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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa NI AL Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.ssa MA AR AR Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3820 L'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Martelli con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, viale Regione Siciliana, n.2629 attore
CONTRO
e in proprio e n.q. di eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Cassì, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza del 26.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi L'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della , società avente ad oggetto l'attività di produzione Parte_1 trasformazione e commercializzazione di prodotti per l'edilizia, dichiarata fallita con sentenza nr. 10/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento il 21 maggio 2018, ha agito ai sensi L'art. 146
l.f. nei confronti degli amministratori e succedutisi nella gestione Per_1 Controparte_1 della società dalla data di costituzione (13.06.2012) al fallimento nonché nei confronti di
[...]
amministratore di fatto. CP_2
Parte attrice ha addebitato ai convenuti: a) di avere compiuto delle macroscopiche irregolarità nella tenuta della contabilità, omettendo di redigere il libro degli inventari, il libro dei cespiti ammortizzabili, il libro giornale L'anno 2018 ed il libro dei verbali di adunanza delle assemblee;
b) di avere posto in essere numerosi atti distrattivi del patrimonio sociale e della cassa contanti, celati attraverso l'annotazione di dati contabili non veritieri.
I convenuti hanno contestato le avverse allegazioni e domande, evidenziando che la tenuta non regolare delle scritture contabili di per sé, pur costituendo una condotta antigiuridica, non è stata causa di alcun pregiudizio per la società; hanno altresì sostenuto di non avere sottratto alcun bene in danno alla società, posto che quanto dedotto dalla Curatela è stato il prodotto delle irregolarità contabili, realizzate per mantenere in vita la società.
In corso di causa, il Tribunale ha autorizzato, con ordinanza del 17.06.2021, il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti appartenenti ai convenuti sino alla concorrenza di euro 1.200.000,00.
Il processo, interrotto in seguito al sopraggiunto decesso del convenuto , Persona_1
è stato poi tempestivamente riassunto dalla Curatela attrice.
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia solo parzialmente fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati.
Il fallimento che agisce ai sensi L'art. 146 l.f. per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto L'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, L'osservanza dei doveri e L'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10).
Tanto premesso, l'istruttoria condotta ha comprovato che ed si CP_1 Persona_1 sono succeduti nell'amministrazione della società nell'arco temporale dal 2014 al 2018. È risultato provato anche che il convenuto , pur rivestendo formalmente la Controparte_2 qualifica di mero instistore, ha comunque di fatto co-amministrato la società. In primo luogo, la procura institoria L'08.01.2013 ha conferito al predetto convenuto i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, consentendogli di fatto la gestione degli affari sociali con potere di firma per ogni decisione;
inoltre i testi sentiti all'udienza del 15.09.2022 hanno dichiarato che la società era gestita oltre che da , dai figli e;
ed Per_1 CP_1 Controparte_2 in particolare da quest'ultimo che provvedeva al pagamento dei dipendenti e a curare i rapporti con le banche e con i fornitori.
Le condotte ascritte ai convenuti hanno poi trovato parziale conferma. La consulenza disposta in corso di giudizio, le cui conclusioni vanno condivise in quanto ben argomentate sulla scorta L'analisi della documentazione in atti, ha permesso infatti di accertare che la contabilità sociale è stata irregolarmente tenuta: non risultano consegnati al curatore il libro degli inventari e il registro dei beni ammortizzabili. Pur tuttavia il ctu ha accertato che la parziale omessa tenuta della contabilità non è risultata foriera di un danno certo per la società o per i creditori.
Ed invero, vale la pena ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui «la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività L'impresa, non li determina;
sicchè dalla irregolare tenuta non può discendere ex sé un danno idonea a dar luogo a responsabilità risarcitoria in capo alla società» (S.C. a sezioni unite n.9100 del 2015).
In tale ottica la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, seppure addebitabile ai convenuti, non giustifica l'automatica liquidazione di un danno nella misura corrispondente alla differenza tra attivo e passivo accertato in sede fallimentare, non ponendosi tale somma in diretta correlazione sotto il profilo causale con gli addebiti in parte qua mossi agli amministratori.
L'analisi dei bilanci ha poi evidenziato dei macroscopici errori che hanno falsato la rappresentazione del risultato di esercizio e L'attivo patrimoniale, mostrando ai terzi una situazione contabile migliore rispetto a quella effettiva e consentendo così alla società di proseguire l'attività nonostante lo stato di crisi patrimoniale con conseguente danno ai creditori e alla società nei termini di cui in seguito si dirà.
Nello specifico, dall'analisi condotta dall'esperto è risultato che, nel triennio 2014-2016, il conto profitti e perdite è stato immotivatamente incrementato nel bilancio al 31.12.2014, con un conseguente apparente miglioramento del risultato di esercizio (v. ctu pag. 11); sono stati capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ingenti “costi” non aventi utilità pluriennale;
le rimanenze sono state illegittimamente rivalutate a valori maggiori rispetto a quelli mercato, risultando addirittura superiori al valore del costo degli acquisti effettuati nel medesimo periodo
(v. ctu pag.19); sul conto cassa contanti sono state effettuate numerose operazioni di importo rilevante, ben superiori ai limiti L'utilizzo del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Inoltre, sono stati riscontrati dei veri e propri artifizi contabili, aventi come contropartita il cliente finalizzati ad incrementare sia il risultato di esercizio che il saldo del conto. CP_3
Alla luce delle rettifiche effettuate dal Ctu emerge, quindi, che già al 2014 le perdite erano ben superiori al patrimonio netto, ammontante ad euro 54.301,44, e avrebbero quindi reso necessario un conferimento dei soci per ricapitalizzare la società. In tale contesto, invece, risultano effettuati, contravvenendo al principio della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., rimborsi illegittimi in favore dei soci per euro 12.600,00 (v. ctu pag.25) che costituiscono quindi un danno per la società e per i creditori.
Non risulta poi consegnato al curatore, senza alcuna valida giustificazione, il valore della “cassa contanti e per titoli”, che alla data L'ultima situazione contabile (31.12.2017), risultava pari ad euro 42.607,27, né gli amministratori hanno aliunde dimostrato di avere utilizzato tali somme nell'interesse della società.
Non vi è evidenza invece delle altre condotte distrattive ipotizzate dalla Curatela a carico degli amministratori della , avendo il ctu potuto verificare – contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto dal fallimento - che il giroconto del valore di alcune delle merci in giacenza dall'attivo materiale dello stato patrimoniale a quello immateriale ha comportato un miglioramento del risultato di esercizio, registrandosi nel medesimo periodo un aumento dei ricavi (v. ctu pag. 27).
Consegue che, in assenza di altri elementi, il fallimento ha diritto al risarcimento del danno pari a complessivi euro 55.207,27 che va ascritto a tutti i convenuti.
Su tale somma, in quanto debito di valore, vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data del fallimento (21 maggio 2018), fino alla data della presente pronuncia.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 73.067,81 (di cui euro 55.207,27 per capitale, euro 7.205,54 per interessi ed euro 10.655,00 per rivalutazione) somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo concesso in via cautelare con ordinanza di questo Tribunale del
17.06.2021 si convertirà automaticamente in pignoramento, nei limiti del credito accertato con la presente pronuncia di condanna (Cass. civ. n. 10871/2012).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo al valore della condanna, in favore L'AR (stante l'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio), in complessivi euro
3.500,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 7.052,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 03.07.2024), vanno definitivamente poste in solido a carico dei convenuti. Infine, essendo i fatti contestati ai convenuti, quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co.
1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero L'imposta di registro.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Condanna e , in proprio e n.q. di eredi di , in CP_1 Controparte_2 Persona_1 solido, al pagamento, in favore del fallimento della società , della somma Parte_1 di euro 73.067,81, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Condanna i predetti convenuti in solido al pagamento, in favore L'AR, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 7.052,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Pone definitivamente le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 03.07.2024) a carico dei convenuti in solido.
Indica nei convenuti soccombenti i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese in data 23.10.2025.
La Giudice La Presidente
MA AR AR Piazza NI AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa NI AL Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.ssa MA AR AR Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3820 L'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Martelli con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, viale Regione Siciliana, n.2629 attore
CONTRO
e in proprio e n.q. di eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Cassì, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza del 26.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi L'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della , società avente ad oggetto l'attività di produzione Parte_1 trasformazione e commercializzazione di prodotti per l'edilizia, dichiarata fallita con sentenza nr. 10/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento il 21 maggio 2018, ha agito ai sensi L'art. 146
l.f. nei confronti degli amministratori e succedutisi nella gestione Per_1 Controparte_1 della società dalla data di costituzione (13.06.2012) al fallimento nonché nei confronti di
[...]
amministratore di fatto. CP_2
Parte attrice ha addebitato ai convenuti: a) di avere compiuto delle macroscopiche irregolarità nella tenuta della contabilità, omettendo di redigere il libro degli inventari, il libro dei cespiti ammortizzabili, il libro giornale L'anno 2018 ed il libro dei verbali di adunanza delle assemblee;
b) di avere posto in essere numerosi atti distrattivi del patrimonio sociale e della cassa contanti, celati attraverso l'annotazione di dati contabili non veritieri.
I convenuti hanno contestato le avverse allegazioni e domande, evidenziando che la tenuta non regolare delle scritture contabili di per sé, pur costituendo una condotta antigiuridica, non è stata causa di alcun pregiudizio per la società; hanno altresì sostenuto di non avere sottratto alcun bene in danno alla società, posto che quanto dedotto dalla Curatela è stato il prodotto delle irregolarità contabili, realizzate per mantenere in vita la società.
In corso di causa, il Tribunale ha autorizzato, con ordinanza del 17.06.2021, il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti appartenenti ai convenuti sino alla concorrenza di euro 1.200.000,00.
Il processo, interrotto in seguito al sopraggiunto decesso del convenuto , Persona_1
è stato poi tempestivamente riassunto dalla Curatela attrice.
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia solo parzialmente fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati.
Il fallimento che agisce ai sensi L'art. 146 l.f. per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto L'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, L'osservanza dei doveri e L'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10).
Tanto premesso, l'istruttoria condotta ha comprovato che ed si CP_1 Persona_1 sono succeduti nell'amministrazione della società nell'arco temporale dal 2014 al 2018. È risultato provato anche che il convenuto , pur rivestendo formalmente la Controparte_2 qualifica di mero instistore, ha comunque di fatto co-amministrato la società. In primo luogo, la procura institoria L'08.01.2013 ha conferito al predetto convenuto i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, consentendogli di fatto la gestione degli affari sociali con potere di firma per ogni decisione;
inoltre i testi sentiti all'udienza del 15.09.2022 hanno dichiarato che la società era gestita oltre che da , dai figli e;
ed Per_1 CP_1 Controparte_2 in particolare da quest'ultimo che provvedeva al pagamento dei dipendenti e a curare i rapporti con le banche e con i fornitori.
Le condotte ascritte ai convenuti hanno poi trovato parziale conferma. La consulenza disposta in corso di giudizio, le cui conclusioni vanno condivise in quanto ben argomentate sulla scorta L'analisi della documentazione in atti, ha permesso infatti di accertare che la contabilità sociale è stata irregolarmente tenuta: non risultano consegnati al curatore il libro degli inventari e il registro dei beni ammortizzabili. Pur tuttavia il ctu ha accertato che la parziale omessa tenuta della contabilità non è risultata foriera di un danno certo per la società o per i creditori.
Ed invero, vale la pena ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui «la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività L'impresa, non li determina;
sicchè dalla irregolare tenuta non può discendere ex sé un danno idonea a dar luogo a responsabilità risarcitoria in capo alla società» (S.C. a sezioni unite n.9100 del 2015).
In tale ottica la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, seppure addebitabile ai convenuti, non giustifica l'automatica liquidazione di un danno nella misura corrispondente alla differenza tra attivo e passivo accertato in sede fallimentare, non ponendosi tale somma in diretta correlazione sotto il profilo causale con gli addebiti in parte qua mossi agli amministratori.
L'analisi dei bilanci ha poi evidenziato dei macroscopici errori che hanno falsato la rappresentazione del risultato di esercizio e L'attivo patrimoniale, mostrando ai terzi una situazione contabile migliore rispetto a quella effettiva e consentendo così alla società di proseguire l'attività nonostante lo stato di crisi patrimoniale con conseguente danno ai creditori e alla società nei termini di cui in seguito si dirà.
Nello specifico, dall'analisi condotta dall'esperto è risultato che, nel triennio 2014-2016, il conto profitti e perdite è stato immotivatamente incrementato nel bilancio al 31.12.2014, con un conseguente apparente miglioramento del risultato di esercizio (v. ctu pag. 11); sono stati capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ingenti “costi” non aventi utilità pluriennale;
le rimanenze sono state illegittimamente rivalutate a valori maggiori rispetto a quelli mercato, risultando addirittura superiori al valore del costo degli acquisti effettuati nel medesimo periodo
(v. ctu pag.19); sul conto cassa contanti sono state effettuate numerose operazioni di importo rilevante, ben superiori ai limiti L'utilizzo del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Inoltre, sono stati riscontrati dei veri e propri artifizi contabili, aventi come contropartita il cliente finalizzati ad incrementare sia il risultato di esercizio che il saldo del conto. CP_3
Alla luce delle rettifiche effettuate dal Ctu emerge, quindi, che già al 2014 le perdite erano ben superiori al patrimonio netto, ammontante ad euro 54.301,44, e avrebbero quindi reso necessario un conferimento dei soci per ricapitalizzare la società. In tale contesto, invece, risultano effettuati, contravvenendo al principio della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., rimborsi illegittimi in favore dei soci per euro 12.600,00 (v. ctu pag.25) che costituiscono quindi un danno per la società e per i creditori.
Non risulta poi consegnato al curatore, senza alcuna valida giustificazione, il valore della “cassa contanti e per titoli”, che alla data L'ultima situazione contabile (31.12.2017), risultava pari ad euro 42.607,27, né gli amministratori hanno aliunde dimostrato di avere utilizzato tali somme nell'interesse della società.
Non vi è evidenza invece delle altre condotte distrattive ipotizzate dalla Curatela a carico degli amministratori della , avendo il ctu potuto verificare – contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto dal fallimento - che il giroconto del valore di alcune delle merci in giacenza dall'attivo materiale dello stato patrimoniale a quello immateriale ha comportato un miglioramento del risultato di esercizio, registrandosi nel medesimo periodo un aumento dei ricavi (v. ctu pag. 27).
Consegue che, in assenza di altri elementi, il fallimento ha diritto al risarcimento del danno pari a complessivi euro 55.207,27 che va ascritto a tutti i convenuti.
Su tale somma, in quanto debito di valore, vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data del fallimento (21 maggio 2018), fino alla data della presente pronuncia.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 73.067,81 (di cui euro 55.207,27 per capitale, euro 7.205,54 per interessi ed euro 10.655,00 per rivalutazione) somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo concesso in via cautelare con ordinanza di questo Tribunale del
17.06.2021 si convertirà automaticamente in pignoramento, nei limiti del credito accertato con la presente pronuncia di condanna (Cass. civ. n. 10871/2012).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo al valore della condanna, in favore L'AR (stante l'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio), in complessivi euro
3.500,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 7.052,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 03.07.2024), vanno definitivamente poste in solido a carico dei convenuti. Infine, essendo i fatti contestati ai convenuti, quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co.
1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero L'imposta di registro.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Condanna e , in proprio e n.q. di eredi di , in CP_1 Controparte_2 Persona_1 solido, al pagamento, in favore del fallimento della società , della somma Parte_1 di euro 73.067,81, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Condanna i predetti convenuti in solido al pagamento, in favore L'AR, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 7.052,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Pone definitivamente le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 03.07.2024) a carico dei convenuti in solido.
Indica nei convenuti soccombenti i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese in data 23.10.2025.
La Giudice La Presidente
MA AR AR Piazza NI AL