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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9256/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Faverio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Nadia Rolandi e l'Avv. Ilaria Franciosa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (anno 2011 atto n. 412 reg. parte II serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato il [...] cittadinanza italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: I. Cessazione della convivenza coniugale, responsabilità genitoriale, affido condiviso e assegnazione della casa familiare I.a) I coniugi vivranno separati con obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al figlio di crescere con equilibrio, affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti sia dell'uno che dell'altro genitore. I.b) OM sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per tutte le “decisioni di maggior interesse”, ossia quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, che saranno prese dai genitori di comune accordo, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, oltre che delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del figlio. I.c) Per quanto riguarda, invece, le "questioni di ordinaria amministrazione" (per tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le decisioni che quotidianamente vengono assunte nell'interesse dei figli, come le comunicazioni e i colloqui con la scuola, gli acquisti di abbigliamento ordinario, le scelte alimentari, il tempo libero), i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente quando il figlio sarà con loro, avendo però sempre cura, in un clima di collaborazione reciproca, di comunicare all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione e i suoi bisogni;
I.d) I genitori dovranno, altresì, garantire e preservare il diritto di OM di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché di frequentare e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I.e) L'affido sarà condiviso, sebbene con collocamento prevalente presso la madre (c.d. “genitore collocatario”), alla quale sarà quindi assegnata l'abitazione familiare, sita nella città di IA P.IVA_ (MB) - C.A.P. - Piazza della Repubblica n. 5, unitamente a tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze. Detta abitazione, salvo successivo e diverso accordo, costituirà l'indirizzo di riferimento in cui il padre potrà prelevare e riaccompagnare OM. I.f) OM avrà come abitazione principale quella familiare, ove manterrà la propria residenza. Ogni eventuale e successivo trasferimento di residenza del figlio dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
II Frequentazione con il figlio minore, giorni di festa e vacanze
II.a) I genitori concorderanno di volta in volta i giorni della settimana, lavorativi e festivi, nonché i week end, i ponti, i giorni di ferie/vacanze che OM passerà con ciascun di loro, il tutto fermi gli obblighi di reciproco rispetto e serena comunicazione.
II.b) I genitori concorderanno di volta in volta, a seconda dei loro impegni, necessità e disponibilità, anche lavorative, chi dovrà accompagnare OM o recarsi a prenderlo a scuola, dai nonni o eventualmente anche dagli zii, in palestra o presso i centri sportivi, all'oratorio, dal medico o comunque presso eventuali strutture sanitarie per visite, analisi o controlli medici, alle feste o in ogni altro luogo in cui il figlio dovesse trovarsi o farsi trovare per qualsiasi ragione, scolastica e non.
II.c) In ipotesi di eventuale disaccordo, i genitori si atterranno alle condizioni meglio specificate nel seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere di ciascuno di loro alla frequentazione con il figlio OM. In particolare: (i) nel caso in cui alla mattina sia necessario accompagnare OM a scuola o da qualsiasi altra parte, con carattere di continuità per ragioni di frequentazione e/o partecipazione, i coniugi osserveranno il seguente calendario, a settimane alternate: - prima settimana: lunedì, mercoledì e venerdì (madre); martedì e giovedì (padre); - settimana successiva: lunedì, mercoledì e venerdì (padre); martedì e giovedì (madre). E così via a seguire secondo il principio dell'alternanza per le settimane successive (ii) OM trascorrerà almeno un giorno infrasettimanale con il padre (tendenzialmente quello di lavoro in smart/remote working), mentre il resto dei giorni infrasettimanali rimarrà con la madre. In ogni caso, il padre avrà diritto di vedere personalmente il figlio anche negli altri giorni della settimana, previa condivisione di tale volere con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi e non di quest'ultima; (iii) OM trascorrerà i fine settimana alternati tra i due genitori, dal venerdì sera (secondo l'orario che gli stessi concorderanno di volta in volta o, in caso di disaccordo, dalle h. 20:00) sino al lunedì mattina, giorno in cui il genitore che ha passato la con il figlio provvederà ad accompagnarlo a scuola, Per_2 salvo impossibilità per malattia o altre ragioni;
(iv) OM trascorrerà le vacanze Natalizie, quelle Pasquali e comunque i giorni di festa secondo un unico calendario, ossia quello che consentirà a entrambi i genitori, in base al principio dell'alternanza, di passare con il figlio le giornate delle festività principali una volta con uno, una volta con l'altro genitore. In particolare, questo il calendario delle festività da osservare in caso di disaccordo tra i genitori: (1° Per_3
Novembre 2025) - Padre;
OG (1° Novembre 2026) - Madre;
e così per gli anni a venire;
(7 dicembre 2025) – Madre;
(7 dicembre 2026) – Padre;
e così per Persona_4 Persona_4 gli anni a venire;
(8 dicembre 2025) – Padre;
(8 Persona_5 Persona_5 dicembre 2026) - Madre;
e così per gli anni a venire;
Natale (25 Dicembre 2025) - Padre;
Natale (25 Dicembre 2026) - Madre;
- e così per gli anni a venire;
SA EF (26 Dicembre 2025) - Madre;
SA EF (26 Dicembre 2026) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Ultimo dell'anno (31 Dicembre 2025) – Madre;
- Ultimo dell'anno (31 Dicembre 2026) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Capodanno (1° Gennaio 2026) - Padre;
Capodanno (1° Gennaio 2027) - Madre;
e così per gli anni a venire;
FA (6 Gennaio 2026) - Madre;
FA (6 Gennaio 2027) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Pasqua (5 Aprile 2026) - Padre;
Pasqua (28 Marzo 2027) - Madre;
e così per gli anni a venire;
TA (6 Aprile 2026) - Madre;
TA (29 marzo 2027) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Liberazione (25 Aprile 2026) – Padre;
Liberazione (25 Aprile 2027) - Madre;
e così per gli anni a venire;
Festa dei lavoratori (1° Maggio 2026) - Madre;
Festa dei lavoratori (1° Maggio 2027) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Festa della Repubblica (2 Giugno 2026) – Padre;
Festa della Repubblica (2 Giugno 2027) - Madre;
e così per gli anni a venire;
Ferragosto (15 agosto 2026) - Madre;
Ferragosto (15 agosto 2027) – Padre;
(v) Nel periodo delle vacanze estive, e compatibilmente con il periodo di ferie concesso a ciascun genitore, OM trascorrerà almeno due settimane continuative con la madre e almeno due settimane continuative con il padre, in modo tale che entrambi possano passare lo stesso numero di giorni con il figlio. A tal fine, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente via e-mail o whatsapp la/e località di vacanze e dove alloggerà il minore durante le ferie. Detta previsione, vale peraltro in via generale tutte le volte in cui OM dovrà passare dei periodi di vacanza (in Italia o all'estero), dei ponti, dei week end o delle gite “fuori porta”, nonché, più in generale, fare dei viaggi con l'uno o con l'altro genitore. In più, per quanto riguarda, nello specifico, le vacanze e i viaggi all'estero con uno soltanto dei genitori, questi dovranno sempre essere preventivamente concordate con l'altro genitore, almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età di OM. In difetto, l'espatrio del minore non sarà possibile. III. Mantenimento del figlio, contributo spese casa, mutuo, spese scolastiche e ripartizione altre spese
III.a) Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, corrisponderà la Parte_2 somma mensile concordata di Euro 800,00, da intendersi quale importo omnia destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie della vita di OM, finché questi non sarà economicamente autosufficiente. Detta somma sarà versata mensilmente in via anticipata entro il giorno 27 del mese antecedente a quello di riferimento, con una tolleranza di ritardo di massimo 3 (tre) giorni (pertanto sino al 30 del mese) sul c/c IBAN n. [...] intestato a ed acceso presso la filiale di di IA (MB), Parte_1 Controparte_1
Viale dei Mille n. 2.
