Sentenza 22 aprile 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/04/2009, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02123/2009 REG.SEN.
N. 06750/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6750 del 2007, proposto da:
CA.VE. DOLOMITICA S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to Giovanni Riccardi col quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Galleria Umberto I, n. 8 presso lo studio legale Continisio
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso notificato ed in virtù di d.d. n. 88 del 12.2.2008, dall’Avv.to Angelo Marzocchella, col quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura regionale
per l'annullamento
1) del decreto dirigenziale n. 89 del 12.7.2007 dell’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario recante rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero presentata ai sensi dei commi 3, 6 e 8 dell’art. 27 e del comma 2 dell’art. 17 delle Norme di Attuazione (N.d.A) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);
2) della relativa nota di comunicazione prot. n. 2007.0632373 del 13.7.2007;
3) della comunicazione prot. 2007.317240 del 4.4.2007, recante avvio del procedimento di rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale di cui al n. 1).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del 26 marzo 2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Col ricorso in esame, notificato alla Regione Campania il 2 novembre 2007 e depositato il successivo 28 novembre, la CA.VE. Dolomitica S.r.l., esercente una cava di dolomie in località S. Crocelle del Comune di Ailano (CE), ha impugnato il decreto n. 89 del 12.7.2007 col quale il Dirigente del Genio Civile di Caserta aveva respinto l’istanza, formulata ai sensi dell’art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E., di approvazione del nuovo progetto di coltivazione e recupero del medesimo sito di cava, sul rilievo che la cava, come risultante da apposita istruttoria, non era attiva in quanto l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di cava n. 409 del 15.3.2002 era scaduta fin dal 12.2.2003, cosicché, ancorché censita nel P.R.A.E. tra le cave attive, era stata trasferita, per l’attività di ricomposizione ambientale, nelle competenze del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, istituito con l’O.P.C.M. n. 3100/2000.
Il ricorso censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l.r. n. 54/1985 e dell’art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E. della Campania, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento dell’agire amministrativo, in quanto la cava è censita come autorizzata nel P.R.A.E. ed i lavori sono stati temporaneamente sospesi dall’esercente solo per la intervenuta scadenza del termine quinquennale dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di particelle gravate da usi civici (del quale era stato chiesto il rinnovo, senza peraltro ottenere alcuna risposta); inoltre, in quanto anche le circolari regionali impongono di assoggettare alle N.d.A. le cave coltivate in forza di titolo scaduto e non prorogato e in quanto la cava in questione, nella quale si estrae materiale pregiato quale la dolomia e che non ha esaurito il progetto estrattivo assentito, non è mai stata dichiarata non più autorizzata col procedimento dell’art. 17 della l.r. n. 54/1985;
2) violazione dell’O.P.C.M. n. 3100/2000, della direttiva regionale n. 0631058 del 12.7.2007, degli artt. 3 e 2, comma 5, delle N.d.A. del P.R.A.E., violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, eccesso di potere, irragionevolezza, arbitrarietà, disparità di trattamento, sviamento, tenuto conto che la cava in questione, non essendo dismessa, abusiva o abbandonata, non può essere trasferita alla competenza del Commissariato indicato nel provvedimento gravato e, inoltre, in quanto la cava in questione va considerata «autorizzata» alla stregua dell’art. 3 delle N.d.A.;
3) violazione dell’art. 2 della l.r. n. 54/1985, violazione delle N.d.A. del P.R.A.E., eccesso di potere, incompetenza, difetto di istruttoria, in quanto il Genio Civile di Caserta non avrebbe potuto, senza inammissibilmente modificare il P.R.A.E., prescindere dal censimento fatto da quest’ultimo in ordine al fatto che la cava è autorizzata; inoltre, in quanto manca un atto espresso di trasferimento della cava al Commissariato di cui alla O.P.C.M. n. 3100/2000;
4) violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, violazione del diritto di partecipazione al procedimento istruttorio, violazione degli artt. 10, comma 1, lettera b), e 10-bis, l. n. 241/1990, non essendo state adeguatamente prese in considerazione le controdeduzioni formulate dalla ricorrente.
Ha resistito in giudizio la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2008 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione, rimettendo ogni decisione alla fase di merito.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento di diniego fonda sul fatto che l’autorizzazione alla coltivazione, rilasciata alla ricorrente con decreto dirigenziale n. 409 del 15 marzo 2002, era scaduta, per espressa previsione dell’atto autorizzatorio, il 12 febbraio 2003, in relazione al termine di validità del contratto di fitto della relativa superficie da parte del Comune di Ailano collegato all’autorizzazione (rinnovabile) quinquennale della G.R. (delibera n. 6372 del 5.12.1998) «al mutamento di destinazione di terre di uso civico per la coltivazione di cava».
In sostanza, ad avviso del Genio Civile di Caserta la ricorrente non potrebbe valersi dell’art. 27 del P.R.A.E. perché non attiva in quanto non più provvista di autorizzazione.
Obietta la CA.VE. Dolomitica S.r.l. di aver inutilmente chiesto, il 9.10.2002, al Comune di Ailano ed alla Regione Campania il rinnovo dell’autorizzazione al mutamento di destinazione di terre di uso civico per un periodo di cinque anni per il proseguimento dell’attività di coltivazione e recupero del sito estrattivo già autorizzata con d.d. n. 409 del 15.3.2002 e, comunque, di potersi valere della richiamata N.d.A. ai sensi dell’art. 2 del medesimo testo normativo, avendo solo volontariamente sospeso, nelle more del rinnovo dell’autorizzazione, l’attività estrattiva, ed essendo inoltre censita nel P.R.A.E. come cava autorizzata.
Prevede l’art. 27 delle N.d.A. che nelle aree di crisi, fermo il divieto «di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni estrattive per la coltivazione di nuove cave», è possibile autorizzare la prosecuzione della coltivazione «sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto all’originario perimetro della cava, aventi, comunque, un’estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite» e per un periodo massimo di 5 anni, prorogabile di altri tre, decorrenti dalla data di rilascio della nuova autorizzazione.
«Il nuovo progetto di coltivazione delle cave ricadenti nelle aree di crisi, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione e/o della concessione estrattiva per la prosecuzione dell’attività estrattiva, deve essere presentato entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.C. del P.R.A.E. (…) e deve prevedere l’eventuale ampliamento della superficie estrattiva lungo il perimetro dei fronti di cava, o, in prossimità dello stesso anche con soluzione di continuità».
Infine, «in caso di violazione dell’obbligo di presentazione del nuovo progetto di coltivazione nel termine prefissato, il competente dirigente regionale sospende la coltivazione della cava e dichiara l’esercente decaduto dal diritto all’eventuale ampliamento della superficie estrattiva, con conseguente cessazione dell’attività estrattiva alla naturale scadenza dell’autorizzazione o della concessione».
Ora, ritiene il Collegio che la cava in questione – alla quale non risulta più riconducibile alcun titolo autorizzatorio, per essere scaduto quello n. 409 del 2002 alla data del 12.2.2003 e per non essere stata mai esitata l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione al mutamento di destinazione di terre di uso civico per la quale neppure risulta essere stato mai attivato un procedimento ex art. 21-bis l. n. 1034 del 1971 – non possa essere ricompresa nella previsione dell’art. 2, comma 2, delle N.d.A. (il quale, definisce «cava autorizzata» la «la cava attiva produttiva o non produttiva che può essere in fase di recupero ambientale, in fase di temporanea sospensione dei lavori o autorizzata al solo recupero ambientale»), tenuto conto che, nella specie, la cava non risulta né attiva (come emerge dall’apposita istruttoria richiamata nel decreto impugnato), ancorché con riguardo alla sola attività di recupero ambientale, né in fase di sospensione temporanea dei lavori, essendo la completa interruzione degli stessi legata proprio allo spirare dell’efficacia del titolo autorizzatorio.
Né assume maggior pregio, in funzione di una diversa attribuzione definitoria della cava gestita dalla ricorrente, il richiamo che il provvedimento impugnato opera alla ritenuta competenza del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania per l’attività di ricomposizione ambientale, così come non è dirimente la menzione che il P.R.A.E fa della cava come «autorizzata», in funzione ricognitiva dei siti esistenti al momento dell’entrata in vigore del Piano piuttosto che in funzione di qualificazione dello stato giuridico della stessa.
E’ infine infondato anche il motivo di censura appuntato sulla mancata valutazione delle controdeduzioni articolate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis, tenuto conto che, in realtà, il provvedimento oggi in esame menziona, seppur sinteticamente, il contenuto delle osservazioni di parte e fornisce in risposta una adeguata motivazione sul piano giuridico-fattuale circa l’impossibilità di fare applicazione dell’art. 27 delle N.d.A.
In definitiva, il ricorso va respinto.
La complessità del quadro normativo esaminato giustifica tuttavia una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 6750/2007), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Ugo De Maio, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO