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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2912/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PIGNATTI SILVIA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SALVADORI MARIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati, con reciproca libertà di residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora , Parte_1 unitamente agli arredi e corredi viene a lei assegnata, che vi vivrà con il figlio
. La signora a far tempo dal mese di maggio 2025 si farà carico Per_1 Pt_1 in via esclusiva delle utenze della casa familiare, impegnandosi ad eseguire le relative volture entro 30 giorni dal provvedimento di separazione.
3) Il signor con il consenso della moglie, si è trasferito in altra CP_1 abitazione e si impegna a trasferirvi la residenza entro la data della fissanda udienza di separazione. Il signor a già asportato dalla casa coniugale CP_1 i propri effetti personali, nonché i beni mobili individuati di comune accordo con il coniuge.
4) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su risorse che li rendono economicamente autosufficienti. Riconoscendo espressamente che non sussistono i presupposti per riconoscersi reciprocamente assegni di contributo al mantenimento, le parti dichiarano che nessuno dei due deve all'altro alcun contributo al mantenimento.
5) I coniugi dichiarano di non avere beni mobili o immobili in comune, nemmeno c/ o deposito titoli di qualsiasi genere, avendo mantenuto sempre divisi i propri risparmi.
6) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
7) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate e ciascuno dei ricorrenti si farà carico di corrispondere il compenso al legale dal medesimo incaricato. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) in data 19/12/1993 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 36, Parte II, Serie A, Anno 1993) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2912/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PIGNATTI SILVIA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SALVADORI MARIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati, con reciproca libertà di residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora , Parte_1 unitamente agli arredi e corredi viene a lei assegnata, che vi vivrà con il figlio
. La signora a far tempo dal mese di maggio 2025 si farà carico Per_1 Pt_1 in via esclusiva delle utenze della casa familiare, impegnandosi ad eseguire le relative volture entro 30 giorni dal provvedimento di separazione.
3) Il signor con il consenso della moglie, si è trasferito in altra CP_1 abitazione e si impegna a trasferirvi la residenza entro la data della fissanda udienza di separazione. Il signor a già asportato dalla casa coniugale CP_1 i propri effetti personali, nonché i beni mobili individuati di comune accordo con il coniuge.
4) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su risorse che li rendono economicamente autosufficienti. Riconoscendo espressamente che non sussistono i presupposti per riconoscersi reciprocamente assegni di contributo al mantenimento, le parti dichiarano che nessuno dei due deve all'altro alcun contributo al mantenimento.
5) I coniugi dichiarano di non avere beni mobili o immobili in comune, nemmeno c/ o deposito titoli di qualsiasi genere, avendo mantenuto sempre divisi i propri risparmi.
6) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
7) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate e ciascuno dei ricorrenti si farà carico di corrispondere il compenso al legale dal medesimo incaricato. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) in data 19/12/1993 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 36, Parte II, Serie A, Anno 1993) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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