III.b) Il sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di contributo “spese casa”, anche Parte_2
l'importo forfetario concordato di Euro 250,00, finché OM non sarà economicamente autosufficiente. Detta somma, al pari del contributo per il mantenimento, sarà versata in via anticipata entro il giorno 27 del mese antecedente a quello di riferimento, con una tolleranza di ritardo di massimo 3 (tre) giorni (pertanto sino al 30 del mese) sul c/c IBAN n. [...], intestato a ed acceso presso la filiale di Parte_1 di IA (MB), Viale dei Mille n. 2. Controparte_1
III.c) Il sig. si farà carico, altresì: Parte_2
- del pagamento integrale della rata mensile (Euro 103,06) del prestito finalizzato stipulato CP_2 dalla sig.ra per l'acquisto del depuratore d'acqua casalingo, sino a totale Parte_1 estinzione del finanziamento. Il pagamento sarà eseguito previo versamento mensile della somma corrispondente alla rata del finanziamento (Euro 103,06) sul c/c n. 1000/00001090, acceso presso la filiale della di IA (MB), via Bainsizza n. 4/b; Controparte_3
- della quota annuale di Euro 260,00 prevista per l'iscrizione di OM alla scuola calcio Virtus di Bovisio Masciago (MB) per l'anno 2025/2026.
III.d) Per quanto riguarda, invece:
- le spese/rate condominiali ordinarie e le utenze (luce e gas) legate alla casa coniugale, come concordato tra i coniugi rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra , la quale, Parte_1 nella sua qualità di assegnataria dell'abitazione, dovrà provvedere al loro pagamento entro le rispettive scadenze, al pari dei costi per il controllo e per la manutenzione ordinaria ed annuale della caldaia, del costo annuale per la manutenzione e sostituzione filtri del depuratore d'acqua casalingo acquistato con il finanziamento e al pagamento della TARI (tassa rifiuti) e delle tasse legate CP_2 all'abitazione;
- le spese condominiali di natura straordinaria, come concordato, rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- del pari, come concordato tra i coniugi, anche le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure dall'assicurazione privata di uno dei due coniugi (in questo caso solo se attivata e non riconosciuta la relativa spesa per intero), di cui il figlio OM dovesse aver bisogno, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- quanto alle spese straordinarie (c.d. extra assegno), salvo diversi accordi tra le parti saranno divise tra i genitori al 50% e dovranno essere sempre documentate.
III.e) La rata mensile di Euro 613,59 relativa al mutuo fondiario cointestato (n. 0D30061883703) stipulato dai coniugi in data 14 gennaio 2013, sarà pagata da entrambi i coniugi nella misura del 50% (Euro 306,80) ciascuno sino a totale estinzione del mutuo, unitamente al 50% (Euro 14,60) del premio mensile previsto per la polizza casa, pari ad Euro 29,13. In ragione di ciò, i sig.ri
[...]
e verseranno, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di Euro Parte_1 Parte_2
321,40 (Euro 306,80 + Euro 14,60) sul conto c/c n. 1000/00001090, acceso presso la filiale della di IA (MB), via Bainsizza n. 4/b, così da coprire integralmente Controparte_3 tanto la rata mensile del mutuo quanto quella del premio polizza sino a totale estinzione del mutuo;
III.f) Come concordato tra i coniugi, per gli anni scolastici 2025/2026 (seconda media) e 2026/2027 (terza media), OM continuerà a frequentare l'Istituto privato AT MA (C.F. n.
) - Scuola secondaria di Primo grado, con sede a Cesano Maderno (MB) - C.A.P. 20811 P.IVA_2
– alla via S. Carlo n. 20. A tal proposito, i genitori danno atto che per l'anno scolastico 2024/2025 (prima media) il padre, di comune accordo con la madre, si è fatto carico di tutte le spese necessarie per la frequentazione del figlio al primo anno di scuola, pari ad Euro 6.862,00. Per quanto riguarda, invece, gli anni scolastici 2025/2026 (seconda media) e 2026/2027 (terza media), il padre, come concordato, si farà carico del pagamento delle seguenti somme:
- quota iscrizione Euro 400,00
- della quota libri Euro 400,00
- retta annuale (€ 405,00 x 10 mesi) Euro 4.050,00
- gita inizio anno (4 gg. ad ottobre) Euro 500,00
- navetta/transfer per il ritorno da scuola Euro 650,00
- n. 2 laboratori pomeridiani Euro 600,00
- mensa scuola max per 3 gg. alla settimana 3 Euro 700,00
- varie ed eventuali (gite in giornata, ecc.) Euro 200,00
E così per totali Euro 7.500,00.
I genitori danno atto che il padre ha già provveduto al pagamento integrale: ì) della quota di iscrizione relativa all'anno scolastico 2025/2026, pari ad € 385,00 quindi in misura inferiore a quanto concordato;
ii) della quota libri pari ad € 132,50 quindi in misura inferiore a quanto concordato. Per l'effetto, con riferimento all'anno scolastico 2025/2026, rimangono ancora da versare € 6.982,50. Unicamente per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 il padre si farà carico anche del costo della mensa scolastica, per massimo tre giorni alla settimana, ma non anche per gli anni scolastici a venire dopo la scuola secondaria.
Detti importi, come concordato tra i coniugi, saranno versati sul conto corrente n. 1000/00001090, acceso presso la filiale Di IA (MB), via Bainsizza n. 4/b, sul quale è Controparte_3 stato autorizzato l'addebito in c/c delle disposizioni SEPA CORE in favore della “Provincia d'Italia F.M.S. – Scuola secondaria di 1° FR MA – Via San Carlo, 20 – 20811 Cesano Maderno”.
III.g) Tutte le altre spese ancillari alla vita scolastica di OM che non rientrano nell'assegno di mantenimento (come, ad esempio, il costo di uno strumento musicale o l'iscrizione al pre o post scuola) dovranno, invece, essere preventivamente concordate tra i genitori. Resta fermo, in ogni caso, che queste saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
III.h) Infine, il costo e le spese dei periodi di vacanza (in Italia o all'estero), dei week end, dei ponti e delle gite “fuori porta”, nonché, più in generale, dei viaggi con il padre o con la madre, rimarranno interamente a carico del genitore con cui OM trascorrerà detti periodi, senza possibilità di ripeterli nei confronti dell'altro.
III.i) I coniugi si dichiarano entrambi indipendenti economicamente.
III.l) I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale intercorso tra loro con reciproca soddisfazione e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
che hanno contratto matrimonio in Milano il 14/07/2011
[...]
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Faverio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Nadia Rolandi e l'Avv. Ilaria Franciosa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (anno 2011 atto n. 412 reg. parte II serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato il [...] cittadinanza italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: I. Cessazione della convivenza coniugale, responsabilità genitoriale, affido condiviso e assegnazione della casa familiare I.a) I coniugi vivranno separati con obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al figlio di crescere con equilibrio, affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti sia dell'uno che dell'altro genitore. I.b) OM sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per tutte le “decisioni di maggior interesse”, ossia quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, che saranno prese dai genitori di comune accordo, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, oltre che delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del figlio. I.c) Per quanto riguarda, invece, le "questioni di ordinaria amministrazione" (per tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le decisioni che quotidianamente vengono assunte nell'interesse dei figli, come le comunicazioni e i colloqui con la scuola, gli acquisti di abbigliamento ordinario, le scelte alimentari, il tempo libero), i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente quando il figlio sarà con loro, avendo però sempre cura, in un clima di collaborazione reciproca, di comunicare all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione e i suoi bisogni;
I.d) I genitori dovranno, altresì, garantire e preservare il diritto di OM di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché di frequentare e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I.e) L'affido sarà condiviso, sebbene con collocamento prevalente presso la madre (c.d. “genitore collocatario”), alla quale sarà quindi assegnata l'abitazione familiare, sita nella città di IA P.IVA_ (MB) - C.A.P. - Piazza della Repubblica n. 5, unitamente a tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze. Detta abitazione, salvo successivo e diverso accordo, costituirà l'indirizzo di riferimento in cui il padre potrà prelevare e riaccompagnare OM. I.f) OM avrà come abitazione principale quella familiare, ove manterrà la propria residenza. Ogni eventuale e successivo trasferimento di residenza del figlio dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
II Frequentazione con il figlio minore, giorni di festa e vacanze
II.a) I genitori concorderanno di volta in volta i giorni della settimana, lavorativi e festivi, nonché i week end, i ponti, i giorni di ferie/vacanze che OM passerà con ciascun di loro, il tutto fermi gli obblighi di reciproco rispetto e serena comunicazione.
II.b) I genitori concorderanno di volta in volta, a seconda dei loro impegni, necessità e disponibilità, anche lavorative, chi dovrà accompagnare OM o recarsi a prenderlo a scuola, dai nonni o eventualmente anche dagli zii, in palestra o presso i centri sportivi, all'oratorio, dal medico o comunque presso eventuali strutture sanitarie per visite, analisi o controlli medici, alle feste o in ogni altro luogo in cui il figlio dovesse trovarsi o farsi trovare per qualsiasi ragione, scolastica e non.
II.c) In ipotesi di eventuale disaccordo, i genitori si atterranno alle condizioni meglio specificate nel seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere di ciascuno di loro alla frequentazione con il figlio OM. In particolare: (i) nel caso in cui alla mattina sia necessario accompagnare OM a scuola o da qualsiasi altra parte, con carattere di continuità per ragioni di frequentazione e/o partecipazione, i coniugi osserveranno il seguente calendario, a settimane alternate: - prima settimana: lunedì, mercoledì e venerdì (madre); martedì e giovedì (padre); - settimana successiva: lunedì, mercoledì e venerdì (padre); martedì e giovedì (madre). E così via a seguire secondo il principio dell'alternanza per le settimane successive (ii) OM trascorrerà almeno un giorno infrasettimanale con il padre (tendenzialmente quello di lavoro in smart/remote working), mentre il resto dei giorni infrasettimanali rimarrà con la madre. In ogni caso, il padre avrà diritto di vedere personalmente il figlio anche negli altri giorni della settimana, previa condivisione di tale volere con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi e non di quest'ultima; (iii) OM trascorrerà i fine settimana alternati tra i due genitori, dal venerdì sera (secondo l'orario che gli stessi concorderanno di volta in volta o, in caso di disaccordo, dalle h. 20:00) sino al lunedì mattina, giorno in cui il genitore che ha passato la con il figlio provvederà ad accompagnarlo a scuola, Per_2 salvo impossibilità per malattia o altre ragioni;
(iv) OM trascorrerà le vacanze Natalizie, quelle Pasquali e comunque i giorni di festa secondo un unico calendario, ossia quello che consentirà a entrambi i genitori, in base al principio dell'alternanza, di passare con il figlio le giornate delle festività principali una volta con uno, una volta con l'altro genitore. In particolare, questo il calendario delle festività da osservare in caso di disaccordo tra i genitori: (1° Per_3
Novembre 2025) - Padre;
OG (1° Novembre 2026) - Madre;
e così per gli anni a venire;
(7 dicembre 2025) – Madre;
(7 dicembre 2026) – Padre;
e così per Persona_4 Persona_4 gli anni a venire;
(8 dicembre 2025) – Padre;
(8 Persona_5 Persona_5 dicembre 2026) - Madre;
e così per gli anni a venire;
Natale (25 Dicembre 2025) - Padre;
Natale (25 Dicembre 2026) - Madre;
- e così per gli anni a venire;
SA EF (26 Dicembre 2025) - Madre;
SA EF (26 Dicembre 2026) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Ultimo dell'anno (31 Dicembre 2025) – Madre;
- Ultimo dell'anno (31 Dicembre 2026) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Capodanno (1° Gennaio 2026) - Padre;
Capodanno (1° Gennaio 2027) - Madre;
e così per gli anni a venire;
FA (6 Gennaio 2026) - Madre;
FA (6 Gennaio 2027) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Pasqua (5 Aprile 2026) - Padre;
Pasqua (28 Marzo 2027) - Madre;
e così per gli anni a venire;
TA (6 Aprile 2026) - Madre;
TA (29 marzo 2027) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Liberazione (25 Aprile 2026) – Padre;
Liberazione (25 Aprile 2027) - Madre;
e così per gli anni a venire;
Festa dei lavoratori (1° Maggio 2026) - Madre;
Festa dei lavoratori (1° Maggio 2027) - Padre;
e così per gli anni a venire;
Festa della Repubblica (2 Giugno 2026) – Padre;
Festa della Repubblica (2 Giugno 2027) - Madre;
e così per gli anni a venire;
Ferragosto (15 agosto 2026) - Madre;
Ferragosto (15 agosto 2027) – Padre;
