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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1438/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.5.1960 e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv.
FABRIZIO CONSOLONI
e
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]del Lario (LC), Contrada di Sonvico n. 6, con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO CONSOLONI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo
Tribunale
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso, i sigg. e Pt_2 Parte_1
RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco, chiedendo che sia fissata udienza ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., ed emissione della sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in NO, in data 8/3/1984, trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 4, parte II, serie A, (doc. 1), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere con l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi confermano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni forma di reciproco mantenimento, nonché dichiarano di avere già regolato in separata sede ogni questione economica tra loro a suo tempo pendente.
2) In ragione della maggiore età delle figlie e e della loro raggiunta totale Per_1 Per_2 indipendenza economica, revocare l'assegnazione della casa coniugale e revocare l'onere della contribuzione al mantenimento, ordinario e straordinario, delle stesse come previsto nella separazione”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in data 8.3.1984 a NO (LC) e dalla loro unione coniugale sono nate le figlie (in data 24.8.1984) e (in data 16.2.1989), Per_1 Per_2 entrambe oggi maggiorenni e completamente indipendenti economicamente.
Il giorno 16.12.2002 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di
Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 9.1.2003 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 8.11.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma,
c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Nel termine assegnato le parti hanno depositato quindi le note scritte, in cui hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di confermare la propria volontà di vedere pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 8.11.2024 e di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3, n. 2) lett. b), l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Considerato infine che entrambe le figlie, e , sono maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, il Tribunale valuta rispondenti le condizioni all'interesse della prole e, ravvisato che la clausola n. 2) delle condizioni -relativa alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'onere della contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario previsto nella separazione a carico del padre- non risulta in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a OGGIONO (LC) in data 8.3.1984 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Pt_2 Parte_2
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, numero 4;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OGGIONO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20.12.2024
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1438/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.5.1960 e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv.
FABRIZIO CONSOLONI
e
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]del Lario (LC), Contrada di Sonvico n. 6, con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO CONSOLONI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo
Tribunale
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso, i sigg. e Pt_2 Parte_1
RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco, chiedendo che sia fissata udienza ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., ed emissione della sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in NO, in data 8/3/1984, trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 4, parte II, serie A, (doc. 1), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere con l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi confermano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni forma di reciproco mantenimento, nonché dichiarano di avere già regolato in separata sede ogni questione economica tra loro a suo tempo pendente.
2) In ragione della maggiore età delle figlie e e della loro raggiunta totale Per_1 Per_2 indipendenza economica, revocare l'assegnazione della casa coniugale e revocare l'onere della contribuzione al mantenimento, ordinario e straordinario, delle stesse come previsto nella separazione”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in data 8.3.1984 a NO (LC) e dalla loro unione coniugale sono nate le figlie (in data 24.8.1984) e (in data 16.2.1989), Per_1 Per_2 entrambe oggi maggiorenni e completamente indipendenti economicamente.
Il giorno 16.12.2002 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di
Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 9.1.2003 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 8.11.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma,
c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Nel termine assegnato le parti hanno depositato quindi le note scritte, in cui hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di confermare la propria volontà di vedere pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 8.11.2024 e di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3, n. 2) lett. b), l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Considerato infine che entrambe le figlie, e , sono maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, il Tribunale valuta rispondenti le condizioni all'interesse della prole e, ravvisato che la clausola n. 2) delle condizioni -relativa alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'onere della contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario previsto nella separazione a carico del padre- non risulta in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a OGGIONO (LC) in data 8.3.1984 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Pt_2 Parte_2
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, numero 4;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OGGIONO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20.12.2024
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada