Decreto cautelare 19 luglio 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00574/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA BOSIO MARIO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento 022 2021 00120515 35 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via raccomandata n. 57279882285-4 in data 04/10/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in IC-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in IC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente azienda agricola SO CO, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento n. 022 2021 00120515 35 000 emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa in data 4 ottobre 2021 e con essa il ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in IC (di seguito solo AG) ed ogni altro atto presupposto, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le annate lattiere 2001/2002 e 2006/2007.
2. Nel ricorso introduttivo sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
1) illegittimità della cartella per mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti;
2) illogicità manifesta della cartella impugnata, laddove nella parte riservata all’Agenzia delle Entrate descrive al produttore le modalità per accedere alla rateizzazione mentre nella parte riservata all’indicazione del ruolo dell’Agenzia per le Erogazioni in IC tale rateizzazione risulterebbe definitivamente preclusa;
3) illegittimità degli atti impugnati per contrasto tra normativa interna e comunitaria, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia, nella quantificazione del prelievo supplementare e difetto di motivazione ed istruttoria per contrasto con gli esiti di indagini penali;
4) illegittimità della cartella per genericità dell’indicazione degli atti di accertamento presupposti;
5) illegittimità della procedura di calcolo degli interessi;
6) illegittima duplicazione del ruolo;
7) illegittimità della cartella impugnata per violazione dell’art. 25 DPR n. 602/1973 e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del credito.
3. L’Agenzia per Le Erogazioni in IC si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. In prossimità dell’udienza di merito, AG ha depositato relazione istruttoria, corredata della pertinente documentazione evidenziando che, a seguito dell’impugnazione da parte dell’azienda ricorrente delle rituali comunicazioni di fine campagna, gli atti presupposti alla cartella sono stati annullati con conseguente necessità di rideterminazione degli importi dovuti.
Con memorie di replica, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere nell’eventualità di completo discarico della cartella e, in subordine, l’accoglimento del ricorso, alla luce del sopravvenuto giudicato di annullamento richiamato dalla stessa Amministrazione resistente.
5. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
7. In via assorbente va rilevato come, con riferimento alla campagna lattiera 2001/2002 è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3120 del 26 aprile 2022 che ha annullato il prelievo supplementare e, con riguardo all’annata lattiera 2006/2007 è intervenuta la sentenza del TAR Lazio, n. 5602 del 21 marzo 2024, non appellata, da cui emerge come il debito del prelievo supplementare sia stato annullato.
In particolare, in entrambi i casi, il giudice amministrativo ha annullato tali atti per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE ( ex art. 10 TCE) e dei principi di certezza del diritto con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione.
8. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio ne determina l’illegittimità derivata, trattandosi di atto di riscossione conseguenziale che trovava il proprio fondamento negli atti annullati dalle decisioni sopra richiamate.
9. L’obbligo di procedere ad un ricalcolo del prelievo imputato comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
10. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
11. Nel caso di specie, è stato tempestivamente impugnato non solo l’atto a valle, costituito dalla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo che costituivano l’unico presupposto della stessa, con conseguente invalidità del provvedimento di riscossione qui impugnato.
12. In applicazione dei sopra riportati principi discende l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario, con accoglimento del terzo motivo del ricorso.
In assenza di elementi idonei a provare l’avvenuto completo discarico della cartella, non può darsi luogo alla richiesta di parte ricorrente di declaratoria di cessata materia del contendere.
14. La pendenza e la definizione dei giudizi relativi agli atti presupposti, che hanno determinato l’illegittimità derivata dell’atto di riscossione impugnato nel presente giudizio, comporta l’infondatezza del settimo motivo del ricorso e della relativa eccezione di prescrizione.
14.1. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
14.2. In ordine al termine di prescrizione, il Collegio al momento non intende discostarsi dall’orientamento che applica il termine decennale non solo al capitale, ma anche agli interessi, in considerazione del principio secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ” (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286; C. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595; C. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2025 n. 2375; TAR Lazio, Sez. IV Quater, 15 aprile 2025 n. 7408).
14.3. Nel caso di specie, come sopra ricordato, la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa dai giudizi conclusisi con le sentenze sopra richiamate.
In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza ID (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Nessuna prescrizione, pertanto, può ritenersi maturata con riferimento alla pretesa creditoria vantata da AG.
15. Alla luce delle sopra esposte ragioni, il ricorso va accolto in ragione della fondatezza del terzo motivo, con conseguente annullamento della cartella di impugnata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di AG nell’attività di rideterminazione.
16. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento degli atti presupposti nelle more del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO