TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 100
TAR
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
>
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e s.m.i.

    L'ordinanza di demolizione è atto dovuto e consequenziale all'annullamento in autotutela del permesso di costruire del 2004, con effetti ex tunc. Le contestazioni sull'arretramento non sono rilevanti. Il provvedimento del 2017 che ha negato la sanatoria per difetto di doppia conformità urbanistica è inoppugnato e ha acquisito definitività.

  • Rigettato
    Inefficacia dell'ordinanza di demolizione

    La mera presentazione di un'istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. Non è stata allegata la definizione favorevole del procedimento di sanatoria, pertanto si presume un silenzio-diniego.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 100
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo