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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2073/2022 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali eredi di rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Persona_1
Carbonaro, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Belvedere n. 212;
-OPPONENTI-
CONTRO
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso dalle CP_1 C.F._4
Avv. Gianluca Melillo, con cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA), alla Via G. Matteotti n. 43;
-OPPOSTO-
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore ( ; Email_1
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificato in data 4.01.2022
Conclusioni: all'udienza del 30 ottobre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. , in data 04.01.2022, ha notificato a ed CP_1 Parte_1 Pt_2
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., in forma esecutiva, resa dal Tribunale di
[...]
Napoli a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 14759/2014, unitamente a pedissequo atto di precetto per il pagamento dell'importo complessivo di € 15.078,20, di cui € 12.000,00 per sorte capitale (“loro quote pari a 2/3 di quanto liquidato”), oltre rimborso forfettario, interessi, spese di notifica del titolo e del precetto ed onorari dell'atto di precetto.
Con l'ordinanza notificata, emessa dal Tribunale di Napoli il 9.04.2015 e depositata in pari data, è stata accolta la domanda di liquidazione degli onorari professionali avanzata dall'Avv. per l'attività svolta nel giudizio civile iscritto al n. R.G. CP_1
47549/2009 di risarcimento danni da sinistro stradale occorso in data 1.07.2008 intentato dalle odierne opponenti, quali eredi del sig. deceduto a Persona_1 causa del sinistro, e quindi liquidati “in favore del ricorrente Avv. e a CP_1 carico delle resistenti in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà sulla minore nonché in solido tra loro, la somma di € Parte_3 Parte_2
18.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (8.09.2014) al saldo effettivo”.
Avverso suddetto atto di precetto hanno proposto opposizione le intimate, Parte_1
e , nonché , spiegando contestuale domanda
[...] Parte_2 Parte_3 riconvenzionale per l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv.
e il risarcimento dei danni, chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “per quanto concerne la opposizione formulata, sentir dichiarare la inammissibilità e l'insussistenza del diritto, sia sostanziale che formale, dell'Avv. CP_1
a procedere nei confronti delle Signore e ad
[...] Parte_1 Parte_2 esecuzione forzata in virtù dell'atto di precetto opponendo;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, sentir accertare che, nell'espletamento del mandato conferito dalle Signore e , in proprio e quali eredi del Signor Parte_1 Parte_2 Parte_3
per l'ottenimento del pagamento del risarcimento dei danni, subiti dal Persona_1
Signor nell'incidente occorso il 01.07.2008 in Melito di Napoli, dove lo Persona_1 stesso perdeva la vita, l'Avv. ha agito con imperizia, negligenza ed CP_1 imprudenza;
in base a quanto poi accertato, sentir dichiarare la responsabilità dell'Avv.
, per aver egli agito con imperizia, negligenza ed imprudenza, arrecando alle CP_1
Signore e , in proprio e quali eredi del Signor Parte_1 Parte_2 Parte_3
un danno ingiusto;
- per l'effetto di tutto quanto accertato e dichiarato, Persona_1 sentir condannare l'Avv. , in favore delle Signore CP_1 Parte_1 Pt_2
e , in proprio e quali eredi del Signor al pagamento del
[...] Parte_3 Persona_1 risarcimento dei danni, come specificato in narrativa, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente difensore antistatario”.
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Premettendo che interveniva volontariamente nel giudizio di Parte_3 opposizione perché, pur non destinataria del precetto, anch'ella debitrice solidale in virtù del titolo esecutivo azionato ed intenzionata a spiegare azione di responsabilità e risarcimento danni nei confronti dell'Avv. , le opponenti hanno contestato la CP_1 validità del precetto perché intimante il pagamento di un importo maggiore di quello dovuto. In particolare, hanno dedotto che a seguito del deposito dell'ordinanza era già stata corrisposta la somma di € 7.000,00 con vaglia postale del 21.12.2015; che l'obbligazione contenuta nel titolo aveva natura solidale e non parziaria, come sostenuto dall'intimante nel precetto, e che, quindi, dalla sorte capitale di € 18.000,00 di cui al titolo andava sottratto l'importo già corrisposto per un residuo ancora dovuto pari ad € 11.000,00 il luogo di quello di € 12.000,00 indicato in precetto. Anche
l'ammontare degli interessi è stato contestato perché unitariamente computato dalla data dell'8.09.2014 (indicata in sentenza) e sino al precetto sull'intero importo di € 18.000,00, laddove dal 21.12.2015 avrebbe dovuto computarsi sul residuo ammontare di € 11.000,00 per un totale di € 313,33 e non di € 350,00 come rivendicato nel precetto. Ancora hanno contestato l'importo delle spese di notifica pari ad € 21,30 e non ad € 30,00. Infine, le opponenti hanno contestato l'autoliquidazione dell'onorario dell'atto di precetto perché computata con riferimento all'art. 4, lett. e D.M. n.
55/2014 ovvero alla fase di studio della controversia laddove il precetto, quale atto stragiudiziale, non rappresenta l'atto di impulso del processo esecutivo.
Le stesse opponenti, inoltre, hanno spiegato contestuale domanda riconvenzionale per l'accertamento delle responsabilità professionali in cui è incorso l'Avv. CP_1
“nel curare la difesa delle Signore e dal momento in cui ha ricevuto l'incarico, Pt_1 Pt_2
e cioè immediatamente dopo il verificarsi dell'evento, e fino alla emissione della sentenza n. 9348/2013 del Tribunale di Napoli” e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni. A fondamento di tale domanda hanno allegato la negligenza nell'espletamento del mandato difensivo da parte dell'Avv. per aver CP_1 trascurato di compiere attività tali da poter incidere sui due elementi istruttori principali posti a base della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria. In primo luogo, l'aver omesso di intervenire nel procedimento penale definito con decreto di archiviazione del 26.05.2009, richiamato in sentenza, con cui è stata esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'indagato conducente del veicolo investitore, addebitandosi la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del motociclo, , Persona_1 deceduto in conseguenza del fatto. In secondo luogo, l'aver omesso di promuovere querela di falso per confutare i rilievi e le conclusioni di cui al verbale redatto dai
Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, anch'esso posto a fondamento della decisione di rigetto. Ancora, il non essersi avvalso della consulenza tecnica di parte commissionata al Professor e l'aver tardivamente richiesto la Persona_2 nomina di un CTU per la redazione di una consulenza tecnica cinematica per la
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ricostruzione della dinamica del sinistro. Le attrici hanno precisato di aver contestato all'Avv. la predetta responsabilità professionale con comunicazione via pec CP_1 del 19.07.2021, rimasta priva di riscontro, e con conseguente invito tramite pec del 26.10.2021 a concludere una convenzione di negoziazione assistita, riscontrata negativamente in data 19.11.2021. Hanno richiesto, infine, una CTU medico-legale per la quantificazione del danno in proporzione della perdita subita concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita la parte convenuta premettendo la ricostruzione della vicenda fattuale sottesa alla domanda di responsabilità professionale spiegata in via riconvenzionale. Ha precisato che gli aveva conferito mandato per l'azione di Persona_1 risarcimento danni riportati a seguito di un precedente sinistro stradale avvenuto nel 2006. Che in relazione a detto procedimento aveva convocato il predetto cliente al suo studio ma si era presentata la moglie, sig.ra comunicando che Parte_1 il coniuge era deceduto per un successivo sinistro occorso nel 2008 e che erano in corso indagini penali in relazione alle quali aveva già conferito mandato, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori, agli avvocati Giuseppe e Paola Di Bonito. Che all'esito della comunicazione dell'imminente deposito della richiesta di archiviazione delle indagini partecipatagli dalla stessa in un successivo incontro presso il suo studio (sempre relativo ad altro Pt_1 procedimento), le consigliava di valutare l'affidamento di un incarico peritale per la redazione di una perizia di parte per la ricostruzione del sinistro da far depositare nel procedimento penale dai suoi legali al fine di scongiurare l'archiviazione. Solo successivamente nel 2009 la stessa in proprio e quale rappresentante legale Pt_1 delle figlie minori ed , gli conferiva mandato per l'introduzione del Pt_2 Pt_3 giudizio civile di responsabilità e risarcimento danni nei confronti del conducente del veicolo investitore. Che in ragione del mandato ricevuto egli stesso compiva ulteriori accertamenti presso il comando dei Carabinieri di Melito e la Provincia di Napoli mettendone a disposizione del Prof. gli esiti, che confluivano in Per_2 un'integrazione della perizia. Le conclusioni del CTP, tuttavia, non erano state ritenute tali da escludere la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro mortale in capo alla vittima anche in sede civile. L'opposto ha precisato che Persona_1 all'esito dell'espletamento della CTU medico-legale disposta sulla signora Pt_1 per le condizioni psico-fisiche conseguite al sinistro aveva ricontattato la compagnia di assicurazione del veicolo investitore che a fronte di un'iniziale indisponibilità era infine pervenuta ad offrire un risarcimento danni di € 245.000,00, oltre spese legali, corrispondente al riconoscimento di un concorso di colpa del conducente del veicolo investitore pari al 30%. Tuttavia, la signora rifiutava l'offerta ritenendo Pt_1 inaccettabili proposte che attribuissero al coniuge deceduto una percentuale di
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responsabilità superiore al 50%. La causa veniva definita con sentenza di rigetto e la signora cui veniva prospettata l'eventualità dell'appello, conferiva mandato Pt_1 ad altro avvocato per l'impugnazione della sentenza in grado di appello e poi in Cassazione, gravami entrambi rigettati.
Su tali premesse fattuali il convenuto ha resistito alle avverse domande eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione in capo ad tanto a proporre Parte_3 opposizione al precetto di cui non era destinataria, tanto ad avanzare domanda riconvenzionale. Sempre in via preliminare ha eccepito la tardività ex art 617 c.p.c. dell'opposizione avanzata da cui veniva congiuntamente notificato il Parte_2 titolo ed il precetto circa un anno prima in data 9-20.12.2021. Ha eccepito, inoltre, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione essendo pervenuto il solo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita privo di sottoscrizione delle parti. Ha sostenuto, ancora, la nullità della citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. Nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione a precetto tenuto conto che proprio la natura solidale dell'obbligazione consente l'escussione anche di uno solo dei condebitori per l'intero, precisando che la stessa signora aveva richiesto una dilazione di pagamento a fronte dell'intesa di Pt_1 corrispondere la quota di 1/3 della debitoria, di spettanza della figlia minore Pt_3
, nella misura di € 6.000,00 per onorari, oltre € 1.000,00 a titolo di interessi e
[...] quota parte delle spese liquidate per il procedimento 702 bis c.p.c. Ha poi rimarcato la correttezza delle ulteriori voci indicate in precetto a titolo di onorario dell'atto di precetto e di spese di notifica aderendo, per spirito conciliativo, alla rideterminazione della voce degli interessi, ma precisando - in ogni caso - che l'intimazione del precetto per un importo superiore al dovuto non ne determina la nullità ma la sola inefficacia per la somma eccedente.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, l'opposto ne ha eccepito l'inammissibilità perché la contestazione della negligenza e dell'imperizia nello svolgimento del mandato risultava coperta dal giudicato formatosi su titolo azionato, in quanto premessa necessaria del diritto alla liquidazione degli onorari azionato con il relativo giudizio. Quanto al merito delle contestazioni mosse, ha precisato di non aver mai ricevuto mandato, già precedentemente conferito ad altri avvocati, per la difesa delle opponenti in sede penale;
che alcun addebito poteva essergli mosso per la mancata proposizione della querela di falso sul verbale redatto dai Carabinieri perché proponibile in ogni stato e grado del giudizio e perché espressamente valutata in primo grado, ma esclusa per il concreto rischio di inammissibilità, considerato che le circostanze di fatto apprese da terzi o dagli stessi pubblici ufficiali a seguito di altri accertamenti successivi al fatto non sono coperti da fede privilegiata,
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e per il rifiuto delle attrici visti gli ulteriori costi ad essa connessi. Quanto alla consulenza tecnica di parte ha evidenziato che l'incarico al Professor era Per_2 stato conferito dall'Avv. Di Bonito nominato per il procedimento penale e che in seguito al mandato ricevuto per il giudizio civile l'opposto aveva fornito ulteriori elementi al medesimo perito che provvedeva ad un supplemento della perizia.
Ancora ha sostenuto di aver provveduto a depositare sin dalla domanda introduttiva la consulenza di parte, come del resto riconosciuto dalle stesse opponenti, e di aver altresì richiesto tempestivamente la nomina di un CTU, richiesta avanzata anche dalla compagnia assicurativa e non accolta perché ritenuta superflua. Infine, circa il possibile diverso esito del giudizio, ha evidenziato che l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro era stato confermato Persona_1 non solo nei successivi gradi di giudizio ma anche con altra pronuncia del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di responsabilità civile principiato dai genitori del per lo stesso fatto sinistroso. In ultimo, ha richiesto l'autorizzazione alla Pt_2 chiamata in causa della da cui era assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile al fine di essere manlevato dall'eventuale condanna conseguente all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo, preliminarmente, l'inoperatività della polizza perché operante in
[...] regime di claims made e perché esclusa in ragione del fatto che l'assicurato, che aveva già ricevuto antecedentemente alla stipula del contratto comunicazione dal procuratore delle attrici circa una possibile azione risarcitoria, aveva sottaciuto la circostanza con conseguente annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c. Il terzo ha altresì eccepito la decadenza dell'assicurato per non aver denunciato il sinistro nei modi e nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto associandosi, in via gradata, a tutte le eccezioni di rito e di merito spiegate dall'Avv.
al fine di contrastare la domanda di responsabilità spiegata in via CP_1 riconvenzionale. Sul punto ha precisato che difetterebbe lo stesso presupposto del diritto al risarcimento tenuto conto dell'immediato decesso del de cuius e quindi dell'insussistenza di un danno patrimoniale iure hereditatis. Ha infine eccepito, per scrupolo difensivo, l'esistenza di una franchigia di € 500,00 e di un massimale garantito pari ad € 500.000,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la causa è pervenuta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024, allorquando è state riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.
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MOTIVAZIONE
L'opposizione all'esecuzione risulta parzialmente fondata, mentre la domanda spiegata in via riconvenzionale è inammissibile per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Pt_3
.
[...]
Come pacificamente ammesso sin dall'inizio dalla difesa delle opponenti e come inconfutabilmente emergente agli atti, l'intimazione di cui al precetto è stata notificata esclusivamente nei confronti di e di . Parte_1 Parte_2
Ne discende l'insussistenza dell'interesse ad agire con l'opposizione preventiva al precetto in capo al soggetto non intimato, benché debitore in via solidale, potendo al più rinvenirsi una legittimazione a proporre intervento adesivo nel giudizio principiato dalle intimate. Ciò in quanto è solo rispetto a queste ultime che può ritenersi attuale e concreto il rischio di esecuzione in via coattiva minacciata con il precetto per l'ipotesi di mancato soddisfacimento dell'intimazione ivi contenuta.
Non riveste alcun rilievo la circostanza che nella specie l'obbligazione, il cui adempimento è stato intimato con il precetto, abbia natura solidale. Difatti
“l'unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno di ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell'art. 481 cod. proc. civ. che mira, com'è noto, a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicché ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest'ultimo ove appunto la conseguenza – paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto – di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si sia verificata” (Cass. civ., ord. n. 5099/2018). Ciò implica, maggiormente, che alcun effetto potrebbe sortire il precetto nei confronti del condebitore solidale non intimato anche ove questi abbia già corrisposto parte della debitoria, circostanza che rileverà nei rapporti interni con gli altri condebitori solidali ove l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (art. 1298 c.c.).
Quanto precede esclude, altresì, che possa configurarsi la legittimazione della stessa parte in ordine alla proposizione della riconvenzionale dell'attore che - laddove ammissibile - è prerogativa della parte che, appunto, rivesta detta qualità, residuando la facoltà in capo alla debitrice non precettata di proporre la medesima domanda, semmai, in via autonoma.
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Restando al vaglio delle questioni preliminari, va invece disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a precetto formulata nei riguardi di Parte_2 perché proposta oltre i termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c. Difatti, i motivi della proposta opposizione vanno ascritti all'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c. vertendo sulla contestazione del quantum precettato e, dunque, sull'inesistenza del credito nella misura indicata dal creditore precettante, che come tali risultano proponibili senza limiti di tempo.
È parimenti destituita di fondamento l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata sul presupposto del mancato esperimento del procedimento di mediazione. Il dettato dell'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 28/2010 prevede chiaramente che la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria
(“chi intende esercitare in giudizio un'azione”) in una delle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'ambito oggettivo della previsione è stato ulteriormente ampliato dalla riforma Cartabia, ma né nella versione originaria, né in quella vigente, le cause di responsabilità professionale, con la sola eccezione della responsabilità medica, sono soggette all'obbligo di tentare preventivamente la mediazione cosicché il relativo esperimento resta facoltativo e non costituisce condizione di procedibilità dell'azione.
Le ulteriori questioni prospettate in via preliminare, sebbene riferite alla domanda riconvenzionale, vanno scrutinate prioritariamente per ordine logico rispetto alla domanda principale di opposizione a precetto.
La domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, difatti, include il preliminare accertamento dell'asserita negligenza nello svolgimento del mandato difensivo, accertamento potenzialmente idoneo non solo a giustificare, unitamente ad altri elementi, il domandato risarcimento del danno ma ad escludere, altresì, la sussistenza stessa del diritto al compenso professionale dell'Avv. e, dunque, CP_1 la validità del precetto per le motivazioni che seguono.
L'opposto, come pure la compagnia assicurativa chiamata in garanzia, ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché coperta dal giudicato formatosi sul titolo esecutivo sotteso al precetto.
Nel dettaglio, le parti hanno sostenuto che l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli a definizione del procedimento introdotto dall'Avv. per CP_1 la liquidazione degli onorari relativi al patrocinio prestato in favore delle opponenti
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nel giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale non è stata impugnata ed ha conseguito autorità di giudicato in ordine al dedotto ed al deducibile e, dunque, anche in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato.
L'eccezione è fondata.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “la responsabilità risarcitoria dell'avvocato comporta la perdita del diritto al compenso, allorché la sua negligenza abbia, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile” (Cass. civ., sent. n. 3830/2022).
Nella motivazione del citato pronunciamento, la Corte ha precisato che l'avvocato nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato - a norma dell'art. 1176, co. 2
c.c. - ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (art. 2236 c.c.) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso allorché la negligenza abbia, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.
In entrambe le domande, di liquidazione dell'onorario e di responsabilità professionale, viene in rilievo il preliminare accertamento dell'adempimento del mandato difensivo che, ove diligentemente eseguito, dà diritto al compenso ed alla relativa quantificazione e, al contrario, ove inadempiuto, lo esclude in radice fondando la domanda risarcitoria se un danno vi sia stato effettivamente e se, a fronte del comportamento dovuto, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni alla stregua di criteri probabilistici, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Dunque, è indubitabile che l'accertamento del corretto espletamento del mandato costituisca antecedente logico necessario del diritto al compenso, ma è ancor più rilevante evidenziare come tale accertamento sia stato espressamente compiuto nell'ambito del giudizio per la liquidazione degli onorari dal Tribunale adito che nell'ordinanza di accoglimento ha così motivato: “le resistenti si costituivano non contestando l'attività professionale svolta dal ricorrente e rimettendosi al Tribunale per la relativa quantificazione (…); il ricorrente ha fornito piena prova circa il conferimento del mandato professionale e lo svolgimento dell'attività dedotta in ricorso (…) a fronte di tali univoci dati documentali nessuna contestazione parte resistente ha ritenuto di dover sollevare (…)”.
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Da quanto esposto discende che l'accertamento in ordine al corretto adempimento del mandato contenuto nel titolo azionato, passato in giudicato per concorde ammissione delle parti, è coperto da giudicato esterno.
Sul punto giova, altresì, precisare che un orientamento più risalente e maggioritario della giurisprudenza di legittimità riteneva che il procedimento speciale per la liquidazione degli onorari dell'avvocato era limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista mentre, nell'ipotesi in cui l'indagine si estendeva all'an della prestazione, "trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario" (Cass. civ., sent. n. 21261/2010 e n. 23344/2008).
Successivamente all'introduzione del procedimento sommario obbligatorio disciplinato dagli artt. 3 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione del compenso degli avvocati, il supremo consesso della Corte di Cassazione (vd. sent. n. 4485/2018) ha tuttavia affermato che tale giudizio comprende tutte le questioni concernenti il diritto al compenso, inclusa la contestazione dell'an, specie se introdotte mediante eccezioni o mere difese, inidonee come tali ad ampliare l'oggetto della causa, essendo esclusa qualsivoglia possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda ed, ove il cliente convenuto non si limiti a contestare il compenso ma proponga domanda riconvenzionale, se questa rientra nella competenza del giudice adito ex art.14, resta sottoposta al rito speciale ove non necessiti di una cognizione non sommaria.
I suddetti principi vanno coordinato con l'ulteriore consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. civ., sent. n. 8331/2001).
Ne discende, in definitiva, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata sul presupposto dell'inadempimento del mandato difensivo conferito per l'azione di
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responsabilità civile e risarcimento danni intentata dalle odierne opponenti ed iscritta al n. R.G. 47549/2009 in quanto mirante ad invalidare l'accertamento, di segno contrario, contenuto nel titolo esecutivo azionato e fondante il riconoscimento del diritto all'onorario ed alla sua quantificazione, mediante la proposizione di allegazioni, eccezioni e difese che andavano dedotte nel giudizio nel corso del quale è stato pronunciato il titolo stesso.
L'accertata inammissibilità della domanda riconvenzionale assorbe le ulteriori questioni preliminari in ordine alla medesima prospettate, ivi incluso lo scrutinio della domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della propria compagnia di assicurazione, per il caso di soccombenza nella domanda di responsabilità professionale. Del pari, priva di fondamento la richiesta della parte attrice di rimessione della causa sul ruolo al fine di ammetere le prove orali richieste in corso di giudizio per confortare la domanda riconvenzionale.
Vanno quindi delibati i motivi della domanda principale di opposizione preventiva all'esecuzione con cui si contesta l'eccessività del credito precettato.
Nel compiere la disamina della legittimità degli importi pretesi dall'intimante è doveroso premettere che, in ogni caso, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ., sent. n. 2160/2013; Cass. civ., ord. n. 27032/2014).
In primo luogo, le opponenti hanno sostenuto la natura solidale dell'obbligazione ex titulo e, pertanto, l'erroneità dell'allegazione contenuta in precetto circa l'avvenuto pagamento da parte di , coobbligata, della sua quota parte mediante il Parte_3 versamento di un 1/3 dell'importo delle spese riconosciute con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
Su tale premessa hanno eccepito che mediante vaglia postale del 21.12.2015 era già stata corrisposta la somma di € 7.000,00 quale acconto sul maggior importo ad avere quantificato nell'ordinanza e che, pertanto, la sorte capitale residua da indicare correttamente in precetto avrebbe dovuto corrispondere ad € 11.000,00 (€ 18.000,00 -
€ 7.000,00) e non € 12.000,00 come indicato nell'atto opposto.
Il motivo è fondato ove si consideri che la natura solidale dal lato passivo dell'obbligazione contenuta in precetto emerge inconfutabilmente dal tenore letterale
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del dispositivo dell'ordinanza azionata. Questa, in accoglimento della domanda spiegata dall'Avv. , ha liquidato in suo favore, a titolo di onorari del mandato CP_1 esercitato nel giudizio di risarcimento danni promosso dalle odierne opponenti, l'importo di € 18.000,00 ponendolo a carico delle resistenti “in solido tra loro”.
Non v'è prova, in merito, di quanto sostenuto dall'opposto circa l'imputazione del pagamento avvenuto per € 6.000,00 alla sorta capitale ed € 1.000,00 ad interessi ed anticipo sulle ulteriori spese, né la stessa avrebbe potuto rilevare attesa la natura solidale dell'obbligazione.
Innanzitutto, è lo stesso convenuto che riferisce che il procuratore delle attrici costituito nel giudizio ex art 702 bis c.p.c. aveva richiesto una dilazione del pagamento degli importi riconosciuti. La circostanza che nel ricorso al giudice tutelare risulti la richiesta di svicolo di un importo pari ad un terzo della creditoria spettante all'Avv. , allora comprensiva anche delle spese del giudizio ex art CP_1
702 bis c.p.c., non determina il venir meno del vincolo solidale neppure in capo all'adempiente, ancora tenuta - in tesi - per l'intero.
Neppure v'è prova nella corrispondenza depositata dell'imputazione del pagamento secondo quanto riferito dall'opposto (si ripete, € 6.000,00 per gli onorari ed € 1.000,00 per le spese) considerato, peraltro, che l'accordo con uno dei debitori solidali non può estendersi agli altri se non accettato e parimenti è a dirsi per la cosiddetta transazione pro quota con il singolo debitore in solido che implica accettazione degli altri debitori e rinuncia al vincolo solidale. D'altra parte, alcuna imputazione risulta eseguita all'atto del pagamento con il menzionato vaglia postale.
Pertanto, l'importo di € 7.000,00 già corrisposto per le causali di cui al titolo azionato va scomputato dal credito precettato come derivante dall'ordinanza azionata anche se riferito ai soli onorari, potendo esercitare il debitore che ha eseguito il pagamento per un importo eccedente la proprio quota azione di regresso per l'eccedenza nei confronti degli altri obbligati in solido.
Parimenti è fondata la contestazione dell'importo degli interessi legali computati in precetto “come liquidati” e dunque, erroneamente, dalla data della domanda del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. sull'intero importo di € 18.000,00 nonostante l'anzidetto pagamento, nel dicembre 2015, dell'acconto di € 7.000,00. All'eccezione ha espressamente aderito lo stesso convenuto nel corso di questo giudizio.
Quanto all'autoliquidazione dell'onorario dell'atto di precetto, va rilevato che l'opponente ha riportato in precetto due voci, l'una di € 225,00 a titolo di “diritti ed
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onorari del presente atto “ e l'altra di € 526,00 per “attività di cui all'art. 4, lett. e) D.M. 55/2014”.
È su tale ultima voce, relativa al compenso per la fase introduttiva del giudizio di esecuzione, che si sono appuntate le contestazioni di parte attrice che ne ha eccepito l'illegittimità.
L'eccezione è fondata e la relativa voce non può essere liquidata nell'atto di precetto.
Primariamente occorre guardare al dato letterale della disposizione di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 rubricato “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, primo articolo del capo II intitolato “disposizioni concernenti l'attività giudiziale”. Suddetta previsione al comma 5, lett. e) stabilisce che “il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: (…) e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le Rassegna Forense - 2/2014 441 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti”.
Appare, pertanto, non revocabile in dubbio che il compenso autoliquidato in precetto dalla parte opposta a titolo di fase introduttiva dell'esecuzione sia illegittimo perché specificamente riferito, ai sensi della su citata normativa, alla successiva fase
“giudiziale” dell'esecuzione ove la liquidazione delle spese compete al G.E. all'esito del giudizio. Del resto, la possibilità di "autoliquidazione" in precetto dei compensi per la fase dell'esecuzione urta con la stessa funzione di tale atto che, come noto, è atto teso a conseguire un adempimento spontaneo, sì che l'espropriazione si presenta, al momento della notifica del precetto, quale procedimento meramente eventuale.
Va invece disattesa la contestazione dell'importo indicato in precetto a titolo di spese di notifica del titolo e del precetto perché agli atti risulta prova delle tre notifiche eseguite dalla parte a mezzo posta, ciascuna del costo di € 10,65 con conseguente congruità dell'importo di € 30,00 indicato.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta con rideterminazione della somma spettante al creditore nella misura che segue: € 11.000,00 per “sorta capitale” ovvero onorari liquidati nel titolo esecutivo;
€ 1.650,00 per rimborso forfettario;
€ 313,33 per interessi legali sulla sorte capitale;
€ 30,00 per spese di notifica del titolo e del precetto;
€ 225,00 a titolo di compenso per la redazione del precetto;
€ 33,75 per spese generali su detto compenso;
€ 10,35 per cassa avvocati sul medesimo onorario.
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Ne deriva che il credito spettante all'opposto è pari complessivamente ad € 13.262,43 in luogo del maggior importo precettato di € 15.078,20. Nella predetta misura l'intimazione di pagamento deve ritenersi valida ed efficace.
In ordine al governo delle spese di lite tra la parte attrice e il convenuto, l'esito complessivo della controversia con la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale e l'accoglimento parziale dell'opposizione a precetto, con riduzione modesta dell'importo precettato, induce a ritenere sussistenti ragioni per disporre la compensazione di 2/3 delle spese di lite che nella restante misura di 1/3 seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.2000 - € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione all'Avv. Massimo Carbonaro per fattone anticipo. Nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato in causa, le spese vanno integralmente compensate alla luce dell'assorbimento della domanda di garanzia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ed nei confronti dell'Avv. e di
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
iscritta al n. 2073/2022 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_3
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti;
3. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di garanzia spiegata dall'opposto nei confronti del terzo chiamato in causa
[...]
Controparte_2
4. accoglie parzialmente l'opposizione a precetto;
per l'effetto,
5. dichiara l'inefficacia del precetto opposto, notificato il 4.01.2022, per la somma eccedente l'importo di € 13.262,43;
6. compensa tra la parte attrice e il convenuto le spese di lite per due terzi, condannando la parte opposta al pagamento in favore dell'opponente del restante terzo, che liquida in tale entità € 1.692,33 (1/3 di € 5.077,00) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Massimo Carbonaro dichiaratosi antistatario;
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7. compensa integralmente le spese nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato in causa.
Così deciso in Napoli il 27 dicembre 2024
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2073/2022 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali eredi di rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Persona_1
Carbonaro, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Belvedere n. 212;
-OPPONENTI-
CONTRO
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso dalle CP_1 C.F._4
Avv. Gianluca Melillo, con cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA), alla Via G. Matteotti n. 43;
-OPPOSTO-
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore ( ; Email_1
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificato in data 4.01.2022
Conclusioni: all'udienza del 30 ottobre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. , in data 04.01.2022, ha notificato a ed CP_1 Parte_1 Pt_2
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., in forma esecutiva, resa dal Tribunale di
[...]
Napoli a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 14759/2014, unitamente a pedissequo atto di precetto per il pagamento dell'importo complessivo di € 15.078,20, di cui € 12.000,00 per sorte capitale (“loro quote pari a 2/3 di quanto liquidato”), oltre rimborso forfettario, interessi, spese di notifica del titolo e del precetto ed onorari dell'atto di precetto.
Con l'ordinanza notificata, emessa dal Tribunale di Napoli il 9.04.2015 e depositata in pari data, è stata accolta la domanda di liquidazione degli onorari professionali avanzata dall'Avv. per l'attività svolta nel giudizio civile iscritto al n. R.G. CP_1
47549/2009 di risarcimento danni da sinistro stradale occorso in data 1.07.2008 intentato dalle odierne opponenti, quali eredi del sig. deceduto a Persona_1 causa del sinistro, e quindi liquidati “in favore del ricorrente Avv. e a CP_1 carico delle resistenti in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà sulla minore nonché in solido tra loro, la somma di € Parte_3 Parte_2
18.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (8.09.2014) al saldo effettivo”.
Avverso suddetto atto di precetto hanno proposto opposizione le intimate, Parte_1
e , nonché , spiegando contestuale domanda
[...] Parte_2 Parte_3 riconvenzionale per l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv.
e il risarcimento dei danni, chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “per quanto concerne la opposizione formulata, sentir dichiarare la inammissibilità e l'insussistenza del diritto, sia sostanziale che formale, dell'Avv. CP_1
a procedere nei confronti delle Signore e ad
[...] Parte_1 Parte_2 esecuzione forzata in virtù dell'atto di precetto opponendo;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, sentir accertare che, nell'espletamento del mandato conferito dalle Signore e , in proprio e quali eredi del Signor Parte_1 Parte_2 Parte_3
per l'ottenimento del pagamento del risarcimento dei danni, subiti dal Persona_1
Signor nell'incidente occorso il 01.07.2008 in Melito di Napoli, dove lo Persona_1 stesso perdeva la vita, l'Avv. ha agito con imperizia, negligenza ed CP_1 imprudenza;
in base a quanto poi accertato, sentir dichiarare la responsabilità dell'Avv.
, per aver egli agito con imperizia, negligenza ed imprudenza, arrecando alle CP_1
Signore e , in proprio e quali eredi del Signor Parte_1 Parte_2 Parte_3
un danno ingiusto;
- per l'effetto di tutto quanto accertato e dichiarato, Persona_1 sentir condannare l'Avv. , in favore delle Signore CP_1 Parte_1 Pt_2
e , in proprio e quali eredi del Signor al pagamento del
[...] Parte_3 Persona_1 risarcimento dei danni, come specificato in narrativa, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente difensore antistatario”.
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Premettendo che interveniva volontariamente nel giudizio di Parte_3 opposizione perché, pur non destinataria del precetto, anch'ella debitrice solidale in virtù del titolo esecutivo azionato ed intenzionata a spiegare azione di responsabilità e risarcimento danni nei confronti dell'Avv. , le opponenti hanno contestato la CP_1 validità del precetto perché intimante il pagamento di un importo maggiore di quello dovuto. In particolare, hanno dedotto che a seguito del deposito dell'ordinanza era già stata corrisposta la somma di € 7.000,00 con vaglia postale del 21.12.2015; che l'obbligazione contenuta nel titolo aveva natura solidale e non parziaria, come sostenuto dall'intimante nel precetto, e che, quindi, dalla sorte capitale di € 18.000,00 di cui al titolo andava sottratto l'importo già corrisposto per un residuo ancora dovuto pari ad € 11.000,00 il luogo di quello di € 12.000,00 indicato in precetto. Anche
l'ammontare degli interessi è stato contestato perché unitariamente computato dalla data dell'8.09.2014 (indicata in sentenza) e sino al precetto sull'intero importo di € 18.000,00, laddove dal 21.12.2015 avrebbe dovuto computarsi sul residuo ammontare di € 11.000,00 per un totale di € 313,33 e non di € 350,00 come rivendicato nel precetto. Ancora hanno contestato l'importo delle spese di notifica pari ad € 21,30 e non ad € 30,00. Infine, le opponenti hanno contestato l'autoliquidazione dell'onorario dell'atto di precetto perché computata con riferimento all'art. 4, lett. e D.M. n.
55/2014 ovvero alla fase di studio della controversia laddove il precetto, quale atto stragiudiziale, non rappresenta l'atto di impulso del processo esecutivo.
Le stesse opponenti, inoltre, hanno spiegato contestuale domanda riconvenzionale per l'accertamento delle responsabilità professionali in cui è incorso l'Avv. CP_1
“nel curare la difesa delle Signore e dal momento in cui ha ricevuto l'incarico, Pt_1 Pt_2
e cioè immediatamente dopo il verificarsi dell'evento, e fino alla emissione della sentenza n. 9348/2013 del Tribunale di Napoli” e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni. A fondamento di tale domanda hanno allegato la negligenza nell'espletamento del mandato difensivo da parte dell'Avv. per aver CP_1 trascurato di compiere attività tali da poter incidere sui due elementi istruttori principali posti a base della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria. In primo luogo, l'aver omesso di intervenire nel procedimento penale definito con decreto di archiviazione del 26.05.2009, richiamato in sentenza, con cui è stata esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'indagato conducente del veicolo investitore, addebitandosi la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del motociclo, , Persona_1 deceduto in conseguenza del fatto. In secondo luogo, l'aver omesso di promuovere querela di falso per confutare i rilievi e le conclusioni di cui al verbale redatto dai
Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, anch'esso posto a fondamento della decisione di rigetto. Ancora, il non essersi avvalso della consulenza tecnica di parte commissionata al Professor e l'aver tardivamente richiesto la Persona_2 nomina di un CTU per la redazione di una consulenza tecnica cinematica per la
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ricostruzione della dinamica del sinistro. Le attrici hanno precisato di aver contestato all'Avv. la predetta responsabilità professionale con comunicazione via pec CP_1 del 19.07.2021, rimasta priva di riscontro, e con conseguente invito tramite pec del 26.10.2021 a concludere una convenzione di negoziazione assistita, riscontrata negativamente in data 19.11.2021. Hanno richiesto, infine, una CTU medico-legale per la quantificazione del danno in proporzione della perdita subita concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita la parte convenuta premettendo la ricostruzione della vicenda fattuale sottesa alla domanda di responsabilità professionale spiegata in via riconvenzionale. Ha precisato che gli aveva conferito mandato per l'azione di Persona_1 risarcimento danni riportati a seguito di un precedente sinistro stradale avvenuto nel 2006. Che in relazione a detto procedimento aveva convocato il predetto cliente al suo studio ma si era presentata la moglie, sig.ra comunicando che Parte_1 il coniuge era deceduto per un successivo sinistro occorso nel 2008 e che erano in corso indagini penali in relazione alle quali aveva già conferito mandato, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori, agli avvocati Giuseppe e Paola Di Bonito. Che all'esito della comunicazione dell'imminente deposito della richiesta di archiviazione delle indagini partecipatagli dalla stessa in un successivo incontro presso il suo studio (sempre relativo ad altro Pt_1 procedimento), le consigliava di valutare l'affidamento di un incarico peritale per la redazione di una perizia di parte per la ricostruzione del sinistro da far depositare nel procedimento penale dai suoi legali al fine di scongiurare l'archiviazione. Solo successivamente nel 2009 la stessa in proprio e quale rappresentante legale Pt_1 delle figlie minori ed , gli conferiva mandato per l'introduzione del Pt_2 Pt_3 giudizio civile di responsabilità e risarcimento danni nei confronti del conducente del veicolo investitore. Che in ragione del mandato ricevuto egli stesso compiva ulteriori accertamenti presso il comando dei Carabinieri di Melito e la Provincia di Napoli mettendone a disposizione del Prof. gli esiti, che confluivano in Per_2 un'integrazione della perizia. Le conclusioni del CTP, tuttavia, non erano state ritenute tali da escludere la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro mortale in capo alla vittima anche in sede civile. L'opposto ha precisato che Persona_1 all'esito dell'espletamento della CTU medico-legale disposta sulla signora Pt_1 per le condizioni psico-fisiche conseguite al sinistro aveva ricontattato la compagnia di assicurazione del veicolo investitore che a fronte di un'iniziale indisponibilità era infine pervenuta ad offrire un risarcimento danni di € 245.000,00, oltre spese legali, corrispondente al riconoscimento di un concorso di colpa del conducente del veicolo investitore pari al 30%. Tuttavia, la signora rifiutava l'offerta ritenendo Pt_1 inaccettabili proposte che attribuissero al coniuge deceduto una percentuale di
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responsabilità superiore al 50%. La causa veniva definita con sentenza di rigetto e la signora cui veniva prospettata l'eventualità dell'appello, conferiva mandato Pt_1 ad altro avvocato per l'impugnazione della sentenza in grado di appello e poi in Cassazione, gravami entrambi rigettati.
Su tali premesse fattuali il convenuto ha resistito alle avverse domande eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione in capo ad tanto a proporre Parte_3 opposizione al precetto di cui non era destinataria, tanto ad avanzare domanda riconvenzionale. Sempre in via preliminare ha eccepito la tardività ex art 617 c.p.c. dell'opposizione avanzata da cui veniva congiuntamente notificato il Parte_2 titolo ed il precetto circa un anno prima in data 9-20.12.2021. Ha eccepito, inoltre, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione essendo pervenuto il solo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita privo di sottoscrizione delle parti. Ha sostenuto, ancora, la nullità della citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. Nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione a precetto tenuto conto che proprio la natura solidale dell'obbligazione consente l'escussione anche di uno solo dei condebitori per l'intero, precisando che la stessa signora aveva richiesto una dilazione di pagamento a fronte dell'intesa di Pt_1 corrispondere la quota di 1/3 della debitoria, di spettanza della figlia minore Pt_3
, nella misura di € 6.000,00 per onorari, oltre € 1.000,00 a titolo di interessi e
[...] quota parte delle spese liquidate per il procedimento 702 bis c.p.c. Ha poi rimarcato la correttezza delle ulteriori voci indicate in precetto a titolo di onorario dell'atto di precetto e di spese di notifica aderendo, per spirito conciliativo, alla rideterminazione della voce degli interessi, ma precisando - in ogni caso - che l'intimazione del precetto per un importo superiore al dovuto non ne determina la nullità ma la sola inefficacia per la somma eccedente.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, l'opposto ne ha eccepito l'inammissibilità perché la contestazione della negligenza e dell'imperizia nello svolgimento del mandato risultava coperta dal giudicato formatosi su titolo azionato, in quanto premessa necessaria del diritto alla liquidazione degli onorari azionato con il relativo giudizio. Quanto al merito delle contestazioni mosse, ha precisato di non aver mai ricevuto mandato, già precedentemente conferito ad altri avvocati, per la difesa delle opponenti in sede penale;
che alcun addebito poteva essergli mosso per la mancata proposizione della querela di falso sul verbale redatto dai Carabinieri perché proponibile in ogni stato e grado del giudizio e perché espressamente valutata in primo grado, ma esclusa per il concreto rischio di inammissibilità, considerato che le circostanze di fatto apprese da terzi o dagli stessi pubblici ufficiali a seguito di altri accertamenti successivi al fatto non sono coperti da fede privilegiata,
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e per il rifiuto delle attrici visti gli ulteriori costi ad essa connessi. Quanto alla consulenza tecnica di parte ha evidenziato che l'incarico al Professor era Per_2 stato conferito dall'Avv. Di Bonito nominato per il procedimento penale e che in seguito al mandato ricevuto per il giudizio civile l'opposto aveva fornito ulteriori elementi al medesimo perito che provvedeva ad un supplemento della perizia.
Ancora ha sostenuto di aver provveduto a depositare sin dalla domanda introduttiva la consulenza di parte, come del resto riconosciuto dalle stesse opponenti, e di aver altresì richiesto tempestivamente la nomina di un CTU, richiesta avanzata anche dalla compagnia assicurativa e non accolta perché ritenuta superflua. Infine, circa il possibile diverso esito del giudizio, ha evidenziato che l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro era stato confermato Persona_1 non solo nei successivi gradi di giudizio ma anche con altra pronuncia del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di responsabilità civile principiato dai genitori del per lo stesso fatto sinistroso. In ultimo, ha richiesto l'autorizzazione alla Pt_2 chiamata in causa della da cui era assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile al fine di essere manlevato dall'eventuale condanna conseguente all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo, preliminarmente, l'inoperatività della polizza perché operante in
[...] regime di claims made e perché esclusa in ragione del fatto che l'assicurato, che aveva già ricevuto antecedentemente alla stipula del contratto comunicazione dal procuratore delle attrici circa una possibile azione risarcitoria, aveva sottaciuto la circostanza con conseguente annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c. Il terzo ha altresì eccepito la decadenza dell'assicurato per non aver denunciato il sinistro nei modi e nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto associandosi, in via gradata, a tutte le eccezioni di rito e di merito spiegate dall'Avv.
al fine di contrastare la domanda di responsabilità spiegata in via CP_1 riconvenzionale. Sul punto ha precisato che difetterebbe lo stesso presupposto del diritto al risarcimento tenuto conto dell'immediato decesso del de cuius e quindi dell'insussistenza di un danno patrimoniale iure hereditatis. Ha infine eccepito, per scrupolo difensivo, l'esistenza di una franchigia di € 500,00 e di un massimale garantito pari ad € 500.000,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la causa è pervenuta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024, allorquando è state riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.
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MOTIVAZIONE
L'opposizione all'esecuzione risulta parzialmente fondata, mentre la domanda spiegata in via riconvenzionale è inammissibile per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Pt_3
.
[...]
Come pacificamente ammesso sin dall'inizio dalla difesa delle opponenti e come inconfutabilmente emergente agli atti, l'intimazione di cui al precetto è stata notificata esclusivamente nei confronti di e di . Parte_1 Parte_2
Ne discende l'insussistenza dell'interesse ad agire con l'opposizione preventiva al precetto in capo al soggetto non intimato, benché debitore in via solidale, potendo al più rinvenirsi una legittimazione a proporre intervento adesivo nel giudizio principiato dalle intimate. Ciò in quanto è solo rispetto a queste ultime che può ritenersi attuale e concreto il rischio di esecuzione in via coattiva minacciata con il precetto per l'ipotesi di mancato soddisfacimento dell'intimazione ivi contenuta.
Non riveste alcun rilievo la circostanza che nella specie l'obbligazione, il cui adempimento è stato intimato con il precetto, abbia natura solidale. Difatti
“l'unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno di ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell'art. 481 cod. proc. civ. che mira, com'è noto, a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicché ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest'ultimo ove appunto la conseguenza – paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto – di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si sia verificata” (Cass. civ., ord. n. 5099/2018). Ciò implica, maggiormente, che alcun effetto potrebbe sortire il precetto nei confronti del condebitore solidale non intimato anche ove questi abbia già corrisposto parte della debitoria, circostanza che rileverà nei rapporti interni con gli altri condebitori solidali ove l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (art. 1298 c.c.).
Quanto precede esclude, altresì, che possa configurarsi la legittimazione della stessa parte in ordine alla proposizione della riconvenzionale dell'attore che - laddove ammissibile - è prerogativa della parte che, appunto, rivesta detta qualità, residuando la facoltà in capo alla debitrice non precettata di proporre la medesima domanda, semmai, in via autonoma.
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Restando al vaglio delle questioni preliminari, va invece disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a precetto formulata nei riguardi di Parte_2 perché proposta oltre i termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c. Difatti, i motivi della proposta opposizione vanno ascritti all'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c. vertendo sulla contestazione del quantum precettato e, dunque, sull'inesistenza del credito nella misura indicata dal creditore precettante, che come tali risultano proponibili senza limiti di tempo.
È parimenti destituita di fondamento l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata sul presupposto del mancato esperimento del procedimento di mediazione. Il dettato dell'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 28/2010 prevede chiaramente che la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria
(“chi intende esercitare in giudizio un'azione”) in una delle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'ambito oggettivo della previsione è stato ulteriormente ampliato dalla riforma Cartabia, ma né nella versione originaria, né in quella vigente, le cause di responsabilità professionale, con la sola eccezione della responsabilità medica, sono soggette all'obbligo di tentare preventivamente la mediazione cosicché il relativo esperimento resta facoltativo e non costituisce condizione di procedibilità dell'azione.
Le ulteriori questioni prospettate in via preliminare, sebbene riferite alla domanda riconvenzionale, vanno scrutinate prioritariamente per ordine logico rispetto alla domanda principale di opposizione a precetto.
La domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, difatti, include il preliminare accertamento dell'asserita negligenza nello svolgimento del mandato difensivo, accertamento potenzialmente idoneo non solo a giustificare, unitamente ad altri elementi, il domandato risarcimento del danno ma ad escludere, altresì, la sussistenza stessa del diritto al compenso professionale dell'Avv. e, dunque, CP_1 la validità del precetto per le motivazioni che seguono.
L'opposto, come pure la compagnia assicurativa chiamata in garanzia, ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché coperta dal giudicato formatosi sul titolo esecutivo sotteso al precetto.
Nel dettaglio, le parti hanno sostenuto che l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli a definizione del procedimento introdotto dall'Avv. per CP_1 la liquidazione degli onorari relativi al patrocinio prestato in favore delle opponenti
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nel giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale non è stata impugnata ed ha conseguito autorità di giudicato in ordine al dedotto ed al deducibile e, dunque, anche in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato.
L'eccezione è fondata.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “la responsabilità risarcitoria dell'avvocato comporta la perdita del diritto al compenso, allorché la sua negligenza abbia, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile” (Cass. civ., sent. n. 3830/2022).
Nella motivazione del citato pronunciamento, la Corte ha precisato che l'avvocato nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato - a norma dell'art. 1176, co. 2
c.c. - ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (art. 2236 c.c.) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso allorché la negligenza abbia, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.
In entrambe le domande, di liquidazione dell'onorario e di responsabilità professionale, viene in rilievo il preliminare accertamento dell'adempimento del mandato difensivo che, ove diligentemente eseguito, dà diritto al compenso ed alla relativa quantificazione e, al contrario, ove inadempiuto, lo esclude in radice fondando la domanda risarcitoria se un danno vi sia stato effettivamente e se, a fronte del comportamento dovuto, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni alla stregua di criteri probabilistici, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Dunque, è indubitabile che l'accertamento del corretto espletamento del mandato costituisca antecedente logico necessario del diritto al compenso, ma è ancor più rilevante evidenziare come tale accertamento sia stato espressamente compiuto nell'ambito del giudizio per la liquidazione degli onorari dal Tribunale adito che nell'ordinanza di accoglimento ha così motivato: “le resistenti si costituivano non contestando l'attività professionale svolta dal ricorrente e rimettendosi al Tribunale per la relativa quantificazione (…); il ricorrente ha fornito piena prova circa il conferimento del mandato professionale e lo svolgimento dell'attività dedotta in ricorso (…) a fronte di tali univoci dati documentali nessuna contestazione parte resistente ha ritenuto di dover sollevare (…)”.
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Da quanto esposto discende che l'accertamento in ordine al corretto adempimento del mandato contenuto nel titolo azionato, passato in giudicato per concorde ammissione delle parti, è coperto da giudicato esterno.
Sul punto giova, altresì, precisare che un orientamento più risalente e maggioritario della giurisprudenza di legittimità riteneva che il procedimento speciale per la liquidazione degli onorari dell'avvocato era limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista mentre, nell'ipotesi in cui l'indagine si estendeva all'an della prestazione, "trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario" (Cass. civ., sent. n. 21261/2010 e n. 23344/2008).
Successivamente all'introduzione del procedimento sommario obbligatorio disciplinato dagli artt. 3 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione del compenso degli avvocati, il supremo consesso della Corte di Cassazione (vd. sent. n. 4485/2018) ha tuttavia affermato che tale giudizio comprende tutte le questioni concernenti il diritto al compenso, inclusa la contestazione dell'an, specie se introdotte mediante eccezioni o mere difese, inidonee come tali ad ampliare l'oggetto della causa, essendo esclusa qualsivoglia possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda ed, ove il cliente convenuto non si limiti a contestare il compenso ma proponga domanda riconvenzionale, se questa rientra nella competenza del giudice adito ex art.14, resta sottoposta al rito speciale ove non necessiti di una cognizione non sommaria.
I suddetti principi vanno coordinato con l'ulteriore consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. civ., sent. n. 8331/2001).
Ne discende, in definitiva, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata sul presupposto dell'inadempimento del mandato difensivo conferito per l'azione di
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responsabilità civile e risarcimento danni intentata dalle odierne opponenti ed iscritta al n. R.G. 47549/2009 in quanto mirante ad invalidare l'accertamento, di segno contrario, contenuto nel titolo esecutivo azionato e fondante il riconoscimento del diritto all'onorario ed alla sua quantificazione, mediante la proposizione di allegazioni, eccezioni e difese che andavano dedotte nel giudizio nel corso del quale è stato pronunciato il titolo stesso.
L'accertata inammissibilità della domanda riconvenzionale assorbe le ulteriori questioni preliminari in ordine alla medesima prospettate, ivi incluso lo scrutinio della domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della propria compagnia di assicurazione, per il caso di soccombenza nella domanda di responsabilità professionale. Del pari, priva di fondamento la richiesta della parte attrice di rimessione della causa sul ruolo al fine di ammetere le prove orali richieste in corso di giudizio per confortare la domanda riconvenzionale.
Vanno quindi delibati i motivi della domanda principale di opposizione preventiva all'esecuzione con cui si contesta l'eccessività del credito precettato.
Nel compiere la disamina della legittimità degli importi pretesi dall'intimante è doveroso premettere che, in ogni caso, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ., sent. n. 2160/2013; Cass. civ., ord. n. 27032/2014).
In primo luogo, le opponenti hanno sostenuto la natura solidale dell'obbligazione ex titulo e, pertanto, l'erroneità dell'allegazione contenuta in precetto circa l'avvenuto pagamento da parte di , coobbligata, della sua quota parte mediante il Parte_3 versamento di un 1/3 dell'importo delle spese riconosciute con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
Su tale premessa hanno eccepito che mediante vaglia postale del 21.12.2015 era già stata corrisposta la somma di € 7.000,00 quale acconto sul maggior importo ad avere quantificato nell'ordinanza e che, pertanto, la sorte capitale residua da indicare correttamente in precetto avrebbe dovuto corrispondere ad € 11.000,00 (€ 18.000,00 -
€ 7.000,00) e non € 12.000,00 come indicato nell'atto opposto.
Il motivo è fondato ove si consideri che la natura solidale dal lato passivo dell'obbligazione contenuta in precetto emerge inconfutabilmente dal tenore letterale
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del dispositivo dell'ordinanza azionata. Questa, in accoglimento della domanda spiegata dall'Avv. , ha liquidato in suo favore, a titolo di onorari del mandato CP_1 esercitato nel giudizio di risarcimento danni promosso dalle odierne opponenti, l'importo di € 18.000,00 ponendolo a carico delle resistenti “in solido tra loro”.
Non v'è prova, in merito, di quanto sostenuto dall'opposto circa l'imputazione del pagamento avvenuto per € 6.000,00 alla sorta capitale ed € 1.000,00 ad interessi ed anticipo sulle ulteriori spese, né la stessa avrebbe potuto rilevare attesa la natura solidale dell'obbligazione.
Innanzitutto, è lo stesso convenuto che riferisce che il procuratore delle attrici costituito nel giudizio ex art 702 bis c.p.c. aveva richiesto una dilazione del pagamento degli importi riconosciuti. La circostanza che nel ricorso al giudice tutelare risulti la richiesta di svicolo di un importo pari ad un terzo della creditoria spettante all'Avv. , allora comprensiva anche delle spese del giudizio ex art CP_1
702 bis c.p.c., non determina il venir meno del vincolo solidale neppure in capo all'adempiente, ancora tenuta - in tesi - per l'intero.
Neppure v'è prova nella corrispondenza depositata dell'imputazione del pagamento secondo quanto riferito dall'opposto (si ripete, € 6.000,00 per gli onorari ed € 1.000,00 per le spese) considerato, peraltro, che l'accordo con uno dei debitori solidali non può estendersi agli altri se non accettato e parimenti è a dirsi per la cosiddetta transazione pro quota con il singolo debitore in solido che implica accettazione degli altri debitori e rinuncia al vincolo solidale. D'altra parte, alcuna imputazione risulta eseguita all'atto del pagamento con il menzionato vaglia postale.
Pertanto, l'importo di € 7.000,00 già corrisposto per le causali di cui al titolo azionato va scomputato dal credito precettato come derivante dall'ordinanza azionata anche se riferito ai soli onorari, potendo esercitare il debitore che ha eseguito il pagamento per un importo eccedente la proprio quota azione di regresso per l'eccedenza nei confronti degli altri obbligati in solido.
Parimenti è fondata la contestazione dell'importo degli interessi legali computati in precetto “come liquidati” e dunque, erroneamente, dalla data della domanda del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. sull'intero importo di € 18.000,00 nonostante l'anzidetto pagamento, nel dicembre 2015, dell'acconto di € 7.000,00. All'eccezione ha espressamente aderito lo stesso convenuto nel corso di questo giudizio.
Quanto all'autoliquidazione dell'onorario dell'atto di precetto, va rilevato che l'opponente ha riportato in precetto due voci, l'una di € 225,00 a titolo di “diritti ed
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onorari del presente atto “ e l'altra di € 526,00 per “attività di cui all'art. 4, lett. e) D.M. 55/2014”.
È su tale ultima voce, relativa al compenso per la fase introduttiva del giudizio di esecuzione, che si sono appuntate le contestazioni di parte attrice che ne ha eccepito l'illegittimità.
L'eccezione è fondata e la relativa voce non può essere liquidata nell'atto di precetto.
Primariamente occorre guardare al dato letterale della disposizione di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 rubricato “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, primo articolo del capo II intitolato “disposizioni concernenti l'attività giudiziale”. Suddetta previsione al comma 5, lett. e) stabilisce che “il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: (…) e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le Rassegna Forense - 2/2014 441 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti”.
Appare, pertanto, non revocabile in dubbio che il compenso autoliquidato in precetto dalla parte opposta a titolo di fase introduttiva dell'esecuzione sia illegittimo perché specificamente riferito, ai sensi della su citata normativa, alla successiva fase
“giudiziale” dell'esecuzione ove la liquidazione delle spese compete al G.E. all'esito del giudizio. Del resto, la possibilità di "autoliquidazione" in precetto dei compensi per la fase dell'esecuzione urta con la stessa funzione di tale atto che, come noto, è atto teso a conseguire un adempimento spontaneo, sì che l'espropriazione si presenta, al momento della notifica del precetto, quale procedimento meramente eventuale.
Va invece disattesa la contestazione dell'importo indicato in precetto a titolo di spese di notifica del titolo e del precetto perché agli atti risulta prova delle tre notifiche eseguite dalla parte a mezzo posta, ciascuna del costo di € 10,65 con conseguente congruità dell'importo di € 30,00 indicato.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta con rideterminazione della somma spettante al creditore nella misura che segue: € 11.000,00 per “sorta capitale” ovvero onorari liquidati nel titolo esecutivo;
€ 1.650,00 per rimborso forfettario;
€ 313,33 per interessi legali sulla sorte capitale;
€ 30,00 per spese di notifica del titolo e del precetto;
€ 225,00 a titolo di compenso per la redazione del precetto;
€ 33,75 per spese generali su detto compenso;
€ 10,35 per cassa avvocati sul medesimo onorario.
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Ne deriva che il credito spettante all'opposto è pari complessivamente ad € 13.262,43 in luogo del maggior importo precettato di € 15.078,20. Nella predetta misura l'intimazione di pagamento deve ritenersi valida ed efficace.
In ordine al governo delle spese di lite tra la parte attrice e il convenuto, l'esito complessivo della controversia con la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale e l'accoglimento parziale dell'opposizione a precetto, con riduzione modesta dell'importo precettato, induce a ritenere sussistenti ragioni per disporre la compensazione di 2/3 delle spese di lite che nella restante misura di 1/3 seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.2000 - € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione all'Avv. Massimo Carbonaro per fattone anticipo. Nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato in causa, le spese vanno integralmente compensate alla luce dell'assorbimento della domanda di garanzia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ed nei confronti dell'Avv. e di
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
iscritta al n. 2073/2022 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_3
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti;
3. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di garanzia spiegata dall'opposto nei confronti del terzo chiamato in causa
[...]
Controparte_2
4. accoglie parzialmente l'opposizione a precetto;
per l'effetto,
5. dichiara l'inefficacia del precetto opposto, notificato il 4.01.2022, per la somma eccedente l'importo di € 13.262,43;
6. compensa tra la parte attrice e il convenuto le spese di lite per due terzi, condannando la parte opposta al pagamento in favore dell'opponente del restante terzo, che liquida in tale entità € 1.692,33 (1/3 di € 5.077,00) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Massimo Carbonaro dichiaratosi antistatario;
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7. compensa integralmente le spese nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato in causa.
Così deciso in Napoli il 27 dicembre 2024
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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