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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. r.g. 1110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1110/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Coletti appellante
e in persona del Curatore Controparte_1
fallimentare, dott.ssa (c.f. ); Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca D'Innocenzo appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 210/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 29 marzo 2023. L'udienza del 28 gennaio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante, in sede p.c. del 29.11.2024:
“Con le presenti note ci si riporta integralmente a quanto dedotto e prodotto con
l'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ed alle richieste ivi rassegnate di cui se ne chiede l'accoglimento. Nel contempo si contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto poiché infondato in fatto ed in diritto. PER MERO TUZIORISMO DIFENSIVO LA
SCRIVENTE DIFESA RITIENE OPPORTUNO EVIDENZIARE COME L'IMMOBILE OGGETTO DI
GIUDIZIO NON SIA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL'ODIERNO APPELLANTE, COME SOSTIENE AL
DIFESA APPELLATA, BENSÌ IN COMPROPRIETÀ CON IL FRATELLO SCARSELLA EMIDIO, COME DA
VISURA IPOTECARIA GIÀ ALLEGATA CON NOTE DI UDIENZA DEL 14/05/2024, CIRCOSTANZA DI
CUI SI È VENUTA A CONOSCENZA SOLO RECENTEMENTE. APPARE EVIDENTE COME NEL CASO DI
SPECIE RISULTI CONFIGURABILE UN IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO”.
Conclusioni dell'appellata-, in sede di p.c. del 28.11.2024:
“Nel termine a tal fine concesso dall'intestata Corte con ordinanza del
14/05/2024, la difesa della nel riportarsi a tutto Controparte_1 quanto spiegato e dedotto negli atti di causa, in via preliminare insiste perché l'On.le
Corte voglia rigettare ogni eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Nel merito, si chiede volersi rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e diritto e, di conseguenza, confermare la sentenza resa dal Tribunale di
L'Aquila n. 210/2023.
In subordine, nella denegata ipotesi, condannare parte appellante al pagamento in favore della delle somme ritenute di giustizia. CP_1 Controparte_1
Con vittoria di spese per il presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
pag. 2/9 1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 210/23 pubblicata in data 29 marzo 2023 il
Tribunale di L'Aquila così provvedeva: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2017, emesso dal Tribunale di L'Aquila il 17.08.2018; 2) accerta e dichiara il credito del nei confronti di nella misura di € 16.298,61, Controparte_1 Parte_1
oltre oneri fiscali e interesse ai sensi del d. lgs. 231/2002; 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuno, le spese della CTU ”.
1.1 Il procedimento era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della società in bonis, dichiarata fallita nelle more del giudizio di primo CP_3
grado, con il quale il Tribunale di L'Aquila aveva ingiunto ad il Parte_1 pagamento della somma di € 65.613,21, oltre interessi moratori, per lavori ulteriori rispetto all'originario contratto di appalto sottoscritto con il CP_4 Parte_2
in San Demetrio ne' Vestini – per riparazioni e miglioramento sismico post sisma
[...]
2009 e per i quali il condominio aveva ricevuto il contributo pubblico-, lavori indicati e quantificati nella fattura n. 10 del 30.06.2016.
A sostegno della proposta opposizione aveva allegato lo di non aver mai Parte_1
commissionato alla lavori extra contributo, rientrando la maggior parte delle CP_1
opere impropriamente contabilizzate come extra tra quelle oggetto di contributo pubblico e in ogni caso risultando le voci di spesa frutto di duplicazioni, in quanto afferenti a lavori già conteggiati, o conseguenza dell'omesso riutilizzo di materiali non danneggiati dal sisma.
1.2 Si era costituita in giudizio la in bonis e, a seguito dell'avvenuto CP_1
fallimento della stessa, la Curatela fallimentare, contestando quanto dedotto dall'opponente e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
1.3 Nel corso del procedimento di primo grado era stata espletata attività istruttoria attraverso l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'opponente e delle prove testimoniali, oltre che attraverso l'espletamento di CTU.
1.4 Premettendo i principi regolatori dell'onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in virtù dei quali era la a dover provare CP_1
l'esistenza di un rapporto contrattuale autonomo con l'opponente, ulteriore rispetto a quello assunto con il , nella prospettazione di lavori qualificati dalla stessa CP_4
pag. 3/9 società quali extra rispetto a quelli condominiali e realizzati in concomitanza, il
Tribunale riteneva provata l'esistenza di tale accordo tra le parti in causa.
Il Giudice di prime cure perveniva a tale conclusione in considerazione del fatto che:
- anche lo era direttore dei lavori e come tale, quale geometra, poteva seguire Parte_1
le opere all'interno delle unità immobiliari;
- le lavorazioni eseguite dal subappaltatore della nell'immobile dell'allora CP_1
opponente erano state riconosciute dallo stesso opponente;
- altro teste, sig. aveva riferito che la sostituzione delle canne fumarie nel locale Tes_1
pizzeria dello era stata commissionata da quest'ultimo. Parte_1
Il Tribunale procedeva poi a esaminare le risultanze della ctu, ritenendo condivisibile il metodo di lavoro seguito dall'ausiliario del Giudice il quale aveva proceduto al raffronto delle opere effettivamente realizzate con i lavori ammessi a contributo redigendo uno schema comparativo delle opere effettivamente realizzate ed individuando quelle extracontributo.
Da tale premessa, dava atto che il ctu aveva elaborato due prospetti dei lavori eseguiti a seconda delle tesi prospettate dalli parti addivenendo a una duplice quantificazione, con una piccola discrasia dovuta al mancato riconoscimento di alcuni lavori realizzati ma non rilevabili, per cui il Tribunale riteneva provata l'esistenza di lavori eseguiti nella proprietà dell'opponente nella misura di € 16.298,61, oltre oneri fiscali, non coperti da contributo, a fronte di un totale dei lavori di € 22.970,64.
Da ultimo, il Tribunale riteneva di non poter procedere alla compensazione tra “le somme eventualmente percepite dall'impresa in più nell'ambito del contributo e le somme inerenti a lavori extra contratto”, dovendosi escludere la possibilità di pagare
“con denari pubblici lavorazioni non ammesse al contributo, dovendosi viceversa procedere al recupero delle somme da parte dell'Erario”.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di L'Aquila definiva il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nei termini sopra enunciati.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila ha proposto appello sulla base di un unico motivo che di seguito si riassume. Parte_1
2.1 Carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori – motivazione errata.
pag. 4/9 Parte appellante ritiene errata la decisione, sostenendo che alla luce dell'art. 1659 c.c.
l'allora opponente non aveva mai sottoscritto alcun atto idoneo ad autorizzare la CP_1
ad eseguire i lavori extra contributo e che, in ogni caso, non era mai stato
[...]
consegnato un computo metrico dei lavori portati in fattura, oggetto del monitorio, con la conseguenza che non poteva ritenersi dimostrata l'esistenza di un accordo tra la società e lo , non potendo assurgere la qualità di direttore dei lavori da questi Parte_1
rivestita ad elemento idoneo a provare l'esistenza dell'accordo stesso.
Parte appellante asserisce che, in assenza di idoneo supporto probatorio, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere esistenti i lavori eseguiti nella proprietà dell'appellante sulla base del prospetto elaborato dal CTU, in considerazione del fatto che la società avrebbe cercato di ottenere, in riferimento alle opere portate in fattura, il pagamento dei lavori già soggetti al contributo statale;
né il consulente sarebbe stato in grado di affermare se le opere extra contratto fossero state contabilizzate nel consuntivo.
La mancanza della prova del credito deriverebbe anche dalla stessa espletata ctu in quanto, come riferito dal consulente:
- le fatture prodotte dalla società erano prive di quietanza e non erano accompagnate da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento;
- per le fatture relative all'acquisto dei materiali non risultava documentato l'effettivo pagamento in favore dei subappaltatori/fornitori;
- risultava impossibile procedere alla verifica della contabilizzazione delle opere extra contratto dal momento che la contabilità finale era generale e non relativa anche alle singole unità immobiliari.
Parte appellante riferisce, inoltre, che in un analogo procedimento nel quale era parte la società appellata e relativa ad altra abitazione facente parte del medesimo CP_4 nel quale si trovano i locali dell'appellante, oggetto del presente giudizio, il Tribunale di
L'Aquila aveva “confermato – con sentenza passata in giudicato e rubricata al n.
210/2022 R.G. – quanto sopra detto in relazione alla CTU e, in conseguenza di ciò, revocato il decreto ingiuntivo”.
L'appellante rappresenta conclusivamente l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere provato sia l'an sia il quantum del credito ingiunto, sebbene ridotto.
pag. 5/9 3. Si è costituita l'appellata in persona del Curatore, Controparte_1
contestando nel merito il proposto gravame e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte prende atto della dedotta eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dall'appellante con le note in sostituzione di udienza del
14.05.2024 e reiterata nei successivi scritti difensivi, da ultimo nella comparsa conclusionale di replica con la quale più specificatamente viene richiesta, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione del giudizio al primo giudice, prospettandosi l'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo gli immobili “oggetto di giudizio” nella comproprietà di e del fratello . Parte_1 Controparte_5
A tale riguardo il Collegio osserva che, pur ritenendo ammissibile la sollevata eccezione in sede di gravame, trattandosi di eccezione rilevabile in ogni stato e grado di giudizio, tuttavia la stessa va rigettata non vertendosi nel caso specifico in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Le argomentazioni addotte da parte appellante a sostegno della sollevata eccezione sono inconferenti con i fatti per cui è causa ove il petitum del giudizio di primo grado è costituito dal pagamento di lavori effettuati nelle unità immobiliari dell'appellante e non diretto a ottenere tutele di natura reale nei confronti dei proprietari/comproprietari di immobili, con un conseguente facere, vertendosi solo in tale caso in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Per maggiore chiarezza si rappresenta che per costante giurisprudenza di legittimità il litisconsorzio necessario tra comproprietari si verifica allorquando sia domandata nei loro confronti la condanna all'eliminazione di un pericolo causato dalla loro proprietà, alla demolizione di un manufatto, ovvero i tutte quelle ipotesi in cui l'eventuale accoglimento della domanda andrebbe a incidere sul contenuto del diritto di proprietà e del diritto di godimento dell'altro comproprietario sull'immobile (indirettamente: Cass.
Civ. Sent. n. 10208/2011; Sent. n. 35457/22), mentre sussiste litisconsorzio facoltativo nelle ipotesi di condanna al pagamento di risarcimento danno.
pag. 6/9 In tale contesto, pur in presenza della contitolarità nel diritto di proprietà si rinviene, nel caso di specie, una ipotesi di solidarietà passiva tra l'appellante e il comproprietario singolo condebitore per il pagamento dell'intero.
Sulla base di queste considerazioni, la sollevata eccezione non può trovare accoglimento.
4.2 Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato condividendosi appieno l'impianto motivazionale espresso in sentenza dal Giudice di primo grado.
Le argomentazioni svolte da parte appellante dirette a confutare quanto statuito in sentenza non appaiono condivisibili e appare inconferente il richiamo all'art. 1659 c.c. al fine di dimostrare l'inesistenza di un accordo circa l'esecuzione di lavori da parte della società e in favore dell'appellante in quanto, come rilevato dal Giudice CP_1
di prime cure, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è la verifica dell'esistenza di un accordo tra le parti circa l'esecuzione dei lavori autonomi e distinti rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto stipulato tra la e il Condominio, ricompresi CP_1
nel contributo statale, e realizzati contestualmente a questi ultimi.
