Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.