Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2021, proposto da
IO RA e NN IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Montebello Jonico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 58 del 13/09/2021, notificata ai ricorrenti il 15/09/21;
nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. DO AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di giudizio intentato dai confinanti e in esecuzione dell’ordinanza cautelare adottata dal Giudice civile, con istanza del 14 marzo 2014, i ricorrenti richiedevano al Comune di Montebello Jonico il rilascio di permesso di costruire per l’arretramento delle parti strutturali di un fabbricato in loro proprietà e costituito da due piani fuori terra, al fine di renderlo conforme alle distanze legali dai confini.
Con determina del 26 ottobre 2017, prot. n. 13916, il Comune di Montebello Jonico disponeva l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 41 del 9 agosto 2004, sulla cui base il fabbricato era stato a suo tempo edificato, ed il diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, richiesto con la pratica edilizia prot. N. 3162 del 14/03/2014, per difetto del requisito della doppia conformità urbanistica, atteso che il fabbricato dei ricorrenti non presentava più i requisiti del lotto minimo, che, per le Zone di Completamento “B1” era stabilito in 200 mq.
Sulla base del prefato provvedimento, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Comune di Montebello Jonico ingiungeva ai ricorrenti la demolizione del fabbricato, in quanto non più assistito da titolo edilizio né altrimenti sanabile.
In data 11 novembre 2021, i ricorrenti presentavano al Comune di Montebello Jonico istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 avente ad oggetto la legittimazione postuma dell’intero fabbricato.
2. Premesse le circostanze di fatto sopra sintetizzate, i ricorrenti hanno, dunque, impugnato l'ordinanza di demolizione n. 58 del 13/09/2021, prospettando i seguenti motivi:
- “ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art.21-nonies, legge / agosto 1990 n 241 e s.m.i. così come modificato novella n.15 del 2005. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, sviamento di potere. ”.
Con il primo mezzo, i ricorrenti deducono che l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe fondata su un presupposto erroneo, perché essi non hanno presentato nel 2014 un’istanza di sanatoria, ma un’istanza di rilascio di un permesso di costruire per l’arretramento delle parti strutturali del fabbricato, in modo da renderlo conforme alle distanze legali dai confini.
Per il resto, il motivo in esame si diffonde sul complesso giudizio civile di usucapione che ha interessato parte del fondo in loro proprietà.
- “ 2) INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE ALLA LUCE DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI SANATORIA SULL’INTERO IMMOBILE ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente assume l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione conseguente alla presentazione nel 2021 di una istanza di sanatoria ex art. 36 T.U.E.
3. Con ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 10, il Tribunale ha respinto la proposta domanda cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Rilevato che – in disparte qualsiasi considerazione sulle critiche spinte in ricorso avverso la postulata perdita, da parte dei ricorrenti, della titolarità della particella 292 del foglio di mappa 17 in conseguenza di sentenza di usucapione sfavorevole – dagli atti versati al fascicolo consta che in data 11.11.2021 parte ricorrente ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 con allegata relazione tecnica attestante la regolarizzabilità degli interventi abusivi sanzionati dal provvedimento repressivo impugnato;
Ritenuto, per tale ragione, che la stessa ordinanza di demolizione sia allo stato improduttiva di effetti, dovendo l’Amministrazione comunale provvedere al riesame dell'abusività dell'opera con l’adozione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. ex multis TAR Reggio Calabria, 4.11.2021, n. 287; TAR Napoli, sez. VIII, 02.01.2018, n. 1);
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare e di nulla dover disporre in ordine alle spese della presente fase, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato; … ”.
4. Il Comune di Montebello Jonico, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato alla luce delle seguenti considerazioni.
7. Anzitutto, è infondato il primo motivo di ricorso.
7.1 Invero, deve rilevarsi che l’ordinanza gravata si fonda sul provvedimento inoppugnato prot. n. 13916 del 26 ottobre 2017, con cui il comune di Montebello Jonico ha disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 41/2004 e il diniego dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, presentata, nel 2014, dai ricorrenti per l’arretramento di elementi strutturali dell’edificio.
In detto contesto, l’ordinanza di demolizione si atteggia quale atto dovuto e consequenziale al disposto annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 41/2004, con effetti ex tunc , senza che possano assumere rilievo le contestazioni recate in ricorso circa la possibilità di arretrare il fabbricato per garantire il rispetto delle distanze dal confine.
Peraltro, lo stesso provvedimento del 2017 ha denegato l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria per l’insussistenza della cd. doppia conformità urbanistica, conseguente al riscontrato difetto del necessario requisito del cd. lotto minimo riferito all’area di ubicazione del fabbricato in parola.
Anche la predetta statuizione provvedimentale è rimasta inoppugnata e, pertanto, le censure non possono essere ulteriormente esaminate, perché, diversamente, si andrebbe inammissibilmente ad incidere su un assetto di interessi disposto da un provvedimento che ha acquisito il carattere della definitività.
8. Anche il secondo motivo è infondato, atteso che la mera presentazione di un’istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ( ex multis : Tar Reggio Calabria, sentenza del 5 giugno 2025, n. 429, che richiama Consiglio di Stato, Sez. II, 9.9.2024, n.7486; Tar Reggio Calabria, sentenza del 26 agosto 2025, n. 597, che richiama Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2025 n. 1648). Del resto, parte ricorrente non ha allegato l’eventuale sopravvenuta definizione di tale procedimento di sanatoria in senso a sé favorevole. Deve, quindi, ritenersi che sulla richiesta in questione, avanzata nel 2021, si sia formato il cd. silenzio-diniego, secondo quanto previsto dall’art. 36 T.U.E. nel testo illo tempore vigente, con conseguente procedibilità dell’odierno gravame.
9. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Montebello Jonico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA ZU, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
DO AB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO AB | TA ZU |
IL SEGRETARIO