TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n. R.G. 1475/2023 promossa da: rappresentata e difesa, per mandato depositato nel fascicolo telematico, Parte_1 dall'avv. Paolo Languasco ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, in Vico
Falamonica 1/13; -ricorrente-
CONTRO
, in persona del pro-tempore e Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Controparte_3
Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' dott.ssa Controparte_3
, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38; Persona_1
-convenuto-
Conclusioni per la ricorrente: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire degli scatti di anzianità nella medesima misura dei docenti di ruolo e quindi, a far data dal 108° mese fattivamente lavorato a godere dello scatto di anzianità previsto dal CCNL per la fascia 9-14 anni di anzianità.
2. Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.979,21 o la somma maggiore o minore meglio vista, a titolo di scatti di anzianità o al titolo meglio visto;
per il periodo dedotto e/o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° comma dal dovuto al deposito del ricorso ed interessi legali ex Art 1284 cc, 4° comma dal deposito del presente ricorso al saldo).
3. Vinte le spese”.
Cont Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 19.04.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche Controparte_1
Cont Cont solo ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- AS 2008/2009: dal 7.10.2008 al 13.6.2009, Supplenze brevi per complessivi 253 giorni;
- AS 2009/2010: dal 13.11.2009 al 4.12.2009, Supplenza breve per complessivi 22 giorni;
- AS 2010/2011: dal 21.3.2011 al 11.6.2011, Supplenze brevi per complessivi 83 giorni;
- AS 2011/2012: dal 5.10.2011 al 30.6.2012;
- AS 2012/2013: dal 4.10.2012 al 30.6.2013;
- AS 2013/2014: dal 24.9.2013 al 30.6.2014;
- AS 2014/2015: dal 30.9.2014 al 30.6.2015;
- AS 2015/2016: dal 29.9.2015 al 30.6.2016;
- AS 2016/2017: dal 22.9.2016 al 30.6.2017;
- AS 2017/2018: dal 20.9.2017 al 30.6.2018;
- AS 2018/2019: dal 19.9.2018 al 30. 6.2019;
- AS 2019/2020: dal 16.9.2019 al 30.6.2020;
- AS 2020/2021: dal 22.9.2020 al 31.8.2021;
- AS 2021/2022: dal 6.9.2021 al 31.8.2022;
- AS 2022/2023: dal 14.9.2022 al 30.6.2023;
La ricorrente ha sostenuto di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò
Cont nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, le ha erogato, per tutti i suindicati rapporti di lavoro, soltanto la retribuzione base, senza corrisponderle i relativi incrementi dovuti all'anzianità maturata, anche a seguito del raggiungimento dell'anzianità di servizio di 9 anni, quantomeno dal gennaio 2022, rientrando nella fascia stipendiale, di cui al CCNL 2011, 9-14.
Cont L'inadempimento del sarebbe proseguito nonostante la diffida del 24.03.2023 di cui al doc. 9 del ricorso.
Cont Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, la condanna del alla corresponsione in suo favore delle relative differenze retributive maturate a tale titolo.
2 Cont Il si è regolarmente costituito in giudizio, eccependo la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti maturati dalla ricorrente, nonché, nel merito, la reiezione del ricorso, da ritenersi infondato perché la medesima non sarebbe ancora stata immessa in ruolo e, soltanto, all'avverarsi di questa eventualità ella avrebbe diritto alla ricostruzione di carriera per intero, stante il disposto di cui all'art. 485 D.Lgs. 297/1994.
L'Amministrazione convenuta ha, inoltre, contestato il metodo di calcolo dei conteggi depositati, rilevando che sarebbe stato considerato anche l'anno 2013, non computabile ai fini dell'anzianità di servizio, ai sensi della l. 122/2010.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, è stata decisa in udienza mediante lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni illustrate nel proseguo.
In ambito scolastico è prevista l'attribuzione, ai soli dipendenti a tempo indeterminato, di un trattamento economico differenziato in varie posizioni stipendiali collegate al compimento di determinati periodi di servizio.
In particolare, il CCNL di settore del 2011 individua 6 posizioni stipendiali corrispondenti alle relative fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 anni in poi.
Nel suddetto ambito è previsto che, al personale assunto a termine, non sia riconosciuta alcuna anzianità di servizio in relazione ai precedenti contratti stipulati, sempre con il medesimo convenuto, ricevendo per tutto il periodo di lavoro sempre la medesima retribuzione CP_1
parametrata alla prima posizione stipendiale.
La suddetta scelta importa un'illegittima disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo indeterminato - il quale con il passare degli anni lavorati ottiene un trattamento economico migliorativo - e quello a tempo determinato al quale, invece, viene attribuito, anche dopo numerosi anni di servizio, sempre lo stipendio tabellare iniziale.
