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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. EN AV FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5055/2018 R.G., cui è stata riunita quella iscritta al n. 11470/2019, entrambe proposte da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vincenzo Parte_1
Papadia, giusta procura in atti;
-parte attrice ed opponente- contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Ritangela Cacciapaglia, giusta procura in atti;
-parte convenuta ed opposta-
Avente ad oggetto: giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. (R.G. 5055/2018), cui è stato riunito il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2
c.p.c., depositato nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 3039/2018 R.G.E.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 13.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 28.03.2018, ha proposto opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatole il 15.03.2018, con il quale la
[...]
le aveva intimato, in Controparte_2 forza del contratto di mutuo fondiario del 19.10.2011 (Rep. n.
2292/Racc. n. 1816) redatto per atto pubblico notarile in data
19.10.2011, di pagare la complessiva somma di € 126.598,86, comprensiva sia degli interessi sia delle spese dell'atto di precetto. pponente, dopo aver eccepito: CP_3
1) la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza ed illiquidità del credito;
2) la nullità dell'atto di precetto per usurarietà del tasso applicato;
3) la sopravvenuta inefficacia del titolo, avendo la creditrice già incassato le somme, indicate nell'atto di precetto;
ha chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
13.06.2018 nel procedimento iscritto al n.5055/2018 R.G., si è costituita la Controparte_4 la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., depositato, in data 29.09.2018, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n.3039/2018 R.G.E., ha proposto Parte_2 opposizione all'esecuzione, riproponendo gli stessi motivi e le stesse eccezioni, già formulate nel giudizio di opposizione a
2 precetto.
I.
6-Avendo il Giudice dell'Esecuzione, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnato i termini di cui all'art. 616 c.p.c., la con atto di Pt_1 citazione, notificato in data 22.07.2019, nel procedimento iscritto al n.11470/2019 ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni, già formulate in sede sommaria.
I.
7-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
27.11.2019 nel procedimento iscritto al n. 11470/2019 R.G., si è costituita la Controparte_4
, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il beneficio
[...] delle spese e delle competenze di lite.
I.
8-All'udienza del 28.04.2022, sussistendo ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti tali da giustificare la celebrazione del simultaneus processus, ha disposto la riunione del procedimento iscritto al n.11470/2019 a quello iscritto al n.5055/2018.
I.
9-Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
13.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, deve rimarcarsi che, essendo entrambe le opposizioni fondate sugli stessi motivi e sulle stesse eccezioni, le stesse possono essere esaminate congiuntamente.
II.
3-Tanto premesso è, innanzitutto, infondato il motivo di opposizione, incentrato sulla nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza del credito.
II.
4-Si rileva, in particolare, che è provato, in via documentale, oltre a non essere contestato, che il titolo esecutivo
è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario, redatto per atto
3 pubblico notarile del 19.10.2011 con il quale la
[...]
ha erogato, in favore Controparte_2 di e dell'odierna opponente la somma di € Parte_3
120.000,00, da restituire attraverso il pagamento di cento venti rate ad un tasso di interesse fisso del 5,25%, oltre al tasso di mora, maggiorato di tre punti rispetto a quello previsto per gli interessi corrispettivi.
II.
5-Ciò, posto la ha quantificato il credito in CP_4 complessivi € 126.085,00 di cui € 103.268,16 per sorte capitale ed
€ 22.816,84, a titolo di interessi convenzionali e moratori, maturati dalla data di scadenza del debito sino a quella di notifica dell'atto di precetto.
II.
6-Essendo, pertanto, il credito azionato dalla
[...]
nell'atto di precetto opposto esattamente determinato nel CP_5 suo ammontare, il primo motivo di opposizione, essendo infondato, deve essere rigettato.
III.1-È, inoltre, generico, prima ancora che infondato il motivo di opposizione, incentrato sulla nullità dell'atto di precetto per usurarietà dei tassi di interessi applicati.
III.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che la disciplina di riferimento, prevista dall'ordinamento, con riguardo agli interessi usurari, è data dalla legge n. 108/1996 che, in un'ottica unitaria del fenomeno usurario, ha riscritto gli artt. 644
c.p. e 1815 c.c., prevedendo, per la configurabilità dell'usura pecuniaria ad interessi, il semplice superamento del tasso soglia, determinato in base a rilevazioni periodiche secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge stessa.
III.
3-Il d.l. 394/2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, recante interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha stabilito, all'art. 1, co. 1, che: “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, con ciò restando esclusa dalla suddetta
4 copertura normativa l'usura sopravvenuta.
III.
4-Con l'articolata sentenza n. 19597/2020, la Cassazione a
Sezioni Unite, è intervenuta, in tema di disciplina antiusura, enucleando sette principi cardine: “i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiora-zione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato;
iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro;
v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti;
vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma 2, lett. "f" e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al
D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.”
III.
5-Il divieto di pattuizioni usurarie si estende, in particolare, a tutti i tipi di interesse, sia corrispettivi che moratori, indipendentemente dalla loro classificazione.
III.
6-Il giudizio di usurarietà va svolto, tuttavia, separatamente per le due tipologie di interessi, poiché quelli corrispettivi attengono o alla fase fisiologica del rapporto, mentre, quelli moratori vengono in rilievo solo nella successiva ed eventuale fase patologica dello stesso.
III.
7-Di conseguenza, i due tassi non possono sommarsi tra loro, in quanto il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non
5 può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
III.
8-Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale, ai fini della verifica dell'usura, possa corrispondere alla sommatoria dei tassi e che da tale, erroneo, presupposto possa derivare l'invalidità del tasso degli interessi corrispettivi.
III.
9-Occorre, altresì, puntualizzare che la sanzione prescritta dall'art. 1815, co. 2, c.c. colpisce solo la clausola che preveda la corresponsione di interessi usurari e non l'invalidità dell'intero contratto, con la conseguenza che il capitale non restituito resta dovuto, comprensivo degli interessi corrispettivi, se convenuti lecitamente ai sensi dell'art. 1224, co.1, c.c. (Cass.
n.34437/2023).
III.10-Tanto premesso, nel caso di specie deve, innanzitutto, evidenziarsi che, quand'anche gli interessi corrispettivi e quelli moratori fossero usurari, non verrebbe, comunque, meno l'obbligo per l'opponente di restituire la sorte capitale, corrispondente ad €
103.268,15, essendo incontestato tra le parti che tale importo non
è stato pagato, entro le scadenze previste dal piano di ammortamento.
III.11-In secondo luogo, deve rilevarsi che la nel Pt_1 dolersi dell'usurarietà dei tassi di interesse, applicati dalla banca, non ha specificamente allegato, anche attraverso una perizia tecnica di parte, né, tantomeno, provato in che misura gli interessi, applicati dalla banca, abbiano superato il tasso soglia fissato dall'art. 2 della Legge 108/1996 e dai decreti ministeriali applicabili ratione temporis.
III.12-Deve, di converso, rilevarsi che la Controparte_5 al fine di dimostrare che gli interessi sono stati applicati nel rispetto del tasso antiusura previsto dalla legge, ha depositato in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta una perizia tecnica di parte, a firma del dott. il cui Persona_1 contenuto non è stato specificamente contestato dall'opponente né nella prima difesa utile né nei successivi scritti difensivi.
III.13-Il mancato superamento del tasso soglia sia in relazione agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori ha trovato,
6 peraltro, riscontro nella consulenza tecnica di ufficio, espletata in corso di causa.
III.14-Il nominato CTU, dott. dopo aver Persona_2 esaminato, nel contraddittorio tra le parti, la documentazione versata in atti, all'esito di un percorso logico-argomentativo che, risultando esente da incongruenze o incompletezze anche, non offre al Tribunale motivo alcuno per discostarsene, ha rilevato che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori pattuiti non superano il tasso soglia.
III.15-A tali conclusioni il dott. è pervenuto Per_2 individuando, preliminarmente, il Tasso Effettivo Globale Medio, indicato nel D.M. di riferimento del 26/09/2011 (Gazzetta Uff.
30/09/2011 n. 228), vigente alla data di stipulazione del contratto, pari al 10,40% per mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria.
III.16-Dopo aver applicato, per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, la maggiorazione prevista dallo stesso D.M., secondo cui:“[…] ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della Legge 108/96,
(come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. d, del D.L. 70/2011),
i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine ulteriore di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario ed il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.” E in osservanza delle “Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, emanate nel luglio 2016 ha, quindi, proceduto alla determinazione del Tasso Effettivo Globale comprensivo delle spese collegate all'erogazione del mutuo.
III.17-In proposito, nel calcolo del T.E.G. corrispettivo sono stati inclusi gli oneri per spese di istruttoria pari ad € 360,00 e per il recupero spese erogazione, pari ad € 600,00.
III.18-All'esito di tale calcolo, il TEG contrattuale è risultato pari al 5,69%.
III.19-Ciò posto l'interesse corrispettivo pattuito è risultato essere in misura inferiore al tasso soglia di riferimento,
7 individuato in 10,40%.
III.20-La verifica dell'usura originaria per gli interessi moratori è stata, invece, eseguita con riferimento al tasso di mora previsto alla stipula del contratto: pari al 5,25% + 3 punti.
III.21-Il CTU, trattandosi di contratto concluso nell'ottobre
2011, ha determinato il tasso soglia di usura per gli interessi di mora applicando la seguente formula [(TEGM (5,12) + 2,1) x 1,25 +
4] = 13,025%.
III.22-Dal raffronto tra i tassi calcolati è emerso che il TEG moratorio pattuito, pari all'8,25%, nonché quello risultante dalle ipotesi di calcolo effettuate (rispettivamente pari al 5,59%, al
6,78% e al 6,22%) è di gran lunga inferiore rispetto al TSU di riferimento relativo agli interessi di mora, individuato al 13,025%.
III.23-In definitiva, l'accertamento tecnico contabile, disposto d'ufficio ha accertato, relativamente al contratto di mutuo de quo, la legittimità delle pattuizioni inerenti sia l'interesse corrispettivo sia quello moratorio.
III.24-Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sono state confermate anche in risposta alle osservazioni, presentate, peraltro, irritualmente dall'opponente a mezzo del consulente tecnico di parte, dott. che l'opponente, come Persona_3 previsto dall'ordinanza, pronunciata all'udienza del 17.11.2023, avrebbe dovuto nominare entro l'inizio delle operazioni peritali.
III.25-Deve, in ogni caso, evidenziarsi che le osservazioni, trasmesse dalla parte opponente a mezzo del proprio CTP, sono state puntualmente confutate dal CTU, con motivazione il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato ed il cui contenuto, essendo condiviso dal giudicante, non necessita in sentenza di ulteriore motivazione.
III.26-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
800/2024 “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle
8 contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (in senso conforme Cass.
33742/2022).
III.27-E, ancora, Cass. 26051/2022 “Qualora il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del Ctu evidenzi che l'ausiliare ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte, non è tenuto, a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione possa configurare vizio di motivazione - specie nei rigorosi limiti in cui esso è oggi sindacabile - in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.
IV.1-È, invece, parzialmente fondato il motivo di opposizione incentrato sul sopravvenuto pagamento del credito, essendosi la mutuante soddisfatta nella procedura esecutive azionate a danno del mutuatario.
IV.
2-Deve, in primo luogo, rilevarsi che, a seguito dell'eccezione dell'opponente, l'opposta nella comparsa conclusionale, depositata il 12.09.2025, ha ridotto la pretesa creditoria, precisando che la stessa ammonta a complessivi €
111.642,30, di cui € 103.268,16 a titolo di sorte capitale ed €
8.374,14 a titolo interessi, cui vanno aggiunti gli interessi maturandi sino al soddisfo e gli onorari del precetto pari ad €
513,86.
IV.
3-Ciò posto, l'opponente ha eccepito che nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.955/2014 RGE la Banca di
9 Conversano, a seguito della vendita degli immobili di comproprietà della al 50% e per il restante 50% all'altro mutuatario Pt_1
, avrebbe incassato la somma di € 96.833,00. Parte_3
IV.
4-L'eccezione è infondata.
IV.
5-Deve, innanzitutto, osservarsi che, come emerge dal piano di riparto, prodotto dallo stesso opponente, la somma di € 96.833,00, corrisponde non a quella incamerata dalla parte opposta, bensì a quella complessivamente ricavata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n.955/2014 R.G.E., dalla vendita del compendio immobiliare pignorato.
IV.
6-Tanto premesso, a fronte dell'eccezione della , la Pt_1 ha replicato in entrambe le comparse di Controparte_5 costituzione e risposta, depositate nei rispettivi giudizi riuniti, di non aver soddisfatto il credito in quanto le somme ad essa attribuite, pari complessivamente ad € 32.762,52, sono state imputate con riferimento all'importo di € 12.338,95, per il pagamento delle spese processuali, maturate dal proprio difensore e, per la restante parte, per il pagamento degli interessi, maturati dalla data di notifica del primo precetto, effettuata il 23.07.2014.
IV.
7-Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che quanto allegato dall'opposto, non è stata specificamente contestata dall'opponente, né nella prima difesa utile né nei successivi scritti difensivi.
IV.
8-Rammentato, inoltre, che la debitrice nel dolersi genericamente dell'usurarietà degli interessi, non ha nemmeno allegato, anche attraverso una perizia tecnica di parte, quali sarebbero stati, in applicazione del tasso di interesse previsto dal contratto di mutuo e dall'allegato piano di ammortamento gli interessi effettivamente dovuti, la stessa non ha nemmeno dimostrato, fornendo un'adeguata e puntuale ricostruzione contabile, in che misura la somma di € 20.423,57, incamerata dall'opposta abbia concretamente e precisamente inciso sull'entità del credito.
10 IV.
9-Analoghe considerazioni possono farsi, mutatis mutandis, anche in relazione alla somma di € 42.486,47, pacificamente incamerata dalla Banca opposta nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 7823/2014.
IV.10-Deve, in particolare, evidenziarsi che all'udienza del
15.07.2018, l'opposta, pur avendo riconosciuto di aver incassato nella citata procedura esecutiva immobiliare la suddetta somma ha, tuttavia, precisato che la stessa è stata imputata per € 14.488,13, per il pagamento delle spese legali, maturate nella procedura esecutiva e per i restanti € 27.998,34 a titolo di interessi maturati.
IV.11-Ciò posto, deve anche, in questo caso sottolinearsi, che l'opponente alla medesima udienza non ha specificamente contestato quanto eccepito, dall'opposta, non avendo, in particolare, eccepito nulla di specifico né con riferimento alle spese processuali né in relazione all'entità degli interessi, quantificati dalla banca, a soddisfazione dei quali sono stati imputati i pagamenti effettuati.
IV.12-Nessuna specifica e puntuale ricostruzione contabile, infine, è stata fornita negli scritti difensivi finali nei quali la
, senza contestare in maniera specifica e circostanziata, Pt_1 quanto eccepito dall'opposta, ha, invece, continuato ad eccepire, in
Cont maniera generica, che il credito della di si sarebbe CP_5 definitivamente ed integralmente estinto per effetto delle somme incamerate nelle procedure esecutive de quibus.
IV.13-In definitiva, in parziale accoglimento di entrambe le opposizioni, deve essere dichiarata la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, notificato nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 7823/2014, limitatamente alla somma eccedente l'importo di complessivi € 112.156,16, di cui € 103.268.13 a titolo di sorte capitale ed € 8.374,14, a titolo di interessi, oltre a quelli maturati e maturandi dalla data in cui il creditore ha
11 precisato il proprio credito nelle note di trattazione scritta, depositate il 12.09.2025, sino all'effettivo soddisfo ed € 513,86,
a titolo di compensi professionali per la redazione del precetto.
V.
1-Le spese di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico della debitrice, essendo stato confermato, sia pure in misura ridotta, il diritto della parte creditrice ad agire in via esecutiva.
V.
2-La liquidazione deve avvenire separatamente per ciascuno dei giudizi, atteso che la riunione, discrezionalmente disposta dal
Tribunale, non elide l'autonomia di ciascuna delle cause riunite.
V.
3-Vedasi Cass. 27295/2022 “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”. (in senso conforme Cass. 15860/2014)
V.
4-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non
12 operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello relativo al credito, come riconosciuto in sentenza, pari ad € 111.642.30
V.
5-Nei prospetti seguenti sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati ai valori medi, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria espletata, per la quale si reputa equa una riduzione del
30% degli onorari, essendo consistita esclusivamente nella consulenza tecnico-contabile
A. Spese opposizione a precetto (R.G. 5055/2018)
:(DA € 52.000,01 A € 260.000,00) Controparte_6
Parte_4
[...]
Studio 2.552,00 // 2.552,00
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Istruttoria/trattazione 5.670,00 -30% 3.969,00
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
Totale € 12.402,00
A. Spese fase di merito opposizione ad esecuzione (R.G.
11470/2019 R.G.)
APPLICABILE:(DA € 52.000,01 A € 260.000,00) CP_6
Parte_4
[...]
Studio 2.552,00 // 2.552,00
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Istruttoria/trattazione 5.670,00 -30% 3.969,00
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
Totale € 12.402,00
V.
6- In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico di Parte_1
13 le spese della CTU, come liquidate con decreto del 24.09.2024.
VI.
1-Alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto, presentata ex art. 615, comma 1, c.p.c. da , Parte_1 con atto di citazione notificato il 28.03.2018, avverso l'atto di precetto notificatole il 28.03.2018 (nel procedimento iscritto al n.
5055/2018 R.G.) con il quale la Controparte_2 le aveva intimato, in forza del
[...] contratto di mutuo fondiario del 19.10.2011 (Rep. n. 2292/Racc. n.
1816) redatto per atto pubblico notarile in data 19.10.2011, di pagare la complessiva somma di € 126.598,86, nonché sul giudizio di merito dell'opposizione, introdotta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 22.07.2019 (nel procedimento iscritto al n.
11470/2019), presentata da con ricorso, ex art. Parte_1
615, comma 2, c.p.c. depositato in data in data 29.09.2018, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n.3039/2018
R.G.E., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE, per quanto di ragione, entrambe le opposizioni;
B. DICHIARA, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente alla parte eccedente la somma di € 112.156,16, di cui € 103.268,16 a titolo di sorte capitale ed € 8.374,14, a titolo di interessi, oltre agli ulteriori interessi moratori maturati al tasso indicato nel titolo esecutivo, dalla data del 12.09.2025 sino all'effettivo soddisfo ed € 513,86, a titolo di compensi professionali maturati dal difensore per la redazione dell'atto di precetto;
C. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle Controparte_2 spese processuali di entrambi i giudizi riuniti, che liquida in complessivi € 24.804,00 per onorari, oltre al rimborso
14 forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
D. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
24.09.2024, definitivamente a carico di Parte_1
CONDANNANDO quest' ultima a rifondere alla
[...]
di quanto Parte_5 dalla stessa, eventualmente, versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 27.10.2025
Il Giudice
EN AV FF
15
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. EN AV FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5055/2018 R.G., cui è stata riunita quella iscritta al n. 11470/2019, entrambe proposte da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vincenzo Parte_1
Papadia, giusta procura in atti;
-parte attrice ed opponente- contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Ritangela Cacciapaglia, giusta procura in atti;
-parte convenuta ed opposta-
Avente ad oggetto: giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. (R.G. 5055/2018), cui è stato riunito il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2
c.p.c., depositato nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 3039/2018 R.G.E.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 13.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 28.03.2018, ha proposto opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatole il 15.03.2018, con il quale la
[...]
le aveva intimato, in Controparte_2 forza del contratto di mutuo fondiario del 19.10.2011 (Rep. n.
2292/Racc. n. 1816) redatto per atto pubblico notarile in data
19.10.2011, di pagare la complessiva somma di € 126.598,86, comprensiva sia degli interessi sia delle spese dell'atto di precetto. pponente, dopo aver eccepito: CP_3
1) la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza ed illiquidità del credito;
2) la nullità dell'atto di precetto per usurarietà del tasso applicato;
3) la sopravvenuta inefficacia del titolo, avendo la creditrice già incassato le somme, indicate nell'atto di precetto;
ha chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
13.06.2018 nel procedimento iscritto al n.5055/2018 R.G., si è costituita la Controparte_4 la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., depositato, in data 29.09.2018, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n.3039/2018 R.G.E., ha proposto Parte_2 opposizione all'esecuzione, riproponendo gli stessi motivi e le stesse eccezioni, già formulate nel giudizio di opposizione a
2 precetto.
I.
6-Avendo il Giudice dell'Esecuzione, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnato i termini di cui all'art. 616 c.p.c., la con atto di Pt_1 citazione, notificato in data 22.07.2019, nel procedimento iscritto al n.11470/2019 ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni, già formulate in sede sommaria.
I.
7-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
27.11.2019 nel procedimento iscritto al n. 11470/2019 R.G., si è costituita la Controparte_4
, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il beneficio
[...] delle spese e delle competenze di lite.
I.
8-All'udienza del 28.04.2022, sussistendo ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti tali da giustificare la celebrazione del simultaneus processus, ha disposto la riunione del procedimento iscritto al n.11470/2019 a quello iscritto al n.5055/2018.
I.
9-Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
13.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, deve rimarcarsi che, essendo entrambe le opposizioni fondate sugli stessi motivi e sulle stesse eccezioni, le stesse possono essere esaminate congiuntamente.
II.
3-Tanto premesso è, innanzitutto, infondato il motivo di opposizione, incentrato sulla nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza del credito.
II.
4-Si rileva, in particolare, che è provato, in via documentale, oltre a non essere contestato, che il titolo esecutivo
è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario, redatto per atto
3 pubblico notarile del 19.10.2011 con il quale la
[...]
ha erogato, in favore Controparte_2 di e dell'odierna opponente la somma di € Parte_3
120.000,00, da restituire attraverso il pagamento di cento venti rate ad un tasso di interesse fisso del 5,25%, oltre al tasso di mora, maggiorato di tre punti rispetto a quello previsto per gli interessi corrispettivi.
II.
5-Ciò, posto la ha quantificato il credito in CP_4 complessivi € 126.085,00 di cui € 103.268,16 per sorte capitale ed
€ 22.816,84, a titolo di interessi convenzionali e moratori, maturati dalla data di scadenza del debito sino a quella di notifica dell'atto di precetto.
II.
6-Essendo, pertanto, il credito azionato dalla
[...]
nell'atto di precetto opposto esattamente determinato nel CP_5 suo ammontare, il primo motivo di opposizione, essendo infondato, deve essere rigettato.
III.1-È, inoltre, generico, prima ancora che infondato il motivo di opposizione, incentrato sulla nullità dell'atto di precetto per usurarietà dei tassi di interessi applicati.
III.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che la disciplina di riferimento, prevista dall'ordinamento, con riguardo agli interessi usurari, è data dalla legge n. 108/1996 che, in un'ottica unitaria del fenomeno usurario, ha riscritto gli artt. 644
c.p. e 1815 c.c., prevedendo, per la configurabilità dell'usura pecuniaria ad interessi, il semplice superamento del tasso soglia, determinato in base a rilevazioni periodiche secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge stessa.
III.
3-Il d.l. 394/2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, recante interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha stabilito, all'art. 1, co. 1, che: “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, con ciò restando esclusa dalla suddetta
4 copertura normativa l'usura sopravvenuta.
III.
4-Con l'articolata sentenza n. 19597/2020, la Cassazione a
Sezioni Unite, è intervenuta, in tema di disciplina antiusura, enucleando sette principi cardine: “i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiora-zione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato;
iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro;
v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti;
vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma 2, lett. "f" e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al
D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.”
III.
5-Il divieto di pattuizioni usurarie si estende, in particolare, a tutti i tipi di interesse, sia corrispettivi che moratori, indipendentemente dalla loro classificazione.
III.
6-Il giudizio di usurarietà va svolto, tuttavia, separatamente per le due tipologie di interessi, poiché quelli corrispettivi attengono o alla fase fisiologica del rapporto, mentre, quelli moratori vengono in rilievo solo nella successiva ed eventuale fase patologica dello stesso.
III.
7-Di conseguenza, i due tassi non possono sommarsi tra loro, in quanto il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non
5 può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
III.
8-Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale, ai fini della verifica dell'usura, possa corrispondere alla sommatoria dei tassi e che da tale, erroneo, presupposto possa derivare l'invalidità del tasso degli interessi corrispettivi.
III.
9-Occorre, altresì, puntualizzare che la sanzione prescritta dall'art. 1815, co. 2, c.c. colpisce solo la clausola che preveda la corresponsione di interessi usurari e non l'invalidità dell'intero contratto, con la conseguenza che il capitale non restituito resta dovuto, comprensivo degli interessi corrispettivi, se convenuti lecitamente ai sensi dell'art. 1224, co.1, c.c. (Cass.
n.34437/2023).
III.10-Tanto premesso, nel caso di specie deve, innanzitutto, evidenziarsi che, quand'anche gli interessi corrispettivi e quelli moratori fossero usurari, non verrebbe, comunque, meno l'obbligo per l'opponente di restituire la sorte capitale, corrispondente ad €
103.268,15, essendo incontestato tra le parti che tale importo non
è stato pagato, entro le scadenze previste dal piano di ammortamento.
III.11-In secondo luogo, deve rilevarsi che la nel Pt_1 dolersi dell'usurarietà dei tassi di interesse, applicati dalla banca, non ha specificamente allegato, anche attraverso una perizia tecnica di parte, né, tantomeno, provato in che misura gli interessi, applicati dalla banca, abbiano superato il tasso soglia fissato dall'art. 2 della Legge 108/1996 e dai decreti ministeriali applicabili ratione temporis.
III.12-Deve, di converso, rilevarsi che la Controparte_5 al fine di dimostrare che gli interessi sono stati applicati nel rispetto del tasso antiusura previsto dalla legge, ha depositato in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta una perizia tecnica di parte, a firma del dott. il cui Persona_1 contenuto non è stato specificamente contestato dall'opponente né nella prima difesa utile né nei successivi scritti difensivi.
III.13-Il mancato superamento del tasso soglia sia in relazione agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori ha trovato,
6 peraltro, riscontro nella consulenza tecnica di ufficio, espletata in corso di causa.
III.14-Il nominato CTU, dott. dopo aver Persona_2 esaminato, nel contraddittorio tra le parti, la documentazione versata in atti, all'esito di un percorso logico-argomentativo che, risultando esente da incongruenze o incompletezze anche, non offre al Tribunale motivo alcuno per discostarsene, ha rilevato che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori pattuiti non superano il tasso soglia.
III.15-A tali conclusioni il dott. è pervenuto Per_2 individuando, preliminarmente, il Tasso Effettivo Globale Medio, indicato nel D.M. di riferimento del 26/09/2011 (Gazzetta Uff.
30/09/2011 n. 228), vigente alla data di stipulazione del contratto, pari al 10,40% per mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria.
III.16-Dopo aver applicato, per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, la maggiorazione prevista dallo stesso D.M., secondo cui:“[…] ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della Legge 108/96,
(come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. d, del D.L. 70/2011),
i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine ulteriore di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario ed il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.” E in osservanza delle “Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, emanate nel luglio 2016 ha, quindi, proceduto alla determinazione del Tasso Effettivo Globale comprensivo delle spese collegate all'erogazione del mutuo.
III.17-In proposito, nel calcolo del T.E.G. corrispettivo sono stati inclusi gli oneri per spese di istruttoria pari ad € 360,00 e per il recupero spese erogazione, pari ad € 600,00.
III.18-All'esito di tale calcolo, il TEG contrattuale è risultato pari al 5,69%.
III.19-Ciò posto l'interesse corrispettivo pattuito è risultato essere in misura inferiore al tasso soglia di riferimento,
7 individuato in 10,40%.
III.20-La verifica dell'usura originaria per gli interessi moratori è stata, invece, eseguita con riferimento al tasso di mora previsto alla stipula del contratto: pari al 5,25% + 3 punti.
III.21-Il CTU, trattandosi di contratto concluso nell'ottobre
2011, ha determinato il tasso soglia di usura per gli interessi di mora applicando la seguente formula [(TEGM (5,12) + 2,1) x 1,25 +
4] = 13,025%.
III.22-Dal raffronto tra i tassi calcolati è emerso che il TEG moratorio pattuito, pari all'8,25%, nonché quello risultante dalle ipotesi di calcolo effettuate (rispettivamente pari al 5,59%, al
6,78% e al 6,22%) è di gran lunga inferiore rispetto al TSU di riferimento relativo agli interessi di mora, individuato al 13,025%.
III.23-In definitiva, l'accertamento tecnico contabile, disposto d'ufficio ha accertato, relativamente al contratto di mutuo de quo, la legittimità delle pattuizioni inerenti sia l'interesse corrispettivo sia quello moratorio.
III.24-Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sono state confermate anche in risposta alle osservazioni, presentate, peraltro, irritualmente dall'opponente a mezzo del consulente tecnico di parte, dott. che l'opponente, come Persona_3 previsto dall'ordinanza, pronunciata all'udienza del 17.11.2023, avrebbe dovuto nominare entro l'inizio delle operazioni peritali.
III.25-Deve, in ogni caso, evidenziarsi che le osservazioni, trasmesse dalla parte opponente a mezzo del proprio CTP, sono state puntualmente confutate dal CTU, con motivazione il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato ed il cui contenuto, essendo condiviso dal giudicante, non necessita in sentenza di ulteriore motivazione.
III.26-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
800/2024 “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle
8 contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (in senso conforme Cass.
33742/2022).
III.27-E, ancora, Cass. 26051/2022 “Qualora il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del Ctu evidenzi che l'ausiliare ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte, non è tenuto, a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione possa configurare vizio di motivazione - specie nei rigorosi limiti in cui esso è oggi sindacabile - in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.
IV.1-È, invece, parzialmente fondato il motivo di opposizione incentrato sul sopravvenuto pagamento del credito, essendosi la mutuante soddisfatta nella procedura esecutive azionate a danno del mutuatario.
IV.
2-Deve, in primo luogo, rilevarsi che, a seguito dell'eccezione dell'opponente, l'opposta nella comparsa conclusionale, depositata il 12.09.2025, ha ridotto la pretesa creditoria, precisando che la stessa ammonta a complessivi €
111.642,30, di cui € 103.268,16 a titolo di sorte capitale ed €
8.374,14 a titolo interessi, cui vanno aggiunti gli interessi maturandi sino al soddisfo e gli onorari del precetto pari ad €
513,86.
IV.
3-Ciò posto, l'opponente ha eccepito che nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.955/2014 RGE la Banca di
9 Conversano, a seguito della vendita degli immobili di comproprietà della al 50% e per il restante 50% all'altro mutuatario Pt_1
, avrebbe incassato la somma di € 96.833,00. Parte_3
IV.
4-L'eccezione è infondata.
IV.
5-Deve, innanzitutto, osservarsi che, come emerge dal piano di riparto, prodotto dallo stesso opponente, la somma di € 96.833,00, corrisponde non a quella incamerata dalla parte opposta, bensì a quella complessivamente ricavata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n.955/2014 R.G.E., dalla vendita del compendio immobiliare pignorato.
IV.
6-Tanto premesso, a fronte dell'eccezione della , la Pt_1 ha replicato in entrambe le comparse di Controparte_5 costituzione e risposta, depositate nei rispettivi giudizi riuniti, di non aver soddisfatto il credito in quanto le somme ad essa attribuite, pari complessivamente ad € 32.762,52, sono state imputate con riferimento all'importo di € 12.338,95, per il pagamento delle spese processuali, maturate dal proprio difensore e, per la restante parte, per il pagamento degli interessi, maturati dalla data di notifica del primo precetto, effettuata il 23.07.2014.
IV.
7-Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che quanto allegato dall'opposto, non è stata specificamente contestata dall'opponente, né nella prima difesa utile né nei successivi scritti difensivi.
IV.
8-Rammentato, inoltre, che la debitrice nel dolersi genericamente dell'usurarietà degli interessi, non ha nemmeno allegato, anche attraverso una perizia tecnica di parte, quali sarebbero stati, in applicazione del tasso di interesse previsto dal contratto di mutuo e dall'allegato piano di ammortamento gli interessi effettivamente dovuti, la stessa non ha nemmeno dimostrato, fornendo un'adeguata e puntuale ricostruzione contabile, in che misura la somma di € 20.423,57, incamerata dall'opposta abbia concretamente e precisamente inciso sull'entità del credito.
10 IV.
9-Analoghe considerazioni possono farsi, mutatis mutandis, anche in relazione alla somma di € 42.486,47, pacificamente incamerata dalla Banca opposta nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 7823/2014.
IV.10-Deve, in particolare, evidenziarsi che all'udienza del
15.07.2018, l'opposta, pur avendo riconosciuto di aver incassato nella citata procedura esecutiva immobiliare la suddetta somma ha, tuttavia, precisato che la stessa è stata imputata per € 14.488,13, per il pagamento delle spese legali, maturate nella procedura esecutiva e per i restanti € 27.998,34 a titolo di interessi maturati.
IV.11-Ciò posto, deve anche, in questo caso sottolinearsi, che l'opponente alla medesima udienza non ha specificamente contestato quanto eccepito, dall'opposta, non avendo, in particolare, eccepito nulla di specifico né con riferimento alle spese processuali né in relazione all'entità degli interessi, quantificati dalla banca, a soddisfazione dei quali sono stati imputati i pagamenti effettuati.
IV.12-Nessuna specifica e puntuale ricostruzione contabile, infine, è stata fornita negli scritti difensivi finali nei quali la
, senza contestare in maniera specifica e circostanziata, Pt_1 quanto eccepito dall'opposta, ha, invece, continuato ad eccepire, in
Cont maniera generica, che il credito della di si sarebbe CP_5 definitivamente ed integralmente estinto per effetto delle somme incamerate nelle procedure esecutive de quibus.
IV.13-In definitiva, in parziale accoglimento di entrambe le opposizioni, deve essere dichiarata la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e del conseguente atto di pignoramento presso terzi, notificato nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 7823/2014, limitatamente alla somma eccedente l'importo di complessivi € 112.156,16, di cui € 103.268.13 a titolo di sorte capitale ed € 8.374,14, a titolo di interessi, oltre a quelli maturati e maturandi dalla data in cui il creditore ha
11 precisato il proprio credito nelle note di trattazione scritta, depositate il 12.09.2025, sino all'effettivo soddisfo ed € 513,86,
a titolo di compensi professionali per la redazione del precetto.
V.
1-Le spese di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico della debitrice, essendo stato confermato, sia pure in misura ridotta, il diritto della parte creditrice ad agire in via esecutiva.
V.
2-La liquidazione deve avvenire separatamente per ciascuno dei giudizi, atteso che la riunione, discrezionalmente disposta dal
Tribunale, non elide l'autonomia di ciascuna delle cause riunite.
V.
3-Vedasi Cass. 27295/2022 “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”. (in senso conforme Cass. 15860/2014)
V.
4-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non
12 operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello relativo al credito, come riconosciuto in sentenza, pari ad € 111.642.30
V.
5-Nei prospetti seguenti sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati ai valori medi, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria espletata, per la quale si reputa equa una riduzione del
30% degli onorari, essendo consistita esclusivamente nella consulenza tecnico-contabile
A. Spese opposizione a precetto (R.G. 5055/2018)
:(DA € 52.000,01 A € 260.000,00) Controparte_6
Parte_4
[...]
Studio 2.552,00 // 2.552,00
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Istruttoria/trattazione 5.670,00 -30% 3.969,00
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
Totale € 12.402,00
A. Spese fase di merito opposizione ad esecuzione (R.G.
11470/2019 R.G.)
APPLICABILE:(DA € 52.000,01 A € 260.000,00) CP_6
Parte_4
[...]
Studio 2.552,00 // 2.552,00
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Istruttoria/trattazione 5.670,00 -30% 3.969,00
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
Totale € 12.402,00
V.
6- In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico di Parte_1
13 le spese della CTU, come liquidate con decreto del 24.09.2024.
VI.
1-Alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto, presentata ex art. 615, comma 1, c.p.c. da , Parte_1 con atto di citazione notificato il 28.03.2018, avverso l'atto di precetto notificatole il 28.03.2018 (nel procedimento iscritto al n.
5055/2018 R.G.) con il quale la Controparte_2 le aveva intimato, in forza del
[...] contratto di mutuo fondiario del 19.10.2011 (Rep. n. 2292/Racc. n.
1816) redatto per atto pubblico notarile in data 19.10.2011, di pagare la complessiva somma di € 126.598,86, nonché sul giudizio di merito dell'opposizione, introdotta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 22.07.2019 (nel procedimento iscritto al n.
11470/2019), presentata da con ricorso, ex art. Parte_1
615, comma 2, c.p.c. depositato in data in data 29.09.2018, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n.3039/2018
R.G.E., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE, per quanto di ragione, entrambe le opposizioni;
B. DICHIARA, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente alla parte eccedente la somma di € 112.156,16, di cui € 103.268,16 a titolo di sorte capitale ed € 8.374,14, a titolo di interessi, oltre agli ulteriori interessi moratori maturati al tasso indicato nel titolo esecutivo, dalla data del 12.09.2025 sino all'effettivo soddisfo ed € 513,86, a titolo di compensi professionali maturati dal difensore per la redazione dell'atto di precetto;
C. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle Controparte_2 spese processuali di entrambi i giudizi riuniti, che liquida in complessivi € 24.804,00 per onorari, oltre al rimborso
14 forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
D. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
24.09.2024, definitivamente a carico di Parte_1
CONDANNANDO quest' ultima a rifondere alla
[...]
di quanto Parte_5 dalla stessa, eventualmente, versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 27.10.2025
Il Giudice
EN AV FF
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