Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1057
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 3 comma 2 del d.lgs.n. 39 del 1993

    Il giudice ha ritenuto infondato questo motivo, poiché l'avviso di accertamento è stato digitalmente sottoscritto dal Direttore Provinciale, con firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo, ai sensi dell'art. 1, comma 375, Legge 30-12-2004 n.311. La sottoscrizione digitale attesta la provenienza dell'atto.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione dell'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73: assoluto difetto di motivazione

    Il giudice ha accolto questo motivo, ritenendo che, sebbene l'amministrazione non sia tenuta a effettuare un sopralluogo ogni volta, nella specie nessun accertamento è stato svolto dall'Agenzia delle Entrate e nessuna ragione è stata addotta circa il rigetto del nuovo classamento proposto dalla ricorrente. L'immobile è stato ristrutturato e adibito a piccolo appartamento, legittimando un nuovo classamento. L'amministrazione non ha eccepito nulla sulla vocazione della zona o sugli interventi edilizi.

  • Altro
    Violazione dell'art. 63 del DPR 1142/49. Violazione del principio della prevalenza.

    Questo motivo è stato assorbito dall'accoglimento delle censure relative al difetto di motivazione.

  • Accolto
    Carenza in ordine alla modalità accertativa.

    Il giudice ha accolto questo motivo, ritenendo che, sebbene l'amministrazione non sia tenuta a effettuare un sopralluogo ogni volta, nella specie nessun accertamento è stato svolto dall'Agenzia delle Entrate e nessuna ragione è stata addotta circa il rigetto del nuovo classamento proposto dalla ricorrente. L'immobile è stato ristrutturato e adibito a piccolo appartamento, legittimando un nuovo classamento. L'amministrazione non ha eccepito nulla sulla vocazione della zona o sugli interventi edilizi.

  • Accolto
    Motivi attinenti alla cartella N. 29320180027034056

    L'accoglimento delle censure relative al difetto di motivazione e alle modalità accertative ha comportato l'annullamento dell'intimazione per questa cartella.

  • Accolto
    Motivi attinenti alla cartella N. 29320220025102113

    L'accoglimento delle censure relative al difetto di motivazione e alle modalità accertative ha comportato l'annullamento dell'intimazione per questa cartella.

  • Rigettato
    Motivi attinenti alle restanti cartelle

    Il giudice ha rigettato per il resto il ricorso, in quanto solo alcuni dei motivi di impugnazione sono stati accolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1057
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1057
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo