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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3012/2023 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità – assegno di invalidità”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] e residente a [...], c.da Parte_1 Magazzinazzi s.n., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Portuese C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 18.11.2023 Parte_1
, già manovratore di mezzi pesanti ed elettricista, ha contestato le conclusioni formulate
[...] dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso CP_2 ad impugnazione del verbale del 18.01.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 40%, inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 118/1971; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%, giudizio che ha contestato per erronea valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie attestate dall'esibita documentazione sanitaria, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_3 nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi da quelle formulate dal precedente C.T.U. Premesso che il ricorrente è affetto da “sindrome seno-tarsica bilaterale con artrosi e osteocondrite bilaterale. Radicolopatia cronica L5-S1. Insufficienza mitralica e tricuspidale. Ipoacusia bilaterale. Obesità”, l'ausiliario ha infatti esposto che “presenta gravi esiti di intervento Parte_1 correttivo di piede piatto bilaterale con sindrome del seno del tarso ed artrosi dei piedi. Alla visita peritale è stato possibile riscontrare notevole limitazione funzionale delle caviglie e dei piedi con necessità di appoggio alla deambulazione. Ai fini della valutazione richiesta, è possibile fare riferimento alle voci tabellari di cui al DM 05.02.92 cod. 7211 anchilosi metatarsica percentuale
12%, cod. 7214 anchilosi o rigidità di piede superiore al 70% percentuale 14% e cod. 7210 anchilosi di tibio tarsica o sottoastragalica con percentuale del 10% ed applicando la prevista formula riduzionistica per patologie concorrenti si ottiene la percentuale complessiva del 60% (+/- 5%) e, in considerazione della documentata radicolopatia cronica L5-S1 sx e della condizione di obesità di grado I, si ritiene più congruo assegnare la percentuale complessiva del 65%. Per quanto riguarda la valutazione dell'insufficienza mitralica e tricuspidale di Ia classe NYHA è possibile fare riferimento alla voce tabellare di cui al DM 05.02.92 cod. 6441, e considerato che trattasi di doppia valvulopatia senza segni di insufficienza conclamata, assegnare la percentuale complessiva del 21%. Il deficit uditivo bilaterale calcolato per le perdite uditive a 500, 1000 e 2000
HZ, considerata anche la possibilità di protesizzazione, è possibile quantificarlo in percentuale del
13%. Applicando alle percentuali sopra riportate la prevista formula riduzionistica si ottiene la percentuale complessiva del 76% a decorrere, alla luce della visita fisiatrica del 09.02 e di quanto riscontrato alla visita peritale, dal mese di febbraio 2024. Considerato infine la possibilità di evoluzione migliorativa per alcune patologie, si ritiene opportuna la verifica delle condizioni invalidanti a distanza di 24 mesi (Febbraio 2026)” (cfr. relazione depositata il 02.07.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che Parte_1
è soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al
[...]
76% - inidonea a fondarne il diritto alla pensione di inabilità, per la quale l'art. 12 L. n. 118/1971 richiede “una totale inabilità lavorativa”, ma senz'altro atto a fondare il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 -, con decorrenza dal febbraio 2024 e revisione a distanza di anni due. Atteso l'accoglimento della domanda dell'assistibile con decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate per intero tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3012/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa pari al 76% a far data dal febbraio 2024, con revisione al febbraio 2026; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_1
Così deciso in Ragusa il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3012/2023 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità – assegno di invalidità”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] e residente a [...], c.da Parte_1 Magazzinazzi s.n., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Portuese C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 18.11.2023 Parte_1
, già manovratore di mezzi pesanti ed elettricista, ha contestato le conclusioni formulate
[...] dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso CP_2 ad impugnazione del verbale del 18.01.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 40%, inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 118/1971; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%, giudizio che ha contestato per erronea valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie attestate dall'esibita documentazione sanitaria, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_3 nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi da quelle formulate dal precedente C.T.U. Premesso che il ricorrente è affetto da “sindrome seno-tarsica bilaterale con artrosi e osteocondrite bilaterale. Radicolopatia cronica L5-S1. Insufficienza mitralica e tricuspidale. Ipoacusia bilaterale. Obesità”, l'ausiliario ha infatti esposto che “presenta gravi esiti di intervento Parte_1 correttivo di piede piatto bilaterale con sindrome del seno del tarso ed artrosi dei piedi. Alla visita peritale è stato possibile riscontrare notevole limitazione funzionale delle caviglie e dei piedi con necessità di appoggio alla deambulazione. Ai fini della valutazione richiesta, è possibile fare riferimento alle voci tabellari di cui al DM 05.02.92 cod. 7211 anchilosi metatarsica percentuale
12%, cod. 7214 anchilosi o rigidità di piede superiore al 70% percentuale 14% e cod. 7210 anchilosi di tibio tarsica o sottoastragalica con percentuale del 10% ed applicando la prevista formula riduzionistica per patologie concorrenti si ottiene la percentuale complessiva del 60% (+/- 5%) e, in considerazione della documentata radicolopatia cronica L5-S1 sx e della condizione di obesità di grado I, si ritiene più congruo assegnare la percentuale complessiva del 65%. Per quanto riguarda la valutazione dell'insufficienza mitralica e tricuspidale di Ia classe NYHA è possibile fare riferimento alla voce tabellare di cui al DM 05.02.92 cod. 6441, e considerato che trattasi di doppia valvulopatia senza segni di insufficienza conclamata, assegnare la percentuale complessiva del 21%. Il deficit uditivo bilaterale calcolato per le perdite uditive a 500, 1000 e 2000
HZ, considerata anche la possibilità di protesizzazione, è possibile quantificarlo in percentuale del
13%. Applicando alle percentuali sopra riportate la prevista formula riduzionistica si ottiene la percentuale complessiva del 76% a decorrere, alla luce della visita fisiatrica del 09.02 e di quanto riscontrato alla visita peritale, dal mese di febbraio 2024. Considerato infine la possibilità di evoluzione migliorativa per alcune patologie, si ritiene opportuna la verifica delle condizioni invalidanti a distanza di 24 mesi (Febbraio 2026)” (cfr. relazione depositata il 02.07.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che Parte_1
è soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al
[...]
76% - inidonea a fondarne il diritto alla pensione di inabilità, per la quale l'art. 12 L. n. 118/1971 richiede “una totale inabilità lavorativa”, ma senz'altro atto a fondare il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 -, con decorrenza dal febbraio 2024 e revisione a distanza di anni due. Atteso l'accoglimento della domanda dell'assistibile con decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate per intero tra le parti;
vanno per contro definitivamente poste a carico dell' giusta soccombenza, le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3012/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa pari al 76% a far data dal febbraio 2024, con revisione al febbraio 2026; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_1
Così deciso in Ragusa il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella