Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 632 del R.G.A.C. per l'anno 2024, promossa da
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Saverio Viscomi;
opponente contro
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA: ) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
opposto e
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via G. Grezar n. 14, P. IVA:
, difesa dall'avv. Laura Attinà; P.IVA_3
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
al recupero di contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione commercianti ed alla gestione aziende e relative sanzioni civili:
1) avviso di addebito n. 33020160000486188000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 320,55 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la prima rata anno 2015 – periodi dal 6/15 al 12/15 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 13.05.2016;
2) avviso di addebito n. 33020160002790164000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 448,66 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per la posizione contributiva MATR. 2208107303 – DM10 insoluto riferito ad agosto 2016
e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 15.12.2016;
3) avviso di addebito n. 3302016000279502000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 533,79 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per la posizione contributiva MATR. 2207641194 – DM10 insoluto riferito ad agosto 2016
e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 15.12.2016;
4) avviso di addebito n. 33020170000761636000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.348,78 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per la 1° e 2° rata anno 2016 e relative sanzioni civili nonché sanzioni civili per tardivo versamento dei contributi fissi per il periodo dal 6/15 al 12/15, notificato con
PEC il 05.10.2017;
5) avviso di addebito n. 33020170001843466000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 776,88 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per la posizione contributiva MATR. 2208107303 – DM10 insoluti riferiti a luglio ed agosto 2017 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 30.11.2017;
6) avviso di addebito n. 33020170001853776000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 438,11 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per la
2 posizione contributiva MATR. 2207641194 – DM10 insoluto riferito ad agosto 2017
e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 30.11.2017;
7) avviso di addebito n. 33020180000639406000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 989,08 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la2° rata anno 2017 – periodo da 7.17 a 12.17 e relative sanzioni civili, notificato con rac. a. r. per compiuta giacenza il 24.08.2018;
8) avviso di addebito n. 33020180001870844000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 729,72 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per la posizione contributiva MATR. 2208107303 – DM10 insoluti riferiti a luglio e agosto
2018 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 03.12.2018;
9) avviso di addebito n. 33020180001883376000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.296,02 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per la posizione contributiva MATR. 2207641194 – DM10 insoluti riferiti a luglio e agosto
2018 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 03.12.2018;
10) avviso di addebito n. 33020180002561973000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.016,48 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 3° rata 2017 e la prima rata 2018 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 21.12.2018;
11) avviso di addebito n. 33020190000620680000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.049,68 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 2° e 3° rata 2018 e relative sanzioni civili, notificato con racc. a.
r. il 09.09.2019;
12) avviso di addebito n. 33020190001576459000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 20,56 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per la posizione contributiva MATR. 2208107303 – nota di rettifica riferita ad agosto
2018 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 30.09.2019;
13) avviso di addebito n. 33020190002033775000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 5.149,03 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione
3 commercianti con riferimento alla quarta rata anno 2014, prima rata anni 2015, 2016
e 2017 in conseguenza dell'iscrizione retroattiva alla gestione speciale commercianti, quarta rata 2018 e prima rata 2019 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il
29.11.2019;
14) avviso di addebito n. 33020210000660270000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 10.367,15 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti con riferimento ai periodi dal 10.14 al 12.14, dal 4.15 al 12.15, dal 4.16 al 12.16, dal 4.17 al 12.17 in conseguenza dell'iscrizione retroattiva alla gestione speciale commercianti, nonché seconda rata 2019 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 27.11.2021.
Ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito, con conseguente nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo, nonché la prescrizione parziale dei crediti contributivi.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda.
L'opposizione va respinta.
L' ha fornito la prova della ritualità della notifica al contribuente degli avvisi di CP_3 addebito sottesi all'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo
(cfr. all. nn. da 2 a 15.2 fascicolo ). CP_3
L'azione proposta ha natura di opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui involge questioni di validità formale del titolo contro cui si reagisce e della sua notificazione o, più in generale, aspetti che riguardano la regolarità del procedimento di riscossione coattiva, sicché, essendo stata proposta in data 12.03.2024, ossia ben oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dalla data di notifica dei titoli sopra elencati (l'ultima notificazione risale al 27.11.2021), risulta tardiva e, sotto questo profilo, va dichiarata inammissibile.
In ragione di tanto, è preclusa ogni questione nel presente giudizio sulla ritualità formale del procedimento di emissione degli avvisi di addebito e sulla esistenza di vizi afferenti alla loro notifica.
4 L'unica opposizione valutabile proposta è allora quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24
D. Lgs. 1999, n. 46, tale essendo quella volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto di credito. In effetti, la sola argomentazione di merito addotta dall'opponente per contrastare la pretesa avversaria è l'estinzione per prescrizione quinquennale di una parte dei crediti previdenziali azionati.
Ma, contrariamente all'assunto attoreo, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi è prova in atti, non solo della rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito in parola, ma, altresì, della notifica nei suoi confronti, ad opera del concessionario, di plurimi atti di intimazione di pagamento dei relativi crediti che hanno determinato l'interruzione del termine di prescrizione e, segnatamente: intimazione n. 03020219002222875000, notificata a mezzo pec il 26.11.2021 (cfr. all. nn. 6 e 7 fascicolo ), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_4
03076202200001140000 notificata il 04.10.2022 (cfr. all. nn. 8 e 9 fascicolo , CP_4
nonché intimazione n. 03020239004575640000 notificata a mezzo pec il 18.09.2023
(cfr. all. nn. 10 e 11 fascicolo . CP_4
A ciò va aggiunto il periodo di sospensione legale della prescrizione c.d. Covid, per complessivi giorni 311, ai sensi dell'art. 37 decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, complessivamente pari a 311 giorni, CP_ come da Circolare n. 126/2021).
Appare allora evidente, da un lato, che la rituale notifica degli avvisi di addebito sopra elencati abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e, dall'altro, che siffatto termine prescrizionale neppure è maturato successivamente, avendo l' notificato al contribuente Controparte_2
(e prodotto in giudizio) idonei atti interruttivi della prescrizione.
5 Pertanto, i crediti vantati dall' , per come riportati negli avvisi di addebito sottesi CP_3 all'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo, devono ritenersi accertati quanto ad esistenza ed esigibilità.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 1.500,00 per onorario, oltre accessori di legge, da distrarsi, quanto all'Agenzia delle Entrate, in favore del suo procuratore antistatario.
Catanzaro, 03.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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