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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 947/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249039593687000 ONERI CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente,.
Il difensore di ADER insiste in atti, in particolare sulla notifica della cartelle n. 5 e 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 16.2.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento29320249039593687 relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1. N. 29320180027034056 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 38,00 per l'anno
2017
2. N. 29320210064139078 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 8.441,67 per l'anno
2018
3. N. 2932020113132791 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 9.434,58 per l'anno
2019
4. N. 29320220025102113 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 9361,71 per l'anno
2020
5. N. 29320220063665872 per omesso pagamento addizionale comunale IRPEF per l'anno 2018 per l'importo di € 54,64
6. N. 2932022006982227 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 3618,86 per l'anno
2021
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Consorzio di Bonifica n. 9 si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 2 del d.lgs.n. 39del 1993
2. Illegittimità per violazione dell'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 42 , comma 1, del DPR n. 600/73: assoluto difetto di motivazione
3. Violazione dell'art. 63 del DPR 1142/49. Violazione del principio della prevalenza
4. Carenza in ordine alla modalità accertativa. Il primo motivo di impugnazione è infondato e va rigettato.
L'avviso di accertamento impugnato è stato digitalmente sottoscritto dal Direttore Provinciale e la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso, ai sensi dell'art.1, comma
375, Legge 30-12-2004 n.311.
La sottoscrizione digitale, in quanto attestante la provenienza dell'atto, può essere apposta a tutti gli atti, indipendentemente dalla forma della loro comunicazione, attività successiva che non incide sulla legittimità e completezza dell'atto comunicato.
Il secondo e il quarto motivo d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente e devono essere accolti.
Per quanto sia vero che l'amministrazione non sia tenuta ad effettuare un sopralluogo ogni volta che debba accertare la conformità di un nuovo classamento, è altrettanto vero che , nella specie, nessun accertamento è stato svolto dall'Agenzia delle Entrate e nessuna ragione è stata addotta circa il rigetto del nuovo classamento, proposto dalla ricorrente.
Nominativo_1, invece, ha prodotto una perizia giurata, corredata da fotografie, da cui risulta che l'immobile di Indirizzo_1 è stato ristrutturato ed adibito a piccolo appartamento (in linea con il mercato immobiliare che, al centro storco della città, vede maggiormente appetibili i mini appartamenti da locare con la formula degli affitti brevi a scopo turistico).
I lavori di ristrutturazione e il cambio obiettivo di destinazione legittimano il nuovo classamento prospettato dalla odierna ricorrente.
Nulla ha eccepito l'amministrazione sulla vocazione della zona, né sugli interventi edilizi, in atti documentati, che hanno sicuramente stravolto l'originaria destinazione a bottega dell'immobile, limitandosi a ribadire affermazioni generiche.
L'accoglimento delle dette censure ha natura assorbente rispetto all'altra doglianza.
In applicazione del principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate deve rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 e annulla l'intimazione di pagamento impugnata relativamente alle cartelle N. 29320180027034056 e N.
29320220025102113. Rigetta per il resto il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Catania,
26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Rosaria Castorina
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 947/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249039593687000 ONERI CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente,.
Il difensore di ADER insiste in atti, in particolare sulla notifica della cartelle n. 5 e 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 16.2.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento29320249039593687 relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1. N. 29320180027034056 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 38,00 per l'anno
2017
2. N. 29320210064139078 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 8.441,67 per l'anno
2018
3. N. 2932020113132791 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 9.434,58 per l'anno
2019
4. N. 29320220025102113 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 9361,71 per l'anno
2020
5. N. 29320220063665872 per omesso pagamento addizionale comunale IRPEF per l'anno 2018 per l'importo di € 54,64
6. N. 2932022006982227 per omesso pagamento oneri consortili per l'importo di € 3618,86 per l'anno
2021
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Consorzio di Bonifica n. 9 si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 2 del d.lgs.n. 39del 1993
2. Illegittimità per violazione dell'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 42 , comma 1, del DPR n. 600/73: assoluto difetto di motivazione
3. Violazione dell'art. 63 del DPR 1142/49. Violazione del principio della prevalenza
4. Carenza in ordine alla modalità accertativa. Il primo motivo di impugnazione è infondato e va rigettato.
L'avviso di accertamento impugnato è stato digitalmente sottoscritto dal Direttore Provinciale e la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso, ai sensi dell'art.1, comma
375, Legge 30-12-2004 n.311.
La sottoscrizione digitale, in quanto attestante la provenienza dell'atto, può essere apposta a tutti gli atti, indipendentemente dalla forma della loro comunicazione, attività successiva che non incide sulla legittimità e completezza dell'atto comunicato.
Il secondo e il quarto motivo d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente e devono essere accolti.
Per quanto sia vero che l'amministrazione non sia tenuta ad effettuare un sopralluogo ogni volta che debba accertare la conformità di un nuovo classamento, è altrettanto vero che , nella specie, nessun accertamento è stato svolto dall'Agenzia delle Entrate e nessuna ragione è stata addotta circa il rigetto del nuovo classamento, proposto dalla ricorrente.
Nominativo_1, invece, ha prodotto una perizia giurata, corredata da fotografie, da cui risulta che l'immobile di Indirizzo_1 è stato ristrutturato ed adibito a piccolo appartamento (in linea con il mercato immobiliare che, al centro storco della città, vede maggiormente appetibili i mini appartamenti da locare con la formula degli affitti brevi a scopo turistico).
I lavori di ristrutturazione e il cambio obiettivo di destinazione legittimano il nuovo classamento prospettato dalla odierna ricorrente.
Nulla ha eccepito l'amministrazione sulla vocazione della zona, né sugli interventi edilizi, in atti documentati, che hanno sicuramente stravolto l'originaria destinazione a bottega dell'immobile, limitandosi a ribadire affermazioni generiche.
L'accoglimento delle dette censure ha natura assorbente rispetto all'altra doglianza.
In applicazione del principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate deve rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 e annulla l'intimazione di pagamento impugnata relativamente alle cartelle N. 29320180027034056 e N.
29320220025102113. Rigetta per il resto il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Catania,
26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Rosaria Castorina