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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
19.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 3352/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Rabuazzo del Foro di Catania
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
e P.IVA: ), in persona del Presidente legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo
Nucciarone
E
(C.F. e P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_4 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Sanzone del
Foro di Ragusa
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la (in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore) proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 901869 37 notificata a mezzo PEC., in data 12.12.2022, dall' Controparte_3
, fondata su carichi contributivi relativi agli anni 2009, 2012, 2013,
[...] CP_1
2014, 2018, 2019 e 2020, portati dalla cartella esattoriale n. 293 2010 00507565 81 000 e da n. 11 avvisi di addebito (nn. 59320130008160804000, 59320140004561578000,
59320140006152686000, 59320180006459518000, 59320180006459619000,
59320180008414033000, 59320190000336760000, 59320190001576791000,
1 59320190006991823000, 59320190011847332000, 59320210000633215000), oltre somme aggiuntive e compensi della riscossione, per complessivi € 359.873,06.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente eccepiva: - la nullità degli avvisi di addebito nonché della cartella di pagamento e dei ruoli in essi incorporati, quali atti presupposti di riscossione dell'intimazione di pagamento impugnata, per l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della loro notificazione, per la palese violazione dell'art. 30 del
D.L. 78/2010 e dell'art. 25 Dpr n. 602/73; - la nullità ed inesigibilità della pretesa creditizia impugnata, portata dagli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, il cui pagamento era stato richiesto con l'intimazione di pagamento impugnata, atteso il decorso dei termini di prescrizione estintivo quinquennale previsto dall'art. 3 commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995 n. 335, in termini di contributi, somme aggiuntive, interessi ed oneri di riscossione altresì addebitati, in quanto somme relative agli anni 2009, 2012, 2013 e 2014.
Tutto ciò premesso, la ricorrente, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento opposta nonché degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento ivi incorporati, chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di “dichiarare la nullità degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento opposti, nonché dell'intimazione di pagamento che li incorpora, quale loro atto derivato: - per l'inesistenza e/o la radicale nullità della notificazione degli avvisi di addebito nonché della cartella di pagamento, quali atti presupposti di riscossione dell'intimazione di pagamento opposta, in violazione rispettivamente dell'art. 30 del D.L. 78/2010 e dell'art. 25 Dpr n. 602/73; - per l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del diritto a riscuotere il credito previdenziale, in termini di contributi intimati, sanzioni, interessi ed oneri della riscossione per gli anni 2009, 2012,
2013 e 2014.”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' (in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore), il quale contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che la cartella esattoriale e gli 11 avvisi di addebito, aventi ad oggetto la contribuzione IVS dovuta dal ricorrente alla Gestione con dipendenti, erano stati tutti regolarmente e ritualmente Pt_2
notificati, come da schema e documentazione allegati alla memoria di costituzione e, dunque,
i crediti portati dalla cartella esattoriale e dagli avvisi di addebito in questione (titoli esecutivi irretrattabili), avverso i quali non era stata proposta opposizione nel termine di legge, non consentivano nel presente giudizio contestazioni attinenti al merito della pretesa contributiva che avrebbero dovuto essere proposte con l'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. n.46/99 da spiegarsi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica;
- che l'inutile spirare del
2 termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, infatti, rendeva l'opposizione di “merito” irrimediabilmente tardiva ed inammissibile con conseguente preclusione all'esame di ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva ed automatica formazione di un titolo esecutivo definitivo ed irretrattabile;
- che l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli in contestazione, sollevata da controparte relativamente alla cartella esattoriale n.293
2010 00507565 81 000 ed ai tre avvisi di addebito n.593 2013 00081608 04 000, n.593 2014
00045615 78 000 e n.593 2014 00061526 86 000, afferiva all'attività esclusiva dell'Agente della Riscossione, evidenziando che, in ogni caso, che alcuna responsabilità poteva essere imputata all' per attività successive all'iscrizione a ruolo del credito che esulavano CP_1 dalla propria competenza e legittimazione ed alcun pregiudizio poteva derivare all' per CP_1
fatti inerenti tali attività; - che dalle procedure informatiche dell'Istituto risultavano eseguiti dalla Società ricorrente diversi pagamenti in conto del maggior importo dovuto per gli avvisi di addebito n.593 2013 00081608 04 000 e n.593 2014 00061526 86 000, costituenti atti interruttivi del termine prescrizionale e, oltretutto, comprovanti la sicura conoscenza da parte della dei titoli in questione;
- che il termine di prescrizione dell'attività dell'Agente Pt_1
della Riscossione era stato interessato dalla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID (art. 68 del D.L. n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D.
Lgs. n.159/15 richiamato) per il periodo dall'08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per cui alcun termine prescrizionale era decorso.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' (in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
L'Agente della Riscossione eccepiva preliminarmente: - la propria mancanza di legittimazione passiva per tutte quelle eccezioni attinenti al merito della imposizione, avendo la stessa proceduto esclusivamente alla riscossione delle somme iscritte a ruolo da parte di altro Ente impositore;
- che le eccezioni sollevate dal ricorrente attenevano alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e all'esatta determinazione del quantum debeatur e, quindi, il giudizio andava proposto nei confronti dell' Ente Impositore, unico legittimo contraddittore.
Deduceva, inoltre, l' resistente: - che gli atti prodromici all'avviso di addebito erano CP_2
stati tutti regolarmente notificati e non contestati dalla e, quindi, la ricorrente era Pt_1
decaduta dal potere di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte, a pena di inammissibilità, entro quaranta giorni dalla data di notificazione dei singoli atti;
- che, inoltre, la mancata proposizione di un ricorso contro la cartella di pagamento e la successiva intimazione nei termini di legge costituiva accettazione tacita delle somme vantate dall'Ente
3 Impositore, per cui restava preclusa ogni eventuale contestazione alla pretesa tributaria;
- che l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90186937 00, oggetto del presente giudizio, era stata correttamente notificata in data 12.12.2022 e, pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la nullità dell'atto non poteva essere pronunciata poiché l'atto stesso aveva raggiunto lo scopo cui era destinato;
- in merito alla eccepita prescrizione e/o decadenza dei termini di riscossione dei tributi, che le somme intimate con cartella di pagamento erano state portate nel ruolo ed immediatamente notificate (e, comunque, corredate da idonei atti interruttivi regolarmente notificati) e, quindi, un'eventuale prescrizione e/o decadenza, qualora realmente maturata, non sarebbe imputabile all'odierna resistente;
oltretutto, nel periodo di emergenza Covid erano stati emanati diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre 2021 che sospendevano i termini, dunque non era maturata alcuna prescrizione.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato (giusta ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.03.2023) la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, giova sottolineare che oggetto del giudizio è l'accertamento della nullità dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90186937 notificata in data 12.12.2022 portante, tra gli altri, nn. 11 avvisi di addebito emessi dall' (nn. 59320130008160804000, CP_1
59320140004561578000, 59320140006152686000, 59320180006459518000,
4 59320180006459619000, 59320180008414033000, 59320190000336760000,
59320190001576791000, 59320190006991823000, 59320190011847332000,
Contr 59320210000633215000) e la cartella di pagamento n. 29320100050756581000 , relativi a carichi contributivi riguardanti gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 e 2020, CP_1 avendo la società ricorrente dedotto l'inesistenza e/o la radicale nullità della notificazione di tali atti prodromici all'intimazione opposta, in violazione rispettivamente dell'art. 30 del D.L.
78/2010 e dell'art. 25 Dpr n. 602/73, nonché, anche in caso di provata notifica, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del diritto a riscuotere il credito previdenziale, in termini di contributi intimati, sanzioni, interessi ed oneri della riscossione per gli anni 2009, 2012,
2013 e 2014.
Prima di procedere con l'eventuale esame del merito dell'opposizione, occorre rilevare che, nelle note “cartolari” depositate telematicamente in data 27.12.2023, la ricorrente ha dedotto e documentato che, con sentenza del Tribunale di Catania del 23/30.11.2023, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della;
pertanto, posto che l'art. 143 del Parte_1
d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza) prevede che “1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”, il presente procedimento è stato dichiarato interrotto, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., con decreto di questo Giudice del
11.03.2024 e successivamente, in data 06.06.2024, la ha Parte_3
provveduto a riassumere il procedimento.
L' si è costituita nuovamente in giudizio insistendo nelle Controparte_2
eccezioni e deduzioni già proposte nella memoria di costituzione.
Si è costituito, altresì, l' , con memoria del 16.9.2024 insistendo nelle eccezioni e CP_1
deduzioni già proposte nella memoria di costituzione del 13.02.2023 ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in riassunzione ex adverso proposto, per violazione degli artt. 143 e 128 del D. Lgs. n.14/19 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per essere stato il ricorso in riassunzione promosso non dal Curatore fallimentare, ex art. 143 del D. Lgs. n.14/19, previa autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 128 del medesimo decreto, bensì dalla Società in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante, del tutto priva di capacità processuale e, dunque, carente di
5 legittimazione processuale, oltre che in assenza l'autorizzazione del Giudice Delegato alla prosecuzione del giudizio interrotto;
chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del procedimento ex art. 305 c.p.c.
