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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 5079 / 2025 promossa da:
(CUI 03R15WB), nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Paolo FOLCO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“In via preliminare In accoglimento della sovraestesa istanza, ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato Nel merito Accogliere il motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparizione personale con audizione del ricorrente”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.3.2025 il sig. cittadino ghanese, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino il provvedimento del Questore di Torino in data 11.12.2024, notificato il 6.2.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, sostenendo che esso non avrebbe debitamente valutato la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto al riconoscimento della protezione protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione del 26.5.2025 non è stato possibile procede all'interrogatorio libero del ricorrente, assente per motivi di lavoro, ed è stato quindi disposto un rinvio.
All'udienza del 15.9.2025 il sig. non si è parimenti, senza addurre alcun legittimo Pt_1 impedimento.
Il giudice istruttore, preso atto dell'impossibilità di procedere all'audizione del ricorrente, ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha invitato le parti a precisare le conclusioni, disponendo avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al
Collegio.
2. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino soltanto nella parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo e, in particolare, sulla presenza di una delle condizioni previste dall'art. 19 d.lgs. 286/98.
2.1. La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta in via principale dal ricorrente è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
2 questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel
TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
2.2. Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 21.9.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione
3 del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli
4 artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nella specie, la domanda non è fondata.
Non sono state allegate né sono emerse ragioni di tutela di beni primari incomprimibili (vita, salute) che possano giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Neppure è provato il compimento da parte del richiedente di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare, in una valutazione comparativa con il livello di integrazione nel Paese d'origine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. n. 29460/2019).
Infatti, per quanto attiene l'integrazione, nel ricorso, non è stata prodotta documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del richiedente. Nel corso del giudizio non è stata depositata ulteriore documentazione integrativa, fatta eccezione per un contratto di lavoro come operaio addetto alla lavorazione della carne per il periodo maggio-agosto 2025, alle dipendenze di un'azienda con sede a Marcaria (MN), senza tuttavia produrre le buste paga né la comunicazione di assunzione relativa a tale rapporto di lavoro.
5 Inoltre, ed è ciò che più rileva, il ricorrente non si è presentato alle due udienze fissate dal giudice istruttore per lo svolgimento dell'interrogatorio libero, rendendone di fatto impossibile l'audizione.
Il richiedente non ha, dunque, provato di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa, né di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale, né ha addotto alcuna giustificazione per tale sua inerzia.
Nemmeno è provato neppure che egli abbia nel nostro Paese legami familiari, né che abbia intessuto significativi rapporti sociali.
Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto dei su esposti motivi di non credibilità del racconto quanto alle ragioni di fuga dal Paese
d'origine, nonché dell'assenza di allegazione specifica (e men che meno di prova) di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul proprio stato psico-fisico.
Neppure il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari può affermarsi in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo Paese
d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019).
Per mera completezza espositiva va dato atto, infine, del consolidato indirizzo di legittimità, per cui «il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost.» (Cass. n. 16362/2016, n. 11110/2019).
Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
4. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore né ha presentato nota spese (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord. 04/08/2023, n. 23825; negli stessi termini
Cass. civ. Sez. II Sent., 20/12/2017, n. 30597).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
6 − rigetta il ricorso;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 5079 / 2025 promossa da:
(CUI 03R15WB), nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Paolo FOLCO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“In via preliminare In accoglimento della sovraestesa istanza, ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato Nel merito Accogliere il motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparizione personale con audizione del ricorrente”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.3.2025 il sig. cittadino ghanese, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino il provvedimento del Questore di Torino in data 11.12.2024, notificato il 6.2.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, sostenendo che esso non avrebbe debitamente valutato la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto al riconoscimento della protezione protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione del 26.5.2025 non è stato possibile procede all'interrogatorio libero del ricorrente, assente per motivi di lavoro, ed è stato quindi disposto un rinvio.
All'udienza del 15.9.2025 il sig. non si è parimenti, senza addurre alcun legittimo Pt_1 impedimento.
Il giudice istruttore, preso atto dell'impossibilità di procedere all'audizione del ricorrente, ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha invitato le parti a precisare le conclusioni, disponendo avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al
Collegio.
2. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino soltanto nella parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo e, in particolare, sulla presenza di una delle condizioni previste dall'art. 19 d.lgs. 286/98.
2.1. La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta in via principale dal ricorrente è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
2 questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel
TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
2.2. Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 21.9.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione
3 del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli
4 artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nella specie, la domanda non è fondata.
Non sono state allegate né sono emerse ragioni di tutela di beni primari incomprimibili (vita, salute) che possano giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Neppure è provato il compimento da parte del richiedente di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare, in una valutazione comparativa con il livello di integrazione nel Paese d'origine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. n. 29460/2019).
Infatti, per quanto attiene l'integrazione, nel ricorso, non è stata prodotta documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del richiedente. Nel corso del giudizio non è stata depositata ulteriore documentazione integrativa, fatta eccezione per un contratto di lavoro come operaio addetto alla lavorazione della carne per il periodo maggio-agosto 2025, alle dipendenze di un'azienda con sede a Marcaria (MN), senza tuttavia produrre le buste paga né la comunicazione di assunzione relativa a tale rapporto di lavoro.
5 Inoltre, ed è ciò che più rileva, il ricorrente non si è presentato alle due udienze fissate dal giudice istruttore per lo svolgimento dell'interrogatorio libero, rendendone di fatto impossibile l'audizione.
Il richiedente non ha, dunque, provato di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa, né di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale, né ha addotto alcuna giustificazione per tale sua inerzia.
Nemmeno è provato neppure che egli abbia nel nostro Paese legami familiari, né che abbia intessuto significativi rapporti sociali.
Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto dei su esposti motivi di non credibilità del racconto quanto alle ragioni di fuga dal Paese
d'origine, nonché dell'assenza di allegazione specifica (e men che meno di prova) di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul proprio stato psico-fisico.
Neppure il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari può affermarsi in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo Paese
d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019).
Per mera completezza espositiva va dato atto, infine, del consolidato indirizzo di legittimità, per cui «il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost.» (Cass. n. 16362/2016, n. 11110/2019).
Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
4. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore né ha presentato nota spese (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord. 04/08/2023, n. 23825; negli stessi termini
Cass. civ. Sez. II Sent., 20/12/2017, n. 30597).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
6 − rigetta il ricorso;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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