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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
SALI RI CLARA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3127/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005559542000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110007214287000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160017271946000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020493685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003255777000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T100249-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T100249-2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T100249-2012 IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T100249-2012 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101060-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101060-2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101060-2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101060-2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T1010612-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T1010612-2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T1010612-2012 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T1010612-2012 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3127/2024 R.G.
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 29820249005559542, per intervenuta prescrizione dei crediti, oltre sanzioni ed interessi.
L'A.d.e.R chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tempestivo ricorso avverso l'avviso di intimazione è infondato.
Ed invero, la ricorrente non contesta che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi indicati nell'intimazione siano stati notificati. Peraltro, la regolare notifica è stata documentata dall'ADER, che ha documentato altresì la notifica di precedenti intimazioni di pagamento:
-Cartella n. 29820110007214287000 - Intimazione di Pagamento n. 29820199000773782000 notificata in data 27.11.2019 mediante posta raccomandata e successivamente Intimazione di Pagamento n.
29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024;
-Cartella n. 29820160017271946000 - Intimazione di Pagamento n. 29820239002097950000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente Intimazione di Pagamento n.
29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
-Cartella n. 29820160020493685000 - Intimazione di Pagamento n. 29820239000074590000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente Intimazione di Pagamento n.
29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
-Cartella n. 29820190003255777000 - Intimazione di Pagamento n. 29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
- Avviso n. TY701T100249/2012 – 89813009378442009000 - Intimazione di Pagamento n.
298202390000074590000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente
Intimazione di Pagamento n. 29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
- Avviso n. TY701T101060/2012 - 89813009562788001000 - Intimazione di Pagamento n.
29820239002097950000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente
Intimazione di Pagamento n. 29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
- Avviso n. TY701T101061/2012 – 89813009562941006000 - Intimazione di Pagamento n.
29820239002097950000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente
Intimazione di Pagamento n. 29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata.
Non essendo state impugnati i titoli esecutivi nel termine perentorio di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546/92, essi sono divenuti definitivi. L'omessa impugnazione comporta l'irretrattabilità del credito, con conseguente preclusione della possibilità di far valere contestazioni formali e sostanziali, comprese le eccezioni di decadenza e prescrizione (Cass. S.U. n. 23397/2016).
E' inoltre preclusa l'eccezione di prescrizione relativamente ai tre avvisi di accertamento, nonché alle cartelle di pagamento con numeri finali 946 e 685 e 287, in quanto non risultano esser state impugnate le precedenti intimazioni di pagamento, poiché l'intimazione di pagamento è equiparabile all'avviso di mora e la sua impugnazione non è facoltativa. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. n. 6436/2025, Cass. n.
20476/2025).
Dunque, alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio non è decorso il termine di prescrizione (decennale per i tributi erariali, quinquennale per diritto camerale, sanzioni e interessi).
Analogamente è da dirsi quanto alla cartella di pagamento con numero finale 287, poiché non è stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 29820199000773782, notificata in data 27.11.2019, sicchè da tale ultima data alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio (24.9.2024) non sono decorsi neppure cinque anni, ferma restando la sospensione dei termini disposti dalla normativa emergenziale
COVID19.
Infine, quanto alla cartella di pagamento con numero finale 777, notificata in data 11.7.2019, relativa a diritto camerale, il termine di prescrizione quinquennale non può dirsi decorso, in quanto sospeso dalla normativa emergenziale COVID 19.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Siracusa rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Così deciso il 12.12.2025 Il giudice estensore Il Presidente Maria Clara Sali Adriana Puglisi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
SALI RI CLARA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3127/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005559542000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110007214287000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160017271946000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020493685000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003255777000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T100249-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T100249-2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T100249-2012 IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T100249-2012 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101060-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101060-2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101060-2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101060-2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T1010612-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T1010612-2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T1010612-2012 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T1010612-2012 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3127/2024 R.G.
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 29820249005559542, per intervenuta prescrizione dei crediti, oltre sanzioni ed interessi.
L'A.d.e.R chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tempestivo ricorso avverso l'avviso di intimazione è infondato.
Ed invero, la ricorrente non contesta che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi indicati nell'intimazione siano stati notificati. Peraltro, la regolare notifica è stata documentata dall'ADER, che ha documentato altresì la notifica di precedenti intimazioni di pagamento:
-Cartella n. 29820110007214287000 - Intimazione di Pagamento n. 29820199000773782000 notificata in data 27.11.2019 mediante posta raccomandata e successivamente Intimazione di Pagamento n.
29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024;
-Cartella n. 29820160017271946000 - Intimazione di Pagamento n. 29820239002097950000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente Intimazione di Pagamento n.
29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
-Cartella n. 29820160020493685000 - Intimazione di Pagamento n. 29820239000074590000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente Intimazione di Pagamento n.
29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
-Cartella n. 29820190003255777000 - Intimazione di Pagamento n. 29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
- Avviso n. TY701T100249/2012 – 89813009378442009000 - Intimazione di Pagamento n.
298202390000074590000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente
Intimazione di Pagamento n. 29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
- Avviso n. TY701T101060/2012 - 89813009562788001000 - Intimazione di Pagamento n.
29820239002097950000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente
Intimazione di Pagamento n. 29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata;
- Avviso n. TY701T101061/2012 – 89813009562941006000 - Intimazione di Pagamento n.
29820239002097950000 notificata in data 12.06.2023 mediante posta raccomandata e successivamente
Intimazione di Pagamento n. 29820249005559452000 notificata in data 24.09.2024 mediante posta raccomandata.
Non essendo state impugnati i titoli esecutivi nel termine perentorio di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546/92, essi sono divenuti definitivi. L'omessa impugnazione comporta l'irretrattabilità del credito, con conseguente preclusione della possibilità di far valere contestazioni formali e sostanziali, comprese le eccezioni di decadenza e prescrizione (Cass. S.U. n. 23397/2016).
E' inoltre preclusa l'eccezione di prescrizione relativamente ai tre avvisi di accertamento, nonché alle cartelle di pagamento con numeri finali 946 e 685 e 287, in quanto non risultano esser state impugnate le precedenti intimazioni di pagamento, poiché l'intimazione di pagamento è equiparabile all'avviso di mora e la sua impugnazione non è facoltativa. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. n. 6436/2025, Cass. n.
20476/2025).
Dunque, alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio non è decorso il termine di prescrizione (decennale per i tributi erariali, quinquennale per diritto camerale, sanzioni e interessi).
Analogamente è da dirsi quanto alla cartella di pagamento con numero finale 287, poiché non è stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 29820199000773782, notificata in data 27.11.2019, sicchè da tale ultima data alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio (24.9.2024) non sono decorsi neppure cinque anni, ferma restando la sospensione dei termini disposti dalla normativa emergenziale
COVID19.
Infine, quanto alla cartella di pagamento con numero finale 777, notificata in data 11.7.2019, relativa a diritto camerale, il termine di prescrizione quinquennale non può dirsi decorso, in quanto sospeso dalla normativa emergenziale COVID 19.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Siracusa rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Così deciso il 12.12.2025 Il giudice estensore Il Presidente Maria Clara Sali Adriana Puglisi