Tale eccezione è stata altresì ribadita dall' nelle note autorizzate del 31.3.2025, da CP_1 intendersi (anche) come note “cartolari” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., risultando queste esser state depositate telematicamente dall' , nello storico degli “eventi” del fascicolo di cui CP_1 alla Consolle del Magistrato, come “deposito note scritte in sostituzione udienza”.
L'eccezione sollevata dall' in tali atti difensivi è fondata. CP_1
Giova difatti precisare che, ai sensi dell'art. 143 co. 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14), “L'apertura della liquidazione giudiziale (così come il fallimento in passato) determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”; inoltre, l'art. 305 c.p.c. stabilisce che un processo interrotto deve essere riassunto o proseguito entro un termine perentorio di tre mesi, dalla data di dichiarazione del
Giudice, altrimenti si estingue. La mancata riassunzione o prosecuzione entro questo termine comporta l'estinzione del processo.
La liquidazione giudiziale incide profondamente sulla capacità processuale del debitore, il quale perde la capacità di agire o resistere in giudizio nelle cause che riguardano il suo patrimonio, ovvero i beni che rientrano nella massa attiva della liquidazione;
quindi, in caso di interruzione del processo a seguito della liquidazione giudiziale di una delle parti, il soggetto legittimato alla riassunzione è il Curatore fallimentare, il quale deve agire previa autorizzazione del Giudice Delegato ex art. 128 del D. Lgs. n. 14/2019, salvo la possibilità del fallito di agire in caso di inerzia del curatore.
Ciò posto, nella fattispecie odierna la risulta essere stata sottoposta a liquidazione Parte_1
giudiziale con sentenza n. resa dal Tribunale di Catania in data 23/30.11.2023 e la riassunzione del giudizio odierno (interrottosi per effetto della liquidazione) avrebbe dovuto essere operata non dalla parte, bensì dal Curatore;
non risulta inoltre alcuna autorizzazione da parte del Giudice Delegato, né la ha fornito puntuali e specifici Parte_3
elementi probatori idonei a far ritenere di aver agito in riassunzione per inerzia del curatore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il giudizio, essendo stato riassunto da una parte che non ha legittimazione processuale, deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, in ragione della natura della pronuncia e della qualità soggettiva delle parti.
6
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 05.07.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 05.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
7
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
19.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 3352/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Rabuazzo del Foro di Catania
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
e P.IVA: ), in persona del Presidente legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo
Nucciarone
E
(C.F. e P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_4 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Sanzone del
Foro di Ragusa
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la (in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore) proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 901869 37 notificata a mezzo PEC., in data 12.12.2022, dall' Controparte_3
, fondata su carichi contributivi relativi agli anni 2009, 2012, 2013,
[...] CP_1
2014, 2018, 2019 e 2020, portati dalla cartella esattoriale n. 293 2010 00507565 81 000 e da n. 11 avvisi di addebito (nn. 59320130008160804000, 59320140004561578000,
59320140006152686000, 59320180006459518000, 59320180006459619000,
59320180008414033000, 59320190000336760000, 59320190001576791000,
1 59320190006991823000, 59320190011847332000, 59320210000633215000), oltre somme aggiuntive e compensi della riscossione, per complessivi € 359.873,06.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente eccepiva: - la nullità degli avvisi di addebito nonché della cartella di pagamento e dei ruoli in essi incorporati, quali atti presupposti di riscossione dell'intimazione di pagamento impugnata, per l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della loro notificazione, per la palese violazione dell'art. 30 del
D.L. 78/2010 e dell'art. 25 Dpr n. 602/73; - la nullità ed inesigibilità della pretesa creditizia impugnata, portata dagli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, il cui pagamento era stato richiesto con l'intimazione di pagamento impugnata, atteso il decorso dei termini di prescrizione estintivo quinquennale previsto dall'art. 3 commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995 n. 335, in termini di contributi, somme aggiuntive, interessi ed oneri di riscossione altresì addebitati, in quanto somme relative agli anni 2009, 2012, 2013 e 2014.
Tutto ciò premesso, la ricorrente, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento opposta nonché degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento ivi incorporati, chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di “dichiarare la nullità degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento opposti, nonché dell'intimazione di pagamento che li incorpora, quale loro atto derivato: - per l'inesistenza e/o la radicale nullità della notificazione degli avvisi di addebito nonché della cartella di pagamento, quali atti presupposti di riscossione dell'intimazione di pagamento opposta, in violazione rispettivamente dell'art. 30 del D.L. 78/2010 e dell'art. 25 Dpr n. 602/73; - per l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del diritto a riscuotere il credito previdenziale, in termini di contributi intimati, sanzioni, interessi ed oneri della riscossione per gli anni 2009, 2012,
2013 e 2014.”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' (in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore), il quale contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che la cartella esattoriale e gli 11 avvisi di addebito, aventi ad oggetto la contribuzione IVS dovuta dal ricorrente alla Gestione con dipendenti, erano stati tutti regolarmente e ritualmente Pt_2
notificati, come da schema e documentazione allegati alla memoria di costituzione e, dunque,
i crediti portati dalla cartella esattoriale e dagli avvisi di addebito in questione (titoli esecutivi irretrattabili), avverso i quali non era stata proposta opposizione nel termine di legge, non consentivano nel presente giudizio contestazioni attinenti al merito della pretesa contributiva che avrebbero dovuto essere proposte con l'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. n.46/99 da spiegarsi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica;
- che l'inutile spirare del
2 termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, infatti, rendeva l'opposizione di “merito” irrimediabilmente tardiva ed inammissibile con conseguente preclusione all'esame di ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva ed automatica formazione di un titolo esecutivo definitivo ed irretrattabile;
- che l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli in contestazione, sollevata da controparte relativamente alla cartella esattoriale n.293
2010 00507565 81 000 ed ai tre avvisi di addebito n.593 2013 00081608 04 000, n.593 2014
00045615 78 000 e n.593 2014 00061526 86 000, afferiva all'attività esclusiva dell'Agente della Riscossione, evidenziando che, in ogni caso, che alcuna responsabilità poteva essere imputata all' per attività successive all'iscrizione a ruolo del credito che esulavano CP_1 dalla propria competenza e legittimazione ed alcun pregiudizio poteva derivare all' per CP_1
fatti inerenti tali attività; - che dalle procedure informatiche dell'Istituto risultavano eseguiti dalla Società ricorrente diversi pagamenti in conto del maggior importo dovuto per gli avvisi di addebito n.593 2013 00081608 04 000 e n.593 2014 00061526 86 000, costituenti atti interruttivi del termine prescrizionale e, oltretutto, comprovanti la sicura conoscenza da parte della dei titoli in questione;
- che il termine di prescrizione dell'attività dell'Agente Pt_1
della Riscossione era stato interessato dalla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID (art. 68 del D.L. n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D.
Lgs. n.159/15 richiamato) per il periodo dall'08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per cui alcun termine prescrizionale era decorso.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' (in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
L'Agente della Riscossione eccepiva preliminarmente: - la propria mancanza di legittimazione passiva per tutte quelle eccezioni attinenti al merito della imposizione, avendo la stessa proceduto esclusivamente alla riscossione delle somme iscritte a ruolo da parte di altro Ente impositore;
- che le eccezioni sollevate dal ricorrente attenevano alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e all'esatta determinazione del quantum debeatur e, quindi, il giudizio andava proposto nei confronti dell' Ente Impositore, unico legittimo contraddittore.
Deduceva, inoltre, l' resistente: - che gli atti prodromici all'avviso di addebito erano CP_2
stati tutti regolarmente notificati e non contestati dalla e, quindi, la ricorrente era Pt_1
decaduta dal potere di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte, a pena di inammissibilità, entro quaranta giorni dalla data di notificazione dei singoli atti;
- che, inoltre, la mancata proposizione di un ricorso contro la cartella di pagamento e la successiva intimazione nei termini di legge costituiva accettazione tacita delle somme vantate dall'Ente
3 Impositore, per cui restava preclusa ogni eventuale contestazione alla pretesa tributaria;
- che l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90186937 00, oggetto del presente giudizio, era stata correttamente notificata in data 12.12.2022 e, pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la nullità dell'atto non poteva essere pronunciata poiché l'atto stesso aveva raggiunto lo scopo cui era destinato;
- in merito alla eccepita prescrizione e/o decadenza dei termini di riscossione dei tributi, che le somme intimate con cartella di pagamento erano state portate nel ruolo ed immediatamente notificate (e, comunque, corredate da idonei atti interruttivi regolarmente notificati) e, quindi, un'eventuale prescrizione e/o decadenza, qualora realmente maturata, non sarebbe imputabile all'odierna resistente;
oltretutto, nel periodo di emergenza Covid erano stati emanati diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre 2021 che sospendevano i termini, dunque non era maturata alcuna prescrizione.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato (giusta ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.03.2023) la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, giova sottolineare che oggetto del giudizio è l'accertamento della nullità dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90186937 notificata in data 12.12.2022 portante, tra gli altri, nn. 11 avvisi di addebito emessi dall' (nn. 59320130008160804000, CP_1
59320140004561578000, 59320140006152686000, 59320180006459518000,
4 59320180006459619000, 59320180008414033000, 59320190000336760000,
59320190001576791000, 59320190006991823000, 59320190011847332000,
Contr 59320210000633215000) e la cartella di pagamento n. 29320100050756581000 , relativi a carichi contributivi riguardanti gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 e 2020, CP_1 avendo la società ricorrente dedotto l'inesistenza e/o la radicale nullità della notificazione di tali atti prodromici all'intimazione opposta, in violazione rispettivamente dell'art. 30 del D.L.
78/2010 e dell'art. 25 Dpr n. 602/73, nonché, anche in caso di provata notifica, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del diritto a riscuotere il credito previdenziale, in termini di contributi intimati, sanzioni, interessi ed oneri della riscossione per gli anni 2009, 2012,
2013 e 2014.
Prima di procedere con l'eventuale esame del merito dell'opposizione, occorre rilevare che, nelle note “cartolari” depositate telematicamente in data 27.12.2023, la ricorrente ha dedotto e documentato che, con sentenza del Tribunale di Catania del 23/30.11.2023, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della;
pertanto, posto che l'art. 143 del Parte_1
d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza) prevede che “1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”, il presente procedimento è stato dichiarato interrotto, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., con decreto di questo Giudice del
11.03.2024 e successivamente, in data 06.06.2024, la ha Parte_3
provveduto a riassumere il procedimento.
L' si è costituita nuovamente in giudizio insistendo nelle Controparte_2
eccezioni e deduzioni già proposte nella memoria di costituzione.
Si è costituito, altresì, l' , con memoria del 16.9.2024 insistendo nelle eccezioni e CP_1
deduzioni già proposte nella memoria di costituzione del 13.02.2023 ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in riassunzione ex adverso proposto, per violazione degli artt. 143 e 128 del D. Lgs. n.14/19 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per essere stato il ricorso in riassunzione promosso non dal Curatore fallimentare, ex art. 143 del D. Lgs. n.14/19, previa autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 128 del medesimo decreto, bensì dalla Società in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante, del tutto priva di capacità processuale e, dunque, carente di
5 legittimazione processuale, oltre che in assenza l'autorizzazione del Giudice Delegato alla prosecuzione del giudizio interrotto;
chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del procedimento ex art. 305 c.p.c.
Tale eccezione è stata altresì ribadita dall' nelle note autorizzate del 31.3.2025, da CP_1 intendersi (anche) come note “cartolari” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., risultando queste esser state depositate telematicamente dall' , nello storico degli “eventi” del fascicolo di cui CP_1 alla Consolle del Magistrato, come “deposito note scritte in sostituzione udienza”.
L'eccezione sollevata dall' in tali atti difensivi è fondata. CP_1
Giova difatti precisare che, ai sensi dell'art. 143 co. 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14), “L'apertura della liquidazione giudiziale (così come il fallimento in passato) determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”; inoltre, l'art. 305 c.p.c. stabilisce che un processo interrotto deve essere riassunto o proseguito entro un termine perentorio di tre mesi, dalla data di dichiarazione del
Giudice, altrimenti si estingue. La mancata riassunzione o prosecuzione entro questo termine comporta l'estinzione del processo.
La liquidazione giudiziale incide profondamente sulla capacità processuale del debitore, il quale perde la capacità di agire o resistere in giudizio nelle cause che riguardano il suo patrimonio, ovvero i beni che rientrano nella massa attiva della liquidazione;
quindi, in caso di interruzione del processo a seguito della liquidazione giudiziale di una delle parti, il soggetto legittimato alla riassunzione è il Curatore fallimentare, il quale deve agire previa autorizzazione del Giudice Delegato ex art. 128 del D. Lgs. n. 14/2019, salvo la possibilità del fallito di agire in caso di inerzia del curatore.
Ciò posto, nella fattispecie odierna la risulta essere stata sottoposta a liquidazione Parte_1
giudiziale con sentenza n. resa dal Tribunale di Catania in data 23/30.11.2023 e la riassunzione del giudizio odierno (interrottosi per effetto della liquidazione) avrebbe dovuto essere operata non dalla parte, bensì dal Curatore;
non risulta inoltre alcuna autorizzazione da parte del Giudice Delegato, né la ha fornito puntuali e specifici Parte_3
elementi probatori idonei a far ritenere di aver agito in riassunzione per inerzia del curatore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il giudizio, essendo stato riassunto da una parte che non ha legittimazione processuale, deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, in ragione della natura della pronuncia e della qualità soggettiva delle parti.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 05.07.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 05.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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