Conseguentemente, come già anticipato pocanzi, l'inquadramento normativo di cui all'art. 1659 c.c., in virtù del quale “L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate”, prevedendosi inoltre che “ L'autorizzazione si deve provare per iscritto”, avrebbe valenza se fosse riferito al rapporto più ampio tra la e il Condominio, ma non può trovare ingresso CP_1
nel diverso rapporto tra la e lo , ove quest'ultimo riveste il ruolo di CP_1 Parte_1
appaltante dei lavori per i quali è stata emessa ingiunzione.
Da tale premessa e dall'esame dell'intero materiale probatorio versato in atti, comprensiva di CTU espletata in primo grado, è risultata la realizzazione, sebbene parziale, dei lavori indicati nel decreto ingiuntivo, ma soprattutto è emersa l'esistenza di opere effettuate in favore dell'appellante non ricomprese nel contributo ottenuto per la messa in sicurezza dell'intero stabile.
In particolare, appare esplicativo lo schema contenuto nell'Allegato 3 della CTU con il quale il consulente ha provveduto alla ricostruzione delle opere eseguite prendendo in considerazione i lavori indicati nel monitorio, i lavori riscontrati durante i sopralluoghi pag. 7/9 attraverso la redazione delle schede per ciascun immobile di proprietà dell'appellante
(cfr. All. 4, ctu), ponendoli tutti in relazione con le opere ammesse a contributo.
Da tale analisi emerge che la ha realizzato nei locali di proprietà CP_1 dell'appellante parte delle opere per le quali ha invocato il pagamento, opere non ricomprese tra quelle oggetto di contributo, realizzazione che fa presumere l'esistenza di un accordo tra le parti non collegato al rapporto principale (Gedra/Condominio) e ciò anche in considerazione di quanto dichiarato in sede di prova testimoniale dall'ing.
progettista e direttore dei lavori commissionati dal Condominio, il Testimone_2
quale ha confermato l'esistenza di lavori extra contratto, aggiungendo che lo , Parte_1 nella sua veste di geometra, “in casa sua li seguiva lui” come direttore dei lavori.
Tale ultima dichiarazione, posta in correlazione con i lavori effettivamente realizzati fuori dal contributo presso le unità immobiliari dell'appellante, fa ritenere a questo
Collegio l'esistenza di un valido accordo.
Inoltre, il Collegio ritiene che la circostanza circa la mancata verifica della contabilizzazione nel computo consuntivo dei lavori extra contratto, stante l'assenza della contabilità analitica finale dei lavori per ciascuna unità immobiliare, non può assumere la veste di elemento tale da escludere l'esistenza del credito vantato, in quanto dall'All. 3 alla CTU emerge che è stata presa in esame “la quantità ammessa a contributo” e posta puntualmente in raffronto con quanto “realizzato” nelle unità immobiliari dello . Parte_1
Né rileva, in ordine alla quantificazione del valore delle opere extra realizzate in favore dello e su sua commissione, la circostanza evidenziata dal CTU secondo la Parte_1 quale “Negli atti, anche se sono state prodotte fatture di acquisto di materiali, non risulta documentato l'effettivo pagamento delle stesse a favore di subappaltatori e/o fornitori”,
avendo il consulente correttamente proceduto comunque a considerare “I materiali
compresi nelle fatture depositate …. negli importi determinati in quanto tutte le lavorazioni
contabilizzate sono comprensive della fornitura dei materiali stessi”.
L'appello è pertanto infondato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della appellante, come da dispositivo, con epurazione pag. 8/9 della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00, come dichiarato nell'atto di appello), in applicazione del DM 147/22.
Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 210/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 29 marzo 2023, nei confronti della in persona del suo curatore, Controparte_1
ogni altra istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo grado che liquida in € 3.966,00, oltre il 15% di spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato, già versato
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1110/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Coletti appellante
e in persona del Curatore Controparte_1
fallimentare, dott.ssa (c.f. ); Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca D'Innocenzo appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 210/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 29 marzo 2023. L'udienza del 28 gennaio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante, in sede p.c. del 29.11.2024:
“Con le presenti note ci si riporta integralmente a quanto dedotto e prodotto con
l'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ed alle richieste ivi rassegnate di cui se ne chiede l'accoglimento. Nel contempo si contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto poiché infondato in fatto ed in diritto. PER MERO TUZIORISMO DIFENSIVO LA
SCRIVENTE DIFESA RITIENE OPPORTUNO EVIDENZIARE COME L'IMMOBILE OGGETTO DI
GIUDIZIO NON SIA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL'ODIERNO APPELLANTE, COME SOSTIENE AL
DIFESA APPELLATA, BENSÌ IN COMPROPRIETÀ CON IL FRATELLO SCARSELLA EMIDIO, COME DA
VISURA IPOTECARIA GIÀ ALLEGATA CON NOTE DI UDIENZA DEL 14/05/2024, CIRCOSTANZA DI
CUI SI È VENUTA A CONOSCENZA SOLO RECENTEMENTE. APPARE EVIDENTE COME NEL CASO DI
SPECIE RISULTI CONFIGURABILE UN IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO”.
Conclusioni dell'appellata-, in sede di p.c. del 28.11.2024:
“Nel termine a tal fine concesso dall'intestata Corte con ordinanza del
14/05/2024, la difesa della nel riportarsi a tutto Controparte_1 quanto spiegato e dedotto negli atti di causa, in via preliminare insiste perché l'On.le
Corte voglia rigettare ogni eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Nel merito, si chiede volersi rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e diritto e, di conseguenza, confermare la sentenza resa dal Tribunale di
L'Aquila n. 210/2023.
In subordine, nella denegata ipotesi, condannare parte appellante al pagamento in favore della delle somme ritenute di giustizia. CP_1 Controparte_1
Con vittoria di spese per il presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
pag. 2/9 1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 210/23 pubblicata in data 29 marzo 2023 il
Tribunale di L'Aquila così provvedeva: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2017, emesso dal Tribunale di L'Aquila il 17.08.2018; 2) accerta e dichiara il credito del nei confronti di nella misura di € 16.298,61, Controparte_1 Parte_1
oltre oneri fiscali e interesse ai sensi del d. lgs. 231/2002; 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuno, le spese della CTU ”.
1.1 Il procedimento era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della società in bonis, dichiarata fallita nelle more del giudizio di primo CP_3
grado, con il quale il Tribunale di L'Aquila aveva ingiunto ad il Parte_1 pagamento della somma di € 65.613,21, oltre interessi moratori, per lavori ulteriori rispetto all'originario contratto di appalto sottoscritto con il CP_4 Parte_2
in San Demetrio ne' Vestini – per riparazioni e miglioramento sismico post sisma
[...]
2009 e per i quali il condominio aveva ricevuto il contributo pubblico-, lavori indicati e quantificati nella fattura n. 10 del 30.06.2016.
A sostegno della proposta opposizione aveva allegato lo di non aver mai Parte_1
commissionato alla lavori extra contributo, rientrando la maggior parte delle CP_1
opere impropriamente contabilizzate come extra tra quelle oggetto di contributo pubblico e in ogni caso risultando le voci di spesa frutto di duplicazioni, in quanto afferenti a lavori già conteggiati, o conseguenza dell'omesso riutilizzo di materiali non danneggiati dal sisma.
1.2 Si era costituita in giudizio la in bonis e, a seguito dell'avvenuto CP_1
fallimento della stessa, la Curatela fallimentare, contestando quanto dedotto dall'opponente e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
1.3 Nel corso del procedimento di primo grado era stata espletata attività istruttoria attraverso l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'opponente e delle prove testimoniali, oltre che attraverso l'espletamento di CTU.
1.4 Premettendo i principi regolatori dell'onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in virtù dei quali era la a dover provare CP_1
l'esistenza di un rapporto contrattuale autonomo con l'opponente, ulteriore rispetto a quello assunto con il , nella prospettazione di lavori qualificati dalla stessa CP_4
pag. 3/9 società quali extra rispetto a quelli condominiali e realizzati in concomitanza, il
Tribunale riteneva provata l'esistenza di tale accordo tra le parti in causa.
Il Giudice di prime cure perveniva a tale conclusione in considerazione del fatto che:
- anche lo era direttore dei lavori e come tale, quale geometra, poteva seguire Parte_1
le opere all'interno delle unità immobiliari;
- le lavorazioni eseguite dal subappaltatore della nell'immobile dell'allora CP_1
opponente erano state riconosciute dallo stesso opponente;
- altro teste, sig. aveva riferito che la sostituzione delle canne fumarie nel locale Tes_1
pizzeria dello era stata commissionata da quest'ultimo. Parte_1
Il Tribunale procedeva poi a esaminare le risultanze della ctu, ritenendo condivisibile il metodo di lavoro seguito dall'ausiliario del Giudice il quale aveva proceduto al raffronto delle opere effettivamente realizzate con i lavori ammessi a contributo redigendo uno schema comparativo delle opere effettivamente realizzate ed individuando quelle extracontributo.
Da tale premessa, dava atto che il ctu aveva elaborato due prospetti dei lavori eseguiti a seconda delle tesi prospettate dalli parti addivenendo a una duplice quantificazione, con una piccola discrasia dovuta al mancato riconoscimento di alcuni lavori realizzati ma non rilevabili, per cui il Tribunale riteneva provata l'esistenza di lavori eseguiti nella proprietà dell'opponente nella misura di € 16.298,61, oltre oneri fiscali, non coperti da contributo, a fronte di un totale dei lavori di € 22.970,64.
Da ultimo, il Tribunale riteneva di non poter procedere alla compensazione tra “le somme eventualmente percepite dall'impresa in più nell'ambito del contributo e le somme inerenti a lavori extra contratto”, dovendosi escludere la possibilità di pagare
“con denari pubblici lavorazioni non ammesse al contributo, dovendosi viceversa procedere al recupero delle somme da parte dell'Erario”.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di L'Aquila definiva il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nei termini sopra enunciati.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila ha proposto appello sulla base di un unico motivo che di seguito si riassume. Parte_1
2.1 Carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori – motivazione errata.
pag. 4/9 Parte appellante ritiene errata la decisione, sostenendo che alla luce dell'art. 1659 c.c.
l'allora opponente non aveva mai sottoscritto alcun atto idoneo ad autorizzare la CP_1
ad eseguire i lavori extra contributo e che, in ogni caso, non era mai stato
[...]
consegnato un computo metrico dei lavori portati in fattura, oggetto del monitorio, con la conseguenza che non poteva ritenersi dimostrata l'esistenza di un accordo tra la società e lo , non potendo assurgere la qualità di direttore dei lavori da questi Parte_1
rivestita ad elemento idoneo a provare l'esistenza dell'accordo stesso.
Parte appellante asserisce che, in assenza di idoneo supporto probatorio, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere esistenti i lavori eseguiti nella proprietà dell'appellante sulla base del prospetto elaborato dal CTU, in considerazione del fatto che la società avrebbe cercato di ottenere, in riferimento alle opere portate in fattura, il pagamento dei lavori già soggetti al contributo statale;
né il consulente sarebbe stato in grado di affermare se le opere extra contratto fossero state contabilizzate nel consuntivo.
La mancanza della prova del credito deriverebbe anche dalla stessa espletata ctu in quanto, come riferito dal consulente:
- le fatture prodotte dalla società erano prive di quietanza e non erano accompagnate da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento;
- per le fatture relative all'acquisto dei materiali non risultava documentato l'effettivo pagamento in favore dei subappaltatori/fornitori;
- risultava impossibile procedere alla verifica della contabilizzazione delle opere extra contratto dal momento che la contabilità finale era generale e non relativa anche alle singole unità immobiliari.
Parte appellante riferisce, inoltre, che in un analogo procedimento nel quale era parte la società appellata e relativa ad altra abitazione facente parte del medesimo CP_4 nel quale si trovano i locali dell'appellante, oggetto del presente giudizio, il Tribunale di
L'Aquila aveva “confermato – con sentenza passata in giudicato e rubricata al n.
210/2022 R.G. – quanto sopra detto in relazione alla CTU e, in conseguenza di ciò, revocato il decreto ingiuntivo”.
L'appellante rappresenta conclusivamente l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere provato sia l'an sia il quantum del credito ingiunto, sebbene ridotto.
pag. 5/9 3. Si è costituita l'appellata in persona del Curatore, Controparte_1
contestando nel merito il proposto gravame e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte prende atto della dedotta eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dall'appellante con le note in sostituzione di udienza del
14.05.2024 e reiterata nei successivi scritti difensivi, da ultimo nella comparsa conclusionale di replica con la quale più specificatamente viene richiesta, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione del giudizio al primo giudice, prospettandosi l'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo gli immobili “oggetto di giudizio” nella comproprietà di e del fratello . Parte_1 Controparte_5
A tale riguardo il Collegio osserva che, pur ritenendo ammissibile la sollevata eccezione in sede di gravame, trattandosi di eccezione rilevabile in ogni stato e grado di giudizio, tuttavia la stessa va rigettata non vertendosi nel caso specifico in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Le argomentazioni addotte da parte appellante a sostegno della sollevata eccezione sono inconferenti con i fatti per cui è causa ove il petitum del giudizio di primo grado è costituito dal pagamento di lavori effettuati nelle unità immobiliari dell'appellante e non diretto a ottenere tutele di natura reale nei confronti dei proprietari/comproprietari di immobili, con un conseguente facere, vertendosi solo in tale caso in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Per maggiore chiarezza si rappresenta che per costante giurisprudenza di legittimità il litisconsorzio necessario tra comproprietari si verifica allorquando sia domandata nei loro confronti la condanna all'eliminazione di un pericolo causato dalla loro proprietà, alla demolizione di un manufatto, ovvero i tutte quelle ipotesi in cui l'eventuale accoglimento della domanda andrebbe a incidere sul contenuto del diritto di proprietà e del diritto di godimento dell'altro comproprietario sull'immobile (indirettamente: Cass.
Civ. Sent. n. 10208/2011; Sent. n. 35457/22), mentre sussiste litisconsorzio facoltativo nelle ipotesi di condanna al pagamento di risarcimento danno.
pag. 6/9 In tale contesto, pur in presenza della contitolarità nel diritto di proprietà si rinviene, nel caso di specie, una ipotesi di solidarietà passiva tra l'appellante e il comproprietario singolo condebitore per il pagamento dell'intero.
Sulla base di queste considerazioni, la sollevata eccezione non può trovare accoglimento.
4.2 Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato condividendosi appieno l'impianto motivazionale espresso in sentenza dal Giudice di primo grado.
Le argomentazioni svolte da parte appellante dirette a confutare quanto statuito in sentenza non appaiono condivisibili e appare inconferente il richiamo all'art. 1659 c.c. al fine di dimostrare l'inesistenza di un accordo circa l'esecuzione di lavori da parte della società e in favore dell'appellante in quanto, come rilevato dal Giudice CP_1
di prime cure, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è la verifica dell'esistenza di un accordo tra le parti circa l'esecuzione dei lavori autonomi e distinti rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto stipulato tra la e il Condominio, ricompresi CP_1
nel contributo statale, e realizzati contestualmente a questi ultimi.
Conseguentemente, come già anticipato pocanzi, l'inquadramento normativo di cui all'art. 1659 c.c., in virtù del quale “L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate”, prevedendosi inoltre che “ L'autorizzazione si deve provare per iscritto”, avrebbe valenza se fosse riferito al rapporto più ampio tra la e il Condominio, ma non può trovare ingresso CP_1
nel diverso rapporto tra la e lo , ove quest'ultimo riveste il ruolo di CP_1 Parte_1
appaltante dei lavori per i quali è stata emessa ingiunzione.
Da tale premessa e dall'esame dell'intero materiale probatorio versato in atti, comprensiva di CTU espletata in primo grado, è risultata la realizzazione, sebbene parziale, dei lavori indicati nel decreto ingiuntivo, ma soprattutto è emersa l'esistenza di opere effettuate in favore dell'appellante non ricomprese nel contributo ottenuto per la messa in sicurezza dell'intero stabile.
In particolare, appare esplicativo lo schema contenuto nell'Allegato 3 della CTU con il quale il consulente ha provveduto alla ricostruzione delle opere eseguite prendendo in considerazione i lavori indicati nel monitorio, i lavori riscontrati durante i sopralluoghi pag. 7/9 attraverso la redazione delle schede per ciascun immobile di proprietà dell'appellante
(cfr. All. 4, ctu), ponendoli tutti in relazione con le opere ammesse a contributo.
Da tale analisi emerge che la ha realizzato nei locali di proprietà CP_1 dell'appellante parte delle opere per le quali ha invocato il pagamento, opere non ricomprese tra quelle oggetto di contributo, realizzazione che fa presumere l'esistenza di un accordo tra le parti non collegato al rapporto principale (Gedra/Condominio) e ciò anche in considerazione di quanto dichiarato in sede di prova testimoniale dall'ing.
progettista e direttore dei lavori commissionati dal Condominio, il Testimone_2
quale ha confermato l'esistenza di lavori extra contratto, aggiungendo che lo , Parte_1 nella sua veste di geometra, “in casa sua li seguiva lui” come direttore dei lavori.
Tale ultima dichiarazione, posta in correlazione con i lavori effettivamente realizzati fuori dal contributo presso le unità immobiliari dell'appellante, fa ritenere a questo
Collegio l'esistenza di un valido accordo.
Inoltre, il Collegio ritiene che la circostanza circa la mancata verifica della contabilizzazione nel computo consuntivo dei lavori extra contratto, stante l'assenza della contabilità analitica finale dei lavori per ciascuna unità immobiliare, non può assumere la veste di elemento tale da escludere l'esistenza del credito vantato, in quanto dall'All. 3 alla CTU emerge che è stata presa in esame “la quantità ammessa a contributo” e posta puntualmente in raffronto con quanto “realizzato” nelle unità immobiliari dello . Parte_1
Né rileva, in ordine alla quantificazione del valore delle opere extra realizzate in favore dello e su sua commissione, la circostanza evidenziata dal CTU secondo la Parte_1 quale “Negli atti, anche se sono state prodotte fatture di acquisto di materiali, non risulta documentato l'effettivo pagamento delle stesse a favore di subappaltatori e/o fornitori”,
avendo il consulente correttamente proceduto comunque a considerare “I materiali
compresi nelle fatture depositate …. negli importi determinati in quanto tutte le lavorazioni
contabilizzate sono comprensive della fornitura dei materiali stessi”.
L'appello è pertanto infondato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della appellante, come da dispositivo, con epurazione pag. 8/9 della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00, come dichiarato nell'atto di appello), in applicazione del DM 147/22.
Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 210/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 29 marzo 2023, nei confronti della in persona del suo curatore, Controparte_1
ogni altra istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo grado che liquida in € 3.966,00, oltre il 15% di spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato, già versato
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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