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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6752 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 4765/2023, vertente
TRA
Parte_1 già Parte_2 in persona del legale
,rappresentante p.t, con sede in Milano alla Via Domenichino 5, P.IVA P.IVA_1
ed elett. te dom. ta in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 presso l'Avv. Loredana Basile
) che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti;
(C.F. C.F. 1
APPELLANTE
E
,in persona del suo Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'AN AN e p. iva c.f. P.IVA_2 P.IVA_3
,
C.F. 2OT, cf ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Qualiano (Na) alla via Campana,261, in forza di procura in atti;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione, notificato in data 29 ottobre 2020, Parte_1 già [...]
in qualità di cessionaria dei crediti vantati da Hera Comm S.r.l., Controparte_2
conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 94.786,54 portato in linea capitale dalle fatture azionate in giudizio, oltre agli interessi moratori dovuti ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei relativi termini di pagamento sino all'integrale soddisfo, nonché agli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., calcolati nella misura degli interessi legali di mora richiamata dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo.
Chiedeva, inoltre, la condanna del CP_1 al pagamento di euro 1.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, quale ristoro dei costi sostenuti in relazione alle fatture rimaste insolute. In via subordinata, l'attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle diverse somme dovute a titolo di capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e importi ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, secondo quanto meglio specificato in atto introduttivo. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori di legge.
L'attrice deduceva che le fatture oggetto di cessione erano state emesse da Hera Comm srl quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in favore del CP_1
convenuto, il quale, avendo ricevuto la relativa documentazione contabile, non aveva formulato contestazioni, né in ordine all'ammontare dei crediti, né in ordine all'effettiva erogazione delle forniture.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il CP_1 convenuto, che sollevava varie contestazioni e deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda, In
particolare, assumeva la carenza di formale contratto, rappresentando anche che, a seguito di verifiche effettuate dal personale di E-Distribuzione, con le note prot. n.
0086862 I del 12 agosto 2019 e n. 0084897 I del 5 agosto 2019, unitamente ai
Carabinieri della Stazione di Varcaturo, era emerso che il campo rom sito in via
AR risultava energizzato mediante allaccio abusivo e che le relative strutture insistevano su particelle catastali nn. 314 e 315 del foglio 38, di proprietà dei sigg.
Chiedeva, pertanto, il rigettoCP_3 e non del Comune di CP_1 in CP_1 della domanda nel merito con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Espletata la fase di trattazione e istruzione, all'udienza del 25 maggio 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3822/2022, pubblicata il 26 settembre 2022 e notificata in data
27/09/2023, il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvedeva: "1. rigetta la domanda;
2. condanna la Controparte_2 Controparte_1 che si[...], alla refusione delle spese di lite in favore del liquidano in Euro 8.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione".
Il giudizio di secondo grado La Controparte_2 proponeva rituale appello avverso la predetta sentenza, spiegando le seguenti testuali conclusioni: "condannare il Controparte_1
[...] in persona del suo Sindaco pro tempore dott. CP_4 domiciliato
·la carica presso la Casa Comunale, al Corso Campano, 200 c.f. P.IVA_2 p.iva per
Parte_1 per le ragioni e i titoli di P.IVA_3 al pagamento in favore di cui in narrativa, dei seguenti importi: IN VIA PRINCIPALE: Condannare il [...]
, in persona del suo Sindaco pro tempore dott. CP_4 Controparte_1
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al Corso Campano, 200
[...]
P.IVA_2 p.iva P.IVA_3 al pagamento in favore di Parte_1 per c.f.
le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: •€ 94.565,05 per sorta capitale residua di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub All. E (avendo
Parte contabilizzato i pagamenti effettuati dal CP_1 a mani della cedente) e su questa gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: somma: . "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale
- scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 sino al saldo;
• gli interessi
-
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 C.C.. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. •€ 1.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta e/o tardivamente pagata;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il
•
al pagamento in favore diControparte_1 Controparte_2
[...] delle diverse somme a titolo di sorte capitale, interessi di mora sulla sorte
-
capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N. 231/02 in relazione alla sorte capitale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato,
marca e successive. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze
-
istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma, n.2, c.p.c.".
