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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2095/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel. dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2024 da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Sassari, via Alghero n°42, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Ivan Golme, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata con separato atto allegata al ricorso, ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (c.f. P_
, C.F._2
resistente contumace nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni: per la ricorrente: come da ricorso che si riportano:
“che il Tribunale di Sassari, voglia a modifica delle condizioni assunte con provvedimento collegiale del 28.11.2019 (R.G. 3180/2019):
pagina 1 di 5
1. Affidare la minore GL esclusivamente alla madre SI. , che ne curerà Per_1 Parte_1
l'educazione, l'istruzione e quant'altro secondo le regole dell'affidamento esclusivo, disponendo che la stessa viva stabilmente con la madre presso la casa della nonna materna SI.ra Parte_2
, in Sassari – via Pigliaru n°16;
[...]
2. Determinare a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della P_ propria GL , l'importo mensile di €. 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli Per_1
indici ISTAT. Il predetto importo dovrà corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario o assegno di conto corrente bancario, intestato alla RA , da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo le variazioni e gli aumenti dell'indice ISTAT, oltre al 50%, delle spese straordinarie (spese scolastiche, hobby, sport, mediche ecc.) che in qualunque evenienza dovessero rendersi necessarie nell'interesse della minore”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis, ter, quater, quinquies c.c., depositato il 11.09.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio P_
***
Premesso che le parti hanno intrattenuto per alcuni anni una stabile relazione sentimentale tra 2004 e il
2017, non confluita in un rapporto di coniugio, e che da tale convivenza è nata la GL (Sassari, Per_1
03.03.2017), che ha sempre risieduto in Sassari, via G. Pigliaru n°16 con la madre, presso l'abitazione della nonna materna SI.ra , ha dedotto che a causa di incompatibilità Parte_2
caratteriali col resistente, aveva deciso di interrompere la relazione e che della piccola e dei suoi Per_1
bisogni si sono sempre occupate esclusivamente la madre e la nonna materna.
Ha rappresentato che con provvedimento del 28.11.2019 (R.G. 3180/2019), l'intestato Tribunale, stabiliva – su accordo delle parti – le seguenti condizioni di affidamento della minore:
“1) la minore GL è affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, l'istruzione Per_1
e il mantenimento secondo le regole dell'affidamento condiviso, disponendo che la stessa viva stabilmente con la madre presso la casa della nonna materna SI.ra , in Parte_2
Sassari – via Pigliaru n°16. L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore. Le decisioni attinenti a questioni inerenti gli impegni e le scelte educative, formative e la tutela straordinaria della sua salute saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
pagina 2 di 5 2) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che la minore vivrà con la madre presso il suo domicilio, il padre avrà il diritto di incontrare la GL ed intrattenersi con essa quando lo ritenga opportuno, previo accordo con la madre, tenendo conto dell'età della minore, degli impegni scolastici/ricreativi della stessa e delle eIGenze lavorative e non di entrambi i genitori;
3) In ogni caso, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi, il padre potrà vedere e tenere con sé la GL ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00, con prelievo della minore direttamente dalla casa della madre al termine dell'orario scolastico, alle ore 20.00 in inverno e alle 21 nel periodo estivo;
4) Il fine settimana, alternativamente con la madre, il padre prenderà la AM il sabato e la domenica dalle ore 9/10 sino alle ore 20.00 nel periodo invernale e sino alle ore 21.00 nel periodo estivo, con l'obbligo di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre. Al compimento del 4° anno di età il padre, gradualmente, potrà tenere la AM anche nelle ore notturne e, quindi, prenderà la AM il sabato in orario da concordare tra i genitori e la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 20.00 nel periodo invernale e sino alle ore 21.00 nel periodo estivo;
5) Le festività verranno disciplinate secondo il principio dell'alternanza. Il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola per tre giorni durante le festività pasquali, cinque giorni durante le feste di Per_1
Natale e quindici giorni durante le ferie estive, con l'obbligo preciso del padre di riaccompagnare la minore entro le ore 21.00 presso l'abitazione della madre sino al compimento dei 4 anni;
6) Entrambi i genitori potranno tenere contatti telefonici quotidiani con la GL , ogni qualvolta Per_1 lo ritengano opportuno e necessario, tenendo conto dell'età della minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle eIGenze lavorative e non di entrambi i genitori.
In relazione alle modalità sopra esposte, entrambi i ricorrenti si impegnano a dare congruo preavviso in caso di eventuali variazioni.
7) Pone a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della propria P_ GL , l'importo mensile di €. 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Per_1
ISTAT a decorrere dall'udienza presidenziale. Il predetto importo dovrà corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese tramite bonifico bancario o assegno di conto corrente bancario, intestato alla RA
, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni e gli aumenti Parte_1 dell'indice ISTAT. Il IG. dovrà corrispondere anche metà della retta scolastica;
P_
8) I coniugi provvederanno a farsi carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie (spese scolastiche, hobby, sport, mediche ecc.) che in qualunque evenienza dovessero rendersi necessarie nell'interesse della minore, sempre che le stesse non siano voluttuarie o comunque superflue, previo
pagina 3 di 5 accordo tra i genitori sulla natura e l'entità degli importi che di volta in volta dovranno essere sostenuti”.
Ha rappresentato che il IG. non avrebbe osservato nulla di quanto previsto nell'accordo, né P_ quanto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e nemmeno quanto all'esercizio del diritto di visita, inoltre si sarebbe completamente disinteressato dell'educazione e istruzione di benché più Per_1
volte richiamato dalla IG.ra , la quale non riuscirebbe in alcun modo ad instaurare alcun dialogo Pt_1
con il IG. , anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da assumere nei confronti della GL P_
minore. Ha, inoltre, rappresentato che il comportamento del padre avrebbe causato in una Per_1
manifesta difficoltà di relazione, al punto di rifiutarsi anche solo di incontrarlo;
mentre per il resto la AM ha compiuto 7 anni, frequenta la II° elementare presso la scuola di via Manzoni, e risulta perfettamente integrata.
Ha, infine, dedotto che l'unico contatto avuto con il IG. risale al maggio 2024, quando si P_ sarebbe presentato unitamente alla nuova compagna presso l'abitazione della SI.ra (assente in Pt_1 quel frangente) in stato di agitazione, oltre a mandare messaggi del seguente tenore: “rispondi brutta bagassa, sei una grandissima bagassa Tu e Tua GL, essere inutile Tu e Tua GL………”, evento che avrebbe costretto la SI.ra a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, giunte Parte_2 nell'immediatezza, e la IG.ra a sporgere querela contro il IG. per gli artt. 570 e 570 bis Pt_1 P_
c.p.
Benché ritualmente citato, il resistente non si è costituito nel presente giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, è stata rimessa al collegio per la decisione alla udienza del 29.01.2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Ritiene, difatti, il Collegio che debba disporsi l'affidamento esclusivo della GL minore Persona_2 alla ricorrente essendo questa l'unico aspetto delle condizioni di affidamento oggetto di domanda di modifica.
Si rileva che l'art. 337 ter c.c. dispone che nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Rileva, a tal fine, il protratto e grave disinteresse mostrato dal padre per i bisogni essenziali della GL minore, nonché il prolungato ed assoluto inadempimento all'obbligo di mantenimento da parte del pagina 4 di 5 padre e l'assenza di qualsivoglia relazione affettiva, di istruzione e di cure della GL, rispetto alla quale non ha mai esercitato il diritto/dovere di visita.
Si osserva che la riferita condotta, da ritenersi provata in difetto di elementi contrari, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto, da cui consegue che l'affidamento condiviso appare, con tutta evidenza, pregiudizievole per l'interesse della GL minore Per_1
Il resistente, peraltro, benché ritualmente citato, non è comparso, né si è costituito, in tal modo confermando l'assoluto disinteresse nei confronti della GL. La notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza è stata inoltre effettuata a mani presso la madre convivente, che ha ritirato l'atto, quindi, vi è certezza circa la conoscenza da parte del IG. del procedimento. P_
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore minimo per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) affida la GL minore in via esclusiva alla ricorrente Persona_2 Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 oltre P_
spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 17 aprile 2024.
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice rel. dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel. dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2024 da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Sassari, via Alghero n°42, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Ivan Golme, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata con separato atto allegata al ricorso, ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (c.f. P_
, C.F._2
resistente contumace nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni: per la ricorrente: come da ricorso che si riportano:
“che il Tribunale di Sassari, voglia a modifica delle condizioni assunte con provvedimento collegiale del 28.11.2019 (R.G. 3180/2019):
pagina 1 di 5
1. Affidare la minore GL esclusivamente alla madre SI. , che ne curerà Per_1 Parte_1
l'educazione, l'istruzione e quant'altro secondo le regole dell'affidamento esclusivo, disponendo che la stessa viva stabilmente con la madre presso la casa della nonna materna SI.ra Parte_2
, in Sassari – via Pigliaru n°16;
[...]
2. Determinare a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della P_ propria GL , l'importo mensile di €. 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli Per_1
indici ISTAT. Il predetto importo dovrà corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario o assegno di conto corrente bancario, intestato alla RA , da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo le variazioni e gli aumenti dell'indice ISTAT, oltre al 50%, delle spese straordinarie (spese scolastiche, hobby, sport, mediche ecc.) che in qualunque evenienza dovessero rendersi necessarie nell'interesse della minore”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis, ter, quater, quinquies c.c., depositato il 11.09.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio P_
***
Premesso che le parti hanno intrattenuto per alcuni anni una stabile relazione sentimentale tra 2004 e il
2017, non confluita in un rapporto di coniugio, e che da tale convivenza è nata la GL (Sassari, Per_1
03.03.2017), che ha sempre risieduto in Sassari, via G. Pigliaru n°16 con la madre, presso l'abitazione della nonna materna SI.ra , ha dedotto che a causa di incompatibilità Parte_2
caratteriali col resistente, aveva deciso di interrompere la relazione e che della piccola e dei suoi Per_1
bisogni si sono sempre occupate esclusivamente la madre e la nonna materna.
Ha rappresentato che con provvedimento del 28.11.2019 (R.G. 3180/2019), l'intestato Tribunale, stabiliva – su accordo delle parti – le seguenti condizioni di affidamento della minore:
“1) la minore GL è affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, l'istruzione Per_1
e il mantenimento secondo le regole dell'affidamento condiviso, disponendo che la stessa viva stabilmente con la madre presso la casa della nonna materna SI.ra , in Parte_2
Sassari – via Pigliaru n°16. L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore. Le decisioni attinenti a questioni inerenti gli impegni e le scelte educative, formative e la tutela straordinaria della sua salute saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
pagina 2 di 5 2) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che la minore vivrà con la madre presso il suo domicilio, il padre avrà il diritto di incontrare la GL ed intrattenersi con essa quando lo ritenga opportuno, previo accordo con la madre, tenendo conto dell'età della minore, degli impegni scolastici/ricreativi della stessa e delle eIGenze lavorative e non di entrambi i genitori;
3) In ogni caso, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi, il padre potrà vedere e tenere con sé la GL ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00, con prelievo della minore direttamente dalla casa della madre al termine dell'orario scolastico, alle ore 20.00 in inverno e alle 21 nel periodo estivo;
4) Il fine settimana, alternativamente con la madre, il padre prenderà la AM il sabato e la domenica dalle ore 9/10 sino alle ore 20.00 nel periodo invernale e sino alle ore 21.00 nel periodo estivo, con l'obbligo di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre. Al compimento del 4° anno di età il padre, gradualmente, potrà tenere la AM anche nelle ore notturne e, quindi, prenderà la AM il sabato in orario da concordare tra i genitori e la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 20.00 nel periodo invernale e sino alle ore 21.00 nel periodo estivo;
5) Le festività verranno disciplinate secondo il principio dell'alternanza. Il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola per tre giorni durante le festività pasquali, cinque giorni durante le feste di Per_1
Natale e quindici giorni durante le ferie estive, con l'obbligo preciso del padre di riaccompagnare la minore entro le ore 21.00 presso l'abitazione della madre sino al compimento dei 4 anni;
6) Entrambi i genitori potranno tenere contatti telefonici quotidiani con la GL , ogni qualvolta Per_1 lo ritengano opportuno e necessario, tenendo conto dell'età della minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle eIGenze lavorative e non di entrambi i genitori.
In relazione alle modalità sopra esposte, entrambi i ricorrenti si impegnano a dare congruo preavviso in caso di eventuali variazioni.
7) Pone a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della propria P_ GL , l'importo mensile di €. 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Per_1
ISTAT a decorrere dall'udienza presidenziale. Il predetto importo dovrà corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese tramite bonifico bancario o assegno di conto corrente bancario, intestato alla RA
, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni e gli aumenti Parte_1 dell'indice ISTAT. Il IG. dovrà corrispondere anche metà della retta scolastica;
P_
8) I coniugi provvederanno a farsi carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie (spese scolastiche, hobby, sport, mediche ecc.) che in qualunque evenienza dovessero rendersi necessarie nell'interesse della minore, sempre che le stesse non siano voluttuarie o comunque superflue, previo
pagina 3 di 5 accordo tra i genitori sulla natura e l'entità degli importi che di volta in volta dovranno essere sostenuti”.
Ha rappresentato che il IG. non avrebbe osservato nulla di quanto previsto nell'accordo, né P_ quanto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e nemmeno quanto all'esercizio del diritto di visita, inoltre si sarebbe completamente disinteressato dell'educazione e istruzione di benché più Per_1
volte richiamato dalla IG.ra , la quale non riuscirebbe in alcun modo ad instaurare alcun dialogo Pt_1
con il IG. , anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da assumere nei confronti della GL P_
minore. Ha, inoltre, rappresentato che il comportamento del padre avrebbe causato in una Per_1
manifesta difficoltà di relazione, al punto di rifiutarsi anche solo di incontrarlo;
mentre per il resto la AM ha compiuto 7 anni, frequenta la II° elementare presso la scuola di via Manzoni, e risulta perfettamente integrata.
Ha, infine, dedotto che l'unico contatto avuto con il IG. risale al maggio 2024, quando si P_ sarebbe presentato unitamente alla nuova compagna presso l'abitazione della SI.ra (assente in Pt_1 quel frangente) in stato di agitazione, oltre a mandare messaggi del seguente tenore: “rispondi brutta bagassa, sei una grandissima bagassa Tu e Tua GL, essere inutile Tu e Tua GL………”, evento che avrebbe costretto la SI.ra a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, giunte Parte_2 nell'immediatezza, e la IG.ra a sporgere querela contro il IG. per gli artt. 570 e 570 bis Pt_1 P_
c.p.
Benché ritualmente citato, il resistente non si è costituito nel presente giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, è stata rimessa al collegio per la decisione alla udienza del 29.01.2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Ritiene, difatti, il Collegio che debba disporsi l'affidamento esclusivo della GL minore Persona_2 alla ricorrente essendo questa l'unico aspetto delle condizioni di affidamento oggetto di domanda di modifica.
Si rileva che l'art. 337 ter c.c. dispone che nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Rileva, a tal fine, il protratto e grave disinteresse mostrato dal padre per i bisogni essenziali della GL minore, nonché il prolungato ed assoluto inadempimento all'obbligo di mantenimento da parte del pagina 4 di 5 padre e l'assenza di qualsivoglia relazione affettiva, di istruzione e di cure della GL, rispetto alla quale non ha mai esercitato il diritto/dovere di visita.
Si osserva che la riferita condotta, da ritenersi provata in difetto di elementi contrari, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto, da cui consegue che l'affidamento condiviso appare, con tutta evidenza, pregiudizievole per l'interesse della GL minore Per_1
Il resistente, peraltro, benché ritualmente citato, non è comparso, né si è costituito, in tal modo confermando l'assoluto disinteresse nei confronti della GL. La notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza è stata inoltre effettuata a mani presso la madre convivente, che ha ritirato l'atto, quindi, vi è certezza circa la conoscenza da parte del IG. del procedimento. P_
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore minimo per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) affida la GL minore in via esclusiva alla ricorrente Persona_2 Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 oltre P_
spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 17 aprile 2024.
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice rel. dott.ssa Ilaria Bradamante
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