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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/09/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2806 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
16.9.25, vertente
TRA
e, per essa, quale mandataria, in Parte_1 Parte_2
persona della procuratrice speciale dott.ssa , rappresentata e difesa Parte_3 dall'avv. Roberto Pietro Sidoti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Trotta;
CP_1
APPELLATO
Oggetto: contratti bancari;
appello a sentenza n. 113/2024 del giudice di pace di San Marco
Argentano.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto n. 26/2023 emesso dal giudice di pace di CP_1
San Marco Argentano in data 21.3.23, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.469,17, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di
[...]
quale mandataria di che ha dedotto di essere Parte_2 Parte_1
cessionaria del credito riveniente da contratto di finanziamento n. 10051004389150 stipulato dal con ND AN s.p.a. in data 3.1.2012. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace di San Marco Argentano, ritenendo carente la prova della inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione, ha accolto la spiegata opposizione annullando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dall'odierno appellato.
pagina 1 di 4 Avverso tale decisione propone appello per il tramite della Parte_1
mandataria.
L'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice ritenuto erroneamente che si fosse in presenza di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., nonché per la omessa considerazione della documentazione versata in atti, dimostrativa della titolarità del credito.
Chiede pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
resiste al gravame eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi CP_1 dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto con conferma integrale dell'appellata sentenza.
L'appello merita accoglimento.
Va detto innanzitutto che, riguardo alla legittimazione sostanziale della ricorrente per ingiunzione, l'odierno appellato ha svolto difese contraddittorie, atteso che, da un lato, ha revocato in dubbio la cessione del credito, ma, dall'altro, invocando l'accordo transattivo intervenuto con , ha riconosciuto quest'ultima come titolare del credito medesimo. Pt_1
In ogni caso, la documentazione in atti fornisce riscontro della titolarità del credito azionato in monitorio in capo alla odierna appellante.
Incontestata la vicenda relativa al conferimento del ramo d'azienda di a CP_2 Parte_1
, l'esistenza del contratto di cessione intercorso tra ND AN e ,
[...] CP_2
stipulato in data 18.6.15, è riscontrata in via documentale.
L'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione può ritenersi provata sulla scorta della dichiarazione proveniente dalla cedente ND AN, datata 25.6.15, che rappresenta
“elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (cfr. Cass. 10200/21).
Nello stesso senso milita il possesso da parte della odierna appellante dei documenti probatori del credito;
documenti che il cedente è tenuto a consegnare al cessionario ai sensi dell'art. 1262 c.c.
Occorre dunque procedere all'esame delle ulteriori contestazioni fondanti l'opposizione.
Al riguardo, va detto innanzitutto che si profila irrilevante la dedotta omessa notificazione della cessione, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie traslativa. Infatti, il perfezionamento del contratto di cessione di credito consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, mentre la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente pagina 2 di 4 effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (cfr., tra le altre, Cass. 4713/19); ipotesi la cui ricorrenza nel caso di specie neanche è stata allegata.
Parimenti irrilevante risulta la dedotta mancata preventiva costituzione in mora.
Quanto all'invocato accordo transattivo, non è dato ritenere che esso abbia avuto ad oggetto il credito in questione.
Nella documentazione in atti, compreso l'ordine di bonifico effettuato dal in esecuzione CP_1 dell'accordo, la posizione cui afferisce l'accordo medesimo è identificata con un numero
( ) diverso da quello che contraddistingue il rapporto che ha dato origine al PartitaIVA_1
credito dedotto in monitorio (10051004389150). Inoltre, dalla dichiarazione di di Pt_1
accettazione della proposta transattiva si ricava che la transazione ha riguardato un rapporto per il quale era maturato un debito di € 9.164,39 e, dunque, di ben maggiore consistenza rispetto a quello di cui si discute in questa sede.
Infondata è la contestazione concernente gli interessi di mora.
Al riguardo, non può essere infatti utilmente invocata la sospensione del decorso degli interessi prevista dall'art. 9, comma 3-quater, L. n. 3/12, atteso che essa vale “ai soli effetti del concorso” ed ha dunque unicamente una portata interna alla procedura (nella specie definita con decreto di diniego della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, confermato dalla S.C. con ordinanza n. 28013/22 del 3.6/26.9.22), non operando nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura medesima, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare (arg. ex Cass. n. 30905/23
e n. 11983/20 in relazione all'art. 55 l.fall.).
Va disattesa anche l'eccezione formulata nella memoria datata 2.10.23.
Infatti, l'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. del soggetto incaricato della riscossione di crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non è causa d'invalidità del mandato negoziale conferito a tale soggetto e degli atti (anche processuali) compiuti in esecuzione di tale mandato quale servicer, ai sensi della l. 130/1999 sulle cartolarizzazioni (cfr. Cass. 7243/24).
Generica è l'affermazione della eccedenza del taeg in concreto applicato rispetto a quello indicato in contratto, perchè non supportata neanche dalla segnalazione di un qualche indice di concreto riscontro.
Non si ravvisa, infine, l'esistenza di clausole vessatorie la cui applicazione abbia in concreto inciso sull'esistenza ovvero sull'entità del credito azionato, nulla avendo al riguardo dedotto l'odierno appellato.
pagina 3 di 4 Pertanto, provato dalla odierna appellante il titolo della pretesa, in difetto di prova (della quale era gravato l'opponente, secondo i consolidati principi che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale) di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, il credito azionato deve ritenersi accertato.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. 26/2023 emesso dal giudice di CP_1
pace di San Marco Argentano in data 21.3.23, che dichiara esecutivo;
- condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla opposta- CP_1 appellante, che liquida in € 632,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, relativamente al primo grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.276.00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, relativamente al secondo grado.
Cosenza, 20.9.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2806 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
16.9.25, vertente
TRA
e, per essa, quale mandataria, in Parte_1 Parte_2
persona della procuratrice speciale dott.ssa , rappresentata e difesa Parte_3 dall'avv. Roberto Pietro Sidoti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Trotta;
CP_1
APPELLATO
Oggetto: contratti bancari;
appello a sentenza n. 113/2024 del giudice di pace di San Marco
Argentano.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto n. 26/2023 emesso dal giudice di pace di CP_1
San Marco Argentano in data 21.3.23, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.469,17, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di
[...]
quale mandataria di che ha dedotto di essere Parte_2 Parte_1
cessionaria del credito riveniente da contratto di finanziamento n. 10051004389150 stipulato dal con ND AN s.p.a. in data 3.1.2012. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace di San Marco Argentano, ritenendo carente la prova della inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione, ha accolto la spiegata opposizione annullando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dall'odierno appellato.
pagina 1 di 4 Avverso tale decisione propone appello per il tramite della Parte_1
mandataria.
L'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice ritenuto erroneamente che si fosse in presenza di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., nonché per la omessa considerazione della documentazione versata in atti, dimostrativa della titolarità del credito.
Chiede pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
resiste al gravame eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi CP_1 dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto con conferma integrale dell'appellata sentenza.
L'appello merita accoglimento.
Va detto innanzitutto che, riguardo alla legittimazione sostanziale della ricorrente per ingiunzione, l'odierno appellato ha svolto difese contraddittorie, atteso che, da un lato, ha revocato in dubbio la cessione del credito, ma, dall'altro, invocando l'accordo transattivo intervenuto con , ha riconosciuto quest'ultima come titolare del credito medesimo. Pt_1
In ogni caso, la documentazione in atti fornisce riscontro della titolarità del credito azionato in monitorio in capo alla odierna appellante.
Incontestata la vicenda relativa al conferimento del ramo d'azienda di a CP_2 Parte_1
, l'esistenza del contratto di cessione intercorso tra ND AN e ,
[...] CP_2
stipulato in data 18.6.15, è riscontrata in via documentale.
L'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione può ritenersi provata sulla scorta della dichiarazione proveniente dalla cedente ND AN, datata 25.6.15, che rappresenta
“elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (cfr. Cass. 10200/21).
Nello stesso senso milita il possesso da parte della odierna appellante dei documenti probatori del credito;
documenti che il cedente è tenuto a consegnare al cessionario ai sensi dell'art. 1262 c.c.
Occorre dunque procedere all'esame delle ulteriori contestazioni fondanti l'opposizione.
Al riguardo, va detto innanzitutto che si profila irrilevante la dedotta omessa notificazione della cessione, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie traslativa. Infatti, il perfezionamento del contratto di cessione di credito consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, mentre la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente pagina 2 di 4 effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (cfr., tra le altre, Cass. 4713/19); ipotesi la cui ricorrenza nel caso di specie neanche è stata allegata.
Parimenti irrilevante risulta la dedotta mancata preventiva costituzione in mora.
Quanto all'invocato accordo transattivo, non è dato ritenere che esso abbia avuto ad oggetto il credito in questione.
Nella documentazione in atti, compreso l'ordine di bonifico effettuato dal in esecuzione CP_1 dell'accordo, la posizione cui afferisce l'accordo medesimo è identificata con un numero
( ) diverso da quello che contraddistingue il rapporto che ha dato origine al PartitaIVA_1
credito dedotto in monitorio (10051004389150). Inoltre, dalla dichiarazione di di Pt_1
accettazione della proposta transattiva si ricava che la transazione ha riguardato un rapporto per il quale era maturato un debito di € 9.164,39 e, dunque, di ben maggiore consistenza rispetto a quello di cui si discute in questa sede.
Infondata è la contestazione concernente gli interessi di mora.
Al riguardo, non può essere infatti utilmente invocata la sospensione del decorso degli interessi prevista dall'art. 9, comma 3-quater, L. n. 3/12, atteso che essa vale “ai soli effetti del concorso” ed ha dunque unicamente una portata interna alla procedura (nella specie definita con decreto di diniego della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, confermato dalla S.C. con ordinanza n. 28013/22 del 3.6/26.9.22), non operando nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura medesima, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare (arg. ex Cass. n. 30905/23
e n. 11983/20 in relazione all'art. 55 l.fall.).
Va disattesa anche l'eccezione formulata nella memoria datata 2.10.23.
Infatti, l'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. del soggetto incaricato della riscossione di crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non è causa d'invalidità del mandato negoziale conferito a tale soggetto e degli atti (anche processuali) compiuti in esecuzione di tale mandato quale servicer, ai sensi della l. 130/1999 sulle cartolarizzazioni (cfr. Cass. 7243/24).
Generica è l'affermazione della eccedenza del taeg in concreto applicato rispetto a quello indicato in contratto, perchè non supportata neanche dalla segnalazione di un qualche indice di concreto riscontro.
Non si ravvisa, infine, l'esistenza di clausole vessatorie la cui applicazione abbia in concreto inciso sull'esistenza ovvero sull'entità del credito azionato, nulla avendo al riguardo dedotto l'odierno appellato.
pagina 3 di 4 Pertanto, provato dalla odierna appellante il titolo della pretesa, in difetto di prova (della quale era gravato l'opponente, secondo i consolidati principi che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale) di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, il credito azionato deve ritenersi accertato.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. 26/2023 emesso dal giudice di CP_1
pace di San Marco Argentano in data 21.3.23, che dichiara esecutivo;
- condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla opposta- CP_1 appellante, che liquida in € 632,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, relativamente al primo grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.276.00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, relativamente al secondo grado.
Cosenza, 20.9.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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