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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/10/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 776/2024 R.G., promosso
da
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(avv.to Luca Gennaro)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ) CP_1 P.IVA_1
(avv.ti Caterina Santanoceto e Delia Cernigliaro)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.10.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che “si può riconoscere alla Sig.ra l'indennità di accompagnamento Parte_1 solamente dal mese di gennaio 2025 in quanto il peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente è sicuramente da addebitare al declino cognitivo, malattia degenerativa e progressiva con peggioramenti graduali e non alla supposta malattia di Huntington o Noonan. L'art. 3 comma 3 L.
104/92 viene confermato dal mese di gennaio 2024 (data della precedente CTU) (cfr. CTU in atti).
1 Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Vista la decorrenza dell'invalidità, le spese di lite si compensano per intero.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a decorrere dal mese di gennaio 2024 ed è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2025; compensa per intero le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 03.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 776/2024 R.G., promosso
da
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(avv.to Luca Gennaro)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ) CP_1 P.IVA_1
(avv.ti Caterina Santanoceto e Delia Cernigliaro)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.10.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che “si può riconoscere alla Sig.ra l'indennità di accompagnamento Parte_1 solamente dal mese di gennaio 2025 in quanto il peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente è sicuramente da addebitare al declino cognitivo, malattia degenerativa e progressiva con peggioramenti graduali e non alla supposta malattia di Huntington o Noonan. L'art. 3 comma 3 L.
104/92 viene confermato dal mese di gennaio 2024 (data della precedente CTU) (cfr. CTU in atti).
1 Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Vista la decorrenza dell'invalidità, le spese di lite si compensano per intero.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a decorrere dal mese di gennaio 2024 ed è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2025; compensa per intero le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 03.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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