Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 1329 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Savella
reclamante
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Doronzo
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, emessa in data 12.5.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia respingeva il ricorso proposto da il 761.2023 avente ad Parte_1
1
[...]
in data 2.12.2022 e compensava le spese di lite. CP_1
Con sentenza n. 2960/2023 del 13.10.2023 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava l'opposizione proposta con ricorso del 7/6/2023 da e compensava le spese di lite. Parte_1
Con ricorso del 10.11.2023 ha proposto reclamo chiedendo la riforma della sentenza, e con Pt_1
memoria dell'8.2.2024 la si è costituita, insistendo per il rigetto del reclamo e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti dalle parti, la Corte ha formulato alle parti una proposta conciliativa e all'udienza del 10.04.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver interamente transatto la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, invocando una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Quindi, il Collegio si è riservato per la decisione.
E' emerso dalle concordi allegazioni delle parti private l'intervenuta definizione transattiva di ogni pendenza, anche relativamente alle spese processuali (cfr. verbale di conciliazione giudiziale in atti).
Ad avviso di questa Corte, attesa l'intervenuta conciliazione dell'intera controversia oggetto del giudizio e tenuto conto delle concordi richieste delle parti, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da con ricorso di primo grado del Parte_1
21.12.2022.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse alla definizione nel merito della res litigiosa.
Ed infatti, per costante giurisprudenza la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis
Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194).
Le parti hanno concordemente definito anche la regolamentazione delle spese di lite.
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P Q M
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso depositato il 10.11.2023, da avverso la sentenza n. 2960/2023 emessa dal Tribunale di Foggia in data Parte_1
13.10.2023, così provvede:
in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari, il 10 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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