Risulta evidente che la suddetta disciplina sia discriminatoria e vada dunque disapplicata, in quanto in contrasto con i principi di matrice europea e, in particolare, con il principio di cui all'art. 4, direttiva 1999/70/CE, recepito nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 368/01, secondo cui: “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3 La giurisprudenza di legittimità sul punto ha, infatti, statuito che: “Come da questa Corte già chiarito (Cass. sez. L. – Ordinanza n. 38100 del 29/12/2022), la Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, mira a dare applicazione a tale principio al fine di impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per privare il lavoratore di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022, YT,
C-282/19, EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-
652/19, EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). La Clausola 4, pertanto, vale a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato – salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato- e va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra lavoratori che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro. Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza. La sua logica, quindi, richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive, da ciò conseguendo che una valutazione globale delle condizioni di impiego non può giungere al risultato di giustificare un ingiustificato trattamento deteriore. Ovviamente, l'esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte di trattamento (nel caso de quo economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato. […] Deve, pertanto, ribadirsi il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente
4 ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità di ferie non godute e di indennità di disoccupazione” (Cass. civ., sez. lav. ord. n. 22640 del 9 agosto 2024 - sottolineature della scrivente).
In relazione alla comparabilità dei docenti assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ed emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i contratti succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche»” (Corte di Cassazione n. 31150/2019).
In altre parole, i criteri fissati per il computo dell'anzianità di servizio devono essere i medesimi sia per i lavoratori a termine, sia per i lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non esistano delle ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, ragioni che, nel caso di specie il convenuto non ha dedotto e che, nei termini appena specificati, non CP_1
sussistono.
Il mancato riconoscimento della progressione stipendiale legata all'anzianità costituisce, dunque, una disparità di trattamento che si pone in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamati. “E' compito del giudice nazionale investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio di non discriminazione in base all'età quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, assicurare nell'ambito delle sue competenze la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento garantendone la piena efficacia e
5 disapplicando ove necessario, ogni contraria disposizione di legge nazionale” (sentenza 19 gennaio
2010, causa C-555/07, Kukukdeveci).
Deve, dunque, essere disapplicato il già citato art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai cui sensi “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”).
La ricorrente ha, quindi, diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto, a tal fine, degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato.
Per contro, va rilevato che ai sensi dell'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2013 e, mentre l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto
2014, non è stato fatto altrettanto in riferimento all'anno 2013.
Sul punto giova richiamare un precedente della Sezione lavoro del Tribunale di Genova
(estensore dott.ssa Scotto, sent. n. 1191/2024 del 26.11.2024), che appare assolutamente condivisibile e la cui motivazione viene, quindi, qui di seguito trascritta: “La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
6 successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione. La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. La stessa ordinanza della Corte di
Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici.
Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n.
7 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013,
Corte Cost. n. 154/2014); - l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici
(quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014); - l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n.
154/2014; Corte Cost. n. 96/2016); - l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013). Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che: “…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa. A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”
8 (punto n. 13.3). “Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo. La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo. Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20°
Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.”
(punto n. 13.4). ”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5). Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che
“è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di
“sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3). Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e
9 trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014). Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina,
l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti””
In ragione delle su esposte premesse, quindi, i servizi prestati dalla ricorrente nell'anno 2013 restano utili ai soli fini giuridici.
L'Amministrazione convenuta ha eccepito, inoltre, la prescrizione delle eventuali somme maturate dalla ricorrente precedentemente alla notifica del ricorso de quo, perfezionatasi il
15.11.2023, mentre la ricorrente ha invocato, quale atto interruttivo della prescrizione, la diffida prodotta sub doc. 9, perfezionatasi il 25.3.2023.
In merito va rilevato che il riconoscimento dell'anzianità di servizio non è soggetto ad alcun termine prescrizionale in quanto mero fatto dal quale discendono conseguenze in ordine alla retribuzione cui si ha diritto, mentre soggiacciono agli ordinari termini prescrizionali le somme maturate a titolo di superiore posizione stipendiale discendente dal riconoscimento della effettiva anzianità di servizio maturata.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha richiesto la corresponsione delle somme maturate dal 2022 in poi (pag. 6 del conteggio di parte di cui al doc. 11 del ricorso), anno dal quale ha maturato il diritto alla posizione stipendiale di cui alla fascia 9-14 anni di servizio, come da CCNL di settore del 2011, dunque, nessuna somma risulta prescritta.
Conclusivamente, il convenuto deve essere condannato a corrispondere alla CP_1
ricorrente le differenze sulle retribuzioni arretrate, nella misura indicata da parte ricorrente nei conteggi depositati all'udienza del 24.10.2024, non specificamente contestati dall'Amministrazione convenuta, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
10 Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce Cont della serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
Cont contro , respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- accerta che la ricorrente ha maturato la fascia 9/14 anni di anzianità prevista per il personale dipendente di ruolo dal CCNL comparto scuola, con decorrenza dal gennaio 2022;
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento corrispondente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo dal C.C.N.L. comparto scuola, tenendo conto, a tal fine, dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, con esclusione dell'anno 2013,
e conseguentemente,
- condanna il , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, a corrispondere alla ricorrente per tale titolo, la somma complessiva di euro €
1.991,68, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
- riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Genova, il 25 ottobre 2024
IL GIUDICE
Giovanna Golinelli
11