
Impressionante è poi il fatto che il corpo sia stato sbalzato a quasi 15 me- tri dalle strisce pedonali e che la DA abbia riportato i gravi danneggiamenti ri- portati nel rapporto e così descritti dagli agenti: “introflessione parte laterale sini- stra del cofano motore e rilevante lesione con contestuale rottura del cristallo ap- partenente al lunotto anteriore lato sinistro”. Questi elementi autorizzano a ritene- re che la Fiat DA fosse arrivata in prossimità dell'attraversamento pedonale a forte velocità e che l'urto, stante i danni riportati, sia stato davvero devastante.
3 Che poi il conducente non si fosse accorto di nulla è testimoniato dal fatto che gli operanti non hanno rilevato tracce di frenata sulla carreggiata.
Il dedotto concorso di responsabilità del pedone non è stato provato dalla compagnia convenuta e risulta francamente sconfessato dalle sopra indicate evi- denze documentali: il fatto che il pedone provenisse da dietro un albero non si comprende che rilevanza possa avere dal momento che il conducente non era te- nuto a verificare la posizione di partenza ma solo quella al momento del suo pas- saggio sulle strisce;
infine, che si fosse trattato di un inserimento repentino è sconfessato non solo dal fatto che l'uomo aveva già impegnato la carreggiata per il suo attraversamento, sia dal fatto che trattandosi di un uomo non più giovane era poco probabile che stesse correndo. Infine, è appena il caso di rilevare che anche ove vi sia stato un attraversamento veloce in ogni caso in prossimità delle strisce pedonali il conducente doveva senz'altro arrestarsi.
Venendo ora alla questione del risarcimento del danno, deve darsi atto che, a seguito della morte di , il processo è stato proseguito dalla Persona_1 figlia la quale, in questa sede, agisce sia iure proprio che iure heredi- Parte_1 tatis quale erede di . Il ristoro per la perdita del prossimo congiun- Persona_1 to postula l'indagine sulla “significatività” del rapporto parentale che non si esau- risce solo sotto il profilo biologico ma soprattutto emotivo – relazionale. Sotto il primo aspetto, secondo le tabelle del Tribunale di Milano, sono rilevanti il rappor- to familiare, l'età della vittima, quella dei prossimi nonché il rapporto di convi- venza al fine di individuare il range risarcitorio. Sotto questo ultimo profilo i testi escussi ) hanno confermato che i due fratelli Testimone_1 Testimone_2 erano conviventi dal novembre 2018 presso l'abitazione di di Persona_1 [...]
in via Biscolla n. 44. Al fine di stabilire l'esatto ammontare del risar- CP_5 cimento – che la tabelle di Milano fissano in un minimo ed in un massimo – entra in gioco la valutazione della qualità del rapporto tra de cuius e gli attori rispetto al quale è stata svolta l'istruttoria orale. Da essa è emerso che sussistevano si- gnificativi rapporti tra i fratelli e , non solo perché il secondo si era Per_1 Per_2 trasferito presso il primo, ma soprattutto per l'esistenza di un menage familiare fatto non solo di reciproca collaborazione per le ordinarie attività quotidiane (qua- li pagamento delle bollette, spesa alimentare) ma anche di condivisione di di atti- vità ludiche (scommesse ippiche (teste ) e conviviali. Alla luce di ciò, il Tes_2
4 risarcimento spettante al fratello deve attestarsi nella misura massima Per_1 prevista dalle tabelle ovvero nella somma attuale di € 129.000,00; su di essa, de- valutata al momento del sinistro (€ 116.742,00), dovranno essere calcolati gli in- teressi sulla somma di anno in anno rivalutata (€ 11.783,00) per un totale di €
140.783,00.
Venendo alla posizione jure proprio di (che non era convivente Parte_1 con ), la significatività dei rapporti con lo zio è egualmente emersa Persona_2 dall'istruttoria orale che ha consentito di appurare come sostanzialmente Per_2
considerasse la nipote come una figlia frequentandola in ogni occasione as-
[...] sieme al fratello.
Anche in questo caso, il risarcimento si deve attestare nel massimo, ovvero in € 100.000,00 in moneta attuale;
su di essa, devalutata al momento del sini- stro (€ 90.497), devono essere calcolati gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata (€. 9.134,00) per un totale complessivo di € 109.134,00.
I convenuti dovranno anche risarcire l'attrice delle spese sostenute per il funerale di € 3.115,08 (doc. 10).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alla somma riconosciuta e scaglione medio a favore dell'avv. Fanucci Co- stanza Maria che se ne è dichiarata antistataria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda della parte attrice, condanna Parte_2
e in solido tra loro a corrispondere
[...] CP_1 Controparte_3
a la somma di € 253.032,08 oltre interessi e rivalutazione dal mo- Parte_1 mento del deposito del presente provvedimento fino al saldo;
- condanna le parti convenute in solido tra loro a rifondere le spese legali sostenute che si liquidano in € 16.000,00 oltre accessori con distrazione a favore dell'avv. Fanucci Costanza Maria.
Pistoia, 09/07/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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