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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CANTONE FRANCESCA ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. RUOCCO Controparte_2 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto, revocarlo;
• per l'ulteriore effetto, condannare il SIG. alla restituzione di tutto quanto percepito da CP_2 in esecuzione del DECRETO e per lui il suo legale, Avv. Ruocco, che ha Controparte_1 incassato tali somme in qualità di antistatario;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 1 di 8 Per parte opposta:
“Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
d) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Controparte_1
avverso al decreto ingiuntivo n. 400/23 emesso dal Tribunale di Verbania in favore di Controparte_2
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In particolare ha dedotto:
- che in data 24 dicembre 2012, aveva sottoscritto il modulo di “Richiesta Carta Controparte_2
Explora American Express”;
- che in data 13 aprile 2023, anziché in data 24 febbraio 2023 come erroneamente affermato nel
Ricorso per Decreto ingiuntivo, tramite l'associazione A.Difesa, aveva indirizzato ad Controparte_2 un'istanza ex art. 119 T.U.B. per ottenere la consegna di “CONTRATTO, Controparte_1
ESTRATTO CONTO STORICO (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura), EVENTUALE
LIBERATORIA DI ESTINZIONE” relativi alla CARTA;
- che l'esponente aveva riscontrato a mezzo PEC la predetta richiesta, trasmettendo il contratto (con la precisazione di “consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”) e “gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni”, comunicando altresì la possibilità di “recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal Servizio Clienti” qualora il sig. fosse stato iscritto nella sezione “area riservata” del sito;
CP_2
- che aveva comunicato, altresì, che la carta era stata annullata e il relativo saldo era Controparte_1
pari a zero;
- che, tuttavia, senza null'altro riscontrare o eccepire nei confronti di Controparte_1 CP_2
aveva iscritto in data 21 novembre 2023 al n. 1371/2023 R.G. del Tribunale di Verbania Ricorso
[...]
pagina 2 di 8 per Decreto ingiuntivo, a mezzo del quale aveva chiesto ingiungersi ad la consegna Controparte_1
di copia della predetta documentazione, in quanto – a fronte dell'istanza ex art. 119 T.U.B. –
l'esponente avrebbe trasmesso “soltanto l'estratto conto storico e un modulo di richiesta”;
- che, in data 23 novembre 2023, il Tribunale di Verbania aveva emesso il decreto ingiuntivo n.
400/2023 opposto con il quale era stato ingiunto all'esponente “di consegnare alla parte ricorrente il contratto di credito revolving n. ***01007”, ponendo a carico della stessa le spese di lite “liquidate in
€ 286,00 per spese e € 1370,00 per competenze”, oltre accessori di legge;
- che con comunicazione del 4 dicembre 2023, l'esponente aveva evidenziato di aver già inviato in data
11 luglio 2023 tutti i documenti relativi alla carta;
- che, al fine d'evitare l'instaurazione della procedura esecutiva minacciata con la notifica degli atti di precetto, aveva richiesto, altresì, le coordinate per il pagamento delle somme ivi Controparte_1
indicate, cui era seguito il pagamento integrale da parte della stessa delle note proforma inviate da con riserva di impugnazione del decreto ingiuntivo;
Controparte_2
- che, quando aveva iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, già non Controparte_2
sussistevano i presupposti per agire in via monitoria nei confronti di in quanto tutta Controparte_1 la documentazione richiesta dall'odierno convenuto opposto era già stata trasmessa;
- che i documenti inviati erano esaustivi, in quanto il documento contrattuale, conteneva tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e nella comunicazione inviata a mezzo pec era stato indicato il link di collegamento al sito internet www.americanexpress.it, in cui, alla sezione “Termini e
Condizioni”, era consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta;
- che dovevano, altresì, essere revocate le spese di lite poste a carico dell'esponente con il decreto, e conseguentemente (e per lui del suo legale, Avv. Ruocco, che aveva incassato le Controparte_2
somme de quibus in qualità di antistatario) doveva essere condannato alla relativa restituzione;
- che, stante la temerarietà della lite, la controparte doveva essere condannata ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione. In particolare ha esposto:
- che la banca non aveva consegnato il contratto completo, ma solo un modulo di richiesta, privo delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi;
pagina 3 di 8 - che l'indicazione da parte della banca del sito, tramite cui risalire “alle condizioni generali e al regolamento attualmente vigente”, non era sufficiente a far venire meno l'obbligo per la stessa di consegnare la copia integrale del contratto sottoscritto dal cliente;
- che la possibilità di memorizzare e riprodurre le condizioni generali contenute in una pagina web comportava il rischio che tali condizioni venissero modificate o che alcune previsioni venissero modificate/inserite dopo la conclusione del contratto;
- che il diritto del cliente di ricevere copia della contrattualistica non derivava dall'art. 119 TUB, ma dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- che il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca era da ravvisare nel principio generale di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.;
- che il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permaneva anche dopo lo scioglimento del rapporto;
- che, a fronte dell'infondatezza dell'opposizione, la controparte doveva essere condannata ex art. 96
c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data
26.3.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che il fondamento normativo del diritto del cliente a ottenere copia della documentazione va rinvenuto nell'art.119, IV co., D.Lgs n.385/ 1993, ai sensi del quale “Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Costituisce, invero, principio consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di pagina 4 di 8 comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e per altro verso sulla disposizione dell'art.119, comma 4, D.Lgs n.385/1993 (Trib. Udine, sentenza n.64 del 17/1/2011, in Unijuris.it;
Trib. Varese,2/11/2009, in Il Caso.it; Trib. Torino, ord.12/4/2010, in Il Caso.it). Si è, al riguardo, ulteriormente precisato come l'art.119 TUB debba essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto. Il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova, del resto, referente normativo, oltre che nel citato art.119 TUB, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell'art. 1375 c.c., essendo stato al riguardo chiarito che “in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass.27/9/2001 n.12093).
Nella specie, a fronte della richiesta di consegna dei documenti, la banca ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall'art. 119 TUB e derivanti dal generale dovere di correttezza e buona fede avendo inviato in data 11.7.2023 il modulo di richiesta Carta Blu American Express sottoscritta dal cliente e gli estratti conto, con l'indicazione, nel messaggio di accompagnamento a mezzo pec, dell'invito a consultare il sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni – per reperire il Regolamento in quel momento vigente per la specifica tipologia di Carta.
I documenti sopra indicati risultano esaustivi, in quanto il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e non rappresenta, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, una mera proposta contrattuale, bensì il contratto stesso, atteso che il documento è stato sottoscritto dal cliente . Difatti, anche nella comunicazione inviata dalla banca in Controparte_2 riscontro dell'istanza ex art. 119 c.p.c. era stato specificato che la proposta contrattuale “s'intende accettata al momento dell'emissione della Carta” (doc. 3 opponente).
Del pari gli estratti conto inviati dalla società sono i documenti idonei a verificare ogni singolo movimento del rapporto instauratosi tra le parti.
pagina 5 di 8 Inoltre, nella comunicazione inviata a mezzo pec era stato indicato il link di collegamento al sito internet www.americanexpress.it, in cui, alla sezione “Termini e Condizioni”, era consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta, così consentendo al cliente di poter essere compiutamente edotto delle condizioni contrattuali. Al riguardo, l'opposto pare dolersi del fatto che non le siano state consegnate direttamente su supporto cartaceo (o durevole), sull'assunto che la loro pubblicazione sul sito non sia sufficiente a che esse facciano corpo con il contratto. Tale tesi non è tuttavia condivisibile, in quanto le condizioni generali di contratto costituiscono l'insieme delle clausole generalmente vigenti per tutti i contratti stipulati dalla società con i suoi clienti e sono disciplinate dall'art.1341 c.c. allorché è stabilito che esse sono efficaci se conosciute o conoscibili usando l'ordinaria diligenza. Il codice civile, quindi, se ne occupa per regolarne nel modo predetto la efficacia e facendo questione di loro “conoscibilità”; in ogni caso, non è stabilita la consegna in senso fisico delle stesse, ma è sufficiente che esse siano conoscibili secondo ordinaria diligenza affinché siano efficaci. Peraltro, in questa sede non si discute neanche della loro efficacia o conoscibilità, bensì dell'esistenza di un diritto alla consegna delle stesse che evidentemente può essere soddisfatto anche mediante l'invio di un file scaricabile e stampabile. Inoltre, nella seconda pagina del modulo contrattuale si legge che il cliente aveva preso visione del regolamento generale relativo a quel tipo di servizio e che si impegnava a conservarne una copia. In tal modo, la banca ha consentito al cliente d'evitare il rischio, paventato in questa sede, di subire una modificazione successiva delle condizioni contrattuali.
Pertanto, l'odierna opposta, a seguito dell'istanza ex art. 199 TUB, ha inviato alla parte il collegamento telematico ipertestuale utile a estrarre nuovamente le predette condizioni generali di contratto (ed eventualmente a stamparle), sicché gli oneri legislativi al riguardo sono stati pienamente adempiuti e l'opponente ha reso, in ogni caso, ben conoscibili le dette condizioni con gli ordinari mezzi di comunicazione. Al riguardo, la parte opposta non ha neanche lamentato l'impossibilità di reperire in tale sito la suddetta documentazione.
Infine, non può essere ravvisato alcun inadempimento nella mancata trasmissione del documento standard “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, in quanto si tratta di documentazione precontrattuale, mentre la richiesta ex art. 119 T.U.B. faceva espresso riferimento al contratto. Non essendo, inoltre, stato dimostrato che avesse richiesto le c.d. carte Controparte_2
pagina 6 di 8 supplementari, non vi era, altresì, alcun obbligo di consegnare il “Foglio informativo e Documento di
Sintesi per le carte di pagamento Supplementari”. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 400/2023, emesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato alla Controparte_2
refusione delle spese processuali sostenute da liquidate sulla base dei parametri Controparte_1
ministeriali minimi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della natura meramente documentale, in euro 286,00 per spese vive e in euro
3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Alla soccombenza della parte opposta consegue l'obbligo della stessa, e in particolare del procuratore dichiaratosi antistatario, di restituire alla controparte la somma di euro 2.551,27 ricevuta in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato (doc. 7-8).
Va, infine, accolta, la domanda di parte opponente di condanna dell'opposta al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite, ex art. 96, comma 3, c.p.c., equitativamente determinata essendo evidente l'abuso del diritto di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente alla consegna di documentazione bancaria ricevuta già prima della proposizione del ricorso. Fra l'altro, va evidenziato che nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'odierna parte opposta, a sostegno dello stesso, ha affermato che gli inviti ad una bonaria consegna della documentazione non avevano sortito effetti. Tuttavia, non risulta agli atti alcuna prova che l'opposto avesse sollevato contestazioni alla società in merito alla asserita consegna parziale della documentazione. In tal modo, l'opponente, non ricevendo alcuna ulteriore richiesta di documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposto, ha ritenuto di aver adempiuto all'obbligo di consegna con la p.e.c. inviata in data 11.7.2023, mentre l'opposto ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 21.11.2023, mettendo così in atto una condotta rilevante ex art. 96 c.p.c. per i fatti di causa. Il risarcimento per lite temeraria va determinato nell'importo di euro 500,00 tenuto conto della complessità della causa. Sulla base del disposto di cui all'art. 96 c.
4. c.p.c. l'opposto deve, altresì, essere condannato al pagamento in favore della
[...]
della somma di 500,00 euro. Parte_1
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 400/2023 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna , nella persona del procuratore dichiaratosi antistatario, a restituire Controparte_2
la somma di 2.551,27 ricevuta in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato;
- condanna a rifondere a favore di le spese di lite Controparte_2 Controparte_1
liquidate in euro 286,00 per spese vive e in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. e al pagamento ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 500,00;
- condanna al pagamento ex art. 96, c. 4, c.p.c. in favore della Controparte_2 Parte_1
della somma di 500,00 euro.
[...]
Verbania, 23.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CANTONE FRANCESCA ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. RUOCCO Controparte_2 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto, revocarlo;
• per l'ulteriore effetto, condannare il SIG. alla restituzione di tutto quanto percepito da CP_2 in esecuzione del DECRETO e per lui il suo legale, Avv. Ruocco, che ha Controparte_1 incassato tali somme in qualità di antistatario;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 1 di 8 Per parte opposta:
“Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
d) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Controparte_1
avverso al decreto ingiuntivo n. 400/23 emesso dal Tribunale di Verbania in favore di Controparte_2
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In particolare ha dedotto:
- che in data 24 dicembre 2012, aveva sottoscritto il modulo di “Richiesta Carta Controparte_2
Explora American Express”;
- che in data 13 aprile 2023, anziché in data 24 febbraio 2023 come erroneamente affermato nel
Ricorso per Decreto ingiuntivo, tramite l'associazione A.Difesa, aveva indirizzato ad Controparte_2 un'istanza ex art. 119 T.U.B. per ottenere la consegna di “CONTRATTO, Controparte_1
ESTRATTO CONTO STORICO (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura), EVENTUALE
LIBERATORIA DI ESTINZIONE” relativi alla CARTA;
- che l'esponente aveva riscontrato a mezzo PEC la predetta richiesta, trasmettendo il contratto (con la precisazione di “consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”) e “gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni”, comunicando altresì la possibilità di “recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal Servizio Clienti” qualora il sig. fosse stato iscritto nella sezione “area riservata” del sito;
CP_2
- che aveva comunicato, altresì, che la carta era stata annullata e il relativo saldo era Controparte_1
pari a zero;
- che, tuttavia, senza null'altro riscontrare o eccepire nei confronti di Controparte_1 CP_2
aveva iscritto in data 21 novembre 2023 al n. 1371/2023 R.G. del Tribunale di Verbania Ricorso
[...]
pagina 2 di 8 per Decreto ingiuntivo, a mezzo del quale aveva chiesto ingiungersi ad la consegna Controparte_1
di copia della predetta documentazione, in quanto – a fronte dell'istanza ex art. 119 T.U.B. –
l'esponente avrebbe trasmesso “soltanto l'estratto conto storico e un modulo di richiesta”;
- che, in data 23 novembre 2023, il Tribunale di Verbania aveva emesso il decreto ingiuntivo n.
400/2023 opposto con il quale era stato ingiunto all'esponente “di consegnare alla parte ricorrente il contratto di credito revolving n. ***01007”, ponendo a carico della stessa le spese di lite “liquidate in
€ 286,00 per spese e € 1370,00 per competenze”, oltre accessori di legge;
- che con comunicazione del 4 dicembre 2023, l'esponente aveva evidenziato di aver già inviato in data
11 luglio 2023 tutti i documenti relativi alla carta;
- che, al fine d'evitare l'instaurazione della procedura esecutiva minacciata con la notifica degli atti di precetto, aveva richiesto, altresì, le coordinate per il pagamento delle somme ivi Controparte_1
indicate, cui era seguito il pagamento integrale da parte della stessa delle note proforma inviate da con riserva di impugnazione del decreto ingiuntivo;
Controparte_2
- che, quando aveva iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, già non Controparte_2
sussistevano i presupposti per agire in via monitoria nei confronti di in quanto tutta Controparte_1 la documentazione richiesta dall'odierno convenuto opposto era già stata trasmessa;
- che i documenti inviati erano esaustivi, in quanto il documento contrattuale, conteneva tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e nella comunicazione inviata a mezzo pec era stato indicato il link di collegamento al sito internet www.americanexpress.it, in cui, alla sezione “Termini e
Condizioni”, era consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta;
- che dovevano, altresì, essere revocate le spese di lite poste a carico dell'esponente con il decreto, e conseguentemente (e per lui del suo legale, Avv. Ruocco, che aveva incassato le Controparte_2
somme de quibus in qualità di antistatario) doveva essere condannato alla relativa restituzione;
- che, stante la temerarietà della lite, la controparte doveva essere condannata ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione. In particolare ha esposto:
- che la banca non aveva consegnato il contratto completo, ma solo un modulo di richiesta, privo delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi;
pagina 3 di 8 - che l'indicazione da parte della banca del sito, tramite cui risalire “alle condizioni generali e al regolamento attualmente vigente”, non era sufficiente a far venire meno l'obbligo per la stessa di consegnare la copia integrale del contratto sottoscritto dal cliente;
- che la possibilità di memorizzare e riprodurre le condizioni generali contenute in una pagina web comportava il rischio che tali condizioni venissero modificate o che alcune previsioni venissero modificate/inserite dopo la conclusione del contratto;
- che il diritto del cliente di ricevere copia della contrattualistica non derivava dall'art. 119 TUB, ma dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- che il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca era da ravvisare nel principio generale di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.;
- che il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permaneva anche dopo lo scioglimento del rapporto;
- che, a fronte dell'infondatezza dell'opposizione, la controparte doveva essere condannata ex art. 96
c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data
26.3.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che il fondamento normativo del diritto del cliente a ottenere copia della documentazione va rinvenuto nell'art.119, IV co., D.Lgs n.385/ 1993, ai sensi del quale “Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Costituisce, invero, principio consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di pagina 4 di 8 comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e per altro verso sulla disposizione dell'art.119, comma 4, D.Lgs n.385/1993 (Trib. Udine, sentenza n.64 del 17/1/2011, in Unijuris.it;
Trib. Varese,2/11/2009, in Il Caso.it; Trib. Torino, ord.12/4/2010, in Il Caso.it). Si è, al riguardo, ulteriormente precisato come l'art.119 TUB debba essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto. Il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova, del resto, referente normativo, oltre che nel citato art.119 TUB, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell'art. 1375 c.c., essendo stato al riguardo chiarito che “in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass.27/9/2001 n.12093).
Nella specie, a fronte della richiesta di consegna dei documenti, la banca ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall'art. 119 TUB e derivanti dal generale dovere di correttezza e buona fede avendo inviato in data 11.7.2023 il modulo di richiesta Carta Blu American Express sottoscritta dal cliente e gli estratti conto, con l'indicazione, nel messaggio di accompagnamento a mezzo pec, dell'invito a consultare il sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni – per reperire il Regolamento in quel momento vigente per la specifica tipologia di Carta.
I documenti sopra indicati risultano esaustivi, in quanto il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e non rappresenta, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, una mera proposta contrattuale, bensì il contratto stesso, atteso che il documento è stato sottoscritto dal cliente . Difatti, anche nella comunicazione inviata dalla banca in Controparte_2 riscontro dell'istanza ex art. 119 c.p.c. era stato specificato che la proposta contrattuale “s'intende accettata al momento dell'emissione della Carta” (doc. 3 opponente).
Del pari gli estratti conto inviati dalla società sono i documenti idonei a verificare ogni singolo movimento del rapporto instauratosi tra le parti.
pagina 5 di 8 Inoltre, nella comunicazione inviata a mezzo pec era stato indicato il link di collegamento al sito internet www.americanexpress.it, in cui, alla sezione “Termini e Condizioni”, era consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta, così consentendo al cliente di poter essere compiutamente edotto delle condizioni contrattuali. Al riguardo, l'opposto pare dolersi del fatto che non le siano state consegnate direttamente su supporto cartaceo (o durevole), sull'assunto che la loro pubblicazione sul sito non sia sufficiente a che esse facciano corpo con il contratto. Tale tesi non è tuttavia condivisibile, in quanto le condizioni generali di contratto costituiscono l'insieme delle clausole generalmente vigenti per tutti i contratti stipulati dalla società con i suoi clienti e sono disciplinate dall'art.1341 c.c. allorché è stabilito che esse sono efficaci se conosciute o conoscibili usando l'ordinaria diligenza. Il codice civile, quindi, se ne occupa per regolarne nel modo predetto la efficacia e facendo questione di loro “conoscibilità”; in ogni caso, non è stabilita la consegna in senso fisico delle stesse, ma è sufficiente che esse siano conoscibili secondo ordinaria diligenza affinché siano efficaci. Peraltro, in questa sede non si discute neanche della loro efficacia o conoscibilità, bensì dell'esistenza di un diritto alla consegna delle stesse che evidentemente può essere soddisfatto anche mediante l'invio di un file scaricabile e stampabile. Inoltre, nella seconda pagina del modulo contrattuale si legge che il cliente aveva preso visione del regolamento generale relativo a quel tipo di servizio e che si impegnava a conservarne una copia. In tal modo, la banca ha consentito al cliente d'evitare il rischio, paventato in questa sede, di subire una modificazione successiva delle condizioni contrattuali.
Pertanto, l'odierna opposta, a seguito dell'istanza ex art. 199 TUB, ha inviato alla parte il collegamento telematico ipertestuale utile a estrarre nuovamente le predette condizioni generali di contratto (ed eventualmente a stamparle), sicché gli oneri legislativi al riguardo sono stati pienamente adempiuti e l'opponente ha reso, in ogni caso, ben conoscibili le dette condizioni con gli ordinari mezzi di comunicazione. Al riguardo, la parte opposta non ha neanche lamentato l'impossibilità di reperire in tale sito la suddetta documentazione.
Infine, non può essere ravvisato alcun inadempimento nella mancata trasmissione del documento standard “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, in quanto si tratta di documentazione precontrattuale, mentre la richiesta ex art. 119 T.U.B. faceva espresso riferimento al contratto. Non essendo, inoltre, stato dimostrato che avesse richiesto le c.d. carte Controparte_2
pagina 6 di 8 supplementari, non vi era, altresì, alcun obbligo di consegnare il “Foglio informativo e Documento di
Sintesi per le carte di pagamento Supplementari”. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 400/2023, emesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato alla Controparte_2
refusione delle spese processuali sostenute da liquidate sulla base dei parametri Controparte_1
ministeriali minimi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della natura meramente documentale, in euro 286,00 per spese vive e in euro
3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Alla soccombenza della parte opposta consegue l'obbligo della stessa, e in particolare del procuratore dichiaratosi antistatario, di restituire alla controparte la somma di euro 2.551,27 ricevuta in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato (doc. 7-8).
Va, infine, accolta, la domanda di parte opponente di condanna dell'opposta al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite, ex art. 96, comma 3, c.p.c., equitativamente determinata essendo evidente l'abuso del diritto di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente alla consegna di documentazione bancaria ricevuta già prima della proposizione del ricorso. Fra l'altro, va evidenziato che nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'odierna parte opposta, a sostegno dello stesso, ha affermato che gli inviti ad una bonaria consegna della documentazione non avevano sortito effetti. Tuttavia, non risulta agli atti alcuna prova che l'opposto avesse sollevato contestazioni alla società in merito alla asserita consegna parziale della documentazione. In tal modo, l'opponente, non ricevendo alcuna ulteriore richiesta di documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposto, ha ritenuto di aver adempiuto all'obbligo di consegna con la p.e.c. inviata in data 11.7.2023, mentre l'opposto ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 21.11.2023, mettendo così in atto una condotta rilevante ex art. 96 c.p.c. per i fatti di causa. Il risarcimento per lite temeraria va determinato nell'importo di euro 500,00 tenuto conto della complessità della causa. Sulla base del disposto di cui all'art. 96 c.
4. c.p.c. l'opposto deve, altresì, essere condannato al pagamento in favore della
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della somma di 500,00 euro. Parte_1
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 400/2023 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna , nella persona del procuratore dichiaratosi antistatario, a restituire Controparte_2
la somma di 2.551,27 ricevuta in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato;
- condanna a rifondere a favore di le spese di lite Controparte_2 Controparte_1
liquidate in euro 286,00 per spese vive e in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. e al pagamento ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 500,00;
- condanna al pagamento ex art. 96, c. 4, c.p.c. in favore della Controparte_2 Parte_1
della somma di 500,00 euro.
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Verbania, 23.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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