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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
DI NZ IU (c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente a AB AN (CB) al Vico I San Pietro n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio
CIFFOLILLI, presso il cui studio legale a Vasto (CH), alla via Madonna dell'Asilo n. 138, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE -OPPONENTE
e
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo
Nucciarone (C.F. [...]– PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it -
FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. [...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11
RESISTENTE -OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.01.2024 proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 542/2023, emesso da questo Tribunale per euro 11.450,91 su istanza dell'INPS per pretesi contributi della pagina 1 di 8 gestione separata ex art. 26 della L. n. 335/95, relativamente agli anni 2011 e 2012, DI
NZ IU chiedeva di revocare l'indicato decreto, rilevando il difetto di idonea prova scritta ex art. 633, 635 c.p.c. e la violazione dell'onere probatorio gravante sull'Istituto; disconosceva la certificazione unilaterale del credito e/o pretesi atti interruttivi del termine prescrizionale;
riferiva circa il difetto assoluto di notifica degli “avvisi di addebito”, ex D.L.
78/2010, dall'ente previdenziale al contribuente per contributi inerenti la “gestione separata”, anche perché egli, per gli stessi anni contributivi- 2011 e 2012- aveva già ricevuto pregressi avvisi di addebito, cui aveva ottemperato;
riferiva di aver quindi pagato i contributi relativi alla
“IVS gestione commercianti” per il 2011 e 2012, come comprovato dall' “estratto conto previdenziale”; eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme richieste per contributi previdenziali ed assistenziali e per le connesse sanzioni, riferiti agli anni 2011 e 2012; sosteneva che egli, titolare d'impresa COM., iscritto alla “gestione commercianti” dell'INPS, ex art. 1, comma 203, L. 23.10.1996 n. 662, esercitava personalmente, in via prevalente ed abituale, l'attività commerciale, per cui ricorreva il divieto della doppia contribuzione INPS;
esponeva che la “domanda di dilazione contributiva”, avanzata da Di NZ IU in data
20.02.2017, peraltro subordinata al pagamento della prima rata a titolo di accettazione, non si era mai perfezionata, stante il mancato pagamento della prima rata, con la conseguenza che la richiesta rateizzazione non poteva considerarsi quale atto interruttivo della prescrizione.
Sosteneva anche la illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del criterio di proporzionalità.
Chiedeva dichiararsi la nullità, l'inefficacia e, quindi, pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'INPS di Campobasso al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l'INPS eccependo la tardività del ricorso in opposizione, dato che era stato depositato in data 9/1/2024 a fronte del D.I. notificato in data 29/11/2023 (e non in data
1/12/2023). Deduceva, quindi, che l'opposizione depositata in data 9/1/2024 era tardiva perché depositata nel 41° giorno.
Chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione, dato che il disconoscimento effettuato ex art. 214 c.p.c. non era pertinente in relazione alla certificazione del credito, redatta da funzionari dell'INPS; rilevava che non vi era alcun difetto di notifica degli avvisi di addebito, dato che l'Istituto aveva la mera facoltà di riscuotere il credito mediante l'avviso di addebito di cui al
D.L. n.78/2010, e non certo l'obbligo, potendo riscuotere ogni proprio credito anche nelle pagina 2 di 8 forme ordinarie;
evidenziava l'infondatezza della argomentazione fondata sulla incompatibilità della richiesta di contribuzione per gestione separata e di quella per gestione commercianti .
Nel merito, l'INPS evidenziava la debenza delle somme richieste, oggetto di ingiunzione, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2, comma 26, della Legge n.335, oltre che la esatta quantificazione del dovuto in ragione del reddito prodotto dal ricorrente per ciascuna annualità in contestazione. Depositava documentazione a supporto della interruzione della prescrizione. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
________
L'opposizione va rigettata perché infondata.
1.L'eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dall'INPS non è condivisibile.
Dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorso in opposizione è stato iscritto al ruolo in data 9.1.2024 (martedì), ma depositato dalla parte in cancelleria in data 8.01.2024
(lunedì), ciò a fronte del D.I. n. 542/2023 notificato in data 29.11.2023 (non già in data
1.12.2023, come sostenuto dall'opponente).
Come noto, in tema di notificazione del ricorso a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time") (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1519 del 18/01/2023).
Pertanto, l'opposizione -depositata in data 8.01.2024- risulta tempestiva perché depositata nel 40° giorno computato dalla data di notifica del d.i. opposto, nel rispetto del termine di cui all'art. 641 cpc.
Per ragioni di mera completezza espositiva, visto quanto contestato da parte opponente circa il dies a quo del termine di cui all'art. 641 cpc, si segnala che: il D.I. n. 542/2023 è stato emesso il 2.11.2023.
La notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata nelle forme previste all'art. 140 cod. proc. civ.; la cartolina di avviso dell'avvenuto deposito presso la Casa comunale è stata ricevuta dall'opponente DI NZ in data 29.11.2023, come può agevolmente constatarsi dalla lettura della cartolina, firmata dall'opponente, da lui ricevuta in AB AN
(CB), Vico San Pietro n. 15, presso il luogo di sua residenza, corrispondente peraltro a quello indicato nel ricorso in opposizione;
l'avviso di ricevimento è firmato anche dall'addetto alla distribuzione e reca il n. cronologico 1090, lo stesso che contraddistingue il pagina 3 di 8 plico oggetto di deposito presso la Casa Comunale.
Come noto, l'art. 140 cod. proc. civ., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere il momento del perfezionamento della notificazione con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, risultano documentate ed espletate tutte le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.; invero, risulta attestata dall'ufficiale giudiziario l'irreperibilità del destinatario, il rilascio dell'avviso del deposito presso la Casa Comunale e l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, per l'appunto ricevuta dal DI NZ il 29.11.2023.
Risultano quindi compiute tutte le formalità richieste dalla norma, come risultanti dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata. Non si ravvisa alcuna incertezza sui dati indicati nella relata di notifica, in cui si legge perfettamente il luogo presso cui è stata effettuata la notifica dell'avviso di ricevimento e che è stata firmata dall'opponente.
In definitiva, e come già anticipato, l'opposizione risulta -in ogni caso- tempestiva, pur valutando la decorrenza dei 40 giorni dal 29.11.2023 -e non dal 1.12.2023, come invece sostenuto dall'opponente.
pagina 4 di 8 2. Venendo alla censura fondata sulla “documentazione unilaterale” su cui si fonderebbe l'ingiunzione, come tale insufficiente ai fini della prova di cui all'art. 635 c.p.c., si reputa che l'attestazione del credito da parte del Direttore INPS costituisca idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in ragione del condivisibile orientamento della S.C., secondo cui:
Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014, Rv. 631674 - 01).
3.Del pari non conferente è la censura circa l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
invero, la S.C.(cfr. Cass. 23/2/2016, n. 3486), ha ribadito che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie (cfr. Cass. 19708/2017).
4.Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, la scadenza per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2011 era quella del
16.6.2012, poi prorogata con DPCM del 6.6.2012 al 9.7.2012; la scadenza per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012 era parimenti quella del 16.6.2013, poi prorogata anch'essa al 9.7.2013 (cfr. circolari allegate dall'INPS), richiamate anche nella nota INPS del
28.12.2016.
Il termine prescrizionale quinquennale (9.07.2017 per contributi dovuti per l'anno 2011 e
9.07.2018 per i contributi dovuti per l'anno 2012) è stato interrotto prima con nota dell'INPS del 28.12.2016 e, successivamente, con pec del 9.12.2021 (cfr. allegati al ricorso monitorio dell'INPS, che attestano la ricezione di tali atti interruttivi da parte dell'opponente); infine, il termine è stato interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo in data 29.11.2023.
Pertanto, già in base alle esposte considerazioni, non risulta maturato alcun termine prescrizionale.
pagina 5 di 8 A tali argomentazioni si aggiunga che l'opponente ha presentato istanza di rateazione del debito in data 20.02.2017 (come confermato a pag. 4 della opposizione e come documentato dall'INPS sin dalla fase monitoria), che configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. Civ., sez. VI, 21/12/2022, n.37389). La Suprema
Corte ha invero ribadito l'efficacia interruttiva della domanda di rateizzazione del debito contributivo e del pagamento delle singole rate, precisando, in particolare, civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. Lav, 7.9.2007, n. 18904): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore>>, per cui, applicando il predetto principio con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, ha ulteriormente chiarito, con orientamento ormai consolidato (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n.
27672), che se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. Civ., ord. n. 19401, 16/6/2022 ed, in senso conforme, Cass., ord. n. 9242, 8/4/2024). Pertanto, da tale atto avente valenza ricognitiva del debito comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
In definitiva, viste le note e le intimazioni di pagamento dell'INPS, valutata anche l'istanza di rateizzazione presentata dalla parte, l'eccezione di prescrizione è infondata.
5. Venendo al merito della pretesa creditoria dell'INPS, si osserva che le deduzioni dell'opponente -secondo cui egli, titolare dell'impresa COM, sarebbe già iscritto alla gestione commercianti dell'INPS e che eserciterebbe in via prevalente ed abituale detta attività commerciale, con conseguente “divieto della doppia contribuzione INPS”- sono infondate.
Invero, la fondatezza della pretesa INPS quanto alla contribuzione (anche) per la gestione separata è confermata dal costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui pagina 6 di 8 “la relazione tra le casse professionali e la Gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività, cioè postulando che i commi 25 e 26 dell'art. 2, I. n. 335/1995, abbiano fissato in abstracto un rigido riparto di competenze, ma piuttosto come una relazione di complementarità, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell'esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della Gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza di attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5.000 euro, per come indicato nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I.
n. 326/2003)”(cfr. sentenze n°30344 e n°30345 del 18/12/2017 della Suprema Corte, Cass. n.
1172/2018,1643/2018).
A tal proposito, si considerino i principi espressi anche da Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5452 del 03/03/2017 (Rv. 643275 - 01), secondo cui “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa”.
6. Il Tribunale reputa, inoltre, non adeguatamente contestati da parte opponente i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, peraltro documentati dall'INPS; invero, come emerge dal quadro RE/2012 (doc.2 deposito INPS), parte ricorrente risulta aver prodotto nell'anno
2011 un reddito da attività professionale di Euro 18.054,00 e nell'anno 2012 (quadro RE/2013 doc.3 INPS) un reddito per Euro 24.013,00 per attività professionale di “consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica”, come da partita IVA aperta in data 12/7/2010 (doc.4
INPS); i redditi prodotti sono altresì di misura superiore alla soglia dei 5.000,00 euro.
Risulta quindi che la pretesa creditoria dell'INPS sia fondata.
pagina 7 di 8 7.Le contestazioni mosse quanto alla “sproporzione delle sanzioni” sono del tutto generiche e comunque infondate, dato che la misura delle maggiorazioni dovute all'omesso tempestivo pagamento è stabilita dalla legge 388/2000, art. 116, per cui le somme richieste a tale titolo sono effettivamente dovute in conseguenza del debito contributivo accertato in giudizio.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. 542/2023, di cui dichiara l'esecutività;
2) Condanna l'opponente DI NZ IU al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto INPS, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
Campobasso, 20 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
DI NZ IU (c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente a AB AN (CB) al Vico I San Pietro n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio
CIFFOLILLI, presso il cui studio legale a Vasto (CH), alla via Madonna dell'Asilo n. 138, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE -OPPONENTE
e
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo
Nucciarone (C.F. [...]– PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it -
FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. [...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11
RESISTENTE -OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.01.2024 proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 542/2023, emesso da questo Tribunale per euro 11.450,91 su istanza dell'INPS per pretesi contributi della pagina 1 di 8 gestione separata ex art. 26 della L. n. 335/95, relativamente agli anni 2011 e 2012, DI
NZ IU chiedeva di revocare l'indicato decreto, rilevando il difetto di idonea prova scritta ex art. 633, 635 c.p.c. e la violazione dell'onere probatorio gravante sull'Istituto; disconosceva la certificazione unilaterale del credito e/o pretesi atti interruttivi del termine prescrizionale;
riferiva circa il difetto assoluto di notifica degli “avvisi di addebito”, ex D.L.
78/2010, dall'ente previdenziale al contribuente per contributi inerenti la “gestione separata”, anche perché egli, per gli stessi anni contributivi- 2011 e 2012- aveva già ricevuto pregressi avvisi di addebito, cui aveva ottemperato;
riferiva di aver quindi pagato i contributi relativi alla
“IVS gestione commercianti” per il 2011 e 2012, come comprovato dall' “estratto conto previdenziale”; eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme richieste per contributi previdenziali ed assistenziali e per le connesse sanzioni, riferiti agli anni 2011 e 2012; sosteneva che egli, titolare d'impresa COM., iscritto alla “gestione commercianti” dell'INPS, ex art. 1, comma 203, L. 23.10.1996 n. 662, esercitava personalmente, in via prevalente ed abituale, l'attività commerciale, per cui ricorreva il divieto della doppia contribuzione INPS;
esponeva che la “domanda di dilazione contributiva”, avanzata da Di NZ IU in data
20.02.2017, peraltro subordinata al pagamento della prima rata a titolo di accettazione, non si era mai perfezionata, stante il mancato pagamento della prima rata, con la conseguenza che la richiesta rateizzazione non poteva considerarsi quale atto interruttivo della prescrizione.
Sosteneva anche la illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del criterio di proporzionalità.
Chiedeva dichiararsi la nullità, l'inefficacia e, quindi, pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'INPS di Campobasso al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l'INPS eccependo la tardività del ricorso in opposizione, dato che era stato depositato in data 9/1/2024 a fronte del D.I. notificato in data 29/11/2023 (e non in data
1/12/2023). Deduceva, quindi, che l'opposizione depositata in data 9/1/2024 era tardiva perché depositata nel 41° giorno.
Chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione, dato che il disconoscimento effettuato ex art. 214 c.p.c. non era pertinente in relazione alla certificazione del credito, redatta da funzionari dell'INPS; rilevava che non vi era alcun difetto di notifica degli avvisi di addebito, dato che l'Istituto aveva la mera facoltà di riscuotere il credito mediante l'avviso di addebito di cui al
D.L. n.78/2010, e non certo l'obbligo, potendo riscuotere ogni proprio credito anche nelle pagina 2 di 8 forme ordinarie;
evidenziava l'infondatezza della argomentazione fondata sulla incompatibilità della richiesta di contribuzione per gestione separata e di quella per gestione commercianti .
Nel merito, l'INPS evidenziava la debenza delle somme richieste, oggetto di ingiunzione, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2, comma 26, della Legge n.335, oltre che la esatta quantificazione del dovuto in ragione del reddito prodotto dal ricorrente per ciascuna annualità in contestazione. Depositava documentazione a supporto della interruzione della prescrizione. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
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L'opposizione va rigettata perché infondata.
1.L'eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dall'INPS non è condivisibile.
Dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorso in opposizione è stato iscritto al ruolo in data 9.1.2024 (martedì), ma depositato dalla parte in cancelleria in data 8.01.2024
(lunedì), ciò a fronte del D.I. n. 542/2023 notificato in data 29.11.2023 (non già in data
1.12.2023, come sostenuto dall'opponente).
Come noto, in tema di notificazione del ricorso a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time") (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1519 del 18/01/2023).
Pertanto, l'opposizione -depositata in data 8.01.2024- risulta tempestiva perché depositata nel 40° giorno computato dalla data di notifica del d.i. opposto, nel rispetto del termine di cui all'art. 641 cpc.
Per ragioni di mera completezza espositiva, visto quanto contestato da parte opponente circa il dies a quo del termine di cui all'art. 641 cpc, si segnala che: il D.I. n. 542/2023 è stato emesso il 2.11.2023.
La notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata nelle forme previste all'art. 140 cod. proc. civ.; la cartolina di avviso dell'avvenuto deposito presso la Casa comunale è stata ricevuta dall'opponente DI NZ in data 29.11.2023, come può agevolmente constatarsi dalla lettura della cartolina, firmata dall'opponente, da lui ricevuta in AB AN
(CB), Vico San Pietro n. 15, presso il luogo di sua residenza, corrispondente peraltro a quello indicato nel ricorso in opposizione;
l'avviso di ricevimento è firmato anche dall'addetto alla distribuzione e reca il n. cronologico 1090, lo stesso che contraddistingue il pagina 3 di 8 plico oggetto di deposito presso la Casa Comunale.
Come noto, l'art. 140 cod. proc. civ., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere il momento del perfezionamento della notificazione con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, risultano documentate ed espletate tutte le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.; invero, risulta attestata dall'ufficiale giudiziario l'irreperibilità del destinatario, il rilascio dell'avviso del deposito presso la Casa Comunale e l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, per l'appunto ricevuta dal DI NZ il 29.11.2023.
Risultano quindi compiute tutte le formalità richieste dalla norma, come risultanti dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata. Non si ravvisa alcuna incertezza sui dati indicati nella relata di notifica, in cui si legge perfettamente il luogo presso cui è stata effettuata la notifica dell'avviso di ricevimento e che è stata firmata dall'opponente.
In definitiva, e come già anticipato, l'opposizione risulta -in ogni caso- tempestiva, pur valutando la decorrenza dei 40 giorni dal 29.11.2023 -e non dal 1.12.2023, come invece sostenuto dall'opponente.
pagina 4 di 8 2. Venendo alla censura fondata sulla “documentazione unilaterale” su cui si fonderebbe l'ingiunzione, come tale insufficiente ai fini della prova di cui all'art. 635 c.p.c., si reputa che l'attestazione del credito da parte del Direttore INPS costituisca idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in ragione del condivisibile orientamento della S.C., secondo cui:
Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014, Rv. 631674 - 01).
3.Del pari non conferente è la censura circa l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
invero, la S.C.(cfr. Cass. 23/2/2016, n. 3486), ha ribadito che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie (cfr. Cass. 19708/2017).
4.Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, la scadenza per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2011 era quella del
16.6.2012, poi prorogata con DPCM del 6.6.2012 al 9.7.2012; la scadenza per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012 era parimenti quella del 16.6.2013, poi prorogata anch'essa al 9.7.2013 (cfr. circolari allegate dall'INPS), richiamate anche nella nota INPS del
28.12.2016.
Il termine prescrizionale quinquennale (9.07.2017 per contributi dovuti per l'anno 2011 e
9.07.2018 per i contributi dovuti per l'anno 2012) è stato interrotto prima con nota dell'INPS del 28.12.2016 e, successivamente, con pec del 9.12.2021 (cfr. allegati al ricorso monitorio dell'INPS, che attestano la ricezione di tali atti interruttivi da parte dell'opponente); infine, il termine è stato interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo in data 29.11.2023.
Pertanto, già in base alle esposte considerazioni, non risulta maturato alcun termine prescrizionale.
pagina 5 di 8 A tali argomentazioni si aggiunga che l'opponente ha presentato istanza di rateazione del debito in data 20.02.2017 (come confermato a pag. 4 della opposizione e come documentato dall'INPS sin dalla fase monitoria), che configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. Civ., sez. VI, 21/12/2022, n.37389). La Suprema
Corte ha invero ribadito l'efficacia interruttiva della domanda di rateizzazione del debito contributivo e del pagamento delle singole rate, precisando, in particolare, civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. Lav, 7.9.2007, n. 18904): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore>>, per cui, applicando il predetto principio con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, ha ulteriormente chiarito, con orientamento ormai consolidato (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n.
27672), che se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. Civ., ord. n. 19401, 16/6/2022 ed, in senso conforme, Cass., ord. n. 9242, 8/4/2024). Pertanto, da tale atto avente valenza ricognitiva del debito comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
In definitiva, viste le note e le intimazioni di pagamento dell'INPS, valutata anche l'istanza di rateizzazione presentata dalla parte, l'eccezione di prescrizione è infondata.
5. Venendo al merito della pretesa creditoria dell'INPS, si osserva che le deduzioni dell'opponente -secondo cui egli, titolare dell'impresa COM, sarebbe già iscritto alla gestione commercianti dell'INPS e che eserciterebbe in via prevalente ed abituale detta attività commerciale, con conseguente “divieto della doppia contribuzione INPS”- sono infondate.
Invero, la fondatezza della pretesa INPS quanto alla contribuzione (anche) per la gestione separata è confermata dal costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui pagina 6 di 8 “la relazione tra le casse professionali e la Gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività, cioè postulando che i commi 25 e 26 dell'art. 2, I. n. 335/1995, abbiano fissato in abstracto un rigido riparto di competenze, ma piuttosto come una relazione di complementarità, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell'esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della Gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza di attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5.000 euro, per come indicato nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I.
n. 326/2003)”(cfr. sentenze n°30344 e n°30345 del 18/12/2017 della Suprema Corte, Cass. n.
1172/2018,1643/2018).
A tal proposito, si considerino i principi espressi anche da Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5452 del 03/03/2017 (Rv. 643275 - 01), secondo cui “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa”.
6. Il Tribunale reputa, inoltre, non adeguatamente contestati da parte opponente i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, peraltro documentati dall'INPS; invero, come emerge dal quadro RE/2012 (doc.2 deposito INPS), parte ricorrente risulta aver prodotto nell'anno
2011 un reddito da attività professionale di Euro 18.054,00 e nell'anno 2012 (quadro RE/2013 doc.3 INPS) un reddito per Euro 24.013,00 per attività professionale di “consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica”, come da partita IVA aperta in data 12/7/2010 (doc.4
INPS); i redditi prodotti sono altresì di misura superiore alla soglia dei 5.000,00 euro.
Risulta quindi che la pretesa creditoria dell'INPS sia fondata.
pagina 7 di 8 7.Le contestazioni mosse quanto alla “sproporzione delle sanzioni” sono del tutto generiche e comunque infondate, dato che la misura delle maggiorazioni dovute all'omesso tempestivo pagamento è stabilita dalla legge 388/2000, art. 116, per cui le somme richieste a tale titolo sono effettivamente dovute in conseguenza del debito contributivo accertato in giudizio.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. 542/2023, di cui dichiara l'esecutività;
2) Condanna l'opponente DI NZ IU al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto INPS, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
Campobasso, 20 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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