Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2025, proposto da
UC AN, CH ZO e IE TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Denis Rosa, Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso lo studio Denis Rosa in Venezia, via Torre Belfredo 13/4;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.333/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024, e notificata in forma esecutiva il 27.01.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa Ida LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24/07/2025 e depositato in pari data i ricorrenti instavano per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
Fissata l’udienza camerale per la decisione della causa per la data del 26/02/2026, la difesa dei ricorrenti depositava in atti, in data 23/02/2026, una nota con la quale dichiarava che il Ministero aveva provveduto a rilasciare la “carta docente” e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria di spese, sul rilievo che l’adempimento era avvenuto solo in pendenza del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria dei ricorrenti risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese, la considerazione congiunta dell’adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, nelle difficoltà gestionali che essa si trova ad affrontare in questo contenzioso pur avente carattere seriale, e cionondimeno dell’esecuzione della sentenza comunque intervenuta dopo la proposizione del presente ricorso, induce il Collegio a compensarle in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella misura liquidata nel dispositivo e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa tra le parti in ragione della metà le spese di giudizio, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rimborso, in favore dei ricorrenti, della restante metà di dette spese, metà che liquida in €.750,00# (euro settecentocinquanta/00#), oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Andrea OR, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida LA |
IL SEGRETARIO