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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Cesare Marziali, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.516/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Caldarelli;
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Paolo Bonalume;
appellata avente ad oggetto: adempimento di contratto di somministrazione e cessione del credito;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 347 c. 3 c.p.c.: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellata al pagamento delle spese legali, compensi e rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, del primo grado e disattendere tutte le eventuali eccezioni e le
1 istanze sollevate dall'appellata sul punto;
2) previo accertamento del mancato appello da parte di dei punti della sentenza di primo grado indicati anche nelle note depositate da Cont CP_2
e dichiarata l'acquiescenza sui punti, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello incidentale formulato da controparte e confermare la sentenza (salvo che per le spese di cui al punto 1); 3) in subordine, nel denegato caso di accoglimento di uno o più motivi contenuti nell'appello incidentale, rigettare comunque le domande riproposte da per le ragioni, Cont
contestazioni ed eccezioni formulate in primo grado da , dichiarate assorbite dalla CP_2
sentenza e qui da noi riproposte. Con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, anche per il grado di giudizio d'appello”; appellata: “Voglia la Corte d'Appello: in via principale, rigettare l'appello di
[...]
in quanto infondato Parte_1
per i motivi di cui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado;
in via incidentale: previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 1691/23 pubblicata dal Tribunale di Ancona il 5.12.23 nel giudizio RG 4930/20 tra e Controparte_1
Parte_1
limitatamente ai capi con i quali il Tribunale non ha accolto la domanda di pagamento avanzata da nei confronti di Cont Parte_1
volta ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti: € 969,71
[...]
per sorte capitale, di cui: € 518,26 portati dalla fattura n. 2018070154/19 emessa da Beckman
a titolo di corrispettivo delle forniture eseguite in favore di e da essa ceduta a;
€ CP_2 Cont
451,45 portati dalle 10 fatture riepilogate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1 emesse da
OM AL a titolo di corrispettivo delle prestazioni di telefonia erogate in favore di CP_2
e da essa cedute a gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte Cont
capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della
2 citazione; € 440 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 11 fatture, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura;
gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale di € 3.547,71 azionata da e pagata da ma in ritardo – portata dalle 4 fatture riepilogate nel medesimo Cont CP_2
elenco ivi riprodotto sub doc. 1 e indicate con residuo zero, delle quali 2 cedute a da Cont
OM AL e 2 cedute a da - al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 con Cont CP_3
decorrenza dalla scadenza di ciascuna fatturale;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 3.547,71 azionata da e Cont
pagata da ma in ritardo che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da CP_2
oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
€ 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 3.547,71, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al relativo pagamento Controparte_1
nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei Controparte_1
confronti di , Parte_1
condannare Parte_1
al relativo pagamento in favore di In ogni caso: con vittoria di compensi, Controparte_1
spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
3 all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello principale, dei due motivi in cui si esaurisce l'appello incidentale e delle eccezioni riproposte da parte appellante ai sensi dell'art. 346 c.p.c. al fine di contestare l'appello incidentale.
******
I. Per ragioni di pregiudizialità logica, è necessario principiare dall'esame dei motivi dell'appello incidentale, suscettibili di delibazione congiunta poiché incentrati sulla medesima questione giuridica. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'efficacia, nei Controparte_1
confronti di , della cessione dei crediti, sorti da contratti di somministrazione del CP_2
servizio di telefonia, in ragione della mancata accettazione espressa del debitore ceduto.
I due motivi sono fondati.
Ad avviso del Collegio, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Ancona, sebbene maggioritario, deve essere rivisitato nel caso in cui il credito ceduto origini da contratto di somministrazione perchè tale relazione contrattuale, pur essendo di durata, è caratterizzata dalla svolgimento continuativo di prestazioni e controprestazioni che si collocano in ambiti temporali distinti (rispetto alle prestazioni pregresse e successive) e che, dunque, nonostante la comune fonte negoziale, mantengono una propria autonomia quantomeno sotto il profilo del rispettivo adempimento (in tal senso, ovvero con riferimento all'autonomia di ogni singola prestazione rispetto alle altre, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33559 del 11/11/2021).
Invero, ogni prestazione della somministrazione viene goduta dal somministrato e dunque si esaurisce nel momento in cui è resa, senza che al riguardo abbia a svolgere una qualche incidenza effettiva la dinamica delle successive prestazioni, con contestuale esigibilità (salva diversa pattuizione) dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Ne consegue che il credito relativo alla prestazione ormai è esaurita, e per la quale non siano sorte contestazioni, è suscettibile di essere ceduto dal cessionario secondo lo schema ordinario delineato dalle norme di cui 1260 e ss. c.c. e senza necessità dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il meccanismo di tutela per le pubbliche amministrazioni, incentrato appunto
4 sull'acquiescenza alla cessione, non opera allorquando il contratto, ma ad avviso del Collegio anche la singola prestazione cui è correlato il credito ceduto, è esaurito (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 268 del 11/01/2006, Sentenza della Corte di Cassazione n. 2209 del
01/02/2007).
La fondatezza dei motivi non è di per sé sufficiente all'accoglimento della pretesa creditoria e, dunque al definitivo accoglimento dell'appello incidentale, occorrendo, invece, procedere all'esame delle eccezioni tempestivamente formulate da , ritenute assorbite dal CP_2
Tribunale di Ancona ed ora compiutamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
II. In particolare, eccepisce nuovamente l'avvenuto adempimento di tutte le CP_2
obbligazioni in epoca anteriore alla cessione dei crediti.
L'eccezione è fondata.
Per quanto concerne il credito di euro 518,26 oltre accessori, che secondo la prospettazione resa dalla cessionaria sarebbe stato originariamente vantato da Beckman Coulter s.r.l. e mai soddisfatto, occorre osservare che ha prodotto documentazione idonea a dimostrare CP_2
l'insussistenza di ogni pendenza debitoria, già in epoca anteriore alla cessione.
Il riferimento è alla nota di credito emessa da Beckman Coulter s.r.l. in data 28.12.2018 per il corrispondente importo di euro 518,26, prodotta unitamente alla seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. (doc. n.22) ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Per quanto concerne il credito di euro 2.862,24, che secondo la prospettazione resa dalla cessionaria sarebbe stato originariamente vantato da Olivetti s.p.a. e mai soddisfatto, va rilevato che ha prodotto documentazione che lumeggia adeguatamente l'avvenuto tempestivo CP_2
adempimento delle obbligazioni.
Il riferimento è agli ordinativi di pagamento n. 637 del 20.5.2019 e n.800 del 17.6.2019 ed alle correlate contabili di pagamento tratte dal “portale Enti”, prodotte unitamente alla comparsa di costituzione (doc. n. 1) ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Nello specifico, dall'esame di tali documenti emerge che le fattura nn. 3434 del 11.6.2019 e
4623 del 21.7.2019 sono state saldate in data 3.6.2019 e in data 24.6.2019, ovvero prima delle rispettive scadenze del 11.6.2019 e del 21.7.2019.
5 Per quanto concerne il credito di euro 451,45 oltre accessori, che secondo la prospettazione resa dalla cessionaria sarebbe stato originariamente vantato da OM AL s.p.a. e mai soddisfatto, vi è che ha prodotto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare CP_2
l'insussistenza di ogni pendenza debitoria, già in epoca anteriore alla cessione, ovvero l'avvenuto pagamento del complessivo importo di euro 1.136,92, relativo alle dodici fatture indicate nel prospetto prodotto da unitamente all'atto introduttivo del processo Controparte_1
(doc. n.3), comprensivo, pertanto, anche della minor somma di euro 451,45, che la cessionaria deduce essere inerente a due delle fatture riportate nel richiamato prospetto (senza, peraltro, premurarsi di indicare compiutamente le due fatture).
Il riferimento è ai seguenti documenti:
- ordinativi di pagamento n. 738 del 19.8.2020, n.470 del 25.25.2020, n. 417 del 12.5.2020 ed alle correlate contabili di pagamento tratte dal “portale Enti”, prodotte unitamente alla comparsa di costituzione (doc. nn. 13,15,17) ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato;
- note di credito emesse da OM AL s.p.a. in favore di in data 15.6.2020 (tre note) CP_2
e in data 23.7.2020, prodotte unitamente alla comparsa di costituzione (doc. nn.12,14,18,19) ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Dunque, , oltre ad aver contestato compiutamente la sussistenza di pendenze debitorie, CP_2
ha dimostrato di aver corrisposto a OM AL s.p.a. una somma maggiore di quella pretesa da (provando, anzi, di essere creditrice del somministrante). Controparte_1
III. La fondatezza dell'eccezione relativa all'avvenuto pagamento conduce al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento dell'unico motivo dell'appello principale, volto a censurare la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Invero, la regolamentazione delle spese del primo grado, il cui esito – come sopra emendato – è il rigetto della pretesa creditoria negligentemente azionata nonostante l'adempimento totale delle obbligazioni, deve necessariamente avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione totale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva in tutte le fasi. CP_2
6 In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria ed a quelli minimi per la fase decisionale, svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed esauritasi nel deposito di succinta memoria difensiva.
IV. Anche la regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza poiché del pari non si ravvisa alcuna circostanza da valorizzare per disporne la compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello incidentale evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti dell'appellata, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano Parte_1
in euro 4.227,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano Parte_1
in euro 3.966,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellata, dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 25.6.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Cesare Marziali, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.516/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Caldarelli;
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Paolo Bonalume;
appellata avente ad oggetto: adempimento di contratto di somministrazione e cessione del credito;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 347 c. 3 c.p.c.: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellata al pagamento delle spese legali, compensi e rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, del primo grado e disattendere tutte le eventuali eccezioni e le
1 istanze sollevate dall'appellata sul punto;
2) previo accertamento del mancato appello da parte di dei punti della sentenza di primo grado indicati anche nelle note depositate da Cont CP_2
e dichiarata l'acquiescenza sui punti, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello incidentale formulato da controparte e confermare la sentenza (salvo che per le spese di cui al punto 1); 3) in subordine, nel denegato caso di accoglimento di uno o più motivi contenuti nell'appello incidentale, rigettare comunque le domande riproposte da per le ragioni, Cont
contestazioni ed eccezioni formulate in primo grado da , dichiarate assorbite dalla CP_2
sentenza e qui da noi riproposte. Con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, anche per il grado di giudizio d'appello”; appellata: “Voglia la Corte d'Appello: in via principale, rigettare l'appello di
[...]
in quanto infondato Parte_1
per i motivi di cui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado;
in via incidentale: previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 1691/23 pubblicata dal Tribunale di Ancona il 5.12.23 nel giudizio RG 4930/20 tra e Controparte_1
Parte_1
limitatamente ai capi con i quali il Tribunale non ha accolto la domanda di pagamento avanzata da nei confronti di Cont Parte_1
volta ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti: € 969,71
[...]
per sorte capitale, di cui: € 518,26 portati dalla fattura n. 2018070154/19 emessa da Beckman
a titolo di corrispettivo delle forniture eseguite in favore di e da essa ceduta a;
€ CP_2 Cont
451,45 portati dalle 10 fatture riepilogate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1 emesse da
OM AL a titolo di corrispettivo delle prestazioni di telefonia erogate in favore di CP_2
e da essa cedute a gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte Cont
capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della
2 citazione; € 440 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 11 fatture, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura;
gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale di € 3.547,71 azionata da e pagata da ma in ritardo – portata dalle 4 fatture riepilogate nel medesimo Cont CP_2
elenco ivi riprodotto sub doc. 1 e indicate con residuo zero, delle quali 2 cedute a da Cont
OM AL e 2 cedute a da - al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 con Cont CP_3
decorrenza dalla scadenza di ciascuna fatturale;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 3.547,71 azionata da e Cont
pagata da ma in ritardo che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da CP_2
oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
€ 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 3.547,71, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al relativo pagamento Controparte_1
nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei Controparte_1
confronti di , Parte_1
condannare Parte_1
al relativo pagamento in favore di In ogni caso: con vittoria di compensi, Controparte_1
spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
3 all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello principale, dei due motivi in cui si esaurisce l'appello incidentale e delle eccezioni riproposte da parte appellante ai sensi dell'art. 346 c.p.c. al fine di contestare l'appello incidentale.
******
I. Per ragioni di pregiudizialità logica, è necessario principiare dall'esame dei motivi dell'appello incidentale, suscettibili di delibazione congiunta poiché incentrati sulla medesima questione giuridica. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'efficacia, nei Controparte_1
confronti di , della cessione dei crediti, sorti da contratti di somministrazione del CP_2
servizio di telefonia, in ragione della mancata accettazione espressa del debitore ceduto.
I due motivi sono fondati.
Ad avviso del Collegio, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Ancona, sebbene maggioritario, deve essere rivisitato nel caso in cui il credito ceduto origini da contratto di somministrazione perchè tale relazione contrattuale, pur essendo di durata, è caratterizzata dalla svolgimento continuativo di prestazioni e controprestazioni che si collocano in ambiti temporali distinti (rispetto alle prestazioni pregresse e successive) e che, dunque, nonostante la comune fonte negoziale, mantengono una propria autonomia quantomeno sotto il profilo del rispettivo adempimento (in tal senso, ovvero con riferimento all'autonomia di ogni singola prestazione rispetto alle altre, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33559 del 11/11/2021).
Invero, ogni prestazione della somministrazione viene goduta dal somministrato e dunque si esaurisce nel momento in cui è resa, senza che al riguardo abbia a svolgere una qualche incidenza effettiva la dinamica delle successive prestazioni, con contestuale esigibilità (salva diversa pattuizione) dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Ne consegue che il credito relativo alla prestazione ormai è esaurita, e per la quale non siano sorte contestazioni, è suscettibile di essere ceduto dal cessionario secondo lo schema ordinario delineato dalle norme di cui 1260 e ss. c.c. e senza necessità dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il meccanismo di tutela per le pubbliche amministrazioni, incentrato appunto
4 sull'acquiescenza alla cessione, non opera allorquando il contratto, ma ad avviso del Collegio anche la singola prestazione cui è correlato il credito ceduto, è esaurito (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 268 del 11/01/2006, Sentenza della Corte di Cassazione n. 2209 del
01/02/2007).
La fondatezza dei motivi non è di per sé sufficiente all'accoglimento della pretesa creditoria e, dunque al definitivo accoglimento dell'appello incidentale, occorrendo, invece, procedere all'esame delle eccezioni tempestivamente formulate da , ritenute assorbite dal CP_2
Tribunale di Ancona ed ora compiutamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
II. In particolare, eccepisce nuovamente l'avvenuto adempimento di tutte le CP_2
obbligazioni in epoca anteriore alla cessione dei crediti.
L'eccezione è fondata.
Per quanto concerne il credito di euro 518,26 oltre accessori, che secondo la prospettazione resa dalla cessionaria sarebbe stato originariamente vantato da Beckman Coulter s.r.l. e mai soddisfatto, occorre osservare che ha prodotto documentazione idonea a dimostrare CP_2
l'insussistenza di ogni pendenza debitoria, già in epoca anteriore alla cessione.
Il riferimento è alla nota di credito emessa da Beckman Coulter s.r.l. in data 28.12.2018 per il corrispondente importo di euro 518,26, prodotta unitamente alla seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. (doc. n.22) ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Per quanto concerne il credito di euro 2.862,24, che secondo la prospettazione resa dalla cessionaria sarebbe stato originariamente vantato da Olivetti s.p.a. e mai soddisfatto, va rilevato che ha prodotto documentazione che lumeggia adeguatamente l'avvenuto tempestivo CP_2
adempimento delle obbligazioni.
Il riferimento è agli ordinativi di pagamento n. 637 del 20.5.2019 e n.800 del 17.6.2019 ed alle correlate contabili di pagamento tratte dal “portale Enti”, prodotte unitamente alla comparsa di costituzione (doc. n. 1) ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Nello specifico, dall'esame di tali documenti emerge che le fattura nn. 3434 del 11.6.2019 e
4623 del 21.7.2019 sono state saldate in data 3.6.2019 e in data 24.6.2019, ovvero prima delle rispettive scadenze del 11.6.2019 e del 21.7.2019.
5 Per quanto concerne il credito di euro 451,45 oltre accessori, che secondo la prospettazione resa dalla cessionaria sarebbe stato originariamente vantato da OM AL s.p.a. e mai soddisfatto, vi è che ha prodotto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare CP_2
l'insussistenza di ogni pendenza debitoria, già in epoca anteriore alla cessione, ovvero l'avvenuto pagamento del complessivo importo di euro 1.136,92, relativo alle dodici fatture indicate nel prospetto prodotto da unitamente all'atto introduttivo del processo Controparte_1
(doc. n.3), comprensivo, pertanto, anche della minor somma di euro 451,45, che la cessionaria deduce essere inerente a due delle fatture riportate nel richiamato prospetto (senza, peraltro, premurarsi di indicare compiutamente le due fatture).
Il riferimento è ai seguenti documenti:
- ordinativi di pagamento n. 738 del 19.8.2020, n.470 del 25.25.2020, n. 417 del 12.5.2020 ed alle correlate contabili di pagamento tratte dal “portale Enti”, prodotte unitamente alla comparsa di costituzione (doc. nn. 13,15,17) ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato;
- note di credito emesse da OM AL s.p.a. in favore di in data 15.6.2020 (tre note) CP_2
e in data 23.7.2020, prodotte unitamente alla comparsa di costituzione (doc. nn.12,14,18,19) ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Dunque, , oltre ad aver contestato compiutamente la sussistenza di pendenze debitorie, CP_2
ha dimostrato di aver corrisposto a OM AL s.p.a. una somma maggiore di quella pretesa da (provando, anzi, di essere creditrice del somministrante). Controparte_1
III. La fondatezza dell'eccezione relativa all'avvenuto pagamento conduce al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento dell'unico motivo dell'appello principale, volto a censurare la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Invero, la regolamentazione delle spese del primo grado, il cui esito – come sopra emendato – è il rigetto della pretesa creditoria negligentemente azionata nonostante l'adempimento totale delle obbligazioni, deve necessariamente avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione totale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva in tutte le fasi. CP_2
6 In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria ed a quelli minimi per la fase decisionale, svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed esauritasi nel deposito di succinta memoria difensiva.
IV. Anche la regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza poiché del pari non si ravvisa alcuna circostanza da valorizzare per disporne la compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello incidentale evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti dell'appellata, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano Parte_1
in euro 4.227,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano Parte_1
in euro 3.966,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellata, dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 25.6.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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