Decreto 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO letto il ricorso in riassunzione (dopo la decisione del Tribunale di Palermo di incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale) presentato nell'interesse di nato in [...] il Parte_1
2.2.2002, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Majorini, nel procedimento n. 382/2025 R.G., avente ad oggetto: “ricorso ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008”; rilevato che con il ricorso è stata avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso davanti al Tribunale di Palermo è stato presentato anteriormente alla legge
9.12.2024, n. 187, per cui si deve applicare l'art. 35 bis del D.L.vo 25/2008 nel testo vigente anteriormente, essendo stata già effettuata, comunque, la comunicazione del ricorso alla che non ha presentato note difensive, né si è costituita in giudizio;
Controparte_1 ritenuto che ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, del D.L.vo 25/2008 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni;
ritenuto che
, in relazione ai motivi del ricorso ed alle domande presentate, si ravvisano ragioni per disporre la sospensione del provvedimento impugnato (il difensore, al riguardo, non ha precisato se il Tribunale adito in prima istanza aveva provveduto in tal senso), atteso che con il ricorso e la documentazione allegata emerge che il ricorrente ha presentato più volte la domanda di protezione internazionale (la prima volta il 6.8.2020), domande che sono state sempre rigettate o dichiarate inammissibili, potendosi evidenziare come il medesimo sia espatriato in giovane età, venendo attenzionato, come da richiesta del difensore, dalla Proxima Società Cooperativa, ove, a seguito di referral ricevuto in data 21 ottobre 2024 da parte dello staff del Progetto , l'equipe Parte_2
specializzata anti tratta sta svolgendo colloqui finalizzati all'identificazione formale dell'interessato in qualità di potenziale vittima di tratta e/o grave sfruttamento;
1
ritenuto, pertanto, che la decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale di Trapani, emessa sulla domanda reiterata presentata dal ricorrente, può essere sospesa;
ritenuto che
può essere fissata l'udienza per la comparizione delle parti e che la stessa può essere disposta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissa l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 9.7.2025, sostituisce l'udienza con la modalità di trattazione scritta, assegnando alle parti termine fino alle ore 9.00 del 9.7.2025 per il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Avverte le parti suddette che entro cinque giorni dalla notificazione possono depositare note difensive e, nei cinque giorni successivi alla scadenza del primo termine, possono essere depositate note di replica.
Dispone che la Cancelleria provveda alla notificazione del ricorso e del presente decreto di fissazione dell'udienza all'interessato e al Ministero dell'Interno presso la competente Controparte_1
che ha emesso il provvedimento impugnato, ed alla comunicazione al pubblico ministero.
Invita la che ha adottato il provvedimento a rendere disponibile la Controparte_1
documentazione e gli atti di cui all'art. 35 bis co. 8, del D.L.vo 25/2008.
Caltanissetta, 21 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2