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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G 3895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3895/2024, avente per oggetto '' separazione consensuale'', promossa da (C.F. ) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Canu presso il cui studio è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) difesa e rappresentata Parte_2 C.F._2 dall'avv. Laura Sechi presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 25/02/2025, di seguito riportate
“1) I coniugi vivranno separato con l'obbligo di rispetto reciproco.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo.
3) La casa familiare ubicata in Sassari nella via Gioacchino Rossini n. 6 sarà assegnata alla sig.ra
che vi abiterà unitamente ai due figli. Parte_2
pagina 1 di 3 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo vorrà previo accordo Per_1
con la madre e tenuto conto delle esigenze del minore. In difetto di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì e il giovedì dalle ore 17 fino al mattino successivo quando lo accompagnerà a scuola, i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17 fino alla domenica alle ore 20. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza.
5) Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre e con la madre due settimane anche non continuative nel rispetto del piano ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso, sempre tenendo conto delle esigenze del minore.
6) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il padre corrisponderà alla sig.ra la somma di €.400,00 entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente Pt_2 secondo gli indici Istat. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico nell'interesse del Pt_2
figlio. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo del CNF.
7) Il sig. si obbliga al pagamento per intero della rata mensile del Mutuo Ipotecario acceso Pt_1 presso il Banco di Sardegna in data 10.11.2021 pari a €. 424,82, impegnandosi nel contempo a richiedere al Banco di Sardegna l'accollo liberatorio del predetto mutuo liberando la sig.ra Pt_2
da qualsiasi obbligo ad esso connesso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 25/02/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 [...] autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) alle Parte_2
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS), Atto 144,
Parte 2, Serie A - Anno 2003). Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso pagina 2 di 3 introduttivo e confermate nelle Note di Trattazione scritta del 25/02/2025, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 11.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3895/2024, avente per oggetto '' separazione consensuale'', promossa da (C.F. ) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Canu presso il cui studio è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) difesa e rappresentata Parte_2 C.F._2 dall'avv. Laura Sechi presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 25/02/2025, di seguito riportate
“1) I coniugi vivranno separato con l'obbligo di rispetto reciproco.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo.
3) La casa familiare ubicata in Sassari nella via Gioacchino Rossini n. 6 sarà assegnata alla sig.ra
che vi abiterà unitamente ai due figli. Parte_2
pagina 1 di 3 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo vorrà previo accordo Per_1
con la madre e tenuto conto delle esigenze del minore. In difetto di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì e il giovedì dalle ore 17 fino al mattino successivo quando lo accompagnerà a scuola, i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17 fino alla domenica alle ore 20. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza.
5) Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre e con la madre due settimane anche non continuative nel rispetto del piano ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso, sempre tenendo conto delle esigenze del minore.
6) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il padre corrisponderà alla sig.ra la somma di €.400,00 entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente Pt_2 secondo gli indici Istat. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico nell'interesse del Pt_2
figlio. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo del CNF.
7) Il sig. si obbliga al pagamento per intero della rata mensile del Mutuo Ipotecario acceso Pt_1 presso il Banco di Sardegna in data 10.11.2021 pari a €. 424,82, impegnandosi nel contempo a richiedere al Banco di Sardegna l'accollo liberatorio del predetto mutuo liberando la sig.ra Pt_2
da qualsiasi obbligo ad esso connesso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 25/02/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 [...] autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) alle Parte_2
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS), Atto 144,
Parte 2, Serie A - Anno 2003). Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso pagina 2 di 3 introduttivo e confermate nelle Note di Trattazione scritta del 25/02/2025, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 11.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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