Con il primo motivo di appello, la CP_2 censurava la ritenuta insussistenza del rapporto di somministrazione di energia. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l'energia elettrica veniva fornita al CP_1 in regime di salvaguardia ai sensi della normativa di settore, con conseguente instaurazione del rapporto ope legis in regime di salvaguardia, senza necessità di contratto scritto, e che Hera Comm srl risultava individuata quale esercente detto servizio per gli anni 2019/2020. Rappresentava, altresì, che l'attivazione del servizio veniva comunicata al CP_1 come risultava dalla documentazione prodotta, e che la fornitura proseguiva sulla base dei consumi rilevati dall'impresa distributrice.
Concludeva, quindi, nel senso che il rapporto tra le parti si sarebbe costituito validamente e sarebbe comprovato dalle fatture e dai documenti tecnici versati in atti. Con il secondo motivo, l'appellante censurava la ritenuta mancanza di prova della titolarità dei POD in capo al CP_1 Richiamava a tal fine la produzione documentale effettuata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., con cui aveva depositato l'elenco delle fatture contenente i POD di riferimento.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si doleva della ritenuta genericità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo che la domanda risulterebbe completa e pienamente intellegibile alla luce dell'elenco delle fatture allegato, recante numero, importo, data di emissione e scadenza. Osservava, altresì, che il CP_1 prima della costituzione, richiedeva la visibilità del fascicolo telematico ed estraeva tutta la documentazione posta a fondamento della pretesa, circostanza che confermava la sufficiente determinatezza della domanda.
Con il quarto motivo di appello, la CP_2 censurava la non debenza dell'importo di cui alla fattura n. 412014815812 riferita al sito occupato dal campo Rom come affermata dal primo Giudice, rilevando che i verbali richiamati dall'ente convenuto si riferivano a periodi anteriori rispetto alle fatture oggetto del giudizio. Precisava che le contestazioni relative all'allaccio abusivo non venivano mai seguite da atti di disdetta o voltura e che il CP_1 non forniva prova della dedotta estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
Controparte_1Si costituiva in giudizio l'appellato il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e deduceva, riportando le deduzioni svolte in primo grado, la sua infondatezza in fatto e in diritto. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, in ogni caso, rigettarsi l'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese processuali.
Depositate dalle parti note conclusionali ai sensi dell'art 352 cpc e note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc per la trattazione dell'udienza del 18.12.2025, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
I motivi della decisione 1. Innanzitutto, occorre osservare che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello è chiaramente possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione e al rigetto della domanda di controparte.
2. L'appello è infondato nel merito e, pertanto, va rigettato per le ragioni che seguono.
2.1 Come è noto, il vincolo negoziale nella Pubblica Amministrazione si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, secondo la forma scritta ad substantiam, confluendo le volontà delle parti in un atto che cristallizza obblighi reciproci in una condizione di parità, rispondendo ad un'esigenza pratica di identificare con precisione il contenuto delle prestazioni esigibili.
Il principio formalistico, infatti, assolve una imprescindibile funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Il rapporto obbligatorio sorge, dunque, con la sottoscrizione del contratto a forma vincolata, dovendosi escludere che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde attraverso la produzione di altri documenti, come la deliberazione o determinazione, che non costituiscono o sostituiscono il contratto, ma lo presuppongono per essere documenti interni alla P.A., incapaci di perfezionare il negozio giuridico tra le parti (Cass 13 giugno 2000, n. 8023).
Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, né appare possibile attribuire rilevanza alcuna ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass. 5234/04; Cass. 7422/02).
Oltre a richiedere la forma scritta ad substantiam, i contratti con la pubblica amministrazione devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nelle ipotesi, prevista dall'art. 17 r.d. 2240/23, di contratti conclusi con ditte commerciali (v. Cass. 59/01). Inoltre, non è configurabile il rinnovo tacito del contratto con la pubblica amministrazione (Cass. 8/2/2012, n. 1774; Cass.
4/6/2014, n. 12536; Cass. 14/1/2021, n. 519).
Quanto poi alla prova in giudizio del vincolo contrattuale, la necessità della forma scritta ad substantiam richiede la produzione della scrittura, non potendo operare il principio di non contestazione invocato dall'appellante ai sensi dell'art 115 cpc e non potendo farsi ricorso alla prova testimoniale (e neanche al ragionamento presuntivo) se non negli stretti limiti delineati dall'art 2724 n 3 c.c., che non ricorrono nel caso di specie.
Tanto sopra precisato in diritto, deve ritenersi che le fatture depositate in giudizio da non sono idonee a soddisfare il requisito della forma scrittaParte_1 dell'accordo a pena di nullità.
Anche se prodotte in giudizio dalla Pubblica Amministrazione non possono costituire espressione di un comportamento processuale implicitamente ricognitivo del diritto derivante da un atto negoziale non prodotto. Per i negozi giuridici soggetti a forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della loro esistenza e dei diritti che ne derivano richiede imprescindibilmente la produzione in giudizio del relativo atto scritto, non surrogabile da altri mezzi di prova, né dal comportamento processuale delle parti, anche qualora queste abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto scaturente da un contratto non esibito. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di produzione di un documento confessorio attestante la precedente stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. nn.
16562/2018, 5263/2015, 26174/2009).
Ciò posto, deve concludersi nel senso che l'appellante non abbia fornito dimostrazione della sussistenza del contratto scritto ad substantiam con il alla Controparte_1
base delle pretese creditorie azionate.
Il regime di salvaguardia in tema di forniture energetiche cui ha fatto richiamo l'appellante, che è finalizzato a garantire la continuità di un servizio essenziale attraverso l'individuazione ex lege del fornitore subentrante, in assenza di una libera scelta sul mercato, non comporta deroga ai principi generali che regolano la validità ed efficacia dei contratti pubblici, né deroga al requisito della forma scritta quale elemento indefettibile per la valida costituzione del vincolo contrattuale con la pubblica amministrazione.
In tale prospettiva, deve escludersi innanzitutto che il subentro del nuovo operatore economico individuato nell'ambito del regime di salvaguardia invocato dall'appellante, possa avvenire laddove a monte non ricorra con l'ente comunale un rapporto contrattuale formale che sia suscettibile di transitare nel regime di salvaguardia, dovendosi ribadire l'esclusione della valenza di facta concludentia o di comportamenti meramente esecutivi del servizio, trattandosi di modalità incompatibili con la disciplina dei contratti con la P.A.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nei rapporti contrattuali della P.A., non è configurabile una formazione tacita del consenso, né può attribuirsi rilevanza a comportamenti concludenti o a prestazioni di fatto, in assenza di un valido titolo negoziale formalizzato per iscritto.
Nel caso concreto, non risulta alcun contratto per iscritto di fornitura elettrica che possa essere astrattamente transitato in via automatica alla salvaguardia con il fornitore selezionato su base d'asta con conseguente inefficacia della mera comunicazione di attivazione del servizio in salvaguardia, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante.
Pertanto, anche nell'ambito del regime di salvaguardia per le forniture energetiche, non può prescindersi dalla sussistenza di un contratto scritto quale condizione per la validità ed efficacia del subentro contrattuale;
in difetto di tale requisito, il rapporto deve ritenersi nullo con conseguente insussistenza di pretese creditorie azionabili nei confronti dell'ente pubblico.
2.2. Gli ulteriori motivi di appello - relativi alla riferibilità dei POD al CP_1 alla specificazione delle fatture azionate in giudizio con indicazione del numero, dell'importo, della data di emissione e di scadenza e,infine, alla debenza della fattura n. 412014815812 – sono tutti da rigettare sulla base delle medesime considerazioni che precedono in ordine alla mancanza del necessario contratto scritto a pena di nullità.
In particolare, deve precisarsi che il secondo motivo di appello non offre alcuna indicazione quanto alla effettiva riferibilità dei POD riportati nella documentazione contabile in atti a punti di consegna dell'energia elettrica che siano oggetto di un contratto scritto di utenza con il , limitandosi l'appellante,Controparte_5
con detto motivo, a richiamare le fatture in atti intestate al CP_1 appellato con indicazione dei relativi POD.
Quanto all'ultimo motivo di appello in ordine alla fattura n. 412014815812 dell'importo di euro 92.237,52, il primo Giudice ha motivato il rigetto della domanda di pagamento argomentando anche quanto segue: "personale della E Distribuzione con
Prot. N. 0086862 I del 12/08/2019 e con prot. N. 0084897 I del 05/08/2019, unitamente ai Carabinieri di Varcaturo, ha accertato che il Campo Rom sito alla via AR non è stato mai autorizzato dal Comune di CP_1 in CP_1 ed era energizzato erano situatecon allaccio abusivo;
inoltre, è emerso che le baracche del Parte_3
sul suolo identificato sulla mappa catastale al Foglio 38 particella 314 e 315 non di proprietà del comune di CP 1 , bensì di proprietà dei signori CP_3 ".
A detta dell'appellante, l'accertamento di cui ai verbali sopra richiamati sarebbe irrilevante rispetto ai fatti di causa e, in ogni caso, dovrebbe considerarsi che il CP_1
"non ha mai disdetto il contratto relativamente alle zone nelle quali vi sarebbe stata una anomala erogazione di energia elettrica", oltre a essere stato solo successivamente trafugato il contatore di energia elettrica.
Gli assunti dell'appellante sono infondati in quanto la situazione di fatto come accertata
Parte in relazione al Campo non autorizzato su immobile di terzi suffraga la mancanza di un rapporto formalizzato come per legge di somministrazione energetica a favore del Comune. Di conseguenza, l'assenza di contratto rende non configurabile la necessità di una sua preventiva disdetta.
Le spese di giudizio
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da 52.001 a 260.000 e agli importi previsti per ciascuna fase compresi tra i minimi e i massimi tabellari (cfr. Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»>) in relazione alla natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate. Dette spese vanno attribuite al procuratore del Comune appellato, Avv
AN AN OT, quale antistatario.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, cosi provvede:
" in persona del legale1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
rappresentante p.t, e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1
[...] in persona del Sindaco p.t., delle spese di secondo grado, che si liquidano in euro 9.603,00 per compensi professionali, oltre il rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. AN
AN OT quale antistataria;
3. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, così deciso il 19.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 4765/2023, vertente
TRA
Parte_1 già Parte_2 in persona del legale
,rappresentante p.t, con sede in Milano alla Via Domenichino 5, P.IVA P.IVA_1
ed elett. te dom. ta in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 presso l'Avv. Loredana Basile
) che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti;
(C.F. C.F. 1
APPELLANTE
E
,in persona del suo Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'AN AN e p. iva c.f. P.IVA_2 P.IVA_3
,
C.F. 2OT, cf ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Qualiano (Na) alla via Campana,261, in forza di procura in atti;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione, notificato in data 29 ottobre 2020, Parte_1 già [...]
in qualità di cessionaria dei crediti vantati da Hera Comm S.r.l., Controparte_2
conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 94.786,54 portato in linea capitale dalle fatture azionate in giudizio, oltre agli interessi moratori dovuti ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei relativi termini di pagamento sino all'integrale soddisfo, nonché agli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., calcolati nella misura degli interessi legali di mora richiamata dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo.
Chiedeva, inoltre, la condanna del CP_1 al pagamento di euro 1.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, quale ristoro dei costi sostenuti in relazione alle fatture rimaste insolute. In via subordinata, l'attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle diverse somme dovute a titolo di capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e importi ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, secondo quanto meglio specificato in atto introduttivo. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori di legge.
L'attrice deduceva che le fatture oggetto di cessione erano state emesse da Hera Comm srl quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in favore del CP_1
convenuto, il quale, avendo ricevuto la relativa documentazione contabile, non aveva formulato contestazioni, né in ordine all'ammontare dei crediti, né in ordine all'effettiva erogazione delle forniture.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il CP_1 convenuto, che sollevava varie contestazioni e deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda, In
particolare, assumeva la carenza di formale contratto, rappresentando anche che, a seguito di verifiche effettuate dal personale di E-Distribuzione, con le note prot. n.
0086862 I del 12 agosto 2019 e n. 0084897 I del 5 agosto 2019, unitamente ai
Carabinieri della Stazione di Varcaturo, era emerso che il campo rom sito in via
AR risultava energizzato mediante allaccio abusivo e che le relative strutture insistevano su particelle catastali nn. 314 e 315 del foglio 38, di proprietà dei sigg.
Chiedeva, pertanto, il rigettoCP_3 e non del Comune di CP_1 in CP_1 della domanda nel merito con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Espletata la fase di trattazione e istruzione, all'udienza del 25 maggio 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3822/2022, pubblicata il 26 settembre 2022 e notificata in data
27/09/2023, il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvedeva: "1. rigetta la domanda;
2. condanna la Controparte_2 Controparte_1 che si[...], alla refusione delle spese di lite in favore del liquidano in Euro 8.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione".
Il giudizio di secondo grado La Controparte_2 proponeva rituale appello avverso la predetta sentenza, spiegando le seguenti testuali conclusioni: "condannare il Controparte_1
[...] in persona del suo Sindaco pro tempore dott. CP_4 domiciliato
·la carica presso la Casa Comunale, al Corso Campano, 200 c.f. P.IVA_2 p.iva per
Parte_1 per le ragioni e i titoli di P.IVA_3 al pagamento in favore di cui in narrativa, dei seguenti importi: IN VIA PRINCIPALE: Condannare il [...]
, in persona del suo Sindaco pro tempore dott. CP_4 Controparte_1
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al Corso Campano, 200
[...]
P.IVA_2 p.iva P.IVA_3 al pagamento in favore di Parte_1 per c.f.
le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: •€ 94.565,05 per sorta capitale residua di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub All. E (avendo
Parte contabilizzato i pagamenti effettuati dal CP_1 a mani della cedente) e su questa gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: somma: . "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale
- scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 sino al saldo;
• gli interessi
-
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 C.C.. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. •€ 1.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta e/o tardivamente pagata;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il
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al pagamento in favore diControparte_1 Controparte_2
[...] delle diverse somme a titolo di sorte capitale, interessi di mora sulla sorte
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capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N. 231/02 in relazione alla sorte capitale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato,
marca e successive. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze
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istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma, n.2, c.p.c.".
Con il primo motivo di appello, la CP_2 censurava la ritenuta insussistenza del rapporto di somministrazione di energia. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l'energia elettrica veniva fornita al CP_1 in regime di salvaguardia ai sensi della normativa di settore, con conseguente instaurazione del rapporto ope legis in regime di salvaguardia, senza necessità di contratto scritto, e che Hera Comm srl risultava individuata quale esercente detto servizio per gli anni 2019/2020. Rappresentava, altresì, che l'attivazione del servizio veniva comunicata al CP_1 come risultava dalla documentazione prodotta, e che la fornitura proseguiva sulla base dei consumi rilevati dall'impresa distributrice.
Concludeva, quindi, nel senso che il rapporto tra le parti si sarebbe costituito validamente e sarebbe comprovato dalle fatture e dai documenti tecnici versati in atti. Con il secondo motivo, l'appellante censurava la ritenuta mancanza di prova della titolarità dei POD in capo al CP_1 Richiamava a tal fine la produzione documentale effettuata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., con cui aveva depositato l'elenco delle fatture contenente i POD di riferimento.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si doleva della ritenuta genericità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo che la domanda risulterebbe completa e pienamente intellegibile alla luce dell'elenco delle fatture allegato, recante numero, importo, data di emissione e scadenza. Osservava, altresì, che il CP_1 prima della costituzione, richiedeva la visibilità del fascicolo telematico ed estraeva tutta la documentazione posta a fondamento della pretesa, circostanza che confermava la sufficiente determinatezza della domanda.
Con il quarto motivo di appello, la CP_2 censurava la non debenza dell'importo di cui alla fattura n. 412014815812 riferita al sito occupato dal campo Rom come affermata dal primo Giudice, rilevando che i verbali richiamati dall'ente convenuto si riferivano a periodi anteriori rispetto alle fatture oggetto del giudizio. Precisava che le contestazioni relative all'allaccio abusivo non venivano mai seguite da atti di disdetta o voltura e che il CP_1 non forniva prova della dedotta estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
Controparte_1Si costituiva in giudizio l'appellato il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e deduceva, riportando le deduzioni svolte in primo grado, la sua infondatezza in fatto e in diritto. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, in ogni caso, rigettarsi l'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese processuali.
Depositate dalle parti note conclusionali ai sensi dell'art 352 cpc e note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc per la trattazione dell'udienza del 18.12.2025, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
I motivi della decisione 1. Innanzitutto, occorre osservare che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello è chiaramente possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione e al rigetto della domanda di controparte.
2. L'appello è infondato nel merito e, pertanto, va rigettato per le ragioni che seguono.
2.1 Come è noto, il vincolo negoziale nella Pubblica Amministrazione si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, secondo la forma scritta ad substantiam, confluendo le volontà delle parti in un atto che cristallizza obblighi reciproci in una condizione di parità, rispondendo ad un'esigenza pratica di identificare con precisione il contenuto delle prestazioni esigibili.
Il principio formalistico, infatti, assolve una imprescindibile funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Il rapporto obbligatorio sorge, dunque, con la sottoscrizione del contratto a forma vincolata, dovendosi escludere che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde attraverso la produzione di altri documenti, come la deliberazione o determinazione, che non costituiscono o sostituiscono il contratto, ma lo presuppongono per essere documenti interni alla P.A., incapaci di perfezionare il negozio giuridico tra le parti (Cass 13 giugno 2000, n. 8023).
Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, né appare possibile attribuire rilevanza alcuna ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass. 5234/04; Cass. 7422/02).
Oltre a richiedere la forma scritta ad substantiam, i contratti con la pubblica amministrazione devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nelle ipotesi, prevista dall'art. 17 r.d. 2240/23, di contratti conclusi con ditte commerciali (v. Cass. 59/01). Inoltre, non è configurabile il rinnovo tacito del contratto con la pubblica amministrazione (Cass. 8/2/2012, n. 1774; Cass.
4/6/2014, n. 12536; Cass. 14/1/2021, n. 519).
Quanto poi alla prova in giudizio del vincolo contrattuale, la necessità della forma scritta ad substantiam richiede la produzione della scrittura, non potendo operare il principio di non contestazione invocato dall'appellante ai sensi dell'art 115 cpc e non potendo farsi ricorso alla prova testimoniale (e neanche al ragionamento presuntivo) se non negli stretti limiti delineati dall'art 2724 n 3 c.c., che non ricorrono nel caso di specie.
Tanto sopra precisato in diritto, deve ritenersi che le fatture depositate in giudizio da non sono idonee a soddisfare il requisito della forma scrittaParte_1 dell'accordo a pena di nullità.
Anche se prodotte in giudizio dalla Pubblica Amministrazione non possono costituire espressione di un comportamento processuale implicitamente ricognitivo del diritto derivante da un atto negoziale non prodotto. Per i negozi giuridici soggetti a forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della loro esistenza e dei diritti che ne derivano richiede imprescindibilmente la produzione in giudizio del relativo atto scritto, non surrogabile da altri mezzi di prova, né dal comportamento processuale delle parti, anche qualora queste abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto scaturente da un contratto non esibito. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di produzione di un documento confessorio attestante la precedente stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. nn.
16562/2018, 5263/2015, 26174/2009).
Ciò posto, deve concludersi nel senso che l'appellante non abbia fornito dimostrazione della sussistenza del contratto scritto ad substantiam con il alla Controparte_1
base delle pretese creditorie azionate.
Il regime di salvaguardia in tema di forniture energetiche cui ha fatto richiamo l'appellante, che è finalizzato a garantire la continuità di un servizio essenziale attraverso l'individuazione ex lege del fornitore subentrante, in assenza di una libera scelta sul mercato, non comporta deroga ai principi generali che regolano la validità ed efficacia dei contratti pubblici, né deroga al requisito della forma scritta quale elemento indefettibile per la valida costituzione del vincolo contrattuale con la pubblica amministrazione.
In tale prospettiva, deve escludersi innanzitutto che il subentro del nuovo operatore economico individuato nell'ambito del regime di salvaguardia invocato dall'appellante, possa avvenire laddove a monte non ricorra con l'ente comunale un rapporto contrattuale formale che sia suscettibile di transitare nel regime di salvaguardia, dovendosi ribadire l'esclusione della valenza di facta concludentia o di comportamenti meramente esecutivi del servizio, trattandosi di modalità incompatibili con la disciplina dei contratti con la P.A.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nei rapporti contrattuali della P.A., non è configurabile una formazione tacita del consenso, né può attribuirsi rilevanza a comportamenti concludenti o a prestazioni di fatto, in assenza di un valido titolo negoziale formalizzato per iscritto.
Nel caso concreto, non risulta alcun contratto per iscritto di fornitura elettrica che possa essere astrattamente transitato in via automatica alla salvaguardia con il fornitore selezionato su base d'asta con conseguente inefficacia della mera comunicazione di attivazione del servizio in salvaguardia, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante.
Pertanto, anche nell'ambito del regime di salvaguardia per le forniture energetiche, non può prescindersi dalla sussistenza di un contratto scritto quale condizione per la validità ed efficacia del subentro contrattuale;
in difetto di tale requisito, il rapporto deve ritenersi nullo con conseguente insussistenza di pretese creditorie azionabili nei confronti dell'ente pubblico.
2.2. Gli ulteriori motivi di appello - relativi alla riferibilità dei POD al CP_1 alla specificazione delle fatture azionate in giudizio con indicazione del numero, dell'importo, della data di emissione e di scadenza e,infine, alla debenza della fattura n. 412014815812 – sono tutti da rigettare sulla base delle medesime considerazioni che precedono in ordine alla mancanza del necessario contratto scritto a pena di nullità.
In particolare, deve precisarsi che il secondo motivo di appello non offre alcuna indicazione quanto alla effettiva riferibilità dei POD riportati nella documentazione contabile in atti a punti di consegna dell'energia elettrica che siano oggetto di un contratto scritto di utenza con il , limitandosi l'appellante,Controparte_5
con detto motivo, a richiamare le fatture in atti intestate al CP_1 appellato con indicazione dei relativi POD.
Quanto all'ultimo motivo di appello in ordine alla fattura n. 412014815812 dell'importo di euro 92.237,52, il primo Giudice ha motivato il rigetto della domanda di pagamento argomentando anche quanto segue: "personale della E Distribuzione con
Prot. N. 0086862 I del 12/08/2019 e con prot. N. 0084897 I del 05/08/2019, unitamente ai Carabinieri di Varcaturo, ha accertato che il Campo Rom sito alla via AR non è stato mai autorizzato dal Comune di CP_1 in CP_1 ed era energizzato erano situatecon allaccio abusivo;
inoltre, è emerso che le baracche del Parte_3
sul suolo identificato sulla mappa catastale al Foglio 38 particella 314 e 315 non di proprietà del comune di CP 1 , bensì di proprietà dei signori CP_3 ".
A detta dell'appellante, l'accertamento di cui ai verbali sopra richiamati sarebbe irrilevante rispetto ai fatti di causa e, in ogni caso, dovrebbe considerarsi che il CP_1
"non ha mai disdetto il contratto relativamente alle zone nelle quali vi sarebbe stata una anomala erogazione di energia elettrica", oltre a essere stato solo successivamente trafugato il contatore di energia elettrica.
Gli assunti dell'appellante sono infondati in quanto la situazione di fatto come accertata
Parte in relazione al Campo non autorizzato su immobile di terzi suffraga la mancanza di un rapporto formalizzato come per legge di somministrazione energetica a favore del Comune. Di conseguenza, l'assenza di contratto rende non configurabile la necessità di una sua preventiva disdetta.
Le spese di giudizio
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da 52.001 a 260.000 e agli importi previsti per ciascuna fase compresi tra i minimi e i massimi tabellari (cfr. Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»>) in relazione alla natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate. Dette spese vanno attribuite al procuratore del Comune appellato, Avv
AN AN OT, quale antistatario.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, cosi provvede:
" in persona del legale1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
rappresentante p.t, e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1
[...] in persona del Sindaco p.t., delle spese di secondo grado, che si liquidano in euro 9.603,00 per compensi professionali, oltre il rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. AN
AN OT quale antistataria;
3. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, così deciso il 19.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio