Articolo 7 della Legge 5 agosto 1988, n. 346
Articolo 6Articolo 8
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11 settembre 1998
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 settembre 1998