(v) Nel periodo delle vacanze estive, e compatibilmente con il periodo di ferie concesso a ciascun genitore, OM trascorrerà almeno due settimane continuative con la madre e almeno due settimane continuative con il padre, in modo tale che entrambi possano passare lo stesso numero di giorni con il figlio. A tal fine, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente via e-mail o whatsapp la/e località di vacanze e dove alloggerà il minore durante le ferie. Detta previsione, vale peraltro in via generale tutte le volte in cui OM dovrà passare dei periodi di vacanza (in Italia o all'estero), dei ponti, dei week end o delle gite “fuori porta”, nonché, più in generale, fare dei viaggi con l'uno o con l'altro genitore. In più, per quanto riguarda, nello specifico, le vacanze e i viaggi all'estero con uno soltanto dei genitori, questi dovranno sempre essere preventivamente concordate con l'altro genitore, almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età di OM. In difetto, l'espatrio del minore non sarà possibile. III. Mantenimento del figlio, contributo spese casa, mutuo, spese scolastiche e ripartizione altre spese
III.a) Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, corrisponderà la Parte_2 somma mensile concordata di Euro 800,00, da intendersi quale importo omnia destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie della vita di OM, finché questi non sarà economicamente autosufficiente. Detta somma sarà versata mensilmente in via anticipata entro il giorno 27 del mese antecedente a quello di riferimento, con una tolleranza di ritardo di massimo 3 (tre) giorni (pertanto sino al 30 del mese) sul c/c IBAN n. [...] intestato a ed acceso presso la filiale di di IA (MB), Parte_1 Controparte_1
Viale dei Mille n. 2.
III.b) Il sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di contributo “spese casa”, anche Parte_2
l'importo forfetario concordato di Euro 250,00, finché OM non sarà economicamente autosufficiente. Detta somma, al pari del contributo per il mantenimento, sarà versata in via anticipata entro il giorno 27 del mese antecedente a quello di riferimento, con una tolleranza di ritardo di massimo 3 (tre) giorni (pertanto sino al 30 del mese) sul c/c IBAN n. [...], intestato a ed acceso presso la filiale di Parte_1 di IA (MB), Viale dei Mille n. 2. Controparte_1
III.c) Il sig. si farà carico, altresì: Parte_2
- del pagamento integrale della rata mensile (Euro 103,06) del prestito finalizzato stipulato CP_2 dalla sig.ra per l'acquisto del depuratore d'acqua casalingo, sino a totale Parte_1 estinzione del finanziamento. Il pagamento sarà eseguito previo versamento mensile della somma corrispondente alla rata del finanziamento (Euro 103,06) sul c/c n. 1000/00001090, acceso presso la filiale della di IA (MB), via Bainsizza n. 4/b; Controparte_3
- della quota annuale di Euro 260,00 prevista per l'iscrizione di OM alla scuola calcio Virtus di Bovisio Masciago (MB) per l'anno 2025/2026.
III.d) Per quanto riguarda, invece:
- le spese/rate condominiali ordinarie e le utenze (luce e gas) legate alla casa coniugale, come concordato tra i coniugi rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra , la quale, Parte_1 nella sua qualità di assegnataria dell'abitazione, dovrà provvedere al loro pagamento entro le rispettive scadenze, al pari dei costi per il controllo e per la manutenzione ordinaria ed annuale della caldaia, del costo annuale per la manutenzione e sostituzione filtri del depuratore d'acqua casalingo acquistato con il finanziamento e al pagamento della TARI (tassa rifiuti) e delle tasse legate CP_2 all'abitazione;
- le spese condominiali di natura straordinaria, come concordato, rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- del pari, come concordato tra i coniugi, anche le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure dall'assicurazione privata di uno dei due coniugi (in questo caso solo se attivata e non riconosciuta la relativa spesa per intero), di cui il figlio OM dovesse aver bisogno, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- quanto alle spese straordinarie (c.d. extra assegno), salvo diversi accordi tra le parti saranno divise tra i genitori al 50% e dovranno essere sempre documentate.
III.e) La rata mensile di Euro 613,59 relativa al mutuo fondiario cointestato (n. 0D30061883703) stipulato dai coniugi in data 14 gennaio 2013, sarà pagata da entrambi i coniugi nella misura del 50% (Euro 306,80) ciascuno sino a totale estinzione del mutuo, unitamente al 50% (Euro 14,60) del premio mensile previsto per la polizza casa, pari ad Euro 29,13. In ragione di ciò, i sig.ri
[...]
e verseranno, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di Euro Parte_1 Parte_2
321,40 (Euro 306,80 + Euro 14,60) sul conto c/c n. 1000/00001090, acceso presso la filiale della di IA (MB), via Bainsizza n. 4/b, così da coprire integralmente Controparte_3 tanto la rata mensile del mutuo quanto quella del premio polizza sino a totale estinzione del mutuo;
III.f) Come concordato tra i coniugi, per gli anni scolastici 2025/2026 (seconda media) e 2026/2027 (terza media), OM continuerà a frequentare l'Istituto privato AT MA (C.F. n.
) - Scuola secondaria di Primo grado, con sede a Cesano Maderno (MB) - C.A.P. 20811 P.IVA_2
– alla via S. Carlo n. 20. A tal proposito, i genitori danno atto che per l'anno scolastico 2024/2025 (prima media) il padre, di comune accordo con la madre, si è fatto carico di tutte le spese necessarie per la frequentazione del figlio al primo anno di scuola, pari ad Euro 6.862,00. Per quanto riguarda, invece, gli anni scolastici 2025/2026 (seconda media) e 2026/2027 (terza media), il padre, come concordato, si farà carico del pagamento delle seguenti somme:
- quota iscrizione Euro 400,00
- della quota libri Euro 400,00
- retta annuale (€ 405,00 x 10 mesi) Euro 4.050,00
- gita inizio anno (4 gg. ad ottobre) Euro 500,00
- navetta/transfer per il ritorno da scuola Euro 650,00
- n. 2 laboratori pomeridiani Euro 600,00
- mensa scuola max per 3 gg. alla settimana 3 Euro 700,00
- varie ed eventuali (gite in giornata, ecc.) Euro 200,00
E così per totali Euro 7.500,00.
I genitori danno atto che il padre ha già provveduto al pagamento integrale: ì) della quota di iscrizione relativa all'anno scolastico 2025/2026, pari ad € 385,00 quindi in misura inferiore a quanto concordato;
ii) della quota libri pari ad € 132,50 quindi in misura inferiore a quanto concordato. Per l'effetto, con riferimento all'anno scolastico 2025/2026, rimangono ancora da versare € 6.982,50. Unicamente per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 il padre si farà carico anche del costo della mensa scolastica, per massimo tre giorni alla settimana, ma non anche per gli anni scolastici a venire dopo la scuola secondaria.
Detti importi, come concordato tra i coniugi, saranno versati sul conto corrente n. 1000/00001090, acceso presso la filiale Di IA (MB), via Bainsizza n. 4/b, sul quale è Controparte_3 stato autorizzato l'addebito in c/c delle disposizioni SEPA CORE in favore della “Provincia d'Italia F.M.S. – Scuola secondaria di 1° FR MA – Via San Carlo, 20 – 20811 Cesano Maderno”.
III.g) Tutte le altre spese ancillari alla vita scolastica di OM che non rientrano nell'assegno di mantenimento (come, ad esempio, il costo di uno strumento musicale o l'iscrizione al pre o post scuola) dovranno, invece, essere preventivamente concordate tra i genitori. Resta fermo, in ogni caso, che queste saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
III.h) Infine, il costo e le spese dei periodi di vacanza (in Italia o all'estero), dei week end, dei ponti e delle gite “fuori porta”, nonché, più in generale, dei viaggi con il padre o con la madre, rimarranno interamente a carico del genitore con cui OM trascorrerà detti periodi, senza possibilità di ripeterli nei confronti dell'altro.
III.i) I coniugi si dichiarano entrambi indipendenti economicamente.
III.l) I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale intercorso tra loro con reciproca soddisfazione e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
che hanno contratto matrimonio in Milano il 14/07/2011
[...]
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato