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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20616/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
RIASSETTO elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA DROVETTI 37, presso il difensore avv. ANTONELLA RIASSETTO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 20.11.2024: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Caselle T.se (To) il 3.7.2016, trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune medesimo.
Per parte resistente - contumace
pagina 1 di 3 Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e in data 3.7.2016 contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario nel comune di Caselle Torinese (TO), atto trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune medesimo (Atto N. 12 p. II serie A anno 2016).
Il regime patrimoniale prescelto era quello della separazione dei beni.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Con decreto n. 11107/2019 del 10.7.2019 il Tribunale di Torino omologava la separazione.
Letto il ricorso presentato dalla parte ricorrente in data 20.11.2024, questo Giudice fissava per il giorno
26.3.2025 la convocazione delle parti avanti a sé.
All'udienza, il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte resistente, perfezionatasi il 10.1.2025 ex art. 143 c.p.c., dichiarando così la contumacia del sig.
[...]
. CP_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio risulta accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata infatti omologata con decreto di omologa n. 11107/2019 del 10.07.2019, per la causa avente r.g. 2860/2019. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caselle Torinese (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20616/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
RIASSETTO elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA DROVETTI 37, presso il difensore avv. ANTONELLA RIASSETTO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 20.11.2024: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Caselle T.se (To) il 3.7.2016, trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune medesimo.
Per parte resistente - contumace
pagina 1 di 3 Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e in data 3.7.2016 contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario nel comune di Caselle Torinese (TO), atto trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune medesimo (Atto N. 12 p. II serie A anno 2016).
Il regime patrimoniale prescelto era quello della separazione dei beni.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Con decreto n. 11107/2019 del 10.7.2019 il Tribunale di Torino omologava la separazione.
Letto il ricorso presentato dalla parte ricorrente in data 20.11.2024, questo Giudice fissava per il giorno
26.3.2025 la convocazione delle parti avanti a sé.
All'udienza, il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte resistente, perfezionatasi il 10.1.2025 ex art. 143 c.p.c., dichiarando così la contumacia del sig.
[...]
. CP_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio risulta accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata infatti omologata con decreto di omologa n. 11107/2019 del 10.07.2019, per la causa avente r.g. 2860/2019. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caselle Torinese (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3